domenica 28 ottobre 2018

I benefici agli ebrei perseguitati dal fascismo non posso essere riconosciuti basandosi sulle leggi razziali

« I benefici riconosciuti dallo Stato agli ebrei perseguitati dal fascismo non possono essere accordati rifacendosi alle leggi razziali, essendo ratio della norma di compensare con attribuzioni economiche pregiudizi patiti da soggetti (cittadini italiani) per il fatto in sé di avere un'origine ebraica». Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 12 ottobre 2018 n. 5896.

Secondo i magistrati amministrativi la pretesa dell'Amministrazione di ancorare l'origine ebraica del richiedente il beneficio alla nozione di “razza ebraica” contenuta nell'articolo 8, lettera d), del Rdl n. 1728 del 17 novembre 1938 («è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1º ottobre 1938, apparteneva a religione diversa da quella ebraica») «è operazione logico-giuridica scorretta per due concorrenti motivi: a) il primo motivo è di ordine esegetico: la norma posta dalla l. n. 17 del 1978 è chiara nella sua formulazione e perfettamente auto-applicativa, senza necessità di ulteriori o diverse specificazioni contenute in testi normativi diversi, tanto più se oggetto di intervenuta abrogazione; b) il secondo motivo è di ordine sostanziale: è irragionevole e sproporzionata la pretesa dell'Amministrazione di far dipendere (in senso sfavorevole al richiedente) il possesso di un requisito per l'accesso a un beneficio di legge, dall'applicazione di una norma razziale (l'art. 8, lett. d, dell'abrogato r.d.l. n. 1728 del 1938) lesiva dei diritti fondamentali della persona e, soprattutto, rispetto alla quale le leggi post razziali n. 336 del 1970, n. 541 del 1971 e n. 17 del 1998 hanno inteso porre rimedio. Viene tradito, nella sostanza, lo spirito stesso della nuova disciplina».
La ratio legis dell'attribuzione del beneficio, infatti, riposa sulla necessità di compensare con attribuzioni economiche pregiudizi patiti da soggetti (cittadini italiani) per il fatto in sé di avere un'origine ebraica e rispetto ai quali il torto subito (fisico, economico o morale) è dipeso dall'applicazione di una norma di legge o dall'adozione di un atto amministrativo. Sicché il pretendere, oggi, di far uso di concetti e di categorie giuridiche elaborate al tempo della vigenza delle leggi razziali, finirebbe inevitabilmente per implicare la perpetuazione, in senso sfavorevole all'interessato, dell'efficacia di definizioni giuridiche basate sul concetto di appartenenza alla razza e sorte all'unico scopo di discriminare tra di loro gli individui.
La Sezione richiama poi il proprio precedente n. 4580 del 2 agosto 2011 ove si affermato che l'iscrizione ad una comunità israelitica poteva ben essere apprezzata, sul piano probatorio, per qualificare come ebreo, tra gli altri, colui il quale fosse nato anche da un solo genitore appartenente alla razza ebraica, e non già al diverso scopo di elaborare un principio di diritto in base al quale inferire che l'origine ebraica dovesse ricostruirsi, sic et simpliciter, sulla base dell'abrogato decreto del 1938.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

venerdì 26 ottobre 2018

Videosorveglianza in asili e case di cura: via libera della Camera

La proposta di legge sulla videosorveglianza negli asili e nelle case di cura ha ottenuto il via libera dalla Camera.
Il disegno di articolato, registrato al n. 480 degli atti della Camera, e che vede come prima firmataria Annagrazia Calabria (“Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e delega al Governo in materia di formazione del personale”) ha trovato un ampio consenso tra i deputati: 404 voti a favore (Cinque stelle insieme a tutta la destra), mentre i contrari sono stati 110 (Pd e Gruppo misto).
La tematica aveva già percorso metà dell’iter legislativo, quando nel 2016, dopo il via libera della Camera dei Deputati, si era arenata a Palazzo Madama. Per questo disegno di legge si è optato quindi per l’iter accelerato, anche in considerazione degli abusi su minori ed anziani riportati negli ultimi mesi dalle colonne della cronaca.
Se la proposta venisse approvata anche nell’altro ramo del Parlamento, un grande fratello a circuito chiuso potrebbero sorvegliare in ogni nido e materna, pubblico e privato, con due limitazioni:
le registrazioni potranno essere visionate, a seguito di eventuale denuncia, unicamente dalle forze di polizia;
le telecamere non dovranno essere fornite “di dispositivi di comunicazione con risorse esterne”.
Per la definizione delle garanzie di sicurezza la palla, secondo il progetto in questione, passerebbe al Garante per la protezione dei dati.
Per il primo triennio, a decorrere dall’anno corrente, si prevede anche un fondo di 5 milioni di euro.

fonte:Videosorveglianza in asili e case di cura: via libera della Camera | Altalex

Condannato chi urla di notte per far smettere di abbaiare i cani

L’atto di urlare di notte è idoneo a disturbare potenzialmente la quiete e il riposo di un numero indeterminato di persone. La tranquillità pubblica, essendo un particolare aspetto dell’ordine pubblico, è salvaguardata dallo Stato.
Il Tribunale competente aveva emesso una pronuncia di condanna, al pagamento di 900 euro di ammenda, nei confronti di una donna condannata per aver disturbato le occupazioni ed il riposo delle persone mediante schiamazzi, affacciandosi di notte alla finestra urlando e fischiando.
Avverso tale sentenza, la donna ha proposto ricorso in Cassazione.
Secondo la difesa dell’imputata, la reazione esasperata della donna era stata il frutto di una annosa problematica, ovvero il disturbo provocato dai cani del vicino. Difatti, l’eccessivo disturbo causato, sia di giorno che di notte, dai cani del quartiere in cui risiedeva l’imputata aveva portato la donna a fischiare contro gli animali al fine di farli smettere, pronunciando anche il nome del proprietario del cane disturbante allo scopo di invitarlo a una migliore educazione. Dunque, a parere della difesa non era stato leso l’ordine pubblico, quale tranquillità sociale e bene giuridico tutelato dalla norma.
Nel giudizio in Cassazione, i Giudici hanno confermato la pronuncia di condanna. A parere della Corte, il Tribunale aveva correttamente accertato il superamento dei limiti della normale tollerabilità causato dalle urla e dai fischi.
Per meglio dire, secondo la Cassazione, tali attività erano idonee a disturbare potenzialmente la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, considerando la loro intensità, le ore del giorno e della notte in cui venivano posti in essere, la concreta percezione da parte di una pluralità di soggetti e la loro durata negli anni.
In definitiva, la Cassazione ha evidenziato che la valutazione sull’entità del fenomeno rumoroso deve essere compiuta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui il fenomeno rumoroso si verifica, considerate le circostanze di luogo e tempo della azione. In questo caso, la rilevanza penale riguardava le grida notturne della signora. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato ed è stata confermata la pronuncia di condanna.

Fonte: condominioelocazione.it/Condannato chi urla di notte per far smettere di abbaiare i cani - La Stampa

Il furto della bici del figlio non legittima la violenza dal padre

Condanna definitiva per un uomo, colpevole di lesioni personali ed esercizio arbitrario e violento delle proprie ragioni. Respinta la tesi difensiva, secondo cui il comportamento tenuto dall’uomo era legittimo in quanto finalizzato porre rimedio alla lesione di un diritto.
Ha aggredito un ragazzino prendendolo letteralmente a calci. E ha giustificato questo suo comportamento col diritto-dovere di riappropriarsi della bicicletta rubata al figlio.
La linea difensiva non può reggere, ribattono i Giudici della Cassazione, confermando la condanna dell’uomo, colpevole di “lesioni personali” ed “esercizio arbitrario e violento delle proprie ragioni”. Impossibile sostenere la tesi della “violenza legittima” (Cassazione, sentenza n. 47512/2018, Sezione Quinta Penale, depositata oggi).
Violenza legittima? Una volta ricostruito il bruttissimo episodio, l’uomo viene condannato prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello. Accertato, difatti, che egli si sia «fatto ragione da sé» per esercitare un presunto «diritto», cioè recuperare la bicicletta rubata al figlio, e abbia per questo motivo «colpito con calci allo stomaco e alla testa» un ragazzino – il presunto ladro –, «cagionandogli lesioni personali» consistite in «una contusione».
Secondo l’uomo, però, «la condotta» da lui tenuta «non era arbitraria», anche perché «riteneva di aver subito la lesioni di un diritto» e «aveva dapprima reclamato verbalmente la bicicletta» di proprietà del figlio.
In sostanza, «si tratta di violenza reintegrativa, perciò lecita», spiega il legale dell’uomo, dinanzi ai Giudici della Cassazione. Questi ultimi però respingono nettamente tale visione, ribattendo che «l’ordinamento non riconosce l’ipotesi di violenza legittima, al di fuori delle situazioni di necessità», che si riferiscono a pericoli estremi e non certo alla necessità del genitore di adoperarsi per recuperare la bicicletta rubata al figlio.
Confermata perciò la condanna dell’uomo, colpevole di «lesioni personali» perché, spiegano i magistrati, «la contusione costituisce malattia, in quanto alterazione anatomica e funzionale dell’organismo».
Esclusa legittimamente, infine, l’ipotesi della «non punibilità», collegata dall’uomo al «modico valore della bici»: su questo fronte i giudici sottolineano «la personalità aggressiva dell’uomo» e «la sua abitualità ai comportamenti violenti, attestata da alcuni precedenti per lesioni personali».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Il furto della bici del figlio non legittima la violenza dal padre - La Stampa

Vaccino antipolio, per danni permanenti indennizzi senza limiti di tempo

La legge sui “vaccini obbligatori” dello scorso anno (n. 119/2017) ha finalmente dato copertura universale a chi ha subito danni dalla somministrazione del vaccino antipolio. Erano infatti rimaste scoperte le menomazioni derivanti da vaccinazioni eseguite prima del 1959, anno in cui era stata approvata una legge che promuoveva l'integrale copertura della popolazione, senza però rendere l'antipolio obbligatoria (l'obbligo arriverà solo nel '66). Nel 1998 un intervento della Corte costituzionale aveva assicurato copertura anche al periodo '59-'66 bocciando la legge 210 del 1992 – istitutiva dell'indennizzo per chiunque fosse incorso in complicanze irreversibili a seguito di vaccinazione obbligatorie – proprio nella parte in cui non ricomprendeva l'antipolio che sebbene non prevista come obbligatoria era stata comunque al centro di una campagna vaccinale. Rimaneva dunque ancora scoperto il periodo precedente. In sede di conversione del Dl 73/2017, la legge n. 119/2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci) ha aggiunto l'articolo 5-quater (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni) che ha introdotto nell'ordinamento una «disposizione di chiusura che estende la tutela prevista dalla legge n. 210 a tutte le vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 73, tra le quali risulta inclusa la vaccinazione antipoliomielite». Il chiarimento arriva dalla decisione n. 27101/2018 della Cassazione che ha respinto il ricorso del Ministero della Salute nei confronti di una donna vaccinatasi nel lontano 1961 ma che aveva avuto contezza del nesso tra la “paralisi infantile” e il vaccino antipolio soltanto nel 2009. Per la Cassazione la domanda di indennizzo proposta in quello stesso anno deve considerarsi tempestiva in quanto a seguito della legge del 2017, che ha riconosciuto la tutela indennitaria a tutti danneggiati da vaccinazione anti poliomielitica non obbligatoria, la proponibilità della domanda deve ricondursi nell'alveo della norma generale e del termine triennale di decadenza.
Il tema dell'estensione degli indennizzi anche ai casi in cui lo Stato si è limitato a promuovere determinati vaccini, si è via via rafforzato nella giurisprudenza costituzionale fino alla decisione 268/2017 che ha affermato il diritto all'indennizzo anche per il vaccino antinfluenzale. Secondo la Consulta, infatti, «nella prospettiva incentrata sulla salute quale interesse anche obiettivo della collettività non vi è differenza, qualitativa, tra obbligo e raccomandazione per essere l'obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione». Per cui, con riferimento alle vaccinazioni raccomandate, «in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, si sviluppa un naturale affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, il che rende la scelta individuale, di aderire alla raccomandazione, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo» e dunque «sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., è giustificata la traslazione in capo alla collettività, anch'essa obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano».

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 20 ottobre 2018

Autovelox, Cassazione ribadisce: multa annullabile se ente non prova taratura periodica

I giudici di Piazza Cavour ritornano sulla questione multa tramite autovelox con l'ordinanza n. 22889 depositata il 26 settembre 2018.
Gli Ermellini si sono pronunciati con ordinanza su di un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Chieti da parte di un Comune nella quale vi era stata il consolidamento di una sentenza di un Giudice di Pace.
L’ordinanza ha stabilito che laddove il comune non provi la taratura periodica dell’apparecchiatura autovelox la multa è annullabile. Invero il comune aveva dato prova dell’originaria taratura senza però allegare alcuna prova rispetto alle tarature e controlli successivi.
I giudici di legittimità hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 nella quale la Corte aveva rilevato come l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.
La stessa Corte aveva stabilito che “I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.”
Tutto questo prende le mosse dalla ratio dell’art. 142 comma 6 del codice della strada vigente, il quale prevede che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, (…) nonché le registrazioni del cronotachigrafo e di documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato nel regolamento”. Per i giudici quindi il bilanciamento che si agita dietro l’art. 142 c.d.s. si concreta in una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giudici. Se le verifiche periodiche e le tarature non vengono mai effettuate la funzionalità dell’apparecchiatura degrada in un’assoluta incertezza.
La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma 6 del codice della strada in riferimento all’art. 3 Cost. laddove non era previsto che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Nel caso in esame alla S.C. non vi è prova di tale attività da parte dell’ente e non vi è alcuna menzione nel verbale contestato.
Nella stessa ordinanza viene anche rigettata la doglianza dell’Ente riguardante la mancata proposizione dell’appello incidentale da parte del cittadino appellato riguardo l’utilizzo degli altri motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure. Il tribunale in sede di appello aveva rigettato il gravame aderendo anche ad altri motivi del ricorso principale ritenuti assorbiti dal Giudice di Pace e di cui l’appellato, in subordine, ne aveva chiesto l’accoglimento.
La Cassazione, in questo caso, e richiamando la sua recente giurisprudenza (Cass. S.U. n. 11799/2017) a mente della quale “solo quando un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale” Nel caso di specie era avvenuto che il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso fondando la sua decisione sulla questione concernente la errata e/o mancata installazione della segnaletica relativa al limite di velocità e alla segnalazione dell’apparecchiatura ritenendo assorbiti gli altri motivi del ricorso.
In appello il Tribunale confermava la sentenza di primo grado oltre che per il motivo utilizzato dal Giudice di Pace anche relativamente alla mancata attestazione delle operazioni di revisione e taratura delle apparecchiature elettroniche, motivo, come detto, ritenuto assorbito dal giudice di prime cure.
Da qui la doglianza in Cassazione dell’Ente che aveva ritenuto non utilizzabile il motivo relativo alla mancata taratura periodica per aver il giudice di secondo grado contravvenuto al principio tra il chiesto e il pronunciato, ritenendo che l’appellato, per far valere i motivi del ricorso ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure, dovesse proporre appello incidentale.

fonte: Autovelox, Cassazione ribadisce: multa annullabile se ente non prova taratura periodica | Altalex

La ricchezza del padre non giustifica l’aumento dell’assegno per il figlio

La Suprema Corte ricorda che per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento per il figlio è necessario compiere un’indagine comparativa delle condizioni reddituali ed economiche di entrambi i genitori, oltre a tenere conto delle concrete esigenze del minore.
Il caso. La Corte d’appello di Brescia ha disposto l’affidamento condiviso del minore nato in assenza di matrimonio tra i genitori e ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento di 1.500 euro mensili. Avverso tale provvedimento il padre ha presentato ricorso per cassazione.
Criteri per determinare l’assegno di mantenimento per i figli. Osserva la Suprema Corte che il codice civile non detta un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei contributi che entrambi i genitori devono versare per adempiere all’obbligo di mantenimento dei figli, ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione che deve tenere conto non solo dei redditi ma anche di ogni altra risorsa economica e della capacità di svolgere un’attività professionale o domestica, sulla base di un’indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati. A tale criterio si ispira anche la normativa con specifico riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio, come in questo caso.
D’altra parte, è necessario tenere conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole contenuto nell’art. 147 c.c., vincola i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma «estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione».
La ricchezza del padre non giustifica di per sé la modifica dell’assegno. Secondo gli Ermellini, il decreto emesso dalla Corte d’appello nel caso di specie non rispetta i principi citati in quanto il giudice si è limitato, per quanto riguarda le esigenze del minore, ad affermare del tutto genericamente l’impossibilità di «quantificare con precisione aritmetica le esigenze di un bambino che viva in ambienti familiari particolarmente benestanti» e la conseguente necessità di fare riferimento a un criterio equitativo.
D’altra parte, in merito alle condizioni patrimoniali dei genitori, la Corte si è limitata ad un altrettanto generico riferimento «alle oltremodo consistenti risorse reddituali e patrimoniali» del padre,reputando congruo, solamente sulla base di questa asserzione, rideterminare l’assegno di mantenimento nei confronti del figlio.
Poiché, pertanto, la motivazione sul punto è insufficiente, la Suprema Corte accoglie il ricorso del padre.

Fonte: www.ilfamiliarista.it/La ricchezza del padre non giustifica l’aumento dell’assegno per il figlio - La Stampa

Il prestanome non risponde al fisco dei ricavi in nero 

È nullo l'accertamento con cui il fisco contesta i ricavi in nero al prestanome dell'azienda. Solo l'effettivo gestore risponde di fronte all'Erario del reddito d'impresa. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26414 del 19 ottobre 2018, ha accolto il ricorso del contribuente annullando l'atto impositivo. La difesa dell'uomo, con una tesi che è risultata vincente, ha escluso che sui ricavi non dichiarati vi potesse essere una qualunque responsabilità del mero prestanome. Gli Ermellini, con una decisione destinata a far discutere, hanno chiarito la portata dell'articolo 37 del dpr 600 del 1973. Per il Collegio, infatti, la disposizione ha la finalità di fondare la pretesa nei confronti dell'interponente, ma non dispone in ordine alla correlativa pretesa nei confronti dell'interposto. La norma è coerente con il sistema, in quanto ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte nei confronti di chi è l'effettivo titolare dei redditi. L'interposto non è soggetto passivo di imposta, in quanto non ha il possesso dei redditi, e ciò è il significato del principio di capacità contributiva, oltre che di quanto previsto dall'art. 1 del dpr n. 917/1986 (secondo cui il presupposto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche è il possesso del reddito). Una previsione normativa che avesse avuto l'intento di aggiungere alla responsabilità dell'interponente anche quella dell'interposto avrebbe dovuto chiaramente esprimere tale volontà legislativa (vedi, per esempio, in materia di Iva l'art. 60-bis del dpr 633/1972, che aggiunge all'obbligo del cedente anche quello del cessionario). Ma non basta. Per gli Ermellini, la norma, al comma quarto, ha una funzione di favore nei confronti dell'interposto, nel senso che questi può chiedere il rimborso di quanto versato, pur non essendo tenuto, anche se nei limiti di quanto accertato e recuperato nei confronti dell'interponente. Ora si è chiuso il sipario sulla vicenda. La Cassazione ha accolto nel merito il ricorso del contribuente. Di diverso avviso la procura generale del Palazzaccio che, nella sua requisitoria, ha chiesto al Collegio di legittimità di confermare l'avviso di accertamento.

fonte:Il prestanome non risponde al fisco dei ricavi in nero  - ItaliaOggi.it

mercoledì 17 ottobre 2018

Obbligatori i dispositivi di allarme sui seggiolini auto

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2018 la legge n. 117/2018 intitolata «Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi». Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, indica una serie di provvedimenti che verranno attuati per informare i cittadini al riguardo.
Le modifiche al codice della strada. All’art. 1 la legge n. 117/2018 contiene le modifiche da apportare all’art. 172 codice della strada concernenti l’obbligo di installazione di dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
In particolare, viene indicato che: «Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a 4 anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Tali specifiche del dispositivo sono definite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che sarà approvato entro 60 giorni.
Le suddette disposizioni si applicano dal 1° luglio 2019.
Campagne di sensibilizzazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il triennio 2019-2021, insieme al Ministro della salute, provvede ad informare in modo adeguato sull’obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme, nell’ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale.
Incentivi per l’acquisto. Per garantire l’effettivo acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nelle auto chiuse, l’art. 3 della presente legge detta che possono essere previste, con appositi provvedimenti e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Obbligatori i dispositivi di allarme sui seggiolini auto - La Stampa

Mantenimento escluso per il figlio maggiorenne che non vuole lavorare

Il figlio appena uscito dal carcere, senza fissa dimora e che non mostri la volontà di lavorare non può avere diritto all'assegno di mantenimento. Difatti, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa non solo con il raggiungimento da parte di quest'ultimi di una condizione di indipendenza economica, ma anche quando sia dimostrata una colposa inerzia nell'attuazione o prosecuzione di un valido percorso di formazione o studio. Questo è quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Cassino 465/2018.

Il caso - Protagonista della vicenda è un ragazzo, ormai divenuto adulto, il quale, dopo aver scontato un periodo di detenzione e tornato in libertà, si scontrava con la sua famiglia decidendo di non seguire le orme del padre, coltivatore diretto, e cercando senza però successo un altro lavoro. Una volta che le sue difficoltà economiche erano divenute insopportabili e l'esigenza di avere una stabile abitazione ormai improrogabile, il ragazzo citava in giudizio i propri genitori chiedendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento, sulla scorta dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'istituto. Per il ragazzo, in sostanza, i genitori avrebbero dovuto mantenerlo sino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Dal canto loro, invece, genitori sostenevano di aver fatto tutto il possibile affinché il figlio fosse economicamente autosufficiente, senza però che ciò accadesse a causa del comportamento dello stesso ragazzo, che si era mostrato non volenteroso di cercare e mantenere un proprio lavoro.
La decisione - Il Tribunale con una severa decisione dà ragione ai genitori, spiegando come le incontestate difficoltà economiche del ragazzo non possano automaticamente far discendere un obbligo di mantenimento, posto che la non autosufficienza e lo stato di bisogno derivano, nel caso di specie, proprio dalla condotta dello stesso soggetto che richiede tale tipo di aiuto. Il giudice, passando in rassegna l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema, sia di legittimità che di merito, afferma che dalla lettura combinata degli articoli 30 della Costituzuibe e 147, 315 bis e 337-septies del codice civile emerge un «obbligo di mantenimento dei figli che permane oltre la maggiore età e un diritto del figlio ad essere mantenuto», sino al raggiungimento propria indipendenza economica, ovvero una autosufficienza «tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, in correlazione al completamento di un fruttuoso percorso di studio». A ciò si affianca, tuttavia, il dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, il quale «non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura», ovvero quando lo stesso sia stato posto «nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta». Da ciò deriva che l'obbligo di mantenimento si interrompe o non può attivarsi se il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica sia causato da negligenza o dipenda da fatto imputabile al figlio. E nel caso di specie, conclude il Tribunale, dagli atti di causa è emersa chiaramente la volontà del figlio di non voler conservare il posto di lavoro di volta in volta trovato dai genitori, né di voler ricercare altre attività lavorative a lui più consone.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

Acqua potabile, condannato il Comune che fa pagare a forfait il servizio idrico integrato

Il Comune non può richiedere un prezzo fisso forfettario per l'erogazione dell'acqua potabile, attraverso il servizio idrico integrato, e non può applicare il canone per la depurazione, se il relativo impianto non è in funzione. La Cassazione con la sentenza di ieri la n. 25794 ribadisce che il pagamento del servizio va commisurato all'effettivo consumo realizzato dall'utente. E lo ribadisce dopo diversi precedenti, riguardanti proprio lo stesso Comune siciliano, e citati nella sentenza di conferma della condanna dell'ente locale alla restituzione di quanto indebitamente pagato dal cittadino, che si era rivolto al giudice di pace sostenendo che il rapporto contrattuale tra lui e il Comune fosse quello della somministrazione per cui il prezzo dovuto non poteva essere un forfait, ma commisurato al consumo effettivo. In prima battuta il giudice di pace dava torto al privato confermando la validità del canone annuo fissato dal Comune. Al contrario, con decisione ora confermata in Cassazione, il giudice di appello condannava il Comune a restituire parte del prezzo - oltre 1.700 euro - versato secondo le regole previste dal regolamento idrico comunale. L'ente locale si è difeso facendo rilevare di essersi in tutto e per tutto attenuto a quanto stabilito con lo specifico regolamento comunale, che prevede la possibilità di pattuire il pagamento in base al 'minimo garantito' con una tariffa idrica in parte fissa e in parte variabile legata all'effettivo consumo. La decisione rileva che ciò non è avvenuto vista anche l'assenza di un contatore dell'utenza. E la mancanza di un espresso consenso del privato a un metodo di calcolo del prezzo a cui l'utente finale non può essere vincolato in ragione della semplice esistenza della norma locale. Per il servizio integrato dell'acqua potabile parte del prezzo fisso pagato dall'utente risultava essere il canone per il disinquinamento. Anche questa voce di costo rientra nella cifra che ora l'ente locale deve restituire, perché non ha fornito la prova dell'effettivo e corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, proprio come aveva lamentato il privato. La Cassazione prendendo atto di quanto accertato dai giudici di appello conferma la ripetizione dell'indebito a carico del Comune, condannandolo inoltre - vista la questione già affrontata - a pagare 1.400 euro di spese giudiziali al controricorrente e altri oneri e accessori compreso il contributo unificato per l'inammissibilità del ricorso.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 13 ottobre 2018

Il fisco cancella i minidebiti (sotto i mille euro)

Colpo di spugna sui ruoli fino 1.000 euro posti in riscossione tra il 2000 e il 2010. Le cartelle ancora non pagate saranno annullate in automatico alla data del 31 dicembre 2018, senza che il contribuente debba fare nulla. Restano escluse le cartelle relative a risorse proprie comunitarie, tra cui Iva e dazi. Nessun rimborso però per le somme già versate dai debitori. Mentre gli importi saldati tra la data di entrata in vigore del decreto fiscale e la fine dell'anno saranno computati nell'ambito della rottamazione delle cartelle o di altre posizioni debitorie, ove esistenti, viceversa saranno rimborsate. Il minor gettito derivante dalla sanatoria è di 524 milioni di euro complessivi da qui al 2023. È quanto prevede la nuova bozza di dl collegato alla manovra di bilancio, che dovrebbe essere varata lunedì dal consiglio dei ministri.
La procedura. Il meccanismo predisposto dall'esecutivo consiste nella cancellazione d'ufficio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, calcolati alla data di entrata in vigore del provvedimento. Per la verifica della soglia dovranno essere computati non soltanto gli importi iscritti a ruolo (tasse, contributi, multe stradali), ma anche gli interessi per ritardata iscrizione e le sanzioni. Essenziale tuttavia che le partite debitorie siano state poste in riscossione tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010.
Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà quindi trasmettere ai singoli enti creditori l'elenco delle partite oggetto di discarico, attraverso appositi flussi telematici da effettuare secondo le regole del decreto Mef 15 giugno 2015. La nuova normativa prevede la disapplicazione delle procedure per il discarico dei ruoli fissate dal dlgs n. 112/1999. Inoltre, fatti salvi i casi di dolo, per i mini-ruoli cancellati in automatico i funzionari della riscossione non potranno essere chiamati a rispondere per la responsabilità amministrativa o contabile.
Il rimborso degli oneri. Il collegato fiscale stabilisce poi una metodologia per il rimborso delle spese sostenute dall'agente della riscossione (prima Equitalia, ora AdeR) nel tentativo di recuperare le quote annullate, per esempio per eseguire i pignoramenti. Per le posizioni relative ai carichi erariali l'AdeR dovrà presentare entro la fine del 2019 un'apposita richiesta al Mef. Il quale provvederà poi, a partire dal 30 giugno 2020, a rimborsare gli oneri in venti rate annuali, senza interessi.
La medesima procedura opererà anche per i crediti dei comuni, ma soltanto con riguardo alle spese sostenute dagli agenti tra il 2010 e il 2013. Per tutti gli altri carichi, l'AdeR dovrà presentare la richiesta di restituzione direttamente ai singoli enti creditori, che provvederanno al rimborso con i medesimi termini e condizioni ventennali.
Gli effetti finanziari. Secondo i tecnici dell'esecutivo la cancellazione dei mini-ruoli comporterà un minor gettito di 524 milioni di euro. La stima è stata effettuata sulla base di una percentuale presunta di pagamenti che sarebbero andati a buon fine del 3,5%. Il ragionamento del Mef è più o meno il seguente: trattandosi di crediti particolarmente «anziani» e alla luce delle numerose definizioni agevolate che si sono succedute negli anni, se a tutt'oggi i contribuenti non hanno pagato è quanto meno improbabile pensare che lo faranno in futuro oltre tale misura. Da qui la riduzione degli incassi attesi per 29 milioni di euro nel 2018 e per 99 milioni annui tra il 2019 e il 2023, per un totale di 524 milioni.

fonte: Il fisco cancella i minidebiti (sotto i mille euro) - ItaliaOggi.it

Stalker come mafiosi: sorveglianza speciale anche in assenza di condanna in primo grado

Gli stalker possono essere trattati come dei mafiosi anche in assenza di una condanna di primo grado, e dunque costretti ad attenersi a misure di sorveglianza speciale. Il principio – sancito in applicazione della riforma del 2017 del codice antimafia - è stato stabilito per la prima volta in Italia dal Tribunale milanese nel caso di uomo accusato di avere minacciato e perseguitato la ex compagna. Il 24enne, di origini filippine, aveva mostrato «un’indole violenta e prevaricatrice nei confronti della donna» e pur non essendo stato condannato per i fatti contestati a suo carico vi erano «gravi indizi di colpevolezza» che mostravano la sua «attuale pericolosità sociale».
Il difensore dell’uomo – a processo in questo caso per stalking e in un altro per violenza sessuale - lamentava la violazione di alcuni principi costituzionali, ma i giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese, Roia-Tallarida-Pontani hanno spiegato nel provvedimento che «in un Paese dove circa un quarto degli omicidi volontari riguarda casi di femminicidio, evento terminale spesso preceduto da attività persecutorie poste in essere dall’ agente violento, e dove il 77% delle vittime del delitto di atti persecutori risultano di sesso femminile, non appare certamente irragionevole o irrazionale, su un piano di lettura costituzionale, l’avere introdotto da parte del legislatore un ulteriore strumento di tutela sociale». Da qui le prescrizioni: per un anno e mezzo l’uomo non potrà frequentare i luoghi «normalmente frequentati» dall’ex compagna, rincasare dopo le dieci sera e possedere un’arma, ma anche avere con lei qualsiasi tipo di comunicazione.

fonte:Stalker come mafiosi: sorveglianza speciale anche in assenza di condanna in primo grado - La Stampa

Aereo bloccato in pista: niente risarcimento al passeggero per il ritardo all’arrivo

Decisiva la constatazione che lo stop è stato imposto dalla torre di controllo perché la pista di decollo era bloccata a causa di un incidente che aveva coinvolto un velivolo privato. Irrilevante il fatto che il biglietto indicasse un orario di partenza antecedente all’inconveniente.
Aereo bloccato dalla torre di controllo a causa di un incidente che ha reso inservibile la pista. Inevitabile il ritardo – di oltre quattro ore – nell’arrivo a destinazione.
Legittimi i malumori dei viaggiatori.Priva di fondamento è però l’ipotesi di un risarcimento. Decisiva la constatazione che il velivolo aveva già iniziato le operazioni di rullaggio e si stava predisponendo per il decollo, quando è stato costretto a rimanere a terra.
Irrilevante il fatto che tutto ciò sia avvenuto quando era già stato superato l’orario – come da biglietto – previsto per la partenza (Cassazione, ordinanza numero 24869, sezione sesta civile).
Proteste. Viaggio infinito, in pieno agosto, sulla tratta Olbia-Firenze. Una volta giunti a destinazione, molti passeggeri si limitano alle comprensibili proteste, mentre uno, in particolare, decide di citare in giudizio la compagnia di volo, chiedendo un ristoro economico per le «oltre quattro ore di ritardo».
La domanda viene però respinta sia dal Giudice di pace che dai giudici del Tribunale: in entrambi i casi viene evidenziato che «il veicolo aveva già iniziato le operazioni di rullaggio quando venne richiamato dalla torre di controllo dell’aeroporto perché un aereo privato – alle 12.10 – aveva avuto un incidente che aveva reso inservibile la pista di decollo».
Questa osservazione viene contestata dal passeggero, il quale, tramite il proprio legale, propone ricorso in Cassazione, sottolineando che «l’aeromobile di linea venne richiamato dalla torre di controllo solo alle 12.15» mentre la partenza era prevista per le 12.
In sostanza, secondo il passeggero, «se l’aereo fosse stato puntuale, avrebbe potuto regolarmente partire, prima che si verificasse l’incidente che ha determinato il ritardo».
Ragionando in questa ottica, ovviamente, l’obiettivo è vedere sancita la responsabilità della compagnia aerea.
Orario. Centrale si rivela «l’orario di partenza segnato sul titolo di viaggio». Esso, si domandano i Giudici della Cassazione, «indica il momento in cui l’aeromobile chiude le porte ed inizia le operazioni di distacco dalla piazzuola di sosta» o, invece, «l’istante esatto in cui le ruote si staccano da terra»?
Sciogliere questo dubbio significa dare una risposta definitiva alla richiesta di risarcimento avanzata dal passeggero.
Ebbene, i magistrati osservano che «il viaggio di un aeromobile si compone di tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo», e aggiungono che «tale limitazione inizia nel momento in cui ha luogo l’imbarco». Ciò comporta, in questa vicenda, che «l’aeromobile aveva puntualmente terminato le operazioni di imbarco alle ore 12» e quindi «è stato trattenuto sulla pista di decollo a causa di un fatto fortuito (l’incidente occorso ad un altro velivolo) e non a causa del proprio colpevole ritardo».
Di conseguenza, è impossibile addebitare alla compagnia aerea le quattro ore di ritardo all’arrivo a Firenze, e viene così meno ogni presupposto per il risarcimento richiesto dal passeggero dell’aereo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Aereo bloccato in pista: niente risarcimento al passeggero per il ritardo all’arrivo - La Stampa

venerdì 12 ottobre 2018

Insegnanti, abuso di mezzi di correzione per lo scappellotto all'alunno

L'insegnante che tiene un atteggiamento denigratorio nei confronti di un alunno, compiendo nei suoi confronti gesti di violenza morale o fisica, anche se considerati innocui o rivolti a scopi educativi, commette il reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina. Tanto più se il destinatario di tali comportamenti sia un alunno con difficoltà di linguaggio. Questo è quanto si desume dalla sentenza 45736 della Cassazione, depositata ieri.

I fatti - La vicenda prende le mosse dal comportamento tenuto da un insegnante di scuola media nei confronti di un alunno della sua classe, un ragazzo dal carattere irrequieto e affetto da disturbo del linguaggio, il quale veniva abitualmente denigrato alla presenza dei suoi compagni per la sua balbuzie. Esasperati da tale situazione, i genitori del ragazzo denunciavano il docente, che veniva processato per il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'articolo 572 c.p.. In particolare, l'insegnante era accusato di tenere un atteggiamento denigratorio verso il ragazzo e di aver in una occasione colpito l'alunno con un flauto in testa in presenza dei compagni, nonché in altra occasione di aver colpito il ragazzo con uno schiaffo, impedendogli di recarsi dal preside della scuola per protestare dopo aver subito una nota disciplinare dallo stesso professore.
Per tali condotte, che avevano determinato un aggravamento del disturbo espressivo del minore, il docente veniva condannato in primo grado per il delitto di maltrattamenti, mentre in appello, i giudici riqualificavano il reato contestato nel meno grave reato di abuso di mezzi di correzione, di cui all'articolo 571 c.p.. Per la Corte d'appello, infatti, il comportamento del docente non era animato da un intento vessatorio nei confronti del ragazzo, ma risultava essere comunque denigratorio della sua persona.
Il docente non accettava però il verdetto e si rivolgeva in Cassazione, dove cerca di far capire ai giudici che, in realtà, si sarebbe trattato di comportamenti innocui, non violenti o offensivi nei confronti del ragazzo, da leggere in chiave didattica anche in relazione alla condotta insofferente e irriguardosa dello stesso alunno verso compagni e docenti.
La decisione - Per la Cassazione, tuttavia, la condanna per abuso di mezzi di correzione è legittima e ben motivata dai giudici di appello, i quali hanno correttamente valutato i fatti, accertando la condotta denigratoria dell'insegnante. Ebbene, afferma il Collegio, integra il reato ex articolo 571 c.p. il comportamento del professore che «umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento». In sostanza, chiosa la Corte, qualsiasi violenza fisica o morale, anche se minima o orientata a scopi educativi, non è consentita dall'ordinamento, pena la configurabilità del reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Niente risarcimento del danno da fumo se il decesso deriva dall’alto consumo di sigarette

Niente riconoscimento agli eredi del danno da fumo se il congiunto è venuto meno per un tumore alla laringe in funzione di un consumo smodato di sigarette. Questo il principio sancito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 25161/18.
La vicenda - I Supremi giudici, così, hanno respinto il primo motivo di ricorso secondo cui poiché il consumo delle sigarette crea dipendenza anche i Monopoli di Stato avrebbero avuto una responsabilità per il solo fatto di aver immesso sul mercato prodotti potenzialmente pericolosi. Sul punto la sentenza è stata molto chiara e precisa sulla circostanza che anche un uso più accorto delle sigarette nonché la non predisposizione genetica a contrarre una malattia del genere sarebbero state motivazioni del tutto inadeguate per dimostrare il nesso di causalità tra fumo e malattia (ex articolo 2043 del Cc). Respinto anche il ricorso proposto sulla mancata informazione sui rischi del fumo. Il consumatore – è scritto nella decisione – ha il dovere di astenersi in ossequio al principio di autoresponsabilità. E non può ravvedersi una corresponsabilità del produttore che non indichi a chiare lettere i rischi potenzialmente letali del fumo. In definitiva l'ignoranza non è ammessa nemmeno sul versante fumo. Chi si fuma due pacchetti al giorno deve sapere che può andare incontro a malattie severe quali il tumore alla laringe.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

martedì 9 ottobre 2018

Lei lo respinge, lui cerca di baciarla: condannato

Fatale una passeggiata insieme: in quel contesto l’uomo prova a dare un bacio sulle labbra alla donna, che però gli aveva spiegato a chiare lettere di essere sposata e di non cercare una relazione sentimentale. Per i Giudici è evidente l’invasione della sfera sessuale della donna.
Lui è innamorato, ma lei considera il loro rapporto come una semplice amicizia. Eccessivo perciò il passo compiuto dall’uomo, che cerca di baciare sulla bocca la donna – sposata, peraltro – e si ritrova condannato per “tentata violenza sessuale” (Cassazione, sentenza n. 43553/18, sez. III Penale).
Bacio. Ricostruito nei dettagli l’episodio incriminato, i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, ritengono l’uomo – originario dell’India – colpevole di «tentata violenza sessuale» per avere cercato di obbligare la donna, conosciuta qualche mese prima, a subire un «bacio sulla bocca» durante una loro passeggiata.
Il legale dell’uomo contesta però la lettura data al comportamento tenuto dal suo cliente. A questo proposito, egli spiega che «l’azione compiuta dall’uomo non era diretta al soddisfacimento della propria concupiscenza, bensì all’esternazione del sentimento amoroso» verso la donna, sentimento «non corrisposto». In sostanza, «il tentativo di bacio – atto che nella cultura indiana non ha una connotazione sessuale –» non sarebbe da considerare grave, anche perché «l’uomo e la donna si conoscevano e si frequentavano da tempo».
La linea difensiva non convince però i Giudici della Cassazione, che, difatti, confermano la condanna per il cittadino indiano.
Nessun dubbio sul fatto che «va qualificato come atto sessuale anche il bacio sulle labbra», pur «limitato al semplice contatto delle labbra». E di conseguenza, in questa vicenda, è evidente «l’indebita interferenza nella sfera sessuale» della donna, che peraltro aveva chiarito all’uomo – con cui aveva condiviso alcune passeggiate sul lungomare – che «non era affatto intenzionata a coltivare alcuna relazione sentimentale essendo già sposata».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Lei lo respinge, lui cerca di baciarla: condannato - La Stampa

sabato 6 ottobre 2018

Pubblicare su internet una serie di annunci di vendita non qualifica automaticamente come professionista

Una persona che pubblica su un sito Internet un certo numero di annunci di vendita non ha automaticamente la qualità di «professionista». Lo ha precisato la Cgue con la sentenza 4 ottobre 2018 causa C 105/17. Tale attività può essere considerata come «pratica commerciale» se la persona agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Il caso - Un consumatore ha acquistato un orologio d'occasione su una piattaforma di vendita online. Dopo aver constatato che l'orologio non presentava le caratteristiche indicate nell'annuncio di vendita, il consumatore ha espresso al venditore la propria volontà di recedere dal contratto. La venditrice, ha rifiutato di riprendere il bene dietro rimborso del prezzo. Di conseguenza, il consumatore ha presentato una denuncia presso la Commissione bulgara per la tutela dei consumatori (KZP).
Dopo aver consultato la piattaforma, la KZP ha constatato che, in data 10 dicembre 2014, otto annunci di vendita aventi ad oggetto vari prodotti erano ancora pubblicati su tale sito dalla venditrice con lo pseudonimo «eveto-ZZ».
Con decisione del 27 febbraio 2015, la KZP ha accertato che la venditrice aveva commesso un illecito amministrativo e le ha inflitto varie ammende amministrative sulla base di una legge nazionale sulla tutela dei consumatori. Secondo la KZP, la signora avrebbe omesso di indicare, in ciascuno dei suddetti annunci, il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica del professionista, il prezzo totale del bene messo in vendita comprensivo delle imposte, le condizioni di pagamento, di consegna e di esecuzione, il diritto del consumatore di recedere dal contratto di vendita a distanza, le condizioni, il termine e le modalità di esercizio di tale diritto, nonché la menzione dell'esistenza di una garanzia legale di conformità dei prodotti venduti.
La venditrice ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi agli organi giurisdizionali bulgari adducendo di non avere la qualità di «professionista» e che le disposizioni della legge bulgara non erano pertanto applicabili. In tale contesto il Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria chiede alla Corte di giustizia se una persona che pubblica, su un sito Internet, un numero relativamente elevato di annunci per la vendita di beni di valore significativo possa essere qualificata come «professionista» ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
La decisione - Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara, anzitutto, che, per poter essere qualificata come «professionista», ai sensi della direttiva, è necessario che la persona interessata agisca «nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale» oppure in nome o per conto di un professionista.
La Corte precisa, poi, che il senso e la portata della nozione di «professionista» devono essere determinati rispetto alla nozione di «consumatore», la quale designa ogni privato non impegnato in attività commerciali o professionali.
La Corte rileva, a tal riguardo, che spetta al giudice nazionale stabilire, caso per caso, sulla base di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, se una persona fisica, come la venditrice, abbia agito nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, verificando, in particolare, se la vendita sia stata effettuata in modo organizzato, se essa abbia carattere di regolarità o fini di lucro, se l'offerta sia concentrata su un numero limitato di prodotti, nonché esaminare lo status giuridico e le competenze tecniche del venditore.
Inoltre, per ritenere che l'attività in questione costituisca una «pratica commerciale», il giudice nazionale deve verificare che tale attività, da un lato, provenga da un «professionista» e, dall'altro, consista in un'azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale «direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».
Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che una persona fisica, che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d'occasione, deve essere qualificata come «professionista» e una siffatta attività costituisce «pratica commerciale» soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

Ferrara: Nessuna indagine a carico del "biciclaio"

Nessuna indagine a carico del “biciclaio”. Con riferimento a quanto pubblicato lo scorso 26 settembre su Estense.com nell’articolo “Aumentano i furti di biciclette in via Ripagrande”, il titolare dell’attività di riparazione cicli situata in piazza Travaglio lamenta che la signora intervistata ha riportato “una ricostruzione falsa e diffamatoria che attribuisce condotte mai tenute”, in modo da risultare “gravemente lesiva della sua reputazione e della sua immagine professionale”.
Al contrario di quanto afferma la dipendente Asp, “non meglio generalizzata”, il titolare “non è a conoscenza – spiega il suo legale, avvocato Emiliano Mancino – di alcuna attività di indagine nei suoi confronti da parte della procura e pertanto chiede la correzione della parte di articolo in cui si lascia intendere il contrario”.
L’assistito dell’avvocato Mancino sta valutando la possibilità di procedere per vie legali nei confronti della dipendente Asp che ha rilasciato tali dichiarazioni.

Fonte: Nessuna indagine a carico del "biciclaio" | estense.com Ferrara

Guida pericolosa, Anas corresponsabile del sinistro se la strada è senza protezioni

L'Anas deve risarcire in solido con l'istituto assicurativo ed il proprietario del veicolo, i genitori per la morte del figlio terzo trasportato su di un'auto precipitata in una scarpata a causa sia dell'assenza di qualsivoglia barriera laterale sia della negligente ed imprudente condotta di guida (con il superamento del limite di velocità). Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 24162 del 4 ottobre 2018. Inoltre, la decisione chiarisce che ai fini del ristoro del «danno biologico» il padre e la madre devono fornire adeguata prova della lesione subita. Mentre il risarcimento chiesto dai nonni non può essere bocciato adducendo la semplice assenza di convivenza. Dopo una liquidazione del danno che in primo grado era stata piuttosto generosa – 581mila euro per il padre, 604mila per la madre e 141 per la nonna -, proposto appello da parte dell'assicurazione, la Corte aveva rivisto al ribasso le cifre. In particolare, per il giudice di secondo grado «la domanda dei genitori, diretta ad ottenere il risarcimento del danno biologico subito iure proprio per il decesso del figlio, era da rigettare, non avendo gli stessi fornito la prova della intervenuta compromissione del proprio stato di salute fisico e/o psichico». «Non erano sufficienti, al riguardo - spiegava il Collegio -, i depositati certificati medici, da cui non risultava la sussistenza di un danno biologico medicalmente accertato». Una lettura confermata dalla Suprema corte.
I giudici di legittimità hanno invece bocciato la decisione di appello laddove aveva negato il risarcimento alla nonna «in quanto solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l'intimità delle relazioni di parentela anche allargate e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario». Per la Cassazione, che richiama un proprio precedente (29332/2017), «in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile dimostrarne l'ampiezza e la profondità». E ciò, prosegue, «anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'articolo 29 Costituzione, all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto». Nel caso affrontato, invece, la Corte territoriale ha «automaticamente escluso» la sussistenza del danno morale patito dalla nonna, per effetto della morte del nipote, «sulla sola base della non convivenza tra i due, senza invece considerare in concreto l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale la convivenza costituisce solo un utile elemento probatorio».

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

venerdì 5 ottobre 2018

Attivato lo “Sportello digitale” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

L’Agenzia delle Entrate informa di avere attivato uno sportello digitale che consente ai contribuenti il compimento delle pratiche via Web.
Controllo della situazione debitoria e pagamento delle cartelle. Lo “Sportello digitale” è il nuovo strumento messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale i contribuenti, accedendo all’Area riservata del sito, possono controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere una rateizzazione, sospendere la riscossione e visualizzare tutti i documenti.
Come accedere. Per fruire dello sportello è necessario inserire le proprie credenziali Spid, Agenzia delle Entrate, Inps o Carta Nazionale dei Servizi.
Attraverso il servizio EquiPro inoltre, è possibile conferire la delega, di carattere generale, ad un intermediario per gestire la situazione via Web.
Infine, per effettuare tutte le operazioni anche tramite tablet o smartphone, è disponibile l’App Equiclick.

Fonte: lavoropiu.info/Attivato lo “Sportello digitale” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - La Stampa

mercoledì 3 ottobre 2018

La bimba morta non era sul seggiolino: stessa pena per genitori e investitore

Condanne identiche per tutti: sia per chi causò l’incidente, sia per i genitori della piccola Aurora Sigi, morta a un anno e mezzo nella notte del 2 maggio 2017 . I suoi genitori, ha deciso il tribunale di Como, avevano omesso di assicurarla al seggiolino di sicurezza e dunque sono da considerarsi responsabili della sua morte alla stregua dell’uomo che causò l’incidente, tagliando la strada all’auto su cui viaggiava la piccola tenuta in braccio dalla madre sul sedile anteriore. Il fatto avvenne a Vighizzolo di Cantù: l’uomo alla guida di una Skoda svoltò improvvisamente a sinistra tagliando la strada alla macchina su cui viaggiava la famigliola: la piccola, in seguito all’impatto, colpì con la testa il cruscotto e morì praticamente sul colpo, tra le braccia dlela mamma.
Le condanne sono perciò di un anno e 4 mesi per il reato di omicidio stradale. Nessuna aggravante contestata a Fabio Pozzoli, l’operaio di 35 anni che provocò lo scontro, anche se i carabinieri accertarono che si era messo al volante con tasso alcolico pari a 1,38 milligrammi di alcol per litro nel sangue (il limite massimo è 0,5). Nei confronti del papà della bambina, che riportò una frattura al ginocchio, la Procura moss einvec eulteriori contestazioni: di aver guidato un’auto che era sottoposta a fermo amministrativo e aver superato il limite di velocità su un fondo stradale reso viscido dalla pioggia.

fonte:Non la allacciarono al seggiolino: condannati i genitori della bimba morta in un incidente a Cantù - La Stampa

martedì 2 ottobre 2018

Ue: Gli ebook come i libri di carta, via libera al taglio dell’Iva

Ebook, scatta il taglio dell’Iva e la parità di trattamento con il tradizionale prodotto su carta. Addio aliquota al 15%, dunque. Potrà essere portata al 5% e in alcuni casi anche a zero. L’Europa alla fine trova l’intesa su una questione che si trascina da più di tre anni e mezzo, quando l’Italia da sola ha iniziato a chiedere il cambio delle regole Ue, e che era rimasta ferma in Consiglio da maggio, quando l’intesa era stata trovata ma oggetto di veti di Paesi dell’Est.
I ministri economici dei Ventotto riuniti a Lussemburgo hanno finalmente potuto dare il via libera alla riforma del regime fiscale per i libri in formato elettronico. Finora la regola voleva un’aliquota minima del 15% per gli ebook e una del 5% per i libri di carta. Adesso chi vorrà potrà equiparare i prodotti e imporre una stessa base imponibile di imposta. Addirittura tariffe ridotte sugli e-book (meno del 5% di Iva) o tariffe a tasso zero potranno essere praticata da quegli Stati membri che attualmente già prevedono analogo regime per le pubblicazioni fisiche. Le nuove regole si immediatamente in via provvisoria, in attesa della riforma del sistema Iva a livello Ue, su cui la Commissione europea sta lavorando.
La vittoria dell’Italia
Il risultato sancito dall’Ecofin chiude un percorso voluto dall’Italia e dal ministro per i Beni e le attività culturali che tanto aveva insistito su questo. Dario Franceschini ha forzato la mano, imponendo in Italia un’aliquota del 4% sui libri elettronici dall’1 gennaio 2015 in forza del principio per cui «un libro è sempre un libro», a prescindere che sia rilegato o in pdf, sfogliabile a mano o su Kindle. In questo ha sfidato l’Europa, rischiando procedure d’infrazione aver rotto le righe. Invece il risultato è aver costretto i partner europei ad affrontare la questione, e convincerli a adeguare la legislazione comunitaria ai tempi e alle nuove tecnologie.
Festa ritardata
L’accordo sull’equiparazione delle aliquote Iva per libri cartacei ed elettronici era stato raggiunto in sede Ecofin già a maggio, ma prima Repubblica Ceca e poi Romania ne hanno impedito il via libera. I due Paesi hanno apposto il veto per l’incapacità di trovare un accordo sul regime di inversione contabile, il meccanismo per cui l’obbligo dell’imposizione fiscale viene traslato dal venditore all’acquirente. Nell’impossibilità di trovare un accordo su questo dossier, gli Stati membri hanno tenuto in ostaggio il consiglio dei ministri economici bloccando il via libera all’accordo sugli ebook. Oggi le resistenze vengono meno, e il libro elettronico è un libro come gli altri, a tutti gli effetti.
Esultano gli editori
«La riduzione dell’aliquota Iva sulla stampa digitale promuoverà l’accesso dei cittadini europei alla stampa di contenuti su tutte le piattaforme, che svolgono un ruolo così cruciale nella democrazia europea», commenta Carlo Perrone, presidente dell’Associazione europea degli editori (Enpa), organizzazione internazionale che rappresenta gli editori di giornali e new media su tutte le piattaforme. A suo giudizio la possibilità di ridurre l’aliquota Iva sulle pubblicazioni elettroniche per gli Stati membri che lo vorranno, «incoraggerà gli editori a continuare gli alti investimenti in contenuti di qualità che consentono ai cittadini di costruire un’opinione informata quando riferiscono su argomenti cruciali per la società e favoriscono il dibattito democratico».
Soddisfatto anche il presidente dell’Associazione degli editori di riviste europee (Emma), Associazione europea dei media di riviste, Xavier Bouckaert. Con la decisione maturata in sede Ecofin «l’Ue ha inviato un messaggio forte, rimuovendo un grosso ostacolo all’ulteriore sviluppo del mercato della stampa digitale in Europa».
Di «decisione lungimirante» parla infine Rudy Vanschoonbeek, presidente della Federazione degli editori europei (Fep), che con «immenso piacere» saluta «la fine della ingiustificata discriminazione fiscale tra pubblicazioni in diversi formati».

fonte:Gli ebook come i libri di carta: l’Ue dà il via libera al taglio dell’Iva - La Stampa

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...