lunedì 4 luglio 2022

Minaccia, l'attitudine intimidatoria dell'atto va dedotta dalla situazione contingente

Per la sussistenza del reato di minaccia è necessaria la verifica circa l'effettiva portata intimidatoria della frase profferita. Questo è quanto emerge dalla sentenza 9 giugno 2022, n. 22581 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un uomo, ritenuto responsabile del reato di minaccia, proporre ricorso per cassazione lamentando l'omessa verifica da parte dei giudici del merito se l'effettivo contesto in cui la frase minatoria era stata profferita, consentisse di affermare l'effettiva portata intimidatoria derivante dalla concreta realizzabilità del male minacciato.
È vero che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel delitto di minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato si richiede solo che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta stessa ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente, senza che sia necessario il verificarsi di un reale stato di intimidazione della vittima (Cass. pen., Sez. V, 23 gennaio 2012, n. 11621).
Nella fattispecie, i giudici del merito non avevano proceduto alla dimostrazione, in relazione alle concrete circostanze del fatto, di un effettivo turbamento psichico patito dalla persona, in conseguenza delle frasi rivolte al suo indirizzo dall'imputato, affermando un consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale ai fini dell'integrazione del reato in oggetto non sarebbe necessario che il soggetto passivo del reato si sia sentito effettivamente intimidito.
Al tempo stesso, però, secondo gli ermellini, per la sussistenza del reato è necessario dedurre l'attitudine ad intimorire della condotta posta in essere dal soggetto attivo, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla situazione contingente, ovvero dal contesto in cui si inserisce la condotta in questione e, in particolare, quando essa consista in espressioni verbali, dal momento in cui le frasi sono state profferite, avuto riguardo ai toni ed alla cornice di riferimento (Cass. pen., Sez. V, 15 ottobre 2019, n. 11708).
Per detti motivi la Suprema Corte ritiene integrata la violazione di legge, in punto di erronea ricostruzione del significato della fattispecie normativa di cui all'art. 612 c.p., che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente in grado di appello per il nuovo esame sul punto.
fonte:altalex.com

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