Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza nr. 24001 del 11 novembre 2014, Presidente Luccioli, Rel. De Chiara: ribadito il divieto alla validità del riconoscimento di un figlio, avuto per mezzo di un "utero in affitto".
Il limite dell'ordine pubblico nazionale è costituito dal divieto di pratiche di surrogazione di maternità e dall'esistenza, in ambito nazionale, dell'istituto della Adozione.
A questa è demandata, ex lege, in via esclusiva, la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato.
L'inadeguatezza ad essere genitori adottivi, non può superarsi con un accordo privato.
La Sentenza nr. 24001 dell'11 novembre 2014 costituisce senz'altro un importante tassello nella tutela del principio del superiore interesse del Minore, rispetto alle diverse istanze tese ad assicurare la genitorialità.
Il caso concretamente regolato dalla sentenza in commento, nasce dalla dichiarazione di adottabilità, sancita con una prima sentenza del Tribunale per i minorenni di Brescia, sul presupposto della accertata "invalidità" per l'ordinamento nazionale, di una "dichiarazione di nascita" formatasi in Ucraina e per la quale era stata verificata la non appartenenza biologica del minore né alla madre né al padre, per essere stato il piccolo "concepito" per il tramite di una maternità surrogata da una donna ucraina che aveva dichiarato, all'atto del parto, di voler rimanere non nominata.
Appellata la pronuncia, i giudici della Corte di Appello di Brescia avevano respinto ogni istanza, accertando che "neppure il padre … è padre biologico del piccolo C, era stata violata anche la legge ucraina sulla maternità surrogata" che in quel paese ammette la pratica del così detto utero in affitto "solo a condizione che almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro appartenga alla coppia genitoriale committente."
Ne conseguiva pertanto l'irrilevanza della tesi sostenuta dai ricorrenti della "liceità, secondo la legge ucraina della donazione di ovociti nella fecondazione extra corporale eseguita".
Ancora, la Corte di merito nell'esaminare la valenza del "certificato di nascita ucraino" ne rilevava l'assoluta impossibilità ad essere riconosciuto come tale, nel nostro ordinamento "essendo contrario all'ordine pubblico, atteso che la legge nr. 40 del 2004 (che regola la fecondazione medicalmente assistita) vieta qualsiasi forma di surrogazione di maternità e la stessa fecondazione eterologa".
Concludeva poi la Corte di secondo grado "pertanto viene a mancare in capo al minore lo status di figlio legittimo degli appellanti, e da ciò conseguiva de plano, l'accertamento della situazione di abbandono e dunque lo stato di adottabilità del minore stesso, ai sensi dell'art. 8 L. nr. 184 del 4/5/83 (Adozioni) dato che il bambino, nato in Ucraina ed accudito dai sig.ri….., non era assistito dai genitori o da altri parenti".
Il Ricorso avanti la Suprema Corte si basava su cinque motivi, il primo ed il secondo, dei quali, erano relativi alla "validità" dell'atto ucraino di nascita in quanto, per un verso assistito dalla "Apostille" e per altro esisterebbe per il giudice italiano il divieto di sovrapporsi a "fonti di informazione estranee e nazionali" come si vuole considerare il "certificato di nascita".
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi infondato rilevando come l'apostille richiamata dalla difesa dei coniugi ricorrenti, riguardasse solo "l'autenticità" del documento, come atto cioè effettivamente proveniente da una autorità (amministrativa) straniera e non quindi la assoluta falsità dello stesso.
La certificazione esibita dai ricorrenti al momento della richiesta agli uffici dello stato civile del comune di residenza, della registrazione non è certamente falsa, ma non di meno, osserva il Collegio, si può ricevere tale attestazione, senza verificare la sua efficacia nell'ordinamento italiano.
L'efficacia della certificazione nel nostro sistema osserva la Corte "è disciplinata dalla legge nr. 218 del 1995, il cui articolo 65 prevede, fra l'altro, il limite dell'ordine pubblico nella specie applicato dalla Corte d'appello".
Analoga considerazione travolge anche l'assunto del secondo motivo "la differente configurazione in Italia, ed in un paese estero, delle situazioni giuridiche facenti capo ai soggetti interessati, è poi conseguenza normale ed inevitabile, delle differenza di disciplina giuridica dovuto all'operatività del limite dell'ordine pubblico, secondo le regole di diritto internazionale privato".
Il richiamo alle norme di diritto internazionale ed europeo ed alla Convenzione Onu sui diritti della infanzia, costituisce il presupposto del terzo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio della pronuncia di appello per aver mancato di "individuare i valori condivisi dalla comunità internazionale armonizzandoli con il sistema interno".
In forza di un tale richiamo parte ricorrente sosteneva come "deve ritenersi che a prescindere dalla nullità dei contratti di maternità surrogata prevista dalla legge sulla PMA (nr.40/04) una volta che un tale contratto abbia avuto esecuzione ed il bambino sia nato e sia stato immediatamente accolto dalla coppia committente, ciò che conta sia assicurare che egli conservi gli stessi genitori che ha avuto sin dalla nascita".
Nel dichiarare l'infondatezza di un tale motivo la Corte ha rilevato come sia assolutamente inesatto che tali principi si identifichino con "i valori condivisi della comunità internazionale che il prudente apprezzamento del giudice non può trascurare, armonizzandoli con il sistema interno" al contrario "l'ordine pubblico internazionale, infatti, è il limite che l'ordinamento nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna." E prosegue "tanto premesso va osservato che l'ordinamento italiano – per il quale madre è colei che partorisce (art. 269, terzo comma Codice Civile) – contiene all'art. 12 della legge sulla PMA un espresso divieto, rafforzato da una sanzione penale, della surrogazione di maternità, ossia delle pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza ed a partorire un figlio per un'altra donna: divieto non travolto dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale dell'analogo divieto di fecondazione eterologa".
Per altro nel considerare infondato il terzo motivo del ricorso, la Corte di Cassazione sottolinea, con uno dei passaggi più rilevanti dell'intera Sentenza, come l'esistenza dell'istituto della Adozione, e delle norme regolatrici di questa, siano in contrasto antinomico con l'ipotesi di una maternità surrogata "perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità, priva di legami biologici con il nato".
Ed in effetti, sul punto non può non ricordarsi come, nel dare atto dei presupposti storici della vicenda, la Corte abbia rilevato, a pagina 5 della sentenza, che entrambi i ricorrenti "avevano da tempo superato l'età in cui è consentita l'adozione di un neonato, ed inoltre per tre volte erano state in precedenza respinte loro domande di adozione, per "grosse difficoltà nella elaborazione di una sana genitorialità adottiva".
In buona sostanza si deve rilevare come l'ordinamento nazionale, con l'istituto dell'Adozione, abbia inteso dare attuazione al superiore diritto del minore ad avere una famiglia e non al diverso, ed a volte incompatibile, desiderio di genitorialità, coltivato da una coppia.
Per altro, diversamente opinando, ove si affermasse la possibilità, per un accordo privato, di superare la vigenza, obbligatoria e precettiva, di un sistema normativo, coordinato ed omogeneo, come quello sull'Adozione, si consentirebbe l'apertura dell'intero sistema della tutela dei minori a forme, incontrollabili, di genitorialità non biologica, con l'incremento esponenziale dell'inaccettabile realtà della "tratta dei minori" per soddisfare i desideri "adottivi" degli adulti, che è esattamente quello che costituisce il punto di maggior forza dell'intero sistema della Legge sull'Adozione.
Per altro, il Supremo Collegio, sempre sul punto, osserva come "le aperture registrate in dottrina verso alcune forme di maternità surrogata, solitamente, non riguardano la surrogazione eterologa, quella cioè realizzata mediante ovociti non appartenenti alla donna committente, che è priva per ciò anche del legame genetico con il nato, come è pacifico nel caso in esame; né tanto meno riguardano ipotesi in cui neppure il gamete maschile appartiene alla coppia committente, come nella specie è risultato all'esito degli accertamenti disposti dal tribunale – prosegue la Corte – il legislatore italiano invero ha considerato non irragionevole che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce ed affidando, come detto, all'istituto dell'Adozione, realizzata con le garanzie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialità, disgiunta dal legame biologico".
Il quarto motivo di Ricorso che reiterava l'assunta validità del certificato di nascita ucraino, viene considerato anch'esso infondato : "pertanto di uno status del minore quale figlio dei ricorrenti non può, nel nostro paese, parlarsi perché ne difetta in radice l'attribuzione ossia il titolo – ed ancora – né viene quindi in rilievo la perdita della potestà (oggi responsabilità genitoriale art. 93 dlgs nr. 54/13) perché la responsabilità genitoriale nei confronti del piccolo …. non è mai stata assunta dai ricorrenti, non avendo gli stessi mai assunto la qualità di genitori".
Infine, il quinto motivo di ricorso non superava, anch'esso, il vaglio della Corte di Cassazione, perché in parte fondantesi sulla considerazione dell'esistenza di un vincolo di filiazione, tra il minore ed i ricorrenti, vincolo escluso, in nuce, dalla pronuncia, ed parte inammissibile, perché la, per altro tardiva, eccezione, circa l'astratto obbligo in capo al tribunale, di dover porre in essere le ricerche della madre naturale del minore, veniva esclusa dalla circostanza, pacifica, perché proveniente dai medesimi ricorrenti, dell'impossibilità ad esplicitare qualsivoglia ricerca, risultando la volontà della madre naturale "di non essere indicata nel certificato di nascita" con ciò rifiutando quest'ultima, comunque, la maternità.
fonte: www.ilsole24ore.com//CASSAZIONE: no al riconoscimento del figlio avuto con 'utero in affitto'
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sabato 15 novembre 2014
CASSAZIONE: no al riconoscimento del figlio avuto con 'utero in affitto'
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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