Fuga hot per il lavoratore, che abbandona temporaneamente la propria postazione per un ‘impegno’ erotico con una donna. Tutto occulto, fino a quando un cliente non apre una porta e si ritrova davanti la coppia. Questo imprevisto è fatale per l’uomo, che può dire addio definitivamente al proprio lavoro (Cassazione, sentenza 23378/14).
I giudici di merito hanno valutato come corretta la decisione dell’azienda di licenziare un dipendente alla luce di quanto messo ‘nero su bianco’ nella «lettera di contestazione disciplinare». Secondo la ricostruzione fatta dall’azienda, «il lavoratore, nel normale orario di lavoro, non presenziava la sua postazione lavorativa presso il banco ‘agenti di stazione’, senza avere richiesto la preventiva autorizzazione, e veniva sorpreso da una utente, nel locale in uso alla ditta di pulizie» impegnato in un «atto sessuale con una donna».
Ciò, per i giudici, rappresenta una evidente «violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro», e un «comportamento manifestamente contrario agli interessi dell’impresa», soprattutto tenendo presente che il dipendente, con la propria condotta, aveva creato un notevole «pericolo per la sicurezza», poiché le sue «mansioni erano di particolare responsabilità per la gestione della sicurezza dell’impianto» essendo lui «l’unico agente di stazione».
Secondo l’uomo, la decisione presa dall’azienda è eccessiva: «l’allontanamento era meramente temporaneo» – e a suo carico non vi erano «precedenti disciplinari» –, e, spiega col ricorso in Cassazione, da contratto, è prevista «la sanzione della multa fino a un massimo di quattro ore di retribuzione». Per giunta, aggiunge ancora l’uomo, «l’agente di stazione» ha «compiti generici di controllo», quindi la «condotta» addebitatagli «non aveva determinato conseguenze pregiudizievoli per l’azienda, né danno all’immagine».
Nonostante tutto, però, la posizione dell’uomo non viene valutata meno precaria, anzi. Perché, ribattono i giudici della Cassazione, ci sono altri elementi importanti, come la «causale (voluttuaria e contraria ai doveri d’ufficio) dell’abbandono del servizio» e la «natura dei compiti (di vigilanza) assegnati». Senza dimenticare, poi, l’aspetto più delicato, ossia il fatto che il lavoratore era «unico agente presso l’impianto della stazione metropolitana» con il «conseguente dovere di attenzione sotto il profilo della tutela della sicurezza» dei viaggiatori. Ciò significa, concludono i giudici, che è evidente non solo la «giusta causa» del licenziamento, ma anche la «proporzionalità» della sanzione decisa dall’azienda rispetto alla «condotta» tenuta dal lavoratore.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Sesso sul luogo di lavoro: pausa illegittima e fatale per il dipendente
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mercoledì 12 novembre 2014
Sesso sul luogo di lavoro: pausa illegittima e fatale per il dipendente
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