giovedì 28 settembre 2017

Cassazione: uccise il figlio, ma niente ergastolo perché era “solo” adottivo

Uccise il figlio ma siccome era «solo» adottivo, non può essere condannato all’ergastolo: lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso della difesa di Andrei Talpis, 57 anni, originario della Moldova, che la notte del 26 novembre 2013, a Remanzacco (Udine), colpì mortalmente con un coltello da cucina il figlio adottivo di 19 anni. Il ragazzo - si apprende dal difensore di Talpis, avv. Roberto Mete - era stato formalmente adottato dalla coppia in Moldavia. Dovrà ora svolgersi un nuovo processo.
Tra Talpis e la vittima, dunque, non esisteva un rapporto di consanguineità. Sul piano civilistico, vale la parificazione di status con i figli legittimi operata dalla legge. Secondo il Codice Penale, invece, la distinzione permane e basta a escludere l’aggravante specifica che, proprio in virtù dell’esistenza di una discendenza tra la vittima e il suo carnefice, in caso di omicidio prevede la pena del carcere a vita, cui era stato effettivamente condannato il moldavo.
La Corta di Cassazione ha disposto anche la trasmissione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Venezia per la quantificazione della pena, prescrivendo che non scenda sotto i 16 anni di reclusione.

fonte:www.lastampa.it/Cassazione: uccise il figlio, ma niente ergastolo perché era “solo” adottivo - La Stampa

Cliente cacciato: la scortesia costa al commerciante una condanna

Respinte le obiezioni difensive. Per i giudici l’episodio verificatosi è grave. Decisivo anche lo stato di ansia riportato dalla persona allontanata dal negozio.
Difficili da sopportare le lagnanze per la presunta scarsa qualità della merce in vendita. Eccessiva, però, la reazione del negoziante, che caccia in malo modo il cliente. Non si può parlare di mera scortesia, bensì, secondo i giudici, di violenza privata.
Critico. Linea di pensiero comune per i giudici di primo e di secondo grado: l’episodio verificatosi in un negozio è ritenuto grave. Conseguenziale la condanna del commerciante, che ha cacciato via un cliente perché troppo critico sulla qualità dei prodotti in vendita.
Questa visione è condivisa anche dai magistrati della Cassazione, che respingono le obiezioni difensive e confermano la pronuncia della Corte d’appello.
In sostanza, è insostenibile la tesi proposta dal legale, secondo cui il comportamento tenuto dal commerciante è stato «soltanto scortese» nei confronti di un cliente. Per i giudici, invece, si deve considerare l’episodio come un lampante esempio di «violenza privata», resa ancora più grave dalle ripercussioni psico-fisiche subite dalla persona aggredita, cioè uno «stato di ansia» giudicato «guaribile in 2 giorni».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Cliente cacciato: la scortesia costa al commerciante una condanna - La Stampa

domenica 24 settembre 2017

Minori stranieri non accompagnati: come diventare tutori volontari

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i bandi pubblicati dalle diverse Regioni e Province autonome per la selezione di tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati ex art. 11 l. n. 47/2017.
Finalità. Le Regioni italiane hanno pubblicato il bando per la selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutore per minori stranieri non accompagnati.
Lo scopo è quello di individuare privati cittadini disponibili ad esercitare la rappresentanza legale dei minori arrivati in Italia senza adulti di riferimento, avendo cura di tutelarne gli interessi e ascoltarne i bisogni, senza la presa in carico domiciliare ed economica.
Corsi. È previsto un corso di formazione, organizzato dai Garanti regionali e dalle Province autonome, a seguito del quale gli aspiranti tutori volontari saranno inseriti in un elenco istituto presso il Tribunale per i minorenni competente della Regione di residenza o domicilio. A partire da tale elenco il Giudice selezionerà un tutore volontario per ogni minore.

Fonte: www.ilfamiliarista.it/Minori stranieri non accompagnati: come diventare tutori volontari - La Stampa

Antiriciclaggio, per la segnalazione basta il sospetto

In tema di normativa antiriciclaggio, ai fini della configurabilità dell'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 41 del Dlgs. 231/2007, è sufficiente un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità illecita delle operazioni, non essendo richiesto al titolare dell'obbligo della segnalazione di acquisire alcuna certezza riguardo alla illiceità dell'operazione. Ad affermarlo è il Tribunale di Roma con la sentenza 7933/2017.

Il caso - All'origine della vicenda vi è una operazione finanziaria consistente nella movimentazione di assegni circolari su un conto bancario intestato ad una associazione culturale per un importo di più di 4,5 milioni di euro, attraverso una donazione testamentaria. In seguito ad accertamenti effettuati dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, volta a verificare la regolarità dell'operazione bancaria, il ministero dell'Economia e delle Finanze irrogava una sanzione all'istituto di credito e al suo responsabile antiriciclaggio per l'omessa segnalazione di tale operazione ritenuta sospetta, in violazione dell'artico 41 del D.lgs. 231/2007, per un importo di quasi mezzo milione di euro. Opponendosi al decreto, la banca e il suo funzionario ritenevano che l'operazione in questione non poteva essere ritenuta sospetta, in assenza di chiari indizi in tal senso ed essendo giustificata dalla documentazione prodotta dal cliente.

La decisione - Il Tribunale conferma però la sanzione irrogata e sofferma la sua analisi sul concetto di “operazioni sospette” di cui all'articolo 41 del Dlgs 231/2007. Tale disposizione normativa impone ai soggetti obbligati di segnalare una operazione finanziaria sospetta quando vi sono motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, desumendo il sospetto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da ogni altra circostanza. Ebbene, affinché scatti l'obbligo di segnalazione, afferma il giudice, è sufficiente «la ragionevolmente ipotizzabilità che un'operazione di riciclaggio sia in corso», ovvero « un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità illecita delle operazioni, mentre non si richiede in capo al titolare dell'obbligo della segnalazione di acquisire alcuna certezza riguardo alla illiceità dell'operazione». D'altra parte, chiosa il Tribunale, l'obbligo di segnalazione non può presupporre la conoscenza dell'origine illecita dei fondi, perché, in tal caso, «l'intermediario che ne consente comunque la movimentazione sarebbe esposto a responsabilità non amministrativa ma penale». E nel caso di specie, il carattere sospetto delle operazioni effettuate appariva evidente in considerazione dei connotati oggettivi dell'operazione.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

Per i danni dall'incendio di cassonetti scatta la competenza del giudice amministrativo

Va proposta davanti al giudice amministrativo l'azione per il risarcimento del danno causato a un privato dall'attività e organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale competenza esclusiva del giudice amministrativo deriva dall'articolo 4 del decreto legge n. 90 del 2008. Così la sesta sezione civile della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 22009/2017 depositata ieri, ha definito la questione di giurisdizione senza rinvio alle sezioni Unite in quanto si erano già ampiamente espresse sul principio in questione.
La vicenda - Nel caso specifico il cittadino danneggiato dall'incendio di un cassonetto aveva agito dinanzi al giudice ordinario per ottenere il ristoro dei danni patiti. Ma oggi la Cassazione dà ragione all'unità amministrativa della Protezione civile, già Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti della Campania, che aveva appunto affermato che il giudice competente fosse quello amministrativo. La Cassazione per affermare de plano la giurisdizione amministrativa si rifà a quanto detto dalle sezioni Unite civili con la sentenza n. 16304/2013 secondo cui sussisteva anche prima dell'esplicita formulazione della norma del Dl 90/2008.
Il precedente - Le sezioni Unite hanno, infatti, chiaramente detto che «le controversie concernenti l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani - ivi comprese quelle aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'omessa adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o impedire l'abbandono di rifiuti sulle strade, ovvero a rimuoverne gli effetti - appartenevano alla giurisdizione del giudice amministrativo già in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90» e che il presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è l'esercizio, ancorché illegittimo o mancato, del potere che la legge attribuisce esclusivamente all'amministrazione comunale.
Il Comune custode - Il cittadino danneggiato aveva segnalato la pericolosità potenziale dovuta al posizionamento dei cassonetti poi incendiati. Quindi - come ammette anche la Cassazione - l'ente locale era responsabile dei danni derivanti dal cassonetto come cosa in sua custodia. Ma, spiega la Cassazione, che l'affermazione normativa della giurisdizione amministrativa in via esclusiva su tutte le questioni derivanti dal servizio pubblico dei rifiuti, attrae a sé anche le cause per risarcimento dei danni derivanti dal colpevole comportamento del custode, cioè il Comune.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

mercoledì 20 settembre 2017

Minori, affido esclusivo al padre se la madre è inadeguata

È legittimo affidare un minore in via esclusiva al padre quando c’è una consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) che riscontra «i segni di una Pas (Parental Alienation Syndrom), materna in danno del padre». Ciò perché non è necessario che si raggiunga la certezza scientifica dell’esistenza di tale sindrome: basta dimostrare l’inadeguatezza della madre a svolgere il proprio ruolo, nel quale è compreso anche il consentire alla prole di avere normali e significativi rapporti col padre. Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 21215 (relatore Di Marzio), depositata il 13 settembre.
È stata così confermata la pronuncia della Corte d’appello di Napoli sul caso di una bambina contesa, fondata sulle evidenze della Ctu del primo grado e sulla successiva “conforme” relazione di aggiornamento, redatta da una psicologa della Asl.
La Cassazione ricorda che la Ctu svolta nel merito «per valutare le capacità genitoriali delle parti» ha evidenziato in capo alla madre «un tratto passivo aggressivo, alternando dei momenti in cui si percepisce vittima a momenti in cui perseguita lei stessa» l’ex marito. Inoltre, secondo gli specialisti, la donna «percepisce pericoli incombenti da cui difendersi», ha «una spinta sado-masochistica con tendenza al vittimismo», «tende a definire lei il ruolo paterno» e «durante i colloqui mostra un atteggiamento svalutante nei confronti del padre».
Tale analisi veniva poi corroborata dalla relazione di osservazione della bambina che «in presenza della madre, si disperava dicendo di non voler andare con il padre ma, non appena la genitrice si allontanava, subito si rasserenava, confortata dall’affettuosità paterna». La successiva relazione, disposta dalla Corte d’appello e affidata ad una psicologa Asl, non faceva altro che completare il quadro di un fare genitoriale materno inadeguato: «La bambina non esprime mai un proprio reale bisogno, ma solo il piacere di compiacere la madre, nonché una coatta e forzosa ostilità verso il padre». Così nella piccola è stata rilevata «una personalità appiattita e fortemente dipendente dalla madre». Quest’ultima infatti «non le riconosce il diritto di amare il suo papà ed in maniera consapevole od inconsapevole, agisce con il ricatto morale nei confronti della figlia, al fine di realizzare il proprio progetto di vita con il proprio attuale convivente». Tutto ciò portava la psicologa a concludere che non c’erano le condizioni per intraprendere un «favorevole percorso terapeutico al fine di agevolare la ripresa dei contatti della bambina con il padre, senza prima risolvere il nodo negativo, che legava questa alla madre».
Tali conclusioni ritenute dai giudici di appello condivisibili hanno portato all’affidamento temporaneo della piccola ad una “zia” e poi «all’affidamento esclusivo della minore al padre, disponendo che gli incontri con la madre avvengano in modalità protetta». Il tutto per spezzare il vincolo simbiotico della figlia con la madre, consentendo alla bambina di recuperare in un primo momento (con l’affido temporaneo) un proprio spazio di equilibrio e poi di recuperare appieno il contributo della responsabilità paterna con l’affido esclusivo al padre. Senza peraltro interrompere i momenti di incontro con la figura materna, che correttamente sono stati disposti con la formula degli incontri vigilati da un operatore, così da escludere il ri-presentarsi dei comportamenti dannosi ed antigiuridici della madre.
Il ricorso contro la sentenza di appello si basava sul fatto che «risulta indimostrata l’attendibilità scientifica» della Pas. Ma secondo la Cassazione il ricorso non coglie il fatto che i giudici di appello non hanno fatto riferimento a una patologia, ma si sono limitati a osservare «l’adeguatezza di una madre a svolgere il proprio ruolo nei confronti di una figlia minore, che si trova in grave difficoltà ed avrebbe bisogno del sostegno di entrambi i genitori, ma non riceve la collaborazione della madre, in base alle univoche risultanze di causa». E invece la madre «ha cercato di esautorare il padre della piccola e di sostituirlo nello svolgimento del ruolo paterno con la figura del compagno convivente», mostrandosi indisponibile a qualsiasi tentativo di sostegno e di recupero. Così è stato radicalmente violato, si rammenta, il principio di legge - cardine della materia - secondo cui ai figli va assicurato il godimento delle figure di entrambi i genitori.
La Cassazione ha respinto il ricorso anche sotto l’aspetto procedurale, per la mancanza dei «precisi canoni di contestazione» che regolano il processo del merito. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito il principio della “intempestività” delle doglianze contro la Ctu, che doveva essere formalizzata nella prima difesa utile dopo il deposito dell’elaborato peritale. Infatti, «le contestazioni ad una Ctu costituiscono “eccezioni” rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell’articolo 157 del Codice di procedura civile, dovendo pertanto dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza utile o difesa successiva al deposito».

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

lunedì 18 settembre 2017

Il lato oscuro delle Rems metà dei pazienti rinchiusi prima ancora del giudizio

L’ultimo «internato» degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) è uscito a maggio. Gli eredi dei manicomi criminali sono stati chiusi, ma non ancora del tutto sconfitti. Aboliti nel 2014 per fare spazio alle Rems, residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Strutture più piccole, di massimo 20 persone, distribuite sul territorio, pensate come luoghi di cura e reinserimento. Posti che dovrebbero accogliere solo autori di reati giudicati infermi o semi-infermi di mente, ma anche socialmente pericolosi e non adatti a soluzioni meno restrittive.
Insomma una extrema ratio, pensata per chi sia stato giudicato in via definitiva, come ha auspicato il Commissario unico per il superamento degli Opg, Franco Corleone, nella sua relazione dello scorso febbraio. Con ricoveri limitati nel tempo. Con il progressivo abbandono della contenzione, cioè dell’uso di mezzi fisici e chimici per limitare i movimenti di un paziente.
Dall’orrore di certi manicomi si è passati dunque a una eccellenza italiana, una rivoluzione in corso. Che però rischia di affondare. Non per suoi demeriti e neanche per colpa di ospiti dipinti caricaturalmente come tanti Hannibal Lecter, ma trascinata dalle questioni irrisolte della giustizia e della burocrazia italiane. Ne sanno qualcosa a Bra, Piemonte, dove la Rems, provvisoria, come gran parte delle trenta residenze oggi sparse per l’Italia, è nata da una convenzione con una clinica privata, la casa di cura San Michele, dopo molte resistenze della amministrazione locale. Dopo un lungo braccio di ferro ci si è accordati su 18 posti, col paradosso che ce ne sarebbero ancora un paio a disposizione che non sono stati attivati per l’opposizione del territorio. E ci sono almeno sei persone in lista di attesa in carcere che avrebbero diritto a entrare.
«La Procura tutti i giorni ci chiede disponibilità di posti letto, e noi rispondiamo che non ne abbiamo. Tonnellate di comunicazione tra noi, loro e i carabinieri», ci raccontano alla clinica. La Rems di Bra è simile a un ospedale, più colorato e ricco di attività, con aree per i laboratori, una minuscola palestra. La sorveglianza esiste, ma discreta: videocamere, porte multiple, vetri infrangibili. Dentro si respira un’aria serena: educatori giocano a carte con i pazienti, molti maschi fra i 20 e i 40 anni, nel piccolo cortile. «Sappiamo di avere poco spazio, e cerchiamo di fare tante attività all’aperto», spiega lo psichiatra Luca Patria. Uscite controllate e autorizzate, naturalmente.
Per 596 ospiti delle Rems in Italia - cifra che corrisponde alla loro capienza massima - ce ne sono 289 in lista di attesa per entrare. Di questi, 205 sono però destinatari di misure provvisorie (l’analogo della custodia cautelare in carcere). Allo stesso modo, su 596 ospiti delle Rems ben 215 sono «provvisori». Una deriva rispetto alle intenzioni originarie delle Rems che rischia di farle saltare, facendo rientrare dalla finestra la logica degli ex-Opg. E il trend, sulla base delle interviste e dei dati raccolti da La Stampa, è in crescita nel 2017. A inizio agosto, in Campania, i pazienti in Rems con misure provvisorie erano 38 su 63; in Piemonte 12 su 37; in Lombardia 49 su 133. Ma se guardiamo ai nuovi ingressi avvenuti solo nel 2017, assistiamo a una crescita: in Campania 31 ingressi su 36 sono provvisori; in Lombardia 43 su 59; in Abruzzo 8 su 8; in Piemonte 5 su 11. Numeri raccolti da Giuseppe Nese, il coordinatore per il superamento degli Opg in Campania, che ha lanciato da tempo un sistema di raccolta informazioni, Smop, poi adottato anche da altre 14 regioni. Quelle citate hanno finora i dati più attendibili.
Ma perché l’arrivo di persone con misure provvisorie è un problema? «In molti casi si tratta di detenuti che manifestano comportamenti disturbanti, etichettati come psichiatrici, e poi mandati in Rems», commenta Nese. «Una volta a giudizio molte di queste valutazioni vengono meno. Ma intanto le Rems sono messe in crisi dall’invio inappropriato di persone che dovrebbero essere trattate in altro modo». Concorda con questa analisi Massimo Rosa, referente per il superamento degli Opg in Piemonte. «Oggi le Rems sono un contenitore che va dalla schizofrenia ai disturbi di personalità, comprendendo persone con cultura carceraria che hanno sintomi psichiatrici. Basta uno di loro per sconvolgere tutti gli equilibri», commenta Rosa. «E la situazione potrebbe anche peggiorare visto che ad agosto è entrata in vigore la legge 103». Si tratta della riforma Orlando che potrebbe consentire l’invio anche di chi sia stato giudicato infermo di mente dopo il reato, in carcere, o chi debba essere ancora valutato nelle sue condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari non siano idonee. Da lì a ritornare agli Opg, a riavvicinarsi più alla logica della prigione che a quella della cura, il passo potrebbe essere breve. A impedirlo finora c’è solo un fragile ordine del giorno approvato dalla Camera che impegna il governo a non sovraccaricare le residenze di detenuti. Oltre alla resistenza passiva opposta da molti operatori delle Rems.
«Molti magistrati di sorveglianza e gip non hanno fatto proprio il principio della riforma e si comportano come se le Rems fossero illimitate», commenta Michele Miravalle, ricercatore e attivista dell’associazione Antigone e della campagna StopOpg. «Certo che le patologie psichiatriche negli istituti di pena stanno montando, con detenuti che sviluppano scompensi o hanno problemi pregressi che non sono curati in carcere. Ma sono le Asl che dovrebbero occuparsi di queste persone».
Le Rems vivono su equilibri delicati. «Sono un osservatorio sulla fragilità nella nostra società», commenta Maria Grazia Gandellini, direttrice delle Rems di Castiglione delle Stiviere, un simbolo della lunga marcia della riforma. Isolata nel verde, a pochi km da Desenzano del Garda, non ci sono quasi autobus per arrivare a quello che tutti ancora chiamano l’Opg. La struttura imponente, con prati, panchine e pure una piscina, chiusi però con recinzioni sormontate da filo spinato, fino a pochi mesi fa era sovraffollata, dovendo accogliere pazienti di più regioni, in attesa che nascessero le residenze locali. E oggi conta comunque fra i 140-160 ospiti, un numero ancora lontano dalla logica delle Rems. Anche se nei prossimi anni qui dovrebbero costruire delle strutture nuove, più piccole, e ridisegnare sei unità da 20. Intanto non mancano le preoccupazioni. Ad esempio, il cambio nella tipologia di pazienti. «Negli ultimi 6-7 anni sono aumentati i giovani con storie di problemi scolastici, abusi di sostanze, smart drugs, amfetamine», spiega Stefano Pellizzardi, direttore del sistema polimodulare delle Rems all’Asst di Mantova. «Ma anche 30-40enni, adulti con alle spalle molti fallimenti».
Poi immigrati, per cui a Castiglione delle Stiviere servono anche di mediatori culturali. Pazienti con bisogni complessi, in carico a più servizi, dai dipartimenti di salute mentale ai Sert, in cui le Rems fanno da anello di congiunzione. «Arrivano da noi perché spesso è mancata l’integrazione prima fra i vari servizi», specifica Gandellini. Alcune regioni si stanno muovendo per cercare di seguire queste persone attraverso unità territoriali, con competenze miste, che facciano da coordinamento. In un certo senso le Rems mettono in luce l’assenza di sostegno per chi sta fuori. Il punto è sviluppare progetti riabilitativi assieme ai servizi territoriali.
«Il problema non sono le Rems, che finora funzionano e lo si vede dai numeri: è sceso il numero di ricoverati rispetto agli Opg, e non si sono registrati problemi di sicurezza», commenta Miravalle. «Il problema è semmai: quanto sono seguite le persone fuori dalle Rems che avrebbero bisogno di cura?».

fonte:www.lastampa.it/Il lato oscuro delle Rems metà dei pazienti inchiusi prima ancora del giudizio - La Stampa

domenica 17 settembre 2017

Bollo auto si prescrive in tre anni

La tassa automobilistica si prescrive in tre anni che decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento.
Da quel momento bisogna attendere trentasei mesi, trascorsi i quali la cartella di pagamento notificata dall’agente di riscossione è da considerarsi illegittima, e che tuttavia, al fine di far valere la prescrizione, il contribuente ha l’onere di impugnare l’atto innanzi la giustizia tributaria.
E’ quanto ribadito dalla VI Sezione civile, sottosezione tributaria, della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20425 depositata il 25 agosto scorso.
La vicenda
La CTR del Lazio, con una sentenza depositata nel luglio 2015, accolse l’appello proposto nei confronti di Equitalia da una donna, la quale lamentava il rigetto del ricorso, proposto dalla medesima contribuente, contro l’avviso di intimazione del pagamento del bollo auto relativo all’annualità 2001. L’agente di riscossione ricorre per cassazione avverso la decisione del giudice di seconde cure.
Il ricorso di legittimità
Equitalia lamenta l’erroneità della pronuncia resa dalla Commissione Regionale nella parte in cui ha escluso che l’omessa impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato in seguito emesso l’avviso d’intimazione impugnato, avesse comportato l’applicabilità, alla fattispecie, del termine decennale di prescrizione.
La decisione della Corte
Il collegio di legittimità respinge il ricorso, confermando la tesi sostenuta dalla contribuente innanzi il giudice d’appello. Nel caso esaminato, riguardante la riscossione della tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale (ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986), la decisione impugnata dall’ente ricorrente risulta conforme a un principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione, non comportando l’omessa impugnazione della cartella, nei termini, l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento.
Il precedente
La VI Sezione Civile ribadisce l’orientamento in conformità del quale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 17 novembre 2016, n. 23397), il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio fissato per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce solamente l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, bensì non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., e si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella decennale ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., eccetto che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

fonte:www.altalex.com/Bollo auto si prescrive in tre anni | Altalex

Giudici di pace e onorari ancora in sciopero dal 2 al 6 ottobre

Giudici onorari di tribunale, giudici di pace e viceprocuratori onorari si asterranno dalle udienze civili e penali dal 2 al 6 ottobre 2017.
E’ quanto proclamato dalle associazioni di categoria ieri con un comunicato ai sensi del codice di autoregolamentazione.
Si tratta nel nono sciopero contro la riforma proposta dal ministro Orlando (Decreto legislativo n° 116/2017) che segue di poco la precedente astensione avvenuta dal 3 al 23 luglio.
Le critiche sollevate alla riforma riguardano la condizione dei magistrati onorari e dei giudici di pace a partire dalla precarietà del rapporto, al trattamento economico e previdenziale discriminatorio, alla carenza di tutele per la maternità, la salute e gli infortuni sul lavoro, fino al disconoscimento dei diritti alle ferie ed al TFR.

fonte:www.altalex.com/Giudici di pace e onorari ancora in sciopero dal 2 al 6 ottobre | Altalex

giovedì 14 settembre 2017

Agcom valuta sanzioni per gli operatori telefonici e chiede fatture mensili e non ogni 28 giorni

Sanzioni agli operatori di telefonia che non rispettano l’obbligo di cadenza mensile della fatturazione. È quanto deciso dall’Autorità per le comunicazioni, che ha «deciso di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori telefonici Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb per il mancato rispetto della delibera dell’Autorità del marzo scorso.
Gli operatori hanno adottato una fatturazione a 4 oppure ad 8 settimane (invece che mensile) in tempi diversi, da maggio 2016 ad aprile 2017. La manovra punta a fare pagare un mese in più ai loro clienti ogni anno: 13 canoni anziché 12.
Già richiamati dall’Agcom
«Al fine di garantire massima trasparenza e confrontabilità dei prezzi vigenti, nonché il controllo dei consumi e della spesa garantendo un’unità standard (mese) del periodo di riferimento delle rate sottostanti a contratti in abbonamento per adesione», con una delibera del marzo scorso, l’Autorità aveva infatti stabilito, ricorda la nota, «che per la telefonia fissa e per le offerte convergenti l’unità temporale per la cadenza delle fatturazioni e del rinnovo delle offerte dovesse avere come base il mese o suoi multipli». Al termine delle verifiche effettuate da Agcom, però, «è risultato che gli operatori menzionati non hanno ottemperato alla delibera dell’Autorità».
Perché le compagnie non si sono adeguate all’ordine dell’Autorità
Gli operatori della telefonia hanno presentato un ricorso collettivo al Tar contro l’ordine che l’Autorità ha inviato loro con la delibera di marzo. Il ricorso è stato depositato con l’assistenza dell’Associazione di categoria che opera in Confindustria) A loro giudizio l’obbligo di trasparenza verso i clienti è rispettato e sono informati di quanto pagano ogni 4 o 8 settimane e di quanto pagherebbero se questi aumenti fossero spalmati sul mese con il vecchio sistema di fatturazione; l’articolo 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni stabilisce come una società può cambiare i suoi prezzi e sarebbe rispettato dal nuovo sistema di fatturazione a 4 o a 8 settimane; la delibera con l’ordine di tornare alla fatturazione mensile violerebbe la libertà d’impresa e trasformerebbe i prezzi in tariffe regolamentate dall’alto, cioè dall’Autorità.

fonte:www.lastampa.it/Agcom valuta sanzioni per gli operatori telefonici e chiede fatture mensili e non ogni 28 giorni - La Stampa

Equitalia, Maradona prosciolto dall'accusa di diffamazione

"Non luogo a procedere", perché "il fatto non costituisce reato", nei confronti dell'ex calciatore argentino Diego Armando Maradona, accusato di diffamazione per "aver offeso la reputazione di Equitalia spa e del suo presidente dell'epoca Attilio Befera" attraverso ripetute dichiarazioni riprese dagli organi di stampa a partire dal giugno 2012. Lo ha dichiarato il gup di Cassino Salvatore Scalera. Proscioglimento anche per il suo difensore Angelo Pisani.
L'inchiesta era nata a Roma ma il tribunale capitolino si era poi dichiarato incompetente. Gli atti quindi erano stati trasmessi alla Procura di Cassino perche' un mensile locale aveva per primo ripreso una intervista nella quale l'ex 'Pibe de Oro', nell'ambito del contenzioso fiscale che lo vede impegnato da anni con l'erario per un presunto debito tributario di quasi 40 milioni di euro, chiedeva "un fisco giusto e dal volto umano". Tra le varie dichiarazioni ritenute offensive dalla Procura c'era anche quella secondo cui l'ex numero 10 del Napoli e' stato "vittima di una strumentale persecuzione da parte di Equitalia sulla base di documentazione falsa e di procedure irregolari che lo avevano portato vicino a gesti irreparabili, come accaduto ad altre persone".
"È la fine di un'ingiustizia, l'affermazione della certezza del diritto, dell'esistenza della giustizia e del ruolo fondamentale dell'avvocatura". Lo afferma il legale di Maradona, Angelo Pisani, anche lui imputato nel processo, e difeso dai colleghi Sergio Pisani e Damiano De Rosa.

fonte:www.italiaoggi.it/Equitalia, Maradona prosciolto dall'accusa di diffamazione - News - Italiaoggi

Guida in stato di ebbrezza: sì al prelievo in pronto soccorso senza il consenso

Il prelievo ematico in pronto soccorso eseguito all'interno del normale protocollo medico non richiede il consenso dell'interessato. E' quanto emerge dalla sentenza della Sezione Feriale Penale della Corte di Cassazione del 4 settembre 2017, n. 39881.
Il caso vedeva un automobilista neopatentato aver provocato un incidente stradale mentre si trovava alla guida del veicolo in stato di ebbrezza. L'imputato lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla questione dell'utilizzabilità delle analisi del sangue effettuate presso il pronto soccorso senza che fosse stato dato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Secondo gli ermellini, come confermato da giurisprudenza di legittimità dominante, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p., con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VI, 13 settembre 2016, n. 43894) e non assume alcun rilievo la mancanza di consenso dell'interessato.
Gli stessi giudici di merito, poi, evidenziarono il principio secondo il quale, al fine di provare la sussistenza dello stato di ebbrezza, occorre evidenziare la portata sintomatica del comportamento alla guida da parte del soggetto, caratterizzato, come nella fattispecie, dalla perdita di controllo del proprio automezzo e dal percorso seguito uscendo di strada per poi rientrarvi dopo 28 metri di scarrocciamento.

fonte:www.altalex.com/Guida in stato di ebbrezza: sì al prelievo in pronto soccorso senza il consenso | Altalex

Mutuo fondiario: se supera l'80% del valore dei beni ipotecati è nullo

Il mutuo fondiario concesso per una somma eccedente l’80% del valore dei beni ipotecati è nullo. E’ quanto disposto dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 13 luglio 2017 n. 17352.
La questione giurisprudenziale ruota attorno a quanto la banca possa finanziare e, in caso di superamento del limite, quali siano le conseguenze.
Ricordiamo che il mutuo è considerato fondiario (ai sensi dell’articolo 38 Tub e della delibera Cicr 22 aprile 1995) quando il valore dell’erogazione non superi l’80% del valore del bene ipotecato.
La Prima sezione civile statuisce che il mutuo è nullo, e non piu’ solamente « irregolare ». Di conseguenza viene meno la sanzione amministrativa da parte dell'Autorità di vigilanza, perchè la soglia di finanziabilità é uno degli elementi essenziali affinchè il contratto di mutuo sia considerato "fondiario".
E' quindi nullo, violando una norma imperativa. I giudici specificano che ad essere violato é l'interesse dell'economia nazionale. La soglia dell'80% è fissata come una presunzione assoluta, venendo meno il carattere del negozio nel momento in cui essa comprenda l'intero valore dei beni cauzionali.
La mera sanzione amministrativa legittimerebbe nel sistema giudiziario una "inaccettabile protezione dell'illegalità",e nei confronti della banca la possibilità di una esecuzione individuale e non concorsuale, come invece sarebbe corretto per ottenere qualsiasi credito in ambito fallimentare.
La Cassazione aggiunge che la nullità non è parziale, limitata all’importo eccedente l’80%, ma totale, e che l’ipoteca non cade. Alla banca rimane la possibilità, direttamente connessa al carattere fondiario del mutuo, di conservare il privilegio nell’esecuzione. Inoltre il mutuo fondiario nullo puo' esser convertito in un mutuo ipotecario, secondo quanto disposto dall'art. 1424 c.c.
Nella vicenda in esame, il Tribunale di Venezia, con decreto in data 26-7-2012, aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, che era stata proposta da Banca Mediocredito del Trentino Alto Adige s.p.a. per ottenere l'ammissione con collocazione ipotecaria del credito di Euro 2.180.714,00, oltre accessori, vantato in forza di un contratto di finanziamento ipotecario.
Il Tribunale sosteneva che la banca avesse violato la disciplina del mutuo fondiario stante l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità di cui al combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del T.u.b. e della delibera del Cicr 22-4-1995 (l'80% del valore dell'immobile dato in garanzia), con conseguente nullità del contratto nella sua interezza. Non lasciava spazio ad un’ipotesi di conversione, integrale o parziale, ritenendo la relativa subordinata domanda inammissibile per novità, siccome proposta per la prima volta col ricorso in opposizione. Per la stessa ragione negava la possibilità di ammettere al chirografo il credito da restituzione d'indebito.
Avverso tale sentenza, Mediocredito del Trentino Alto Adige proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi ed intal modo rispondevano i giudici.
« Il collegio ritiene di dover rimeditare il principio affermato dalla sezione in ordine al non essere il superamento del limite di finanziabilità determinativo della nullità del contratto di mutuo fondiario (v. Cass. n. 26672-13 e Cass. n. 27380-13, e poi anche Cass. n. 22446-15, Cass. n. 4471-16 e Cass. n. 13164-16). (…) Ciò tuttavia non consente di condividere le conclusioni dell'orientamento inaugurato nel 2013 anche a proposito della concorrente esclusione della fattispecie generale di nullità ex art. 1418 cod. civ. Questo perchè la prescrizione dei limiti di finanziabilità - per quanto non ascrivibile a un contenuto tipico predeterminato dall'autorità creditizia - si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perchè un contratto di mutuo possa dirsi "fondiario". (…)
Non può escludersi la nullità del contratto se, dinanzi a infrazioni di norme imperative, non sia disponibile un rimedio che possa concretamente servire l'interesse sotteso alla disposizione violata.
Ebbene l'interesse in questione è pubblico. E allora insistere sulle sanzioni amministrative irrogabili alla banca è cosa non proficua, perchè la limitazione dell'importo del mutuo e, conseguentemente, della garanzia ipotecaria, non riflettendo gli interessi particolari delle parti contraenti, costituisce un limite inderogabile alla loro autonomia privata.»
Ed in tal modo, la Cassazione, conclude, accogliendo il nono motivo di ricorso: « il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del T.u.b. e della conseguente Delib. Cicr, determina di per sè la nullità del contratto di mutuo fondiario; e poichè il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, "fondiario", secondo l'ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell'intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti.
Non può seguirsi la tesi della ricorrente a proposito della configurazione di una fattispecie di nullità parziale, riguardante cioè il mutuo fondiario e la corrispondente e dipendente iscrizione ipotecaria solo per la eccedenza rispetto ai limiti di legge.
A siffatta tesi della nullità parziale ostano non solo le difficoltà pratico-giuridiche di conciliare il frazionamento dell'unico contratto stipulato tra le parti col possibile consolidamento dell'ipoteca per la sola porzione fondiaria, ma anche e a monte la considerazione che l'art. 38 del T.u.b. individua oggettivamente i caratteri costitutivi dell'operazione di credito fondiario nel rispetto del limite evocato dal comma 2 della disposizione. Cosicchè è corretta l'inferenza che solo al riscontro dei caratteri indicati nella disposizione consente di associare la qualificazione come fondiaria dell'operazione negoziale: un finanziamento ipotecario non rispettoso dei limiti legali involti dalla disciplina normativa non soddisfa il requisito della "fondiarietà" stabilito dalla norma imperativa.
Ferma allora la nullità del contratto di mutuo fondiario, l'unica modalità di recupero del contratto nullo è quella della conversione in un contratto diverso (art. 1424 cod. civ.)».

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Niente demansionamento se le nuovi mansioni rientrano nella stessa area professionale

Non si verifica alcun demansionamento se le nuove mansioni cui è adibito il dipendente pubblico rientrano nella medesima area professionale prevista dalla contrattazione collettiva. Nella disciplina del pubblico impiego in tema di mansioni, infatti, il legislatore ha adottato un concetto di “equivalenza formale”, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice. Questo è quanto emerge dalla sentenza 21261 della Cassazione depositata ieri.

I fatti - Protagonista della vicenda è un dipendente di un comune toscano, inquadrato nella categoria D4 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali con mansioni di funzionario responsabile, posto a capo dell'unità operativa segreteria dell'ente locale, il quale, in seguito alla soppressione di tale reparto da parte del Comune, veniva adibito a funzioni di responsabile di altre unità operative. Tale cambiamento, secondo il dipendente, aveva comportato, tuttavia, una sua sostanziale dequalificazione, dato che nelle nuove unità cui era addetto veniva scarsamente utilizzato. Per tale motivo, il funzionario chiamava in causa l'ente locale chiedendo la reintegrazione nelle sue originarie mansioni, oltre al risarcimento del danno da demansionamento. Il Comune, da parte sua, sosteneva che le mansioni assegnate al funzionario erano tutte riconducibili alla posizione D4 del contratto collettivo, ragion per cui non poteva configurarsi alcuna dequalificazione professionale.

La decisione - I giudici di primo e secondo grado davano ragione al dipendente condannando l'ente locale alla reintegrazione e al risarcimento del danno. Il verdetto, però, cambia in Cassazione dove i giudici di legittimità, condividendo l'assunto difensivo del Comune, bacchettano i giudici di merito i quali avevano dato una erronea lettura dell'articolo 52 del Dlgs 165/2001, testo unico sul pubblico impiego, sostanzialmente assimilandolo «quanto all'esercizio dello ius variandi datoriale» all'articolo 2103 del codice civile. La Corte spiega, infatti, che, nonostante la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche, rimangono ferme alcune peculiarità tipiche di un rapporto di lavoro «condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale». Ebbene, in quest'ottica, il legislatore ha disciplinato interamente la disciplina delle mansioni all'articolo 52 del testo unico, sancendo il diritto del dipendente pubblico di essere adibito alle mansioni per quali è stato assunto, «o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi». E tale disposizione normativa ha optato per un concetto di «equivalenza formale», ancorato cioè ad una mera previsione da parte della contrattazione collettiva, senza che assuma rilevo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa alla disciplina delle mansioni di cui all'articolo 2103 Cc e senza che il giudice possa sindacare l'equivalenza della mansione. Di conseguenza, non sussiste alcuna violazione della norma e, quindi, non si verifica alcun demansionamento se, come nella specie, le nuove mansioni rientrano nella medesima area professionale prevista dalla contrattazione collettiva.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

mercoledì 13 settembre 2017

Micropermanenti: indennizzi più alti in linea con gli indici Istat

Il ministero dello Sviluppo economico, come ogni anno, ha provveduto all'aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi dell'articolo 139, quinto comma, del codice delle assicurazioni private.
In verità, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco), tali importi dovranno necessariamente essere applicati anche nelle ipotesi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (1-9% di postumi permanenti), conseguenti alle attività delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti la professione sanitaria.
Le novità del decreto di luglio 2017 - Nel merito, il decreto, datato 17 luglio 2017 ma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2017, è tornato ad aumentare gli importi in questione, dopo che nei due anni precedenti si era registrata una loro diminuzione (vedi 2015 e 2016), dovuta alla riduzione degli indici Istat.

fonte:www.ilsole24ore.com/Micropermanenti: indennizzi più alti in linea con gli indici Istat

Al via il sostegno alla natalità

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto che dà attuazione al Fondo previsto dalla Stabilità 2017 a favore delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2017.
Decolla il nuovo Fondo di sostegno alla natalità previsto dall’ultima Legge di Bilancio 2017. Ieri è approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo (D.P.CM. 8 giugno 2017, G.U. n. 213 del 12 settembre 2017) contenente la disciplina della misura agevolativa. Ecco come funziona.
Beneficiari. Genitori (in ogni caso soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall’adozione. I beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana e della residenza all’interno del territorio dello Stato.
Agevolazione. Il fondo è pensato per favorire l’accesso delle famiglie al credito mediante la concessione di garanzie dirette alle banche e agli intermediari finanziari. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a sette anni, sono di ammontare non superiore a 10 mila euro e a tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso di responsabilità o affido condiviso è ammesso un solo prestito.
Procedura. Per accedere alla garanzia i genitori devono aver presentato nei termini la certificazione attestante la nascita o l’adozione del proprio figlio secondo le modalità che verranno stabilite dal Protocollo d’intesa   che verrà stipulata tra il Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Fonte: www.fiscopiu.it/Al via il sostegno alla natalità - La Stampa

Separazione, per l'addebito serve il nesso tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della convivenza

In materia di separazione personale tra coniugi, la domanda di addebito ha natura autonoma e presuppone la violazione dei doveri coniugali, nonché il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza. La richiesta non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali, ma è necessario accertare se tale violazione abbia determinato la crisi o se questa, piuttosto, non sia stata già provocata da altri fattori che hanno via via reso intollerabile la convivenza, come anche la mera incompatibilità caratteriale. Ad applicare tale regola è il Tribunale di Taranto nella sentenza 1010/2017.

La vicenda - La controversia prende le mosse da un rapporto coniugale ormai logoro nell'ambito del quale la diversità di carattere e di interessi dei coniugi, l'uno vigile del fuoco, l'altra giornalista free lance saltuariamente occupata, aveva di fatto condotto alla fine della relazione, nonostante la presenza di una figlia. Dopo aver scoperto che il marito era solito navigare su siti pornografici e fare scommesse online, la donna aveva proposto domanda di separazione con richiesta di addebito in quanto l'uomo con tali condotte avrebbe violato gli obblighi derivanti dal matrimonio. Il marito, dal canto suo, riteneva che la separazione dipendesse semplicemente dalla incompatibilità caratteriale dei due.

La decisione - La questione è affrontata dal Tribunale che rigetta la domanda di addebito e spiega in che modo la colpa nella separazione deve essere provata. Per il giudice, infatti, l'articolo 151 del codice civile è chiaro nel subordinare l'addebito al verificarsi di fatti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio che siano tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Tale domanda ha, poi, natura autonoma e distinta rispetto a quella di separazione, «è caratterizzata da una propria causa petendi e da un proprio petitum e presuppone la violazione dei doveri coniugali e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, per i quali sussiste l'onere della prova da parte del richiedente». In altri termini, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri di cui all'articolo 143 del Cc, ma è necessario, invece, accertare «se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito».

E nel caso di specie, deduce il Tribunale, la condotta contestata al marito non è tale da poter essere considerata gravemente contraria ai doveri insiti nel rapporto matrimoniale e eziologicamente rilevante rispetto alla fine dello stesso. Difatti, conclude il Collegio, più che l'accesso a siti pornografici a siti di poker online, a determinare la fine del matrimonio è stata «l'ontologica diversità di carattere e il diverso approccio verso la dinamica esistenziale, determinato da interessi molto lontani tra loro e plausibilmente da un contrasto latente tra sensibilità e rudezza» che hanno progressivamente compromesso dall'interno il rapporto coniugale.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

La necessità concreta di difendersi è alla base della legittima difesa

La configurabilità della scriminante della legittima difesa richiede la rigorosa dimostrazione di requisiti costituiti da “un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima”; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. Dunque, l'esimente della legittima difesa non è applicabile allorquando il soggetto non agisca nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, bensì in una diversa situazione di risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa. Peraltro, una volta esclusi i presupposti della legittima difesa, non è neppure ipotizzabile in astratto un eccesso colposo nella stessa scriminante, che pretende il superamento dei limiti alla stessa collegati (• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 16 marzo 2017, n. 12814).
Cause di giustificazione - Legittima difesa - Condizioni - Pericolo attuale di aggressione - Fattispecie.
La legittima difesa esige che il fatto sia commesso per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Nella specie, è stata esclusa la scriminante essendosi apprezzato che l'imputato, chiamato a rispondere del reato di lesioni personali volontarie gravi, per avere attinto la controparte al volto con pugni, non era nella condizione di doversi difendere da un'aggressione altrui, perché il fatto si era verificato nel corso di un diverbio - per ragioni di precedenza in una fila - in cui la vittima, molto più anziana, si era limitata a protestare verbalmente).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 18 giugno 2013, n. 26595
Cause di giustificazione - Legittima difesa - In genere - Reale, putativa o connotata da eccesso colposo - Criteri di accertamento - Valutazione “ex ante” - Stati d'animo e timori personali - Sufficienza - Esclusione.
L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio “ex ante” calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali. (Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2013, n. 13370)
Guida in stato di ebbrezza - Investimento di pedone per legittima difesa - Configurabilità dell'esimente - Esclusione - Eccesso colposo - Configurabilità - Esclusione. 
Non sussistono i presupposti essenziali della legittima difesa, costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima del soggetto, quando sia evidente la sproporzione tra evento subito e condotta estrema posta in essere. Parimenti deve escludersi l'eccesso colposo che sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, quando si sia accertato l'inadeguatezza della reazione difensiva, sicchè, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale, si debba escludere che quest'ultimo sia dovuto ad un mero errore di valutazione delle circostanze, ma sia stato invece consapevole e volontario, per cui non rientrante nello schema delineato dall'articolo 55 c.p. (Fattispecie in tema di investimento di pedone da parte di automobilista in stato di ebbrezza).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 gennaio 2013, n. 1490

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

domenica 10 settembre 2017

Danni da nubifragio: il Comune deve risarcire

Se il Comune non adempie ai suoi obblighi di custode, sarà responsabile per i danni causati dalle intense precipitazioni atmosferiche.
E’ quanto disposto dalla Sezione Sesta Civile della Cassazione, nell’ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856.
Nella vicenda in esame, un Ente Comunale era stato condannato dalla Corte di merito a risarcire l’appellante principale, per i danni arrecati all’autorimessa e deposito, di proprietà di quest’ultimo, invasi da acqua e fango, in conseguenza dell'allagamento delle strade dovuto ad un forte temporale.
Avverso tale sentenza, il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
Nell’esaminare il caso in oggetto, la Suprema Corte ha precisato che sono custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione della cosa (Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), ed in quanto tali, hanno obblighi di manutenzione e di controllo sulla cosa custodita. Gli enti proprietari delle strade devono provvedere ad una serie di opere di manutenzione, gestione e controllo delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; pertanto, tali enti sono responsabili per le cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, nel caso di richiesta di risarcimento danni, spetta a chi propone domanda di ristoro del pregiudizio subìto, causato dall'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia o delle sue pertinenze, provare che i danni subiti derivino dal rapporto di causalità tra l’evento dannoso con la cosa in custodia.
Eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., è data dall’inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata- (Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877). Pertanto, il custode è tenuto a dimostrare che il danno verificatosi non era prevedibile nè evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode secondo disposizioni normative (art. 14 C.d.S.), e secondo il principio generale del neminem laedere.
Prova liberatoria che consente al custode di sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2051 c.c.,è il caso fortuito, che si determina quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Cassazione ha poi evidenziato che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti, per cui l'eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge possono configurare il caso fortuito o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. Dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode, che invoca l'esimente.
Al fine di escludere la responsabilità del custode, quest’ultimo dovrà dimostrare di aver effettuato la corretta manutenzione e pulizia delle strade, e che le piogge sono state così intense che gli allagamenti si sarebbero, comunque e nella stessa misura, verificati.
Nel caso in esame, vi è stato l'allagamento delle strade della zona ove è ubicato il locale del controricorrente, adibito ad autorimessa privata e deposito, e l'acqua mista a fango ha allagato tali locali, danneggiandone le strutture murarie ed i mobili presenti.
Alla luce delle risultanze probatorie, nonchè preso atto che "le conseguenze dannose" sono state nel caso "amplificate" da "una serie di concause" addebitabili al Comune, la Corte di merito ha ritenuto che, se l’Ente suddetto avesse adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti come custode, l'evento dannoso, nonostante la eccezionalità delle piogge, non si sarebbe verificato o comunque avrebbe avuto consistenza inferiore. La Cassazione condividendo tali conclusioni, ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del Comune e condannandolo al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.

fonte:www.altalex.com/Danni da nubifragio: il Comune deve pagare | Altalex

venerdì 8 settembre 2017

Senzatetto occupa una casa per la notte: non punibile

Azzerata la condanna a tre mesi e dieci giorni di reclusione pronunciata in Appello. Decisivo il fatto che l’uomo, privo di fissa dimora, abbia agito per avere un alloggio e ripararsi così dai rigori dell’inverno.
Non è punibile il ‘senzatetto’ che si introduce illegalmente in una casa. Fondamentale che egli abbia agito per poter dormire la notte, evitando i rigori dell’inverno (Cassazione, sentenza n. 40827, sez. V Penale, depositata il 7 settembre).
Violazione di domicilio. Ricostruito facilmente l’episodio, uno straniero, «senza fissa dimora», finisce sotto accusa per «violazione di domicilio». Per i giudici d’Appello non ci sono dubbi sul fatto che egli si sia «introdotto illegalmente nell’abitazione di proprietà di un uomo», in provincia di Brescia: consequenziale è la condanna a «tre mesi e dieci giorni di reclusione».
A sorpresa, però, in Cassazione il ‘senzatetto’ viene ritenuto non punibile. Secondo i magistrati, è corretta l’obiezione proposta dal suo legale: la scelta di occupare una casa era praticamente obbligata, poiché frutto di «particolari condizioni di emarginazione» e della necessità di «reperire un alloggio notturno» e «ripararsi dai rigori dell’inverno».
In sostanza, l’azione compiuta dallo straniero è valutata come non particolarmente grave.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Senzatetto occupa una casa per la notte: non punibile - La Stampa

Tar Lazio conferma multa a Sky per costi di recesso

Il Tar Lazio ha definitivamente respinto il ricorso di Sky Italia contro la delibera dell'Agcom che la sanzionava per 348mila euro per la violazione dell'art. 1, comma 3, legge 2 aprile 2007, n. 40, in tema di costi di recesso. Secondo il Garante, infatti, la società aveva inserito nelle proprie condizioni generali di abbonamento, a partire dall'aprile 2007, una disciplina del recesso anticipato basata su meccanismi ritenuti “deterrenti e penalizzanti”. Quanto alla ‘gravità' della condotta, secondo il Tribunale amministrativo. «l'Autorità ha correttamente riscontrato la portata “fortemente lesiva dei beni tutelati dalla norma violata” derivante dalla previsione di una “disciplina disincentivante e penalizzante l'esercizio del recesso ad nutum, che addebitava oneri non giustificati di recesso solo all'abbonato che recedeva anticipatamente”». «Né – prosegue - sembra possibile sostenere che un'impresa avente la portata della ricorrente, “principale operatore attivo sul mercato dei servizi televisivi a pagamento, con sedi stabilite in diversi Paesi”, avesse bisogno di “precedenti” o di specifici “orientamenti” nell'interpretazione di una norma quale l'art. 1, co. 3, d.l. cit., le cui (asserite) “ambiguità” non sarebbero state certamente tali da ingenerare il convincimento della piena liceità della propria condotta (visto il tenore testuale e considerata la ratio della disposizione)».
In pendenza del procedimento sanzionatorio, l'Autorità aveva ordinato a Sky di «non addebitare all'abbonato che esercita il recesso importi diversi da quelli indicati nella delibera stessa, che coincidono, in sintesi, con i corrispettivi pagati dalla società per la gestione del processo di rientro dei decoder ai magazzini societari».

fontre:www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoAmministrativo/2017-09-08/tar-lazio-conferma-multa-sky-costi-recesso-164629.php

Offre un biscotto a un cane che lo fa cadere: no al risarcimento

Per superare la presunzione di responsabilità a suo carico, il proprietario del cane deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il collegamento tra la condotta dell’animale e l’evento lesivo. Se si offrono dei biscotti ad un cane, si sollecita la sua reazione di esuberanza e se ne accetta il rischio.
Il caso. Un uomo, mentre si trova al parco con i suoi due cani, viene urtato da un terzo cane. Cadendo, riporta una frattura del piatto tibiale e del malleolo peronale posteriore tale da richiedere un intervento chirurgico ed ingessatura. Nell’imminenza del fatto l’accompagnatore del cane, titolare di una polizza di assicurazione, presta soccorso, assumendosi la responsabilità del sinistro con dichiarazione scritta. Non essendo però egli il proprietario del cane, la compagnia assicurativa declina ogni responsabilità. Il danneggiato cita dunque ora dinnanzi al Tribunale di Milano sia il proprietario che il conduttore del cane, al fine di veder accertata la loro responsabilità e sentirli condannare al risarcimento dei danni.
Rapporto di amicizia: concorso colposo del danneggiato? I convenuti eccepiscono la circostanza che tra il danneggiato ed il loro cane vi fosse un rapporto di amicizia, sostenendo che era stato il danneggiato ad attirare il cane per offrirgli dei biscotti, come di consueto; deducendo dunque la sussistenza del caso fortuito e/o del concorso colposo del danneggiato, contestano i criteri adottati dall’attore nella quantificazione del danno.
Responsabilità. Il Tribunale afferma che la fattispecie concreta è riconducibile all’art. 2052 c.c., sostenendo che la responsabilità del proprietario di un animale o di colui che se ne serve non si fonda su un comportamento ma su una relazione, il cui limite è rinvenibile nel caso fortuito la cui prova, a carico del convenuto, «può anche avere ad oggetto il comportamento colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché avente carattere id imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità».
Rapporto eziologico. Ricordando come tale responsabilità sia inquadrabile tra le ipotesi di responsabilità presunta e non di colpa presunta, il giudice sottolinea che anche nel caso di responsabilità per fatto dell’animale, è necessaria l’esistenza di un rapporto eziologico tale da giustificare l’imputabilità dell’evento dannoso e la risarcibilità del pregiudizio derivatone. Spetta pertanto al danneggiato provare l’esistenza di tale collegamento causale; il convenuto dovrà invece, per superare la presunzione di responsabilità a suo carico, provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso tra condotta dell’animale ed evento lesivo.
Dunque, se la prova liberatoria, che può anche consistere in un caso fortuito incidentale o nel caso fortuito concorrente, non viene fornita, del danno risponde il proprietario dell’animale, essendo irrilevante che il danno sia stato cagionato da un impulso interno imprevedibile.
Caso fortuito incidentale. Nella fattispecie concreta, continua il Tribunale, «è evidente la contribuzione dell’attore in termini di avvio della serie causale sfociante nell’evento-danno». Il danneggiato, offrendo dei biscotti al cane, l’ha attirato a sé sollecitando una reazione di esuberanza, non prevedibile nelle sue modalità ma presumibile dall’attore, che nel compiere il gesto ne ha accettato il rischio. Il Giudice accerta l’esistenza dunque di un caso fortuito incidentale perché la condotta dell’attore è antecedente logico-causa del fatto dannoso ha provocato la serie causale da cui è derivato il pregiudizio, prevedibile in astratto.
Esclusa quindi la sussistenza della responsabilità dei convenuti, il Tribunale rigetta la domanda attorea.

Fonte: www.ridare.it/Offre un biscotto a un cane che lo fa cadere: no al risarcimento - La Stampa

Capitombolo causato da una fioriera: niente risarcimento

Respinta la richiesta avanzata da una donna. L’episodio si è verificato in un condominio, ma esso è addebitabile, secondo i Giudici, alla condotta tenuta dalla vittima. Ella è stata disattenta e non può essere una giustificazione il fatto di avere in braccio un bambino.
Brutta disavventura per una donna, caduta a causa di una fioriera presente in un condominio. A rendere ancora più pericoloso l’episodio, poi, il fatto che ella avesse in braccio un bambino. Una volta ricostruito l’incidente, però, è emersa la sua disattenzione. Respinta perciò la richiesta di risarcimento dei danni riportati (Cassazione, ordinanza n. 20779/17, depositata il 5 settembre).
Distrazione. Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in appello, è evidente che la caduta è stata frutto della condotta tenuta dalla donna e caratterizzata da scarsa attenzione. Così viene spiegato l’impatto con la fioriera, non avvistata nonostante fosse «ben visibile per le sue dimensioni e nota alla donna, abituale frequentatrice di quel condominio».
Assurda quindi l’ipotesi del risarcimento. E questa visione è condivisa anche dai Magistrati della Cassazione, i quali ribadiscono che «causa esclusiva dell’infortunio» è stato il comportamento superficiale tenuto dalla donna, che, «distratta dal bambino che aveva in braccio», non ha percepito la presenza della fioriera.
Esclusa di conseguenza ogni responsabilità del condominio. Irrilevanti i richiami alla «posizione della fioriera» – collocata «al centro del passaggio pedonale» –, al «buio» e alla «pioggia», che ha reso, a parere della donna, più pericoloso il contesto. Non decisivo, infine, il particolare relativo al fatto che nel momento dell’impatto con la fioriera «ella aveva in braccio un bambino».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Capitombolo causato da una fioriera: niente risarcimento - La Stampa

Al domicilio digitale arriveranno anche le multe

Arriva il domicilio digitale, l'indirizzo elettronico su cui ogni cittadino potrà ricevere dalle pubbliche amministrazioni ogni tipo di notifica e comunicazione, comprese le multe. E' quanto prevede il decreto correttivo del Codice dell'amministrazione digitale (provvedimento previsto dalla riforma Madia) esaminato dal Consiglio dei ministri. L'avvio del domicilio digitale viene anticipato senza attendere la piena funzionalità dell'Anagrafe della popolazione residente.

fonte:www.italiaoggi.it/Al domicilio digitale arriveranno anche le multe - News - Italiaoggi

martedì 5 settembre 2017

Cassazione, l'energia elettrica non è un bene indispensabile alla vita

Lo stato di necessità non può giustificare il furto di energia elettrica. L'elettricità, infatti, non è un bene "indispensabile alla vita" e chi si allaccia abusivamente alla rete sostenendo di non avere i soldi per la bolletta non può essere scusato per aver agito spinto dallo "stato di necessità". Lo sottolinea la Cassazione confermando la condanna (l'entità non è nota) per furto di energia elettrica nei confronti di una donna pugliese dichiaratasi sfrattata, senza lavoro e con una figlia incinta. Per l'alta Corte, l'elettricità procura "agi e opportunita'" ma non averla non mette a rischio l'esistenza. Ad avviso della Suprema Corte, "l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non pu quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti". Nel caso affrontato dalla Cassazione - spiega la sentenza 39884 depositata oggi - "la mancanza di energia elettrica non comportava nessun pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene non indispensabile alla vita, nel senso sopra specificato (infatti, l'energia elettrica veniva utilizzata anche per muovere i numerosi elettrodomestici della casa): semmai idoneo a procurare agi e opportunità, che fuoriescono dal concetto di incoercibile necessità", condizione che la legge richiede per non emettere condanna. Così è stato respinto il ricorso di Concetta C., una signora quarantacinquenne di Francavilla Fontana, nel leccese, che aveva chiesto clemenza per essersi allacciata abusivamente alla rete elettrica a causa delle sue condizioni "precarie e faticose" essendo "sfrattata e priva di lavoro, con una figlia incinta". Confermata la decisione emessa dalla Corte di Appello di Lecce il 28 settembre 2016 che aveva leggermente ridotto la pena alla donna dichiarando tuttavia sussistente l'aggravante di aver agito fraudolentemente dal momento che anche quando l'allaccio avviene "senza rompere o trasformare la destinazione del cavo", si tratta sempre di un allaccio abusivo e come tale compiuto con fraudolenza. Concetta è stata anche condannata dagli 'ermellini' a pagare duemila euro di multa alla cassa delle ammende per la pretestuosità dei suoi motivi di ricorso.

fonte:www.italiaoggi.it/Cassazione, l'energia elettrica non è un bene indispensabile alla vita - News - Italiaoggi

La Corte europea: il controllo aziendale della email del dipendente viola la privacy

La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che monitorare le email e le altre comunicazione elettroniche di un impiegato sul posto di lavoro lavoro equivale a una violazione del diritto a avere una vita privata e una propria corrispondenza. Nella sentenza di oggi su un ricorso presentato da un cittadino rumeno, licenziato dopo che il suo datore di lavoro aveva controllato le sue email e il suo contenuto, la Grande Camera della Corte di Strasburgo - che e' affiliata al Consiglio d'Europa - ha condannato la Romania per violazione dell'articolo 8 sul diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Secondo la Corte di Strasburgo, le
autorità nazionali rumene non hanno protetto in modo adeguato il diritto al rispetto per la vita privata e la corrispondenza del lavoratore licenziato. Secondo la Corte di Strasburgo, le comunicazioni sul posto di lavoro rientrano nel concetto di "vita privata" e "corrispondenza" tutelati dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani. I giudici hanno stabilito che "un datore di lavoro non possa ridurre a zero la vita sociale privata di un impiegato", secondo la nota della della Corte . "Il diritto al rispetto per la vita privata e la privacy della corrispondenza continua a esistere, anche se sono previste delle restrizioni sul posto di lavoro".

fonte:www.italiaoggi.it/La Corte europea: il controllo aziendale della email del dipendente viola la privacy - News - Italiaoggi

lunedì 4 settembre 2017

Il marito non può negare l'assegno alla ex moglie sostenendo la sua capacità lavorativa

In tema di separazione dei coniugi e di attribuzione, a uno di questi, di un assegno di mantenimento, la sua attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 17971 del 20 luglio scorso.
I fatti - Nella specie il giudice del merito aveva attribuito alla moglie un assegno di mantenimento atteso che questa dall'8 agosto 2014 non aveva svolto attività lavorative retribuite di carattere continuativo, e che quindi non rilevava la sua astratta attitudine al lavoro proficuo, difettando comunque qualunque concreta capacità di guadagno, mentre il marito poteva contare su una fonte di reddito stabile e continuativa, esercitando la professione di promotore finanziario, disattendendo dichiarazioni dei redditi da lui prodotte, posto che le somme ivi risultanti non erano neppure sufficiente a far fronte agli esborsi mensili accertati. In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha confermato tale statuizione.
In tema di separazione dei coniugi - Sempre nello stesso ordine di idee, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica, Cassazione, sentenze 13 febbraio 2013, n. 3502, in Guida al diritto, 2013, f. 15, p. 44, ove la precisazione che, peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche e che in applicazione di tale principio ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto e 25 agosto 2006, n. 18547 (come la pronunzia in rassegna evidenzia, l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche).
Analogamente, altresì, Cassazione, ordinanza 4 aprile 2016, n. 6427, che ha confermato la sentenza impugnata che, nel quantificare l'assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie, aveva valutato il titolo di studio universitario e l'abilitazione professionale da lei posseduti ma anche le sue presumibili difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro dovute all'età e alla mancanza di precedenti esperienze professionali. (Ivi, altresì, la precisazione che l'apprezzamento della documentazione fiscale prodotta dalla parte non ha efficacia vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie. Parametro di riferimento indispensabile ai fini della valutazione di congruità dell'assegno resta il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio).
Per utili riferimenti, si vedano:
- per l'affermazione che in tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, l'accertamento della capacità lavorativa del coniuge richiedente - rilevante per valutarne la dedotta impossibilità di conservare un tenore di vita corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio - va compiuto non ipoteticamente o in astratto, bensì in concreto, dovendosi tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto a ogni fattore economico-sociale, individuale, ambientale, territoriale, Cassazione, sentenza 14 novembre 2008, n. 27234, in Foro it., 2009, I, c. 414 che ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l'assegno divorzile alla moglie pur in presenza di un rilevante divario reddituale a favore del marito, astrattamente affermando che la donna, già imprenditrice, grazie alla sua esperienza professionale avrebbe potuto svolgere compiti qualificati, ad esempio consulenze, senza però considerare né le circostanze obiettive del caso concreto, quali la situazione economica locale, né quelle soggettive, quali la reputazione professionale e il pregresso svolgimento di consulenze da parte della richiedente medesima;
- nel senso che incorre in violazione di legge e deve, per l'effetto, essere cassato il provvedimento con il quale il giudice del merito neghi il diritto della ex moglie a ottenere un assegno di divorzio in sede di revisione delle condizioni della separazione sul rilievo che lo stato di pensionata, alla base del deterioramento del di lei reddito, non può essere valutato quale giustificato motivo di revisione delle condizioni della separazione, attesane la volontarietà, Cassazione, sentenza 3 agosto 2007, n. 17041, in Giustizia civile 2008, I, p. 2500.
Gli orientamenti dei giudici di merito - Nello stesso senso, per i giudici di merito, in tema di mantenimento della ex moglie, il mantenimento deve essere tale da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, bensì di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, ma in quella della effettività e della concretezza dovendosi all'uopo tenere conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del caso di specie con riferimento ad ogni fattore economico, sociale, ambientale e territoriale, Tribunale di Roma, sentenza 9 maggio 2014, n. 9982, in Redazione Giuffrè, 2014.
Sostanzialmente in un'ottica diversa – rispetto alla giurisprudenza ricordata sopra – in altre occasioni, peraltro, si è affermato che in tema di assegno di mantenimento, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro, Cassazione, sentenza 27 dicembre 2011, n. 2887, in Giustizia civile, 2013, I, p. 728.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 2 settembre 2017

I genitori potranno autocertificare di aver richiesto le vaccinazioni

Per l’anno scolastico 2017-2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si potrà autocertificare di aver richiesto alle Asl di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate». È quanto prevede la circolare congiunta diramata da ministero della Salute e Miur per agevolare scuole e famiglie, chiarendo le disposizioni per l’imminente anno scolastico, alla luce di quanto previsto dalla legge vaccini.
«Proprio per agevolare le famiglie - spiegano i ministeri della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca - per l’anno scolastico 2017-2018 la richiesta di vaccinazione» ai bimbi con profilassi ancora da fare «potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (Peo) o certificata (Pec) di una delle Asl della regione di appartenenza, o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017-2018», in alternativa alla presentazione richiesta formale di vaccinazione si potrà appunto autocertificare la domanda. La circolare, che «a breve sarà pubblicata sul sito dei due ministeri», contiene quindi «le indicazioni relative all’anno scolastico 2017-2018, per l’attuazione della legge in materia di prevenzione vaccinale».
Il documento ha «lo scopo di agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali, che sono al centro della nuova normativa approvata a tutela della salute pubblica, e di favorire un positivo rapporto scuola-famiglia in fase di prima attuazione della normativa. La comunicazione pubblicata oggi - evidenziano ancora i ministeri - fornisce, in vista dell’avvio delle lezioni, indicazioni chiare sul fronte della documentazione da presentare (con un dettaglio ulteriore rispetto alle comunicazioni già fornite per quanto riguarda le modalità di richiesta di un appuntamento per i vaccini alla propria Asl); sulle scadenze previste e sulla loro armonizzazione con il calendario scolastico e con l’effettivo avvio delle lezioni; sull’accesso a scuola». Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che «è possibile fornire alle scuole: idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all’età; idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale; idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni; copia della formale richiesta di vaccinazione alla Asl territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa Asl per la prenotazione». Per quest’anno, per la richiesta alle aziende sanitarie delle profilassi mancanti, è ammessa l’autocertificazione.
Le scuole potranno inviare gli elenchi degli iscritti alle Asl
Da oggi le scuole e i servizi educativi per l’infanzia potranno trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl competenti per territorio per consentire la verifica della regolarità vaccinale senza aggiungere oneri burocratici a famiglie e pubblica amministrazione. Lo ha deciso il garante della Privacy, che ha adottato un provvedimento urgente - con valenza generale - per consentire un trattamento dei dati non previsto dalla normativa sui vaccini se non prima del 2019.
La decisione risponde alla richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di numerose altre amministrazioni su scala nazionale che hanno manifestato l’intenzione di effettuare uno scambio automatico di dati sulla regolarità vaccinale - anche in assenza di una specifica norma che lo consentisse - al fine di favorire il rispetto degli obblighi vaccinali nei termini previsti dalla legge.
Le scuole - sia quelli pubbliche, sia quelle private - e i servizi educativi per l’infanzia possono trasmettere l’elenco degli iscritti alle aziende sanitarie territorialmente competenti. Tali elenchi potranno essere usati per l’attività di verifica delle singole posizioni e per l’avvio delle procedure previste (ad esempio la convocazione dei genitori), nonché per la pianificazione delle attività necessarie a mettere a disposizione dei genitori la documentazione prevista dal decreto.
I vaccini non sono un’imposizione, ma frutto di una scelta democratica
Il Garante ricorda che le aziende sanitarie, di propria iniziativa, al fine di semplificare le procedure, possono già inviare alle famiglie i certificati o altre attestazioni vaccinali per consegnarli alle scuole, senza dover aspettare che siano i genitori stessi a richiederli, nonché inviare altre comunicazioni relative agli obblighi vaccinali, anche a seguito di accordi con gli istituti scolastici.
Ieri sono giunte richieste da parte di alcune regioni che vorrebbero poter comunicare direttamente alle scuole, anche tramite le aziende sanitarie, i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli alunni. Il garante della Privacy ricorda però che se il trattamento di dati sensibili non è espressamente previsto da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante di esprimersi in tal senso solo dopo aver adottato una norma regolamentare - con parere conforme dell’autorità - che specifichi i tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi indicati del codice della privacy.
«Sin dall’inizio della vicenda il garante della privacy ha offerto la massima collaborazione ai Ministeri competenti e a tutte le altre amministrazione coinvolte.» - afferma il Presidente Antonello Soro - «Per aiutare ulteriormente famiglie, scuole e regioni, abbiamo ritenuto ora necessario intervenire, nei limiti che ci sono consentiti dalla legge, per semplificare la vita alle famiglie e consentire un più celere flusso di dati. Ci auguriamo che questo provvedimento ristabilisca chiarezza e limiti i possibili rischi legati a uno scambio dati effettuato in assenza di una regolamentazione omogenea su tutto il territorio».
«Con il nostro provvedimento è ora consentita la trasmissione dei registri degli iscritti dalle scuole alle Asl. Al momento, invece, manca un’adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni».

fonte:www.lastampa.it/I genitori potranno autocertificare di aver richiesto le vaccinazioni - La Stampa

Dai bolli, alle imposte sui fiammiferi. Sono oltre 100 le tasse pagate dagli italiani

Siamo il Paese delle tasse. L’Ufficio studi della Cgia ne ha individuate un centinaio, un elenco, quello delle tasse pagate dagli italiani, composto da addizionali, accise, imposte, sovraimposte, tributi, ritenute, e via dicendo. A un sistema tributario molto frammentato, che continua a tartassare cittadini e imprese, si accompagna un gettito estremamente concentrato in poche voci: le prime 10 imposte, infatti, valgono 421,1 miliardi di euro e garantiscono l’85,3 per cento del gettito tributario complessivo che nel 2015 (ultimo dato disponibile) si è attestato a 493,5 miliardi di euro.
«Anche quest’anno – sottolinea Paolo Zabeo coordinatore dell’Ufficio Studi Cgia – ciascun italiano pagherà mediamente 8 mila euro di imposte e tasse, importo che sale a quasi 12 mila euro considerando anche i contributi previdenziali. E la serie storica indica che negli ultimi 20 anni le entrate tributarie nelle casse dello Stato sono aumentate di oltre 80 punti percentuali, quasi il doppio dell’inflazione che, nello stesso periodo, è salita del 43 per cento».
Le imposte che pesano di più sui portafogli dei cittadini italiani sono due e rappresentano più della metà del gettito totale (il 54,2 per cento): sono l’Irpef e l’Iva. La prima (Imposta sul reddito delle persone fisiche) garantisce alle casse dello Stato un gettito di 166,3 miliardi di euro (il 33,7 per cento ovvero un terzo del totale) mentre la seconda è pari a 101,2 miliardi di euro (20,5 per cento).
Per le aziende le imposte che pesano di più sono l’Ires (Imposta sul reddito delle società), che nel 2015 ha consentito all’erario di incassare 31,9 miliardi di euro e l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) che ha assicurato 28,1 miliardi di gettito. Va altresì tenuto conto che la pressione tributaria (imposte, tasse e tributi sul Pil) in Italia (29,6 per cento) è la quarta più elevata dell’Area euro dopo la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e il Belgio; e superiore di ben 6 punti percentuali rispetto a quella tedesca (23,6 per cento).
Ritornando alla lista delle 100 tasse degli italiani, quali sono le curiosità più importanti ?
1. quella più elevata: l’Irpef;
2. quella che paghiamo tutti i giorni: l’Iva;
3. la più pagata dalle società: l’Ires;
4. la più odiata dalle imprese: l’Irap;
5. la più singolare: quella applicata dalle Regioni sulle emissioni sonore degli aeromobili;
6. la più lunga (come dicitura): imposta sostitutiva imprenditori e lavoratori autonomi regime di vantaggio e regime forfetario agevolato;
7. la più corta (acronimi esclusi): bollo auto;
8. l’ultima grande imposta introdotta: la Tasi;
9. la più odiata dalle famiglie: l’Imu e la Tasi attualmente applicata sulle seconde e terze case;
10. le più stravaganti: le imposte sugli spiriti (distillazione alcolici), quelle sui gas incondensabili e sulle riserve matematiche di assicurazione (tasse su accantonamenti obbligatori delle assicurazioni). La tassa annuale sulla numerazione e bollatura di libri e registri contabili e, infine, tutte le sovraimposte di confine applicate dalla dogana (sugli spiriti, sui fiammiferi, sui sacchetti di plastica non biodegradabili, sulla birra, etc.).

fonte:www.lastampa.it/Dai bolli, alle imposte sui fiammiferi. Sono oltre 100 le tasse pagate dagli italiani - La Stampa

Energia e gas: solo gli utenti possono chiedere la conciliazione

Nell’ambito delle controversie in materia di energia e gas, solo il cliente o l’utente finale può, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell’operatore o del gestore, non viceversa.
Lo chiarisce il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 25 maggio 2017.
Il caso. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico archiviava per inammissibilità la richiesta di attivazione della procedura di conciliazione presentata da Eni s.p.a. nei confronti di un cliente finale.
Interpellata dal legale della società, l’AEEG rispondeva affermando l’impraticabilità del tentativo di conciliazione in virtù della delibera n. 209/2016 dell’Autorità stessa, laddove prevede che solo il cliente o l’utente finale può, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell’operatore o del gestore, non viceversa.
Attivazione della procedure di conciliazione. Il Giudice del Tribunale di Roma rileva che la disciplina contenuta nella delibera dell’AEEG sopra citata è stata emanata in attuazione dell’art. 2, comma 24, lett. b), l. n. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e dell’art. 141 Codice del Consumo (Risoluzione extragiudiziale delle controversie). In particolare, tale disciplina prevede che la procedura di conciliazione presso l’AEEG è attivabile, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, solo da parte del cliente o dell’utente finale nei confronti di operatori e gestori e non il contrario. Inoltre, quest’ultimi sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti, salvi i casi di inammissibilità della domanda.
Pertanto, il Giudice revoca l’ordinanza precedentemente emessa nella parte in cui, ritenendo obbligatorio il tentativo obbligatorio in questione anche per le cause introdotte dagli operatori nei confronti del cliente finale, aveva concesso ad Eni s.p.a. il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di conciliazione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Energia e gas: solo gli utenti possono chiedere la conciliazione - La Stampa

venerdì 1 settembre 2017

Notifiche, cade il Monopolio delle Poste

Dal prossimo 10 settembre finirà il monopolio dell’Ente Poste per la notifica di atti amministrativi e atti giudiziari, nella sua qualità di attuale fornitore del servizio universale. Enti locali e amministrazioni pubbliche in generale, con provvedimento dirigenziale, potranno scegliere di avvalersi delle aziende private di recapito postale per la notifica dei loro atti. La fine del monopolio dei servizi erogati dalle Poste, che soprattutto fa venir meno l’esclusiva per le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada, è prevista dall’articolo 1 della legge “annuale” sulla concorrenza.

fonte:www.italiaoggi.it/Notifiche, cade il Monopolio delle Poste - News - Italiaoggi

L’ex coniuge può sbirciare nel conto corrente

Chi deve pagare l’assegno di mantenimento non può più spacciarsi per povero. L’ex coniuge, infatti, ha diritto a sbirciare nel suo conto corrente, senza per questo essere condannato al risarcimento del danno per violazione della privacy. È quanto si evince dall’ordinanza n. 20649 depositata dalla Corte di cassazione.

fonte:www.italiaoggi.it/L’ex coniuge può sbirciare nel conto corrente - News - Italiaoggi

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...