Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 30 agosto 2013 n. 19966
Secondo la Cassazione in base al sistema normativo vigente non si può affermare un potere dell’incaricato comunale di autenticare la firma degli atti negoziali. È, infatti, nulla la procura speciale alle liti conferita con una scrittura privata con firma autenticata dall’ufficiale dell’anagrafe del comune. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 19966/2013.
Secondo la Suprema corte infatti vi è “un sistema normativo nel quale il potere di autenticazione del dipendente addetto dell’ufficio comunale non è generalizzato, ma è di volta in volta individuato dal legislatore”.
La Suprema corte, infatti, ricorda che “il T.U. della documentazione amministrativa del 2000, finalizzato alla semplificazione delle procedure: da un lato, non ha previsto l’autentica di firma per le istanze presentate alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (art. 21, comma 1 e art. 38, comma 3 del Dpr n. 445 dei 2000); dall’altro, ha previsto l’autenticazione, anche da parte del «dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco», per le istanze presentate agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, nonché per le istanze presentate a soggetti diversi (art. art. 21, comma 2)”.
“Inoltre - prosegue la sentenza -, non mancano nella legislazione statale casi in cui è specificamente conferita, al dipendente addetto dell’ufficio comunale, il potere di autenticazione di determinati atti (a titolo esemplificativo, art. 14. legge n. 53 del 1990, in materia elettorale; art. 31 legge 184 del 1983, in materia di adozione)”.
Fonte: ilsole24ore
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