La definizione di immobile “di lusso” ha dato spesso adito a dubbi e controversie. Certo, non si può parlare di dubbi, però, quando si tratta di aspetti esplicitamente disciplinati dalle norme, come l’inequivocabile elencazione delle pertinenze escluse dal computo della superficie che rende la casa “di lusso” (D.M. 2 agosto 1969). Più precisamente, “i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine”. Tutte superfici che non concorrono a superare i fatidici 240 mq (ovvero 200, se la casa è unifamiliare) che fanno dell’immobile un’abitazione di lusso.
Fatta questa premessa, la Cassazione (ordinanza del 4 novembre scorso, n. 23507) ha confermato l’illegittimità dell’avviso per imposta di registro, con cui il Fisco recuperava i benefici “prima casa”. Secondo un calcolo sbagliato della metratura utile, che (illegittimamente) includeva anche i balconi, le cantine e la superficie esterna condominiale, si era qualificato l’immobile come “di lusso” e disconosciuto ai contribuenti il diritto all’agevolazione fruita. La norma è chiara: vanno esclusi dal computo balconi, soffitte e area condominiale. L’agevolazione è, dunque, salva.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Cantine e soffitte non rendono di “lusso” l’abitazione
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venerdì 7 novembre 2014
Cantine e soffitte non rendono di “lusso” l’abitazione

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