giovedì 27 novembre 2014

Lavoro nero: la maxi sanzione è incostituzionale

È incostituzionale, in quanto sproporzionata e irragionevole, la previsione, introdotta nel 2006 dal governo Prodi, di una sanzione fissa di 3.000,00 €, per ciascun lavoratore, per l'omesso versamento dei contributi previdenziali, indipendentemente dalla durata della relativa prestazione lavorativa.

È quanto ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 13 novembre 2014.

Il caso all’esame del giudice delle leggi trae origine da un contratto d'appalto stipulato tra un’azienda ed una cooperativa, che, come emerso dai controlli effettuati, aveva utilizzato, nell’espletamento dell’attività appaltata, sia pure per brevi periodi, lavoratori in nero. Per effetto della responsabilità solidale all’epoca vigente, la società appaltante aveva, pertanto, ricevuto un verbale di pagamento delle maxi-sanzioni previste dalla legge.

Il caso ha offerto lo spunto al giudice del merito rimettente di sottoporre a valutazione di legittimità costituzionale due norme:

- l’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell’appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell’appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili o somme aggiuntive”, in relazione all’art. 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 che ha limitato la responsabilità solidale del committente, escludendo espressamente che essa si estenda alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive.

Tale norma sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto il regime della responsabilità solidale del committente in materia previdenziale resterebbe soggetto a due diverse discipline a seconda della data in cui si viene a collocare l’inadempimento dell’appaltatore.

- l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “nella parte in cui ha previsto, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, una sanzione civile, connessa all’omesso versamento dei contributi e premi riferita a ciascun lavoratore non inferiore ad euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.

Anche in tal caso la questione sarebbe non manifestamente infondata con riferimento all’art. 3 Cost., in quanto la norma censurata introdurrebbe una sanzione sproporzionata, eccessiva, irragionevole e ingiustamente vessatoria nei confronti del datore di lavoro, come nel caso de quo, ove “un inadempimento contributivo nei confronti dell’INPS pari ad euro 2.253,00 ha dato luogo all’applicazione di una sanzione civile di euro 45.000,00; e, addirittura, l’inadempimento nei confronti dell’INAIL di soli euro 450,62 ha, analogamente, comportato la sanzione civile di euro 45.000,00”.

Per la Corte Costituzionale, mentre la prima questione di legittimità non è fondata, essendo una naturale conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, la seconda lo è.

Infatti, il legislatore del 2006, per rendere più rigorosa la disciplina sanzionatoria del lavoro non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ha modificato la disciplina previgente introducendo, per le sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, una soglia minima di 3.000 euro per ogni lavoratore, nell’ipotesi in cui la loro quantificazione risulti inferiore.

Successivamente, la legge n. 183 del 2010 ha nuovamente modificato la misura delle sanzioni civili applicabili in caso di impiego di tali lavoratori e ha eliminato il tetto minimo di 3.000 euro, prevedendo unicamente un aumento del 50 per cento delle sanzioni determinate sulla scorta del criterio stabilito dall’art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000.

In sostanza, le sanzioni civili sono oggi calcolate nella misura del 30 per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa, fino ad un massimo del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, come previsto dall’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2010, e l’importo così determinato è maggiorato del 50 per cento.

Ora, l’importo minimo della sanzione civile introdotto dall’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del d.l. n. 223 del 2006, prescindendo dalla durata effettiva del rapporto di lavoro, è ancorato unicamente al numero di lavoratori “in nero”.

In tal modo, la sanzione può risultare del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell’inadempimento del datore di lavoro e incoerente con la sua natura, di sanzione civile e non amministrativa, finalizzata a risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all’ente assicuratore.

In altri termini, in conclusione, “poiché le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è arbitraria e irragionevole”.

fonte: www.altalex.com//Lavoro nero: la maxi sanzione è incostituzionale

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