giovedì 20 novembre 2014

Nessun concorso di colpa se l’auto sorpassata “si allarga”

Non si ha concorso di colpa quando, durante un sorpasso vietato, l’autovettura sorpassata si sposti e di conseguenza urti l’altra auto, che poi perda il controllo della guida. Infatti, tali spostamenti sono del tutto normali e prevedibili, da chi affronta la manovra di sorpasso. E’ quanto emerge dall’ordinanza 19334/14 della Cassazione.

Il caso

L’uomo aveva superato l’altro veicolo coinvolto nel sinistro in un tratto di strada dove vi era divieto di sorpasso, tenendo così una condotta illegittima e contraria al codice della strada. Inoltre, l’automobilista guidava ad una velocità eccessiva e inadeguata, infatti dopo l’urto con l’altra autovettura, che stava sorpassando, aveva perso il controllo della guida, ribaltandosi nel fosso. Secondo la ricostruzione dei giudici era certo che l’urto era avvenuto dopo l’inizio della manovra di sorpasso da parte dell’automobilista. Durante il sorpasso l’auto sorpassata si era “allargata”: non ha però concorso all’incidente.

La Cassazione, nel valutare la questione, osserva che «la motivazione della decisione impugnata è pienamente idonea a giustificare, sotto il profilo logico-giuridico, l’esclusiva efficienza casuale e responsabilità del conducente» non rilevando lo spostamento dell’altra autovettura sorpassata, perché questo “allargamento” «costituisce mera occasione, in quanto rientrante in quei leggeri spostamenti, che vanno previamente valutati, siccome del tutto normali e prevedibili da chi affronta la manovra di sorpasso». Secondo la Corte, in definitiva, era da escludersi un eventuale concorso di colpa dell’altro conducente coinvolto.

D’altra parte il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia. E’, infatti, pacifico in sede di legittimità che «in tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c.. ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declatoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione evidenziata dal relatore» (Cass., S.U., n. 19514/2008). Quindi, la Suprema Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Nessun concorso di colpa se l’auto sorpassata “si allarga”

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