martedì 30 gennaio 2018

Ferrara: Rilevatori non tarati, annullata la maximulta


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Cassazione: l’aereo è in ritardo, per il rimborso non servono prove

Se l’aereo ritarda, i passeggeri hanno diritto a chiedere un indennizzo alla compagnia aerea - che può variare a secondo della gravità e della possibilità di ricollocamento su un altro volo - senza avere alcun onere di provare il ritardo subito, basta che alleghino il biglietto e sostengano che il contrattempo si è verificato. Sarà la compagnia aerea a dover dimostrare, nel caso intenda contestare la richiesta di risarcimento, che l’orario di atterraggio è stato rispettato. Lo sottolinea la Cassazione colmando una lacuna normativa e accogliendo il ricorso di un passeggero contro la decisione del Tribunale di Roma che gli aveva negato il rimborso dicendo che non aveva dimostrato il ritardo.
Affermano infatti i supremi giudici - nella sentenza 1584 - che «nè la Convenzione di Montreal, nè il Regolamento Ce 261/2004 contengono alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell’inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell’inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all’orario previsto)». Dopo aver constatato «l’assenza di una norma speciale» per risolvere questo tipo di problemi, purtroppo abbastanza frequenti, la Cassazione ha osservato che «mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell’aeroporto), il vettore aereo - che opera in regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo - ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il velivolo è atterrato».
Al passeggero che si è rivolto alla Cassazione, il Tribunale della capitale, aveva negato il rimborso del volo Berlino-Roma di Easyjet che aveva avuto quattro ore di ritardo il 23 dicembre del 2009 facendogli perdere anche l’imbarco sul Roma-Palermo. Secondo il Tribunale capitolino, «è certo che il passeggero deve dimostrare e non semplicemente allegare la circostanza che il volo ha subito un ritardo, ossia deve dimostrare l’inadempimento del vettore, la cui responsabilità poi si presume, nel senso che è quest’ultimo a dover fornire la prova liberatoria».
Questa tesi è stata totalmente sconfessata dagli `ermellini´. «Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno» per negato imbarco, cancellazione del volo o ritardato arrivo «deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore», scrive il verdetto. «Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento Ce 261/2004», conclude la Cassazione. Ora il Tribunale deve riaprire il caso dando ragione al passeggero.

fonte: Cassazione: l’aereo è in ritardo, per il rimborso non servono prove - La Stampa

domenica 28 gennaio 2018

Strisce blu, dal Tar via libera ad abbonamenti differenziati in base al reddito

E’ legittimo applicare tariffe differenti in base al reddito Isee dei cittadini, per l'abbonamento al parcheggio strisce blu.
E’ quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), che ha rigettato i ricorsi presentati da due residenti nel quartiere Crocetta, avverso la deliberazione del Comune di Torino del 30 marzo 2017, con cui era stata regolata la tariffa per la “concessione ai residenti dell’abbonamento annuale per la sottozona di residenza” differenziata in base all’ISEE.
Il Tar Piemonte ha ritenuto che la decisione di assoggettare a tariffa progressiva l’utilizzo particolare del sedime stradale, non sia nè abnorme nè sproporzionata, in relazione all’obiettivo del Comune di ridurre il numero di automobili che circolano e parcheggiano nel centro abitato cittadino.
L’abbonamento per i residenti,  in precedenza gratuito, è stato  assoggettato a tariffa  a norma dell’art. 7 del Codice della Strada, e secondo il Tar, “il passaggio dal regime gratuito al sistema tariffario, correlato alla capacità reddituale dei cittadini residenti, è espressione di una legittima valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che trova copertura nella previsione tipizzante della norma.”
Inoltre, ad avviso del Collegio: “La commisurazione della tariffa all’ISEE risponde a legittime istanze di equità sostanziale, poiché consente di applicare un onere differenziato in relazione alla condizione economica dell’abbonato, per la compartecipazione al costo della manutenzione delle strade e dei servizi pubblici, senza che l’utilizzo del parametro reddituale per ciò solo tramuti la tariffa in un tributo.”
Soddisfatta della sentenza, la Sindaca di Torino che ha così commentato su fb: "Il Tar si è pronunciato stabilendo che far pagare di più chi ha un Isee più alto è corretto. Noi ne eravamo certi: è un principio sacrosanto contenuto nell'articolo 53 della Costituzione".

fonte: Strisce blu, dal Tar via libera ad abbonamenti differenziati in base al reddito | Altalex

sabato 27 gennaio 2018

Serra in giardino consentita dal regolamento condominiale

È legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale (Cassazione, sentenza n. 30528, depositata il 19 dicembre 2017).
La serra in giardino. Un condomino ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere la condanna di altri condomini alla rimozione di una serra realizzata in giardino privato in aderenza alla facciata condominiale. I giudici escludevano la violazione dell’art. 907 c.c. in tema di distanze dalle vedute e dell’art. 1102 c.c., in quanto si trattava di un’opera non preclusiva del pari uso del bene comune.
Il benestare del progettista. Oggetto della controversia è la qualificazione e/o la validità di una clausola del regolamento condominiale che ammette modifiche alle caratteristiche della facciata dell’edificio previo benestare scritto dell’architetto progettista o di altro nominato successivamente. Sulla questione la Suprema Corte pur ritenendo che le norme del regolamento di condominio non possano derogare a quanto disposto dall’art. 1120 c.c., e quindi autorizzare opere lesive del decoro dell’edificio o di parte di esso, tuttavia la presenza di una clausola regolamentare che preveda il benestare dell’architetto per le modifiche esterne ed interne dell’edificio, non deroga agli artt. 1120 e 1122 c.c., ma rimette all’autonomia privata la definizione dell’indice di decoro architettonico.
Insindacabilità del giudice di legittimità. Aggiunge la Corte che spetta al giudice del merito accertare che l’opera realizzata dal singolo condomino e volta migliorare la fruibilità del proprio appartamento, sia conforme o meno alla destinazione della cosa comune, non al giudice di legittimità. Pertanto trattasi di questioni incensurabili in tale sede.
Prevalenza delle norma speciale. Oltre a ciò, relativamente al caso di specie, è stato anche precisato che le norme sulle distanze legali sono applicabili anche nell’ambito condominiale ma solo se compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni. In caso di contrasto, prevale la norma speciale in materia di condominio rispetto alla disciplina generale sulle distanze. Conseguentemente nel caso in cui il giudice accerti l’avvenuto rispetto dell’art. 1102 c.c., è legittima l’opera realizzata rispettando le norme dettate dal regolamento condominiale, sempre che sia stata rispettata la struttura dell’edificio.
Per questi motivi il ricorso va rigettato.

Fonte: www.condominioelocazione.it/Serra in giardino consentita dal regolamento condominiale - La Stampa

giovedì 25 gennaio 2018

Cassazione: è reato mettere al cane il collare “antiabbaio”

Va incontro a una condanna penale chi mette al proprio cane un collare “antiabbaio”, dal quale vengono emanate scosse elettriche non appena l’animale abbaia. La terza sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna per maltrattamenti su animali (in base all’articolo 727 del codice penale) inflitta a un uomo dal Tribunale di Verona: l’imputato, condannato a pagare un’ammenda di 800 euro, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, sottolineando che non vi era prova che il collare provocasse sofferenze ai suoi cani (due setter) e che veniva loro messo solo in via «eccezionale e sorvegliata» per evitare che recassero disturbo ai vicini.
I giudici di Piazza Cavour, con una sentenza depositata oggi, hanno bocciato il ricorso affermando che «costituiscono maltrattamenti non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione». Nel caso in esame, osserva la Corte, «è stato accertato che i due cani si trovavano all’interno di un recinto presso un capannone, muniti di collare antiabbaio funzionante». Un collare che, secondo alcune testimonianze, era «permanentemente» indossato dai due animali.

fonte: Cassazione: è reato mettere al cane il collare “antiabbaio” - La Stampa

Sì al risarcimento per la morte del ricercatore esposto a radiazioni

Per la Cassazione c'è un nesso causale tra l'attività di ricerca svolta da un professore dell'Enea e la sua morte sulla quale ha influito una lunga esposizione a radiazioni ionizzanti. La Cassazione, con la sentenza 1770 chiude una vicenda iniziata nel 2003, dopo 15 anni di giudizi e a 20 anni dalla morte del ricercatore. Per i giudici nell'ambiente di lavoro erano presenti sorgenti ionizzanti, alle quali il professore, che si era ammalato di leucemia mieloide acuta, era stato esposto per un lungo periodo. E il datore di lavoro non aveva provato di aver adottato tutte le possibili misure sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili. Da qui la natura contrattuale dell'illecito rispetto al ricercatore, e extracontrattuale nei confronti dei familiari, e i conseguenti danni, anche non patrimoniali che possono derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona. Secondo l'Enea la Corte d'Appello avrebbe sbagliato nell'applicare il principio dell'equivalenza causale, prescindendo dal grado di probabilità tra fatto e danno, ritenendo sufficiente anche una semplice possibilità o minima probabilità nella catena eziologica. Per la Cassazione al contrario va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. Soltanto l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, individuato con certezza “che sia sufficiente a produrre infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni” è in grado di far escludere l'esistenza del nesso attività-malattia richiesto dalla legge. E proprio sul punto l'Enea aveva fatto presente ai giudici che il professore era un fumatore, circostanza che, secondo i ricorrenti, poteva avere influito sulla malattia. Tesi che la Corte di merito aveva escluso in presenza delle esposizioni. Per i giudici deve considerarsi accertata un'efficacia almeno concausale dell'esposizione: conclusione non troppo distante da quella raggiunta dal Ctu che aveva riconosciuto la possibilità dell'eziologia professionale anche se in termini di scarsa probabilità. Il ricorso dell'Enea viene accolto solo su un punto relativo alla liquidazione di un importo forfettario che viene decurtato.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

martedì 23 gennaio 2018

Immissioni: se non si misura il rumore di fondo, non c’è prova di danno

In materia di inquinamento acustico, la mancata misurazione del rumore di fondo, nella fascia oraria a cui si riferiscono le contestazioni, impedisce di dimostrare l’intollerabilità delle immissioni sonore.
Così ha statuito la Suprema Corte con la sentenza n.1025 del 17/01/2018.
Il caso
Gli attori agivano in giudizio a causa delle immissioni rumorose prodotte durante le ore notturne dalla convenuta. Il giudice di primo grado acclarava la loro intollerabilità e condannava la controparte a ricondurre i rumori nei valori di legge, oltre al risarcimento del danno. In sede di gravame, la sentenza veniva riformata, in quanto il giudice di appello riteneva non raggiunta la prova dell’evento di danno. Si giungeva così in Cassazione.
La Suprema Corte conferma il percorso delibativo seguito dal giudice di secondo grado. Preme sottolineare che il vaglio ha investito unicamente le motivazioni sottese alla decisione, in quanto la valutazione sulla tollerabilità (o meno) delle immissioni rumorose rientra in un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Gli Ermellini hanno rigettato le censure proposte dai ricorrenti e confermato quanto deciso in appello, poiché il giudicante si era motivatamente discostato dalle conclusioni del CTU, censurando le modalità di misurazione da questi adottate. Il perito, infatti, aveva applicato «il criterio differenziale tra il rumore ambientale e il rumore residuo», ritenendo che l’attività della convenuta debordasse dai limiti di legge così come statuiti dal D.P.C.M. del 01.03.1991 (recante disposizioni sui “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”).
Rumore ambientale, rumore residuo e rumore di fondo
Per comprendere l’iter decisionale della Corte, occorre precisare cosa si intenda per rumore ambientale, rumore residuo e rumore di fondo.
Il rumore ambientale è quello prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Esso è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti (All. A, art. 4 D.P.C.M. 01.03.1991).
Il rumore residuo è quello che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Per la sua misurazione si seguono le medesime modalità impiegate per la misura del rumore ambientale (All. A, art. 3 D.P.C.M. 01.03.1991).
Il rumore di fondo è la fascia rumorosa costante nella quale si verificano le immissioni ritenute moleste (Cass. 17 febbraio 2014 n. 3714). 
Ebbene, nel caso di specie, il periodo di disturbo lamentato dagli attori era concentrato tra le cinque e le sette del mattino. La suddetta fascia oraria, secondo la comune esperienza, è caratterizzata dalla ripresa della maggior parte delle attività umane dopo la pausa notturna. Eppure il CTU non ha misurato il rumore di fondo nel periodo esaminato, falsando quindi la misurazione relativa ai “limiti differenziali”. Vediamo ora cosa si intenda con questa espressione.
Limiti assoluti, limiti differenziali e Leq
Il Leq è il livello equivalente, ossia il parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni e nell’ambiente esterno. Si tratta di un valore medio, inidoneo a valutare la sorgente disturbante.
Il limite assoluto riguarda i limiti massimi stabiliti per legge in base alla zona;
mentre per limite differenziale si intende la differenza tra il rumore di fondo e la sorgente disturbante, mutevole a seconda che ci si trovi di giorno o di notte (D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”)
Tutto ciò premesso passiamo alla disamina della decisione.
La Suprema Corte rileva come, nella fattispecie, la misurazione del rumore di fondo non fosse avvenuta nel periodo di tempo a cui si riferivano le contestazioni. Tale circostanza è di particolare rilievo, giacché la fascia oraria in oggetto è caratterizzata dal risveglio delle “attività antropiche”, pertanto ne consegue che il rumore sia superiore rispetto alla fascia notturna. Quindi, se il rumore di fondo è più alto, muta anche il valore del limite differenziale, che ben potrebbe non superare le soglie di legge. Infatti, nel periodo che va dalle 4.50 del mattino alle 5.001, il livello equivalente (Leq) aumenta di ben 7.60 punti. Pertanto è plausibile ritenere che nelle ore successive esso possa alzarsi ulteriormente, rendendo diversi anche i livelli differenziali e assoluti rilevati. In altre parole, occorre tenere conto del rumore di fondo esistente al momento della misurazione per valutare la sussistenza (o meno) della violazione dei limiti legali, assoluti e differenziali.
Modalità di misurazione delle immissioni: criterio comparativo e differenziale
Il criterio differenziale, come dice il nome, si basa sulla differenza tra il livello di rumore ambientale ed livello di rumore residuo e trova il proprio ubi consistam normativo nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.  Il criterio comparativo, invece, è di creazione giurisprudenziale e considera intollerabili le immissioni che superino il rumore di fondo di oltre 3 db. «Posto che per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della rumorosità di fondo della zona in relazione alla reattività dell'uomo medio, rettamente il giudice di merito ritiene eccedenti il limite normale le immissioni che superano di 3 decibel la rumorosità di fondo» (Cass. 6 gennaio 1978, n. 38). Tale principio è stato recentemente ribadito anche da una pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U. 27 febbraio 2013 n. 4848). Di regola, nei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti che esercitano attività produttive, commerciali et cetera, trova applicazione la disciplina normativa di cui sopra ed il criterio differenziale; mentre nei rapporti inter-privatisci si ricorre all’art. 844 c.c. ed al metodo comparativo.
Immissioni e prove: quando si supera la normale tollerabilità
Ai sensi dell’art. 844 c.c. sono considerate illecite le immissioni intollerabili, di qualsiasi natura, comprese quelle sonore. Ebbene la legge ed i regolamenti individuano indici e livelli predeterminati il cui superamento produce una violazione. Tuttavia non sempre il mancato rispetto del limite di legge comporta per ciò solo l’intollerabilità dell’immissione. Per converso, alcune immissioni, pur non oltrepassando la soglia, superano comunque il livello di tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. A tal proposito, si precisa che «il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz'altro gli estremi di un illecito anche se l'eventuale non superamento non può considerarsi senz'altro lecito, dovendo il giudizio  sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 c.c.» (Cass. Ord. 18 gennaio 2017 n. 1069). La suddetta valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare caso per caso (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1418). Egli è tenuto a considerare la situazione concreta, la vicinanza dei luoghi, gli effetti dannosi sulla salute. Non deve porre alla base del giudizio esclusivamente i rilievi tecnici e fonometrici. Infatti, in qualche decisione di merito, è stata ammessa anche la prova testimoniale. I rumori ben possono cadere sotto la diretta percezione dei testi e, pertanto, non si tratta di giudizi valutativi (Tribunale Brescia, sentenza del 26 settembre 2017 n. 2621).
Conclusioni
La Suprema Corte conferma la decisione appellata, precisa come la valutazione sull’intollerabilità delle immissioni sia insindacabile in sede di legittimità e ricorda che il giudice, in qualità di peritus peritorum, può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, purché motivi ragionevolmente la propria decisione. Nel caso in esame, la mancata misurazione del rumore di fondo nel periodo di interesse ha reso la perizia inidonea ad accertare se vi fosse stato un effettivo sforamento dei limiti di legge.

Fonte: Immissioni: se non si misura il rumore di fondo, non c’è prova di danno | Altalex

Calamità naturali, il soccorso della protezione civile ora viene esteso anche agli animali

La Protezione civile ha da oggi per legge tra le sue finalità anche il soccorso e l’assistenza degli animali colpiti da calamità naturali. Lo prevede il Decreto Legislativo n. 224, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il titolo «Codice della protezione civile». Lo rendono noto in comunicato le associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa. Le ong animaliste considerano l’innovazione normativa il frutto della loro mobilitazione dell’ultimo anno.
«Il riferimento legislativo agli animali è necessario per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto già avviene negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali - dichiarano le associazioni animaliste -. Così potremo superare lo spontaneismo, rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato all’attività di salvataggio, di recupero, messa in sicurezza e gestione degli animali familiari, che sempre più le stesse popolazioni richiedono».
L’Articolo 1 del nuovo Codice della protezione civile definisce il servizio come «l’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi». L’articolo 2 definisce l’attività di protezione civile come «l’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali».

Fonte: Calamità naturali, il soccorso della protezione civile ora viene esteso anche agli animali - La Stampa

lunedì 22 gennaio 2018

Divorzio, niente assegno se l’ex è autonomo

Niente assegno di divorzio all'ex economicamente autonomo. A ribardirlo, confermando il cambio di rotta della Cassazione che ha mandato in soffitta il criterio del tenore di vita coniugale “sostituendolo” con quello dell'indipendenza economica, è il Tribunale di Roma con sentenza n. 18063 dello scorso 29 settembre (Presidente Mangano, Estensore Mauro).
La controversia
Sollecita la pronuncia, la richiesta, promossa da un divorziato, tesa al rigetto della domanda di assegno formulata dall'ex. La coppia si era accordata, in sede di separazione, per il pagamento, a carico del coniuge, di 1.200 euro mensili. La somma – ridotta a mille euro con provvedimenti presidenziali, vista la nascita di un figlio dell'uomo – viene, però, contestata dall'avvocato del marito. La signora, laureata, oltre a percepire un reddito da lavoro dipendente, viveva nella casa di proprietà della madre e godeva di alcune rendite. Ella, dunque, come marcato dal legale del ricorrente, aveva i mezzi adeguati per potersi mantenere da sé. La coniuge si difende sostenendo di essere onerata da spese mediche necessitate dal suo stato di salute e che, comunque, le rendite erano destinate ai bisogni dell'anziana madre.
La sentenza
Tesi respinta dal Tribunale che, accolte le richieste dell'uomo, lo libera dall'obbligo di versare l'assegno. Nel sostenerlo, i giudici si allineano al verdetto spartiacque della Cassazione (11504/2017, nota come “decisione Grilli”) che, adeguando 27 anni di giurisprudenza, archivia il criterio del tenore di vita coniugale e lo sostituisce con quello dell'indipendenza economica. Il divorzio, scrisse il Collegio, estingue definitivamente ogni rapporto tra i coniugi, anche patrimoniale. L'assegno, perciò, siccome di natura assistenziale, spetta solo al divorziato privo dei mezzi sufficienti a vivere (non a conservare il precedente tenore di vita) o che non possa procurarseli per motivi legati all'età, alla salute o al mercato lavorativo.
Così, nel decidere sul diritto all'assegno, il giudice dovrà verificare la sussistenza delle relative condizioni di legge (mancanza di risorse adeguate o impossibilità di assicurarsele per motivi oggettivi) con riferimento – è questa la svolta della Grilli – al criterio dell'indipendenza o autosufficienza economica, desunta dai precisi indici: possesso di redditi o cespiti; capacità e possibilità effettive di lavoro; stabile disponibilità di un'abitazione. Nozione di indipendenza economica che il Tribunale di Milano (ordinanza 22 maggio 2017) individua nella capacità per una persona adulta e sana, tenuto conto del contesto sociale di inserimento, di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali. E parametro da adottare, ipotizza, potrebbe essere il limite di reddito che consente l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ad ogni modo, secondo la nuova impostazione, l'assegno va negato al divorziato autonomo o in grado di esserlo. Ebbene, nella vicenda, la signora, sia per capacità reddituale che per disponibilità di un'appartamento, poteva dirsi indipendente. Ciò, a prescindere dagli oneri collegati alle esigenze materne che non potevano gravare sull'ex. Di qui, accolto il ricorso dell'uomo, la decisione del Tribunale di “cancellare” l'assegno di divorzio.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

giovedì 18 gennaio 2018

Multa stradale? Il postino non suona più, arriverà la Pec

Tempi moderni anche per le multe stradali che non verranno più recapitate dal postino bensì tramite pec. Ma il postino non andrà in pensione, bensì interverrà solamente se la procedura, prevista da un recente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 16 gennaio, fallisca.
Il provvedimento del Ministro dell’Interno, datato 18 dicembre 2017, si compone di soli sette stringati articoli, che nella loro sinteticità spiegano con estrema chiarezza che l’arrivo sulla nostra casella di pec del verbale, rende la multa stradale un atto “notificato e conoscibile” al destinatario, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna in merito alla mancata ricezione. Anche l’ambito di applicazione viene delineato nitidamente, specificando che il decreto in questione si applica al procedimento di  notificazione dei verbali di contestazione,  redatti  dagli  organi  di  polizia stradale (di cui all’art. 12 del C.d.S.), a seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada. Quanto ai soggetti destinatari, il decreto ricomprende due categorie di interessati:
a) colui che ha commesso la violazione, qualora sia stato fermato ed identificato al  momento  dell’accertamento  dell’illecito  ed  abbia fornito un valido indirizzo pec, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) il proprietario del veicolo col quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196  del codice  della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, in ogni caso, fornito un indirizzo di pec all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.
E se la pec resta sconosciuta? L’autorità di polizia è tenuta a ricercare l’indirizzo di pec dell’automobilista sanzionato nei pubblici elenchi cui abbia accesso.
Quanto all’e-mail, il decreto ne determina pure l’oggetto, identificato in “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada”. Il contenuto viene così individuato:

  • denominazione ed indirizzo dell’ufficio mittente;
  • nome del responsabile “del procedimento di notificazione”;
  • indirizzo e telefono dell’ufficio dove è possibile accedere al fascicolo relativo alla multa notificata;
  • elenco pubblico da cui l’indirizzo Pec è stato estratto;
  • “copia per immagine” o “copia informatica” del verbale di contestazione;
  • ogni informazione utile perché il destinatario possa esercitare il diritto di difesa.

Qualora l’iter procedurale di notifica non sfoci in un buon esito, la Polizia provvede alla stampa del verbale di contestazione e dell’avviso di mancata notifica, quindi notifica il tutto tramite postino. Ovviamente le spese sono a carico del destinatario.

fonte: Multa stradale? Il postino non suona più, arriverà la Pec | Altalex

Volontario ruba i beni dell'ente? Commette peculato

Commette il reato di peculato il volontario dell'ente che si appropria di animali cedendoli e vendendoli a terzi, in quanto considerati come patrimonio pubblico.
E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione del 10 gennaio 2018, n. 594.
Il caso riguardava un volontario dell'amministrazione provinciale, condannato a un anno e dieci mesi di carcere, per essersi appropriato di animali catturati, considerati come patrimonio pubblico che l'uomo avrebbe dovuto consegnare alla Provincia. L'uomo ricorreva per Cassazione lamentando, tra l'altro, la violazione di norma penale ed extrapenale nonché carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualifica soggettiva di incaricato di un pubblico servizio, riconosciutagli sebbene mero esecutore materiali di compiti del concessionario, posti in essere a titolo gratuito.
L'attività dell'imputato è da ricondurre, a prescindere dal carattere volontario dell'incarico prestato a titolo gratuito, a quella dell'incaricato di pubblico servizio, con attività direttamente regolamentata da legge statale e regionale, dal rapporto instaurato con la provincia, non essendo determinante la necessità di un rapporto di dipendenza.
L'art. 358 c.p., ricollega espressamente la qualifica non al rapporto di dipendenza tra il soggetto e l'ente pubblico, ma a caratteri oggettivi propri dell'attività concretamente esercitata dall'agente, con conseguente sufficienza in ordine alla verifica dei singoli momenti in cui essa si attua, in ciascuno dei quali può ravvisarci la connotazione corrispondente al potere in concreto esercitato, essendo irrilevanti eventuali ulteriori connotazioni dell'attività esercitata con finalità e caratteristiche alquanto simili (Cass. pen., Sez. VI, 7 novembre 1991, n. 470).
Deve, quindi, ritenersi il carattere alternativo e non cumulativo dei criteri di identificazione contenuti nell'art. 358, comma 2, c.p., che rinvia all'attività prestata con le forme della pubblica funzione per come definita dall'art. 357, comma 2, c.p. L'attività risulta disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, con conseguente pacifica sussistenza della qualifica di pesona incaricata di un pubblico servizio che, ex art. 314 c.p., costituisce requisito soggettivo che deve sussistere ai fini dell'integrazione del reato di peculato.

fonte: Volontario ruba i beni dell'ente? Commette peculato | Altalex

Fa scendere un passeggero dal vagone perchè con biglietto irregolare, capotreno condannato

Venti giorni di carcere con l’accusa di violenza privata. La condanna è stata inflitta dal Tribunale di Belluno. Protagonista di questa vicenda che risale al 2014, e che ha già suscitato le prime polemiche, è un capotreno di Trenitalia colpevole di aver fatto scendere un passeggero da un treno perchè viaggiava privo del regolare biglietto.
I fatti
Secondo quanto riportato dai giornali locali il dipendente delle Ferrovie aveva fatto scegliere dal convoglio nel 2014 alla stazione di Santa Giustina un nigeriano, all’epoca residente nel padovano ma ora lontano dall’Italia perché espulso, ritenendo che non avesse obliterato il biglietto. Quello esibito dal passeggero riportava un’ora posteriore alla data di partenza del treno e questo aveva fatto sospettare che il titolo di viaggio fosse stato alterato. Secondo la testimonianza dell’immigrato il capotreno lo avrebbe costretto a non risalire dicendogli «se non sali non ti denuncio».
Zaia: “Solidarietà al capotreno”
Dopo la condanna, il governatore del Veneto Luca Zaia esprime oggi «piena e totale solidarietà al capotreno coinvolto in una vicenda incomprensibile per la gente comune, e a tutti i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, costretti a fronteggiare sempre più difficoltà per il solo fatto di compiere il loro dovere. Fatta questa doverosa premessa invito tutti, a cominciare dal legislatore, a chiedersi quali siano le cause reali che portano a certe situazioni». Sul capotreno incombe anche un procedimento per abuso d’ufficio, per aver fatto scendere dal treno il passeggero.
«Il fatto che il viaggiatore in questione sia straniero o italiano, bianco o di colore - aggiunge Zaia - non ha alcuna rilevanza. Ha rilevanza che di fatto viaggiava senza aver pagato od obliterato correttamente il biglietto. La vera questione da affrontare sono le leggi colabrodo vigenti in questo Paese, che in una intera legislatura il Parlamento non ha saputo modificare nella direzione della difesa della legalità invece che di un malinteso garantismo per chi non rispetta le regole del vivere civile».
Legali capotreno: “Condanna ingiusta”
I legali del capotreno condannato, Giorgio Azzalini e Jenny Fioraso del foro di Belluno, si sono detti: «Stupiti e addolorati per la condanna che ritiene ingiusta».
«Non ci aspettavamo la condanna - sottolineano - anche perché lo stesso pm aveva chiesto l’assoluzione per il capotreno per il reato di violenza privata per aver fatto scendere il nigeriano». Il giudice ha invece ritenuto di condannare il capotreno per tentata violenza per aver costretto il migrante a non risalire a bordo. Il capotreno aveva verificato il titolo di viaggio irregolare dopo che un collega aveva segnalato il migrante per essere salito senza biglietto su un treno precedente. Secondo la ricostruzione dei legali, solo dopo essere stato fatto scendere dal secondo convoglio il nigeriano avrebbe obliterato il biglietto, cercando di far risultare che fosse stato convalidato prima della partenza.
Nei confronti del nigeriano, irreperibile perché espulso dall’Italia, pende un procedimento intentato dal controllore per essere stato preso a pugni e calci dall’uomo durante le fasi concitate della discesa dal treno.

Fonte: Fa scendere un passeggero dal vagone perchè con biglietto irregolare, capotreno condannato - La Stampa

Nelle carceri italiane è boom di sequestri di sim e cellulari

Nascosti nelle intercapedini delle celle, dentro i bagni o dietro i termosifoni dei corridoi. Con dei casi limite: a Bergamo gli agenti hanno denunciato di aver ritrovato un cellulare perfino in un pacco di brioche destinato a un detenuto. Il fenomeno dei telefonini arrivati illegalmente in carcere continua ad allarmare i sindacati di polizia. Un allarme che sembra trovare fondamento nei dati forniti a La Stampa dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia.
In tutto il 2017 è di 337 il numero totale di cellulari e sim ritrovati nei 190 istituti italiani. Quasi due per ogni carcere. Con un aumento del 58,22 per cento rispetto al 2016 (quando i cellulari e/o sim rinvenuti furono 213). Un fenomeno che emerge negli stessi giorni in cui, in Francia, il presidente Macron dà il via libera a quella che Le Monde ha definito una «véritable révolution» (una «vera rivoluzione»): la legge per installare i telefoni fissi nelle 50 mila celle delle 178 prigioni del Paese.
La révolution
«Anche i francesi hanno registrato negli ultimi anni un boom di sequestri di cellulari nelle loro carceri», sottolinea il garante nazionale per i detenuti Mauro Palma commentando l’iniziativa d’oltralpe. E chiarisce: «Guardando a questo fenomeno, però, occorre fare una distinzione: da un lato c’è chi vuole comunicare con l’esterno per continuare a delinquere, dall’altro chi vuole tutelare i propri affetti famigliari». Per garantire la sicurezza, la nuova normativa francese prevede che ogni detenuto potrà telefonare a un massimo di quattro numeri, intestati ad altrettanti destinatari, dopo l’identificazione degli stessi e il via libera dell’autorità. L’iniziativa, promossa dalla ministra della Giustizia francese Nicole Belloubet, vuole «favorire il mantenimento delle relazioni familiari considerate un fattore essenziale per il reinserimento ed evitare una delle principali fonti di tensioni all’interno delle carceri: il traffico di telefoni cellulari».
La normativa italiana
L’Italia intanto resta ferma a un regolamento di esecuzione datato 1976 (e poi rivisto nel 2000, 18 anni fa): ogni detenuto di media sicurezza ha a disposizione dieci minuti di telefonata a settimana verso un singolo destinatario. Nel testo della riforma dell’ordinamento penitenziario, da oggi all’esame delle Camere, è stata respinta la richiesta di allungare a 20 minuti il colloquio telefonico. «Una bocciatura senza senso e anti-storica», commenta Rita Bernardini, l’ex deputata radicale che ha già annunciato di voler riprendere l’iniziativa non violenta dello sciopero della fame proprio per la «totale assenza nei decreti delle norme sull’affettività in carcere».
Le associazioni
«Dieci minuti sono una mostruosità: non ci sono giustificazioni né tecniche né di sicurezza per rimanere fermi a questa legge anacronistica», rincara Alessio Scandurra che guida l’Osservatorio sulle carceri di Antigone, l’associazione per la tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. «A meno che l’autorità non disponga diversamente - spiega ancora Scandurra - tutti i detenuti hanno il diritto di scrivere lettere a chi vogliono e la loro corrispondenza, in entrata e in uscita, è segreta. Per quale ragione allora, nel 2018, dobbiamo limitare così tanto le chiamate a casa?». Ma non è solo una questione di telefoni. Nelle 78 visite ai penitenziari effettuate da Antigone nel corso del 2017 è emerso che non sempre i colloqui con i famigliari sono facili e garantiti: «Spesso sono ammessi solo al mattino e in alcuni istituti neppure nel weekend. Così - conclude - si tranciano i legami essenziali dei detenuti».

Fonte: Nelle carceri italiane è boom di sequestri di sim e cellulari - La Stampa

mercoledì 17 gennaio 2018

L’impresa affittante risponde dei debiti contratti dall’affittuario nell’esercizio dell’azienda

Con un revirement che può avere conseguenze significative sulle operazioni di affitto di azienda, la Cassazione (sentenza 23581 del 9 ottobre 2017, presidente Didone, relatore Di Marzio) muta il consolidato orientamento che negava la sussistenza della responsabilità dell’impresa affittante per i debiti contratti dall’affittuario nell’esercizio dell’azienda.
La vicenda
Una società per azioni domanda l’insinuazione al passivo di un fallimento per un credito sorto al tempo in cui l’azienda debitrice, poi retrocessa alla società fallita, era condotta in affitto da una terza società.
L’istanza viene respinta dapprima dal giudice delegato e poi dal Tribunale di Roma sul presupposto che l’accollo dei debiti da parte del cessionario previsto dall’articolo 2560 del Codice civile non sia applicabile al caso dell’affitto di azienda (nello stesso senso si vedano le sentenze 3027 del 1981 e 2386 del 1958 della Cassazione, e 2937 del 2016 del Consiglio di Stato).
La decisione
La Suprema corte, investita della questione, ricorda innanzitutto che il meccanismo dell’accollo cumulativo dei debiti aziendali è disposizione inderogabile a tutela dei creditori ed è «conseguenza necessaria e ineliminabile» di ogni trasferimento d’azienda, espressione che deve intendersi inclusiva della restituzione di essa all’impresa concedente al termine dell’affitto (si vedano anche le sentenze 16724 del 2003 e 11318 del 2004). Pertanto, come in questo caso si trasferiscono i contratti esistenti (articolo 2558 del Codice Civile), così deve avvenire anche per i debiti.
La Cassazione invoca, inoltre, a sostegno della propria statuizione, l’articolo 104-bis della legge fallimentare (introdotto nel 2006) che espressamente deroga all’articolo 2560 in caso di retrocessione a un fallimento dell’azienda affittata, a conferma – a contrariis – della sua applicabilità nei casi ordinari.
Le conseguenze
La Cassazione si è dunque basata sull’articolo 104-bis della legge fallimentare, norma per certi versi superflua dato che l’articolo 2560 del Codice civile si applica ai trasferimenti della “proprietà” del compendio aziendale, mentre in caso di affitto vi è solo un mutamento di gestione.
Il nuovo orientamento della Cassazione potrebbe inoltre penalizzare lo strumento dell’affitto di azienda. Sviluppando coerentemente il ragionamento della Corte si dovrebbe infatti concludere che, anche al momento della stipulazione dell’affitto, l’affittuario dovrebbe assumersi per legge tutti i debiti dell’azienda affittata; e lo stesso dovrebbe avvenire, naturalmente, anche quando l’affitto sia concesso da un fallimento, cosa che priverebbe di ogni appeal questa modalità di prosecuzione dell’attività imprenditoriale in fase di crisi.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

martedì 16 gennaio 2018

Particolare tenuità applicabile all’omissione di soccorso stradale

Non è punibile il conducente se non provvede a soccorrere la vittima che abbia riportato lesioni di poco conto.
E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 10 gennaio 2018, n. 54809.
Gli ermellini precisano innanzitutto come l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strad. (omissione di soccorso stradale), sia integrato anche dalla presenza del mero dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.
Il dolo eventuale si configura normalmente quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza delgi elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio; è sufficiente che, per le modalità di verificazione del sinistro, e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente si rappresenti la probabilità o anche la sola possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Cass. pen., Sez. IV, 1 aprile 2014, n. 15040).
I giudici del merito avevano escluso, nella fattispecie, l'applicabilità della particolare tenuità del fatto facendo riferimento all'agire del conducente nel contesto del sinistro come indicativo della intensità del dolo.
Preme ricordare che, come statuito dalle Sezioni Unite, “la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente” (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681).
I giudici di merito non hanno tenuto conto del rilievo della natura delle minime lesioni riportate dalla vittima, elemento che induce il Collegio a ritenere che il fatto sia sussumibile, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella previsione di cui all'art. 131-bis c.p.

Fonte: Particolare tenuità applicabile all’omissione di soccorso stradale | Altalex

Il genitore può opporsi alle vaccinazioni dei figli se immuni

In caso di conflitto fra ex coniugi circa le vaccinazioni a cui sottoporre i figli, il Tribunale di Milano ricorda la vaccinazione può non essere effettuata in presenza di immunizzazione a seguito di malattia naturale accertata tramite analisi sierologica da svolgersi presso la struttura sanitaria competente.
Il caso. Tizia ha proposto ricorso chiedendo che i due figli minori venissero sottoposti a tutte le profilassi vaccinali obbligatorie previste dall’art. 1, commi 1 e 1-bis, d.l. 7 giugno 2017, n. 73 oltre ad alcune vaccinazioni facoltative, ponendo le relative spese a carico del padre Caio. La ricorrente ha allegato che da quando l’ex coniuge si era avvicinato alla medicina omeopatica i due minori, a causa dell’opposizione del padre, non erano stati sottoposti ai vaccini ora previsti come obbligatori.
Caio, con memoria difensiva, ha chiesto di poter sottoporre i figli agli “esami anticorporali” che, consentendo di accertare l’esistenza di anticorpi di memoria presenti nell’organismo, si sostanziano nell’”analisi seriologica” in grado di esonerare dall’obbligo di vaccinazione in ragione dell’avvenuta immunizzazione.
Nessun obbligo vaccinale se risulta accertata l’immunizzazione a seguito di malattia naturale. Secondo il Tribunale di Milano, nel caso di specie, la posizione di Caio merita di essere considerata in quanto il d.l. n. 73/2017 prevede che la vaccinazione possa non essere effettuata in presenza di immunizzazione a seguito di malattia naturale, condizione che può essere accertata solo tramite un’analisi sierologica svolta dai medici dell’ASST competente.
Pertanto, non essendo stata eccepita dal resistente la sussistenza di un «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate», unica circostanza che consentirebbe di omettere o differire le vaccinazioni, il Tribunale dispone che i figli delle parti vengano sottoposti alla profilassi obbligatoria non ancora eseguita con la sola esclusione di quelle vaccinazioni atte a prevenire malattie per cui sia accertata la loro immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dagli esiti dell’analisi sierologica che dovrà essere tempestivamente effettuata presso un ospedale pubblico a spese del padre. Qualora risulti che i minori siano in parte immunizzati dovranno essere loro somministrati vaccini in formulazione monocomponente o combinata in modo da escludere l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione, nei limiti delle disponibilità del SSN.
Per quanto riguarda, invece, i vaccini non obbligatori, la domanda viene rigettata poiché la loro mancata attuazione non si considera pregiudizievole per la salute dei minori stante anche l’età degli stessi e la scarsissima diffusione delle malattie collegate sul territorio di riferimento.

Fonte: www.ilfamiliarista.it/Il genitore può opporsi alle vaccinazioni dei figli se immuni - La Stampa

domenica 14 gennaio 2018

Arrivano le strisce “salva-pedone”: dopo i test, il debutto a Viguzzolo. Ecco come funzionano

Sarà inaugurato a fine mese, a Viguzzolo, «Pedone sicuro», uno dei primi impianti del genere in Piemonte, ma che presto sarà affiancato da altre installazioni analoghe anche in provincia. Si tratta di una sistema di illuminazione del segnale verticale di passaggio pedonale ogni volta che un pedone si avvicina alle strisce orizzontali. L’idea è di un’azienda mantovana, ma la distribuzione e la commercializzazione è della valenzana Blindo Office Energy e quello di via Primo Maggio nel paese tortonese (in pratica la strada provinciale 99 che attraversa l’abitato) sarà una delle prime installazioni come spiegano i titolari di «Pedone sicuro»: «Abbiamo sperimentato l’impianto in alcuni comuni, ma Viguzzolo è il nostro “numero zero”, dove forniremo all’ente un servizio di noleggio dell’impianto, una formula con costi bassi e la manutenzione della struttura». Il concetto è semplice, ma rivoluzionario: un sistema wireless che, quando il pedone si avvicina al passaggio stradale, manda un impulso al cartello verticale che segnala l’attraversamento strada e che a sua volta si illumina e lampeggia per avvisare le auto in arrivo.
L ’installazione di «Pedone sicuro» è imminente: ottenuto l’ok degli enti preposti, giovedì la struttura verrà montata per le prove di collaudo e verifica, preludio all’inaugurazione di fine mese: non un impianto semaforico, bensì un sistema di sicurezza per educare pedoni e automobilisti al reciproco rispetto. «I vantaggi per la sicurezza stradale sono evidenti, perché l’automobilista in poco tempo si abituerà all’idea che, se un segnale lampeggia, è perché un pedone attende di attraversare la strada: le statistiche dicono che, ai primi posti nelle categorie di incidenti, ci sono proprio quelli legati a investimenti di pedoni. Per gli enti pubblici, invece, ci sarà la possibilità di fornire un servizio alla comunità a costi contenuti e con formule e sistemi di installazione non invasivi» aggiungono alla Blindo Office Energy. Rispetto alle strisce pedonali «intelligenti» (quelle che al passaggio del pedone illuminano tutta l’area di attraversamento strada e il manto stradale, commercializzate sempre dalla ditta valenzana e che stanno prendendo piede nelle grandi città dotate di arterie stradali di ampie dimensioni), la soluzione di Viguzzolo non ha costi esorbitanti (per il noleggio non si arriva a 150 euro al mese) e non impone interventi strutturali sulla strada perché l’installazione non ha bisogno di scavi o di collegamenti elettrici particolari, ma solo dell’applicazione della cartellonistica verticale dotata del sistema «Pedone sicuro».

fonte: Arrivano le strisce “salva-pedone”: dopo i test, il debutto a Viguzzolo. Ecco come funzionano - La Stampa

Spese legali non vanno liquidate in misura inferiore ai minimi

Non possono essere liquidati compensi legali in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI-2 Civ., con l'ordinanza 11 dicembre 2017 n. 29594.
Il fatto
Un avvocato proponeva opposizione a ordinanze-ingiunzioni emessa dalla Prefettura, che veniva condannata alle spese. L’avvocato ricorreva in appello lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali. L’appello veniva rigettato e l’avvocato ricorreva in Cassazione.
La decisione
Il Supremo Collegio ribadisce, con stringata motivazione, che non possono essere liquidati compensi in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense, richiamando una pronuncia risalente (Cass. Sez. VI 30 marzo 2011 n. 7293).
Si rilevi che la pronuncia provenga dalla VI Sezione, ossia una sorta di sezione filtro, alla quale vengono assegnate le questioni manifestamente fondate/infondate.
E tale è la annosa materia delle spese legali. Sarebbe stato giusto invero ricordare che il principio, oltre ad essere risalente, è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite: la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990).
Se la liquidazione non può avvenire al di sotto dei minimi, va ricordato che il giudice ha, altresì, l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o elimina, perché non dovute (Cass. Civ. Sez. VI 6 giugno 2017 n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007 n. 2748).
Comune denominatore per l’interprete ci sembra quello di attenersi ai criteri medi: non sarà un caso che il legislatore abbia ripetuto nel dm 55/2014 ben venticinque volte il termine “di regola. (Art. 2, comma II; art. 4 comma I (tre volte); art. 4 comma II; art. 4 comma III; art. 4 comma IV; art. 4 comma VI; art. 5 comma I (viene usato il termine “di norma”); art. 5 comma VI; art. 6 comma I; art. 8 comma II; art. 9 comma I; art. 10 comma I; art. 10 comma II; art. 11 comma I; art. 12 comma I, art. 12 comma II, art. 15 comma I (viene usato il termine “di norma”); art. 17 comma I; art. 19 comma I; art. 21 comma VII; art. 22 comma I; art. 24 commaI; art. 26 comma I).

Fonte: Spese legali non vanno liquidate in misura inferiore ai minimi | Altalex

Pagamenti con le carte. L’Ue blocca i costi extra

L’Europa prova a farci fare pace con le carte di credito, levando di torno le «sorprese» legate all’utilizzo delle card negli acquisti online e mettendo la parola fine alla voce «commissioni extra» anche quando si paga piccoli o piccolissimi importi tramite il pos. Entra in vigore oggi la nuova direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD 2), grazie a cui - si calcola - i consumatori europei potranno risparmiare fino a 500 milioni di euro all’anno, secondo le stime della Commissione.
Il cuore della direttiva è proprio il divieto di extra costi che finora hanno gravato sui pagamenti effettuati con carta. L’esempio forse più eclatante è dato da quei siti di compagnie aeree - per lo più «low cost» - abituate a rincarare i costi di transazione, spesso tra i 5 e i 10 euro, una sorta di tassa per la carta di credito. Ecco, con oggi, un comportamento del genere non sarà più ammesso. Allo stesso modo i commercianti non potranno applicare «sovrapprezzi» per gli acquisti effettuati con carte di credito o di debito. Il divieto di costi extra avrà alcune eccezioni. In alcuni Stati, il bando non riguarderà le carte aziendali, American Express o PayPal. Ma nella gran parte dei casi tali spese cesseranno.
Anche i consumatori avranno più armi per difendere i loro diritti: in caso di furto o frodi con carte o bancomat, il cliente fino ad oggi era tenuto a pagare 150 euro per operazioni che non riconosceva, effettuate prima della sua denuncia. Ora tale franchigia scende a 50 euro. Aumenterà anche la trasparenza dei costi di commissione quando si acquista in una valuta europea diversa dall’euro. Fino ad oggi, alla transazione veniva applicato un tasso di cambio poco chiaro. Aumenta poi la protezione della privacy di chi utilizza il Fintech - la tecnologia applicata ai servizi finanziari - e che creano un legame tra il conto del cliente e quello del venditore: da ora anche questi dovranno rispettare standard molto rigidi di protezione dei dati finanziari, e dovranno dotarsi di una sicurezza ulteriore per assicurare le transazioni.
Quella che entra in vigore oggi è l’evoluzione di una serie di interventi legislativi europei. La prima direttiva del genere risale al 2007, e favoriva l’ingresso nel mercato di altri attori e non lasciare il terreno dei pagamenti soltanto alle banche e alle carte di credito. Negli ultimi anni, con l’esplosione del fenomeno Fintech ci si è resi conto che l’impianto attuale non bastava. Dovrebbe poi finire l’era dei balzelli inutili. «I consumatori europei saranno felici di essersi liberati di queste spese irritanti. I sovraccosti delle carte significano che paghi per poter pagare, e non sai quanto fino a che non si arriva alla fine della transazione. È una buona notizia per la trasparenza», ha commentato Monique Goyens, direttore generale dell’organizzazione europea di difesa dei consumatori.

Fonte: Pagamenti con le carte. L’Ue blocca i costi extra - La Stampa

giovedì 11 gennaio 2018

Diritto all'immagine, risarcimento automatico per la pubblicazione della fotografia senza consenso

La pubblicazione non autorizzata di una fotografia, utilizzata per fini pubblicitari, comporta il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore del danneggiato, a prescindere dal contenuto denigratorio o meno dell'immagine, per il sol fatto del mancato consenso alla pubblicazione. Il danno non patrimoniale, poi, previsto dall'articolo 10 del codice civile, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato anche equitativamente dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico. Questo è quanto emerge dalla sentenza 634/2017 del Tribunale di Pordenone.
Il caso - La vicenda vede come protagonista un uomo che, per puro caso, sfogliando il catalogo di una rivista turistica, si era accorto di comparire insieme al suo figlio minore su una pagina del catalogo. L'immagine, che ritraeva il padre e il piccolo mentre accarezzavano un cervo con una porzione di costa sullo sfondo, era pubblicata senza il consenso dell'uomo e, per tale motivo, quest'ultimo chiedeva alla società editrice di ritirare dalla distribuzione il catalogo, nonché una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. A seguito del rifiuto della società, la questione arriva dinanzi al Tribunale, che accoglie la domanda attorea spiegandone le ragioni.
La decisione - Il giudice friulano, una volta ricostruita la vicenda, afferma che la pubblicazione della fotografia in questione «non presenta alcun elemento atto a fornire un'immagine negativa dei soggetti in questione, né a ledere l'immagine, l'onore o la reputazione degli stessi», non essendo desumibile dalla stessa alcun elemento diffamatorio o denigratorio né per il padre né per il figlio. Tuttavia, l'avvenuta pubblicazione della fotografia in assenza di consenso dell'interessato, a prescindere da qualsivoglia elemento diffamatorio insito nella medesima, è un elemento determinante che comporta di per sé il risarcimento del danno.
Il diritto all'immagine, infatti, afferma il Tribunale, è tutelato dall'articolo 10 c.c. e si esplica «nel diritto a non vedere esposte o pubblicate qualsiasi rappresentazione delle proprie sembianze, senza il proprio consenso». E tale disposizione è interpretata nel senso che anche la sola pubblicazione non autorizzata o giustificata dalla legge è vietata e comporta, pertanto, in caso di mancato consenso, il diritto al risarcimento del danno. Tale norma, poi, si ricollega agli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (Legge 633/1941) per i quali l'immagine di una persona non può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa, salvo la notorietà della persona stessa. Ciò posto, per quanto riguarda la quantificazione del danno, è ben possibile che essa avvenga «in via forfettaria sulla base quanto meno del cd. prezzo del consenso, anche con valutazione equitativa». E nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ovvero la non notorietà delle persone raffigurate nella fotografia e la distribuzione capillare e per finalità pubblicitarie del catalogo, la somma equa per il giudice è stata di 10 mila euro.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Cassazione: papà in congedo parentale non si prende cura del figlio, giusto il licenziamento

Abusa del diritto al congedo parentale chiunque non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino e questo giustifica il licenziamento disciplinare. La sezione lavoro della Cassazione ha così confermato la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila nei confronti di un dipendente di una ditta di trasporti.
Questi, in permesso parentale per i «bisogni affettivi e relazionali del figlio», non aveva «svolto alcuna attività» in favore del bimbo, come aveva appurato, attraverso appostamenti e foto, un’agenzia investigativa su mandato del datore di lavoro.
Per legge il lavoratore-genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro fino ai primi otto anni di vita del bambino, percependo solo fino al terzo un’indennità pari al 30% dello stipendio. Ma il permesso, spiega la Cassazione, è legato «all’interesse del tutelato», il bambino, appunto.
Per questo la condotta del lavoratore poi licenziato sottolineano i giudici è «contraria alla buona fede» e lesiva della buona fede del datore di lavoro, «privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente», oltre che dell’ente previdenziale che eroga la prestazione assistenziale.
Il principio, osservano i giudici (sentenza n. 509), vale tanto per chi nei giorni di congedo si dedica ad un altro lavoro, anche se questo incide «sull’organizzazione economica e sociale della famiglia», quanto per il genitore che «trascura la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività», come nel caso di questo papà abruzzese. Perché «Ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio, quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore».

Fonte: Cassazione: papà in congedo parentale non si prende cura del figlio, giusto il licenziamento - La Stampa

Pubblica sul web un video hard dell’amica, pagherà 80 mila euro di risarcimento

Ha realizzato un video hard riprendendo l’amica nella cabina di un lido di Molfetta (Bari) mentre aveva un rapporto sessuale con il suo fidanzatino e poi ha postato il filmato in rete: per questa ragione dovrà ora pagare 80 mila euro di risarcimento. La sentenza, di primo grado, è stata emessa dal giudice unico del Tribunale di Trani che ha accolto la richiesta risarcitoria presentata dai legali Bepi Maralfa e Lele D’Amato. La notizia è pubblicata oggi dal quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”.
I fatti risalgono al 2006. Nessun risarcimento è stato previsto da parte degli altri ragazzi rimasti coinvolti, a vario titolo, nella vicenda. All’epoca dei fatti le due ragazze, ´amiche del cuore’, erano entrambe minorenni, avevano 16 anni: una filmò l’altra mentre si era appartata nella cabina di uno stabilimento balneare con il suo fidanzatino. Il video finì in rete. La vicenda - racconta l’avvocato Maralfa - «ha portato effetti devastanti».
«Il video - aggiunge Maralfa - fu realizzato e diffuso con un programma peer to peer, privo di client e server fissi, sicchè una volta acquisito il file, ogni nodo ne diventava a sua volta distributore. Di qui l’impossibilità di bloccare la diffusione del file per giungere al suo sequestro». Alla identificazione dell’autrice del video i carabinieri sono giunti grazie a un braccialetto in cotone, con un ciondolo di Winnie tre Pooh legato stretto al polso della persona che realizza il video con un telefonino e dal fotogramma di un pareo azzurro e nero.

Fonte: Pubblica sul web un video hard dell’amica, pagherà 80 mila euro di risarcimento - La Stampa

martedì 9 gennaio 2018

Crea un profilo Facebook contro l’amante: è stalking

Messaggi e filmati postati sui social network integrano l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori poichè l’attitudine dannosa di tale condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minaccia per via telematica, quanto quella di diffondere su internet dati, veri o falsi, fortemente dannosi.
Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 57764/17, depositata il 28 dicembre.
Il caso. La Corte d’Appello di Torino aveva condannato l’imputato per il delitto di stalking.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il condannato lamentando che erroneamente i Giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento sulla base delle affermazioni della parte offesa ed, inoltre, sostenendo l’impossibilità di configurare il reato in esame quando gli atti persecutori siano realizzati attraverso Facebook.
Attendibilità della persona offesa. In particolare, con il primo motivo il ricorrente sostiene che i Giudici non abbiano considerato le circostanze che avevano portato alla condotta persecutoria, ossia il fatto che la persona offesa avesse svelato alla moglie dell’imputato la relazione extraconiugale che li legava causando così una reazione rabbiosa del ricorrente.
Osserva la Suprema Corte che le dichiarazioni delle persona offesa possono da sole essere poste a fondamento dell’affermazione della responsabilità dell’imputato previa verifica delle credibilità della dichiarante e dell’attendibilità del racconto.
Nella fattispecie i Giudici di merito hanno analizzato compiutamente le condotte dell’imputato consistenti nei messaggi dal contenuto ingiurioso e minaccioso protratti nel tempo oltre alla creazione di un profilo Facebook altamente offensivo per la vittima. Per questo motivo, secondo la Corte, è da escludere, per la protrazione delle condotte, che esse fossero dovute ad un momento di rabbia.
Infine la Cassazione ha rilevato le molteplici prove dell’evento del delitto in riferimento alla causazione dei gravi sintomi di ansia e paura nella persona offesa provati dalla prescrizione di ansiolitici e dal ricorso alla psicoterapia.
Stalking e Facebook. Gli Ermellini hanno evidenziato che la creazione del profilo denigratorio su Facebook è solo una delle modalità degli atti persecutori posti in essere dal ricorrente. In ogni caso, secondo la Corte, i messaggi e filmati postati sui social network integrano l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori e l’attitudine dannosa di tale condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere su internet «dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa».
Nella specie il profilo in cui venivano postate foto e filmati denigratori della persona offesa induce ad affermare l’attitudine dannosa della pubblicazione di quei contenuti indipendente dalla possibilità che la persona offesa «possa ignorarli semplicemente non accedendo al profilo».
Per queste ragioni la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Crea un profilo Facebook contro l’amante: è stalking - La Stampa

Cassazione: “Se un sindaco non mantiene promesse è lecito insultarlo”

Meglio mantenerle, le promesse elettorali, a meno che non si voglia finire sbeffeggiati sui manifesti affissi dagli avversari politici che sono legittimati a dare del falso e del bugiardo a chi, dopo essere stato eletto, fa dietrofront sugli impegni presi davanti ai cittadini. La Cassazione ha infatti riconosciuto il diritto di critica politica a un gruppo di consiglieri comunali dell’opposizione che avevano affisso lungo le vie cittadine di un centro del messinese, Furci Siculo, dei manifesti nei quali l’ex sindaco Bruno Antonio Parisi veniva definito «falso, bugiardo, ipocrita, malvagio» per aver deliberato l’erogazione dell’indennità di funzione «così tradendo le promesse elettorali».
In primo grado, il Tribunale di Messina nel marzo 2014 aveva escluso l’esimente del diritto di critica politica, «viste le connotazioni personali delle ingiurie contenute nel testo dei manifesti» e aveva condannato i consiglieri di opposizione Sebastiano Foti, Carmelo Andronico, Beniamino Lo Giudice, Alessandro Niosi, Saverio Palato e Agatino Vinci. Su ricorso degli imputati, la Corte di Appello di Messina nel marzo 2016 li aveva invece assolti. Ora la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco Parisi per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione.
Ad avviso degli “ermellini”, il verdetto di assoluzione è corretto perchè è partito «dal presupposto incontestabile della offensività delle espressioni usate per riconoscere che gli epiteti rivolti alla parte offesa presentavano una stretta attinenza alle vicende che avevano visto l’opposizione contrapporsi al sindaco in merito alla erogazione di funzione, a cui il primo cittadino aveva dichiarato di voler rinunciare in campagna elettorale». «In questo ambito, gli epiteti `falso, bugiardo, ipocrita´ si ricollegano, secondo la Corte territoriale - prosegue la Cassazione - al mancato adempimento delle promesse elettorali nonchè all’avere omesso di dichiarare pubblicamente il proprio ripensamento sul tema dell’indennità di funzione e, quanto all’aggettivo `malvagio´, ad azioni giudiziarie, asseritamente infondate, che egli aveva promosso contro gli avversari politici». Per la Suprema Corte, - sentenza 317 depositata oggi - «è apparso quindi chiaro ai giudici di merito che l’attacco al Parisi riguardava specificamente le scelte politiche ed amministrative sue e della sua maggioranza e, del tutto correttamente, si è escluso che sia trasmodato in un attacco alla dignità morale e intellettuale della persona offesa» come invece ha tentato di sostenere l’ex primo cittadino di Furci Siculo

Fonte: Cassazione: “Se un sindaco non mantiene promesse è lecito insultarlo” - La Stampa

domenica 7 gennaio 2018

Giudici di pace, sciopero di un mese dall'8 gennaio

A partire da lunedì 8 gennaio i giudici di pace saranno in sciopero per 4 settimane consecutive per contestare la riforma voluta dal Ministro Andrea Orlando. Verranno garantiti solo gli atti indifferibili e urgenti, nonché la tenuta di un'udienza a settimana. “Abbiamo deciso di impugnare dinanzi al Tar Lazio tutte le disposizioni attuative dell'incostituzionale riforma del Ministro Orlando”, scrive in una nota l'Unione Nazionale Giudici di Pace, “a partire dalla circolare che vieta i trasferimenti e dagli imminenti bandi di concorso per le nomine di nuovi magistrati di pace ed onorari”. “Il Ministro Orlando”, prosegue la nota, “sta portando avanti una riforma che segnerà il de prufundis della giustizia in Italia e lo contrasteremo con tutti gli strumenti consentiti dalla legge. I giudici di pace ed i magistrati onorari già oggi trattano il 50% dei processi civili e penali di primo grado; non è pensabile, a fronte di un aumento futuro dei carichi di lavoro sino all'80% del contenzioso ed a parità di dotazioni organiche, che l'attuale rapporto a tempo pieno dei giudici di pace e dei magistrati onorari di tribunali e procure possa essere trasformato in un rapporto part-time; ciò determinerebbe un crollo della produttività ed efficienza degli uffici giudiziari, i cui disservizi già oggi costano al Paese mezzo miliardo di euro l'anno per risarcimenti dovuti alla lentezza dei processi”. “Il Ministro Orlando”, conclude la nota, “è venuto meno a tutti gli impegni assunti, anche con dichiarazioni pubbliche ed in Parlamento. Quanto meno in questo scorcio di mandato il Governo apporti con decreto legislativo quei correttivi minimi alla riforma richiesti dal CSM e dalle Commissioni parlamentari, ponendo gli oneri previdenziali a carico del Ministero, come già previsto dalla legge di bilancio, e regolamentando i trasferimenti e la responsabilità disciplinare dei magistrati onorari”.

Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2018-01-05/giudici-pace-sciopero-un-mese-8-gennaio-115736.php

I militari possono iscriversi ai partiti ma non accedere alle cariche interne

Con la sentenza n. 5845 depositata il 12 dicembre, la quarta sezione del Consiglio di Stato, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ha stabilito che i militari possono iscriversi ad un partito politico, ma non anche assumere cariche al suo interno.

Quanto al primo aspetto, il Consiglio di Stato ha osservato che, pur ammettendo la Costituzione la possibilità di vietare per legge l'iscrizione a partiti politici per determinate categorie di dipendenti, tale divieto deve essere chiaro e testuale, in quanto non può ammettersi la limitazione di un diritto fondamentale di ogni cittadino in via di interpretazione logica o estensiva. Tale soluzione è in linea anche con i princìpi affermati dal diritto internazionale e sopranazionale, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta europea dei diritti dell'uomo.

Diversa la conclusione per quanto riguarda l'assunzione di cariche di partito. In questo caso, infatti, il militare sarebbe tenuto a manifestare pubblicamente e attivamente la linea politica del partito di cui fa parte, ingenerando nella comunità dubbi sulla neutralità delle Forze armate, sancita espressamente dalla Costituzione.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

venerdì 5 gennaio 2018

Legge di Bilancio 2018: le novità in materia di famiglia

Il 29 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2018. Tra le novità più rilevanti l’istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e la costituzione di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.
Di seguito le principali novità in materia di diritto di famiglia.
Proroga del Bonus bebè. L’assegno previsto dall’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, viene riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e potrà essere corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Tutela per i diciottenni che vivono fuori dalla famiglia. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale per coloro che al compimento della maggiore età vivano al di fuori della famiglia di origine in base a un provvedimento dell’autorità giudiziaria, si riserva, in via sperimentale, nell’ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. Il fine è quello di effettuare interventi volti a permettere agli interessati di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, garantendo la continuità dell’assistenza fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Detrazioni per carichi di famiglia. Il reddito complessivo di 2840, 51 euro al lordo degli oneri deducibili, previsto quale condizione per accedere alle detrazioni previste dall’art. 12, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 917/1986, viene elevato a 4000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Caregiver familiare. Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. Tale Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare definito come la persona che assiste e si prendere cura:
– del coniuge;
– dell’altra parte dell’unione civile;
– del convivente di fatto;
– di un affine entro il secondo grado;
– nei soli casi di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ex l. n. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ex l. n. 18/1980.
Banca dati delle DAT. Viene istituita presso il Ministero della salute una banca dati finalizzata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento tramite le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
Notificazioni a mezzo posta. Diverse sono anche le modifiche apportate dal comma 461 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, di conseguenza, alla legge n. 890/1982 in tema di notificazioni di atti a mezzo posta. Scopo degli interventi è quello di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione e di assicurare, a decorrere dall’anno 2018, l’effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti oltre all’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta a tutela della funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica.
Tutela dell’avvocato in stato di gravidanza. Si prevede che il Giudice, quando il difensore documenti il proprio stato di gravidanza, ai fini della predisposizione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, deve tenere conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. Tale disposizione trova applicazione anche in caso di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avuto riguardo ai periodi previsti dall’art. 26 d.lgs. n. 151/2001. L’applicazione della norma non può causare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione.
Detrazione delle spese sostenute per minori o maggiorenni con DSA. Tra gli oneri riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione fiscale del 19% ex art. 15, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 vi sono anche le spese sostenute in favore di minori o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento oltre alle spese sostenute per l’uso di strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. È necessario un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra sussidi e strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

Fonte: www.ilfamiliarista.it/Legge di Bilancio 2018: le novità in materia di famiglia - La Stampa

mercoledì 3 gennaio 2018

Niente tenuità del fatto per l'abbandono di rifiuti in terreno altrui

Esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto in favore di chi abbandona dei rifiuti in terreni altrui. La Cassazione conferma il no al beneficio allineandosi alla Corte d'Appello che lo aveva negato pur avendo assolto gli imputati dal reato previsto dall'articolo 6 lettera a della legge 210 del 2008 in materia sulle misure straordinarie per lo smaltimento dei rifiuti adottata sull'onda dell'emergenza in Campania. La norma punisce, infatti, chi scarica o abbandona rifiuti presso siti non autorizzati rifiuti che superano una determinata dimensione. Secondo il ricorrente i giudici si erano contraddetti, assolvendolo da una parte dal reato e negandogli al tempo stesso la non punibilità prevista dall'articolo 131-bis del codice penale in caso di condotte di particolate tenuità. Per la Suprema corte però i giudici di seconda istanza hanno invece agito correttamente, assolvendo dal reato di abbandono di rifiuti ingombranti o pericolosi in assenza di una prova certa del volume del materiale edile abbandonato in un terreno altrui. L'impossibilità di dimostrare che il materiale “scaricato” superava il limite di “grandezza” imposto dalla legge, non comporta però, secondo i giudici, alcun diritto all'”impunità”. A deporre contro l'applicazione del trattamento di favore previsto dal codice penale c'è la modalità con la quale, il meno grave reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti (lettera d) della legge 210/2008) è stato messo in atto: l'utilizzo di un'area di proprietà di terzi, trasformato in discarica abusiva e già oggetto di sequestro, per abbandonarvi del materiale edile e inerte.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Auto usate, con l’inganno sull’anno di immatricolazione scatta la restituzione della differenza di prezzo

In materia contrattuale, durante la fase delle trattative, la parte contraente deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, ovvero deve rendere nota la controparte di tutte le informazioni in suo possesso, senza occultare o alterare fatti la cui conoscenza sia indispensabile per la corretta formazione della volontà contrattuale. In caso di riscontrato inganno nella formazione del consenso, la parte che ha violato l'obbligo di buona fede è tenuta a risarcire il danno commisurato al maggior aggravio economico prodotto. Questo è quanto si desume dalla sentenza 572/2017 del Tribunale di Pordenone.

La vicenda - La controversia sorge in seguito alla stipulazione di una compravendita di un'autovettura usata per il prezzo di 5.500 euro. Durante la fase delle trattative e al momento della conclusione del contratto, il venditore aveva dichiarato, come risultante dalla relativa fattura, quale data di immatricolazione dell'autoveicolo l'anno 2003, mentre l'anno della “prima” immatricolazione dello stesso risultava essere, dalla carta di circolazione, il 2001. Scoperto l'inganno, l'acquirente citava in giudizio il venditore chiedendo, ai sensi dell'articolo 1440 c.c., un risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo corrisposto e il minor valore dell'autovettura all'epoca della vendita.

La decisione - Il Tribunale adito della questione, una volta riscontrata la veridicità dei fatti addotti dall'acquirente, non può far altro che accogliere la domanda, condannando il venditore al risarcimento del cosiddetto danno da “interesse positivo differenziale”. Ebbene, il giudice spiega che durante la fase delle trattative il contraente non può «occultare i fatti la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale». Colui che si accinge a stipulare un contratto, cioè, deve comportarsi secondo buona fede e la violazione di tale obbligo comporta la responsabilità del danno provocato dal comportamento scorretto «commisurato al “minor vantaggio” ovvero al “maggior aggravio economico” prodotto dallo stesso». E nel caso di specie, una volta preso atto della effettiva non veridicità delle informazioni fornite dal venditore, che hanno sicuramente influito sulla volontà contrattuale dell'acquirente, per il Tribunale appare equo stimare il danno subito da quest'ultimo nella somma pari alla differenza tra il prezzo effettivamente corrisposto al momento dell'acquisto e il valore reale dell'autovettura all'epoca della vendita, così come risultante dalle quotazioni di mercato.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...