martedì 18 novembre 2014

L’ausiliario del traffico può multare per sosta in zona pedonale

Gli ausiliari del traffico del Comune, nominati con specifico provvedimento di investitura, hanno il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 21268/14.

Il caso

Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione proposta da una donna al verbale col quale l’ausiliare del traffico aveva contestato alla opponente la sosta sulla zona pedonale, annullando il verbale in questione. Il Tribunale rigettava l’appello del Comune. Contro la sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione. L’articolo 17, comma 132, della legge n. 127/1997, ha stabilito che «i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione».

Il legislatore ha dato agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi (Cass., n. 18186/06). La sentenza impugnata ha argomentato il convincimento sull’assunto che nella specie l’accertamento dell’infrazione fosse stato effettuato da ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, per cui si trattava di personale privo della funzione di accertamento della violazione al divieto di sosta in zona non inclusa tra quelle individuate come date in gestione a parcheggio.

Tuttavia, il giudice non ha adeguatamente verificato che l’accertatore fosse stato nominativamente individuato con specifico provvedimento di investitura. Infatti, proprio la necessità che gli ausiliari del traffico siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge, determina che la loro nomina debba avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione ovvero nel giudizio in cui tale nomina rilevi, come nel caso di specie. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cancella con rinvio la sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - L’ausiliario del traffico può multare per sosta in zona pedonale

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