martedì 25 novembre 2014

Atti di libidine su un’alunna, accuse pesanti su un bidello: condanna penale e licenziamento

Condotta abominevole, quella addebitata a un collaboratore scolastico: è accusato di atti di libidine compiuti ai danni di un’alunna. Di fronte a tale contestazione, la scuola prende tempo, scegliendo la strada meno traumatica: niente sospensione cautelare, bensì mansioni diverse affidate, temporaneamente, al dipendente. Tutto ciò in attesa della chiusura del procedimento penale. Poi, però, una volta messa ‘nero su bianco’ la condanna – con sentenza irrevocabile – scatta la misura tranchant nei confronti del collaboratore scolastico, licenziato in tronco (Cassazione, sentenza 24948/14).

Già per i giudici di merito la linea d’azione della scuola è stata coerente. Di conseguenza, è da valutare come legittimo il «licenziamento» deciso nei confronti del «collaboratore». Punto di svolta, come detto, la «sentenza irrevocabile di condanna» per il reato di «violenza sessuale» emessa a carico dell’uomo. Quest’ultimo, difatti, è stato ritenuto responsabile di «atti di libidine nei confronti di un’alunna, costretta all’interno di un bagno della scuola».

Secondo il collaboratore scolastico, però, i giudici hanno errato perché si sono limitati «a rilevare la gravità» della sua condotta, senza tener conto delle «conseguenze che aveva avuto il comportamento tenuto dal datore di lavoro dalla data della contestazione disciplinare sino al licenziamento», ossia «assenza di sospensione cautelare, adibizione provvisoria a diverse mansioni» e rassegnazione alle «mansioni precedenti».

Tale obiezione, però, è giudicata risibile. Innanzitutto, non sono contestati, evidenziano i giudici della Cassazione, «i gravi fatti accertati in sede penale». In più, viene aggiunto, è «nella facoltà del datore di lavoro» la possibilità di «sospendere o meno il dipendente» – in questo caso «adibito ad altre mansioni» – per poi «procedere al provvedimento disciplinare una volta intervenuta la sentenza penale definitiva di condanna». Nessuna contestazione è possibile, quindi, rispetto alle scelte compiute dall’istituto scolastico: ciò conduce a ritenere assolutamente legittimo il «licenziamento» nei confronti del dipendente.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Atti di libidine su un’alunna, accuse pesanti su un bidello: condanna penale e licenziamento

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