domenica 29 luglio 2018

Autovelox: paga le spese il Comune che non dimostra la correttezza delle sanzioni

Il Giudice di pace di Milano nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, con la sentenza n. 5705 del 25 giugno 2018, ha ritenuto che l'amministrazione ha l'onere di provare la regolarità del procedimento sanzionatorio a fronte delle contestazioni del conducente sanzionato, per cui restando contumace omette di suffragare il proprio operato.
Il caso - Un automobilista, sanzionato con tre verbali dalla Polizia Locale per eccesso di velocità, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace lamentando la mancata omologazione e taratura degli apparecchi utilizzati per l'accertamento automatico delle violazioni ritenendo che il riconoscimento rilasciato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non fosse idoneo in quanto di competenza del MISE e inoltre, che la taratura avrebbe dovuto essere effettuata nel luogo dell'installazione e non in luogo diverso e che la stessa doveva essere allegata al verbale. Eccepiva anche l'irregolarità della segnaletica in loco, sostenendo che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento automatico delle infrazioni non fosse sufficientemente visibile e che non fosse visibile neppure la segnaletica di preavviso e che l'indicazione dei luoghi della violazione non era stata adeguatamente riportata e non indicata laddove sul verbale si leggeva un palo della luce quale postazione dell'apparecchiatura di misurazione così come l'indicazione località periferia.
La decisione - Il Giudice di Pace di Milano ritenendo fondato il ricorso lo accoglieva posto che le contestazioni mosse dal ricorrente avrebbero dovuto avere pronta e puntuale replica da parte dell'amministrazione resistente, rimasta contumace e quindi omettendo di suffragare il proprio operato, non curandosi di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio seguito, nonché di contestare le allegazioni del ricorrente, sebbene - per consolidata giurisprudenza - l'opposizione a sanzione amministrativa strutturata come un giudizio di opposizione non è altro che un mezzo con il quale accertare in negativo la pretesa sanzionatoria vantata dall'opposto.
In considerazioni di ciò nei procedimenti come quello in oggetto l'amministrazione resistente si considera come un’ attrice sostanziale, con tutti gli oneri probatori che tale posizione comporta. A tale proposito il Giudice ha, quindi, ricordato che è proprio dell'amministrazione irrogante l'onere di depositare una copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o alla notificazione della violazione, provvedendovi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Si tratta, del resto, di un dovere imposto dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che contiene la disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa.
Il Comune , tuttavia, non si era né costituito né presentato in udienza e non aveva neppure prodotto la documentazione relativa ai verbali impugnati. In sostanza, non aveva adempiuto all'onere della prova su di esso gravante, con la conseguenza che i verbali notificati alla ricorrente sono stati annullati. Inoltre il Comune è stato anche condannato a riconoscere alla ricorrente tutte le spese sostenute per l'opposizione.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Aggravante odio razziale per chi dice “andate via” agli extracomunitari

Anche un'espressione «generica», nello specifico: «che venite a fare qua … dovete andare via», può far scattare l'aggravante dell'odio razziale nella commissione di un reato a danno di cittadini extracomunitari. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 32028 del 12 luglio 2018, respingendo il ricorso di un uomo condannato per concorso in lesioni in danno di due cittadini stranieri. Per i giudici di legittimità dunque per fa scattare l'aggravante non è necessario un esplicito richiamo alla superiorità della razza. Nel ricorso l'imputato aveva messo in discussione proprio il «significato discriminatorio» delle frasi riportate, rilevandone la «genericità» e «l'assenza di riferimenti ad una presunta superiorità razziale».
Per la Cassazione, tuttavia, «la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (prevista dall'articolo 3 del Dl 26 aprile 1993 n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993 n. 205), è configurabile in linea generale in espressioni che rivelino la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa» «Tanto - prosegue la decisione - non ricorre solo allorché l'espressione riconduca alla manifestazione di un pregiudizio nel senso dell'inferiorità di una determinata razza, ma anche quando la condotta, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori».
«Questo secondo aspetto, per il quale è irrilevante l'esplicita manifestazione di superiorità razziale - argomenta la Cassazione - è senz'altro ravvisabile nella condotta ricostruita nella sentenza impugnata». Per quanto riguarda le «connotazioni intrinseche» delle frasi pronunciate, infatti, queste ultime sono state ritenute «chiaramente espressive della volontà che le persone offese, e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti, lasciassero il territorio italiano a cagione della loro identità razziale». Quanto invece al «contesto della condotta», la Corte territoriale ha ritenuto «determinante» il riferimento alle dichiarazioni del coimputato che ha riferito di essere stato convocato presso un circolo dove usualmente si ritrovavano gli extracomunitari. «Circostanza, questa - conclude la Corte -, che unitamente al contenuto delle espressioni pronunciate nel corso dell'aggressione» è stata valutata come idonea «a manifestare pubblicamente e a diffondere, con un gesto fortemente significativo in tal senso, odio verso la presenza nel Paese di soggetti appartenenti ad altra etnia, e a porre in essere il pericolo analoghi ed ulteriori comportamenti discriminatori».

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 28 luglio 2018

Cassazione: Migranti, richiesta asilo blocca sempre rimpatrio

“Il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di esame” della sua domanda anche quando “sia stata presentata dopo l'emissione di un provvedimento di espulsione, ferma restando la possibilità” di “disporre il suo trattenimento” in un Cpr. Lo ha precisato la Cassazione che ha annullato il decreto di espulsione di una cittadina cubana, che ha presentato richiesta di asilo politico solo dopo il decreto di espulsione e mentre era trattenuta del Cpr di Ponte Galeria a Roma. La donna attualmente è libera ed è tuttora in attesa di risposta. Anche quando la domanda di protezione o, come in questo caso di asilo, viene presentata successivamente al decreto di espulsione, il migrante ha diritto a rimanere in Italia per il tempo necessario ad ottenere la risposta. Ma - aggiunge la Cassazione - se si ritiene che la sua domanda sia “strumentale” a prendere tempo ed evitare il rimpatrio si può disporre il trattenimento in un centro.

fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2018-07-27/migranti-cassazione-richiesta-asilo-blocca-sempre-rimpatrio-140402.php

Tornano i voucher per agricoltori, comuni, alberghi

Decontribuzione per gli under 35 assunti a tempo indeterminato estesa fino al 2020. Reintroduzione dei voucher per imprese agricole, enti locali e strutture alberghiere e ricettive. Definizione di un periodo transitorio per le nuove norme sui contratti a termine. Colf e badanti escluse dall'aggravio contributivo dello 0,5%. Sono queste alcune delle modifiche in tema di lavoro al decreto Dignità (dl 87/2018), contenute in alcuni emendamenti approvati ieri in commissione lavoro e finanze della Camera. La discussione in aula avrà inizio lunedì 30 luglio. In merito alla decontribuzione, vengono confermati fino al 2020 gli incentivi triennali per l'assunzione con contratto a tutele crescenti degli under 35, introdotti per il 2018 con l'ultima legge di bilancio. La precedente versione vedeva abbassarsi l'età massima a 30 anni per il 2019. La norma prevede uno sconto del 50% dei contributi previdenziali per tre anni dall'assunzione per un massimo di 3 mila euro l'anno. Previsto, inoltre, un rifinanziamento di circa 100 mln per il fondo interventi strutturali di politica economica. Vengono indicate anche i costi e le coperture: la disposizione dovrebbe portare un aggravio alle casse dello Stato di 494 milioni di euro, che dovrebbe essere coperto per 405 milioni dall'aumento del prelievo fiscale sui giochi e per circa 130 dalle maggiori entrate legate allo stesso provvedimento. Sul fronte voucher, oltre alla reintroduzione per i settori sopracitati, è previsto un allungamento dei tempi di utilizzo, che passeranno da tre a dieci. Nel turismo limitati ad alberghi e strutture ricettive che hanno fino a 8 dipendenti. Sui contratti a termine sono molte le modifiche introdotte. Per prima cosa, viene stabilito un periodo transitorio fino al 31 ottobre per l'applicazione delle nuove norme. Colf e badanti saranno escluse dall'aggravio contributivo dello 0,5% previsto per ogni rinnovo. Via libera alla norma che stabilisce come, nel caso non vengano indicate le causali dopo 12 mesi, il contratto a tempo determinato si trasformi automaticamente in un contratto a tempo indeterminato. Aumenta, però, il numero dei contratti a tempo determinato sul totale degli indeterminati presenti in azienda: il limite passa dal 20 al 30%. Il ministro del lavoro dovrà, come previsto da un altro emendamento approvato, riferire annualmente al Parlamento sugli effetti occupazionali e finanziari derivati dall'applicazione delle disposizioni del decreto. Novità anche per l'offerta di conciliazione in caso di licenziamento, che attualmente è fissata da un minimo di una mensilità ad un massimo di 18; con il decreto viene portata da un minimo di tre ad un massimo di 27. Eliminato, infine, il tetto dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato della scuola. Diverse novità in ambito fiscale. Ok alla compensazione dei debiti crediti nei confronti della pubblica amministrazione con le cartelle esattoriali. Professionisti e imprese potranno compensare i crediti vantati con la p.a. anche nel 2018. Arriva la quarta proroga per la misura introdotta dall'art. 12 comma 7 bis del dl 145/13. L'emendamento nella sua versione originaria firmato da Simone Baldelli (Fi) puntava a rendere la compensazione strutturale. La misura prevede, dunque, la possibilità di compensare cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, anche per l'anno 2018 per carichi affidati entro il 31 dicembre 2017, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Infine, per quanto riguarda gli emendamenti presentati sulle tv locali, dopo il braccio di ferro sull'ammissibilità o meno delle modifiche, i testi saranno presentati come correzioni al dl mille proroghe al Senato. Questo in merito alla proroga sui finanziamenti destinata al salvataggio di 5 mila posti di lavoro.

fonte:/Tornano i voucher per agricoltori, comuni, alberghi - ItaliaOggi.it

venerdì 27 luglio 2018

La nonna “acquisita” ha diritto a mantenere rapporti con i nipoti

La nonna ‘acquisita’, in qualità di seconda moglie del nonno biologico, ha il diritto di chiedere e ottenere la possibilità di frequentare le proprie nipoti, nonostante la conflittualità con i loro genitori. Questo il principio fissato dalla Cassazione, analizzando una delicata vicenda familiare e applicando il concetto sempre più solido della “famiglia allargata”.
Tensione tra genitori e nonni. Contesto della storia è la provincia di Roma. Riflettori puntati in particolare sui rapporti tesi tra una coppia di genitori, con due figlie, e una coppia di nonni – lui è il nonno paterno, lei è la sua seconda moglie –, rapporti tesi che rischiano di ripercuotersi anche sul legame con le nipoti.
Per questa ragione, il nonno e la nonna si rivolgono al Tribunale per vedere riconosciuto il loro «diritto a mantenere rapporti significativi con le due nipoti». La richiesta viene accolta, ma, prima in Tribunale e poi in Appello, essa viene limitata al solo nonno biologico, poiché, secondo i Giudici, «la sua seconda moglie non è ascendente, a sua volta, delle minori».
In sostanza, secondo i Giudici, è legittimo solo il diritto rivendicato dal nonno paterno, che può sì vedere garantito per via giudiziale «un tempo di permanenza delle nipoti presso la sua casa».
Famiglia allargata. Di visione opposta i Giudici della Cassazione, che prendono atto, innanzitutto, del fatto che «le minori avevano una frequentazione abituale con entrambi i nonni». A questo proposito, viene evidenziato che «le bambine trascorrevano del tempo dai nonni, nella cui abitazione vi è perfino una stanza dedicata alle nipoti, piena di giochi, e che nella casa vi sono diverse foto raffiguranti i nonni con le nipoti», e viene poi rilevata «la disponibilità dei genitori a far vedere le bambine ai nonni – sia pure con le modalità da essi imposte, ossia esclusivamente in loro presenza –», disponibilità che testimonia «un atteggiamento certamente significativo di un riconoscimento dell’esistenza di un interesse affettivo reciproco tra la coppia di anziani e le due bambine».
In questo quadro va poi inserito il concetto di “famiglia allargata”. Per questa ragione, i Giudici ritengono necessario «preservare il nucleo familiare, consentendo anche alla nonna acquisita – ancorché non sia la nonna biologica delle bambine – di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto a mantenere rapporti significativi con le nipoti», proprio come ha fatto il marito in qualità di nonno biologico.
Dunque, è legittima anche la richiesta presentata dalla seconda moglie del nonno, poiché, concludono i Giudici, «il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La nonna “acquisita” ha diritto a mantenere rapporti con i nipoti - La Stampa

Condannato per molestie l'ambulante troppo “petulante”

Rischia una condanna per molestie il venditore ambulante che cerchi di vendere il proprio prodotto in modo eccessivamente petulante «tallonando» per strada la vittima. La Corte di Cassazione, sentenza n. 35718 del 26 luglio 2018 , ha infatti respinto il ricorso di un venditore di profumi confermando la condanna alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di molestie comminatagli dal Tribunale di Termini Imerese. L'imputato, di origine italiana, si era giustificato adducendo di essere stato mosso «esclusivamente dall'intento di promuovere ed incentivare la vendita del proprio prodotto». Secondo la ricostruzione di merito la vittima era stata avvicinata da un ambulante (non ricorrente) mentre era intenta ad effettuare un prelievo bancomat a Bagheria. L'uomo aveva cominciato a parlale del diritto a lavoro e quando la denunciante aveva accennato ad allontanarsi, aveva estratto dalla borsa un profumo tentando di convincerla ad acquistarlo. In quel frangente si era avvicinato anche il secondo ‘venditore', attuale ricorrente, che «non solo aveva serbato lo stesso contegno del socio in affari ma aveva rincorso la donna e l'aveva tallonata finché la stessa non aveva raggiunto l'autovettura con a bordo il marito che l'aspettava». Per il Tribunale dunque era da considerarsi «molesto» il contegno dei due improvvisati venditori che «agendo in perfetta coordinazione, avevano insistito in modo pressante e impertinente per vendere la propria merce, l'imputato addirittura inseguendo la persona offesa senza darle tregua e interrompendo l'azione solo dopo che la stessa si era rifugiata a bordo del veicolo».
Una lettura confermata dalla Suprema corte secondo cui la decisione impugnata ha dato conto esaustivamente del comportamento «insistente sopra ogni limite tenuto dall'imputato», evidenziando come il medesimo «non si fosse limitato a reiterare la, già rifiutata, offerta di vendita del prodotto, ma avesse rincorso e tallonato la donna fino a quando la stessa non aveva raggiunto l'autovettura del marito». Del tutto correttamente, dunque, prosegue la decisione, «ha definito il suo agire “pressante, indiscreto e impertinente”, ovverosia petulante». E proprio l'oggettivo comportamento dell'imputato, argomenta la sentenza, «rende priva di pregio la tesi difensiva che egli non s'avvedesse dell'oggettivo disturbo arrecato e della inutile petulanza del suo agire». Infatti, nella fattispecie incriminatrice in esame «la petulanza costituisce una modalità della condotta prima ancora che un atteggiamento soggettivo, sicché ove la condotta sia obiettivamente petulante (fastidiosamente insistente e invadente), è sufficiente ad integrare il reato la circostanza che l'agente sia consapevole di tale suo modo di fare, non rilevando la pulsione che lo muove». Infine, quanto alla credibilità dell'accusatrice, la Corte ha valorizzato la presenza di precedenti segnalazioni di uguale tenore.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

mercoledì 25 luglio 2018

Contribuente non va sanzionato se la norma è incerta

Con la recente pronuncia n. 18405 del 12.07.2018 la Suprema Corte individua i casi di obiettiva incertezza sulla norma tributaria che mettono al riparo il contribuente dal pagamento delle sanzioni.
Il principio, espressamente richiamato dall’art.8 del D.Lgs. n. 546/92 – Codice del processo tributario – e dall’art.6, comma 2 del D.Lgs. n.472/97 – normativa in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – prevede che l'incertezza normativa oggettiva esenta il contribuente dal pagamento delle sanzioni in caso di contestazioni da parte del Fisco.
Sulla scorta dei predetti dati normativi, la Suprema Corte chiarisce, dunque, che “L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili (…)”.
Alla luce dei precedenti dettami, ne deriva che laddove la disciplina tributaria si articoli in una pluralità di prescrizioni di difficile comprensione per il contribuente, spetterà sempre al giudice pronunciarsi sulla legittimità o meno della sanzione valutando caso per caso.
Ci si augura, dunque, che tale pronuncia oltre a costituire un autorevole decalogo volto a migliorare i rapporti tra Fisco e contribuente, possa rappresentare un valido strumento per i giudici (oltre che un monito per il Legislatore).

fonte: www.altalex.com/Contribuente non va sanzionato se la norma è incerta | Altalex

Divorzio: la revoca del consenso di uno dei coniugi non ferma il procedimento

La revoca unilaterale del consenso al divorzio non comporta l'arresto del procedimento. Il Tribunale deve, infatti, comunque accertare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di “scioglimento” del matrimonio, per poi passare, in caso di esito positivo, all'esame delle condizioni concordate in merito ai figli e ai beni, considerando la loro conformità alle norme inderogabili e all'interesse dei minori. Partendo da questo principio, la Corte di cassazione ha accolto la richiesta dell'ex marito che contestava la decisione della Corte d'Appello di respingere il suo ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili delle nozze, dopo la marcia indietro della donna. La Suprema corte prende le distanze dalla sentenza impugnata secondo la quale, al pari di quanto accade nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi fa venire meno il requisito per accogliere la domanda. La Suprema corte chiarisce che un'analogia tra separazione consensuale e divorzio entra in rotta di collisione con le profonde differenze tra le due discipline.
La separazione consensuale ha come presupposto sostanziale l'accordo tra i coniugi, al quale il giudice deve dare efficacia “esterna”, con un'attività di controllo che non può mai comportare un'integrazione o una sostituzione dell'accordo delle parti. Nel divorzio invece, pur muovendo da un ricorso congiunto, si richiede una pronuncia costitutiva fondata sull'accertamento dei presupposti richiesti dalla legge 898 del 1970. Mentre il primo procedimento si inserisce dunque tra quelli di giurisdizione volontaria, il secondo è espressione di una giurisdizione contenziosa. La Cassazione ricorda che in tema di divorzio a domanda congiunta, l'accordo riveste una natura solo ricognitiva, per quanto riguarda i presupposti necessari allo scioglimento del vincolo, la cui sussistenza è soggetta alla verifica del tribunale che, sul punto, ha pieni poteri, mentre ha valore negoziale relativamente ai figli e ai rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare a meno che le condizioni concordate non siano in contrasto con l'interesse dei figli minori.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

martedì 24 luglio 2018

La nuova disciplina europea in tema di turismo: pacchetti e tutele

Il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, attua la Direttiva UE 25 novembre 2015, n. 2302, modificando e, soprattutto, innovando notevolmente, la disciplina relativa ai pacchetti ed ai servizi turistici. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2018 e trovano applicazione ai contratti conclusi a decorrere da tale data. Le novità maggiormente di rilievo sono rappresentate da una nozione più estesa di pacchetto turistico, nonché da un più incisivo sistema di tutele a favore dei viaggiatori, congegnato mediante l'intensificazione della responsabilità di due entità: organizzatore e venditore. Per quanto riguarda il primo aspetto, alla nozione di "pacchetto turistico" è stato soppresso il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, nell'evidente finalità di ricomprendere un maggior numero di fattispecie, esplicitamente chiarendo che include:
a. contratti on-line,
b. pacchetti "su misura",
c. pacchetti "dinamici".
Pertanto, il legislatore ha normativamente spiegato che il pacchetto turistico si identifica con la combinazione di almeno due tipologie differenti di servizi turistici, ai fini del medesimo viaggio ovvero vacanza, e qualora si verifichi almeno una condizione riportata dal decreto stesso:
1. i servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2. i servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
1. acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
3. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
4. combinati a seguito della conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di optare tra una selezione di tipologie differenti di servizi turistici, ovvero acquistati presso professionisti distinti mediante processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui viene concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore a seguito della conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Per quanto invece concerne il secondo aspetto sopra accennato, tra i più ampi diritti previsti per il viaggiatore (chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto ovvero è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso), qualora, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore propone di maggiorare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% , il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, ha facoltà di accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In ipotesi di recesso, l'organizzatore ha facoltà di offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente ovvero superiore. Prima della conclusione del contratto turistico, venditore e organizzatore sono obbligati a fornire al viaggiatore, un modello informativo, fornito dal decreto medesimo, nonché le informazioni necessarie relative alle principali caratteristiche dei servizi offerti. Venditore ed organizzatore devono prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. Qualora il professionista, il venditore ovvero l'organizzatore, omettano di fornire le informazioni necessarie al viaggiatore, ostacolino l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione, forniscano informazioni incomplete o errate oppure non rimborsino al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, incorreranno in sanzioni amministrative pecuniarie. La violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli artt. 47 e 48, comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, e cioè la sospensione dell'esercizio dell'attività per il periodo determinato dalla normativa. La recidiva e la reiterazione trovano quale conseguenza la cessazione dell'attività.

fonte: www.ilsole24ore.com/Turismo: pacchetti e tutele

Nessun test sul feto: risarcita la nascita di una bimba down

Evidenti le colpe del ginecologo, soprattutto tenendo presente che la donna aveva espresso implicitamente l’intenzione di abortire in caso di patologie gravi per il nascituro.
Il caso. Lei, incinta, ha chiesto più e più volte di effettuare test clinici sul nascituro, ma il suo ginecologo si è opposto, sconsigliando ogni pratica invasiva sul feto.
Mesi dopo, però, la donna ha partorito una bambina affetta dalla sindrome di Down. E ora i giudici del Palazzaccio ritengono legittima la sua azione legale, finalizzata ad ottenere un adeguato risarcimento per la nascita indesiderata e a vedere riconosciute le colpe del medico, soprattutto per avere negato alla sua paziente la possibilità di valutare l’ipotesi dell’aborto (Cassazione, sentenza numero 19151, sezione terza civile, depositata il 19 luglio 2018).
Il danno. La triste vicenda approda in Tribunale nel lontano 1999. A quasi vent’anni di distanza, la donna vede ritenute legittime anche in Cassazione le contestazioni mosse al ginecologo che l’ha seguita durante la gravidanza. Resta solo da definire nei dettagli l’onere risarcitorio a carico del medico e della struttura sanitaria.
Per quanto concerne le colpe del ginecologo, i giudici del Palazzaccio, come già quelli del Tribunale e della Corte d’appello, non mostrano dubbi. Inequivocabile l’operato del medico che ha ignorato «le insistenti richieste della donna, sintomatiche dell’intento di abortire se fosse stata riscontrata una grave anomalia nel feto», e si è così reso responsabile per il «danno morale, biologico e patrimoniale» subito dalla donna e causato «dalla nascita non desiderata».
Altro nodo da sciogliere è quello relativo al risarcimento da riconoscere alla donna.
Su questo fronte i giudici della Cassazione respingono l’ipotesi di un ampliamento del cosiddetto «danno esistenziale» lamentato dalla donna. Viene invece ritenuto necessario, contrariamente a quanto deciso in appello, un approfondimento sul cosiddetto «danno psichico». Ciò perché «la donna è risultata menomata nella sua sfera psichica» proprio a causa dell’operato del medico, e «tale lesione non le ha permesso di rielaborare psicologicamente il fallimento dato da una nascita indesiderata, di reggere la lunghezza e la complessità di un accertamento giudiziale di un evento lesivo interferente nella sua vita personale di donna, moglie e madre, e di sopportare il peso di una vita sociale compressa e dedicata esclusivamente a una figlia diversamente abile che non sarà mai in grado di diventare autonoma».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Nessun test sul feto: risarcita la nascita di una bimba down - La Stampa

venerdì 20 luglio 2018

Va in vacanza e lascia solo il cane? Scattano reato e sequestro

La III Sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto (sentenza 3 luglio 2018, n. 29894) il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Chieti aveva confermato il sequestro preventivo di un cane, lasciato solo per due settimane in occasione delle vacanze estive dell'imputata e della di lei famiglia.
La fattispecie contestata era quella di cui all'art. 544 ter, collocata nel titolo IX bis fra i delitti contro il sentimento degli animali, e disciplinante l'ipotesi di maltrattamento di animali, che si ripercorre brevemente prima di enunciare i risultati cui è pervenuta la Suprema Corte nel caso di specie.
Reato di maltrattamenti ex art. 544 ter c.p.
L'art. 544 ter c.p. punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro chiunque (trattasi pertanto di reato comune), per crudeltà e senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue carratteristiche etologiche ovvero somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi; la pena è aumentata (inspiegabilmente solo per le condotte previste dal I comma, non anche per le condotte previste dal secondo comma) della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.
L'interesse giuridico tutelato dalla norma non è purtroppo l'animale come essere vivente, ma il sentimento di pietà che l'uomo nutre verso l'animale, la qual cosa spiega, ma non giustifica a parere di chi scrive, la circostanza che le condotte descritte rilevino penalmente solo se poste in essere per crudeltà e senza necessità.
Trattasi di reato comune, in quanto autore del reato può essere chiunque, compreso il proprietario dell'animale.
Le condotte sono fra loro alternative ragion per cui è sufficiente a integrare il reato la commissione di una di esse; nel caso ricorrano più condotte nel medesimo contesto di azione, il reato è da considerare unico.
La condotta di lesione implica la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione dell'originaria integrità dell'animale che sia diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva o omissiva.
La condotta di sottoposizione dell'animale a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è parametrata alle caratteristiche etologiche, evidentemente in ragione del fatto che, come si sottolineava in precedenza, l'oggetto della tutela non è l'animale in sé ma il sentimento di pietà dell'uomo verso l'animale.
Sotto il profilo psicologico si ritiene che il dolo sia specifico qualora la condotta sia connotata dalla crudeltà, generico, quando sia posta in essere senza necessità.
La sentenza
Nel caso sottoposto al suo esame la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice distrettuale, avesse tenuto conto in modo puntuale e coerente delle concrete risultanze processuali, che avevano disvelato la ricorrenza del fumus commissi delicti nella reiterata assenza dell'indagata e nelle precarie condizioni di salute del cane, alle cui cure avevano provveduto i vicini impietositi dallo stato di abbandono in cui questo versava.
Nel ricorso per cassazione l'indagata aveva censurato la motivazione del tribunale del riesame, in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, che non avrebbero potuto considerarsi ricorrenti nel caso di specie in quanto la stessa avrebbe lasciato al cane cibo e acqua e le precarie condizioni di salute di questo sarebbero state determinate dalla contratta pregressa lesmaniosi e non già dall'incuria della ricorrente.
I giudici di legittimità hanno però dichiarato inammissibile il ricorso ricordando come, in tema di sequestro preventivo e conservativo, lo strumento in questione sia utilizzabile solo per sindacare vizi afferenti la violazione di legge, intendendosi per tali gli errores in iudicando, gli errores in procedendo nonché i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Situazione non ricorrente nel caso di specie avendo il giudice adeguatamente motivato in ordine all'accertato stato di abbandono dell'animale.

fonte: www.altalex.com/Va in vacanza e lascia solo il cane? Scattano reato e sequestro | Altalex

Il breve ritardo nel pagamento di una rata è scusabile

Il breve ritardo del pagamento di una rata da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporta il disconoscimento dell'intera dilazione. Lo ha stabilito la settima sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza n. 2925/2018 depositata in segreteria il 26 giugno scorso. La vertenza di cui al commento, tratta di una cartella di pagamento scaturita da in controllo ex articolo 36-bis del dpr n. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72 sulla dichiarazione Unico 2012; la pretesa discendeva dalla tardività del versamento della prima rata dell'importo della comunicazione di irregolarità; con la conseguente decadenza dalla rateazione, l'iscrizione a ruolo dell'intera somma dovuta e l'irrogazione della sanzione del trenta per cento. La Commissione tributaria provinciale di Pavia accoglieva il ricorso del contribuente. Il ricorso in appello presentato dall'Ufficio finanziario è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. «Nel caso in esame», osserva il Collegio regionale, «il ritardo di pochi giorni nel pagamento della prima rata non è dipeso da inerzia o malafede del contribuente bensì da un errore del sistema “Civis” disponibile sul sito internet dell'Agenzia erariale». La Commissione rileva come il dl n. 98/20011 stabilisca che il lieve ritardo nel pagamento di una rata da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporti il disconoscimento dell'intera dilazione. I giudici regionali aggiungono che Il dl n. 201/2011 ha poi confermato questo orientamento stabilendo che la decadenza dalla dilazione è prevista solo nel caso in cui il contribuente non versi la rata entro il termine concesso per il pagamento della rata successiva. Questo orientamento è stato poi rinforzato con l'articolo 6, comma 5 della legge n. 23/2014. Anche l'Agenzia delle entrate si è espressa specificando che errori lievi nei pagamenti derivanti da acquiescenza (circolare n. 27/2013) o da mediazione (circolare n. 9/2012) non debbano causare la decadenza dal beneficio invitando gli uffici finanziari a una certa tolleranza. La Commissione conclude dichiarando come la novità delle questioni trattate, e l'incertezza della giurisprudenza suggeriscano di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per i due gradi di giudizio.

Fonte: Il breve ritardo nel pagamento di una rata è scusabile - ItaliaOggi.it

Cassazione: non è legittima difesa se si accetta una sfida

«Non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida oppure reagisca a una situazione di pericolo volontariamente determinata» o alla quale «abbia concorso» nonostante la «possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore». Nei giorni in cui la Lega pressa e il M5S, cauto, chiede approfondimenti, la Cassazione mette i propri paletti sulla legittima difesa, nel confermare la condanna per omicidio di un uomo che ha ucciso il cognato con 31 coltellate, in reazione alla minaccia che questo aggredisse la sorella. Per la Suprema Corte non c’è né legittima difesa, né eccesso colposo di legittima difesa: poteva infatti sottrarsi, invece, è andato incontro al «pericolo»; inoltre per l’articolo 52 del codice penale, l’azione deve essere «proporzionata all’offesa», lui invece aveva inferto ben 31 coltellate, non fermandosi nemmeno quando l’altro era a terra ormai immobile.
Il tema è diverso, da quello invocato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini per il quale - come ha ricordato anche oggi - l’obiettivo non è il «far west» ma «restituire agli italiani il diritto in casa loro, nel loro negozio, nella loro azienda di difendersi prima di essere aggrediti».
Ma la sentenza fissa dei punti che non potranno essere sottratti alle valutazioni dei parlamentari: il requisito della necessità della difesa e la possibilità di fuggire al pericolo. Intanto, la commissione Giustizia del Senato ha indicato per giovedì 26 luglio il termine per la presentazione della lista delle audizioni sui disegni di legge depositati che a questo punto potrebbero cominciare a settembre. L’effetto è quello dilatare un po’ i tempi, dando anche modo alle diverse anime della maggioranza di trovare un equilibrio.
La sentenza della Cassazione di oggi si riferisce ad un omicidio avvenuto a Roma, nella zona di Cinecittà nel 2015, quando Umberto Stregapede, 35 anni, aveva ucciso il cognato, Stefano Petroni, con 31 coltellate. In primo grado era stato condannato a 12 anni, col rito abbreviato. La Corte d’Assise d’Appello di Roma aveva invece quasi dimezzato la condanna a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni, non riconoscendo l’invocata legittima difesa, ma dando il massimo peso all’attenuante della provocazione. Stregapede sosteneva che il suo intento non fosse affrontare il cognato, ma solo quello di mediare tra lui e la propria famiglia: lo aveva affrontata disarmato al solo fine di farlo ragionare e di dissuaderlo da azioni aggressive. Invece per i giudici, aveva «liberamente scelto» di affrontarlo, senza essere spinto dalla necessità di difendere i propri familiari, che erano in casa, «implicitamente accettando qualunque conseguenza». La vittima aveva con sé un coltello, che è stato poi usato da Stregapede per l’omicidio: «avrebbe potuto raccoglierlo e limitarsi a brandirlo - concludono i giudici - invece di utilizzarlo».

fonte: Cassazione: non è legittima difesa se si accetta una sfida - La Stampa

mercoledì 18 luglio 2018

Cassazione: sei ubriaca? Lo stupro è senza aggravante

Se la vittima è ubriaca e ha assunto volontariamente alcol, in caso di uno stupro alla pena non può essere aggiunta l’aggravante del ricorso a sostanze alcoliche o stupefacenti. La Cassazione ha disposto un nuovo processo su un caso di stupro di gruppo, nel quale la Corte d’Appello di Torino, nel condannare due cinquantenni, aveva applicato anche l’aggravante di «aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche».
La pena di tre anni, loro inflitta, potrebbe essere ritoccata al ribasso. I giudici del Palazzaccio hanno stabilito, infatti, che se da un lato non si può sostenere che una donna ubriaca possa aver prestare un «consenso valido» ad un atto sessuale, ritenendo quindi i due colpevoli dello stupro di gruppo, hanno anche stabilito che, per applicare l’aumento di pena, l’alcol debba essere imposto contro la volontà della persona offesa.
In questo caso i due uomini e una ragazza avevano cenato insieme a casa, lei aveva assunto una quantità eccessiva di vino, tanto da «non riuscire ad autodeterminarsi» e a ricordare pienamente l’accaduto. I due l’avevano portata in camera da letto e avevano abusato di lei. A distanza di ore era andata al pronto soccorso e qui aveva descritto in modo confuso quanto accaduto.
I due imputati erano stati assolti in primo grado del gip di Brescia, nel 2011, perché la donna non era stata riconosciuta attendibile. Ma la Corte d’Appello di Torino a gennaio 2017 aveva valutato diversamente il referto del pronto soccorso, che evidenziava leggeri segni di resistenza, ed emesso la condanna a tre anni, con le attenuanti generiche e l’aggravante.
Puntando su quanto concluso dal primo giudice, la difesa degli imputati aveva sostenuto che non vi fosse stata condotta violenta da parte dei due, né riduzione ad uno stato di inferiorità, dato che la ragazza aveva bevuto volontariamente. La Cassazione (sentenza 32462 della terza sezione penale) sottolinea invece che c’è «violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica» anche se la vittima ha assunto alcol volontariamente, visto che «in uno stato in infermità psichica», a prescindere da chi l’abbia determinato, mancano le condizioni per prestare un «valido consenso».
Tuttavia, «l’assunzione volontaria di alcol esclude la sussistenza dell’aggravante», e il relativo aumento di pena, poiché «deve essere il soggetto attivo del reato» ad usare l’alcol per la violenza «somministrandola alla vittima». Quindi, «l’uso volontario, incide sì sulla valutazione del valido consenso ma non anche sulla sussistenza aggravante»

fonte: Cassazione: sei ubriaca? Lo stupro è senza aggravante - La Stampa

Bimbo investito: reato per la madre che non lo tiene per mano

I giudici della quarta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 29505 del 28 giugno 2018 ribadiscono la condanna per cooperazione nell'omicidio colposo del figlio, alla madre, investito nell'attraversamento stradale, per non aver adottato le dovute cautele atte a impedire l'evento.
La vicenda - La Corte territoriale di Messina aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di quella città nei confronti di una donna per il reato di omicidio stradale perché in cooperazione colposa con un automobilista aveva contribuito a cagionare la morte del figlio.
L'automobilista nel circolare aveva urtato il bambino che stava attraversando la strada e a causa delle gravissime lesioni era poi deceduto. La madre del minore veniva ritenuta responsabile del reato di omicidio stradale in quanto aveva omesso di esercitare la dovuta vigilanza e cautela durante la fase di attraversamento, cioè quella di accertarsi che non provenissero veicoli ma, soprattutto, quella di tenere per mano il bambino, non impedendo così il verificarsi dell'evento che aveva l'obbligo giuridico di evitare ricoprendo la massima posizione di garanzia sulla vittima, bambino di appena tre anni.
Contro la decisione della Corte territoriale l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e di motivazione sulla ritenuta sussistenza del nesso causale in quanto l'incidente poteva essere considerato evento eccezionale capace di escludere il rapporto di causalità.
La decisione -Una volta che la vicenda giudiziaria è giunta in Cassazione gli Ermellini hanno respinto il ricorso confermando la condanna in quanto deve ritenersi colpevole per cooperazione nell'omicidio colposo del figlio, investito mentre attraversava la strada, la madre che non ha utilizzato le dovute cautele nella predetta fase di attraversamento, come quella di assicurarsi previamente che non provenissero veicoli e, soprattutto, quella di tenere per mano il figlio. Questo leggero e censurabile comportamento non aveva impedito il verificarsi dell'evento , prima l’investimento e poi la morte del bambino , e la madre del piccolo, assieme al conducente della vettura che lo aveva urtato, nei confronti del quale si è proceduto separatamente, è stata ritenuta responsabile dell'accaduto.
La conferma della condanna è avvenuta nonostante la donna avesse lamentato l'insussistenza del nesso causale, in quando l'incidente sarebbe stato un evento eccezionale, capace di escludere il rapporto di causalità. Una doglianza inammissibile , secondo la Suprema corte, che rende il ricorso generico e fondato sugli stessi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti in secondo grado. Nel caso de quo, chiariscono i giudici di Piazza Cavour, non può revocarsi in dubbio la ricostruzione operata dalle sentenze di merito, neppure il ricorso è dotato dei richiesti requisiti di specificità e pregnanza: infatti, non è ammissibile considerare quale causa interruttiva del nesso causale l'incidente occorso al minore durante l'attraversamento della strada, dovendosi, al contrario, considerare l'evento come realizzato in cooperazione colposa fra la conducente del veicolo e la madre.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Stalking aggravato dai futili motivi se la passione non è corrisposta

Stalking con l'aggravante dei futili motivi per la donna che si invaghisce, non corrisposta, di un collega di lavoro fidanzato, costringendo lui e la sua compagna a cambiare stile di vita e a teme per la loro incolumità. Ad aggravare la situazione dell'imputata anche la sostituzione di persona, visto che le lettere ingiuriose erano firmate da una terza estranea, considerata anche questa vittima delle azioni persecutorie. La Cassazione, con la sentenza 33127, usa la tolleranza zero nei confronti dell'imputata che rifiutava, non solo l'imputazione, ma anche di vedere bollata come futile la sua insana gelosia. La Suprema corte spiega invece che il “movente” della gelosia può essere considerato non futile, facendo così cadere l'aggravante, quando è il risultato di una spinta davvero forte dell'animo umano tale da indurre a gesti del tutto inaspettati e illogici da parte di chi, nell'ambito di un rapporto sentimentale, consideri la vittima di sua appartenenza. Non può invece essere considerato, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dei futili motivi, lo stato d'animo passionale della gelosia quando il “sentimento” è frutto di una unilaterale presa di posizione del persecutore nei confronti di una vittima addirittura ignara dei suoi sentimenti. I giudici negano le attenuanti generiche, nel caso esaminato, definito inquietante. Una vicenda nella quale l'imputata, sull'onda di un “insano capriccio” aveva coinvolto più persone, compresa una donna, il cui nome era stato utilizzato per inviare lettere infamanti e minacciose al suo “amore” che la ignorava, alla fidanzata di lui e al loro datore di lavoro. Il risultato è stato uno stato d'ansia generato in tutti i soggetti passivi coinvolti. La persona che a sua “insaputa” era usata come autrice delle missive aveva anche cambiato lavoro, anche nei suoi confronti l'imputata risponde del reato di stalking aggravato.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Niente mantenimento se i figli maggiorenni sono autonomi

Non ha più diritto all'assegno di mantenimento una figlia di 28 anni, laureata da quattro e con un contratto di lavoro a tempo parziale, né il fratello che ha aperto un proprio studio professionale. Lo ha stabilito il tribunale di Padova con la sentenza del 13 giugno 2018 che ha confermato come autonomia di vita e coabitazione siano gli elementi cardine in base ai quali valutare l'obbligo di mantenere figli maggiorenni .
I giudici hanno infatti motivato la revoca dell'assegno con il fatto che entrambi i giovani sono stati infatti messi «nelle condizioni di poter coltivare le proprie inclinazioni e di conseguire l'indipendenza economica». Anche perché, altrimenti, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni si protrarrebbe sine die.
Per quanto riguarda la coabitazione invece, il tribunale ha precisato che il ritorno presso la casa di uno dei due genitori solo nei fine settimana non può essere considerato “coabitazione”, poiché quest'ultima implica una stabile dimora, con solo eventuali e sporadici allontanamenti.
La sentenza in esame, nel decidere su di una domanda di separazione personale ha quindi affrontato due dei più delicati argomenti del contenzioso familiare: la cessazione dell'obbligo del mantenimento dei figli maggiorenni e la determinazione dell'assegno separativo. Per quanto riguarda i figli maggiorenni, la non coabitazione e la raggiunta autonomia di vita costituiscano quindi la chiave di volta per ottenere la “revoca” dell'assegno perequativo pagato all'altro.
La coabitazione - I giudici sottolineano, conformemente al dettato della Cassazione (sentenza. 4555/2012), come “il concetto di convivenza implica, infatti, la stabile dimora presso l'abitazione di uno dei due genitori, con eventuali e solo sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione quindi dell'ipotesi di un ritorno presso detta abitazione, solo per i fine settimana” in questo caso, dunque, non si può più considerare il figlio coabitante.
L'autonomia - La pronuncia osserva, rispetto all'autonomia della figlia “considerato che (x) ha 28 anni da ormai quattro si è laureata e non si ravvisano elementi che inducano a ritenere menomata la sua capacità lavorativa (com'è dimostrato dal contratto di lavoro seppure a tempo parziale)” si deve ritenere che sia stata posta “nelle condizioni di poter coltivare le proprie inclinazioni e di conseguire l'indipendenza economica” ed analoga considerazione deve effettuarsi per il figlio della coppia che ha aperto un proprio studio professionale, consolidando la propria capacità lavorativa. Diversamente opinando ritiene di Tribunale di Padova “l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni finirebbe per protrarsi sine die e per dipendere dalla realizzazione dei progetti personali che, per quanto pregevoli, non possono prescindere dalle concrete possibilità dei genitori”. Diretta conseguenza di tali valutazione è dunque la revoca dell'assegno perequativo in favore della madre ed a carico del padre, posto che, ricorda la sentenza “il fondamento del diritto del coniuge convivente con il figlio a percepire l'assegno in questione risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, nel dovere di assicurare una istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità” dei figli. Cessata la convivenza e divenuti autonomi i figlie, vi è la conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
L'assegno di separazione - Quanto all'esistenza del diritto all'assegno separativo in favore della moglie, osserva il Tribunale di Padova come il fatto di percepire una pensione e di contare sugli introiti di un immobile locato deve essere parametrato alla disponibilità dei redditi del marito. In merito ai quali, si è osservato come “lo stesso risulta titolare di plurimi rapporti bancari con sette diversi istituti, sia a titolo personale che in relazione alla propria società. Il convenuto afferma che per le particolari norme fiscali relative alle società di persone l'imputazione del reddito generato dalla società ai soci, quale reddito di partecipazione, sarebbe incrementato dei costi -fiscalmente non ammessi o riconosciuti – che gravano invece sul risultato economico dell'esercizio, aumentando fittiziamente il reddito generato. Ciò corrisponde al vero ma, costituisce onere della parte, fornire adeguata documentazione della contabilità societaria e delle cosiddette riprese fiscali, che avrebbero consentito di individuare la parte di reddito fittizio risultante nelle dichiarazioni ai fini fiscali.”
Lo stesso si è invece limitato a depositare dei fogli Excel definendoli bilanci omettendo per altro anche il deposito delle dichiarazioni dei redditi della società. Priva di valore è poi stata considerata la richiesta di una Ctu tesa a dimostrare l'esattezza della tesi sostenuta, osserva infatti il Collegio come “la richiesta di una consulenza tecnica di ufficio non poteva certo sopperire all'omissioni probatoria della parte: è ben vero che il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente) ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente) ma, in nessun caso la consulenza può servire ad esonerare la parte dall'onere di fornire la prova” della quale la stessa ha l'obbligo. Ancora, sempre sotto il profilo della rilevanza del reddito societario ai fini della determinazione del reddito familiare, il Tribunale osserva acutamente come “lo stesso (x) ha affermato che il tenore di vita goduto dalla sig.ra (X) in costanza di matrimonio fosse stato pagato a debito dalla” società di famiglia, dunque “se allora il tenore di vita della famiglia era pagato dalla società (x) deve quindi ritenersi che oggi il tenore di vita del (marito) sia pagato dalla stessa società : ed infatti nella copiosa documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, non si rinviene un conto personale del convenuto, sul quale siano addebitate le spese di vita quotidiana”. Anche sotto tale profilo non è stato soddisfatto il requisito della prova. Di conseguenza, rilevata l'effettiva disparità economica tra i due, si è affermato il permanere dell'obbligo al mantenimento “considerando che in sede di separazione e fino alla pronuncia di scioglimento del vincolo, permangono tra i coniugi gli obblighi di assistenza e solidarietà quantomeno materiale” con l'attribuzione di un assegno separativo in favore della moglie di € 600,00 mensili.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

domenica 15 luglio 2018

Assegno di divorzio, ora conta il contributo dell’ex al patrimonio

Cambia il calcolo dell’assegno di divorzio tenendo di nuovo conto degli equilibri economici della coppia e, in particolare, del ruolo che il coniuge più debole svolge in una famiglia. In una società squilibrata come quella italiana si tratta di un riconoscimento che permette soprattutto alle donne separate di tornare a ricevere assegni più equi senza prendere in considerazione parametri come l’eventuale autosufficienza economica.
È quello che prevede una sentenza della Corte di Cassazione che supera quella emessa l’anno scorso nel giudizio sulla separazione tra l’ex ministro Vittorio Grilli e la sua prima moglie, Lisa Lowenstein.
Nella nuova sentenza la Corte sostiene che è necessario «adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale».
Nel calcolare l’importo dell’assegno di divorzio conta, quindi, il contributo dato dall’ex coniuge, che deve essere valutato in base a una serie di parametri, «alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto».
È una formulazione molto diversa da quella dello scorso anno che aveva suscitato molte proteste perché si escludeva il tenore di vita tenuto nel matrimonio dalla coppia dal calcolo, valutando come parametro per stabilire l’ammontare dell’assegno «l’indipendenza o l’autosufficienza economica» dell’ex.
Il nuovo orientamento, invece, prevede che nella valutazione si tenga conto del contributo dato da ciascuno dei membri della coppia al patrimonio familiare inteso non solo in senso finanziario, considerando che «il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale».
Una decisione che rispetta molte situazioni che si sono create nelle famiglie. Non è raro, per esempio, che uno dei due coniugi scelga, di comune intesa all’interno nella coppia, di smettere di lavorare per dedicarsi ai figli: dunque «all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa», ed ecco perché è necessario, secondo la Cassazione, che il parametro si a basato «sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo».
«Se il coniuge che richiede l’assegno di divorzio dimostra di aver contribuito alla crescita sociale ed economica dell’altro coniuge, il giudice dovrà riconoscere un assegno di divorzio», spiega l’associazione avvocati matrimonialisti chiarendo che «non potrà poggiarsi sul principio del tenore di vita, principio ormai superato dalla giurisprudenza. Il giudice valuterà caso per caso l’ammontare dell’assegno». Si tratta di una sentenza che «stabilisce una volta per tutte un punto di equilibrio verso il coniuge effettivamente più debole per fattori di reddito o di età».

fonte: Assegno di divorzio, ora conta il contributo dell’ex al patrimonio - La Stampa

giovedì 12 luglio 2018

Condannato per omicidio colposo l'automobilista che non si ferma allo stop

I giudici della IV sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27395 del 14 giugno 2018 hanno ritenuto colpevole di omicidio colposo l'automobilista che non rispetta il segnale di stop
Il fatto - Un automobilista, alla guida della propria auto, non rispettava un segnale di stop ed, omettendo di dare precedenza ad altro veicolo, collideva con quest'ultimo. Veniva dichiarato colpevole di omicidio colposo commesso in violazione delle norme del codice della strada. La Corte di appello di Palermo, davanti alla quale era sta appellata la decisione, confermava nel merito la sentenza del primo giudice, ritenendo l'automobilista colpevole di omicidio colposo. Nella ricostruzione operata dai giudici, il conducente deceduto, all'altezza di una intersezione stradale collideva con il veicolo condotto dall'imputato, che si stava immettendo sulla strada senza aver rispettato il segnale di stop ed omettendo di dare la precedenza. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo erroneo il giudizio della Corte territoriale secondo cui, se è indubbio che la persona offesa nell'occorso abbia violato più regole cautelari (soggetto privo di patente, affetto da Alzheimer e da schizofrenia, velocità stimata in 90 km/h, superiore al limite di 50 km/h, e con fari spenti nonostante l'orario serale), ciò non escluderebbe la responsabilità dell'imputato per non aver rispettato il segnale di stop. Se da un lato pare indiscutibile l'assoluta interdipendenza tra il sinistro stradale e la condotta posta in essere dall'imputato, dall'altro appare illogica e carente la motivazione in ordine alla ritenuta compatibilità tra l'affermata sussistenza di nesso eziologico in ambedue le condotte dei soggetti in causa e l'acclarata prevedibilità ed evitabilità assolute dell'evento solo con riferimento alla condotta dell'imputato.
La decisione - Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato e lo rigettano in quanto il mancato rispetto del segnale di stop ha causato il sinistro e ciò a prescindere dalla colpa concorrente della vittima che aveva infatti azionato i freni per cercare di evitare l'impatto, segno evidente di una condotta di guida regolare e non abnorme. La sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta, pure colposa, tenuta dalla vittima non sia stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del prevenuto e l'evento, non avendo riscontrato nel comportamento della vittima una condotta eccezionale ed atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'incidente stradale. Infatti i giudici di merito, per escludere l'abnormità della condotta della vittima, hanno adeguatamente considerato quanto risultante dai dati probatoriamente emersi, secondo cui il conducente deceduto procedeva con andatura diritta, come risultante dalla traccia della frenata, che si è protratta fino al punto d'urto, ubicato nella sua corsia di marcia, invasa dalla vettura condotta dall'imputato a seguito del mancato rispetto, da parte di quest'ultimo, del segnale di stop. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, certamente congrua, razionale e priva di evidenti vizi logico-giuridici, come tale insindacabile nella sede di legittimità.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

martedì 10 luglio 2018

Danno da vacanza rovinata: risponde il tour operator

Il venditore o organizzatore di un pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni che possa subire il viaggiatore, è responsabile del risarcimento patito per fatto illecito commesso da un terzo, salvo la possibilità di rivalersi nei confronti di quest’ultimo. Così la Cassazione con sentenza n. 17724/18, depositata il 6 luglio.
La vicenda. Il Giudice di Pace di Bologna accoglieva parzialmente la domanda attorea con la quale due turisti chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del bagaglio e alla forzata anticipazione della partenza per colpa di un’agenzia di viaggi con la quale avevano acquistato un pacchetto vacanze.
Il Tribunale, adito dai danneggiati, respingeva l’appello principale, accogliendo, invece, l’appello incidentale del tour operator per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di prime cure.
La decisione di merito è impugnata per cassazione dai danneggiati, i quali lamentano l’inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di viaggio e rivendicano il diritto al risarcimento per gli effetti negativi sulla vacanza a causa del mancato recupero del bagaglio.
Pacchetti turistici e risarcimento danni. La Cassazione per risolvere la controversia ha premesso che la materia dei pacchetti turistici, all’epoca della vicenda, era regolata dal d.lgs. n. 111/95, attuativo della direttiva 90/314/CEE. L’art. 14, comma 2, del citato decreto prevede che in caso di mancato adempimento della prestazione acquistata «l’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».
La disposizione, secondo la Suprema Corte, deve applicarsi nei confronti dell’organizzatore o del venditore di un pacchetto turistico, il quale «è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie)». Precisa il Collegio che il venditore del pacchetto turistico risponde dei danni subiti dal viaggiatore per fatto illecito di un terzo in virtù della sola assunzione legale del rischio e non a titolo di colpa in eligendo o in vigilando.
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Infine, osservano i Giudici di legittimità, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è un pregiudizio risarcibile, costituendo uno dei casi previsti dall’art. 2059 c.c., e spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento e prendere una decisione fondata «sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e delle condizione concreta delle parti».
Nella fattispecie in esame il Tribunale non si è uniformato ai citati principi in quanto non ha tenuto conto della disciplina vigente in materia e si è limitato a ritenere sussistente una diligenza nella condotta del tour operator che escludesse l’obbligo risarcitorio dedotto.
Per queste ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, in persola di diverso giudice, per un uno nuovo esame della controversia.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Danno da vacanza rovinata: risponde il tour operator - La Stampa

Conducenti “a rischio elevato”: si alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

I giudici della IV sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29374 del 26 giugno 2018 hanno ritenuto applicabile la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in caso di guida sotto l'influenza di alcool.
Il fatto - Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, emessa dal Tribunale di Asti, con la quale nei confronti di un conducente infliggeva la pena patteggiata in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 186-bis ,sesto comma, in relazione all'articolo 186, settimo comma del codice della strada, pena sostituita dal lavoro di pubblica utilità. Il Procuratore deduceva, quale unico motivo di ricorso violazione di legge, in quanto i giudici del Tribunale avevano disposto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in ipotesi nella quale tale sostituzione non è consentita in quanto l'articolo 186-bis, sesto comma, non rinvia al comma 9-bis dell'articolo 186 del citato codice che prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Ovvero la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Inoltre secondo il Pm non possono trovare applicazione i dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 167/2012, in quanto l'articolo 186-bis costituisce ipotesi autonoma di reato.
La decisione - Gli Ermellini rigettano il ricorso, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale la n. n. 167/2012 e chiariscono che anche ai conducenti definiti «a rischio elevato», nel caso di guida sotto l'influenza di alcool, è applicabile la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. La Suprema Corte faceva discendere la piena applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche ai reati di guida in stato d'ebbrezza commessi da conducenti a rischio elevato, ossia per coloro che hanno un'età inferiore ai ventuno anni, per i neo-patentati e per coloro che trasportano per professione persone o cose. La Cassazione ritiene che quanto affermato dalla Consulta trova un'indiretta conferma nell'articolo 187 del codice della strada, il quale prende espressamente in considerazione che il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti possa essere commesso anche da conducenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 186-bis, primo comma e, pertanto, anche per costoro trovi applicazione l'articolo 187, comma 8-bis, che introduce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, esclusi i casi in cui sussiste l'aggravante di aver provocato un incidente. È di tutta evidenza che sarebbe giuridicamente e costituzionalmente insostenibile una disciplina che prevedesse l'applicabilità della sanzione sostitutiva in parola ai conducenti “qualificati” di cui al primo comma dell'articolo 186-bis limitatamente alle sole ipotesi di cui all'articolo 187, comma 8-bis, e la escludesse con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 186, comma 9-bis.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

mercoledì 4 luglio 2018

Chat e sms al volante: accertamenti della Polizia in caso di incidente

L’autista coinvolto in un grave incidente stradale dovrà prontamente collaborare con gli organi di polizia esibendo cellulari, tablet e ogni altro dispositivo reperibile nell’abitacolo per consentire nell’immediatezza di verificare eventuali interferenze con la condotta di guida. E per chi si rifiuta o nasconderà il telefonino scatterà la perquisizione personale con il sequestro dell’apparato. Lo ha chiarito la Procura di Pordenone con la direttiva n. 4414 del 26 giugno 2018 indirizzata agli operatori di polizia giudiziaria.
Distrazioni tecnologiche. La progressione tecnologica dei dispositivi mobili e delle dotazioni di bordo dei veicoli impone un continuo aggiornamento della pratica operativa adottata dagli operatori di polizia giudiziaria che nell’immediatezza intervengono per i rilievi conseguenti ad un sinistro stradale. In particolare con esito mortale o con feriti gravi.
Per questo motivo la Procura generale di Trieste ha stimolato le singole procure all’emanazione di indicazioni condivise valide per l’intero territorio regionale. Le distrazioni tecnologiche più frequenti, specifica la nota, sono rappresentate dall’uso dei telefonini per chattare, inviare sms, utilizzare la rubrica telefonica, impostare il navigatore ecc.. In questi casi il conducente perde il controllo visivo del veicolo e può provocare incidenti anche molto gravi. Per questo motivo è estremamente importante che gli organi di vigilanza pongano la massima attenzione su questi dispositivi e su tutte le ulteriori dotazioni di bordo del veicolo come telecamere e scatole nere. «Gli elementi cognitivi dipenderanno dalla tecnologia forense applicabile, dalla diligenza e dalle conoscenze specifiche degli operatori di PG e dal grado di tecnologia presente nei citati dispositivi».
Accertamenti urgenti. In caso di sinistro mortale o con lesioni gravissime andranno quindi attivati immediatamente accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, specifica la direttiva, ai sensi dell’art. 354 c.p.p.. In particolare la polizia giudiziaria dovrà verificare l’orario esatto dell’incidente ed elencare tutti i dispositivi elettronici presenti sul veicolo, il loro stato unitamente al recupero dei codici di sblocco. Il dispositivo in uso all’eventuale persona deceduta dovrà sempre essere sequestrato prestando attenzione a non spegnerlo.
Per le persone ferite andrà richiesto il consenso degli interessati mentre i dispositivi di bordo andranno sequestrati assieme al veicolo. Particolare attenzione andrà riposta nel controllo dei dispositivi mobili in dotazione al conducente. Se l’autista presterà il consenso l’apparato andrà consultato in loco con informazione sulla facoltà di fare presenziare un avvocato o persona di fiducia purchè prontamente reperibile.
Nel verbale si darà atto di tutto quanto, ovvero se sono presenti messaggi o chat aperte e coincidenti con il momento del sinistro. Se dall’esame del dispositivo non emerge alcun elemento che sostenga l’utilizzo del supporto al momento del sinistro l’apparecchio verrà consegnato al proprietario. Diversamente si procederà al sequestro del cellulare, per quanto di competenza.
Nell’ipotesi in cui l’autista non risulti collaborativo la polizia potrà procedere alla perquisizione in flagranza con successivo sequestro del dispositivo per i successivi accertamenti tecnici di cui all’art. 360 c.p.p..
Se le condizioni lo suggeriscono la polizia giudiziaria potrà limitarsi a richiedere all’autista il numero dell’utenza per poi richiedere alla procura l’acquisizione del tabulato telefonico.
La direttiva specifica che tutti i dispositivi che non possono essere esaminati immediatamente con il consenso dell’interessato devono essere sequestrati ed esaminati successivamente con la complessa procedura prevista per gli accertamenti tecnici irripetibili. E’ evidente che spetterà agli organi di polizia potenziare la loro abilità investigativa in relazione ai mutati scenari tecnologici in continua evoluzione, conclude l’interessante documento.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Chat e sms al volante: accertamenti della Polizia in caso di incidente - La Stampa

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...