Se il "daspo" proibisce ad una persona di accedere ai luoghi adiacenti allo stadio durante il transito dei tifosi, non si può dedurre l’illegittimità del provvedimento per eccessiva indeterminatezza temporale del divieto. E' quanto emerso dalla sentenza 48986/14 della Cassazione, depositata il 25 novembre.
Il caso
Divieto disposto dal questore di accedere alle zone limitrofe dello stadio di Roma, ma il tifoso non riesce a resistere e torna sulla “scena del crimine” prima dell’inizio di una partita, mentre i tifosi si recavano all’Olimpico. Inevitabile, quindi, la condanna da parte della Corte d’appello di Roma nei confronti dell’uomo, che però decide di giocarsi la sua ultima carta ricorrendo in Cassazione. La contestazione riguarda l’eccessiva genericità del provvedimento del questore, il quale non aveva determinato temporalmente il divieto. L’uomo si era recato sul posto 10 ore prima dell’inizio della partita, mentre nel provvedimento non erano specificate le ore precedenti l’inizio della manifestazione. La Corte di Cassazione, però, non approva il percorso argomentativo del ricorrente: il Daspo inflittogli vietava l’accesso ai luoghi adiacenti allo stadio, in cui transitavano i tifosi in occasione delle partite di calcio. Nel caso di specie, l’imputato si era trovato dove gli era stato vietato di essere e proprio durante il transito dei tifosi. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Divieto di andare allo stadio: la domanda da porsi è “dove?” non “quando?”
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giovedì 27 novembre 2014
Divieto di andare allo stadio: la domanda da porsi è “dove?” non “quando?”
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