domenica 9 novembre 2014

Furto d’identità: per il Garante è importante sapere con chi si sta parlando

Nella newsletter n. 395, di lunedì 3 novembre 2014, il Garante per la privacy ha dato il “semaforo verde” a due schemi di convenzione che permetteranno il funzionamento del sistema di prevenzione delle frodi nell’ambito del credito al consumo, con un occhio rivolto in particolare ai furti di identità. Questo sistema sarà basato su un archivio centrale informatizzato e verrà gestito da Consap Spa, su incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sarà così possibile consultare le banche dati di numerosi enti pubblici, in modo tale da prevenire i fenomeni di sostituzione di persona, ad esempio attraverso la falsificazione di documenti.

La prima convenzione disciplina le regole da seguire per le società che ricevono una domanda di finanziamento o altri servizi («banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica o di altri servizi, imprese di assicurazione»), per poter accedere al sistema. In questo modo, avranno la possibilità di verificare l’autenticità dei dati contenuti nella documentazione presentata dalla persona richiedente e controllare eventuali informazioni riguardanti rischi di frode in corso o già perpetrata.

La seconda, invece, disciplina l’attività dei gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili, possibili intermediari che banche ed altri aderenti diretti possono incaricare per accertare la veridicità della documentazione. Per prevenire eventuali trattamenti illeciti dei dati, le società potranno utilizzare solo i dati «necessari al perseguimento delle specifiche finalità indicate nel regolamento di attuazione del sistema di prevenzione e nelle specifiche convenzioni inerenti il settore commerciale di appartenenza». Dovranno essere predisposte adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati, i quali dovranno essere conservati solo per il tempo minimo necessario.

Un’altra approvazione del Garante la ricevono due società telefoniche che intendono utilizzare i dati di localizzazione geografica, rilevati da una applicazione attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori. La loro intenzione è quella di ottimizzare l’impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorare gestione, coordinamento e tempestività degli interventi tecnici. Il parere favorevole è stato fornito grazie alla possibilità di ottimizzazione della gestione degli interventi tecnici, al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei dipendenti (soccorribili più facilmente in caso di difficoltà) ed al fatto che la localizzazione non sarebbe continuativa, bensì ad intervalli prestabiliti. Tuttavia, il Garante non ignora il rischio insito negli smartphone, che «per le proprie caratteristiche è destinato a “seguire” la persona che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro», con conseguenti rischi per la libertà, i diritti e la dignità del lavoratore. Perciò, sullo schermo dello smartphone dovrà comparire sempre, in maniera ben visibile, un’icona che indichi ai dipendenti (i quali dovranno essere informati sulle caratteristiche dell’applicazione e sui trattamenti di dati effettuati dalle società) che la funzione di localizzazione è attiva.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Furto d’identità: per il Garante è importante sapere con chi si sta parlando

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