domenica 29 aprile 2018

Agenzia delle Entrate: e-mail “Rimborso Canone Rai” è una truffa

“Rimborso Canone Rai”, è questo l’oggetto di una serie di mail-truffa che stanno girando in questi giorni sul web. L’allarme è stato dato dall’Agenzia delle Entrate tramite una nota che mette in guardia i contribuenti dalle mail inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate che, dietro la comunicazione di un fantomatico rimborso del canone TV, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini.
Il contenuto della mail truffa. “Negli ultimi giorni” si legge nel comunicato del Fisco “sono state segnalate delle false mail, apparentemente provenienti dall’Assistenza servizi telematici dell’Agenzia ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non riconducibile alle Entrate.
Nel testo del messaggio di posta elettronica si comunica il riconoscimento di un rimborso, per il quale è necessario compilare un modulo all’interno di un sito dal nome fraudolento (www.rimborso.rai.it)”.
Come immaginabile, le mail in questione non provengono affatto da un indirizzo direttamente collegato all’Agenzia e nascondono un evidente tentativo di truffa.
“Le Entrate raccomandano” conclude la nota “di cestinare immediatamente questi messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail”.
Il precedente. Per l’Agenzia fronteggiare campagne di phishing non è una novità: soltanto qualche mese fa la Riscossione aveva lanciato l’allarme per dei messaggi di posta elettronica con mittente @info@janpreston che contenevano falsi avvisi di notifica degli atti per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Fonte:  fiscopiu.it/E-mail “Rimborso Canone Rai”: ma è una truffa - La Stampa

sabato 28 aprile 2018

Record di scioglimenti dei comuni per infiltrazioni mafiose

Nel 2017 si è registrata una impennata di scioglimenti di consigli comunali per infiltrazioni mafiose: sono stati 21 contro i 14 della media degli anni precedenti. E con gli ultimi scioglimenti di questa settimana si è raggiunta quota 309 dal 1991. Per un terzo gli scioglimenti avvengono in Campania e per l'altro terzo in Calabria e circa il 25% in Sicilia. Platì, in Calabria, è stato sciolto giovedì scorso per la quarta volta consecutiva. Dati che sono emersi nel corso del seminario organizzato a Palermo sul «Contrasto alla criminalità mafiosa - prevenzione amministrativa e repressione» che si inserisce all'interno del corso sulla prevenzione della criminalità organizzato dall'Università di Palermo e dal Comando regionale della Guardia di Finanza. «I dati sugli scioglimenti dei Consigli comunali sono ancora molto alti: dal 1991 all'aprile del 2018 si contano 309 scioglimenti e nel 2017 si è registrata un impennata di tali provvedimenti, riguardanti 21 comuni», ha spiegato Angelo Cuva, docente universitario e uno dei responsabili amministrativi del corso. «Ciò evidenzia una grave patologia che va contrastata non solo con l'azione repressiva ma con una attività di prevenzione e di trasparenza intesa come promozione di un forte spirito civico», aggiunge Cuva, «bisogna svolgere una attività diffusa di formazione e di informazione rivolta anche ai pubblici dipendenti che metta l'etica al centro dell'azione amministrativa». «Oggi chi controlla il territorio non sono più i campìeri di anni fa», ha spiegato Ignazio Gibilaro, comandante regionale della Gdf, «oggi il controllo viene applicato anche con strumenti come l'infiltrazione all'interno dei soggetti pubblici che nel territorio gestiscono appalti e finanziamenti e quindi risorse pubbliche». «Oggi ci troviamo di fronte ad una Cosa Nostra diversa da quella delle stragi», ha spiegato Mauro Carozzo, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Palermo che ha spiegato come, negli ultimi sei anni, l'Arma ha richiesto 11 accessi ispettivi in amministrazioni comunali arrivando allo scioglimento di nove comuni nella sola provincia di Palermo: «Siamo di fronte a un territorio caratterizzato da dinamiche mafiose con cosa nostra che cerca di condizionare la pubblica amministrazione per garantirsi guadagni». Prevenzione ma anche intervento giudiziario ma spesso, ha spiegato Leonardo Agueci, presidente della Fondazione progetto Legalità ed ex l'ex procuratore aggiunto di Palermo, questo ha le armi spuntate: «La prescrizione dei reati è una vera e propria calamità per la persecuzione del reato della corruzione».

fonte: Record di scioglimenti dei comuni per infiltrazioni mafiose - ItaliaOggi.it

Le spese per alimenti speciali già detraibili dal 730

Spese per l'acquisto di alimenti medici ai fini speciali: la detrazione per il 2017 è fai da te. Tenuto conto che la disposizione che ne prevede la detraibilità ai fini Irpef è entrata in vigore nel corso del 2017 la circolare n.7/E diffusa ieri dall'Agenzia delle entrate consente, per il solo anno 2017, di portare in detrazione anche le spese documentate da fatture o scontrini «non parlanti». In queste situazioni, si legge nel citato documento di prassi amministrativa, nel caso in cui la fattura o lo scontrino non riportino gli elementi necessari alla detrazione ( natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati), il contribuente potrà procedere all'integrazione di tali documenti indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto rientra tra quelli indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del dm 8 giugno 2001. La circolare ricorda poi che la detrazione per tali prodotti è consentita nella misura del 19% con l'applicazione della franchigia di spesa pari ad euro 129,11 al pari di tutte le altre spese mediche. Sono espressamente escluse dai benefici della detrazione Irpef le spese per acquisto di prodotti destinati ai lattanti. Quanto alla possibilità di ricorrere all'integrazione dei documenti di spesa relativi ad acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore della nuova detrazione Irpef, se l'inserimento del codice fiscale del contribuente non crea alcun tipo di problematica estremamente più complessa può rivelarsi la richiesta di attestazione da parte del rivenditore. Quest'ultimo infatti potrebbe non avere più informazioni sufficienti per risalire ai prodotti a suo tempo venduti oppure potrebbe essere dislocato in località distante dalla residenza del contribuente. In assenza della suddetta attestazione non pare possibile portare in detrazione gli acquisti 2017 di alimenti medici ai fini speciali a meno che gli stessi non facciano parte di un più ampio documento di spesa medica che grazie alla presenza anche di altri prodotti che danno diritto alla detrazione Irpef, sia già connotato dai requisiti previsti (codice fiscale del contribuente e descrizione dei prodotti acquistati). A regime, ovvero per gli acquisti effettuati con decorrenza 1° gennaio 2018, la circolare in commento prevede come unici documenti di spesa che daranno diritto alla detrazione per l'acquisto di alimenti medici ai fini speciali, la fattura o lo scontrino parlante. Documenti nei quali saranno specificati sia il codice fiscale del contribuente, sia la natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
Tra le altre novità della circolare n.7/E figurano le modifiche alla detrazione delle spese di istruzione. Per quelle di frequenza infatti, la detrazione è determinata su un importo massimo di euro 717, per l'anno 2017 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto, in luogo di euro 564, come spettanti in precedenza. La detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, con riferimento al singolo alunno. Pertanto, il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per dette spese, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali, di cui, alla lett. i-octies, comma 1, art. 15, dpr 917/1986. Per la fruizione della detrazione, il contribuente deve conservare ed esibire a richiesta le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2017.
Circa la detrazione del 19% dei canoni relativi ai contratti di locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro, gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. Nel modello Redditi Pf 2018 è stato eliminato il requisito della Provincia diversa consentendo agli studenti di poter fruire dell'agevolazione ancorché il comune di residenza e il comune di ubicazione dell'università frequentata dallo studente rientrano nell'ambito territoriale della stessa provincia.

fonte: Le spese per alimenti speciali già detraibili dal 730 - ItaliaOggi.it

Inumana detenzione: niente indennizzo al detenuto se non ha pagato le pene pecuniarie

Il ministero della Giustizia può compensare il credito vantato nei confronti del detenuto per il mancato pagamento delle pene pecuniarie, trattenendo il denaro destinato a risarcire la detenzione inumana. La pena pecuniaria rappresenta, infatti, un'entrata patrimoniale dello Stato, che può essere riscossa mediante ruolo. E l'ordinamento non contempla un divieto di compensazione per le entrate patrimoniali, neppure in riferimento alle tributarie vista la possibilità di pagare spontaneamente attraverso la compensazione volontaria del credito di imposta. La Corte di cassazione, con la sentenza 10130 respinge il ricorso contro il decreto con il quale il tribunale aveva dichiarato estinto il credito vantato da un detenuto per 4.144 euro, accertato per le condizioni inumane subite durante la carcerazione. L' indennizzo, previsto dall'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, era “sfumato” perché destinato a compensare un maggior debito per le pene pecuniarie non pagate.
Ad avviso della difesa però il risarcimento per i trattamenti inumani non poteva essere destinato a compensare un controcredito. Per la Cassazione invece si può. I giudici precisano, infatti, che la pena pecuniaria è una voce delle entrate dello Stato e può essere riscossa coattivamente mediante ruolo. I giudici ricordano che persino per le entrate tributarie è consentita la compensazione tra debiti e crediti “fatta salva in quel solo caso l'identità della natura dei crediti (tributari) da compensare”. Una relazione di identità, stabilita eccezionalmente, nel caso del tributo, in virtù del quale non può essere estesa oltre l'ambito per il quale è contemplata. Per tutte le altre entrate l'amministrazione può compensare a prescindere dalla fonte del credito, con il solo limite della certezza del diritto vantato.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

venerdì 27 aprile 2018

Cassazione: dipendente denigra l’azienda su Facebook, licenziamento legittimo

Sì al licenziamento per giusta causa del dipendente che denigra l’azienda per cui lavora con un post dai contenuti diffamatori su Facebook. La sezione lavoro della Cassazione ha rigettato per questo il ricorso di una donna che chiedeva di dichiarare illegittimo il licenziamento intimatole dal datore di lavoro - un’impresa di commercio di sistemi antifurto e sicurezza - già confermato dai giudici del merito (il tribunale di Forlì in primo grado e poi la Corte d’appello di Bologna). La condotta contestata alla lavoratrice e posta alla base del licenziamento consisteva in «affermazioni pubblicate» dalla donna sulla propria «bacheca virtuale di Facebook» in cui si esprimeva «disprezzo» per l’azienda («mi sono rotta i c... di questo posto di m.... e per la proprietà»): i giudici del merito avevano ritenuto irrilevante che non fosse stato specificato nel post il nome del rappresentante della società, dato che era facilmente identificabile il destinatario.
La Suprema Corte, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato legittimo il licenziamento rilevando che «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione».
Questo, aggiungono i giudici di “Palazzaccio”, «comporta che la condotta di postare un commento su Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che, se, come nella specie, lo stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale - conclude la Corte
- correttamente il contegno è stato valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo».

fonte: Cassazione: dipendente denigra l’azienda su Facebook, licenziamento legittimo - La Stampa

giovedì 26 aprile 2018

Astensione dei penalisti il 2 e 3 maggio 2018

L'Unione delle Camere Penali Italiane, rilevato il mancato inserimento dei decreti legislativi attuativi della Riforma Penitenziaria nei lavori delle Commissioni speciali parlamentari, evidenziato quanto riportato nell'allegata delibera odierna, ritenendo necessaria - ancora una volta in prima linea nel richiedere il rispetto dei diritti di tutti i detenuti -  una ulteriore ed immediata presa di posizione dell'Avvocatura penale  che unifichi e coordini gli sforzi di tutti coloro che si sono impegnati per l'attuazione della Riforma, e di dover porre in essere una mobilitazione nazionale, alla quale vorranno certamente aderire tutte le rappresentanze dell'Avvocatura,  per riaffermare, assieme a tutti coloro che in questi mesi si sono espressi a favore di una sollecita ed integrale approvazione dei decreti, il forte dissenso dell'Avvocatura penale nei confronti di una politica che calpesta i diritti fondamentali dei detenuti, negando i principi propri della Costituzione e dei trattati internazionali da tempo sottoscritti dall'Italia, delibera la astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria penale nei giorni 2 e 3 maggio 2018, organizzando per il 3 maggio 2018, in Roma, una manifestazione nazionale con la quale sensibilizzare la politica, l'opinione pubblica e l'informazione, al fine di ottenere l'inserimento dei Decreti Legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri nell'ordine del giorno delle Commissioni speciali, indicendo una conferenza stampa per il giorno 16 aprile 2018, al fine di spiegare le ragioni della protesta e della iniziativa dei penalisti italiani anche per comunicare e valorizzare i dati statistici sulla incidenza della recidiva, che dimostrano come l'effettiva applicazione delle misure alternative, piuttosto che la indistinta cancerizzazione, costituisca un reale incremento della sicurezza di tutti i cittadini, riservandosi ogni ulteriore iniziativa volta all'ottenimento della sollecita entrata in vigore della riforma.

fonte: Mancata attuazione della riforma penitenziaria: astensione e manifestazione nazionale. - Camere Penali sito ufficiale

Le provvigioni dell'agente sono pignorabili nei limiti di un quinto

In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti del quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.".
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonchè le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1)....;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro. Il terzo comma dell'art. 52, del D.P.R., in trattazione, introdotto dalla citata L. n. 80 del 2005, stabilisce poi che: I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3), con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccederai periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi, corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.. L'art. 409 c.p.c., menziona al n. 3, i "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale...". L'art. 545 c.p.c., stabilisce che: "Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario... possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato... ed in eguale misura per ogni altro credito".
Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni della legge in generale "Dell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".
Il senso palesato dalle parole delle disposizioni in questione e dalla intenzione del legislatore, manifestata dai ripetuti interventi modificativi dell'originario testo normativo del D.P.R. n. 180 del 1950, non consente di dedurre altra interpretazione che l'estensione totale al settore privato della disciplina del menzionato decreto, originariamente dettato per il solo settore pubblico (in tal senso cfr. in motivazione Cass. n. 4465/11). Deve essere, dunque, enunciato il principio in ragione del quale: In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle L. n. 311 del 2004, ed L. 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.
Sarà quindi necessario verificare le cartelle che vengono inoltrate per comprendere le modalità e i limiti applicabili in caso di pignoramento presso terzi.

fonte: www.ilsole24oe.com/PIGNORABILITÀ DELLE PROVVIGIONI DELL'AGENTE: QUALI SONO I LIMITI ?

Processi lunghi: l’indennizzo può essere chiesto anche durante il giudizio

Le richieste di indennizzo per i ritardi del processo possono essere presentate anche in pendenza di procedimento. Lo ha affermato oggi la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 (relatore Aldo Carosi), secondo la quale la “legge Pinto”, nata proprio per prevenire e indennizzare i ritardi causati dalla lentezza della giustizia, è costituzionalmente illegittima là dove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardo. «Dopo il forte monito contenuto nella sentenza n. 30 del 2014», si legge in una nota, «la Corte costituzionale ha censurato l’articolo 4 della legge n. 89 del 2011 con riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo (articoli 3 e 111 della Costituzione) nonché ai principi sanciti negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La disposizione censurata con la sentenza n.  88, non offre infatti alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare». «Posta di fronte a una grave lesione di un diritto fondamentale», si legge ancora nella nota della Consulta, «la Corte è stata costretta a porvi rimedio, rinviando alla prudenza interpretativa dei giudici di merito la possibilità di applicare in modo costituzionalmente corretto la legge Pinto, come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità. Ferma restando l’auspicata opportunità che il legislatore provveda a integrare il testo così modificato, in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo. In proposito, la sentenza afferma: «Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione».

fonte: Processi lunghi: l’indennizzo può essere chiesto anche durante il giudizio - ItaliaOggi.it

mercoledì 25 aprile 2018

Stop alla procedibilità d’ufficio per una serie di reati

Stop alla procedibilità d'ufficio per una serie di reati i quali saranno perseguiti solo a querela di parte. Nelle truffe, per esempio, la procedibilità d'ufficio scatterà solo se il danno patrimoniale è di rilevante gravità. La stessa condizione, insieme con l'aver approfittato dell'età (molto giovane o molto avanzata), è richiesta per la frode informatica. Anche per l'appropriazione indebita resta la sola querela della persona offesa. L'ampliamento dell'istituto della procedibilità a querela di parte, con estensione a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo, sono gli obiettivi del decreto legislativo 10/4/2018, n. 36, avente a oggetto «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2018, in vigore dal 9 maggio. Il provvedimento, spiegano da palazzo Chigi, punta a «migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi». La procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non oltre quattro anni, con l'eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa sia, come visto, incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all'art. 339 c.p. o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d'ufficio. Si prevede quindi adesso la punibilità a querela della persona offesa per la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ma anche per la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni; rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. «Le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l'interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall'offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa», chiarisce la nota.

fonte: Stop alla procedibilità d’ufficio per una serie di reati - ItaliaOggi.it

lunedì 23 aprile 2018

Il boom dei finti autovelox, il Ministero è contrario: “Non sono stati omologati”

La spiegazione ufficiale è sempre la tanto sbandierata prevenzione. Ma la verità, a ben vedere, è un po’ diversa. E anche stavolta nasconde il solito tentativo dei Comuni italiani di ingrassare le casse con le multe. Il metodo è quello dei finti autovelox: gli automobilisti non hanno il tempo di rendersene conto, ma ai lati di moltissime strade spuntano strani e colorati dispositivi. Totem di forma diversa che a prima vista assomigliano tanto ai classici misuratori di velocità. In realtà, c’è un inganno: la colonnina piazzata dai vigili urbani è una specie di spaventapasseri. All’interno, infatti, l’autovelox non c’è quasi mai e anche chi non rispetta i limiti non rischia la multa. All’apparenza è tutto regolare: c’è il cartello che segnala il misuratore e la colonnina colorata è ben visibile. Ma c’è un dettaglio: «Questi totem non sono omologati. Anzi - specificano dal dipartimento Trasporti del ministero delle Infrastrutture - non potranno mai essere omologati. Per una ragione semplice: non sono previsti dal Codice della strada».
Questo, comunque, non vuol dire che siano illegali ed è proprio questo l’inghippo che consente ai vigili urbani di tanti comuni di piazzare i finti autovelox lungo le strade. Della serie: non sono autorizzati, ma neppure vietati. «Le colonnine di questo genere possono essere utilizzate per il controllo della velocità a precise condizioni - spiega Domenico Protospataro, vicequestore della polizia stradale - All’interno deve essere piazzato un dispositivo che sia stato omologato e accanto al totem deve essere presente una pattuglia. In modo che ogni automobilista possa rendersi conto del fatto che è in corso un controllo. Non solo: è necessario essere sicuri che il contenitore non alteri la funzionalità del vero autovelox».
Questo, insomma, è il grande equivoco: a rigor di legge, le colonnine svolgono, né più né meno, la stessa funzione di un cartello stradale che invita a ridurre la velocità. Con una differenza non secondaria: «Queste segnalazioni non rientrano tra quelle previste dalla legge - ribadiscono al Ministero delle Infrastrutture - Per questo motivo già più volte ne abbiamo sconsigliato l’utilizzo». Le note ufficiali del ministero sono due: la prima risale al 2014, in risposta a una richiesta di chiarimenti del sindaco di Torino, l’ultima è di febbraio scorso. Ma ai Comuni italiani continuano a piacere. E la spiegazione ufficiale, quella che danno tutti i sindaci, è sempre uguale: «L’obiettivo è indurre gli automobilisti a ridurre la velocità. D’altronde il totem risulta ben segnalato». Ma c’è il rovescio della medaglia: la segnalazione costante di un sistema di controllo che funziona solo di rado rischia di sortire l’effetto contrario. E cioè che nessuno si renda conto quando è attivo per davvero.
Questa, dunque, sembra la perfetta contraddizione a tutto ciò che impone la famosa «Direttiva Minniti» sui controlli della velocità lungo le strade italiane. Il cuore della disposizione, d’altronde, era abbastanza chiaro: gli accertamenti devono essere svolti in modo che gli automobilisti siano informati. E non è un caso che a pagina 17 della direttiva si parli proprio dei finti autovelox: «La maggior parte delle postazioni è normalmente vuota. Ma affinché il sistema sia mantenuto credibile nella percezione degli utenti, e che resti inalterata nel tempo la sua efficacia deterrente, è necessario che le colonnine vengano utilizzate con sistematicità». Tradotto: piazzare i totem è consentito solo se vengono utilizzati per davvero e costantemente. Gli inganni nelle strade non sono consentite. Ma il ministero della Infrastrutture ha a cuore anche un altro problema: «Le colonnine - si legge nelle note - rischiano di provocare pericoli alla circolazione».

fonte: Il boom dei finti autovelox contro il parere del ministero. “Non sono stati omologati” - La Stampa

domenica 22 aprile 2018

Corte costituzionale, niente più soldi per chi perde le cause di lavoro

Un lavoratore che si rivolge al giudice per un contenzioso di lavoro non è più obbligato a pagare le spese legali in caso di una decisione sfavorevole. Tradotto: il rischio di un esborso economico (che spesso si aggiunge a un licenziamento) può limitare le possibilità di rivolgersi al giudice. Per questo la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 92 del Codice di procedura civile, riformulato nel 2014.
I diritti dei lavoratori si allargano così un po’ di più. O per lo meno non si possono restringere, stando almeno alle ultime decisioni della Corte costituzionale. Il principio può sembrare scontato ma il problema si è posto sempre più frequentemente durante le cause di lavoro. E proprio su questo la Suprema corte ha scritto la sua ultima sentenza, con una decisione che farà esultare avvocati e sindacalisti.
«Una decisione che garantisce ancor ancora di più a tutti l’opportunità di far valere i propri diritti senza rischi – spiega l’avvocato Alberto Piccinini, presidente dell’associazione Comma2 –. La Suprema Corte afferma un principio importante: il lavoratore deve avere la possibilità di promuovere una causa senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro. Proprio quelli che spesso rischiano di determinare la sentenza finale».
Cosa cambia di fatto per le cause di lavoro? Le regole sono le stesse, ma si riducono i rischi per i dipendenti che chiedono al giudice di riconoscere alcuni loro diritti. «La riforma della norma del 2014 aveva comportato e comporta - sottolinea il presidente dell’associazione di avvocati che si occupano di diritto del lavoro - un crollo del contenzioso di lavoro: una situazione non da imputare a una riduzione della violazione dei diritti dei dipendenti, ma perché si è terrorizzata la parte debole del rapporto, che spesso non può permettersi di “mettere nel conto” l’esborso di migliaia di euro in assenza della certezza di vincere la causa».

fonte: Corte costituzionale, niente più soldi per chi perde le cause di lavoro - La Stampa

Casalinga separata con l’auto di lusso: scatta il redditometro

La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate; inutile evidenziare la riconciliazione avvenuta con l’ex marito.
L’accertamento basato sul redditometro è legittimo qualora a finire nel mirino sia una casalinga proprietaria di un’auto di lusso, anche se separata dal marito. È il caso analizzato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’11 aprile 2018 n. 8933. Con essa, i Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla CTR.
La vicenda. La donna destinataria dell’accertamento dell’Agenzia possedeva un’auto che, secondo il Fisco, era troppo costosa: impossibile, stando al redditometro, anche perché dalla dichiarazione dei redditi la contribuente risultava separata. A sua giustificazione, la donna aveva detto di essersi riconciliata con l’ex marito, tanto che questi le aveva venduto l’auto ad un prezzo di favore.
Redditometro. Secondo la Corte romana, «in tema di accertamento di rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. del 10 settembre e del 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza di fattori-indice della capacità contributiva, giacché questi restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore».

Fonte: fiscopiu.it/Casalinga separata con l’auto di lusso: scatta il redditometro - La Stampa

sabato 21 aprile 2018

Asfalto scivoloso: PA responsabile se non dimostra il caso fortuito

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, tra cui rientrano le strade, rimanendo l'Amministrazione  liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri il caso fortuito.
E’ quanto ribadito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza n. 6703 depositata lo scorso 19 marzo.
Nel caso di specie, in primo e secondo grado, un motociclista si vedeva rigettare la sua domanda risarcitoria per danni subiti a seguito di caduta al suolo per la presenza di materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato.
Ricorreva in Cassazione.
La decisione
La Suprema Corte precisa che la Pa può liberarsi della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., ove dimostri che l'evento sia  stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da  terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la  più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale  imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso  esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse  ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr, ex multis: recenti Cass. 27/03/2017 n. 7805; Cass. 11/03/2016 n. 4768; Cass. 22/03/2016 n. 5622; Cass.  23/03/2016 n. 5695; Cass. 12/03/2013 n. 6101; Cass. 18/10/2011 n. 21508; Cass. 18/07/2011 n. 15720; Cass. 13/07/2011 n. 15389;  Cass. 20/11/2009 n. 24529; Cass. 19/11/2009 n. 24419; Cass. 3/04/2009 n. 8157; Cass.  25/07/2008 n. 20427; Cass. 6/06/2008 n. 15042).
Non rileva, quindi, che il danneggiato non alleghi, nè provi da quanto tempo sia presente la macchia di sostanza scivolosa sulla carreggiata, né di che tipo di sostanza si tratti.
Non è onere del danneggiato dimostrare che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi,  non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, neppure con la più  diligente attività di manutenzione ovvero che sia stato determinato da  una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, onere probatorio posto, invece, a  carico della pubblica amministrazione.

fonte: Asfalto scivoloso: Pa responsabile se non dimostra il caso fortuito | Altalex

Autovelox, taratura va indicata nel verbale

La vicenda. Il Tribunale accoglieva l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura avverso la sentenza resa da un Giudice di Pace che aveva rigettato l’opposizione proposta da un avvocato avverso un’ordinanza-ingiunzione.
Mediante siffatta ordinanza era stata infatti comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di Euro 307,50, relativa ad un verbale di accertamento della Polizia Stradale con cui era stata contestata la violazione dei limiti di velocità rilevata mediante apparecchiatura autovelox. Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto che le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei limiti di velocità non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura. Per la cassazione della sentenza, l’avvocato proponeva ricorso.
La decisione. I giudici di Piazza Cavour hanno accolto i primo due motivi formulati dal legale ricorrente, cassando la pronuncia e rinviando al Tribunale in differente composizione, e ciò alla luce dell’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma VI, per contrasto con l’art. 3 Cost. della norma così come interpretata nel “diritto vivente”, in occasione della nota sentenza n. 113 del 2015. Pertanto, relativamente alla fattispecie esaminata, la taratura dell’apparecchiatura risultava necessaria e, solo a condizione che vi fosse stata espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento poteva presumersi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo. Nella specie, la causa è stata rinviata al giudice d’appello, che dovrà accertare se fossero state effettuate le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Finalità della verifica periodica del velox. La Consulta nel 2015 rilevava che la mancanza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura risulta suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica, e ciò a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. Evidenziava infatti che ogni strumento di misura, specialmente se elettronico, risulta soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, pertanto, a mutamenti dei valori misurati dovuti al declino delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Aggiungeva, inoltre, che l’obsolescenza ed il deterioramento possono pregiudicare non solamente l’affidabilità delle apparecchiature, bensì anche la fede pubblica che si ripone in un settore di notevole rilevanza sociale, come quello della sicurezza stradale.
Il controllo di conformità rispetto alle prescrizioni tecniche garantisce che il funzionamento e la precisione nei rilevamenti siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, e che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.
Rapporto tra la disciplina sull’utilizzo del velox ed il valore probatorio delle misurazioni. Nella stessa pronuncia del 2015 i giudici costituzionali evidenziarono il legame tra le norme che disciplinano l’utilizzo delle apparecchiature di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. L’art. 142, comma VI, C.d.S., prevede, più in dettaglio, che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, (...) nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Irripetibilità dell’accertamento ed onore della prova. La riportata soluzione, prescelta dal legislatore stradale, si fonda sulla natura irripetibile dell’accertamento, realizzando in tal modo un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle posizioni soggettive dei cittadini. I giudici ermellini ammettono che la tutela dei cittadini viene limitata per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, in quanto è colui che ricorre avverso l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura, ma al contempo siffatta limitazione trova una ragionevole spiegazione proprio nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo. In altre parole, il bilanciamento degli interessi rappresentato all’art. 142 C.d.S. si manifesta in una sorta di presunzione, basata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. La verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del soggetto sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche uniformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai eseguite.
La lettura costituzionale dell’art. 45 comma VI, C.d.S. Il collegio di legittimità, rammenta che la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 45, comma VI, nel senso interpretato dall’allora consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

fonte: Autovelox, taratura va indicata nel verbale | Altalex

Sospesi riscaldamento e acqua per il condomino moroso

Il Condominio può sospendere i servizi di riscaldamento e acqua al condomino moroso, salvo il caso in cui non venga provato e documentato un grave stato di indigenza dell’utente.
Il caso. Un Condominio proponeva ricorso cautelare al fine di ottenere l’autorizzazione a sospendere i servizi di riscaldamento, acqua calda e fredda nonché il distacco dall’antenna televisiva centralizzata collegati alla proprietà di un singolo condomino, assumendo vi fosse un’ingente e documentata morosità di quest’ultimo.
Premessa l’incontestabilità sia della durata ultrasemestrale della morosità che della possibilità di godimento separato dei servizi di cui il Condominio richiedeva l’autorizzazione alla sospensione, il giudice affermava che i servizi di riscaldamento e di acqua devono essere in ogni caso garantiti in quanto volti direttamente a tutelare il diritto alla salute, assoluto e inalienabile e, non possono considerarsi recessivi rispetto a un diritto di credito. Pertanto il ricorso veniva rigettato. Il Condominio impugnava quindi la decisione.
L’interruzione dei servizi. In sede di gravame, il Tribunale di Bologna ha aderito all’impostazione secondo cui i servizi di acqua e gas non sono intangibili a fronte di una perdurante morosità del condomino. Difatti il comportamento inadempiente del proprietario implicherebbe che il Condominio debba continuare a sostenere i costi dell’unità immobiliare morosa e sua volta l’interruzione delle forniture da parte dell’ente erogatore. Il Tribunale osserva che, riguardo al servizio idrico, è dettata una disciplina che tutela l’utente moroso che versi in stato di disagio economico e sociale con un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi in ogni caso, mentre per l’erogazione di gas e di energia elettrica nulla è previsto dalla normativa di settore. Pertanto è legittimo da parte dell’ente erogatore sospendere la fornitura dei servizi indipendentemente dall’eventuale situazione d’indigenza in cui si versi.
Lo stato d’indigenza. La prova dello stato di indigenza deve essere fornita e documentata dall’utente che versi in tale condizione, ma nel caso di specie, nulla era stato provato dal condomino.
In conclusione, il reclamo deve essere accolto ed il Condominio autorizzato a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché procedere al distacco dell’antenna televisiva centralizzata nei confronti della proprietaria dell’immobile, poiché non si tratta di un servizio essenziale.

Fonte: www.condominioelocazione.it/Sospesi riscaldamento e acqua per il condomino moroso - La Stampa

Corte Costituzionale, il "popolo Veneto" non esiste e non è una minoranza

Non c'è nessun “popolo veneto”, né tantomeno nessuna “minoranza nazionale” da tutelare, in Veneto. Siamo tutti italiani. La Corte costituzionale ha così bocciato il governatore Luca Zaia, dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), da lui voluta, affermando che «non è consentito al legislatore regionale configurare o rappresentare la “propria” comunità in quanto tale come “minoranza”, «essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”». La legge regionale 28/2016, quindi, nel qualificare il «popolo veneto» come “minoranza nazionale” ai sensi della citata convenzione-quadro, «contrasta con i principi sviluppati nella giurisprudenza di questa Corte in materia». Il Veneto guidato da Luca Zaia, con la normativa regionale varata in concomitanza con il referendum sull'autonomia della regione Veneto, non avrebbe quindi potuto qualificare, come ha invece fatto, il «popolo veneto» «come “minoranza nazionale” degna di tutela ai sensi della convenzione-quadro e impegna le amministrazioni centrali e periferiche a rendere effettiva tale tutela; essa prevede, inoltre, l’istituzione di un nuovo ente regionale incaricato di raccogliere e valutare le dichiarazioni individuali di appartenenza a tale minoranza». Inoltre, spiega la Corte, «i principi contenuti negli artt. 2, 3, e 6 della Costituzione si rivolgono sempre alla “Repubblica” nel suo insieme e pertanto impegnano tutte le sue componenti – istituzionali e sociali, centrali e periferiche – nell’opera di promozione del pluralismo, dell’eguaglianza e, specificamente, della tutela delle minoranze; sicché, sul piano legislativo, l’attuazione di tali principi esige il necessario concorso della legislazione regionale con quella statale. Nondimeno, il compito di determinare gli elementi identificativi di una minoranza da tutelare non può che essere affidato alle cure del legislatore statale, in ragione della loro necessaria uniformità per l’intero territorio nazionale. Inoltre, il legislatore statale si trova nella posizione più favorevole a garantire le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze e risulta, perciò, in grado di rendere compatibili pluralismo e uniformità (sentenza n. 170 del 2010), anche in attuazione del principio di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all’art. 5 Cost.».

fonte: Consulta, il "popolo Veneto" non esiste e non è una minoranza - ItaliaOggi.it

domenica 15 aprile 2018

APE Volontario: presentabili online le domande

L’INPS, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha informato circa la disponibilità del servizio online per la presentazione della domanda per accedere all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE Volontario).
Modalità e termine. Il documento informa che gli interessati, ottenuta la certificazione del diritto da parte dell’INPS, utilizzando l’identità digitale SPID, possono inviare la domanda di accesso all’APE volontario.
L’istanza deve indicare sia l’istituto finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
L’INPS, inoltre, ricorda che coloro che hanno maturato i requisiti di accesso all’APE volontario nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 18 ottobre 2017, al fine di ottenere l’anticipo finanziario comprensivo dei ratei arretrati maturati, devono presentare la domanda di accesso entro il 18 aprile.

Fonte: www.lavoropiu.info/APE Volontario: presentabili online le domande - La Stampa

Mantenimento del figlio: reato escluso se inadempimento è sporadico e non doloso

Non vi è alcuna violazione dell'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio se l'inadempimento è sporadico e non doloso.
E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14 marzo 2018, n. 11635.
In merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento del figlio, la giurisprudenza ha affermato che il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludere ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (Cass. pen., Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 24050).
Deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire, con la conseguenza che il reato non può dirsi automaticamente integrato con l'inadempimento della corrispondente normativa civilistica e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l'attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norme tende ad evitare.

fonte: Mantenimento del figlio: reato escluso se inadempimento è sporadico e non doloso | Altalex

sabato 14 aprile 2018

Assegno di divorzio:valutare anche il tenore di vita, oltre all'autosufficienza

Si è tenuta il 10 aprile l’udienza pubblica delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamate a pronunciarsi sull’importante e delicata questione dell’assegno divorzile dopo la nota sentenza 11504/2017 che aveva innovato il quasi trentennale orientamento affermando che occorre svolgere un giudizio in duplice fase: in una prima fase occorre valutare se esiste sussiste un diritto all’assegno (guardando soltanto all’adeguatezza dei mezzi di sussistenza degli ex coniugi) e, in una seconda ed eventuale fase, valutare ai fini del quantum anche il tenore di vita durante la vita matrimoniale.
Vediamo, quindi, cosa è successo in udienza e quali sono state le tesi che si contrappongono in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Il caso. Nel caso di specie era stata impugnata una sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva negato il diritto all’assegno all’ex moglie in quanto disponeva di mezzi adeguati per il proprio sostentamento richiamando proprio la sentenza della Cassazione del 2017.
Certamente il caso era particolare come è emerso durante la discussione: un matrimonio celebrato nel 1978 durato 27 anni dove i due coniugi avevano svolto le loro attività professionali fino a conseguire un rispettabile patrimonio. Patrimonio costruito dai coniugi durante il matrimonio ognuno con la propria attività professionale che, al momento della separazione, ammontava a circa 7 milioni di euro e che venne diviso tra i due coniugi in parti sostanzialmente uguali.
La signora ottenne dal Tribunale di Reggio Emilia un assegno di circa 4.000 euro mensili che, però, la Corte di Appello ritenne non più dovuti con conseguente diritto dell’ex marito a ottenere la restituzione di quanto versato in forza della sentenza di primo grado.
Necessario guardare sempre al caso concreto. Ebbene, per la Procura Generale il principio affermato dalla Cassazione con la nota sentenza 11504/2017 potrebbe essere pure, in astratto, condivisibile nella parte in cui ritiene che l’autosufficienza sia uno dei parametri da esaminare.
Tuttavia «qualsiasi principio secco o rigido corre il rischio di favorire una giustizia di classe»: occorre sempre guardare – specie in questa materia caratterizzata da infinite variabili – al caso concreto.
Il giudizio deve essere unitario. Occorre guardare al caso concreto svolgendo un giudizio “unitario” sulla spettanza del diritto all’assegno. Ne deriva, la necessità di superare quella “doppia fase” ribadita dalla sentenza n. 11504/17 e consistente, cioè, nell’esaminare prima se esiste il diritto (guardando all’autosufficienza dei mezzi) e, poi, ritenuto esistente il diritto passare alla fase di quantificazione.
E in questo giudizio unitario occorre guardare a tutti i parametri previsti dall’art. 5, comma 6, della legge valorizzando il caso concreto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Assegno di divorzio: valutare anche il tenore di vita, oltre all’autosufficienza - La Stampa

La banca deve provare che il bonifico contestato lo ha fatto il cliente

Gli utenti devono potersi fidare delle operazioni on line. Per questo la banca ha obblighi stringenti sulla sicurezza dei sistemi e l'onere di provare che le operazioni contestate sono riferibili al cliente. La corte di cassazione, con la sentenza 9158, ha accolto il ricorso del cliente di Poste italiane Spa, che chiedeva di rientrare in possesso di oltre 5 mila euro oggetto di un bonifico, fatto con il sistema home banking, il cui beneficiario era un totale sconosciuto. Il tribunale aveva dato ragione al correntista, mentre la corte d'Appello l'aveva data alle Poste. Secondo la Corte territoriale, infatti, la questione trattata rientrava nel raggio d'azione dell'articolo 2050 del Codice civile sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Una norma in virtù della quale, chi provoca un danno nell'esercitare l'attività a rischio, deve risarcire a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure per evitare il pregiudizio. E per i giudici di seconda istanza le Poste avevano dimostrato di essersi munite di un adeguato sistema di sicurezza, tanto efficace da bloccare l'accesso al conto al conto a terzi. La conclusione era dunque obbligata: i correntisti erano stati vittime di una truffa informatica on line e avevano rivelato username e password per l'accesso al conto, perché gli erano stati, evidentemente, richiesti con una mail fraudolenta. La Cassazione la pensa però diversamente. Per i giudici della sesta sezione, l'area del rischio professionale è più vasta di quella descritta dalla Corte d'appello. Anche allo scopo di dare fiducia agli utenti nei sistemi che consentono le operazioni on line, la banca è tenuta a dotarsi di sistemi che permettano di verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, evitando i rischi prevedibili, come la possibilità che estranei possano fare uso dei codici di accesso. Questo a meno che non ci sia il dolo del titolare del conto o che il cliente faccia azioni talmente incaute da non poter essere fronteggiate in anticipo. Misure di sicurezza alle quali le banche erano tenute anche prima dell'entrata in vigore del Dlgs 11/2010, con il quale è stata attuata la direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno (n.2007/64/Ce). La banca alla quale è richiesta una diligenza di tipo tecnico, da valutarsi con il criterio dell'accorto banchiere, deve dunque provare che l'operazione è riconducibile al cliente. Ha quindi sbagliato la Corte d'Appello a supporre, in assenza di riscontri, che l'ingenuo cliente si fosse fidato di una mail ingannevole.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

martedì 10 aprile 2018

Tasse: dove finiscono i soldi dei contribuenti? Lo spiegano le Entrate

Un nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate riassume ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017 come sono state distribuite le imposte relative al 2016.
Si amplia il ventaglio dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate per accorciare le distanze tra Fisco e contribuente (o cittadino, come preferisce chiamarlo il nuovo Direttore delle Entrate, Ruffini). A partire da metà aprile, infatti, coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017, potranno conoscere in che modo sono state distribuite le imposte relative al 2016, accedendo al proprio cassetto fiscale o nella dichiarazione precompilata.
Voci di spesa e destinazione delle imposte. La novità consiste in una tabella e in un “grafico a torta”, che riassumono le principali voci di spesa (sanità pubblica, previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti, cultura, protezione del territorio, ma anche la quota parte del debito pubblico o come si contribuisce al bilancio dell’Unione europea, oltre ai servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni) e attraverso i quali il contribuente potrà verificare concretamente il percorso compiuto dalle imposte.
Così, ad esempio, un contribuente con 10mila euro di imposte relative al 2016, potrà scoprire che 2.125 euro sono stati destinati alla voce previdenza e assistenza, 1.934 euro sono andati alla sanità, 1.090 euro all’istruzione, 882 euro a difesa, ordine pubblico e sicurezza, 832 ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione.
Il servizio è a disposizione di circa 30 milioni di soggetti, di cui 20 che hanno adottato il modello 730 e altri 10 milioni circa il modello Redditi.
Trasparenza. «Nella speranza di fare cosa gradita», si legge nella breve introduzione alla pagina predisposta per ogni singolo contribuente, «Agenzia delle Entrate desidera fornirti alcune informazioni con l’obiettivo di essere ancora meglio al servizio tuo e dell’intera comunità. Una pagina informativa con cui puoi avere la sintesi di come lo Stato ha destinato le imposte relative alla tua dichiarazione dei redditi 2017, per l’anno fiscale 2016. Contribuire alla propria comunità è essenziale, – conclude – ma riteniamo lo sia anche avere la consapevolezza, per rispetto del cittadino prima ancora che del contribuente, di come vengano utilizzate le risorse fiscali».

Fonte: fiscopiu.it/Tasse: dove finiscono i soldi dei contribuenti? Lo spiegano le Entrate - La Stampa

Separazioni e divorzi, chi non paga l’assegno è ora punito dall’art. 570-bis

Da venerdì 6 aprile è entrato nel Codice penale il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche quando è commesso dal coniuge divorziato o separato che non versi l’assegno all’ex o ai figli. A prevederlo è il nuovo articolo 570-bis, introdotto nel Codice dall’articolo 2 del decreto legislativo 21/2018, in vigore, appunto, dal 6 aprile.
Con la nuova disposizione, le pene già previste dall’articolo 570 del Codice penale (reclusione fino ad un anno o multa da 103 a 1.032 euro) si applicheranno anche al coniuge che viola l’obbligo di corrispondere ogni tipo di assegno fissato dal giudice in caso di «scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio» o che si sottrae agli «obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».
La riforma - introdotta in attuazione della delega prevista dalla riforma penale (legge 103/2017) - intende realizzare il principio della riserva di codice in materia penale trasferendo alcuni reati dalle leggi speciali che li hanno previsti in origine al Codice penale. In parallelo, vengono abolite le corrispondenti disposizioni delle leggi speciali.
Così, la norma creata ad hoc per punire il mancato versamento dell’assegno divorzile e di mantenimento «in caso di separazione o divorzio» sostituisce due norme: l’articolo 12-sexies della legge 898/1970, che sanziona l’omesso pagamento dell’assegno divorzile, e l’articolo 3 della legge 54/2006, circa la «violazione degli obblighi di natura economica» verso il separato o i figli comuni. Nei confronti dei familiari tutelati, vale ora l’intero impianto di garanzie disegnato dall’articolo 570 del Codice penale a tutela dei vincoli di assistenza e solidarietà che nascono dal matrimonio (gli articoli 143 e 147 del Codice civile disciplinano gli obblighi dei coniugi, incluso quello di coabitazione la cui violazione è sanzionata dall’articolo 146 dello stesso Codice, e i doveri verso i figli) o dai legami di parentela (si pensi all’articolo 433 del Codice civile che indica il consorte come il primo obbligato agli alimenti).
Non solo. Sono estese ai separati e ai divorziati anche tutte e tre le ipotesi di reato contemplate dall’articolo 570 del Codice penale che punisce chi «abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge», chi «malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge» e, infine, chi «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa».
L’intervento ha l’obiettivo di semplificare e di comporre i conflitti provocati dalla necessità di coordinare l’articolo 570 del Codice penale con norme speciali che prevedevano fattispecie pressoché identiche. La riforma non incide sul regime di procedibilità, che resta d’ufficio - in base a quanto stabilito dalla Corte ostituzionale con la sentenza 220 del 5 novembre 2015 - per chi malversi o dilapidi i beni del figlio minore o del coniuge o per chi faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minorenni e a querela della persona offesa nei restanti casi.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 7 aprile 2018

Corte d'Appello di Genova: “Lasciò tutto per la carriera del marito giusto il maxi assegno post divorzio”

L’ex moglie «ha contribuito al successo del marito», lasciando degradare la propria professionalità per dedicarsi alla famiglia e alla casa quando il coniuge faceva carriera. È vero che da anni percepisce un assegno mensile da 20 mila euro, di certo molto superiore ai requisiti dell’autosufficienza economica; ed è noto che lui le ha intestato proprietà immobiliari per quasi un milione, mentre lei da rendite e investimenti sarebbe in grado di trarre ampia sussistenza. Ma proprio perché non ha più alcuna possibilità di riposizionarsi sul mercato del lavoro, il surplus accantonato potrebbe servire per imprevisti futuri, in primis i problemi di salute. E quindi l’assegno deve rimanere in linea con il tenore di vita antecedente il divorzio.
Lo ha stabilito nei giorni scorsi la Corte d’appello di Genova, pronunciandosi nella causa fra l’attuale amministratore delegato del gruppo petrolifero Erg Luca Bettonte, 54 anni, nella top ten dei manager italiani più pagati, e l’ex consorte Patrizia Barbato. Si tratta d’una decisione a suo modo ribelle, perlomeno controcorrente rispetto alla linea fissata un anno fa dalla Cassazione. Il 10 maggio 2017 la prima sezione civile, sentenziando nel contenzioso fra l’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli con Lisa Lowenstein, aveva ribaltato i criteri ai quali fino ad allora s’era plasmata l’entità del mantenimento: non più, appunto, «il tenore di vita matrimoniale», quello di cui si godeva quando si era sposati, ma la più semplice «indipendenza economica dell’ex coniuge». Risultato: migliaia di ex mariti, da lì in avanti, avevano potuto tagliare i finanziamenti. E tra i casi più eclatanti c’è quello di Silvio Berlusconi: dopo il verdetto pilota sull’affaire Grilli s’era visto accordare, sulla carta, la restituzione di oltre 40 milioni da Veronica Lario.
A Genova il numero uno di Erg, Bettonte, basandosi insieme con il difensore Elvira Machi sulla nuova giurisprudenza, aveva chiesto di ridurre l’assegno a 3.300 euro e la restituzione di 300 mila, rimarcando come i possedimenti immobiliari, l’ingente contributo parallelo per il figlio e gli accantonamenti pregressi consentissero alla ex un’indubbia autosufficienza. Patrizia Barbato, tramite il legale Enrico Grego, ha invece insistito sull’effetto irreversibile dell’essersi immolata per l’escalation del consorte, i cui stipendi veleggiano da tempo sui 4 milioni annui oltre ai bonus.
I giudici Rossella Atzeni, Daniela Veglia e Franco Davini le danno ragione con una sorta di scavalcamento della Suprema Corte: «Le possibilità - scrivono - che trovi un nuovo lavoro sono estremamente scarse. La preparazione professionale è da ritenersi obsoleta... qualsiasi ragazza che si affaccia al mondo del lavoro come igienista dentale (ciò che faceva prima di diventare, 25 anni fa, la moglie d’un super dirigente, ndr) è in grado di offrire prestazioni superiori e non ci sono elementi per ritenere che trovi collocazione in un altro settore».
Ancora: «La villa nelle Marche non risulta idonea di per sé a vivere in autonomia, essendo una casa delle vacanze in località di minore importanza» e «la valutazione compiuta in precedenza risulta congrua, tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute: dovrà essere in grado di accantonare somme per un’eventuale assistenza sanitaria... Anche facendo riferimento al principio di auto-responsabilità economica fissato con la Cassazione 11504/2017 e in attesa della decisione delle Sezioni Unite, ci sono i presupposti per concedere l’assegno».
Lei ha dato tutto per lui e ora è giusto che venga mantenuta secondo gli standard precedenti, visto che ogni euro in più potrebbe servire per futuri imprevisti. Ma è una visione certo differente da quella che un anno fa pareva un punto di non ritorno.

fonte: “Lasciò tutto per la carriera del marito giusto il maxi assegno post divorzio” - La Stampa

Separazione: accesso abusivo al sistema della banca per i marito che usa i dati della moglie

Il diritto ad esercitare una difesa in sede di separazione non giustifica il marito che controlla abusivamente on line il conto della moglie per usarlo davanti al giudice. La Corte di cassazione conferma la condanna del ricorrente per accesso abusivo al sistema informatico della banca, “violato” per accedere ai dati della moglie. Senza successo la difesa cerca di confondere le acque parlando del legittimo utilizzo di una chiavetta “genera codici” in uso al marito. Dai controlli effettuati in sede di merito era, infatti, risultato che i conti correnti dei coniugi erano due, uno cointestato e un altro solo della signora. E la chiavetta si riferiva solo al conto con la doppia titolarità, mentre per quanto riguardava il conto “singolo” la moglie aveva revocato al marito la delega ad operare on line. Non passa neppure la tesi secondo la quale la condotta sarebbe stata non punibile perché commessa per esercitare un diritto, nello specifico quello di difesa, come previsto dall'articolo 51 del Codice penale. Una causa di giustificazione che però, chiarisce la Cassazione, non vale nel caso esaminato. La norma, infatti, non può arrivare a giustificare indebite intromissioni nella sfera di riservatezza della controparte processuale, neppure quando si invoca un diritto di difesa particolarmente ampio. L'azione di cui si sostiene l'irrilevanza penale “ per essere scriminata – si legge nella sentenza – deve pur sempre costituire una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto che si pretende di aver esercitato”.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...