lunedì 29 febbraio 2016

Disabili: Consiglio di Stato, indennità di accompagnamento non è reddito

Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata oggi, dà ragione ai disabili e alle loro famiglie in merito al nuovo Isee: l'indennità di accompagnamento non può essere conteggiata come reddito. Al Consiglio di Stato si era appellato il Governo, facendo ricorso contro la sentenza del Tar sulla materia. «Deve il Collegio condividere - si legge nella sentenza di oggi - l'affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che “ricomprendere” tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse un lavoro o un patrimonio - e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'art. 3 della Costituzione». In pratica, le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito.
M5S, ora Governo obbedisca a sentenza su indennità
«Finalmente con la sentenza del Consiglio di Stato è stata scritta la parola fine su una vicenda che in un Paese civile non si sarebbe dovuta nemmeno ipotizzare. Con la conferma delle sentenze del Tar del Lazio, del gennaio 2014, viene dunque definitivamente negata la possibilità di inserire tra le voci del reddito per il calcolo dell'Isee anche le provvidenze assistenziali. Il governo esce da questa vicenda doppiamente sconfitto, sia perché aveva deciso di inserire questa misura sia perché, non pago, di fronte allo stop imposto dal Tar aveva deciso di fare ricorso». Lo affermano i parlamentari del M5S.
Savino (Fi), Consiglio di Stato affonda obbrobrio
«Il governo è stato bocciato per l'ennesima volta dal Consiglio di Stato e, aggiungo io, dal buon senso. Non sarà possibile infatti sommare l'indennità di accompagnamento al reddito delle famiglie per il calcolo della nuova Isee. Ha vinto la giustizia. Il governo Renzi ne esce con le ossa rotte» è il commento di Sandra Savino, deputata di Forza Italia, alla sentenza del Consiglio di Stato.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Disabili: Consiglio di Stato, indennità di accompagnamento non è reddito - Il Sole 24 ORE

È annullabile la polizza sulla vita stipulata da una donna malata di Alzheimer

Accolto il ricorso del figlio in Cassazione: le quattro polizze assicurative stipulate dalla madre, malata di Alzheimer al tempo della stipula, costituiscono una liberalità indiretta e, come tale, annullabile se compiuta da persona incapace. Così ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 3263 del 19 febbraio scorso.

Il caso. Il figlio, vistosi rigettare dalla Corte d’Appello la domanda di annullamento di quattro polizze assicurative stipulate dalla madre, continuava la sua battaglia giudiziaria in Cassazione dove tornava a ribadire la nullità della stipula delle polizze in questione, in quanto avvenuta nel periodo in cui la donna, malata di Alzheimer, era già priva della capacità d’intendere e di volere. In particolare, chiedeva ai Supremi Giudici di qualificare come donazione indiretta - quindi annullabile su istanza del donante e dei suoi eredi ai sensi dell’art. 775 del Codice Civile - le polizze a contenuto finanziario/assicurativo, in cui la madre aveva indicato come beneficiari dei terzi, che avrebbero acquisito il profitto di tali contratti solo nel caso in cui la donna fosse deceduta prima della scadenza degli stessi.
Intenzione di realizzare una liberalità. Il suo ricorso viene accolto dalla Cassazione. Da quanto emerge, la volontà della defunta era far conseguire, al momento della scomparsa, l’indennizzo delle polizze ai beneficiari designati nel contratto, senza che tale profitto transitasse attraverso l’asse ereditario e senza che fosse interessato da vicende successorie. I Giudici ritengono pacifico l’orientamento di Cassazione, secondo cui la donazione indiretta può realizzarsi in diversi modi, poiché è sufficiente che sia caratterizzata dal fine di realizzare una liberalità. Nel caso in esame, i terzi hanno acquisito per effetto della designazione un diritto proprio ad ottenere i vantaggi dell’assicurazione e a seguito del decesso, tale diritto è divenuto definitivo, comportando così l’attribuzione ai due beneficiari delle somme risultanti dalle polizze.
Donazione verso i beneficiari della polizza. Per la Corte di Cassazione, il fatto che i profitti fossero conseguibili solo a condizione della mancata revoca della designazione e del decesso della stipulante prima della scadenza del contratto, non è sufficiente a non far rientrare questo negozio giuridico all’interno della donazione indiretta. Infatti, continua la Cassazione, non essendo emerso che la designazione sia stata determinata da ragioni diverse dallo spirito di liberalità, deve quindi ritenersi che l’operazione sia stata concepita come donazione indiretta a favore dei due beneficiari. Per tali ragioni i Supremi Giudici hanno applicato alla fattispecie di causa un principio già espresso in passato, secondo cui «nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile l’art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito».

Fonte: www.ridare.it /È annullabile la polizza sulla vita stipulata da una donna malata di Alzheimer - La Stampa

domenica 28 febbraio 2016

"Dislessico, non pigro": Bologna, il Tar promuove lo studente e sconfessa i prof

Bocciato in prima liceo perché per i professori non studiava abbastanza. Invece era dislessico. E gli stessi insegnanti, dice ora una sentenza del Tar di Bologna, che ha riammesso lo studente alla classe successiva, non hanno considerato questa sua patologia ampiamente segnalata e certificata. La sentenza è eclatante ed è destinata a far discutere, rispetto ai percorsi accidentati che vive tra i banchi chi soffre di disturbi specifici dell'apprendimento, i cosiddetti "Dsa".

Il caso è denunciato dalla famiglia che, dopo la bocciatura al Sabin nel giugno scorso, ha iscritto il figlio in un liceo paritario. Lo studente ha ricominciato dalla prima, per poi passare in seconda a dicembre, quando è arrivata la sentenza del Tar, che non è stata impugnata dall'Avvocatura dello Stato. "Una scelta che non avrei voluto fare, perché ho sempre creduto nella scuola pubblica, ma voglio così denunciare l'impreparazione che c'è sui Dsa, gli ostacoli incontrati, le sofferenze e le ingiustizie come la bocciatura, che hanno annientato l'autostima di mio figlio - spiega la mamma -. Tra l'altro, nel nostro caso, la diagnosi è arrivata tardi, nonostante siamo stati sempre presenti e disponibili ad approfondire il perché di quelle solite frasi: è intelligente, ma potrebbe fare di più, è svogliato".

I giudici, ripercorrendo la vicenda, ricordano le misure "dispensative" prescritte dalla legge per chi è dislessico, disortografico e discalculico, come in questo caso: la "sintesi vocale", che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto, il registratore per prendere appunti, l'uso della calcolatrice, programmi di videoscrittura con correttore ortografico. Per concludere: la scuola, "pur in possesso di una diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento già nel dicembre 2014 e nonostante abbia predisposto apposito piano didattico personalizzato, non ha poi dato concreta attuazione ad esso".

La bocciatura è stata decisa sulla base dei voti, in particolare i "quattro" in inglese e in italiano. "Ma dallo stesso verbale del consiglio di classe che all'unanimità ha deciso di non ammettere l'alunno alla classe successiva - scrivono i giudici - traspare che i problemi di "gravi difficoltà" nella rielaborazione ed esposizione dei contenuti delle varie materie" sono stati considerati come la conseguenza di carenze applicative e negligenze del discente, mentre i comportamenti del ragazzo non sono stati valutati "alla luce del fatto che aveva una certificazione Dsa". Inoltre, si legge, nelle materie di indirizzo la sufficienza era piena.

"La bocciatura va motivata in riferimento alle caratteristiche dello studente, questo non è stato fatto. E nelle materie in cui il ragazzo era più in difficoltà, come italiano e inglese, questo è stato ancora più disatteso", commentano i legali Claudio Paolini e Alessandra Martalò. "Una sentenza importante per Bologna, in altre parti d'Italia i giudici si sono già espressi in tal senso. Un messaggio per le altre famiglie: è possibile fare qualcosa. Riscontriamo che spesso nelle scuole c'è una scarsa formazione in materia di Dsa". Il caso è seguito dall'associazione di volontariato Relessica. Gli avvocati, e la stessa associazione, sono chiari: la dislessia, come la disortografia, disgrafia e discalculia, non sono malattie nè disabilità. "La scuola ha rispettato il piano personalizzato, il consiglio di classe ha ritenuto che lo studente non avesse le conoscenze necessarie per la promozione - replica la preside del liceo -. Comunque, quando avrò l'atto, cercherò di capire dove abbiamo sbagliato. Le sentenze servono anche a migliorare".

Fonte: www.repubblica.it//"Dislessico, non pigro": Bologna, il Tar promuove lo studente e sconfessa i prof - Repubblica.it

sabato 27 febbraio 2016

Sì alla particolare tenuità per la guida in stato d’ebbrezza

Sì alla particolare tenuità per la guida in stato d’ebbrezza e per chi rifiuta l’alcoltest. Le S.u. penali della Cassazione chiudono il contrasto di giurisprudenza con le informazioni provvisorie 4 e 5/2016. Chi non ha mai avuto noie con la giustizia può vedersi riconoscere la non punibilità ed evitare l’arresto fino a un anno, pena prevista per l’ipotesi più grave di cui all’art. 186 Cds per l’ubriaco che si mette al volante.

Sanzioni dal prefetto. La causa di non punibilità ex art. 131 bis Cp è stata introdotta dal dlgs 28/2015, provvedimento attuativo della depenalizzazione, e ben può essere applicata a ogni ipotesi criminosa, a patto che ne ricorrano i presupposti: vale a dire soltanto se si tratta di una fattispecie punita con sanzione detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, la condotta non è abituale e l’offensività risulta ridotta. Il colpo di spugna, dunque, vale anche per quei reati definiti dal legislatore con la tecnica della soglia, come nel caso della rilevanza penale collegata alla concentrazione dell’alcol nel sangue del guidatore. Ma attenzione: il comportamento deve ritenersi abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del provvedimento.

Fonte: www.italiaoggi.it/Uno stato d’ebbrezza soft - News - Italiaoggi

Unioni civili, come funzionano i diritti di successione

L’approvazione in Senato della disciplina delle unioni civili e delle convivenze (il testo ora è alla Camera) ha messo in moto una forte curiosità di conoscere gli aspetti della normativa, per scoprire nei dettagli in che modo lo Stato consente l’aiuto reciproco tra persone conviventi, dello stesso sesso o non. Quali sono i nuovi diritti? E i doveri?
Il fenomeno delle convivenze è in continuo aumento. Già nel 2011, secondo dati Istat, si erano raggiunte un milione di coppie, metà delle quali tra persone mai sposate. Intanto i matrimoni calano a un ritmo del 5% annuo.
Le coppie di fatto che vogliono definire le “regole” della propria convivenza potranno farlo attraverso lo strumento del contratto di convivenza: un accordo scritto che, oltre a poter disciplinare la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica, o la designazione dell'amministratore di sostegno, può regolamentare l'assetto patrimoniale della convivenza. Vediamo come, attingendo dalla guida del cittadino: «La convivenza, regole e tutele della vita insieme» realizzata nel 2014 dal consiglio nazionale del Notariato e da 11 tra le principali associazioni dei consumatori (Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori) che illustra gli strumenti utili a definire diritti e doveri delle coppie che non sono sposate ma desiderano comunque condividere la propria vita.
Ed è particolarmente sentita la necessità di disciplinare il caso di morte di uno dei due conviventi, trovandosi il partner, in mancanza di un testamento, privo di qualsiasi tutela, una condizione “delicata” se il partner in vita è economicamente più debole.
L’articolo 42 del testo approvato al Senato disciplina , in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, «il diritto del convivente di fatto, superstite, di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni, In caso coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni».
Inoltre (articolo 43), nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto.
Ecco invece le quattro principali differenze - elaborate dal Consiglio del Notariato - tra cosa prevede oggi la legge tra matrimonio e coppia di conviventi in materia di diritti successori

1 -La legge prevede a favore del partner del defunto diritti successori in mancanza di un testamento?
Si alla coppia unita da matrimonio
Al coniuge del defunto sono riconosciuti i seguenti diritti:
- l'intero patrimonio se non ci sono figli, ascendenti e fratelli del defunto;
- 1/2 del patrimonio se c'è un figlio;
- 1/3 del patrimonio se ci sono più figli;
- 2/3 del patrimonio se ci sono ascendenti o fratelli.
No alla coppia di conviventi
Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio.

2 - Esiste un diritto minimo sul patrimonio del defunto riconosciuto al partner che non può essere violato né con testamento né con donazioni o altre liberalità poste in essere in vita?
Sì alla coppia unita da matrimonio 
Al coniuge è riservata una quota del patrimonio del consorte defunto (la “legittima”) della quale non può essere privato per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o mediante donazioni o altre liberalità:
- 1/2 patrimonio se non ci sono figli o ascendenti del defunto;
- 1/3 del patrimonio se c'è un figlio;
- 1/4 del patrimonio se ci sono più figli;
- 1/2 del patrimonio se non ci sono figli ma ascendenti.
No alla coppia di conviventi 
Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio e quindi neppure il diritto alla quota di legittima

3 - È necessario redigere un testamento per riconoscere diritti successori al proprio partner?
No alla coppia unita da matrimonio 
Se non viene redatto un testamento è la legge che disciplina la devoluzione dell'eredità, prevedendo specifici diritti successori a favore del coniuge del defunto (vedi sopra). Il testamento è necessario se il testatore intende attribuire al coniuge maggiori o diversi diritti rispetto a quelli che gli spetterebbero ai sensi di legge
Sì alla coppia di conviventi
Il testamento è l'unico strumento a disposizione del convivente per poter attribuire diritti successori al proprio partner. In mancanza quindi di un testamento, il convivente non potrà vantare alcun diritto sui beni caduti in successione, che si devolveranno a favore dei parenti del defunto sino al sesto grado.

Fonte: www.ilsole24ore.com/EnricoBronzo/Unioni civili, come funzionano i diritti di successione - Il Sole 24 ORE

Responsabilità civile magistrati, ricorsi raddoppiati

Il primo bilancio della legge Renzi-Orlando sulla responsabilità civile dei magistrati per «dolo o colpa grave» rivela che le cause di risarcimento sono raddoppiate rispetto alla media dei precedenti sette anni (disciplinati dalla legge Vassalli), passando da 50 a 90 l'anno. Considerato che i magistrati effettivamente in servizio negli uffici giudiziari sono 8.682 (rispetto a un organico di 9.271), vuol dire che nel 2015 c'è stato più di un ricorso ogni 100 magistrati e che ogni mese sono stati presentati 8 ricorsi. «Un incremento molto forte – osserva il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli – con tutto ciò che ne deriva in termini di interferenza sui processi portati avanti dal magistrato denunciato per dolo o colpa grave».
I dati raccolti dall'Anm sono quelli della compagnia di assicurazione alla quale si rivolgono i magistrati citati in giudizio, sia per responsabilità civile sia per responsabilità contabile sia per altre ragioni, come la legge Pinto (irragionevole durata dei processi). I numeri dicono, in particolare, che nel 2008 ci sono state 68 citazioni a giudizio, 47 nel 2009, 71 nel 2010, 88 nel 2011, 43 nel 2012 e nel 2013, 76 nel 2014. Per una media di 62 ricorsi l'anno. Nel 2015 – quando è entrata in vigore la riforma – le citazioni sono salite a 110. Tuttavia, in entrambi i casi, il dato va depurato di circa un 20% per avere quello dei soli ricorsi per responsabilità civile. Che, dunque, sono, rispettivamente, 50 e 90.
Va detto che, prima della riforma, esisteva il «filtro» di ammissibilità delle azioni per responsabilità civile, il che consentiva una prima scrematura, soprattutto rispetto alle iniziative strumentali. Filtro cancellato – tra le proteste dell'Anm – dalla legge n. 18 del 2015, approvata all'insegna dello slogan «chi sbaglia, paga» e sul presupposto che i ricorsi presentati (e soprattutto accolti) ai tempi della legge Vassalli fossero troppo pochi: “soltanto” 410 le cause intentate dal 1988 al 2014 (con una media di 16 all'anno) di cui “soltanto” 35 ammesse all'esame di merito e “soltanto” 7 chiuse con una condanna (cioè con il riconoscimento della responsabilità per dolo o colpa grave del magistrato).
Le cause contabilizzate nel 2015, invece, sono fin dall'inizio cause “vere”, nel senso che il giudice civile le esamina a tutto tondo, sia nei profili di ammissibilità che in quelli di merito. Ciò significa che fino al verdetto della Cassazione, il magistrato resta sulla graticola, anche se la causa si concluderà con l'inammissibilità, ad esempio per la pretestuosità del ricorso. Ed è proprio questo che l'Anm considera pericoloso, cioè l'interferenza del ricorso (e del procedimento) sulla responsabilità civile con la vicenda giudiziaria (civile o penale) da cui è nato quel ricorso. Interferenza in termini sia di «carica intimidatoria» sia di «rischio burocratizzazione» sia di possibile «astensione» del magistrato denunciato. «È vero che il testo finale della riforma ha arginato alcuni aspetti peggiori, come quello di entrare nel merito della motivazione dei provvedimenti di custodia cautelare – dice Sabelli – ma i problemi restano, in particolare due: l'eliminazione del filtro e l'aggiunta del “travisamento del fatto o delle prove” tra i casi di colpa grave del magistrato».
Approvata la legge, il ministro della Giustizia Andrea Orlando si è impegnato a monitorare l'andamento delle cause incardinate sulla base delle nuove norme, riservandosi eventuali modifiche. L'esigenza di un monitoraggio, peraltro, è stata espressa anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio all'indomani dell'approvazione della legge. «Andranno attentamente valutati gli effetti concreti» disse il 9 marzo dell'anno scorso ai 346 magistrati in tirocinio incontrati, com'è consuetudine, al Quirinale, incoraggiandoli a non temere la nuova legge proprio perché ci sarebbe stato uno scrupoloso esame sulla sua applicazione pratica. Bisognerà quindi vedere se, per il ministro, i dati del 2015 (nel primo mese del 2016 i ricorsi sono stati 11) già consentano una valutazione o se, invece, sia meglio aspettare l'esito finale in Cassazione di questi primi 100 ricorsi. Il che significa, però, rinviare qualunque decisione sulla legge di almeno sei, sette, otto anni, considerati i tempi medi della giustizia civile.

Fonte: www.ilsole24ore.com/DonatellaStasio/Responsabilità civile magistrati, ricorsi raddoppiati - Il Sole 24 ORE

venerdì 26 febbraio 2016

Tutte le novità del ddl unioni civili

Dopo un percorso accidentato, tra ostruzionismo, accuse di voltafaccia, stralci di articoli e 'super canguri', la legge sulle unioni civili supera con 173 si' il primo banco di prova al Senato e si appresta ad affrontare l'iter parlamentare a Montecitorio.
E' dovuto intervenire l'esecutivo, che ci ha 'messo la faccia', ha lavorato ad un'intesa con gli alleati di Area popolare e ha posto la fiducia sul maxiemendamento, per far vedere la luce a una legge che e' da due anni che arrancava in parlamento. La legge si divide in due 'capi': uno per le unioni omosessuali, e l'altro per le coppie eterosessuali. Stralciata la stepchild adoption, che il Pd ha garantito fara' parte di una normativa ad hoc sulle adozioni, la legge introduce una serie di diritti e doveri in capo alle unioni civili omosessuali, tra cui la reversibilita' della pensione e i diritti successori, ma non prevede l'obbligo della fedelta', mentre resta quello alla convivenza.
Queste, in sintesi, le principali novità previste dalla legge:
COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE: l'unione civile tra due persone dello stesso sesso si costituisce di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
L'atto viene registrato nell'archivio dello stato civile.
OBBLIGHI RECIPROCI: dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c'e' obbligo di fedelta', ma entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
COGNOME: per la durata dell'unione civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Si puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
VITA FAMILIARE: Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario e' la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano diversamente.
ADOZIONI: la legge non prevede la possibilita' per uno dei due partner di adottare il figlio dell'altro partner, essendo stata stralciata la stepchild adoption dal testo.
Tuttavia, all'articolo 3 si prevede che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti", il che consente alla magistratura ordinaria di decidere caso per caso.
PENSIONE, EREDITA' E TFR: la pensione di reversibilita' e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioe' il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE: si applicano in quanto compatibili" le norme della legge sul divorzi, ma non sara' obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. Tanto da far parlare di 'separazione lampo' davanti all'ufficiale di stato civile.
CONVIVENZE DI FATTO: la legge disciplina anche le unioni tra due persone eterosessuali, ma non sposate. Si hanno quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale.
ABITAZIONE: in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e' proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza.
REGIME PATRIMONIALE: i conviventi possono, non hanno l'obbligo, sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, anche in comunione dei beni.
ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto di ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza

Fonte: www.italiaoggi.it//Tutte le novità del ddl unioni civili - News - Italiaoggi

Operazioni finanziarie inadeguate? Sono nulle

La banca deve segnalare le operazioni non adeguate e deve indicare le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle  avvertenze ricevute. Il modulo prestampato e firmato non costituisce dichiarazione confessoria, ma mera formulazione di un giudizio.  In mancanza di prova della diligenza della banca, posta a suo carico,  questa sarà tenuta anche al risarcimento degli eventuali danni (oltre che alla restituzione del capitale investito male).

Il caso
Due clienti convenivano in giudizio la banca chiedendo dichiararsi la nullità di due contratti di investimento in  obbligazioni Cirio con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme versate per l'acquisto di tali  titoli. Il Tribunale rigettava la domanda, tuttavia accolta dalla Corte di Appello. La banca ricorreva in Cassazione.

La decisione
La Cassazione tiene conto di “una presa di coscienza, da parte  del legislatore nazionale - sulla scorta di sollecitazioni di rango europeo -, dell'estrema delicatezza e complessità delle operazioni di  investimento che si vanno a compiere da parte di soggetti che, nella  quasi totalità dei casi, sono scarsamente consapevoli dei rischi,  spesso assai elevati, che possono incontrare nell'investire i propri  risparmi nell'acquisto di titoli non affidabili”.  In questo disegno deve essere letta questa sentenza “manifesto” che detta i criteri di affidamento del cliente verso la banca ai quali quest'ultima deve sottostare affinchè l'operazione finanziaria non venga dichiarata nulla.
L'art. 21, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 prevede, in via generale, che: "nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con  diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai  clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente in formati; (.....)". Dispone, poi, l'art. 28 del Regolamento CONSOB n.  11522 del 1998 (abrogato con decorrenza dal 2 novembre 2007  dall'art. 113 del Regolamento CONSOB del 29 ottobre 2007 n.  16190, con il quale è stata attuata la Direttiva MIFID n.  2004/39/CE, ma applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis), che: "gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se  non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del  servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli  scelte di investimento o disinvestimento".  Il successivo art. 29 del medesimo Regolamento stabilisce, infine,  che: "gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con  o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia,  oggetto, frequenza o dimensione; ai fini di cui al comma 1; gli  intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai  servizi prestati; gli intermediari autorizzati, quando ricevono da  un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata,  lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; qualora l'investitore intenda  comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati  possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine  impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto  esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".   Secondo il Supremo Collegio, gli obblighi facenti  capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo  di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a  compiere) hanno un fine unitario, quello di segnalare all' investitore la non  adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si  accinge a compiere (cd. suitability rule).
“Ogni investitore razionale  è avverso al rischio” - secondo gli ermellini -  sicchè il medesimo, a parità di rendimento,  sceglierà l'investimento meno aleatorio ed, a parità di alea, quello  più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l'operazione,  ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio.  La scelta tra differenti opportunità di investimento è, quindi, essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni,  ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull'economia nel suo complesso,  compresa l'informativa circa l'eventuale sussistenza, con riferimento  alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di cd.  grey market, ovverosia di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione, o - addirittura - di una situazione di imminente default economico dell'ente o dello Stato emittente.
Ed è evidente che, essendo le informazioni finanziarie complesse e costose,  nei rapporti di intermediazione finanziaria le imprese di investimento posseggono frammenti informativi diversi e superiori rispetto a  quelli a disposizione degli investitori, o da essi acquisibili.  Nel senso dell'unitaria finalizzazione degli obblighi dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni in parola a consentire la cd.  suitability rule (regole di adeguatezza delle operazioni), depone, del resto, il richiamo che l'art. 29, comma  2, del Regolamento n. 11522 del 1998 opera al precedente art. 28,  sancendo che "ai fini di cui al comma 1" - ossia per stabilire se  l'operazione sia, o meno, adeguata, dovendo in caso di inadeguatezza dell'operazione l'intermediario astenersi dal compierla - "gli  intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui  all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai  servizi prestati". E' di chiara evidenza, pertanto, che l'obbligo di informazione (art 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e art. 28 del Regolamento n. 11522 del 1998) e l'obbligo di segnalare la non adeguatezza dell'operazione e di indicare "le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione" (art. 29 del Regolamento cit.),  confluiscono nell'unitario obbligo di diligenza, di correttezza e di trasparenza dell'intermediario finanziario, sancito dall'art. 21 del d.lgs.  n. 58 del 1998.
Del resto, la Suprema Corte si era già espressa in tale senso nelle note sentenze Cass. 17340/2008 e Cass. 22147/2010 alle quali ha inteso are continuità, ove aveva affermato che la banca intermediaria ha l'obbligo di fornire all'investitore "un'informazione  adeguata in concreto", tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze  del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla  situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non  adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle  avvertenze ricevute”. Quindi, la dichiarazione resa dal  cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in  ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato  dalla banca e della inadeguatezza  dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non può - di certo -  costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un  fatto obiettivo (Cass. 6142/2012). Tale dichiarazione può, al più,  affermano i giudici di piazza Cavour, comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione  incombenti sull'intermediario, sempre che sia corredata da una, sia  pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali  da poterne (ed è questo il passaggio importante) “sconsigliare l'acquisto”, come nel caso in cui venga indicato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso  da soggetto in gravi condizioni finanziarie (Cass. 4620/2015). La modulistica prestampata, pertanto, sembra valere più per sconsigliare, che non per consigliare. In parole povere, non serve proprio ad un bel niente.
La Corte valuta, poi, la possibilità che sia il cliente a dare istruzioni alla banca. Secondo la Cassazione, tuttavia, sussiste comunque la facolta di recedere dall'incarico, per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, n. 3 e 1727, comma 1,  cod. civ., qualora non si ravvisi tale adeguatezza. Infatti, se è vero che, a differenza della legge n. 1 del 1991, art. 8, lett. e), ("il cliente può impartire istruzioni vincolanti sulle  operazioni da effettuare salvo il diritto di recesso della società ai  sensi dell'art. 1727 c.c."), l'art. 24, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.  58 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, precedente la novella introdótta dall'art. 4 del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164,  non ha fatto espressamente salvo il diritto di recesso del gestore ai  sensi dell'art. 1727 c.c., ebbene, nondimeno “ciò non significa che le istruzioni del cliente siano in ogni caso vincolanti”: secondo la Cassazione, deve tenersi conto del più ampio diritto di recesso attribuito all'intermediario dall'art. 24, comma 1, lett. d), (nel testo  vigente ratione temporis), esercitabile anche in presenza di ordini  chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta  causa di recesso, ai sensi dell'art. 1727, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 7922/2015; 12262/2015); la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto  finanziario, quand'anche  il medesimo dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e  sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere comunque qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà  di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio. Siffatta dichiarazione è, peraltro, altresì inidonea ad  assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n.  58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, integrando la  stessa un'affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente (Cass.  11412/2012).
Basti citare in proposito l'art. 27 del Regolamento CONSOB del 29 ottobre 2007, n. 16190 (una ben più  lunga, dettagliata ed analitica indicazione degli specifici obblighi informativi è contenuta negli articoli successivi), con il quale è stata  attuata la Direttiva MIFID n. 2004/39/CE, a norma del quale: "tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e  promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali  clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti; le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili  come tali; gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti,  in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi  possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i  rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole; tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi; b) agli  strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi  opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli inve stimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di inve stimento; c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi".
La Corte di Cassazione analizza anche la possibilità del cliente di chiedere il risarcimento dei danni. In mancanza di prova della diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, onere che ricade sulla banca (art. 23, ultimo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà, pertanto, tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (Cass. 18039/2012), che devono, di conseguenza, considerarsi, in difetto di prove di segno contrario da parte dell' intermediario in nesso di causalità con la predetta condotta inadempiente. Pertanto, ai fini della risarcibilità del danno subito, è  sufficiente che l'investitore alleghi da parte della banca o dell'intermediario finanziario l'inadempimento delle obbligazioni poste a loro  carico dall'art. 21 dei d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normati va secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento, incombendo, per contro, sull'intermediario  l'onere di dimostrare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere  agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 22147/2010; Cass.  4620/2015).

Fonte: www.altalex.com/Operazioni finanziarie inadeguate? Sono nulle | Altalex

Dichiarazione dei redditi smentita dal tenore di vita: mantenimento monstre per il figlio

Nessuna via di fuga per il padre. Confermato il corposo mantenimento per il figlio, convivente con la madre: l’uomo dovrà firmare ogni mese un assegno di 2mila euro.
Il ragazzo ha diritto a mantenere un tenore di vita congruo alla forza economica dei genitori. E su questo fronte le disponibilità del padre sono sicuramente più ampie rispetto a quanto emerge dalla sua dichiarazione dei redditi. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3684/2016 depositata lo scorso 24 febbraio.
Assegno. Unica, piccola vittoria in Appello per l’uomo: lì viene ridotto a «2mila euro mensili» l’«assegno di mantenimento» in favore del figlio. Cifra dimezzata rispetto a quanto deciso in Tribunale, dove era stato previsto addirittura un versamento di «4mila euro mensili».
Ma l’obbligo del padre non può essere ulteriormente messo in discussione, sanciscono ora i giudici della Cassazione.
Rilevante, innanzitutto, la inattendibilità della «dichiarazione dei redditi» del padre, inattendibilità poggiata su «tenore di vita, consistenze patrimoniali e finanziarie» e «attività imprenditoriale» svolta. Di conseguenza, poiché è necessario «parametrare il contributo al mantenimento del figlio alle capacità economiche» reali del genitore, vanno riconfermati i 2mila euro al mese decisi in Appello. Cifra, questa, che consente di «garantire al ragazzo un tenore di vita congruo alle potenzialità economiche dei genitori».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Dichiarazione dei redditi smentita dal tenore di vita: mantenimento monstre per il figlio - La Stampa

giovedì 25 febbraio 2016

Coppia omosex e figlia trasferita in Italia: nessun caso sull'adozione della minore

A sollevare il caso è stato il Tribunale per i minorenni di Bologna. In ballo il riconoscimento della sentenza con cui, negli Stati Uniti, era stata disposta l’adozione della bambina da parte della compagna della madre biologica. Ma ci si trova di fronte a un pronunciamento straniero, che coinvolge cittadini stranieri.

Dunque, tantissimo fumo, ma niente arrosto. Per i giudici della Corte Costituzionale è «inammissibile» la «questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni di Bologna» e relativa a una ‘stepchild adoption’.

Ai giudici emiliani era stato chiesto di «riconoscere la sentenza con cui, nel 2004, negli Stati Uniti, era stata disposta l’adozione della figlia della compagna in una coppia di persone dello stesso sesso, entrambe cittadine americane» e trasferitesi da qualche anno in Italia.

Ma il delicato tema non è stato neanche affrontato. Ciò perché, spiegano i giudici della Consulta, «il Tribunale di Bologna ha erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Coppia omosex e figlia trasferita in Italia: nessun caso sull'adozione della minore - La Stampa

Il prestito passa dai social. Facebook e LinkedIn banche dati

Concessione di prestito sì, a patto che la fedina social sia pulita. Detto in altri termini, curare poco e male i propri profili Facebook o LinkedIn può portare la società finanziaria a negare la concessione di denaro; vice versa, una buona immagine di sé e degli amici virtuali attivi possono agevolarne l’ottenimento. Non è la prima volta che il mondo mediatico entra prepotentemente in una realtà fatta di cifre e denaro: già le agenzie fiscali (prima quelle americane di Minnesota e Nebraska, poi le Entrate italiane) avevano ventilato la possibilità sul finire del 2010 di utilizzare i canali social per stabilire se quanto dichiarato nei redditi fosse in linea con lo stile di vita condotto. Beauty farm, regali di valore e vacanze ai tropici, si pensava, sarebbero diventati il nuovo passaporto del contribuente. Così è stato. I big data starebbero infatti cambiando le modalità con cui le società finanziarie raccolgono informazioni per valutare l’aleatorietà del cliente; in altre parole, profilo social del richiedente e profilazione del rischio-cliente assumeranno via via la medesima forma. Ad oggi per l’Italia tale sistema non sembra essere ancora utilizzato, ma il web corre veloce. Come precisato anche dall’università Bocconi di Milano, taluni enti del credito, allo scopo di stimare quanto l’individuo in questione abbia stabilità in termini lavorativi e dinamicità nella ricerca e nell’ottenimento di nuovo impiego, attingono a LinkedIn, il social network in doppiopetto che permette l’inserimento degli studi sostenuti, della carriera trascorsa e del feedback da parte dei professionisti iscritti. Altre società sperimentano invece l’approccio con Facebook, richiedendo un accesso temporaneo al profilo del soggetto. Una strategia, questa, avente duplice effetto: da un lato, valutare tramite immagini pubblicate e post condivisi in bacheca lo stile di vita e le possibilità finanziarie del cliente (con, ad esempio, foto che riprendono la casa, il nucleo familiare, il posto di lavoro, gli ambienti frequentati o le mete di vacanza); dall’altro, di compiere uno screening completo dei «seguaci» più attivi, tramite l’impiego di algoritmi che consentono di individuare parole calde frequenti e proattività alla discussione.

fonte: www.italiaoggi.it//Il prestito passa dai social. Facebook e LinkedIn banche dati - News - Italiaoggi

mercoledì 24 febbraio 2016

Divieto di accesso agli stadi per saluti romani e inni fascisti

È legittimo il provvedimento del Questore che ha vietato ad alcuni tifosi, per cinque anni, l'accesso ai luoghi dove si svolgono gli incontri di calcio, perché questi tifosi avevano effettuato il saluto romano, cantato inni fascisti, esibito una svastica e offeso un giocatore della squadra avversaria, precedentemente deceduto, insultandone la memoria (Tar Toscana, sezione 2, sentenza 8 febbraio 2016, n. 218).

Il fatto
Durante un incontro di calcio allo stadio, alcune persone tifose che assistevano all'incontro hanno salutato romanamente, hanno intonato inni fascisti, mostrato una croce uncinata, e offeso un calciatore della squadra avversaria che era conosciuto, e che era precedentemente deceduto.
Il Questore ha vietato a queste persone tifose di calcio di accedere – per cinque anni - ai luoghi dove si svolgeranno incontri di calcio ufficiali e amichevoli, professionistici e per dilettanti.
Queste persone hanno impugnato il provvedimento davanti al Tar, sostenendo, tra l'altro, che:
- in riferimento al saluto romano non era sufficiente l'esibizione di un braccio teso per valutare le capacità effettive di adesione e diffusione, ma era necessario concretizzare o contestualizzare il gesto;
- in riferimento a inni fascisti, essi non rientravano nei presupposti indicati tassativamente dalla legge per l'irrogazione del provvedimento;
- non è stata motivata la quantificazione temporale di questo divieto.
Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio, e – dopo il dibattimento – il Tar ha emanato la sentenza, che ha respinto il ricorso.
La decisione
La sentenza ha richiamato la precedente giurisprudenza sui Daspo e l'articolo 6, comma 1, della legge 491/1989, che prevede la «… condotta, sia singola sia di gruppo, evidentemente finalizzata … a creare turbative per l'ordine pubblico».
Il presupposto per l'applicazione della misura è stato perciò individuato nell'ordine pubblico, e si è ritenuto che non era necessario che si verificassero in concreto dei disordini. In questo parametro normativo può essere collocata l'esibizione del saluto romano, che poteva «provocare scontri con la tifoseria opposta, data la notoria collocazione politica della città». Anche i cori oltraggiosi alla memoria di un giocatore, che era deceduto e che era conosciuto «di opposta fede politica», sono stati fatti rientrare in questo parametro. Infine, la durata della misura applicata (cinque anni), in relazione alla gravità del fatto, non è stata ritenuta irragionevole.
La valutazione della sentenza
La sentenza merita approvazione. Essa ha applicato una norma di legge che prevede le turbative all'ordine pubblico. Questo concetto di ordine pubblico deve essere considerato in riferimento all'ambito temporale e spaziale in cui si svolgono le partite di calcio, dove talvolta – come nel caso di specie - l'agonismo sportivo è intrecciato con l'antagonismo politico. In conseguenza, determinati gesti, canti, atteggiamenti, possono far sorgere negli altri spettatori di opposta fede politica dei sentimenti di animosità, e si può verificare la concreta possibilità che avvengano fatti di violenza, idonei a turbare l'ordine pubblico. In contrario a quanto esposto si potrebbe obiettare che questi gesti e canti sono l' espressione di un «pensiero» di carattere politico, che è tutelato dall' articolo 21 della Costituzione, che stabilisce: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altri mezzo di diffusione», e l' unico divieto, previsto nell'ultimo comma, riguarda «le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume». Quindi – si potrebbe sempre obiettare - questi saluti o canti sono libere manifestazioni del pensiero, e non possono essere considerati come presupposti per l'irrogazione di un Daspo. Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva.
A parte i divieti stabiliti dalla legge per le manifestazioni di carattere fascista (legge 20 giugno 1952, n. 645), si deve notare che la libertà di pensiero è legittima e tutelata quando essa fa sorgere nell' ascoltatore un altro pensiero.
Se invece la manifestazione di pensiero fa sorgere nell'ascoltatore un'azione, si è al di fuori della manifestazione del pensiero, ed essa può essere vietata.
Da qui il divieto di canti, gesti, atteggiamenti che possono far sorgere sentimenti di odio, disordini, turbative ecc., e che possono incidere sull' ordine pubblico.
Si pensi al seguente esempio. Una persona, in teatro affollato dove non vi è alcun incendio, grida, per suo divertimento: «al fuoco!». Ciò fa sorgere panico, confusione e pericolo per l'affollamento alle uscite, e può verificarsi anche qualche ferimento o decesso. Questa persona non potrebbe invocare, per questo suo grido pericoloso e sconsiderato, la libertà di manifestazione del pensiero.
Le conseguenze per altri casi di Daspo
La sentenza è quindi da condividere, ed è importante anche per casi simili che possono sorgere in occasione di avvenimenti sportivi, che dovranno essere risolti nel parametro della possibilità che vi sia turbamento dell'ordine pubblico.
Quest' ultimo non deve essere valutato in generale, ma deve essere considerato in riferimento a quell' ordine che deve essere mantenuto in occasione delle riunioni delle persone che intendono assistere pacificamente alle competizioni calcistiche.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Divieto di accesso agli stadi per saluti romani e inni fascisti

Ok del Senato al Milleproroghe: ora è legge. Le principali novità del decreto

Via libera dell'Aula del Senato alla fiducia chiesta dal Governo sul decreto legge milleproroghe con 155 voti a favore e 122 contrari. Il sì di Palazzo Madama al testo arrivato dalla Camera rappresenta l'approvazione definitiva del provvedimento. È stata la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, a porre la questione di fiducia. Queste alcune delle principali misure contenute nel decreto 210/2015 Milleproroghe.
Multa da 200mila euro per i partiti che non approvano bilancio. Scatta una multa da 200 mila euro per i partiti che non presentano il bilancio. Prorogata al 15 giugno la presentazione dei rendiconti 2013 e 2014.
Via balzello licenziamenti per cambi appalto. I datori di lavoro non dovranno più pagare il contributo dovuto in caso di licenziamenti per cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali.
Stop a incroci proprietari. Nuovo stop per un anno per gli incroci proprietari. Chi esercita attività televisiva a livello nazionale e le imprese Tlc non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente via web.
Part-time over63 anche per Poste e Fs. Il decreto Milleproroghe allarga inoltre il bacino di applicazione delle novità sul part-time contenuta nella legge di Stabilità. A darne notizia è la relatrice del provvedimento, la deputata del Pd Daniela Gasparini, chiarendo che il pubblico impiego rimarrà invece escluso.
Fondi pensione Pa. Le risorse destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, nel 2016, possono essere usate per un importo massimo di 214mila euro anche per le spese di avvio dei Fondi.
Proroga split payment. Prorogato per il 2016 l'uso delle somme iscritte in conto residui nel 2015 nel bilancio dello Stato, relative allo split payment.
Più tempo per controllo tabulati telefonici per reati di mafia. In caso di reati di associazione mafiosa, terrorismo ed eversione, criminalità e contrabbando ci sono sei mesi in più per conservare i tabulati telefonici.
Comuni e Province. Ancora un anno di tempo ai piccoli comuni prima di essere obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali. I comuni che si fondono sono esonerati dall'obbligo degli obiettivi di finanza pubblica. Province e città metropolitane potranno prorogare i contratti a tempo determinato e le co.co.co, anche se non hanno rispettato il patto di stabilità interno.
Terra dei Fuochi. Prorogata al 31 luglio la durata della gestione commissariale per la bonifica delle aree. Prorogato di 60 giorni il termine per l'adozione del programma di “rigenerazione urbana” del comprensorio.
Più risorse per Pompei. Aumentano a 500mila euro l'anno, fino al 2019, le risorse relative alla struttura che lavora al progetto Pompei. Stanziati tre milioni l'anno per tre anni per il finanziamento della Scuola sperimentale; 500 milioni l'anno al museo tattile Omero.

fonte: www.ilsole24ore.com//Ok del Senato al Milleproroghe: ora è legge. Le principali novità del decreto - Il Sole 24 ORE

Sicurezza carente, rapine a mano armata all’ufficio postale: risarcito dall’azienda il direttore

Rapina a mano armata nel luglio 1995. Quasi tre anni dopo si ripropone la drammatica situazione. Nel mirino sempre lo stesso ufficio postale. A subirne le conseguenze, a livello psico-fisico, è soprattutto il direttore, rimasto, entrambe le volte, in balia dei criminali.

Per il lavoratore, ora, la magra consolazione del risarcimento da parte dell’azienda. Decisive le evidenti carenze della struttura sul fronte della sicurezza.

A mano armata. Due rapine subite in neanche tre anni. Episodi clamorosi per l’ufficio postale di un piccolo Comune toscano, e drammatici per il direttore, rimasto «in entrambe le occasioni in balia dei rapinatori, armati di pistola».

Notevoli anche le ripercussioni per il dipendente di ‘Poste Italiane’: egli lamenta una «malattia psichica», da lui attribuita proprio alle rapine subite. E su questo fronte l’uomo chiama in causa l’azienda, ritenendola colpevole per non avere dotato «l’ufficio di appropriate difese».

Tale visione è condivisa dai giudici del Tribunale prima e della Corte d’appello poi. Consequenziale la condanna di ‘Poste’ a risarcire il lavoratore con un versamento di 17mila e 500 euro.

Evidente, secondo i magistrati, la «responsabilità» dell’azienda, che non aveva provveduto «a dotare l’ufficio postale di qualsivoglia dispositivo di sicurezza, funzionale alla protezione del personale addetto durante l’orario di servizio», neanche «dopo la prima rapina a mano armata», registrata nel luglio 1995.

Responsabilità. E proprio la reazione nulla, da parte di ‘Poste’, viene ritenuta decisiva anche dai Giudici della Cassazione che, con la  sentenza n. 3424/16 depositata il 22 febbraio, confermano, di conseguenza, la condanna dell’azienda, con relativo «risarcimento del danno» a favore del direttore dell’ufficio.

Inequivocabili le carenze strutturali in materia di sicurezza per i dipendenti. Insufficienti, sanciscono i Magistrati, le «inferriate alle finestre» e il «maggiore spessore dei muri esterni».

Sarebbe stato necessario, soprattutto dopo la prima rapina, approntare «adeguati mezzi di tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori» finalizzati a «prevenire il rischio di rapine». Invece, da luglio 1995 ad aprile 1998, nulla è stato fatto, e ciò conduce a ritenere l’azienda chiaramente responsabile per i problemi psichici riportati dal direttore dell’ufficio postale a seguito delle due rapine.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Sicurezza carente, rapine a mano armata all’ufficio postale: risarcito dall’azienda il direttore - La Stampa

martedì 23 febbraio 2016

La PEC e la sua rilevanza giuridica

La Posta Elettronica Certificata trova la sua prima ed organica disciplina nel D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27, L. 16 gennaio 2003, n. 3). Successivamente, con l’emanazione del Decreto del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie del 2 novembre 2005, si sono dettate le “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata". In pratica tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio.
Anche il Codice dell‘Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) fa esplicito riferimento alla posta elettronica certificata agli artt. 6 e 48 con rinvio al D.P.R. 68/2005 per la disciplina specifica, anche se il Consiglio di Stato avrebbe gradito (v. parere n° 11995 dell'Adunanza del 7.2. 2005) l’assorbimento dell’intero Decreto nell’ambito del CAD così come è avvenuto con il Sistema Pubblico di Connettività.
L’art. 6 sancisce al primo comma che per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.
L’art. 48 prevede al primo comma che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
Al secondo comma viene sancito che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
Al terzo comma si precisa che la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
La normativa summenzionata disciplina, quindi, le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la P.A., ma anche tra privati cittadini. In questo modo, quindi, si conferisce valore giuridico alla trasmissione di documenti prodotti ed inviati per via informatica.
In effetti l’obiettivo finale di quel grande processo di informatizzazione che sta coinvolgendo la P.A. è quello di ottenere una Pubblica Amministrazione digitale, con protocollo informatizzato, posta certificata e soprattutto trasparenza dell’iter burocratico verso l’esterno. In questo modo, difatti, anche cittadini e imprese, collegandosi in rete ai siti della Pubblica Amministrazione, avranno la possibilità di verificare lo stato delle pratiche.
La disposizione in argomento ricorda alcune caratteristiche fondamentali della PEC ed in particolare l’equiparazione di carattere generale della trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata alla notificazione per mezzo della posta e l’opponibilità a terzi della data e ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata previa conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68/2005 ed alle relative regole tecniche.
Ma che significa certificare invio e ricezione nella PEC?
"Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici – significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.
Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute.
A fare, quindi, da garanti dell’avvenuta consegna dell’e-mail saranno i gestori di posta che devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dall'AgID che svolge funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento.
Secondo quanto previsto dalla normativa, possono svolgere il ruolo di Gestori sia aziende private, con capitale sociale non inferiore ad un milione di euro, sia Pubbliche Amministrazioni, purché presentino regolare domanda di accreditamento presso il l'AgID che, a seguito di una istruttoria, valuta se il richiedente possiede i requisiti minimi previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di Gestore.
Tale domanda deve essere presentata nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare del CNIPA del 21 maggio 2009 , n. 56 che ha sostituito la Circolare 24 novembre 2005, n. CNIPA/CR/49.
In particolare l’elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata, previsto dall'art. 14 del D.P.R. 68/2005 viene reso disponibile attraverso la rete Internet. Esso è sottoscritto con firma digitale dall'AgID e contiene, per ogni gestore, le seguenti indicazioni: denominazione sociale; sede legale; rappresentante legale; indirizzo internet; data di iscrizione all’elenco; data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo.
L'AgID, nel corso dell’istruttoria di accreditamento, valuta, tra gli altri, requisiti di onorabilità, adeguatezza del personale, processi atti a garantire la sicurezza dei dati e delle trasmissioni, esperienza del proponente nell’erogazione di servizi di analoga natura, ridondanza e servizi messi in atto in caso di emergenza. È bene sottolineare che tutti i Gestori iscritti nell’elenco pubblico possiedono i requisiti minimi previsti dalla normativa, per cui sono equiparabili sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, tuttavia l’offerta commerciale del servizio può differire; prima di scegliere un Gestore di PEC, quindi, è bene valutare le diverse offerte proposte visitando il sito Internet dichiarato dal Gestore e presente, come evidenzia la figura, nell’elenco pubblico.
Tra gli aspetti disciplinari della PEC di più rilevante interesse si evidenzia che nella catena di trasmissione potranno scambiarsi le e-mail certificate sia i privati, sia le P.A. (art. 4, D.P.R. 68/2005). Saranno i gestori del servizio, iscritti nell’elenco tenuto dall’AgID (che verificherà i requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti ad esempio alla capacità ed esperienza tecnico-organizzativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della sicurezza, alla certificazione ISO9000 del processo), a fare da garanti dell'avvenuta consegna. Per iscriversi all'elenco dovranno possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un milione di euro e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall'attività di gestore (art. 14).
Come prescritto dall’art. 9 del decreto i messaggi verranno sottoscritti con la firma digitale avanzata che dovrà essere apposta sia sulla busta, sia sulle ricevute rilasciate dai gestori per assicurare l'integrità e l'autenticità del messaggio.
I messaggi generati dal sistema informatico saranno nel complesso:
Ricevute: Accettazione (attesta l’invio con i dati di certificazione); Avvenuta consegna (attesta la consegna con i dati di certificazione e, su richiesta  il messaggio originario – completa, breve, sintetica); Presa in carico (attesta il passaggio di responsabilità al gestore del destinatario).
Buste: Trasporto (contiene il messaggio originario, i dati di certificazione e la firma del gestore); Anomalia (contiene il messaggio errato/esterno e la firma del gestore).
Avvisi: Non accettazione (errori formali o virus); Mancata consegna (superamento tempo massimo o virus);
Virus (rilevamento virus).
I nodi di tracciamento del sistema svolgono, quindi, funzioni di:
Accesso: riconoscimento utente, controlli formali, emissione ricevuta di accettazione, imbustamento del messaggio.
Ricezione: controllo provenienza e correttezza, emissione ricevuta di presa in carico, imbustamento messaggi errati.
Consegna: consegna nella casella (indirizzo elettronico) del destinatario, emissione di ricevute di consegna, di  errore di consegna ovvero imbustamento di sicurezza.
Riguardo il delicato aspetto della sicurezza è importante rilevare che nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte deve essere conservata per trenta mesi (originariamente i mesi erano 24) in un apposito registro informatico custodito dai gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute.
Il registro informatico (log) dovrà contenere: il codice identificativo univoco del messaggio originale (Message- ID); la data e l’ora dell’evento; il mittente del messaggio originale; l’oggetto del messaggio originale; il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute, errore, ecc.); il codice identificativo dei messaggi generati (ricevute, errori, ecc.); il gestore mittente; l’indirizzo telematico del destinatario/i.
In merito alla problematica dei virus i gestori dei mittenti e dei destinatari vengono particolarmente responsabilizzati e sono tenuti a verificare l'eventuale presenza di virus nelle e-mail ed informare in caso positivo il mittente, bloccandone la trasmissione (art. 12).
Le ricevute rilasciate dai gestori di posta sono inoltre da essi sottoscritte mediante una firma elettronica avanzata generata in automatico dal sistema di posta e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e l'altra privata, assicurando così la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata.
Quindi alla luce di quanto detto sopra i gestori di posta elettronica certificata sono tenuti a garantire la riservatezza, la sicurezza (anche da virus informatici) e l'integrità nel tempo delle informazioni contenute nella cosiddetta "busta di trasporto" conservandole per trenta mesi (art. 11 del decreto).

Fonte: www.altalex.com//La PEC e la sua rilevanza giuridica | Altalex

Scoppia il flacone, candeggina sul volto della casalinga: azienda produttrice non responsabile

Disavventura domestica. Protagonista, involontaria, una casalinga, vittima della esplosione di un flacone contenente candeggina.
Lesioni serie al volto della donna, che, però, non può rivalersi sulla azienda produttrice: nessun risarcimento, quindi, per lei. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3258/16 depositata lo scorso 19 febbraio.
Flacone. Già i giudici di merito hanno ritenuto immotivate le pretese avanzate dalla casalinga. Pur considerando vero l’episodio denunciato dalla donna, cioè «l’esplosione di un flacone di candeggina», essi hanno considerato non dimostrata «la prova della riconducibilità del fatto ad un difetto del prodotto». Più precisamente, è stato accertato soltanto che il contenitore «era stato riscontrato rotto durante l’utilizzo fatto» dalla casalinga e che «a seguito di detta rottura, per la fuoriuscita del liquido» la donna «era stata colpita al volto», ma, viene precisato, «non vi era prova che quello specifico prodotto si fosse rotto per un difetto di produzione». Plausibile, in sostanza, che l’incidente fosse stato provocato da «un semplice fatto accidentale» ascrivibile alla donna, come, ad esempio, un «uso anomalo del contenitore» oppure una «caduta sul flacone ancora pieno e con il tappo avvitato».
Difettosità. Per fare chiarezza, in maniera definitiva, i Giudici della Cassazione, chiamati in causa dal legale della donna, ribadiscono, in premessa, che «la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore» ma «non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto». Difatti, su questo fronte, alla luce del ‘Codice del consumo’, tocca al «soggetto danneggiato» la «prova specifica del collegamento causale non tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno».
Il concetto di «difettosità», però, viene chiarito, si lega a quello di «sicurezza». Ciò significa che «il prodotto» può considerarsi «difettoso» quando «non corrisponde a quello della sua più rigorosa innocuità, dovendo, piuttosto, farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti» dai compratori.
Tutto ciò consente di affermare che «il danno» subito dalla donna «non prova indirettamente, di per sé, la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto, di per sé insufficiente» per sostenere «la responsabilità del produttore», se non si è in concreto accertato anche che «quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità» richiesto dai consumatori e previsto dalla normativa.
Seguendo tale linea di pensiero è significativa, in questa vicenda, la «carenza probatoria in ordine al difetto presente» nel flacone di candeggina utilizzato dalla casalinga. E, su questo punto, non si può attribuire rilievo decisivo alla indiscutibile «esistenza di un danno seguito all’utilizzazione del prodotto».
Per i Giudici, in sostanza, il mero riscontro della «rottura del flacone di candeggina» non è sufficiente per parlare di «difettosità del prodotto».
Inevitabile, perciò, la conferma della decisione sfavorevole alla casalinga: nessun risarcimento da parte della società produttrice del flacone di candeggina.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Scoppia il flacone, candeggina sul volto della casalinga: azienda produttrice non responsabile - La Stampa

La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo

La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto ad essere presente al processo, approvata il 27.1.2016 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, si prefigge lo scopo di uniformare le varie legislazioni nazionali sul tema delle garanzie processuali penali e di recuperare la fiducia reciproca nella giurisdizione degli Stati membri. La presunzione di innocenza, in particolare, viene articolata attraverso alcuni profili specifici che ne rappresentano dirette esplicazioni ed incidono in modo effettivo sulle garanzie dell’imputato: l’onere della prova, il diritto al silenzio ed alla non autoincriminazione, il divieto di presentare in pubblico l’imputato come colpevole, il divieto di adottare misure coercitive in chiave colpevolista prima della decisione definitiva, il diritto a presenziare al processo, sono ambiti concreti sui quali si misura, infatti, la tenuta democratica del sistema penale e il diritto effettivo ad un equo processo.
Il 27.1.2016, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato una fondamentale direttiva sulla presunzione d’innocenza e sul diritto alla partecipazione dell’imputato al proprio processo. La direttiva segue, in verità, una lungo cammino iniziato con il monitoraggio delle modalità attraverso le quali la presunzione d’innocenza vive in concreto nelle legislazioni degli Stati membri dell’Unione Europea, presentato il 26.4.2006 a Bruxelles, dalla Commissione delle comunità europee, come “libro verde sulla presunzione di non colpevolezza”. Da quel momento, senza soluzione di continuità, si è messo in moto un meccanismo che, attraverso vari passaggi, ha portato all’approvazione del testo in esame.
Facendo tesoro di quella esperienza, dei successivi sviluppi e della giurisprudenza della Corte EDU, la direttiva punta ad uniformare le legislazioni dei vari paesi membri con l’intento dichiarato di “rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo” e di “rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale”.
Il punto è declinato in modo puntuale nell’art. 1, laddove è chiarito come la ragion d’essere dell’iniziativa legislativa sia quella di individuare norme minime comuni concernenti la presunzione di innocenza nei procedimenti penali e il diritto di presenziare al processo penale. L’esigenza di uniformare le legislazioni nazionali rappresenta un’essenziale premessa per il funzionamento effettivo di tuti i meccanismi di cooperazione, molto importanti nel settore penale. In questo ambito, infatti, il riconoscimento reciproco delle decisioni è l’elemento nucleare di sostegno ad ogni ambizione europea ed è determinato, per un verso, dalla fiducia che ogni Stato ha nell’attività giurisdizionale dell’altro e, per altro verso, dall’esistenza di un minimo di garanzie comuni.
La presunzione di innocenza mira ad evitare che un soggetto, prima di essere giudicato responsabile del fatto penalmente illecito contestato, possa essere ritenuto colpevole o anche solo trattato come tale. In questo senso, rappresentando un corollario logico del fine razionale assegnato al processo essa mostra una indiscutibile preferenza ontologica nei confronti dell’innocenza, che si traduce nella convinzione secondo cui il processo penale ha una funzione cognitiva proiettata alla dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza e non dell’innocenza.
La scelta di approvare una specifica direttiva sull’argomento è di estremo rilievo per la intrinseca capacità dello strumento di incidere direttamente sulle legislazioni dei paesi membri, determinando i necessari adeguamenti normativi. Il suo recepimento, infatti, “sconvolgerà”, in termini di rispetto delle garanzie, gli assetti procedurali di molti Stati membri dell’Unione.
L’art. 2 del provvedimento amplia il perimetro di applicazione dei principi richiamati, individuando espressamente le coordinate della loro futura operatività all’interno degli Stati membri: valenza che inizia nel momento stesso in cui prende avvio un’indagine penale nei confronti di una persona fisica e dura fino a quando la decisione non diventa definitiva. In questa prospettiva, la solenne affermazione contenuta nel successivo art. 3, secondo cui “gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza”, deve essere intesa nel senso che il momento conclusivo coincide col passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla responsabilità penale. Ed è un significativo passo avanti rispetto alla stessa lettera della Convenzione europea, che, invece, utilizza una terminologia intesa, nel passato, in modo meno ampio.
La direttiva dunque obbliga gli Stati membri dell’Unione ad adeguarsi a quanto previsto ed indicato ed in particolare obbliga tutti i paesi a considerare la presunzione di innocenza come un pilastro essenziale del diritto all’equo processo, valido per tutte le legislazioni penali. Passo avanti sul piano giuridico, ma anche su quello culturale, non estraneo ai percorsi legislativi interni.
Di particolare interesse è, poi, la scansione delle varie declinazioni che, secondo il legislatore europeo, la presunzione assume. Innanzitutto, l’onere della prova: l’art. 6 indica, infatti, agli Stati membri l’obbligo di assicurare che l’onere di provare la colpevolezza competa all’accusa e non alla difesa. Questo profilo individua uno delle caratteristiche e delle garanzie essenziali del processo penale, laddove fissa l’oggetto dell’accertamento e il ruolo dei protagonisti: l’accusa deve dimostrare i fatti penalmente rilevanti contestati alla persona imputata e nessuna inversione dell’onere dimostrativo è legittima, cosi come non possono trovare spazio presunzioni di qualsiasi natura.
Immediatamente dopo, però, la direttiva richiama e fa salvo l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico che a discarico in conformità del diritto nazionale applicabile. Questo rinvio può avere un senso, però, solo se letto nella prospettiva di non delegittimare quelle legislazioni ove è contemplata un‘iniziativa probatoria attiva del giudice particolarmente ampia. Nel sistema italiano, invece, la specificazione può essere pericolosa nella misura in cui vive la convinzione secondo la quale l’attivismo probatorio del giudice, oltre i limiti rigidamente fissati dal codice di rito, incide (limitandola) sulla sua imparzialità. Ampliare gli spazi dell’iniziativa probatoria del giudice finirebbe per destrutturare i delicati equilibri che presiedono l’acquisizione e la valutazione delle prove.
Un’immediata e diretta conseguenza della regola dell’onere della prova è fissata nel par. 2 dell’art. 6 secondo il quale il “dubbio” deve essere sempre valutato a favore della persona indagata o imputata, anche se deve essere assolta: il principio è già noto al sistema processuale penale come modalità di articolazione del giudizio (in dubio pro reo), ma deve essere favorevolmente salutato ogni ampliamento della sua latitudine, in una prospettiva di vietare anche di assolvere col beneficio del dubbio e poi motivare manifestando un proprio (moralistico) convincimento di colpevolezza o comunque un giudizio negativo sulla persona.
Una ulteriore declinazione della presunzione di innocenza è individuata nel diritto al silenzio e nel diritto a non autoincriminarsi. L’art. 7 indica la necessità che ad ogni indagato e imputato debba essere riconosciuto il diritto al silenzio in merito al reato che viene loro contestato (par. 1) e il diritto a non rendere dichiarazioni autoincriminanti (par. 2). La successiva puntualizzazione secondo la quale gli Stati membri possano valorizzare comportamenti collaborativi o raccogliere prove lecite attraverso l’uso di poteri coercitivi, comunque esclude, senza equivoci (par. 5 ), che l’esercizio dei diritto al silenzio ed alla non autoincriminazione possa essere utilizzato contro l’imputato o come prova della commissione del fatto. Questa connessione virtuosa – già più volte operata dalla giurisprudenza della Corte EDU - è di particolare rilievo perché dimostra la concretezza del principio e la sua proiezione garantista. La scelta degli elementi utilizzabili a determinare il convincimento del giudice, infatti, non è un dato neutro rispetto alle dinamiche dell’equo processo. Far passare la presunzione di innocenza attraverso la tutela delle fondamentali prerogative di libertà dell’indagato o dell’imputato è un modo per radicare la garanzia all’interno del processo e nel limbo delle declinazioni di principio.
Una successivo ed importante ambito viene disciplinato dall’art. 4, ove sono valorizzati i collegamenti esistenti tra il profilo di pubblicità e la presunzione stessa. In particolare, è fatto obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni delle autorità pubbliche non presentino la persona come colpevole. Ugualmente per le decisioni diverse da quelle sulla colpevolezza.
La precisazione è di particolare rilievo e si pone in netto contrasto con molte prassi disinvolte di presentare all’indomani di un’operazione di polizia, le persone coinvolte come colpevoli. Ciò non impedisce il sacrosanto diritto di cronaca, ma ne limita la sua manipolazione (assai frequente, in verità). Gli Stati membri dovrebbero impedire, ove possibile, che in pubblico la mera inchiesta venga già proposta come una affermazione di responsabilità.
Infine, la presunzione di innocenza viene anche considerata come regola di trattamento e riferita in particolare alle misure coercitive ante iudicium. In questa prospettiva, l’art. 5vieta che gli indagati e imputati possano essere presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica. Questa essenziale puntualizzazione non vieta l’applicazione di misure coercitiva ma solo se sono necessarie per ragioni di sicurezza, tutela del processo o per impedire la fuga. Mi sembra veramente opportuno questo doppio intervento che se, da un lato, fissa alcune semplici regole di condotta, dall’altro dovrebbe ridimensionare tantissimo il ricorso disinvolto alla coercizione anticipata.
La direttiva si conclude col riconoscimento del fondamentale diritto a presenziare al proprio processo. In questa prospettiva molto netta, viene anche considerata la possibilità di celebrare il processo in assenza dell’imputato, ma solo a condizione che sia stato informato in tempo del processo e delle conseguenze della sua assenza.
La partecipazione diretta dell’imputato al processo rappresenta la modalità unica ed essenziale per esercitare i propri diritti ed in particolare per difendersi al suo interno. Senza la sua presenza attiva, o mediata dal difensore tecnico, il diritto al processo equo diventa una sterile affermazione teorica priva di senso.
La sua valorizzazione all’interno di una direttiva incentrata sulla presunzione d’innocenza scandisce, peraltro, la stretta correlazione esistente tra i due ambiti.
Con questo provvedimento, il processo penale diventa sicuramente più capace di proporsi come il luogo ove si accerta un fatto penalmente rilevante nel rispetto delle garanzie dell’individuo.

Per leggere la direttiva clicca qui: dirUE_innocenza pdf.pdf

Fonte: www.quotidianogiuridico.it//

lunedì 22 febbraio 2016

È concussione minacciare controlli fiscali

Con due pronunce contestuali della stessa sezione (la Sesta, ma a collegi diversi) la Cassazione conferma la linea del rigore verso gli imputati di concussione. La severità nel circoscrivere il reato spacchettato dalla legge Severino (190/2012), con le sentenze 6656 e 6659 depositate ieri, si accompagna alla conferma del doppio regime delle sanzioni patrimoniali a carico dei funzionari infedeli; le statuizioni civili a favore della parte lesa costituita a processo non escludono l'iniziativa della magistratura contabile, almeno fino alla maturazione del titolo esecutivo.

Diverse le figure di pubblico ufficiale colpite dalle sentenze di ieri - un dipendente delle Entrate di Varese, un curatore fallimentare incaricato dal Tribunale di Rimini - ma identiche le sintesi sulle fattispecie ribadite dalla Suprema corte.

Nel primo caso il funzionario infedele aveva avvicinato con approcci insoliti oltrechè irrituali un imprenditore, esponendogli con «modalità terroristiche» delle presunte irregolarità nella dichiarazione dei redditi e chiedendo - e ricevendo poi - 5mila euro per tacitare la vicenda. Ugualmente “dirette” le modalità estorsive, a giudizio della Corte, messe in campo dal curatore fallimentare romagnolo, che aveva “barattato” la disponibilità a tradire l'ufficio - restituendo una chiavetta Usb con la contabilità occulta della società indagata e impegnandosi a non esecutare i beni personali del fallito - con la promessa di ricevere 95mila euro.

fonte: www.ilsole24ore.com//È concussione minacciare controlli fiscal

Costituzione senza notaio per le start up innovative

Start up costituite direttamente dai soci, con firma digitale, senza passare dal notaio. È questa la grande semplificazione prevista dal Decreto firmato il 19 febbraio scorso dal Ministero dello Sviluppo Economico per facilitare la nascita delle start up innovative previste dall’art. 25 D.L. n. 179/2012.

La novità si rivela di grande aiuto per le imprese: ai fini della costituzione e delle successive modificazioni gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della start up, tramite un modello tipizzato firmato digitalmente (senza nessuna autentica delle sottoscrizioni), oppure avvalendosi dell'Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma. Resterà comunque percorribile la tradizionale strada della costituzione per atto pubblico tramite notaio. Il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro Imprese., direttamente compilabile online, stanno per essere diffusi e saranno riservati alla costituzione di start up aventi la forma di società a responsabilità limitata non semplificate di cui all’art. 2463 Codice Civile.

Grazie alla semplificazione, i contratti di società a responsabilità limitata, avente per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale del R.I. delle start up, saranno redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori nel caso di società pluripersonale o dall'unico sottoscrittore nel caso di società unipersonale. L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, saranno redatti in modalità esclusivamente informatica e sarà necessaria l'impronta digitale di ciascun sottoscrittore (in sua assenza, l'atto non sarà iscrivibile nel R.I.). In caso di atto plurilaterale sarà richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti.

Il procedimento di sottoscrizione dovrà concludersi entro 10 giorni dal momento della prima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica delle sottoscrizioni. Nei venti giorni successivi all’ultima sottoscrizione l’atto dovrà essere presentato per l’iscrizione al R.I.  che verificherà la sua conformità al modello standard e la validità delle sottoscrizioni. In caso di esito positivo delle verifiche l’atto verrà prima provvisoriamente iscritto nella sezione ordinaria del R.I. per poi passare a quello speciale.

Fonte: www.ilsocietario.it//Costituzione senza notaio per le start up innovative - La Stampa

venerdì 19 febbraio 2016

Stalking: tra i diritti della donna anche quello di essere informata

Una donna vittima di uno stalker ha il diritto di essere informata su quanto la giustizia fa per proteggerla, e sui provvedimenti presi nei confronti dell'uomo. Per la prima volta il tribunale di Milano ha applicato la nuova norma, stabilita da una direttiva europea appena recepita dall'Italia. Il collegio dei giudici (Fabio Roia, Ilario Pontani e Veronica Tallarida) ha ordinato ai sensi del nuovo articolo del codice di procedura penale in vigore da fine gennaio di "comunicare" alla donna la "misura di protezione" decisa "in suo favore". Un fatto all'apparenza banale, ma oggi stabilito per legge, e introdotto da un decreto legislativo dello scorso dicembre per dare attuazione alle disposizioni europee sulle "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato".

Il caso specifico riguarda un uomo 27 anni che, durante un periodo di sorveglianza speciale con obbligo di firma seguito a delle condanne per rapine e droga, viene denunciato per atti persecutori dalla sua ex convivente. Col provvedimento che recepisce la nuova norma, i giudici della prevenzione revocano l'obbligo di soggiorno in precedenza imposto all'uomo "per favorire il reperimento del lavoro in grado di garantire al sorvegliato un'esistenza dignitosa" sostituendolo "col più idoneo ed incisivo divieto di avvicinarsi (nel raggio di un chilometro) al luogo di lavoro della sua ex", oltre che alla sua abitazione. E di questa imposizione, stavolta, viene messa al corrente anche la vittima. Il decreto a carico del giovane, su disposizione dei giudici, è stato dunque inoltrato dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano - primo caso da quando è in vigore la normativa sullo stalking - anche alla donna. Prima, infatti, non c'era l'obbligo di avviso e la persona offesa, a meno che non lo richiedesse esplicitamente, non sapeva che al suo stalker era stata inflitta una misura.

Fonte: www.repubblica.it//Stalking, cambia la legge: tra i diritti della donna anche quello di essere informata - Repubblica.it

Prosciolto l'autista-cantante dell'Atac

È stato prosciolto da ogni accusa l’autista dell’Atac - l’azienda romana di trasporti - che pur essendo malato - con annessi certificati di malattia - la sera andava a cantare con il suo gruppo nei locali pubblici. Il giudice ha infatti stabilito che un lavoratore in malattia è tenuto a essere a disposizione per eventuali controlli negli orari previsti dalla legge ma poi, per il resto, è lecito oggetto di valutazione se la malattia presente nel certificato medico sia inconciliabile con l’attività extra-lavorativa.

Nel caso in oggetto è stato il giudice dell'udienza preliminare a prosciogliere l’autista dell'Atac accusato nella primavera 2014 dalla procura di truffa aggravata per essersi dato malato negli stessi giorni in cui la notte andava a esibirsi nei locali pubblici come cantante perché «il fatto non sussiste».

Sulla vicenda ha scritto il 9 febbraio 2016 Corriere Roma e il 15 febbraio 2016 se ne è occupata la trasmissione Quinta colonna.

fonte: www.ilsole24ore.com//EnricoBronzo//Prosciolto l'autista-cantante dell'Atac - Il Sole 24 ORE

Videosorveglianza, i monitor non devono pagare il canone Rai

Difficile immaginarsi l’addetto alla sicurezza di una banca che utilizzi il monitor di videosorveglianza per guardarsi in santa pace una bella televendita pomeridiana. Eppure il sospetto deve essere venuto al solerte rappresentante della Guardia di Finanza che, attento alle esigenze erariali oltre che, indirettamente, a quelle dell’istituto di credito, ha eseguito, nel torrido luglio di due anni fa, un «accesso» a una banca di Trabia (ridente centro del palermitano). E infatti ha potuto verificare che faceva bella mostra di sé un monitor che trasmetteva quanto le telecamere rilevavano nei locali. Il primo sospetto, quindi, è stato che quel monitor servisse a divertirsi con telenovelas e gare di cucina. E il solerte funzionario ha subito chiesto la ricevuta di pagamento del canone Rai.

Evidentemente gli stupefatti impiegati hanno cercato invano di dimostrare che il sistema a circuito chiuso impediva, ahimè, di rifugiarsi dietro pile di pratiche come Fantozzi per vedere la partita di nascosto e che quel monitor, inesorabilmente, serviva a sorvegliare. Trattandosi di una banca, poi, l’ipotesi non appariva irreale.

Ma non c’è stato nulla da fare: con tetragona inflessibilità il finanziere ha fatto presente alle Entrate (al famigerato Sportello Sat di Torino) la grave situazione di illiceità. Nemmeno allo Sportello Sat devono aver colto la differenza tra un monitor e una Tv ed è partito un accertamento per 407,35 euro che la banca ha impugnato alla Commissione tributaria provinciale di Torino. La quale, con sferzante ironia, ha spiegato ai più che un monitor non è «atto» a ricevere le emissioni televisive, come già chiarito al ministero dello Sviluppo economico nel 2012. E ha anche condannato, con sentenza depositata il 14 gennaio scorso, l’agenzia delle Entrate (Direzione provinciale I di Torino) a pagare 300 euro di spese di giudizio.

fonte: www.ilsole24ore.com//SaverioFossati//Videosorveglianza, i monitor non devono pagare il canone Rai - Il Sole 24 ORE

Calci, pugni e sevizie: 18 arresti nella casa degli orrori di Borgo d’Ale

Un luogo di tortura. Questo secondo la polizia di Vercelli era la residenza La Consolata di Borgo d’Ale. Dove gli anziani ospiti e i malati psichici venivano presi a schiaffi e calci, strattonati peri capelli, picchiati con manici di scopa e chiavi subendo umiliazioni di ogni genere. Alcuni pazienti venivano anche legati o costretti a giacere per terra mentre venivano calpestati.
Diciotto dipendenti responsabili di questo orrore sono finiti in manette oggi pomeriggio nel corso di un’operazione della polizia coordinata dal sostituto procuratore Davide Pretti. L’accusa è di maltrattamenti di anziani e disabili all’interno della casa di riposo, una struttura specializzata nell’assistenza a persone in condizioni di disagio psichico o affette da problemi motori. Già nota per essere stata in passato il «quartier generale» di Mamma Ebe e della sua congregazione.
Le indagini erano iniziate lo scorso agosto dopo una denuncia contro ignoti giunta alla procura di Vercelli, presentata dal padre di una delle pazienti. L’uomo infatti, quando andava in visita alla figlia, le trovava sul corpo diversi segni riconducibili a maltrattamenti.
Dopo la denuncia la squadra mobile ha piazzato una serie di apparecchiature audio-video nella struttura per monitorare cosa accadeva all’interno. Scoprendo quello che la questura definisce «un quadro sconvolgente per la brutalità, crudeltà e la mancanza di umanità con cui venivano trattati quotidianamente gli ospiti da parte del personale addetto».
Nei mesi scorsi le richieste di chiarimenti dei familiari delle vittime sulle lesioni riscontrate sui corpi dei propri cari si sono moltiplicate. E sempre il personale si giustificava sostenendo che gli ospiti si erano infortunati a causa delle loro precarie condizioni fisiche. Sempre secondo la questura sono 12 le vittime accertate di oltre 300 diversi episodi di violenza.
Otto persone sono state arrestate all’interno della casa di cura durante l’orario di lavoro, mentre gli altri dieci sono stati prelevati dalle loro abitazioni. Si tratta di medici, infermieri o operatori sanitari che avrebbero maltrattato pesantemente gli ospiti con schiaffoni a volte inferti anche con oggetti come manici di scopa e chiavi, ma anche strattoni, prese per i capelli, pugni, spintoni, umiliazioni e vessazioni come lanci sulle sedie o a terra e sul letto, o ancora, pazienti legati o costretti a giacere per terra e sentirsi calpestare.
Due degli indagati dovranno anche rispondere del reato di «Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile». In pratica costringevano alcuni ospiti a infierire ripetutamente su altri pazienti. Altri due sono invece accusati di sequestro di persona per aver chiuso per lunghe ore i pazienti nelle proprie stanze ignorando le richieste di aiuto.

fonte: www.lastampa.it//Calci, pugni e sevizie: 18 arresti nella casa degli orrori di Borgo d’Ale - La Stampa

Abolitio criminis e reati tributari 'sotto-soglia': uno dei primi provvedimenti di revoca del giudicato

1. Il provvedimento in oggetto - con cui il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine ha disposto la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza definitiva di condanna per un reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 - rappresenta un esempio delle rilevanti conseguenze pratiche derivanti dalla recente riforma dei reati tributari, operata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
2. Tra le varie modifiche apportate dalla riforma è stata infatti elevata la soglia di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000, che è passata così da 50.000 euro a 150.000 euro, per ciascun periodo d'imposta.
Secondo l'orientamento maggioritario - fatto proprio anche dalle Sezioni Unite nel 2013 - la soglia di punibilità rappresenta un elemento costitutivo di tali delitti, in quanto elemento fattuale di cui si compone la situazione tipica, della quale contribuisce a definire il disvalore e che deve pertanto essere coperto da dolo. Un riposizionamento dell'asticella della punibilità nei termini anzidetti non poteva dunque che determinare il venir meno della rilevanza penale di una parte delle sotto-fattispecie precedentemente sussumibili all'interno di tali figure di reato. Dinanzi a un simile mutamento della fisionomia della fattispecie penale astratta, sembra dunque corretto parlare di una abolitio criminis parziale, fenomeno che soggiace - tanto quanto l'abolitio totale - alla regole generali di applicazione della legge nel tempo previste dall'art. 2, comma 2 c.p., in base alla quale "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato".
Le conseguenze di tale abolizione si apprezzeranno certamente nell'immediato futuro, ma si sono altresì avvertite nei procedimenti in corso al tempo della riforma: tutti gli imputati per reati divenuti "sotto-soglia" - i cui processi erano stati nella maggior parte dei casi sospesi, in attesa dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo - sono stati raggiunti da pronunce assolutorie ex art. 530 co. 1 c.p.p., ovvero da declaratorie predibattimentali ex art. 129 c.p.p..
Ma, come noto, il precetto contenuto nell'art. 2, comma 2 c.p. prevede altresì che "se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali" e trova - quale risvolto processuale - la norma di cui all'art. 673 c.p.p. Quest'ultima disposizione - statuendo che "nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti" - attribuisce all'abolitio una retroattività illimitata e, dunque, una portata risolutiva del giudicato penale.
3. Di tale strumento processuale si è correttamente servito - previa apposita istanza del difensore del condannato - il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine il quale, con il provvedimento in oggetto, ha revocato una sentenza definitiva di condanna pronunciata in epoca anteriore alla recente riforma dei reati tributari, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione ad un reato di omesso versamento di ritenute ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 per un ammontare di 61.922 euro, importo superiore alla soglia vigente al momento del fatto (50.000 euro), ma inferiore all'attuale soglia modificata dal d.lgs. 158/2015 (150.000 euro). La "formula" utilizzata nel provvedimento è naturalmente quella indicata dallo stesso art. 673 c.p.p., ossia "perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato".
4. Insomma, una limpida applicazione della disciplina di cui all'art. 2 c.p. e 673 c.p.p., posta com'è a garanzia della credibilità complessiva dell'ordinamento e dell'uguaglianza fra i consociati, valori senz'altro preminenti rispetto al dogma dell'intangibilità del giudicato. Un istituto, cioè, volto ad impedire che, creatosi un 'vuoto punitivo' nell'ordinamento e venuto meno il disvalore penale della condotta, possa permanere una sentenza fondata su di una norma ormai abrogata e, dunque, priva di quell'efficacia giuridica che ne legittimerebbe l'esecuzione e la produzione di ulteriori effetti penali. Alla revoca consegue infatti la cessazione dell'esecuzione della pena principale, delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna; ciò incidendo, ad esempio, non solo sulla cancellazione dal casellario giudiziario della relativa sentenza, ma anche sulla possibilità del condannato di (ri)fruire della sospensione condizionale della pena.
5. Meno scontata appare invece l'osservazione svolta nel provvedimento in oggetto - seppur solamente in via incidentale - con riferimento alla formula assolutoria che il giudice avrebbe dovuto utilizzare qualora il procedimento, anziché già definito con sentenza passata in giudicato, fosse stato ancora in corso. In quel caso - si afferma - l'imputato sarebbe andato assolto, non già con la formula "il fatto non è previsto come reato", ma con quella (più favorevole, poiché esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale) "il fatto non sussiste", stante la mancata integrazione di un elemento oggettivo costitutivo del reato: il superamento della soglia.
Tale conclusione, tuttavia, sembrerebbe scontrarsi con quell'insegnamento tradizionale, riportato da pressoché ogni manuale o commentario, in base al quale la formula da utilizzare in caso di abolitio criminis (così come nel caso di difetto di una norma incriminatrice, di dichiarazione di illegittimità costituzionale o di entrata in vigore della norma in epoca successiva al fatto) è quella "il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Tuttavia, ad avallare la posizione accolta dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine stanno due recenti sentenze della III Sezione della Cassazione le quali - richiamando sul punto il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Orlando del 2011 -, sostengono che la formula "il fatto non è previsto come reato" si applichi ai casi di fattispecie astratta mai esistita, abrogata o dichiarata (in toto) costituzionalmente illegittima, mentre dovrebbe essere adottata la formula "il fatto non sussiste" ogniqualvolta risulti mancante un elemento costitutivo del reato di natura oggettiva.
La questione - si può osservare per inciso - potrebbe echeggiare quella sorta quando fu la Corte costituzionale, con la sent. n. 80/2014, ad 'innalzare' (nella sostanza) la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice di cui all'art. 10-ter: anche in quel caso, infatti, risultò assai discussa l'opportunità di usare l'una o l'altra formula. Il richiamo non pare tuttavia determinante ai fini della questione che qui interessa, data l'impossibilità di equiparare l'ipotesi dell'abolitio legislativa a quella della dichiarazione di incostituzionalità: il primo, fenomeno fisiologico dell'ordinamento, il secondo, evento di patologia normativa. Il riferimento sembra nondimeno rappresentare un segnale dell'aura di incertezza che circonda la scelta delle formule assolutorie in casi del genere.
In ogni caso, la posizione accolta dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine e dalle citate due sentenze della III Sezione della Cassazione - secondo cui l'abolitio parziale in esame comporterebbe un'assoluzione per insussistenza del fatto qualora intervenuta prima della sentenza definitiva di condanna - potrebbe esporsi ad alcune obiezioni.
Anzitutto, il richiamo al principio contenuto nella citata sentenza delle Sezioni Unite Orlando non pare del tutto pertinente, giacché attinente ad un fatto di appropriazione indebita di denaro, contestato come "altrui", ma poi ritenuto dai giudici di proprietà dell'agente: in tal caso - conclusero le Sezioni Unite - andava utilizzata la formula "il fatto non sussiste" perché mancava l'elemento costitutivo dell'altruità della cosa; mentre si sarebbe dovuto usare la diversa formula "il fatto non è previsto come reato" solamente se (ma il caso sembra davvero difficilmente immaginabile) già nel capo d'imputazione fosse stata contestata l'appropriazione di denaro "proprio", condotta questa non incriminata dalla legge e quindi, appunto, "non prevista come reato". Quella pronuncia non riguardava quindi il caso di abolizione parziale intervenuta a modificare un elemento costitutivo del reato, ma si limitava a far dipendere la formula assolutoria dal "tenore letterale dell'addebito". Il principio sarebbe traslabile nel caso che ci interessa solamente qualora riferito all'immaginaria ipotesi in cui l'elemento dell'altruità fosse stato inserito nella fattispecie di appropriazione indebita per mezzo di una novella legislativa, il cui effetto fosse quello di depenalizzare la condotta appropriativa di denaro proprio.
In secondo luogo, stando all'impostazione accolta dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine e dalle due citate sentenze della III Sezione della Cassazione, si giungerebbe a distinguere l'ipotesi di abolitio parziale (a cui, come nel caso in esame, conseguirebbe un'assoluzione per insussistenza del fatto) e di abolitio totale (in cui la formula è pacificamente quella "perché il fatto non è previsto come reato"): il che non pare ragionevole, data l'identità di ratio e di base normativa delle due ipotesi.
Inoltre, un espresso riferimento alla formula "il fatto non è previsto come reato", individuata come quella appropriata in caso di abrogazione, si trova nell'art. 673 c.p.p., che è pacificamente applicabile (e infatti applicato nel caso in esame) nelle ipotesi di abolitio parziale dovuta al venir meno di un elemento costitutivo del reato.
Dunque - pur con la dovuta cautela, dovuta all'incertezza che, come detto, circonda tale materia - le considerazioni qui brevemente esposte paiono indurre a ritenere che, in presenza di una contestazione di un'omissione 'sopra-soglia' - e magari di una sentenza di primo grado che abbia già accertato la sussistenza del fatto - una sopravvenuta modifica legislativa che renda quel fatto 'sotto-soglia' dovrebbe condurre ad un'assoluzione perché "il fatto (sussistente e incriminato al momento della contestazione) non è (più) previsto dalla legge come reato", formula che sembra addirsi maggiormente alle ipotesi di abolizione del reato, parziale o totale che sia.
Del tutto diversa, ci pare, è l'ipotesi in cui sia stato contestato un fatto di mancato versamento che ecceda l'attuale soglia di 150.000 euro, e il giudice addivenga, in esito all'istruzione probatoria, ad una rideterminazione dell'imposta evasa tale da riqualificare il fatto come 'sotto-soglia'. Qui l'assoluzione dovrebbe comunque essere motivata per insussistenza del fatto. A giustificare una diversificazione di formula tra quest'ultima ipotesi e quella dell'abolitio criminis sta l'evidente differenza di situazione fra chi (a) imputato o condannato per una condotta penalmente illecita al momento del fatto, si trovi a beneficiare di una sopravvenuta depenalizzazione; e chi (b) venga accusato di un reato ma sia dichiarato innocente in quanto si accerta processualmente che la sua condotta era ab origine penalmente irrilevante, in quanto sprovvista di un carattere richiesto dalla legge quale elemento costitutivo del reato. Nel primo caso, infatti, il giudice ritiene sussistente il "fatto" contestato dal p.m., e anche la sua corretta qualificazione giuridica al tempo dell'imputazione, ma prende atto che quel "fatto" (contestato e accertato) non è più contemplato come reato dalla legislazione applicabile al momento della decisione, in forza dell'art. 2 c.p.; nel secondo caso, invece, all'esito dell'istruzione probatoria il giudice accerta che l'evasione è sotto-soglia, contrariamente a quanto risulta dal capo di imputazione, e dichiara pertanto non sussistente il "fatto" contestato dal p.m.

fonte: www.penalecontemporaneo.it//DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

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