giovedì 13 novembre 2014

Separazione e divorzio: cos'è cambiato

Il sei novembre scorso è stato definitivamente convertito in legge dal Parlamento il decreto- legge 12/9/2014, n. 132, intitolato Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Il provvedimento, da alcuni frettolosamente enfatizzato come introduttivo del cosiddetto divorzio breve, ha tutt’altro contenuto; l’art. 6, infatti, la cui rubrica (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) è un modello di concisione, non accorcia l’attuale tempo necessario per ottenere il divorzio, che resta fissato in tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o dalla pronuncia del decreto di omologazione della separazione consensuale, ma si limita a stabilire (art. 6) che, decorso il periodo di cui sopra, i coniugi possono, assistiti da almeno un avvocato per parte, raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio (se questo era stato celebrato in chiesa) o di scioglimento del matrimonio civile (se era stato celebrato in Comune): se non c’è intesa, quindi, questa soluzione non è percorribile ma è indispensabile rivolgersi al Tribunale.

Il fatto che ciascun coniuge sarà obbligato a farsi assistere da almeno un avvocato (e relativi costi) fa segnare un passo indietro rispetto all’attuale situazione; nel procedimento giudiziario consensuale, infatti, è sufficiente la presenza di un solo avvocato che assista entrambi i coniugi, con molti Tribunali che consentono di gestire la pratica in prima persona, ossia senza l’assistenza del difensore.

Alla negoziazione assistita si può ricorrere anche per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale o per conseguire una soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della L. 5/2/1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto dev’essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Questi, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti (infra). In presenza, invece, di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti, l'accordo dev’essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza, per cui gli avvocati possono procedere ai successivi adempimenti. Qualora, invece, il Procuratore ritenga che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale; questi fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Nell'accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, e che le hanno informate sia della possibilità di esperire la mediazione familiare (art. 337-bis e segg. c.c.) che dell'importanza, per il minore, di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'intesa raggiunta in seguito a negoziazione assistita, una volta intervenuto, a seconda dei casi, il nulla osta del Procuratore della Repubblica o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (primo comma art. 5). L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell’accordo da lui stesso autenticata. Se non ottempera a quest’obbligo incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede lo stesso Comune.

Se in sede di accordo le parti concludono taluno dei contratti o degli atti per i quali l’art. 2643 c.c. rende obbligatoria la trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare, per poter assolvere a questa formalità è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo venga autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il procedimento davanti al Sindaco

L’art. 12 del provvedimento stabilisce che, in mancanza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della L. 5/2/1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti, i coniugi possono concludere lo stesso accordo di cui sopra davanti al Sindaco, in veste di ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di essi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti, personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo le condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

L'accordo, che tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i sudetti rapporti, non può contenere patti di trasferimento. E’ dovuto un diritto fisso non superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Il quinto comma del suddetto articolo stabilisce che, nei soli casi di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo, anche ai fini degli adempimenti di legge: annotazione nell’atto di nascita, iscrizione nell’archivio informatico e annotazione nell’atto di matrimonio. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

Per concludere, sia che a gestire i rapporti suddetti siano gli avvocati o l’ufficiale di stato civile, siamo in presenza di un innegabile snellimento delle procedure, destinato a trasferire dalle aule dei Tribunali agli studi legali e agli uffici comunali buona parte delle cause di separazione e divorzio (139.607 nel 2012), con conseguente alleggerimento del carico di lavoro in capo ai magistrati e accorciamento dei tempi della giustizia.

Fonte:http://www.giuffre.it/La Stampa - Separazione e divorzio: cos'è cambiato

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