Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 261 del 10 novembre 2014 la Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 sulla Riforma della Giustizia Civile recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".
Per dettato dell'art 1 della legge di conversione, al comma 2, "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" e di conseguenza la data di entrata in vigore della nuova normativa è quella dell'11 novembre 2014, vale a dire oggi.
Molte delle disposizioni introdotte, tuttavia, rimandano la specifica loro entrata in vigore ad un termine successivo.
Ecco allora che il termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione si può ora finalmente individuare nella data del 11 dicembre 2014 (giovedì). Ciò vale per:
a) per la separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio effettuata direttamente dai coniugi con assistenza facoltativa di uno o più avvocati, innanzi al Sindaco del Comune competente (art. 12).
b) per il divieto della compensazione delle spese (art. 13) e per la norma che prevede il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione" (art. 14) La nuova norma si aplicherà ai giudizi introdotti successivamente alla data su indicata;
c) per la previsione del nuovo saggio degli interessi legali moratori (art. 17) che si applicherà ai procedimenti iniziati successivamente alla data su indicata.
Ugualmente per quasi tutte le norme che riguardano il nuovo processo esecutivo:
d) per le nuove modalità di "Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione" (art. 18 - nuovo 492-bis c.p.c.) e relativa SANZIONE: attenzione al nuovo Art. 164-ter. – (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) e alle nuove norme sulla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
e) per la nuova competenza territoriale per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli (art. 19) e per l'esecuzione forzata contro la pubblica ammnistrazione. Fissata la regola secondo la quale "per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";
f) per la "Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare" (art. 19) - e relativo Contributo Unificato - e per la nuova modalità di esecuzione del pignoramento dei veicoli, motoveicoli e rimorchi registrati; i provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione (nuovo art. 609 c.p.c.); la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita' telematiche (155-ter delle disp. att. c.p.c.) Modalita' di accesso alle banche dati (155-quater delle disp. att. c.p.c.), l'esecuzione presso terzi.
Tutte queste disposizioni entreranno in vigore l' 11 dicembre 2014, salvo, sempre per le riforme all'esecuzione forzata, le seguenti nuove norme:
- «Art. 155-sexies. – (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). – Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui »;
- «Art. 164-bis (Infruttuosità dell’espropriazione forzata). – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».
- All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».
Per queste nuove norme non è indicata una proroga e sembra doversi prevedere la loro immediata applicazione.
Resta confermato che dal prossimo anno si applicherà la disposizione sulla sospensione feriale dei termini (e ferie dei magistrati). Secondo l'art. 16, comma 3, "acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015".
La sospensione feriale dei termini, a partire dal prossimo anno, si estende dal 1° agosto al 31 agosto.
Decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto significa, quindi: 9 febbraio 2015. A decorrere da quella data entreranno in vigore le norme su:
a) improcedibilità delle controversia in alcune materie senza che si sia tentato l'esperimento della negoziazione assistita da uno o più avvocati (art 3). Le materie sono quelle indicate dal comma 1: "chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti" e "chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro".
b) nuovo sistema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali (art. 20) "procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno";
Sempre entro la stessa data del 9 febbraio dovrà essere emanato un decreto miniteriale che regolamenti riduzioni ai compensi degli arbitri e disponga nuove norme per la selezione degli arbitri e l'attribuzione agli stessi degli incarichi.
fonte: www.professionegiustizia.it//Oggi entra in vigore la nuova normativa che riforma la giustizia civile - professionegiustizia
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 12 novembre 2014
Entrata in vigore della nuova normativa che riforma la giustizia civile
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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