martedì 30 novembre 2021

Super green pass al via: dove e quando serve

Non sarà dunque necessario essere in zona arancione per una stretta nei confronti di chi non è vaccinato. Anche nelle zone bianche, infatti, dal 6 dicembre 2021 arriva il super green pass, la certificazione verde che sarà riconosciuta solo a chi è vaccinato o è guarito dal Covid. Permetterà sostanzialmente di avere una vita normale e di avere accesso a tutte le attività ricreative. Resta valido invece il green pass normale, quello ottenuto con un tampone negativo, per entrare sul posto di lavoro, per soggiornare in albergo e per accedere ai mezzi di trasporto, sia quelli a lunga percorrenza sia (dal 6 dicembre) anche ai treni regionali ed interregionali e novità sarà necessario avere un tampone negativo anche per il trasporto pubblico locale (autobus, tram, metro). Si riduce la durata della certificazione verde che passa per i vaccinati da 12 mesi dalla seconda dose a 9 mesi.
Quando serve il super green pass e quando no
Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio sarà necessario per tutti coloro che hanno più di 12 anni avere il super green pass per entrare in bar e ristoranti, palestre, impianti sportivi, spettacoli, feste, discoteche e cerimonie pubbliche e sarà chiesto anche ai turisti.
Dal 29 novembre 2021 in caso di passaggio a zona gialla o arancione, inoltre, le attività che finora erano state sottoposte a limiti e restrizioni resteranno aperte, ma solo ed esclusivamente a possessori del super green pass. In zona rossa invece le restrizioni scatteranno per tutti.
In sintesi il super green pass è obbligatorio per:
servizi di ristorazione;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività al chiuso;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali per le attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, e centri estivi;
impianti di risalita;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.
Il green pass (anche con solo tampone) sarà necessario per accedere ai luoghi di lavoro e ai treni a lunga percorrenza e regionali. La certificazione vale anche per entrare in spogliatoi e docce di palestre e centri benessere  e serve anche per il trasporto pubblico locale (i controlli saranno fatti a campione). Il green pass base permetterà anche di soggiornare in albergo (ed usufruire da clienti dei servizi di ristorazione dell’albergo). 
Lavoro: dove e quando è obbligatorio il green pass
Per i lavoratori non cambia nulla. Resta infatti in vigore l'obbligo del semplice green pass (non super) ovvero ottenuto anche mediante tampone negativo dal 15 ottobre fino allo scadere dello stato d'emergenza. L'obbligo vale per il personale delle amministrazioni pubbliche e per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato. L’obbligo riguarda anche chi svolge attività lavorativa o di formazione o di volontariato sia nel pubblico sia nel privato, sulla base di contratti esterni.
Lavoro Pubblico
Dal 15 ottobre per accedere nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa il personale delle amministrazioni pubbliche devono possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid.  L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche. I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Nello specifico il provvedimento riguarda il personale:
delle PA, locali o nazionali;
delle Autorità amministrative indipendenti;
della Commissione nazionale per la società e la borsa;
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
della Banca d’Italia;
degli enti pubblici economici;
degli organi di rilievo costituzionale.
Ogni amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate dal Governo. L’organizzazione delle verifiche, anche a campione, deve prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. E' stata introdotta la possibilità per il datore di lavoro, per specifiche esigenze lavorative, di verificare il green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede del lavoratore, il quale è tenuto a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. I lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde. I lavoratori che la consegnano, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Il personale che comunica di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato già da quel giorno assente ingiustificato e pertanto non ha diritto alla retribuzione; a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è considerato sospeso fino alla presentazione della certificazione (comunque non oltre il 31 dicembre) e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. 
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. 
Il lavoro agile nella pubblica amministrazione non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass. In sostanza il datore di lavoro non può concedere il lavoro agile ai lavoratori controllati e che sono risultati sprovvisti di green pass. 
Lavoro privato
Devono esibire il green pass per accedere nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa anche i lavoratori del settore privato. Come per il settore pubblico, l’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nelle aziende private, anche sulla base di contratti esterni. Il titolare di un'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.  I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente (previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza) non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Anche in questo caso, sono i datori di lavoro che devono organizzare le verifiche del green pass ai dipendenti. Come nel pubblico, i controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;  per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC. Infine è stata introdotta la possibilità per il datore di lavoro, per specifiche esigenze lavorative, di verificare il green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede del lavoratore, il quale è tenuto a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. I lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde. I lavoratori che la consegnano, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. In ogni caso i lavoratori non avranno sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 (comunque, non oltre il 31 dicembre), termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Lo smartworking non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass. In sostanza il datore di lavoro non può concedere smartworking ai lavoratori controllati e che sono risultati sprovvisti di green pass. 
Anche per il settore privato, l’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 con segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. 
Liberi professionisti
L’obbligo di green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, quindi anche collaboratori familiari e autonomi. Il governo ha però precisato che mentre l’obbligo di controllo nel caso di colf e badante ricade sul datore di lavoro, questo obbligo non esiste nel caso entri in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico perché in quel momento si sta acquistando un servizio e non si è datori di lavoro. Resta però facoltà di chiedere l’esibizione del green pass. Non esiste invece l’obbligo di green pass per i clienti che salgono su un taxi. Ugualmente i parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
Tribunali
Dal 15 ottobre al 31 dicembre, anche il  personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Trasporti e scuole
Dal 1° settembre, il green pass serve anche per utilizzare i mezzi di trasporti a medio-lunga percorrenza e per tutti gli aerei a prescindere dalla durata del volo e ora anche per i treni regionali. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi. Per utilizzare il trasporto pubblico locale il green pass non è necessario ma si devono continuare a osservare le misure anticontagio. Quindi il green pass è obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- treni regionali e interregionali;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Green pass a scuola
E’ previsto che l’anno scolastico 2021-2022, si svolga in presenza dalla scuola dell’infanzia all’università, salvo misure adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Le misure di sicurezza previste sono le seguenti:
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
- tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Verifiche, sanzioni e revoca
Con il nuovo decreto emanato il 24 novembre 2021 viene definito un rafforzamento dei controlli sul possesso del Green Pass (entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto le Prefetture sono chiamate a definire un piano preciso di controlli). Dopo le parole della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che ha dichiarato che gli esercenti non devono controllare i documenti d’identità, ma limitarsi a verificare la validità del green pass e l'intervento del Garante della Privacy che aveva ricordato che lo stesso Dpcm del 16 giugno prevedeva che "i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici servizi" possano richiedere un documento d’identità per controllare la corrispondenza dei dati del Green pass a quelli della persona che lo mostra, adesso interviene una circolare del Ministero dell’Interno per chiarire la situazione.
Per prima cosa si ribadisce che oltre ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, sono autorizzati a chiedere il green pass anche il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso del certificato verde nonché i loro delegati, il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del green pass nonché i loro delegati e i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso della certificazione verde (nonché i loro delegati).
Inoltre, in previsione dell’inizio del campionato di calcio, vengono inclusi tra le persone abilitate alle verifiche anche i cosiddetti steward, cioè il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, operante presso gli impiantiti sportivi.
Vengono poi identificate due fasi: la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti sopra elencati, questo passaggio è obbligatorio e viene effettuato tramite la app VerificaC19 che oltre a indicare la validità dello stesso fornisce alcuni dati personali (nome, cognome dell’intestatario e data di nascita). A questa fase segue quella della verifica dell’identità della persona che è di “natura discrezionale” ma diventa «necessaria quando appaia la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella stessa certificazione». Ad esempio nella schermata dell’app VerificaC19, compare una data di nascita di un ventenne ma la persona dimostra molti più anni, a questo punto il soggetto addetto al controllo deve chiedere un documento d’identità. Ricordiamo che mostrare il documento di identità è obbligatorio (comma 2, lettera a. dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021) anche se il verificatore richiedente non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali.
La verifica dovrà essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi. In pratica, come da circolare emanata dal Viminale “la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione”.  
Le sanzioni previste per gestori e clienti
Chi viola le regole e viene quindi sorpreso in un locale pubblico al chiuso senza green pass rischia una multa da 400 a 1.000 euro. La situazione si aggrava nel caso in cui il lasciapassare risulti contraffatto o di un’altra persona: si rischia la denuncia per falso. Anche il gestore del locale può subire conseguenze, chi fa entrare un cliente senza green pass può incorrere - oltre alla multa - anche in una sanzione amministrativa che va da 1 a 10 giorni di chiusura. La circolare però chiarisce che "qualora si accerti la con corrispondenza fra il possessore della certificazione e l'intestatario, la sanzione viene applicata solo all'avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente".

martedì 23 novembre 2021

Dal 1 gennaio 2022 nuova stretta all'uso del contante

Dal 1 gennaio 2022 arriva una nuova stretta all’uso del contante: l’importo a partire dal quale non si possono più fare pagamenti in contanti passa da 2.000 euro (limite previsto dal 1° luglio 2020)  a 1.000 euro.
Nel corso del 2021 sono entrate in vigore delle misure a sostegno delle accettazione dei pagamenti digitali da parte degli esercenti e per incentivare l’uso dei pagamenti digitali da parte dei cittadini : in particolare sono entrate in vigore una serie di incentivi a chi effettua pagamenti elettronici (o comunque tracciabili), come il cashback (cancellato ora definitivamente) o la cosiddetta  Lotteria degli scontrini tra tutti coloro che hanno fatto spese pagate con moneta elettronica e non solo.
Va da sé che per incentivare i pagamenti digitali occorre che un maggior numero di negozianti metta a disposizione dei propri clienti un Pos (point of sale), ovvero uno di quei dispositivi dove digitiamo il pin o infiliamo la nostra carta quando paghiamo. Un dispositivo però che per l’esercente non è a costo zero. Tuttavia, non ci sono ancora sanzioni per i negozianti che si rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat e quindi l’obbligo del Pos che è previsto dal 2014 in realtà non è mai diventato pienamente operativo. 
Un credito d'imposta per le commissioni 
Nel decreto fiscale DL 124/2019, però, è previsto, per i pagamenti effettuati in modalità digitale a partire dal 1° luglio 2020, un credito d'imposta del 30% sulle spese pagate dagli esercenti per accettare pagamenti con carte, bancomat e altre modalità di pagamento digitale (ad esempio le app); una disposizione che vale solo  per gli esercenti che fatturano meno di 400 mila euro l'anno. Inoltre, il decreto legge 99 del 30 giugno 2021 ha previsto che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito  d'imposta  sia incrementato al cento per cento delle commissioni, questo se gli esercenti adottano pos per l’accettazione di carte e pagamenti evoluti.
Ma su cosa si applica il credito d’imposta? Chi ne ha diritto e come funziona nel dettaglio?
- Rientrano nella definizione di commissione su cui si può beneficiare del credito di imposta sia le commissioni pagate dall’esercente su ogni transazione, sia i costi fissi ad esempio i costi di gestione e locazione del Pos.
- Sono ricomprese le spese sostenute dagli esercenti per tutti i pagamenti digitali fatti da consumatori, quindi non solo con le tradizionali carte di credito, di debito e prepagate ma anche le spese di sistemi alternativi come ad esempio Satispay e simili.
- Vale per tutti gli esercenti, artigiani e professionisti, sia per pagamenti online che fisici avvenuti dal 1 luglio 2020 in avanti, purché gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
- Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione rispetto alle tasse da pagare, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 29 aprile 2020 un suo provvedimento che regolamenta il funzionamento del credito di imposta del 30% previsto dall’articolo 22 comma 6 del decreto fiscale del 2019; in particolar modo disciplina le comunicazioni obbligatorie che banche ed istituti di pagamento devono inviare all’Agenzia dell’Entrate ai fini del credito di imposta da riconoscere agli esercenti che hanno con loro una convenzione per accettare pagamenti digitali. Le comunicazioni devono essere fatte entro il 20 del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti digitali da un consumatore. Banca d’Italia con un provvedimento del 21 aprile 2020 ha inoltre regolamentato le comunicazioni che banche e istituti di pagamento devono inviare periodicamente agli esercenti sulle commissioni pagate affinché sappiano quale credito d’imposta spetti loro. Le comunicazioni devono essere inviate entro il 20 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate dai consumatori le spese pagate in modalità digitale. 
Altra novità del decreto legge 99 del 30 giugno 2021 è che è incrementato anche il credito di imposta per l’acquisto o il noleggio di pos collegati alla cassa tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022. Il valore massimo su cui calcolare il credito di imposta è di 160 euro per esercente e i limiti di:
- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente non superano i 200.000 euro;
- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente siano superiori a 200.000 euro e non superino 1 milione di euro;
- 10 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente siano superiori a 1 milione di euro e non superino i 5 milioni di euro.
E, ancora, c’è un credito di imposta anche per coloro che acquistano o noleggiano nel corso del 2022 un pos collegato ad un registratore di cassa che consente la trasmissione telematica. Il valore massimo per soggetto su cui calcolare il credito di imposta è di 320 euro nei limiti di:
- 100 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente non superano i 200.000 euro;
- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente siano superiori a 200.000 euro e non superino 1 milione di euro;
- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente siano superiori a 1 milione di euro e non superino i 5 milioni di euro.

venerdì 12 novembre 2021

Nuovo Codice della strada, ecco le novità in vigore dal 10 novembre

Oltre all'aggiornamento delle regole per chi circola sul monopattino, il decreto infrastrutture e trasporti ha introdotto alcune importanti novità al Codice della strada. Dal 10 novembre 2021 entrano in vigore modifiche che impattano sugli automobilisti.
Non solo smartphone, stretta su tutti i device
Una prima novità riguarda l'estensione dei dispositivi che non possono essere utilizzati mentre si è alla guida. Non più solo smartphone, ma anche computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino l'allontanamento delle mani, anche temporaneo, dal volante. La normativa non lascia più spazio a interpretazioni diverse. 
Passaggi a livello e strisce pedonali
Il mancato rispetto di attraversamento del passaggio a livello può essere rilevato tramite dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, in entrambi i casi possono essere installati direttamente dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Vengono introdotti anche nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza delle strisce pedonali. La precedenza deve essere data sempre, non solo ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento sulle strisce, ma anche a quelli che sono in procinto di farlo. 
Parcheggi e sanzioni
Le nuove misure prevedono multe raddoppiate per chi parcheggia nei posti riservati alle persone con disabilità. Ora le sanzioni vanno da 168 a 672 euro (prima erano comprese tra 87 e 335 euro). Se i posti riservati sono già occupati o non disponibili, le persone disabili possono parcheggiare il proprio mezzo (provvisto di contrassegno) gratuitamente sulle strisce blu. Arrivano anche più parcheggi "rosa" riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni: anche in questo caso deve essere esposto l'apposito contrassegno, il cosiddetto "permesso rosa". I parcheggi con le colonnine di ricarica per le auto elettriche possono essere occupati soltanto nell'arco di tempo necessario per ricaricare la batteria. Trascorsa un'ora sarà quindi vietato di sostare ulteriormente. Il divieto non è valido tra le 23 e le 7 del mattino. 
Patente, auto a noleggio e motociclisti
Aumenta la durata del foglio rosa che passa da sei a 12 mesi, mentre l'esame di guida per la patente B può essere ripetuto per massimo tre volte. I neo patentati possono guidare un mezzo fino a 95 Cv di potenza, purché sia presente al loro fianco una persona con una patente conseguita da almeno 10 anni e di età non superiore a 65 anni. Novità anche per quanto riguarda le infrazioni commesse mentre si è alla guida di un'auto a noleggio. Il decreto infrastrutture chiarisce che è il cliente a pagare le infrazioni commesse mentre è alla guida, le società di noleggio devono collaborare nel fornire agli uffici le generalità di chi ha sottoscritto il contratto di noleggio, così che il verbale venga notificato direttamente all'automobilista. Novità anche per i motociclisti: il conducente di una moto viene infatti multato se il proprio passeggero non indossa il casco, a prescindere dall'età (precedentemente questa regola si applicava solo ai passeggeri minorenni).


Reddito di Libertà: 400 euro per le donne vittime di violenza

Il Reddito di Libertà è destinato alle donne vittime di violenza con o senza figli minori che sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali per percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Il contributo è destinato alle donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure in possesso di regolare permesso di soggiorno se extracomunitarie. Allo stesso modo ne hanno diritto le straniere con lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.
Ammontare del contributo
Il Reddito di Libertà è un contributo di massimo 400 euro mensili che viene erogato in un’unica soluzione per massimo 12 mesi. Le modalità di calcolo dell’importo erogato e la durata del trattamento non sono ancora state chiarite, si presuppone che siano a cura dell’Inps in sede di verifica della situazione personale di chi presenta da domanda.
Di fatto, le domande vengono accolte in base all’ordine di arrivo, non viene prevista alcuna particolare priorità, l’unico vincolo è l’esaurimento dei fondi stanziati che sono stati già ripartiti tra le singole Regioni in base alla proporzione della popolazione femminile sul totale.
Il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere le spese per:
-assicurare l’autonomia abitativa
-riacquisire l’autonomia personale
-il percorso scolastico e formativo dei figli minorenni.
Questo contributo non è tassato ed è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza, il Rem, la NASpI, la cassa integrazione guadagni, l’assegno al nucleo famigliare.
Come si richiede
La domanda deve esser presentata dall’interessata entro il 31 dicembre 2021 (anche tramite una persona delegata) al Comune di residenza, che la invia tramite il portale dell’Inps.
Per presentare la domanda occorre compilare il modulo, al cui interno c’è l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso che viene rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.
Inoltre, occorre fornire un Iban valido per l’accredito del contributo.
Al termine dell’invio il Comune rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione della domanda per il Reddito di Libertà, successivamente l’Inps analizza i dati e, in presenza di tutti i requisiti e di budget disponibile, accoglie la domanda comunicandolo al Comune e all’interessata via cellulare o e-mail che vanno indicati sul modulo di domanda.

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...