sabato 29 novembre 2014

Sisma Emilia, nuovi termini per il credito d’imposta

Riaprono i termini per richiedere il credito d’imposta per la ricostruzione degli immobili strumentali danneggiati dal terremoto del maggio 2012 in Emilia Romagna. Imprese e lavoratori autonomi potranno presentare la domanda al fisco tra il 1° dicembre e il 29 dicembre 2014. Restano confermati sia il modello sia le modalità di trasmissione in via telematica già utilizzate nella precedente tornata di istanze (tra l’11 aprile e il 30 giugno scorsi). È quanto stabilisce un provvedimento approvato, ieri, dall’Agenzia delle entrate, che rende operative le disposizioni recate dal dl n. 74/2014. Quest’ultimo, infatti, ha modificato la disciplina del bonus fiscale per i terremotati emiliani già dettata dal dl n. 83/2012. In particolare, sono state ampliate le modalità di attestazione dei danni e la platea dei beneficiari. L’agevolazione spetta ai soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dal sisma. Hanno diritto al tax credit gli imprenditori e i lavoratori autonomi che hanno subito la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, ufficio, negozio o studio professionale. Il beneficio è riconosciuto purché i contribuenti abbiano denunciato il danno subito al comune e ne abbiano ottenuto la verifica, oppure esibito all’ente una perizia giurata o asseverata attestante le lesioni sofferte da immobili e impianti. Il credito d’imposta, tuttavia, spetterà anche a tutti quei soggetti che, pur non avendo riportato danni diretti, devono acquisire per legge la certificazione di agibilità sismica per gli edifici che costituiscono luoghi di lavoro.

fonte: www.italiaoggi.itSisma Emilia, nuovi termini per il credito d’imposta - News - Italiaoggi

Privacy: Garanti Ue, 'diritto oblio' vale per tutti i domini

Quando un utente del web invoca il 'diritto all'oblio', Google e gli altri motori di ricerca devono cancellare (o 'de-indicizzarè) le sue informazioni da tutti i domini, quindi anche quelli '.com' e non solo quelli europei: lo ha deciso il gruppo dei garanti della privacy europei (WP art.29) che ha elaborato le linee guida che spiegheranno ai motori di ricerca come applicare la sentenza con cui la Corte Ue ha riconosciuto il diritto all'oblio dei cittadini europei pronunciandosi sul caso di Google Spagna.

La decisione è un "felice compromesso", spiega il presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, eletto oggi vicepresidente del Gruppo delle Autorità per la privacy europee. Parlando a proposito della sentenza su Google Spagna che ha aperto il dibattito e portato quindi i garanti a lavorare alle linee guida, Soro ha spiegato che "Google ha una dimensione unitaria e quindi ci si aspetta che de-indicizzi i nomi da tutti i domini e non solo dagli europei come .fr, .it".

I garanti hanno anche deciso che se un motore di ricerca, dopo aver fatto le sue valutazioni, non provvede a rispondere alla richiesta di 'oblio', il garante nazionale può 'costringerlo' alla 'de-indicizzazione'. "Una procedura già radicata in Italia", ha precisato Soro. Inoltre, chiarendo un altro punto controverso, si è stabilito che il motore di ricerca non ha l'obbligo di informare il sito sorgente (o editore) quando de-indicizza un nome dai suoi risultati.

fonte: www.ilsole24ore.com//Privacy: Garanti Ue, 'diritto oblio' vale per tutti i domini

Il datore può far pedinare il lavoratore malato?

Il datore di lavoro può venire a conoscenza di comportamenti del lavoratore anche estranei all’attività lavorativa, se rigurdano il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 25162/14 depositata il 26 novembre.

Il caso

Un lavoratore chiede al Giudice di dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento intimatogli dalla società per cui lavorava. Secondo il lavoratore il licenziamento era privo di giusta causa in quanto lo stato di infermità che lo aveva costretto ad assentarsi dal lavoro nel periodo indicato nella lettera di contestazione degli addebiti non era simulato, ma risultava confermato dalla certificazione sanitaria. L’INAIL aveva, infatti, confermato la sussistenza di una menomazione dell’integrità psico-fisica, riconoscendo al lavoratore un danno biologico nella misura dell’8%. Il Tribunale e la Corte d’appello rigettano la domanda. Il lavoratore ricorre in Cassazione, lamentando la violazione degli articoli 5 e 8 dello Statuto dei lavoratori. In base all’art 5 predetto sono vietati accertamenti da parte del datore sull’idoneità e sull’infermità per malattia o infortunio del dipendente e demanda a servizi ispettivi degli istituti di previdenza i casi di controllo. Secondo il ricorrente, il datore aveva violato tale norma sottoponendo il lavoratore a pedinamenti da parte di un agenzia investigativa. In aggiunta, nel caso di non applicabilità dell’art. 5, secondo il lavoratore la condotta del datore aveva violato l’art. 8 predetto, in quanto vieta al datore di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.

Secondo la Cassazione «le disposizioni dell’art. 5 della legge n. 300 del 1970, non precludono che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto – pur non risultante da un accertamento sanitario – atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza» (Cass., n. 6236/2001). E’ inoltre pacifico in sede di legittimità che il datore di lavoro abbia la facoltà di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore anche estranei all’attività lavorativa, in quanto rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il ricorrente, con un altro motivo di ricorso, ha denunciato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2119 del codice civile (Recesso per giusta causa), in tema di giusta causa di licenziamento, nonché dell’articolo 2106 c.c. (Sanzioni disciplinari) in relazione al principio di proporzionalità tra il fatto contestato e gli addebiti mossi. La Cassazione, nell’affrontare la questione in esame, ricorda che in ordine ai criteri che il Giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, è chiamato a verificare se la condotta del lavoratore ha effettivamente negato uno degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in particola quello fiduciario, anche a prescindere della sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro. In sostanza, «occorre valutare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, ma anche la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare» (Cass., n. 15654/2012). Il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, questioni di merito che si sottraggono al riesame in sede di legittimità se il giudice d’appello giustifichi con motivazione esauriente e completa (Cass., n. 7948/2011).

Nel caso di specie, rileva il Supremo Collegio, la Corte d’appello aveva fatto buon governo dei principi soprarichiamati, motivando in modo logico e congruo la decisione. Nel dettaglio i Giudici di merito avevano ritenuto insussistente la patologia denunciata, che difatti non aveva raggiunto un livello di intensità tale da impedirgli di espletare la sua attività lavorativa per un lasso di tempo considerevole. Gli stessi giudici avevano ritenuto che la condotta così posta in essere integrava gli estremi di una causa legittimante l’adozione del provvedimento estintivo del rapporto. Sulla base di tali argomenti la Cassazione rigetta il ricorso.

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Ferie: l’ultima parola spetta al datore di lavoro

Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie: deve coordinarsi con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa. La concessione delle ferie, inoltre è una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 25159/14, depositata il 26 novembre.

Il caso

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano aveva giudicato illegittimo il licenziamento e reintegrato la lavoratrice nel suo posto di lavoro, sostenendo che il comportamento della stessa non potesse ritenersi in malafede, in quanto, a precisa richiesta della lavoratrice, la società datrice di lavoro, pur avendo concesso solo in parte il periodo di fiere richiesto, tuttavia non aveva neppure espressamente rigettato la domanda per il periodo residuo. La società si opponeva alla decisione. Così, la Corte d’appello respingeva la richiesta dalla lavoratrice, la quale ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ritiene che, a fronte della richiesta della lavoratrice di fruire di determinati periodi di ferie, la risposta della società era stata assolutamente chiara ed inequivocabile: l’azienda autorizzò unicamente il periodo di ferie richiesto, con la conseguenza che le ulteriori pretese ferie, di fatto godute dalla lavoratrice, erano frutto di una illegittima autodeterminazione e collocamento unilaterale in ferie da parte della stessa. Ciò, sostiene il Collegio, è in contrasto con l’art. 2109 del codice civile e con il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario in materia, secondo il quale il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro. Pertanto, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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giovedì 27 novembre 2014

Lavoro nero: la maxi sanzione è incostituzionale

È incostituzionale, in quanto sproporzionata e irragionevole, la previsione, introdotta nel 2006 dal governo Prodi, di una sanzione fissa di 3.000,00 €, per ciascun lavoratore, per l'omesso versamento dei contributi previdenziali, indipendentemente dalla durata della relativa prestazione lavorativa.

È quanto ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 13 novembre 2014.

Il caso all’esame del giudice delle leggi trae origine da un contratto d'appalto stipulato tra un’azienda ed una cooperativa, che, come emerso dai controlli effettuati, aveva utilizzato, nell’espletamento dell’attività appaltata, sia pure per brevi periodi, lavoratori in nero. Per effetto della responsabilità solidale all’epoca vigente, la società appaltante aveva, pertanto, ricevuto un verbale di pagamento delle maxi-sanzioni previste dalla legge.

Il caso ha offerto lo spunto al giudice del merito rimettente di sottoporre a valutazione di legittimità costituzionale due norme:

- l’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell’appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell’appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili o somme aggiuntive”, in relazione all’art. 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 che ha limitato la responsabilità solidale del committente, escludendo espressamente che essa si estenda alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive.

Tale norma sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto il regime della responsabilità solidale del committente in materia previdenziale resterebbe soggetto a due diverse discipline a seconda della data in cui si viene a collocare l’inadempimento dell’appaltatore.

- l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “nella parte in cui ha previsto, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, una sanzione civile, connessa all’omesso versamento dei contributi e premi riferita a ciascun lavoratore non inferiore ad euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.

Anche in tal caso la questione sarebbe non manifestamente infondata con riferimento all’art. 3 Cost., in quanto la norma censurata introdurrebbe una sanzione sproporzionata, eccessiva, irragionevole e ingiustamente vessatoria nei confronti del datore di lavoro, come nel caso de quo, ove “un inadempimento contributivo nei confronti dell’INPS pari ad euro 2.253,00 ha dato luogo all’applicazione di una sanzione civile di euro 45.000,00; e, addirittura, l’inadempimento nei confronti dell’INAIL di soli euro 450,62 ha, analogamente, comportato la sanzione civile di euro 45.000,00”.

Per la Corte Costituzionale, mentre la prima questione di legittimità non è fondata, essendo una naturale conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, la seconda lo è.

Infatti, il legislatore del 2006, per rendere più rigorosa la disciplina sanzionatoria del lavoro non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ha modificato la disciplina previgente introducendo, per le sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, una soglia minima di 3.000 euro per ogni lavoratore, nell’ipotesi in cui la loro quantificazione risulti inferiore.

Successivamente, la legge n. 183 del 2010 ha nuovamente modificato la misura delle sanzioni civili applicabili in caso di impiego di tali lavoratori e ha eliminato il tetto minimo di 3.000 euro, prevedendo unicamente un aumento del 50 per cento delle sanzioni determinate sulla scorta del criterio stabilito dall’art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000.

In sostanza, le sanzioni civili sono oggi calcolate nella misura del 30 per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa, fino ad un massimo del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, come previsto dall’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2010, e l’importo così determinato è maggiorato del 50 per cento.

Ora, l’importo minimo della sanzione civile introdotto dall’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del d.l. n. 223 del 2006, prescindendo dalla durata effettiva del rapporto di lavoro, è ancorato unicamente al numero di lavoratori “in nero”.

In tal modo, la sanzione può risultare del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell’inadempimento del datore di lavoro e incoerente con la sua natura, di sanzione civile e non amministrativa, finalizzata a risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all’ente assicuratore.

In altri termini, in conclusione, “poiché le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è arbitraria e irragionevole”.

fonte: www.altalex.com//Lavoro nero: la maxi sanzione è incostituzionale

Divieto di andare allo stadio: la domanda da porsi è “dove?” non “quando?”

Se il "daspo" proibisce ad una persona di accedere ai luoghi adiacenti allo stadio durante il transito dei tifosi, non si può dedurre l’illegittimità del provvedimento per eccessiva indeterminatezza temporale del divieto. E' quanto emerso dalla sentenza 48986/14 della Cassazione, depositata il 25 novembre.

Il caso

Divieto disposto dal questore di accedere alle zone limitrofe dello stadio di Roma, ma il tifoso non riesce a resistere e torna sulla “scena del crimine” prima dell’inizio di una partita, mentre i tifosi si recavano all’Olimpico. Inevitabile, quindi, la condanna da parte della Corte d’appello di Roma nei confronti dell’uomo, che però decide di giocarsi la sua ultima carta ricorrendo in Cassazione. La contestazione riguarda l’eccessiva genericità del provvedimento del questore, il quale non aveva determinato temporalmente il divieto. L’uomo si era recato sul posto 10 ore prima dell’inizio della partita, mentre nel provvedimento non erano specificate le ore precedenti l’inizio della manifestazione. La Corte di Cassazione, però, non approva il percorso argomentativo del ricorrente: il Daspo inflittogli vietava l’accesso ai luoghi adiacenti allo stadio, in cui transitavano i tifosi in occasione delle partite di calcio. Nel caso di specie, l’imputato si era trovato dove gli era stato vietato di essere e proprio durante il transito dei tifosi. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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Tre giorni a casa, ma nessuna comunicazione all’azienda: licenziato

Fatale la prolungata assenza del dipendente, il quale ha pensato bene di non contattare il proprio datore di lavoro. A prescindere dalla normativa contrattuale, è evidente la gravità della condotta del lavoratore, e il conseguente licenziamento. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 25158/14.

Il caso

Al dipendente viene addebitata una «assenza ingiustificata protrattasi per oltre tre giorni», e tale condotta ha portato al «licenziamento per giusta causa». Provvedimento eccessivo? Assolutamente no, chiariscono i giudici di merito, i quali ritengono corretta la scelta compiuta dall’azienda. Così, per il lavoratore, ultima strada percorribile è quella della Cassazione... E di fronte ai giudici di terzo grado egli pone in evidenza un fatto importante, a suo dire: «al momento del licenziamento non si era verificata la fattispecie indicata nella lettera di addebito», cioè un’«assenza ingiustificata superiore ai tre giorni», poiché «al momento della contestazione, l’assenza, poi effettivamente protrattasi per oltre tre giorni, durava solo da tre giorni».

Tale ricostruzione, però, non modifica di un millimetro la posizione del lavoratore, il quale, per giunta, non ha neanche «prodotto la lettera di contestazione, quella di licenziamento né il contratto collettivo». Comunque, chiariscono i giudici, legittimamente in Appello si è ritenuto che «la clausola contrattuale collettiva avesse carattere esemplificativo e non tassativo». Anche perché, viene aggiunto, «la giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo», e, quindi, «il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile», ove «tale inadempimento o tale comportamento abbia fatto venir meno il rapporto fiduciario» rispetto all’azienda. Ebbene, in questa vicenda, contratto a parte, emerge che «il lavoratore non solo rimase assente per tre giorni, senza avvertire l’azienda, ma protrasse tale assenza ulteriormente, senza fornire alcuna giustificazione»: evidente la «grave violazione», da parte del dipendente, dei suoi «obblighi di diligenza». E proprio questo dato, concludono i giudici, rende comprensibile il «licenziamento» adottato dall’azienda.

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martedì 25 novembre 2014

Atti di libidine su un’alunna, accuse pesanti su un bidello: condanna penale e licenziamento

Condotta abominevole, quella addebitata a un collaboratore scolastico: è accusato di atti di libidine compiuti ai danni di un’alunna. Di fronte a tale contestazione, la scuola prende tempo, scegliendo la strada meno traumatica: niente sospensione cautelare, bensì mansioni diverse affidate, temporaneamente, al dipendente. Tutto ciò in attesa della chiusura del procedimento penale. Poi, però, una volta messa ‘nero su bianco’ la condanna – con sentenza irrevocabile – scatta la misura tranchant nei confronti del collaboratore scolastico, licenziato in tronco (Cassazione, sentenza 24948/14).

Già per i giudici di merito la linea d’azione della scuola è stata coerente. Di conseguenza, è da valutare come legittimo il «licenziamento» deciso nei confronti del «collaboratore». Punto di svolta, come detto, la «sentenza irrevocabile di condanna» per il reato di «violenza sessuale» emessa a carico dell’uomo. Quest’ultimo, difatti, è stato ritenuto responsabile di «atti di libidine nei confronti di un’alunna, costretta all’interno di un bagno della scuola».

Secondo il collaboratore scolastico, però, i giudici hanno errato perché si sono limitati «a rilevare la gravità» della sua condotta, senza tener conto delle «conseguenze che aveva avuto il comportamento tenuto dal datore di lavoro dalla data della contestazione disciplinare sino al licenziamento», ossia «assenza di sospensione cautelare, adibizione provvisoria a diverse mansioni» e rassegnazione alle «mansioni precedenti».

Tale obiezione, però, è giudicata risibile. Innanzitutto, non sono contestati, evidenziano i giudici della Cassazione, «i gravi fatti accertati in sede penale». In più, viene aggiunto, è «nella facoltà del datore di lavoro» la possibilità di «sospendere o meno il dipendente» – in questo caso «adibito ad altre mansioni» – per poi «procedere al provvedimento disciplinare una volta intervenuta la sentenza penale definitiva di condanna». Nessuna contestazione è possibile, quindi, rispetto alle scelte compiute dall’istituto scolastico: ciò conduce a ritenere assolutamente legittimo il «licenziamento» nei confronti del dipendente.

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lunedì 24 novembre 2014

Parole vaghe e generali, quindi nessuna minaccia? Sbagliato

Per configurare il delitto di minaccia, non è necessario che ci sia un effettivo stato di intimidazione, ma è sufficiente l'attitudine della condotta ad intimorire ed è irrilevante la vaghezza della minaccia. E’ quanto emerge dalla sentenza 38591/14 della Cassazione.

Il caso

Una donna è ritenuta responsabile dei delitti di lesioni personali e minaccia a danno di un’altra donna. I fatti si riferiscono ad un presunto diverbio incorso tra le due donne mentre l’imputata stava parcheggiando la propria autovettura in una spazio di sosta, occupato dall’altra donna nell’attesa che un’amica ultimasse l’identica manovra con la propria auto. L’imputata, volendo comunque parcheggiare, aveva urtato la persona offesa, schiacciandole i piedi con la ruota anteriore dell’auto.

Nel ricorso in Cassazione, l'imputata afferma che le frasi indicate dalla persona offesa non avevano rilevanza penale, dato il loro carattere generico e vago. Il motivo non è fondato. Infatti, atteso che «l’integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che una stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato, purchè questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente» (Cass., n. 21601/2010).

La protagonista è una donna di 45 anni postasi in atteggiamento prevaricante nei confronti di una ragazza poco più che maggiorenne. Il fatto che entrambe si erano lasciata andare ad intemperanze verbali non fa venir meno l’autonoma rilevanza di espressioni intimidatorie. La Cassazione rigetta, quindi, il ricorso.

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Se non c'è il consenso informato il medico rischia

L’erede di un uomo deceduto sul letto operatorio per improvvisa e mortale ipertensione, porta in Tribunale il chirurgo e la casa di cura chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale derivanti dal decesso del paziente, chiedendo di dichiarare la responsabilità del chirurgo e della struttura sia in relazione alla produzione del fatto dannoso determinante la morte, sia in relazione all'omessa o incompleta prestazione del consenso informato.

Il Tribunale rigetta le domande, mentre la Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello, condanna il medico e la casa di cura al risarcimento del danno per la malattia chirurgica. A giudizio della Cassazione (sentenza 19731/14), merita accoglimento il motivo di ricorso inerente al primo intervento chirurgico ed alla mancanza, al riguardo, di idoneo consenso.

L'informazione esatta sulle condizioni e sui rischi prevedibili di un intervento chirurgico o di un trattamento sanitario, costituisce di per sé un obbligo o un dovere che attiene alla buona fede nella formazione del contratto ed è elemento indispensabile per la validità del consenso che deve essere consapevole al trattamento terapeutico e chirurgico, essendo, inoltre, un elemento costitutivo della protezione del paziente con rilievo costituzionale. Nel caso, c'è la prova evidente dell’inadempimento in relazione alla mancata e completa informazione sul rischio inerente al primo intervento. Per questi motivi la Corte cancella con rinvio la sentenza impugnata.

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venerdì 21 novembre 2014

Dieci euro di troppo sono pochi per mettere il tassista alla ‘gogna’

Un tassista aumenta di dieci euro la tariffa della corsa e viene condannato dalla Corte d’appello per il reato di truffa aggravata. Ricorre in Cassazione, lamentando che non gli è stata concessa l'attenuante del "danno patrimoniale di lieve entità" (art. 62, numero 4, c.p.). La Cassazione ricorda che il danno è definito tenue soltanto "a fronte della complessiva minima capacità della condotta di danneggiare, in modo oggettivo, la sfera globale di interessi della persona offesa danneggiata dal reato". Infatti, se il danno deve essere considerato con riferimento al valore dell’oggetto, la legge utilizza un’espressione diversa: ciò avviene, ad esempio, nel caso del furto, punibile a querela dell’offeso se il fatto è commesso su «cose di tenue valore». La Corte riconosce che la maggioranza dei casi oggetti di valutazione riguardano reati, come la rapina e l’estorsione, che offendono anche la persona. Tuttavia, una situazione simile è presente nei reati che offendono solo il patrimonio, in quanto il danno patrimoniale deve essere valutato, in ogni caso, secondo la prospettiva della persona offesa, da considerare in maniera oggettiva, ovvero la percezione del danno da parte di un soggetto medio nelle stesse condizioni. In conclusione, la Cassazione invita la Corte d'appello a riesaminare la vicenda perchè è stato un errore escludere l’attenuante, considerando che l’unico effetto della condotta dell’imputato era consistito in un generico disagio (l'aumento della tariffa per il servizio taxi rispetto a quella dovuta).

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Anche se il commercialista non invia la dichiarazione, le imposte restano da pagare

Il contribuente che consegna al commercialista la dichiarazione dei redditi, insieme alle somme da versare a titolo d’imposta, si libera dall’obbligo di presentazione della stessa ma non da quello del versamento. Se, infatti, l’intermediario non provvede all’invio, il contribuente, sebbene non risponda di omessa dichiarazione, è comunque tenuto a pagare le imposte dovute, restando esonerato solo dagli interessi e dalle sanzioni. Questo il “succo” della sentenza di Cassazione del 19 novembre scorso, n. 24611, con cui la Corte interviene per salvare l’avviso di accertamento, che recuperava le imposte mai versate, annullato dai giudici di merito.

Per la Suprema Corte, l’errore commesso dalla Commissione tributaria, che qualificava come “non omessa” la dichiarazione, è stato quello di annullare integralmente l’avviso di accertamento, senza statuire sull’imposta dovuta, in ragione della medesima dichiarazione, e mai versata. Così giudicando la sentenza d’Appello, a parere degli Ermellini, incorreva in molteplici vizi. Innanzitutto quello di eliminare l’atto impositivo, senza provvedere a una statuizione sostitutiva, posto che il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato.

Dall’altra parte, la CTR non considerava che il conferimento dell’incarico al commercialista, non comporta l’estromissione del contribuente (soggetto passivo) dagli obblighi inerenti al rapporto fiscale, quando, come affermano gli Ermellini, “l’intermediario … è incaricato di trasmettere la dichiarazione … ma, di certo, non è obbligato, in proprio, a pagare l’imposta”. Come precisato dalla Corte, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’infedeltà dell’intermediario, anche se accertata in sede penale, non esonera il contribuente dall’imposta stessa, “rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni”.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Anche se il commercialista non invia la dichiarazione, le imposte restano da pagare

giovedì 20 novembre 2014

Comodato: quando è possibile chiedere la restituzione dell’immobile?

Se, nell’immobile dato in comodato, è svolta una attività commerciale, non significa che quel comodato sia soggetto ad un termine e di conseguenza che il comodante non possa chiedere la restituzione dell’immobile sino a che non cessi l’attività in esso svolta. E’ quanto emerge nella sentenza 24468 della Cassazione, depositata il 18 novembre 2014.

Il caso

Un uomo portava la ex moglie in Tribunale affermando di averle concesso in comodato un immobile, destinato all’attività di estetista svolta dalla donna, e che dopo la separazione e la cessazione della convivenza, aveva chiesto inutilmente il rilascio dell’immobile. Chiedeva la condanna al rilascio dell’immobile ed il risarcimento del danno derivante dall’occupazione senza titolo. Il Tribunale rigettava la domanda dal momento che l’immobile era stato concesso in comodato senza fissazione di un termine, dunque non ne era esigibile la restituzione sino a quando non fosse esaurito l’uso cui era adibito. Il verdetto era confermato dalla Corte d’appello.

L’uomo ricorreva allora in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 1803 (nozione), 1809 (restituzione) e 1810 (comodato senza determinazione di durata) del codice civile, sostenendo che l’immobile era stato concesso in comodato senza fissazione di termine e pertanto doveva ritenersi “precario” e risolubile liberamente. La Cassazione ricorda che il comodato può: non essere soggetto ad alcun termine, ne sia fissato uno esplicito oppure ne sia fissato uno implicito, risultante «dall’uso cui la cosa è destinata». Il termine implicito. Inoltre «il termine del comodato può risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata solo se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante» (Cass., n. 15877/2013).

La Corte d’appello aveva confuso il termine del comodato con il termine dell’attività che si svolge nell’immobile dato in comodato, ritenendo che il fatto stesso che nell’immobile si svolga una attività commerciale ancori la durata del comodato alla cessazione di quell’attività. La Cassazione cancella la sentenza impugnata poichè: «la circostanza che nell’immobile dato in comodato sia svolta una attività commerciale non basta per ritenere quel comodato soggetto ad un termine implicito, ai sensi dell’art. 1810 c.c., e di conseguenza che il comodante non possa chiedere la restituzione dell’immobile sino a che non cessi l’attività in esso svolta». La Suprema Corte, quindi, accogliendo la domanda di restituzione, accoglie il ricorso, e decidendo nel merito, condanna la donna alla restituzione in favore dell’ex marito.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Comodato: quando è possibile chiedere la restituzione dell’immobile?

“Prima il dovere, poi il piacere”: i genitori lo insegnano ai figli, ma la regola vale anche per loro

L’affidamento esclusivo è una soluzione eccezionale, consentita soltanto se il comportamento di un genitore contrasta con l’interesse del minore. Lo stabilisce la Cassazione nell’ordinanza 19386/14.

Il caso

La Corte d’appello dispone l’affidamento di una minore in via esclusiva al padre, con la possibilità per la madre di vederla secondo tempi e modalità da concordare con l’uomo. La donna fa ricorso. I giudici di legittimità riconoscono che l’affidamento esclusivo è una soluzione eccezionale, consentita soltanto nel caso in cui il comportamento di un genitore si ponga in contrasto con l’interesse del minore. Tuttavia, questa è proprio la situazione del caso, in cui la donna si era disinteressata totalmente della figlia, lasciando l’accudimento al padre e trasferendosi in un’altra città. Inoltre, dopo aver condotto la figlia con sé in un’altra città dal suo nuovo compagno, l’aveva restituita al padre, per poi riprenderla nuovamente e tornare, infine, nella città di origine per dissapori con il nuovo compagno. La Cassazione, rigettando il ricorso, ritiene che l’affidamento esclusivo sia l’unico mezzo per assicurare la stabilità necessaria alla bambina.

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Furto al supermercato: ad ogni scatola corrisponde un contenuto ben preciso

Integra il delitto di furto aggravato dall’utilizzo del mezzo fraudolento e non quello di truffa la condotta di chi prelevi generi alimentari o casalinghi dagli scaffali di un supermercato, nascondendoli poi in scatoloni svuotati del prodotto originario per aggirare i controlli. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 47368/14.

Il caso

La Corte d’appello condannava due imputate per il reato di furto aggravato, riconoscendo l’aggravante del mezzo fraudolento ed escludendo quella della destrezza. Le donne ricorrevano in Cassazione, contestando il riconoscimento dell’aggravante, in quanto si erano impossessate di una confezione da un grande magazzino e si erano presentate alla cassa avendo sostituito il contenuto della confezione con altro di costo diverso. Tuttavia, la Cassazione ricorda che integra il delitto di furto aggravato dall’utilizzo del mezzo fraudolento e non quello di truffa la condotta di chi prelevi generi alimentari o casalinghi dagli scaffali di un supermercato, occultandoli poi all’interno di scatoloni svuotati del prodotto originario. Tale azione, infatti, mira ad eludere i controlli visivi per superare con frode la custodia apprestata. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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Nessun concorso di colpa se l’auto sorpassata “si allarga”

Non si ha concorso di colpa quando, durante un sorpasso vietato, l’autovettura sorpassata si sposti e di conseguenza urti l’altra auto, che poi perda il controllo della guida. Infatti, tali spostamenti sono del tutto normali e prevedibili, da chi affronta la manovra di sorpasso. E’ quanto emerge dall’ordinanza 19334/14 della Cassazione.

Il caso

L’uomo aveva superato l’altro veicolo coinvolto nel sinistro in un tratto di strada dove vi era divieto di sorpasso, tenendo così una condotta illegittima e contraria al codice della strada. Inoltre, l’automobilista guidava ad una velocità eccessiva e inadeguata, infatti dopo l’urto con l’altra autovettura, che stava sorpassando, aveva perso il controllo della guida, ribaltandosi nel fosso. Secondo la ricostruzione dei giudici era certo che l’urto era avvenuto dopo l’inizio della manovra di sorpasso da parte dell’automobilista. Durante il sorpasso l’auto sorpassata si era “allargata”: non ha però concorso all’incidente.

La Cassazione, nel valutare la questione, osserva che «la motivazione della decisione impugnata è pienamente idonea a giustificare, sotto il profilo logico-giuridico, l’esclusiva efficienza casuale e responsabilità del conducente» non rilevando lo spostamento dell’altra autovettura sorpassata, perché questo “allargamento” «costituisce mera occasione, in quanto rientrante in quei leggeri spostamenti, che vanno previamente valutati, siccome del tutto normali e prevedibili da chi affronta la manovra di sorpasso». Secondo la Corte, in definitiva, era da escludersi un eventuale concorso di colpa dell’altro conducente coinvolto.

D’altra parte il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia. E’, infatti, pacifico in sede di legittimità che «in tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c.. ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declatoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione evidenziata dal relatore» (Cass., S.U., n. 19514/2008). Quindi, la Suprema Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

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martedì 18 novembre 2014

Molestie: cosa rientra nel concetto di “luogo aperto al pubblico”?

La redazione di un giornale e la pagina Facebook di un utente possono essere considerati luoghi aperti al pubblico, per individuare il reato di molestia o disturbo delle persone (art. 660 codice penale). E’ quanto emerge dalla pronuncia della Cassazione nella sentenza 37596/14.

Il caso

Un uomo veniva condannato in secondo grado per il reato di molestia o disturbo alle persone, poiché, come caporedattore di un giornale, aveva molestato in modo petulante una redattrice, con ripetuti e continui apprezzamenti volgari e a sfondo sessuale sul fisico. Inoltre, le aveva inviato commenti sgraditi anche tramite la pagina del sito internet «Facebook».

Mentre i giudici di primo grado assolvevano l’imputato "perche il fatto non sussiste", i Giudici territoriali lo avevano dichiarato colpevole. In particolare, avevano ritenuto, in riferimento alle molestie realizzate verbalmente sul luogo di lavoro, che «la redazione di un giornale poteva considerarsi luogo aperto al pubblico, giacchè si trattava di un ufficio privato al quale avevano accesso sia la categoria dei dipendenti del giornale stesso sia eventuali estranei che ivi portavano notizie o chiedevano la pubblicazione di annunci» (Cass., n. 28853/2009). Mentre riteneva integrato il reato anche per la condotta realizzata mediante messaggi inviati sotto pseudonimo tramite la rete telematica, essendo Facebook una piattaforma multimediale costituente una community aperta, evidentemente accessibile a chiunque.

L'uomo ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che per luogo pubblico si intende quello di diritto o di fatto continuamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per luogo aperto al pubblico si intende, invece, quello anche privato, ma al quale un numero indeterminato, oppure un'intera categoria di persone possa accedere senza limite, ma solo in certi momenti e alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo. Il fatto che un luogo privato sia aperto al pubblico, quindi, è una questione di fatto, dipendente dalle condizioni all’accesso.

Nel caso, la riconducibilità dagli uffici della redazione di un giornale di luogo aperto al pubblico è corretta, ma manca nella sentenza impugnata l’illustrazione fattuale a cui andava ancorata l’affermazione che i locali della redazione ove si erano svolti i fatti erano aperti anche all’accesso di estranei. Anche con riferimento all’invio di messaggi attraverso la pagina facebook, è possibile estendere la nozione di luogo ad accesso del pubblico. Secondo la Cassazione, essendo la piattaforma telematica in esame una agorà virtuale, quindi una piazza virtuale immateriale capace di mettere in connessione un numero altissimo di soggetti, effettivamente il messaggio sul profilo della donna era accessibile a tutti. Tuttavia, la sentenza impugnata difetta sulla base dei fatti: i messaggi pubblicati sul profilo della giornalista erano sì accessibili a tutti, ma questo fatto andava verificato. Effettivamente sussistono dei motivi per pronunciare l’annullamento con rinvio per verificare o chiarire meglio certi aspetti, però, la Cassazione rileva l’intervenuta prescrizione quinquennale del reato. In conclusione, la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

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L’ausiliario del traffico può multare per sosta in zona pedonale

Gli ausiliari del traffico del Comune, nominati con specifico provvedimento di investitura, hanno il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 21268/14.

Il caso

Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione proposta da una donna al verbale col quale l’ausiliare del traffico aveva contestato alla opponente la sosta sulla zona pedonale, annullando il verbale in questione. Il Tribunale rigettava l’appello del Comune. Contro la sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione. L’articolo 17, comma 132, della legge n. 127/1997, ha stabilito che «i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione».

Il legislatore ha dato agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi (Cass., n. 18186/06). La sentenza impugnata ha argomentato il convincimento sull’assunto che nella specie l’accertamento dell’infrazione fosse stato effettuato da ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, per cui si trattava di personale privo della funzione di accertamento della violazione al divieto di sosta in zona non inclusa tra quelle individuate come date in gestione a parcheggio.

Tuttavia, il giudice non ha adeguatamente verificato che l’accertatore fosse stato nominativamente individuato con specifico provvedimento di investitura. Infatti, proprio la necessità che gli ausiliari del traffico siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge, determina che la loro nomina debba avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione ovvero nel giudizio in cui tale nomina rilevi, come nel caso di specie. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cancella con rinvio la sentenza impugnata.

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Sesso offerto online, ma l’annuncio è uno sfregio: condannato

Situazione assurda per una donna, ignara protagonista sul web e presa d’assalto da ripetute telefonate a sfondo sessuale. Tutta colpa di un uomo che ha pubblicato l’annuncio, fornendo il numero di telefono della donna, e che ore è ritenuto responsabile del reato di molestie telefoniche. L'uomo è condannato per il reato di “molestie” (Cassazione, sentenza 42043/14).

Nessun dubbio, per i giudici di merito, sulla gravità della condotta dell’uomo, il quale, come detto, ha «inserito, su un sito internet, un annuncio, apparentemente scritto» dalla donna, con cui ella «fornendo il proprio numero di telefono, si mostrava disponibile ad incontri di sfondo sessuale». Lapalissiano che «la ricezione, da parte della donna, di numerose telefonate, oggettivamente moleste» fu dovuta all’«annuncio» hot.

Secondo i giudici, «coloro che composero il numero di telefono della donna», richiedendo prestazioni sessuali, sono non punibili perché «indotti in errore» dall’uomo circa la «volontà» della donna «di offrirsi». Il quadro probatorio, delineato tra Tribunale e Corte d’Appello, è valutato come sufficiente anche in Cassazione, laddove, difatti, viene confermata la condanna dell’uomo per il reato di «molestie telefoniche».

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E' giusto l’accertamento se si dichiara un reddito inferiore alla soglia di povertà

È indice di una “situazione commerciale anomala”, la circostanza che un imprenditore dichiari un reddito di 4.682 euro, ovvero inferiore alla soglia di povertà individuata dall’ISTAT. Tanto anomala da legittimare, di per sé, l’accertamento induttivo di maggiori ricavi. Così si è espressa la Cassazione, nella sentenza 24313 depositata lo scorso 14 novembre, confermando quanto già sancito dall’Appello e rigettando il ricorso dell’imprenditore.

Con la decisione la Corte chiarisce che, di fronte a tale comportamento antieconomico, capace di far derivare l’inattendibilità delle scritture, l’Ufficio è legittimato a dubitare della veridicità di quanto dichiarato, restando al contribuente l’onere di dimostrare “l’effettiva sussistenza di un operare quasi in perdita”. Nel caso, il basso reddito non era neppure l’unica “anomalia”: i Giudici di merito avevano, infatti, rilevato ulteriori “discrasie” relative all’indice di rotazione del magazzino e alla produttività per addetto, oltre all’incoerenza della percentuale di ricarico. Tutti dati che, affermano gli Ermellini, uniti alla “irrisorietà assoluta” dei redditi dichiarati e all’obiettività del costo del venduto (rilevato in contradditorio dalle fatture d’acquisto), paiono “logicamente rivelatori di maggiore capacità contributiva rispetto a quella risultante dalla documentazione contabile e fiscale”. All’imprenditore, che non offriva elementi di prova contraria, non resta che far fronte alla pretesa erariale.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - E' giusto l’accertamento se si dichiara un reddito inferiore alla soglia di povertà

sabato 15 novembre 2014

CASSAZIONE: no al riconoscimento del figlio avuto con 'utero in affitto'

Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza nr. 24001 del 11 novembre 2014, Presidente Luccioli, Rel. De Chiara: ribadito il divieto alla validità del riconoscimento di un figlio, avuto per mezzo di un "utero in affitto".

Il limite dell'ordine pubblico nazionale è costituito dal divieto di pratiche di surrogazione di maternità e dall'esistenza, in ambito nazionale, dell'istituto della Adozione.

A questa è demandata, ex lege, in via esclusiva, la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato.

L'inadeguatezza ad essere genitori adottivi, non può superarsi con un accordo privato.

La Sentenza nr. 24001 dell'11 novembre 2014 costituisce senz'altro un importante tassello nella tutela del principio del superiore interesse del Minore, rispetto alle diverse istanze tese ad assicurare la genitorialità.

Il caso concretamente regolato dalla sentenza in commento, nasce dalla dichiarazione di adottabilità, sancita con una prima sentenza del Tribunale per i minorenni di Brescia, sul presupposto della accertata "invalidità" per l'ordinamento nazionale, di una "dichiarazione di nascita" formatasi in Ucraina e per la quale era stata verificata la non appartenenza biologica del minore né alla madre né al padre, per essere stato il piccolo "concepito" per il tramite di una maternità surrogata da una donna ucraina che aveva dichiarato, all'atto del parto, di voler rimanere non nominata.

Appellata la pronuncia, i giudici della Corte di Appello di Brescia avevano respinto ogni istanza, accertando che "neppure il padre … è padre biologico del piccolo C, era stata violata anche la legge ucraina sulla maternità surrogata" che in quel paese ammette la pratica del così detto utero in affitto "solo a condizione che almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro appartenga alla coppia genitoriale committente."

Ne conseguiva pertanto l'irrilevanza della tesi sostenuta dai ricorrenti della "liceità, secondo la legge ucraina della donazione di ovociti nella fecondazione extra corporale eseguita".

Ancora, la Corte di merito nell'esaminare la valenza del "certificato di nascita ucraino" ne rilevava l'assoluta impossibilità ad essere riconosciuto come tale, nel nostro ordinamento "essendo contrario all'ordine pubblico, atteso che la legge nr. 40 del 2004 (che regola la fecondazione medicalmente assistita) vieta qualsiasi forma di surrogazione di maternità e la stessa fecondazione eterologa".

Concludeva poi la Corte di secondo grado "pertanto viene a mancare in capo al minore lo status di figlio legittimo degli appellanti, e da ciò conseguiva de plano, l'accertamento della situazione di abbandono e dunque lo stato di adottabilità del minore stesso, ai sensi dell'art. 8 L. nr. 184 del 4/5/83 (Adozioni) dato che il bambino, nato in Ucraina ed accudito dai sig.ri….., non era assistito dai genitori o da altri parenti".

Il Ricorso avanti la Suprema Corte si basava su cinque motivi, il primo ed il secondo, dei quali, erano relativi alla "validità" dell'atto ucraino di nascita in quanto, per un verso assistito dalla "Apostille" e per altro esisterebbe per il giudice italiano il divieto di sovrapporsi a "fonti di informazione estranee e nazionali" come si vuole considerare il "certificato di nascita".

La Corte ha dichiarato entrambi i motivi infondato rilevando come l'apostille richiamata dalla difesa dei coniugi ricorrenti, riguardasse solo "l'autenticità" del documento, come atto cioè effettivamente proveniente da una autorità (amministrativa) straniera e non quindi la assoluta falsità dello stesso.

La certificazione esibita dai ricorrenti al momento della richiesta agli uffici dello stato civile del comune di residenza, della registrazione non è certamente falsa, ma non di meno, osserva il Collegio, si può ricevere tale attestazione, senza verificare la sua efficacia nell'ordinamento italiano.

L'efficacia della certificazione nel nostro sistema osserva la Corte "è disciplinata dalla legge nr. 218 del 1995, il cui articolo 65 prevede, fra l'altro, il limite dell'ordine pubblico nella specie applicato dalla Corte d'appello".

Analoga considerazione travolge anche l'assunto del secondo motivo "la differente configurazione in Italia, ed in un paese estero, delle situazioni giuridiche facenti capo ai soggetti interessati, è poi conseguenza normale ed inevitabile, delle differenza di disciplina giuridica dovuto all'operatività del limite dell'ordine pubblico, secondo le regole di diritto internazionale privato".

Il richiamo alle norme di diritto internazionale ed europeo ed alla Convenzione Onu sui diritti della infanzia, costituisce il presupposto del terzo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio della pronuncia di appello per aver mancato di "individuare i valori condivisi dalla comunità internazionale armonizzandoli con il sistema interno".

In forza di un tale richiamo parte ricorrente sosteneva come "deve ritenersi che a prescindere dalla nullità dei contratti di maternità surrogata prevista dalla legge sulla PMA (nr.40/04) una volta che un tale contratto abbia avuto esecuzione ed il bambino sia nato e sia stato immediatamente accolto dalla coppia committente, ciò che conta sia assicurare che egli conservi gli stessi genitori che ha avuto sin dalla nascita".

Nel dichiarare l'infondatezza di un tale motivo la Corte ha rilevato come sia assolutamente inesatto che tali principi si identifichino con "i valori condivisi della comunità internazionale che il prudente apprezzamento del giudice non può trascurare, armonizzandoli con il sistema interno" al contrario "l'ordine pubblico internazionale, infatti, è il limite che l'ordinamento nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna." E prosegue "tanto premesso va osservato che l'ordinamento italiano – per il quale madre è colei che partorisce (art. 269, terzo comma Codice Civile) – contiene all'art. 12 della legge sulla PMA un espresso divieto, rafforzato da una sanzione penale, della surrogazione di maternità, ossia delle pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza ed a partorire un figlio per un'altra donna: divieto non travolto dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale dell'analogo divieto di fecondazione eterologa".

Per altro nel considerare infondato il terzo motivo del ricorso, la Corte di Cassazione sottolinea, con uno dei passaggi più rilevanti dell'intera Sentenza, come l'esistenza dell'istituto della Adozione, e delle norme regolatrici di questa, siano in contrasto antinomico con l'ipotesi di una maternità surrogata "perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità, priva di legami biologici con il nato".

Ed in effetti, sul punto non può non ricordarsi come, nel dare atto dei presupposti storici della vicenda, la Corte abbia rilevato, a pagina 5 della sentenza, che entrambi i ricorrenti "avevano da tempo superato l'età in cui è consentita l'adozione di un neonato, ed inoltre per tre volte erano state in precedenza respinte loro domande di adozione, per "grosse difficoltà nella elaborazione di una sana genitorialità adottiva".

In buona sostanza si deve rilevare come l'ordinamento nazionale, con l'istituto dell'Adozione, abbia inteso dare attuazione al superiore diritto del minore ad avere una famiglia e non al diverso, ed a volte incompatibile, desiderio di genitorialità, coltivato da una coppia.

Per altro, diversamente opinando, ove si affermasse la possibilità, per un accordo privato, di superare la vigenza, obbligatoria e precettiva, di un sistema normativo, coordinato ed omogeneo, come quello sull'Adozione, si consentirebbe l'apertura dell'intero sistema della tutela dei minori a forme, incontrollabili, di genitorialità non biologica, con l'incremento esponenziale dell'inaccettabile realtà della "tratta dei minori" per soddisfare i desideri "adottivi" degli adulti, che è esattamente quello che costituisce il punto di maggior forza dell'intero sistema della Legge sull'Adozione.

Per altro, il Supremo Collegio, sempre sul punto, osserva come "le aperture registrate in dottrina verso alcune forme di maternità surrogata, solitamente, non riguardano la surrogazione eterologa, quella cioè realizzata mediante ovociti non appartenenti alla donna committente, che è priva per ciò anche del legame genetico con il nato, come è pacifico nel caso in esame; né tanto meno riguardano ipotesi in cui neppure il gamete maschile appartiene alla coppia committente, come nella specie è risultato all'esito degli accertamenti disposti dal tribunale – prosegue la Corte – il legislatore italiano invero ha considerato non irragionevole che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce ed affidando, come detto, all'istituto dell'Adozione, realizzata con le garanzie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialità, disgiunta dal legame biologico".

Il quarto motivo di Ricorso che reiterava l'assunta validità del certificato di nascita ucraino, viene considerato anch'esso infondato : "pertanto di uno status del minore quale figlio dei ricorrenti non può, nel nostro paese, parlarsi perché ne difetta in radice l'attribuzione ossia il titolo – ed ancora – né viene quindi in rilievo la perdita della potestà (oggi responsabilità genitoriale art. 93 dlgs nr. 54/13) perché la responsabilità genitoriale nei confronti del piccolo …. non è mai stata assunta dai ricorrenti, non avendo gli stessi mai assunto la qualità di genitori".

Infine, il quinto motivo di ricorso non superava, anch'esso, il vaglio della Corte di Cassazione, perché in parte fondantesi sulla considerazione dell'esistenza di un vincolo di filiazione, tra il minore ed i ricorrenti, vincolo escluso, in nuce, dalla pronuncia, ed parte inammissibile, perché la, per altro tardiva, eccezione, circa l'astratto obbligo in capo al tribunale, di dover porre in essere le ricerche della madre naturale del minore, veniva esclusa dalla circostanza, pacifica, perché proveniente dai medesimi ricorrenti, dell'impossibilità ad esplicitare qualsivoglia ricerca, risultando la volontà della madre naturale "di non essere indicata nel certificato di nascita" con ciò rifiutando quest'ultima, comunque, la maternità.

fonte: www.ilsole24ore.com//CASSAZIONE: no al riconoscimento del figlio avuto con 'utero in affitto'

“Lei è un ladro”. Lo obbligano a mostrare lo scontrino dinanzi agli altri clienti: risarcito

A compere concluse un uomo si avvia verso casa, ma alcuni dipendenti lo bloccano e lo costringono a tornare nel supermercato, accusandolo, a più riprese, di essere un ladro. Riesce a dimostrare la propria innocenza, grazie allo scontrino, ma resta la ‘ferita’ alla sua reputazione: la società proprietaria del supermercato è condannata a risarcire il cliente (Cassazione, sentenza n. 24198/14; depositata il 13 novembre).

Il caso

Facilmente ricostruita la disavventura vissuta da un anziano signore: a febbraio 2004 egli «aveva effettuato acquisti» in un supermercato, «pagando regolarmente la merce»; poi, una volta «uscito dal negozio», fu «inseguito in strada da alcuni dipendenti, dai quali fu accusato di avere rubato alcuni prodotti» e «venne accompagnato all’interno del negozio e costretto ad esibire la prova dell’acquisto», per giunta «al cospetto dei numerosi avventori del supermercato» di cui «era assiduo frequentatore».

Per l’uomo la «condotta dei dipendenti» del supermercato «ha leso il suo onore e la sua reputazione». Ma tale visione viene ritenuta non accettabile dal gdp, il quale respinge la relativa richiesta di «risarcimento del danno». Di avviso opposto, però, i giudici del Tribunale, i quali, a sorpresa, ritengono «sussistente la responsabilità» della società e ne sanciscono la condanna al «risarcimento del danno» in favore dell’uomo, che può cantare vittoria, pur di fronte a un obolo assai contenuto, pari ad appena 650 euro.

E ora a ‘certificare’ il rilievo della lesione, seppur solo morale, subita dall’uomo provvedono i giudici della Cassazione, i quali respingono le obiezioni mosse dalla società, in qualità di proprietaria del supermercato, e confermano il «risarcimento del danno» a favore dell’oramai ex cliente. Condivisa l’ottica adottata in secondo grado: è corretto, alla luce della vicenda, ritenere concreto il «pregiudizio» subito dall’uomo, a seguito della «lesione» alla sua «immagine» e alla sua «reputazione». Rilevante, in questo quadro, non solo l’«accusa» mossa dai dipendenti, ma anche il fatto quell’accusa sia stata espressa, in maniera chiara, coram populo, dinanzi agli sguardi – inevitabilmente sospettosi – della «clientela» presente nel supermercato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - “Lei è un ladro”. Lo obbligano a mostrare lo scontrino dinanzi agli altri clienti: risarcito

venerdì 14 novembre 2014

Avere la precedenza all’incrocio non esclude la prudenza

In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente “favorito” di osservare a sua volta le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza. D’altronde, nella circolazione stradale il conducente è tenuto a prevedere anche le condotte imprudenti altrui (Cassazione, sentenza n. 46818/14; depositata il 12 novembre).

Il caso

La Corte d’appello condanna l’imputata per l’omicidio colposo in danno di un uomo. La donna è ritenuta responsabile in quanto, impegnando un incrocio, dopo essersi fermata allo “stop”, aveva iniziato ad impegnare la carreggiata mentre sopraggiungeva da sinistra un motoveicolo, che alla vista dell’auto frenava bruscamente perdendo il controllo del mezzo. Il motociclista scivolava a terra e andava ad urtare la testa contro il cerchione dell’autovettura dell’imputata, riportando gravi ferite mortali.

La Cassazione ricorda che «in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente “favorito” di osservare a sua volta, approssimandosi all’incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità» (Cass., n. 9615/1991). D’altra parte, è altrettanto pacifico che «nel corso della circolazione stradale il conducente è tenuto a prevedere anche le condotte imprudenti altrui» (Cass., n. 472/1990).

L’evitabilità dell’evento, in sostanza, non dipende esclusivamente dal rispetto delle regole del Codice della Strada da parte di chi affronta un incrocio, ma anche dal veicolo “favorito”. Nel caso, come giustamente osservato dai Giudici di merito, la circostanza che il casco della vittima si fosse spaccato a seguito dell’impatto, è indice del fatto che la sua velocità di circolazione non era stata prudenziale. Altrettanto correttamente i Giudici di merito avevano riconosciuto il concorso di colpa del motociclista. Sulla base di tali argomenti, la Cassazione ha respinto il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Avere la precedenza all’incrocio non esclude la prudenza

giovedì 13 novembre 2014

Separazione e divorzio: cos'è cambiato

Il sei novembre scorso è stato definitivamente convertito in legge dal Parlamento il decreto- legge 12/9/2014, n. 132, intitolato Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Il provvedimento, da alcuni frettolosamente enfatizzato come introduttivo del cosiddetto divorzio breve, ha tutt’altro contenuto; l’art. 6, infatti, la cui rubrica (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) è un modello di concisione, non accorcia l’attuale tempo necessario per ottenere il divorzio, che resta fissato in tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o dalla pronuncia del decreto di omologazione della separazione consensuale, ma si limita a stabilire (art. 6) che, decorso il periodo di cui sopra, i coniugi possono, assistiti da almeno un avvocato per parte, raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio (se questo era stato celebrato in chiesa) o di scioglimento del matrimonio civile (se era stato celebrato in Comune): se non c’è intesa, quindi, questa soluzione non è percorribile ma è indispensabile rivolgersi al Tribunale.

Il fatto che ciascun coniuge sarà obbligato a farsi assistere da almeno un avvocato (e relativi costi) fa segnare un passo indietro rispetto all’attuale situazione; nel procedimento giudiziario consensuale, infatti, è sufficiente la presenza di un solo avvocato che assista entrambi i coniugi, con molti Tribunali che consentono di gestire la pratica in prima persona, ossia senza l’assistenza del difensore.

Alla negoziazione assistita si può ricorrere anche per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale o per conseguire una soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della L. 5/2/1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto dev’essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Questi, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti (infra). In presenza, invece, di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti, l'accordo dev’essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza, per cui gli avvocati possono procedere ai successivi adempimenti. Qualora, invece, il Procuratore ritenga che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale; questi fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Nell'accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, e che le hanno informate sia della possibilità di esperire la mediazione familiare (art. 337-bis e segg. c.c.) che dell'importanza, per il minore, di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'intesa raggiunta in seguito a negoziazione assistita, una volta intervenuto, a seconda dei casi, il nulla osta del Procuratore della Repubblica o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (primo comma art. 5). L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell’accordo da lui stesso autenticata. Se non ottempera a quest’obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede lo stesso Comune.

Se in sede di accordo le parti concludono taluno dei contratti o degli atti per i quali l’art. 2643 c.c. rende obbligatoria la trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare, per poter assolvere a questa formalità è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo venga autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il procedimento davanti al Sindaco

L’art. 12 del provvedimento stabilisce che, in mancanza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della L. 5/2/1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti, i coniugi possono concludere lo stesso accordo di cui sopra davanti al Sindaco, in veste di ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di essi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti, personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo le condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

L'accordo, che tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i sudetti rapporti, non può contenere patti di trasferimento. E’ dovuto un diritto fisso non superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Il quinto comma del suddetto articolo stabilisce che, nei soli casi di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo, anche ai fini degli adempimenti di legge: annotazione nell’atto di nascita, iscrizione nell’archivio informatico e annotazione nell’atto di matrimonio. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

Per concludere, sia che a gestire i rapporti suddetti siano gli avvocati o l’ufficiale di stato civile, siamo in presenza di un innegabile snellimento delle procedure, destinato a trasferire dalle aule dei Tribunali agli studi legali e agli uffici comunali buona parte delle cause di separazione e divorzio (139.607 nel 2012), con conseguente alleggerimento del carico di lavoro in capo ai magistrati e accorciamento dei tempi della giustizia.

Fonte:http://www.giuffre.it/La Stampa - Separazione e divorzio: cos'è cambiato

mercoledì 12 novembre 2014

Entrata in vigore della nuova normativa che riforma la giustizia civile

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 261 del 10 novembre 2014 la Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 sulla Riforma della Giustizia Civile recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

Per dettato dell'art 1 della legge di conversione, al comma 2, "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" e di conseguenza la data di entrata in vigore della nuova normativa è quella dell'11 novembre 2014, vale a dire oggi.

Molte delle disposizioni introdotte, tuttavia, rimandano la specifica loro entrata in vigore ad un termine successivo.

Ecco allora che il termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione si può ora finalmente individuare nella data del 11 dicembre 2014 (giovedì). Ciò vale per:

a) per la separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio effettuata direttamente dai coniugi con assistenza facoltativa di uno o più avvocati, innanzi al Sindaco del Comune competente (art. 12).

b) per il divieto della compensazione delle spese (art. 13) e per la norma che prevede il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione" (art. 14) La nuova norma si aplicherà ai giudizi introdotti successivamente alla data su indicata;

c) per la previsione del nuovo saggio degli interessi legali moratori (art. 17) che si applicherà ai procedimenti iniziati successivamente alla data su indicata.

Ugualmente per quasi tutte le norme che riguardano il nuovo processo esecutivo:

d) per le nuove modalità di "Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione" (art. 18 - nuovo 492-bis c.p.c.) e relativa SANZIONE: attenzione al nuovo Art. 164-ter. – (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) e alle nuove norme sulla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.

e) per la nuova competenza territoriale per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli (art. 19) e per l'esecuzione forzata contro la pubblica ammnistrazione. Fissata la regola secondo la quale "per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";

f) per la "Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare" (art. 19) - e relativo Contributo Unificato -  e per la nuova modalità di esecuzione del pignoramento dei veicoli, motoveicoli e rimorchi registrati; i provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione (nuovo art. 609 c.p.c.); la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita' telematiche (155-ter delle disp. att. c.p.c.) Modalita' di accesso alle banche dati (155-quater delle disp. att. c.p.c.), l'esecuzione presso terzi.

Tutte queste disposizioni entreranno in vigore l' 11 dicembre 2014, salvo, sempre per le riforme all'esecuzione forzata, le seguenti nuove norme:

- «Art. 155-sexies. – (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). – Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui »;

- «Art. 164-bis (Infruttuosità dell’espropriazione forzata). – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

- All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».

Per queste nuove norme non è indicata una proroga e sembra doversi prevedere la loro immediata applicazione.

Resta confermato che dal prossimo anno si applicherà la disposizione sulla sospensione feriale dei termini (e ferie dei magistrati). Secondo l'art. 16, comma 3,  "acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015".

La sospensione feriale dei termini, a partire dal prossimo anno, si estende dal 1° agosto al 31 agosto.

Decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto significa, quindi: 9 febbraio 2015. A decorrere da quella data entreranno in vigore le norme su:

a) improcedibilità delle controversia in alcune materie senza che si sia tentato l'esperimento della negoziazione assistita da uno o più avvocati (art 3). Le materie sono quelle indicate dal comma 1: "chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti" e "chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro".

b) nuovo sistema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali (art. 20) "procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno";

Sempre entro la stessa data del 9 febbraio dovrà essere emanato un decreto miniteriale che regolamenti riduzioni ai compensi degli arbitri e disponga nuove norme per la selezione degli arbitri e l'attribuzione agli stessi degli incarichi.

fonte: www.professionegiustizia.it//Oggi entra in vigore la nuova normativa che riforma la giustizia civile - professionegiustizia

Scarsa pulizia nel recinto dei cani: padrone condannato per lo sgradevole odore subito dai vicini

La passione per i cani è legittima, ma gli animali meritano rispetto, attenzioni e cure. Ciò per tutelare il loro benessere psico-fisico, ma anche per salvaguardare l’ambiente circostante, ossia vicini di casa e semplici passanti. Sono lecite, difatti, le lamentele delle persone angustiate non solo dal continuo abbaiare – anche notturno – dei ‘quattro zampe’, ma pure dai pessimi odori provocati dalla scarsissima pulizia dei recinti in cui essi sono tenuti ogni giorno. La condanna nei confronti del padrone degli animali è dunque una logica conseguenza (Cassazione, sentenza 45230/14).

Le contestazioni mosse nei confronti di un uomo sono precise: da un lato, «non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani» e del cortile circostante, «mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali» provocava «esalazioni maleodoranti idonee a provocare molestie ai condomini» del vicino immobile, e, dall’altro, «non impedendo l’abbaiare e il latrare continuo, anche notturno, dei propri cani, disturbava le occupazioni ed il riposo dei vicini». Dalla ricostruzione della vicenda (attraverso testimonianze e ‘report’ dell’Azienda sanitaria locale) emerge, in maniera chiara, per i giudici di merito, la responsabilità dell’uomo, il quale viene condannato «alla pena di 200 euro di ammenda».

L'ottica è condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali ritengono fondamentale il quadro tracciato dalla persona che ha dato il ‘la’ alla battaglia giudiziaria: difatti, è stato acclarato che «il continuo abbaiare (di giorno e di notte) dei cani e l’odore determinato» dalle loro «deiezioni» erano «diventati talmente intollerabili» da spingere a chiedere l’intervento dei «vigili», dei «carabinieri» e addirittura del «sindaco». Ulteriore elemento decisivo, poi, il resoconto messo ‘nero su bianco’ dagli «organi competenti» dell’Azienda sanitaria locale, frutto di numerosi «sopralluoghi» che avevano consentito di «accertare la presenza di cinque cani, situati nelle immediate vicinanze dell’edificio condominiale confinante» e di accertare «l’odore sgradevole» capace di ammorbare la zona. Lapalissiana, quindi, la responsabilità del «padrone» degli animali, incapace, nonostante i ripetuti solleciti arrivatigli da più parti, di porre rimedio alla situazione, protrattasi per ben tre anni.

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Sesso sul luogo di lavoro: pausa illegittima e fatale per il dipendente

Fuga hot per il lavoratore, che abbandona temporaneamente la propria postazione per un ‘impegno’ erotico con una donna. Tutto occulto, fino a quando un cliente non apre una porta e si ritrova davanti la coppia. Questo imprevisto è fatale per l’uomo, che può dire addio definitivamente al proprio lavoro (Cassazione, sentenza 23378/14).

I giudici di merito hanno valutato come corretta la decisione dell’azienda di licenziare un dipendente alla luce di quanto messo ‘nero su bianco’ nella «lettera di contestazione disciplinare». Secondo la ricostruzione fatta dall’azienda, «il lavoratore, nel normale orario di lavoro, non presenziava la sua postazione lavorativa presso il banco ‘agenti di stazione’, senza avere richiesto la preventiva autorizzazione, e veniva sorpreso da una utente, nel locale in uso alla ditta di pulizie» impegnato in un «atto sessuale con una donna».

Ciò, per i giudici, rappresenta una evidente «violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro», e un «comportamento manifestamente contrario agli interessi dell’impresa», soprattutto tenendo presente che il dipendente, con la propria condotta, aveva creato un notevole «pericolo per la sicurezza», poiché le sue «mansioni erano di particolare responsabilità per la gestione della sicurezza dell’impianto» essendo lui «l’unico agente di stazione».

Secondo l’uomo, la decisione presa dall’azienda è eccessiva: «l’allontanamento era meramente temporaneo» – e a suo carico non vi erano «precedenti disciplinari» –, e, spiega col ricorso in Cassazione, da contratto, è prevista «la sanzione della multa fino a un massimo di quattro ore di retribuzione». Per giunta, aggiunge ancora l’uomo, «l’agente di stazione» ha «compiti generici di controllo», quindi la «condotta» addebitatagli «non aveva determinato conseguenze pregiudizievoli per l’azienda, né danno all’immagine».

Nonostante tutto, però, la posizione dell’uomo non viene valutata meno precaria, anzi. Perché, ribattono i giudici della Cassazione, ci sono altri elementi importanti, come la «causale (voluttuaria e contraria ai doveri d’ufficio) dell’abbandono del servizio» e la «natura dei compiti (di vigilanza) assegnati». Senza dimenticare, poi, l’aspetto più delicato, ossia il fatto che il lavoratore era «unico agente presso l’impianto della stazione metropolitana» con il «conseguente dovere di attenzione sotto il profilo della tutela della sicurezza» dei viaggiatori. Ciò significa, concludono i giudici, che è evidente non solo la «giusta causa» del licenziamento, ma anche la «proporzionalità» della sanzione decisa dall’azienda rispetto alla «condotta» tenuta dal lavoratore.

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domenica 9 novembre 2014

Furto d’identità: per il Garante è importante sapere con chi si sta parlando

Nella newsletter n. 395, di lunedì 3 novembre 2014, il Garante per la privacy ha dato il “semaforo verde” a due schemi di convenzione che permetteranno il funzionamento del sistema di prevenzione delle frodi nell’ambito del credito al consumo, con un occhio rivolto in particolare ai furti di identità. Questo sistema sarà basato su un archivio centrale informatizzato e verrà gestito da Consap Spa, su incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sarà così possibile consultare le banche dati di numerosi enti pubblici, in modo tale da prevenire i fenomeni di sostituzione di persona, ad esempio attraverso la falsificazione di documenti.

La prima convenzione disciplina le regole da seguire per le società che ricevono una domanda di finanziamento o altri servizi («banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica o di altri servizi, imprese di assicurazione»), per poter accedere al sistema. In questo modo, avranno la possibilità di verificare l’autenticità dei dati contenuti nella documentazione presentata dalla persona richiedente e controllare eventuali informazioni riguardanti rischi di frode in corso o già perpetrata.

La seconda, invece, disciplina l’attività dei gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili, possibili intermediari che banche ed altri aderenti diretti possono incaricare per accertare la veridicità della documentazione. Per prevenire eventuali trattamenti illeciti dei dati, le società potranno utilizzare solo i dati «necessari al perseguimento delle specifiche finalità indicate nel regolamento di attuazione del sistema di prevenzione e nelle specifiche convenzioni inerenti il settore commerciale di appartenenza». Dovranno essere predisposte adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati, i quali dovranno essere conservati solo per il tempo minimo necessario.

Un’altra approvazione del Garante la ricevono due società telefoniche che intendono utilizzare i dati di localizzazione geografica, rilevati da una applicazione attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori. La loro intenzione è quella di ottimizzare l’impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorare gestione, coordinamento e tempestività degli interventi tecnici. Il parere favorevole è stato fornito grazie alla possibilità di ottimizzazione della gestione degli interventi tecnici, al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei dipendenti (soccorribili più facilmente in caso di difficoltà) ed al fatto che la localizzazione non sarebbe continuativa, bensì ad intervalli prestabiliti. Tuttavia, il Garante non ignora il rischio insito negli smartphone, che «per le proprie caratteristiche è destinato a “seguire” la persona che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro», con conseguenti rischi per la libertà, i diritti e la dignità del lavoratore. Perciò, sullo schermo dello smartphone dovrà comparire sempre, in maniera ben visibile, un’icona che indichi ai dipendenti (i quali dovranno essere informati sulle caratteristiche dell’applicazione e sui trattamenti di dati effettuati dalle società) che la funzione di localizzazione è attiva.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Furto d’identità: per il Garante è importante sapere con chi si sta parlando

venerdì 7 novembre 2014

Cantine e soffitte non rendono di “lusso” l’abitazione

La definizione di immobile “di lusso” ha dato spesso adito a dubbi e controversie. Certo, non si può parlare di dubbi, però, quando si tratta di aspetti esplicitamente disciplinati dalle norme, come l’inequivocabile elencazione delle pertinenze escluse dal computo della superficie che rende la casa “di lusso” (D.M. 2 agosto 1969). Più precisamente, “i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine”. Tutte superfici che non concorrono a superare i fatidici 240 mq (ovvero 200, se la casa è unifamiliare) che fanno dell’immobile un’abitazione di lusso.

Fatta questa premessa, la Cassazione (ordinanza del 4 novembre scorso, n. 23507) ha confermato l’illegittimità dell’avviso per imposta di registro, con cui il Fisco recuperava i benefici “prima casa”. Secondo un calcolo sbagliato della metratura utile, che (illegittimamente) includeva anche i balconi, le cantine e la superficie esterna condominiale, si era qualificato l’immobile come “di lusso” e disconosciuto ai contribuenti il diritto all’agevolazione fruita. La norma è chiara: vanno esclusi dal computo balconi, soffitte e area condominiale. L’agevolazione è, dunque, salva.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Cantine e soffitte non rendono di “lusso” l’abitazione

Compensava gli assegni familiari mai pagati con il debito verso l’INPS, è truffa

Il reato tributario d’indebita compensazione comprende solo il caso in cui il datore di lavoro esponga dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie. Tutte le altre dichiarazioni rese in altro modo ma con lo scopo di ottenere un ingiusto conguaglio dei crediti con i debiti, configurano il reato di truffa. Lo sancisce la Cassazione, con la sentenza 45225 del 3 novembre.

Il datore di lavoro aveva dichiarato di aver corrisposto al lavoratore gli assegni familiari, in realtà mai versati, chiedendo il conguaglio delle somme con il debito vantato nei suoi confronti dall’INPS. La Suprema Corte ha affermato che questa condotta integra il reato di truffa, inducendo in errore l’Istituto Previdenziale sul diritto al conguaglio “realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva”.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Compensava gli assegni familiari mai pagati con il debito verso l’INPS, è truffa

Scorribande prima, morso a una passante poi: condannati i proprietari del cane

Nessun dubbio sulla responsabilità dei padroni dell’animale, un pastore maremmano, che già in passato aveva imperversato nelle strade del vicinato. E' mancata perciò un'adeguata cautela da parte dei padroni del quadrupede, il quale merita una custodia attenta, se non addirittura il ricorso alla museruola. Per questo motivo, la Cassazione li ha dichiarati responsabili per le lesioni procurate dal cane – con un morso a una mano – a una donna (sentenza 36461/14).

L'episodio è chiarissimo: il cane l'ha azzannata, «procurandole multiple ferite lacero alla mano destra». Sia dinanzi al gdp che in Tribunale, i proprietari essi vengono ritenuti colpevoli di «lesioni personali colpose» e la responsabilità viene ‘sigillata’, in via definitiva, anche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali respingono le obiezioni mosse dai proprietari dell’animale.

E' decisiva la considerazione che, in passato, «l’animale, peraltro di grossa taglia e idoneo all’offesa, più volte, scorrazzando libero, aveva più volte allarmato il vicinato». Difatti, di fronte a «un animale di tal fatta, il quale, per qualsivoglia ragione, può dar luogo a pericolose aggressioni», è necessario che esso «venga adeguatamente custodito, o, comunque, reso inoffensivo mediante museruola». Non è importante che i padroni abbiano ripetuto più volte che «in occasione di talune visite effettuate dalla polizia locale», il cane «si fosse mostrato non aggressivo» perché, aggiungono i giudici, «la reiterazione delle scorribande del cane», anche in passato, ha reso evidente «l’inadeguatezza» del controllo da parte dei due proprietari.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Scorribande prima, morso a una passante poi: condannati i proprietari del cane

martedì 4 novembre 2014

Il giallo diventa rosso in neanche 4 secondi: l’automobilista non si ferma, multa legittima

Tempus fugit, dicevano saggiamente i latini. Tale ‘filosofia di vita’ vale anche alla guida della propria vettura, di fronte alla presenza e alla rapidità del semaforo, perché il brevissimo arco temporale di tre secondi nel passaggio da giallo a rosso è comunque sufficiente a consentire all’automobilista di fermare il proprio veicolo in sicurezza (Cassazione, sentenza 18470/14).

Nel caso in questione, l'auto era in corsa, con l'incrocio vicinissimo e il semaforo ancora giallo: il conducente aveva provato l’azzardo, proseguendo il proprio percorso, nonostante il giallo fosse diventato rosso.

Un rischio calcolato? Assolutamente no, almeno secondo la Polizia municipale, che ha sanzionato il conducente con un «verbale di accertamento». Ma il Tribunale non condivide, sottolineando «la circostanza che, sebbene per pochi centesimi di secondo, la luce gialla del semaforo (come risultato dai fotogrammi prodotti) aveva avuto una durata inferiore a 4 secondi, durata ritenuta generalmente da adottare su strade urbane» (secondo la nota del Ministero del Trasporti del luglio 2007). I giudici annullano il «verbale» della Polizia municipale.

Ma l’ottica ‘buonista’ adottata in Tribunale viene smentita completamente dai giudici della Cassazione: «in relazione ai tempi di permanenza dell’illuminazione semaforica gialla», l’automobilista «deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi. Una durata di 4 secondi dell’esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile». La risoluzione del Ministero dei Trasporti (67906 del 16 luglio 2007) «nell’accertare che il Codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce, che non può mai essere inferiore a 3 secondi». Elemento decisivo, soprattutto perché, evidenziano i giudici, secondo «uno studio del Cnr», pubblicato nel 2001 e «richiamato dalla risoluzione ministeriale, tre secondi costituiscono il tempo di arresto di un veicolo che proceda a una velocità non superiore ai 50 chilometri orari». Quindi, «una durata superiore» – proprio come in questa vicenda – è assolutamente «congrua». In sintesi, la condotta dell’automobilista è scorretta, perciò è legittimo il «verbale» della Polizia municipale.

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lunedì 3 novembre 2014

Telelaser: multa illegittima se scontrino e verbale hanno orari diversi

La multa per eccesso di velocità è illegittima se l’indicazione oraria dell’infrazione riportata sul verbale di accertamento differisce da quella registrata dal Telelaser.
Questa la conclusione a cui è pervenuta la Suprema Corte nell'ordinanza 29 ottobre 2014, n. 22883.
In particolare, nel caso de quo, un motociclista si era opposto ad un verbale di contestazione della violazione dei limiti di velocità elevatogli dalla polizia municipale, sostenendo principalmente che non era stata raggiunta la prova del superamento dei predetti limiti a causa di una discrepanza tra l’orario dell’infrazione riportato dal verbale e quello emergente dallo “scontrino” rilasciato dal “Telelaser” (o rilevatore di velocità).
Oltre a ciò, occorreva anche considerare che, nello stesso arco di tempo era stato fermato un altro motociclista per la medesima infrazione e che il contestato verbale riportava in origine l’indicazione della marca della moto condotta da quel motociclista, con evidente incertezza dei verbalizzanti.
Il comune, soccombente in primo e secondo grado, promuoveva ricorso in Cassazione, denunziando, principalmente, che il giudice del merito avrebbe dovuto attribuire fede privilegiata al verbale di accertamento, invece di dare rilievo allo scontrino del Telelaser (che riporta l'orario dell'orologio interno della stampante ad esso collegata ed è quindi privo di qualunque attendibilità).
Inoltre, il Comune lamentava che l’identificazione del veicolo doveva avvenire con esclusivo riguardo al numero di targa (e non alla marca della moto) corrispondente, nella fattispecie, a quello del resistete.
Si tratta di argomentazioni che però la Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha considerato inammissibili e infondate, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE VI - 2 CIVILE
E' stata depositata e regolarmente notificata relazione ex art. 380 cpc, del seguente tenore:
"1 - S.G. propose opposizione avverso un verbale di contestazione della violazione dei limiti di velocità elevatogli da appartenenti alla polizia municipale del Comune di Sernaglia della Battaglia; il ricorrente contestò che fosse stata raggiunta la prova del superamento dei limiti, a cagione di una discrepanza tra l'orario della riscontrata infrazione - ore 9.02 - iportato nel verbale notificatogli e quello - ore 18,52 - emergente dallo "scontrino" emesso dalla stampante del rilevatore di velocità - "Telelaser"- ; tale differenza, unita alla constatazione che nello stesso torno di tempo era stato fermato, sempre per la medesima infrazione, altro motociclista, avrebbe reso del tutto incerta la ricostruzione del fatto posto a base della contestazione.
2 - Istauratosi il contraddittorio innanzi al Giudice di Pace di Conegliano, il Comune resistente sostenne che l'erronea indicazione di orario nello scontrino non avrebbe inficiato la descrizione dell'infrazione , non potendosi confondere le due moto e soprattutto essendo indicativo che esse provenivano da due direzioni opposte.
3 - Il Giudice di Pace accolse la prospettazione del G. ed annullò il verbale: tale sentenza fu confermata, in sede di appello, dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano: contro quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione il Comune sulla base di due motivi; il G. ha resistito con controricorso.
Osserva in diritto
I - Con il primo motivo viene denunziata la violazione delle norme a presidio dell'onere della prova - artt. 2697 cod. civ. - e la falsa applicazione di quelle descriventi l'efficacia dell'atto pubblico - 2.700 cod. civ. -; viene inoltre censurata l'interpretazione delle disposizioni della legge 689/1981 - art. 13 - sui poteri accertativi degli organi preposti all'accertamento delle violazioni amministrative nonché del codice della Strada e del suo regolamento di attuazione - rispettivamente art. 142, comma VI ed art. 345 degli stessi testi normativi - sostenendosi che, pur avendo il Tribunale riconosciuto che dovesse attribuirsi fede privilegiata al verbale di accertamento, allorquando aveva indicato nelle ore 9,02 il momento del rilevamento dell'eccesso di velocità, tuttavia avrebbe poi contraddetto tale valutazione dando rilievo - pur se solo per mettere in dubbio il primo dato- allo scontrino del Telelaser, non considerando che quest'ultimo riportava l'orario dell'orologio interno della stampante ad esso collegata e quindi sarebbe stato privo di qualunque attendibilità per un raffronto.
II - Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia un vizio di motivazione che sarebbe stata: contraddittoria, laddove aveva messo a confronto due orari che avevano forza certificativa diversa; insufficiente, allorchè aveva ritenuto che la cancellazione , sul verbale di contravvenzione, della marca della moto originariamente fermata - una Yamaha - e la sua sostituzione con il tipo di motociclo condotto dal G. - Ducati - fosse indice di una incertezza da parte dei verbalizzanti circa la effettiva attribuzione dell'infrazione , non considerando dunque che la identificazione del veicolo era determinata univocamente dal numero di targa - riportato in quello corrispondente alla Ducati -; che i motocicli provenivano da due direzioni opposte e che all'altro guidatore, tale F. - fermato alle ore 18,57-, la contestazione era stata operata senza il riferimento al Telelaser.
II.a - Nell'ambito dello stesso mezzo il ricorrente ha censurato l'omessa audizione del F. - che, secondo l'assunto, avrebbe dovuto affermare che la contestazione sarebbe stata elevata nei suoi confronti senza riferimento al Telelaser.
III - I descritti motivi sono, l'uno: inammissibile; l'altro infondato.
III.a - Quanto al primo la descrizione del mezzo sopra riportata permette di appurare che non è stata censurata l'ampiezza dei limiti applicativi delle norme richiamate bensì l'interpretazione della fattispecie concreta , facendo valere dunque un vizio del ragionamento del giudice, riconducibile al vizio di motivazione.
III.b Quanto al secondo la motivazione non viene censurata nel suo percorso logico bensì nei suoi risultati che si assumono essere non rispettosi delle emergenze di causa: tale censura non è però riconducibile al vizio di motivazione, attinendo alla delibazione del merito che, ragionevolmente argomentata, sfugge ad ogni ulteriore scrutinio. III.b.i - Va aggiunto che si appalesa inammissibile la doglianza relativa alla mancata audizione del secondo motociclista dal momento che non è riportato, in deroga al canone di specificità del ricorso - concretizzato nella fattispecie nel principio di autosufficienza - ove sarebbe stata avanzata la richiesta di prova; se essa fosse stata esaminata dal Giudice di Pace; se fosse stata riprodotta nelle conclusioni di quel giudizio; se , pretermessa che fosse stata, avesse formato oggetto di motivo di riesame in appello."
Il Collegio condivide le argomentazioni poste a base della relazione, non sottoposta a critica successivamente alla comunicazione della stessa alle parti.
Il ricorso va dunque respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
fonte: www.altalex.com//Telelaser: multa illegittima se scontrino e verbale hanno orari diversi

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