venerdì 31 gennaio 2014

Equitalia, come saldare i debiti entro il 28 febbraio: nuova circolare

Il 28 febbraio è il termine ultimo per definire, in maniera agevolata,  i debiti che risultano dai  ruoli (e non dalle cartelle di pagamento) emessi dagli uffici dello Stato, dalle agenzie fiscali, dalle regioni e dai comuni ed affidati all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013

Il presente articolo rappresenta un aggiornamento alla circolare 20/1/2014, n. 37, di Equitalia, trattato esaustivamente nel volume firmato dall’autore con Caterina Dall’Erba, “Guida alle cartelle di pagamento“, in corso di pubblicazione per Maggioli Editore.

Le somme richieste: sono oggetto della definizione i ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, provincie e comuni affidati a Equitalia in riscossione fino al 31.10.2013. Gli “uffici statali” sono riferiti agli “gli uffici dell’Amministrazione in senso stretto, vale a dire soltanto ai Ministeri” per cui non rientrano gli uffici di enti pubblici statali, quali quelli previdenziali “(comunicato 28.2.2003 dell’Agenzia delle entrate).

Le somme disponibili per la sanatoria: sono incluse le imposte, le tasse e i tributi nazionali e locali e le sanzioni amministrative. Al fine di agevolare la ricognizione delle pendenze che possono essere oggetto della definizione agevolata, nell’allegato 1 alla circolare 20.1.2014, n. 37, di Equitalia sono indicati i codici degli uffici statali, delle Agenzie fiscali, delle Direzioni regionali, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni (o loro unioni).

Scadenza: entro il 28.2.2014 va fatto l’integrale pagamento delle somme dovute. Il versamento insufficiente o tardivo inibisce di fruire del beneficio.

Le somme:

a)     sono dovute: importo scritto a ruolo a titolo pretesa, sanzioni, aggio di riscossione e rimborsi spese previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 13.4.1999, n. 112;

b)     sono azzerate:

interessi iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, che si applicano “sulle imposte e sulle maggiori imposte dovute sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione ad all’accertamento d’ufficio “a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte;

interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, che, decorso inutilmente il termine per eseguire il pagamento (cioè 60 giorno dalla data della notifica della cartella di pagamento), si applicano sulle somme iscritte a ruolo, esclusi gli interessi e le sanzioni, “a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento “al tasso determinato annualmente con apposito D.M. (attualmente, a decorrere dal 1.5.2013, al tasso del 5,2233% annuo, per effetto del Provvedimento 4.3.2013).

Avvertenze:

a)     sono escluse dalla sanatoria le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti (vedasi l’allegato 2 alla circolare suddetta);

b)     non sono considerati interessi le maggiorazioni previste dall’art. 27, sesto comma, della L. 24.11.1981, n. 689, secondo cui il ritardato pagamento delle somme dovute a seguito di violazioni del codice della strada irrogate a titolo di sanzioni da parte degli organi accertatori dei comuni comporta la maggiorazione di 1/10 in ragione semestrale. Pertanto, la definizione ha per oggetto soltanto gli interessi di mora;

c)      non è possibile definire le somme che sono state affidate in riscossione a soggetti diversi da Equitalia;

d)     sono esclusi dalla sanatoria l’avviso di recupero emesso dall’INPS ai sensi dell’art. 30 del D.L. 31.5.2010, n. 78, nonché i ruoli emessi dall’INPS e dall’INAIL relativi, rispettivamente, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi.

Oggetto della definizione:

a)     ruoli affidati in carico a Equitalia fino al 31.10.2013, anche se le cartelle di pagamento non sono state ancora notificate;

b)     avvisi di accertamento esecutivi dalle Agenzie fiscali cioè quelli di cui all’art. 29 del D.L. 31.5.2010, n. 78, per imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive, IVA e IRAP emessi dall’Agenzia delle entrate e all’art. 9 del D.L. 2.3.2012, n. 16, emessi dall’Agenzia delle dogane.

Parti attive della procedura: l’iniziativa è del solo debitore che deve autoliquidare l’importo da versare. Tuttavia, Equitalia può fornire l’estratto di ruolo (che comprende anche le somme per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento) entro il terzo giorno successivo alla richiesta.

Adempimenti del debitore:

a)     individuare i ruoli presi in carico da Equitalia entro il 31.10.2013 (anche se non ha ricevuto la cartella di pagamento) sulla base dell’estratto di ruolo rilasciato dalla stessa;

b)     determinare la somma dovuta annullando la pretesa per interessi per dilazione di pagamento e per interessi di mora;

c)      eseguire il pagamento integrale di quanto dovuto entro il 28.2.2014 presso gli sportelli di Equitalia “ovvero avvalendosi, cartella per cartella, del bollettino postale Modello F35 (1 cartella = 1 bollettino), avendo cura, in tal caso, di annotare sul fronte dello stesso, nello spazio intestato “eseguito da “, la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”.

Piani di pagamento rateale in corso: è ammessa la definizione del debito (escluse le somme pretese non definibili quali, ad esempio, i contributi INPS, i premi INAIL, ecc.) presso Equitalia che, necessariamente deve essere coinvolta per conoscere l’entità della somma dovuta, anche per escludere dal computo gli importi relativi al calcolo residuo degli interessi di dilazione.

Adempimenti di Equitalia

a)     rilasciare, su richiesta, l’estratto di ruolo con l’indicazione della data di ricevimento dei ruoli in carico al 31.10.2013;

b)     rendere note le modalità da seguire per effettuare il pagamento;

c)      informare il debitore che ha versato tempestivamente e correttamente l’importo dovuto, avendo estinto il debito;

d)     predisporre, entro il 30.6.2014 l’elenco dei debitori che hanno eseguito i versamenti, trasmettendolo agli enti creditori;

e)     sospendere la procedura di riscossione fino al 15.3.2014;

f)       contattare i contribuenti che vantano crediti verso la pubblica amministrazione ma che hanno debiti di ammontare superiore a € 10.000, per interessati dall’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, per segnalare l’opportunità di saldare quanto dovuto e per permettere alla pubblica amministrazione di saldare il proprio debito.

 fonte: leggioggi..it/Equitalia, come saldare i debiti entro il 28 febbraio: nuova circolare

Violazioni tributarie, società: confiscabili solo i beni collegati al reato

Le Sezioni unite mettono un argine ai sequestri (finalizzati alla confisca) dei beni delle società per i reati tributari commessi dal rappresentante legale dell’azienda. Chiarisce la Corte di cassazione, con il deposito di una “massima provvisoria” (in attesa dunque della sentenza vera e propria), avvenuto nella giornata di ieri, che da ora in poi si dovrà tener conto dell’esistenza o meno di una connessione tra il bene e il reato. E soltanto in questo caso sarà legittima l’aggressione del patrimonio aziendale.

Spiega infatti il collegio nella sua formazione più alta che: «È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni comunque direttamente riconducibili al profitto del reato, mentre non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di ulteriori beni della persona giuridica».

Il caso di partenza

La vicenda parte da un’ordinanza del Tribunale di Trento che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di un immobile di proprietà del legale rappresentante di una Srl indagato per omesso versamento dell'Iva negli  anni 2009 (per 208.737 euro) e 2010 (per 123.544,euro).

Il rinvio alle SU

Da qui il ricorso in Cassazione che poi con l’ordinanza 22 novembre 2013 n. 46726 ha rimesso la questione alle Sezioni unite. Nell’ordinanza di rinvio la III Sezione prende atto di un contrasto giurisprudenziale non risolto anche se poi individua nella posizione più favorevole  all’impresa l’indirizzo prevalente nelle giurisprudenza più recente. In particolare, a fare la differenza sarebbe la mancata previsione dei reati fiscali nel Dlgs 231/2001 in materia di responsabilità degli enti.

Il Dlgs 231/2001

Osservano, infatti, i giudici che diverse sentenze hanno affermato «l'impossibilità di applicare il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni appartenenti alla persona giuridica qualora si proceda per violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, in quanto il decreto legislativo n. 231 del 2001, articoli 24 e ss. non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, tranne nel caso in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti, tanto che ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'autore del reato».

Norma contraddittoria

Un’altra sentenza, la n. 1256/2013, pur avendo ugualmente dichiarato l’assenza di responsabilità degli enti per i reati tributari, ha rilevato però che contraddittoriamente questa possibilità permane per i reati a carattere transnazionale (legge n. 146 del 2006, articolo 10). Osserva la Corte come una simile situazione «non possa ritenersi il risultato di una scelta meditata del legislatore», facendo così «osservare l'irragionevolezza dell'attuale assetto normativo, in base al quale con riferimento ai reati tributari compiuti nell'ambito di fenomeni associativi a carattere transnazionale è possibile ravvisare la responsabilità della persona giuridica ed operare la confisca per equivalente dei beni della società coinvolta diversamente da ciò che avverrebbe, in assenza di tale presupposto, anche a fronte di un ammontare maggiore di imposte evase, stigmatizzando quindi l'inefficacia dell'attuale sistema punitivo e la disparità di trattamento derivante dalla situazione considerata».

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fonte: ilsole24ore.com/Violazioni tributarie, società: confiscabili solo i beni collegati al reato

Dal 1° febbraio al via i controlli sui conti correnti

Partiranno domani i controlli sui conti correnti dei contribuenti italiani. Si conclude oggi per le banche il primo invio all'Agenzia delle Entrate di tutti i dati sulle operazioni effettuate dai titolari dei conti. In tal modo il Fisco avrà la visione completa dei movimenti di denaro su ogni singolo conto potendo intervenire su chi non rispetta le regole fiscali. I dati che banche e intermediari hanno inviato all’Anagrafe Tributaria sono quelli a partire dall’anno 2011. Si crea dunque una vera e propria Anagrafe dei conti correnti attraverso la quale il Fisco potrà, una volta accertate eventuali irregolarità, chiedere ai soggetti sottoposti a verifica una dichiarazione da parte degli stessi riguardo la natura delle operazioni. Per fare ciò il Fisco dovrà munirsi di Autorizzazione. Verrà presa verifica in particolare per quei dati che non risulteranno dichiarati dal contribuente nel reddito imponibile. Attraverso incroci patrimoniali e dichiarativi, l'Amministrazione Finanziaria sarà così in grado di stabilire se quanto accreditato e quanto prelevato dal titolare del conto a quanto dichiarato all’Agenzia delle Entrate. Nel caso ci fossero delle indagini finanziare sul proprio conto, il contribuente è tenuto a dare spiegazione di tutti i suoi movimenti bancari. È fondamentale quindi prestare massima attenzione ad ogni movimento che si attua e conservare le distinte di versamento con relativa documentazione che la giustifica.

Fonte: http://fiscopiu.it/news/dal-1-febbraio-al-i-controlli-sui-conti-correnti /La Stampa - Dal 1° febbraio al via i controlli sui conti correnti

giovedì 30 gennaio 2014

Veleno tra ex coniugi: «Lui ha una cattedra grazie a mio padre». Rabbia? No, parole consapevoli e offensive

Ex coniugi ai ferri corti, e l’ennesimo scontro è messo in scena in un’aula di giustizia, in occasione di un processo civile. Volano parole grosse, frutto anche della tensione, ma questa situazione non può rendere meno grave l’offesa diretta dalla donna verso l’uomo: quest’ultimo, difatti, viene additato al pubblico ludibrio, sostenendo che egli ha ottenuto risultati in ambito accademico – una cattedra, per la precisione – solo grazie ai ‘buoni offici’ del padre di lei. (Cassazione, sent. 43346/13). Caustica, piena di sarcasmo, e, in fondo, anche di rabbia, la frase pronunciata dalla donna verso l’ex marito: «Ma che danno, non può avere danni, perché non è in cattedra per merito suo, ma per grazia di mio padre». Praticamente uno schiaffo – seppur solo metaforico – assestato in pieno volto all’uomo, ferito, è immaginabile, nella dignità. Ma tale valutazione, espressa dalla donna, non viene ritenuta così grave dai giudici del Tribunale, che, riformando la sentenza di primo grado, qualificano l’espressione ‘incriminata’ come «non offensiva» perché «non costituiva una deminutio in ordine al valore professionale» dell’uomo. E, comunque, aggiungono i giudici, quella frase «non era assistita da una precisa volontà di diffamare, essendo, piuttosto, il frutto di un disagio interiore connesso alla concitazione ed agitazione del delicato momento processuale». Visione, però, troppo buonista, quella prospettata in Tribunale. Ciò si deduce dalla opposta considerazione espressa dai giudici della Cassazione, i quali, invece, accogliendo il ricorso proposto dall’uomo, ritengono concreta l’«offesa». È evidente, chiariscono i giudici del ‘Palazzaccio’, che «l’espressione adoperata» dalla donna «incide sulla reputazione» dell’uomo, asserendo che quest’ultimo ha «conseguito risultati accademici non per meriti propri, ma per effetto di aiuti esterni».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Veleno tra ex coniugi: «Lui ha una cattedra grazie a mio padre». Rabbia? No, parole consapevoli e offensive

Ritorno del minore in famiglia se i genitori non perdono tempo e si ‘rimettono in carreggiata’

Il ritorno in famiglia del minore può verificarsi, ma le gravi situazioni dei genitori devono essere risolvibili in tempi compatibili con quelli di crescita del minore. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza 23892/13.

Il caso

Dopo che il Tribunale aveva dichiarato l’adottabilità di un minore, i due genitori, con separati ricorsi, proponevano appello. La Corte territoriale revocava la dichiarazione di adottabilità. La vicenda, però, non si chiude qui. Infatti, il curatore speciale e il tutore del minore presentano ricorso per cassazione. Gli Ermellini sottolineano che il minore non può essere allontanato sempre e comunque dalla sua famiglia di origine, pur in presenza – come nel caso di specie – di gravi situazioni a rischio dei genitori, quali malattie mentali e tossicodipendenza. Il ritorno in famiglia del minore – precisano ulteriormente i giudici di Cassazione – può verificarsi «solo a condizione che tali situazioni siano risolvibili in tempi compatibili con quelli di crescita del minore oppure quando vi siano parenti che già abbiano assunto con lui rapporti significativi». «Ovviamente» - chiarisce la Cassazione – «la mera manifestazione di disponibilità dei genitori o dei parenti ad accudire i minori non rileva», se non accompagnata da comportamenti concretamente valutabili e tali da assicurare lo sviluppo dei minori stessi. I giudici a cui la Cassazione ha rinviato la causa dovranno, con una valutazione ampia, approfondita e motivata, fornire una prognosi – positiva o negativa - circa un recupero, da parte dei genitori, compatibile con i tempi di crescita del minore, eventualmente considerando l’opportunità di una nuova CTU.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Ritorno del minore in famiglia se i genitori non perdono tempo e si ‘rimettono in carreggiata’

Superenalotto, la vincita va pagata a chi presenta il titolo

Attenzione a non lasciare sul bancone della ricevitoria la schedina vincente perché poi diventa molto difficile riscuotere il premio. Secondo la Corte di cassazione, sentenza 2076/2014, infatti, il pagamento va effettuato al soggetto che di fatto esibisce il titolo anche se un terzo sostiene di aver subito la sottrazione del cedolino vincente.

Secondo la Suprema corte, che ha confermato la sentenza del giudice di pace di Crotone, infatti è da ritenersi «pienamente legittimo» il pagamento della schedina al titolare della ricevitoria, avvenuto «previo ritiro del documento di legittimazione in originale», in quanto il “regolamento del concorso” è tale “da rendere inopponibile a SISAL il malgoverno che del relativo importo aveva poi fatto l’accipiens”.

“Ed è a dir poco ovvio, in tale contesto – prosegue la Corte respingendo le doglianze del ricorrente -, che la qualificazione di quest’ultimo in termini di adiectus o mandatario del vincitore è più descrittiva che decisiva, posto che, anche a non volerla condividere, resta comunque intatto il nucleo decisorio essenziale della pronuncia impugnata”.

Responsabilità contrattuale

“Peraltro - prosegue la Cassazione -, considerato che, in tema di concorsi pronostici, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, le condizioni generali unilateralmente predisposte e contenute in atti regolamentari, in quanto accettate dallo scommettitore, disciplinano il contratto complesso ed unitario che lo stesso conclude con l’ente gestore al momento della giocata, l’impugnante, che non ha mai confutato la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale della sua azione nei confronti di SISAL, non poteva sottrarsi alla contestazione della lettura che di quelle disposizioni ha dato il giudice di merito, sulla stessa fondando l’operata scelta decisoria”.

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Cgue, la minaccia alla vita dà sempre diritto allo status di rifugiato

Più chance di ottenere lo status di rifugiato per chi scappa da condizioni di pericolo. Il diritto alla protezione internazionale all’interno dell’Unione europea, infatti, scatta a fronte della minaccia <<grave ed individuale>> alla vita o alla persona del richiedente asilo nello Stato di origine o di residenza. Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza 30 gennaio 2014, nella Causa C-285/12, specificando che la nozione di «conflitto armato interno» dev’essere intesa in modo autonomo rispetto a quella propria del diritto internazionale umanitario.

In particolare, essa va riconosciuta quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o due o più gruppi armati si scontrano tra loro, <<indipendentemente dall’intensità degli scontri, dal livello di organizzazione delle forze armate o dalla durata del conflitto>>.

La direttiva

La direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 protegge non solo le persone cui è possibile riconoscere lo status di rifugiato, ma anche quelle per cui sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornassero nel paese di origine correrebbero un rischio effettivo di subire un grave danno (regime di protezione sussidiaria). E tale è considerata la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il caso

Nel 2008 un cittadino guineano ha chiesto di poter beneficiare della protezione internazionale in Belgio, affermando di essere stato vittima di atti di violenza nel suo paese a causa della sua partecipazione ai movimenti di protesta contro il potere insediato. Tuttavia il riconoscimento gli era stato negato perché in Guinea non era in corso un «conflitto armato interno» quale inteso nell’ambito del diritto internazionale umanitario.

Il ricorso

A questo punto il Conseil d’État belga ha adito la Corte di giustizia per conoscere l’esatta definizione della nozione di «conflitto armato interno». E cioè se essa debba essere interpretata autonomamente rispetto al  diritto internazionale umanitario.

La motivazione

La Corte constata, in primis, che tale la nozione è propria della direttiva e non trova diretta rispondenza nel diritto internazionale umanitario, che si limita a contemplare i «conflitti armati che non presentano carattere internazionale». Peraltro, poiché il regime della protezione sussidiaria non è previsto nel diritto internazionale umanitario, quest’ultimo non identifica le situazioni in cui una tale protezione è necessaria.

La Corte precisa così che l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE <<deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro>> e ciò <<senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione>>.

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fonte: ilsole24ore.com/Cgue, la minaccia alla vita dà sempre diritto allo status di rifugiato

Furto al supermercato: il reato è consumato se si superano le casse

Se il cliente preleva della merce dal supermercato e passa le casse senza averle pagate, si configura furto consumato e non solo tentato. E' quanto emerge dalla sentenza 16 gennaio 2014, n. 1701 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva alcune donne essere notate mentre prelevavano dai banchi di vendita delle merci, distaccandone l'etichetta identificativa, per poi superare le casse, dove avevano pagato solo prodotti alimentari. Al momento del controllo eseguito dal personale del negozio, le donne erano state trovate in possesso delle altre merci sottratte.

Con la pronuncia n. 1701/2014 gli ermellini aderiscono al più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che si ritiene aderente al caso di specie, secondo il quale costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza (Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 7086, Rv. 249842, ed altre conformi: n. 23020 del 2008, Rv. 240493; n. 37242 del 2010, Rv. 248650). Ciò nonostante il contrario orientamento della Suprema Corte, con la sentenza, Sez. V, n. 7042 del 20 dicembre 2010, Rv. 249835, secondo la quale, allorché l'avente diritto o persona da questi incaricata sorvegli l'azione furtiva, così da poterla interrompere in qualsiasi momento, il delitto non può ritenersi consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e controllo diretto dell'offeso.

Il più recente indirizzo, sancito con la sentenza Sez. V del 30.3.2012, n. 30283, ravvisa il momento consumativo del delitto di furto nell’impossessamento realizzato dall'autore occultando la merce in modo da eludere i controlli del personale abilitato, ovvero asportando le placche antitaccheggio, mentre il superamento delle casse vale a rivelare la volontà di non effettuare il pagamento dovuto.

fonte: Altalex.com/Furto al supermercato: il reato è consumato se si superano le casse

mercoledì 29 gennaio 2014

Se il congiunto sceglie di testimoniare, deve assolutamente dire la verità

Rilascia la propria dichiarazione, pur avendo la facoltà di astenersi in quanto prossimo congiunto dell’imputato, e dichiara il falso: scatta il reato di falsa testimonianza. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 42818/13. La sorella di un imputato per il reato di lesioni volontarie, non avvalendosi della facoltà di astenersi dal testimoniare in quanto prossimo congiunto (art. 199 c.p.p.), rilasciava dichiarazioni apparse per più versi mendaci. Per tali ragioni, i giudici di merito riconoscevano la penale responsabilità della donna in ordine al reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Ad occuparsi della questione sono anche i Giudici di Cassazione, i quali, prima di tutto, precisano che la causa soggettiva di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 1, c.p., per chi abbia dichiarato il falso, essendovi costretto per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore, «non può trovare applicazione nei casi in cui il testimone abbia dichiarato il falso, pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi dal testimoniare ed abbia rinunciato ad esercitare tale facoltà» (Cass., SSUU, n. 7208/2008). La Cassazione, inoltre, sottolinea che il soggetto in stato di potenziale incompatibilità a testimoniare (art. 199 c.p.p.), in quanto prossimo congiunto dell’imputato, che abbia scelto di non astenersi dalla testimonianza, «assume la qualità di testimone al pari di ogni altro soggetto chiamato a testimoniare», con tutti gli obblighi connessi alla qualità di testimone.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Se il congiunto sceglie di testimoniare, deve assolutamente dire la verità

Dal 6 giugno fattura elettronica obbligatoria verso la P.A.

Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ufficializza l'obbligo per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione: partirà il prossimo 6 giugno. L'obbligo rientra nelle politiche di attuazione dell'Agenda Digitale e coinvolge tutte le imprese, incluse le più piccole, che hanno rapporti con la P.A.. Tutte dovranno organizzarsi e digitalizzare il processo di emissione fattura. Il Commissario per l'Agenda Digitale, Francesco Caio, stima in un miliardo di euro il risparmio per lo Stato derivante da tale digitalizzazzione. Sarà necessario produrre le fatture attraverso un file in formato XML, che dovrà essere trasmesso seguendo determinate specifiche tecniche. I ministeri utilizzeranno i prossimi mesi per mettere a punto tutti i meccanismi necessari per essere pronti il prossimo 6 giugno. Il Governo rimarca i benefici connessi alla nuova procedura di fatturazione, primo fra tutti la capacità per la P.A. di gestire con certezza l’ammontare ed i tempi dei pagamenti verso i fornitori, visti i notevoli ritardi nei pagamenti che costeranno all'Italia una procedura di infrazione da parte dell'UE. La fatturazione elettronica sarà poi utile per il controllo della spesa, garantirà la possibilità di guidare analiticamente la spending review e rappresenterà un fattore di ammodernamento nei rapporti fra pubblico e privato.

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Dal 6 giugno fattura elettronica obbligatoria verso la P.A.

Decreto penale di condanna, l’opposizione sana la mancata notifica

L’omessa notifica al difensore del decreto penale di condanna è sanata dalla presentazione dell’opposizione che, in simili casi, sfugge al termine dei quindici giorni. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 3680/2014.

Giurisprudenza oscillante

Per il caso della mancata notifica, la Suprema corte registra una giurisprudenza oscillante tra la nullità assoluta di ordine generale, che impedirebbe sia l’esecutività del decreto sia la decorrenza del termine per proporre opposizione, ed un diverso indirizzo, più morbido, cui aderisce la III Sezione, che ne limita gli effetti alla mancata decorrenza dei termini

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lunedì 27 gennaio 2014

Anche l’atto incompleto può integrare il reato di falso se conserva la potenzialità lesiva

Si allargano le maglie per la punibilità dei reati contro la fede pubblica. La non veritiera dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, anche se priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti, non integra la fattispecie del <<falso innocuo o grossolano>>, posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell’atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e dunque non elimina il pericolo di lesione dell’interesse protetto dalla norma. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 51166/2014, rigettando il ricorso di un uomo condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per aver depositato alla Confragricoltura una falsa dichiarazione per chiedere il contributo comunitario per un uliveto sito in provincia di Reggio Calabria.

 Dunque, chiarisce la Corte, l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - nel caso di specie per mancanza di una delle firme degli apparenti dichiaranti – può comunque integrare il reato di falso, senza collocare l’atto nella categoria del <<falso innocuo o grossolano>>.

 Il falso grossolano

Occorre in primo luogo precisare, con le parole della Corte, la differenza tra il falso grossolano ed il falso innocuo: <<Il primo si ha ogni qualvolta la contraffazione è talmente maldestra ed evidente da impedire che chicchessia possa essere tratto in inganno; si tratta, cioè, di una falsità che, per le modalità con cui è realizzata, non può trovare alcun credito presso le persone a cui è destinata>>.

Il falso innocuo

<<Il falso innocuo, invece, si ha normalmente nel caso di una contraffazione che, pur non immediatamente percepibile come tale, si caratterizza per la sua irrilevanza ai fini della funzionalità dell’atto; la falsità, cioè, cade su elementi dell’atto che sono irrilevanti per il raggiungimento del suo scopo, nel senso che l’atto sarebbe perfetto e produttivo di effetti anche senza quella parte>>.

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Privacy, danno da risarcire anche se l’articolo giornalistico non riporta i nomi

Giornalisti ed editore devono risarcire il danno morale ed esistenziale per la violazione del diritto alla riservatezza anche se i protagonisti del servizio giornalistico pur non citati esplicitamente sono comunque riconoscibili. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 1608/2014, confermando la condanna al pagamento di 50mila euro a favore di una mamma e 10mila euro alla figlia

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fonte: ilsole24ore.com/Privacy, danno da risarcire anche se l’articolo giornalistico non riporta i nomi

Organismo Unitario Avvocatura: Confermate tutte le iniziative di protesta

Nicola Marino, presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura-Oua, alla fine della Cerimonia di Inaugurazione presso la Cassazione a Roma, ha riaffermato le ragioni della protesta della categoria. "La Cancellieri comprenderà che la strategia delle polemiche e dello scontro può anche distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica, ma la realtà è fin troppo evidente, come dimostrano i dati ufficiali sullo stato della giurisdizione: dopo un decennio di interventi contro il diritto di difesa e gli avvocati, 17 in 8 anni, e nonostante la chiusura di 1000 tra tribunali, sedi distaccate e uffici di giudici di pace, la giustizia e' sempre in piena emergenza e gli sprechi continuano".

“La situazione è gravissima - continua il presidente Oua, citando i dati esposti ieri dall'Osservatorio dell'avvocatura sulla giurisdizione - le entrate da contributo unificato (a carico dei cittadini) sono aumentate enormemente, crescendo del 55% per il primo grado, del 119% in appello e del 182% in Cassazione e i tempi continuano ad essere ''irragionevoli''. Se nel 2005 la durata media del processo davanti al tribunale e alla Corte d'appello era di 5,7 anni, nel 2011 si è passati a 7,4 anni. Per essere ancora più chiari, le riforme pasticciate, senza dialogo con gli avvocati, hanno portato a un deterioramento ulteriore del nostro sistema”. Conferma le tre giornate di astensione (18-20 febbraio) e una manifestazione nazionale a Roma il 20 febbraio.

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Matrimonio lampo: l’ex marito deve pagare, anche se lei è benestante

La Cassazione sottolinea la differenza tra stile e tenore di vita e riconosce l’assegno divorzile alla donna, anche se benestante. E’ quanto emerge dalla sentenza 23442/13.

Il caso

1200 euro, questo l’ammontare dell’assegno divorzile che il marito deve versare alla sua ex, in relazione all’entità del patrimonio dei coniugi. Uno stile di vita alto, che deve essere mantenuto da entrambi anche dopo il divorzio. Ecco perché i giudici di merito hanno ritenuto equo l’importo dell’assegno. L’uomo però non è d’accordo e propone ricorso per cassazione. Anche perché – sostiene – non sono state valutate le potenzialità economiche della sua ex moglie – primario ospedaliero - in funzione della sua capacità di conservare un tenore di vita analogo a quello in costanza di matrimonio. Un tenore di vita soltanto immaginato, visto che, nel caso concreto, non si era neanche instaurata una vera convivenza e consolidato un regime di vita comune, almeno secondo quanto sostenuto dal ricorrente. La Cassazione, tuttavia, ritiene che al fine dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita. Infatti, «anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti improntato a uno stile di ‘understatement’ o di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata» quale era quella dei due coniugi. Ciò di cui deve tenersi conto, inoltre, è la rilevanza delle aspettative che una convivenza con un coniuge possessore di un importante patrimonio immobiliare legittimamente determina dell’altro coniuge, anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita. I giudici di legittimità sottolineano, infine, che la donna godeva di un tenore di vita sensibilmente più elevato di quello che può sostenere dopo la fine del suo matrimonio, «sia pure fruendo di una rispettabile posizione economica».



Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Matrimonio lampo: l’ex marito deve pagare, anche se lei è benestante

domenica 26 gennaio 2014

Campeggio, ‘casa mobile’ ancorabile al suolo se per un periodo provvisorio

In un campeggio la struttura mobile agganciata al suolo deve ritenersi abusiva soltanto quando l’aggancio non è temporaneo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 3572/2014, annullando un’ordinanza del tribunale di Lucca che disponeva il sequestro preventivo di case mobili perché allacciate alle reti idriche, elettriche e fognarie.

La norma

Spiega la Corte che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 5), del Dpr n. 380 del 2001, <<il reato di costruzione edilizia abusiva è configurabile anche nell’ipotesi di installazione di case mobili aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative>>.

L’assenza di fumus

Tuttavia <<l’ordinanza impugnata - si legge nella sentenza - non dà conto delle modalità di ancoraggio delle case mobili al suolo, omettendo, in particolare, di specificare se tale ancoraggio abbia carattere temporaneo>>. E questa è <<un’omissione decisiva ai fini della sussistenza del fumus del reato>>, perché la temporaneità dell’ancoraggio è espressamente ritenuta determinante dalla legge regionale della Toscana n. 42 del 2000.

In particolare, l’articolo 29, comma 2, prevede che <<è consentita, in non più del 40% delle piazzole di un campeggio … l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata>>.

L’allacciamento alla rete non prova l’abusivismo

Mentre il fatto che le case mobili siano allacciate alle reti dei servizi non è di per sé sufficiente a ritenere configurabile il fumus dei reati contestati, <<perché tale allacciamento ben potrebbe avere anch’esso carattere temporaneo>>.

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Cirio Bond, da risarcire la perdita di valore al momento della domanda giudiziale

Il risarcimento per l’investitore dei Cirio bond va calcolato tenendo presente <<la differenza tra il valore d’acquisto e quello al momento della domanda, oppure quello precedente in cui il cliente abbia avuto consapevolezza della caduta del titolo stesso>>. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 1511/2014, rigettando il ricorso del Credito valtellinese condannato in appello a risarcire un proprio cliente perché non lo ha informato dei rischi che correva con l’investimento proposto

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venerdì 24 gennaio 2014

Fuga definitiva dalla scuola superiore: libera scelta della ragazza, nessuna colpa dei genitori

Libero arbitrio in ambito scolastico. Ma, sia chiaro, non si parla della scelta dell’istituto da frequentare – scelta affidata, come logico che sia, ai gusti del figlio minore e ai consigli dei due genitori –, bensì della decisione di abbandonare il proprio percorso di studi. Ciò comporta che l’abbandono – sia chiaro, della scuola media superiore –, da parte del minore, non è addebitabile ai genitori. (Cassazione, sentenza 42463/13). Eppure, secondo il Giudice di pace, la folle scelta di una ragazza, ossia abbandonare la scuola superiore da lei frequentata, è frutto della colpevole responsabilità dei genitori, anche perché essi «erano a conoscenza di tale situazione». Consequenziale è la condanna dei due genitori per «avere omesso di far impartire alla figlia minore l’istruzione». Ma questa sanzione viene azzerata completamente in Cassazione, laddove, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica, viene azzerato ogni addebito nei confronti dei genitori. Condivisa la visione proposta del Procuratore della Repubblica: «l’obbligo di legge, che grava sui genitori, di impartire l’istruzione scolastica ai figli minori, riguarda esclusivamente la frequentazione della scuola elementare e della scuola media inferiore, e non anche la frequentazione della scuola media superiore». Difatti, i giudici della Cassazione ricordano che «l’obbligo di far frequentare al minore la scuola» si ferma alla «scuola media statale», e tale obbligo è «assolto o con il conseguimento del corrispondente diploma ovvero con il compimento del quindicesimo anno d’età da parte del minore, sempre che abbia osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico».



Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Fuga definitiva dalla scuola superiore: libera scelta della ragazza, nessuna colpa dei genitori

Redditometro: i documenti giustificativi delle spese possono essere forniti anche nella successiva fase del contraddittorio

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro tenuto con la stampa specializzata, ha fornito importanti chiarimenti riguardo al nuovo strumento di accertamento cd. "Redditometro".In particolare, nel corso dell'incontro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente, una volta ricevuto il questionario, non fornisce tutti i documenti necessari al fine di giustificare le spese sostenute, nella successiva fase del contraddittorio finalizzato all’accertamento con adesione, potrà fornire tutti gli ulteriori documenti utili, senza subire alcuna preclusione procedimentale. In sostanza, nell’ambito del nuovo Redditometro, per assicurare una maggiorie garanzia al contribuente, è stato introdotto un secondo momento obbligatorio di confronto con l’Amministrazione finanziaria, ed è proprio in tale seconda fase finalizzata all’accertamento con adesione che il contribuente potrà fornire ulteriori elementi tesi a giustificare le spese che ha sostenuto e che non ha prodotto nella prima fase istruttoria, senza dunque subire una preclusione procedimentale. Come noto, l’accertamento redditometrico, detto appunto “Redditometro”, prevede la ricostruzione induttiva del reddito del contribuente persona fisica mediante l’utilizzo di alcuni indicatori di capacità contributiva individuati nel D.M. del 10 settembre 1992 e successive modifiche, ai quali sono applicati determinati coefficienti moltiplicatori.



Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Redditometro: i documenti giustificativi delle spese possono essere forniti anche nella successiva fase del contraddittorio

Droghe, uso e spaccio di lieve entità: prime riflessioni sulle nuove norme

Con l’entrata in vigore, in data 24 dicembre 2013, del decreto legge n. 146/2013, “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, (pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013), in attesa di una più approfondita analisi all’esito dell’approvazione della legge di conversione, si rende opportuna una prima riflessione sui principali effetti della modifica all’art. 73, comma 5, del T.U. in materia di stupefacenti.

Il decreto di urgenza nasce dalla necessità di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, pur tenendo conto delle istanze di sicurezza della collettività.

Sulla spinta delle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, il Governo ha introdotto una serie di provvedimenti che intervengono su piani distinti, con l’obiettivo di diminuire, in maniera selettiva e non generalizzata, il numero dei detenuti. In questa sede verranno analizzate soltanto le modifiche apportate all’art. 73, comma 5, DPR 309/90. Al fine di ridurre i flussi di ingresso negli istituti di pena il Governo, infatti, ha ritenuto di intervenire, tra l’altro, anche sulla fattispecie che disciplina il piccolo spaccio di stupefacenti, responsabile della presenza in carcere di un numero elevatissimo di persone.

Con l’art. 2 comma 1. lett. a) del d.l. 146/2013 il legislatore ha disposto la sostituzione dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con il seguente comma: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000."

La disciplina della c.d. ipotesi di lieve entità è stata quindi novellata non solo attraverso la riduzione del massimo pena detentiva edittale, portata da sei a cinque anni di reclusione, ma anche attraverso quella modifica che, già da una prima lettura, delinea una autonoma ipotesi di reato e non più una circostanza attenuante.

In attesa di verificare se l’intervento produrrà effettivamente l’auspicata riduzione immediata del sovraffollamento carcerario, appare utile una prima analisi dei principali effetti delle modifica alla disposizione in materia di sostanze stupefacenti.

Nella previgente formulazione, il quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90 stabiliva, per i delitti contemplati dallo stesso articolo 73, un trattamento sanzionatorio più mite qualora fossero da considerare di lieve entità per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. L’attenuazione del trattamento sanzionatorio trovava applicazione sia con riguardo alle condotte di cui al primo comma dell’art. 73 sia per quelle di cui al comma 1-bis della stessa disposizione.

La norma era stata introdotta per consentire al giudice di riequilibrare la severità delle scelte sanzionatorie operate con la riforma del 1990, comportanti l’applicabilità delle gravi pene previste dall’art. 73 alle fattispecie prima riconducibili al reato di spaccio di modiche quantità di stupefacenti ed alla detenzione per uso personale di quantitativi superiori al limite della d.m.g., limite solo successivamente eliminato a seguito del referendum abrogativo del 1993 [1].

In origine la norma stabiliva una diversa misura della riduzione della sanzione edittale a seconda che le condotte avessero ad oggetto droghe c.d. pesanti o droghe c.d. leggere. Con il venir meno di tale distinzione, la quantificazione della pena venne rideterminata in una misura unica (reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000), a prescindere cioè dalla tipologia delle sostanze stupefacenti, con la conseguenza pratica di un generalizzato inasprimento della risposta sanzionatoria.

La ratio della norma è stata ravvisata nell’esigenza di temperare il rigore sanzionatorio a cui sono soggette tutte le condotte previste dall’art. 73 in relazione ai fatti connotati da una ridotta dimensione offensiva [2]. Al riguardo, la dottrina ha rilevato come si tratti di un’ipotesi con la quale il legislatore ha perseguito l’obiettivo di trovare una via di mezzo tra le situazioni di cui agli artt. 75 e 76 sanzionate in via amministrativa e quelli di cui all’art. 73 sanzionati pesantemente come delitti.

Secondo l’opinione prevalente in dottrina [3] ed in giurisprudenza [4], la previgente formulazione del quinto comma dell’art. 73 delineava una circostanza attenuante e non già un titolo autonomo di reato. In dottrina, tuttavia, si è registrata qualche opinione discorde [5]. Anche a seguito delle modifiche introdotte con la l. 49/2006, la Suprema Corte ha ribadito come la fattispecie di cui al quinto comma abbia continuato a mantenere natura di circostanza attenuante, e non di reato autonomo [6], con la conseguente assoggettabilità dell’attenuante al giudizio di comparazione, ai sensi dell’art. 69 c.p. in presenza di circostanze di segno opposto. Si trattava chiaramente di una circostanza ad effetto speciale.

Osservando come il “nuovo” quinto comma dell’art. 73 abbia quale unico elemento specializzante la “lieve entità” del fatto, si potrebbe ritenere immutata la sua natura di circostanza attenuante. E l’opinione troverebbe fondamento nel fatto che il legislatore, allorquando ha avuto l’esigenza di sottrarre una circostanza alle conseguenze tipiche della sua natura, ha fatto ricorso alla tecnica del divieto del bilanciamento. L’argomentazione non è tuttavia convincente trattandosi, evidentemente, di titolo autonomo di reato, secondo peraltro anche il chiaro intento del legislatore dell’urgenza. L’opinione è sorretta sia dalla presenza della clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) sia dalla nuova formulazione letterale laddove, in particolare, all’espressione “si applicano le pene” oggi corrisponde “è punito”, con riferimento ad “uno dei fatti previsti dal presente articolo”.

L’inquadramento della disposizione in trattazione quale fattispecie autonoma non è privo di rilevanti conseguenze.

In precedenza, infatti, trattandosi di circostanza attenuante (del c.d. fatto di lieve entità), l’ipotesi lieve era soggetta al giudizio di comparazione con le aggravanti eventualmente contestate, di talché, in caso di ritenuta equivalenza, la pena veniva determinata sulla base della sanzione edittale prevista per le fattispecie di cui al primo comma dell’art. 73 (reclusione da sei a venti anni e multa da 26.000 ad 260.000 euro).

La natura di autonoma ipotesi di reato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 146/2013, comporta invece, in caso di riconoscimento di attenuanti e/o di aggravanti, l’applicazione dei criteri di cui agli artt. 63 e segg. c.p. con la conseguenza che, operando il giudizio di comparazione, la pena base sarà, in caso di equivalenza delle circostanze, quella prevista dalla nuova fattispecie (reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 3.000 ad euro 26.000).

Tra le altre conseguenze maggiormente rilevanti per effetto della nuova natura di fattispecie autonoma, vi sono quelle derivanti dai rapporti con le norme codicistiche in materia di prescrizione del reato[7], i cui termini risulteranno fortemente ridotti. Essendo infatti determinati – ai sensi dell’art. 157, commi 2 e 3, c.p. – sul massimo della pena edittale, senza tenere conto delle attenuanti (anche se ad effetto speciale) [8], il termine di prescrizione si determinerà in 6 anni e non, come avveniva in precedenza, in 20 anni (pari al massimo edittale previsto dal primo comma dell’art. 73). Anche tenendo conto degli aumenti previsti dall’art. 161 c.p. in caso di interruzione del corso della prescrizione, da un punto di vista pratico è dunque prevedibile che in molti dei processi ancora pendenti venga dichiarata l’estinzione del reato, trattandosi di modifiche che, ai sensi dell’art. 2 c.p., trovano applicazione anche con riferimento a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. 146/2013.

Il legislatore non è intervenuto, invece, per tipizzare l’elastica formula del fatto di “lieve entità”, sebbene essa abbia formato in passato oggetto di contrastanti pronunce. Il quinto comma dell’art. 73 si riferisce, invero, ai fatti previsti nello stesso art. 73 che siano di “lieve entità” e ciò per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Il tema in questione è stato intensamente analizzato dalla giurisprudenza di legittimità, da cui si può tuttora continuare a trarre spunto, sebbene non sia agevole ricondurre i numerosi arresti in materia a chiare e costanti scelte ermeneutiche.

Con riguardo ai mezzi e alle modalità[9], si osserva che si tratta di indici della portata oggettiva dell’attività svolta dall’agente, nel senso che questa deve connotarsi per la sua modestia e per il ristretto ambito del mercato di riferimento.

La qualità, invece, è il parametro concernente il basso tasso di principio attivo presente nella sostanza oggetto dell’attività incriminata, in quanto tale direttamente destinata a far fronte al diretto consumo degli aventi causa e, comunque, non suscettibile di ulteriori significativi tagli. Peraltro, per la Corte di Cassazione è possibile attribuire rilievo non soltanto alla maggiore o minore purezza della sostanza, ma anche alla natura della stessa[10].

In ordine alla quantità della sostanza, infine, va rilevato come la disposizione in esame, benché sia rimasta formalmente invariata anche con a seguito del recente intervento legislativo, risente tuttavia, sul piano applicativo, della introduzione, nel comma 1-bis lett. a) dello stesso art. 73, del criterio di valutazione del quantitativo di sostanza stupefacente correlato ai limiti massimi di principio attivo individuati nel decreto ministeriale 11 aprile 2006.

La giurisprudenza[11] ha evidenziato che la valutazione della lieve entità del fatto – frutto di un giudizio complessivo dei diversi profili indicati nella norma e non già del solo aspetto quantitativo dello stupefacente detenuto[12] – attiene all’offensività dello stesso, sicché ricorre l’ipotesi lieve allorquando il fatto presenti un’offensività minima e non quando i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione siano tali da conferire al fatto nel suo complesso una rilevanza e un’offensività considerevoli.

Secondo un orientamento della dottrina[13] e della giurisprudenza[14], tali parametri devono costituire oggetto di una valutazione globale (c.d. principio di globalità) con la possibilità che il valore negativo di un elemento sia compensato e neutralizzato dal valore positivo di altri elementi; secondo un altro indirizzo[15], che fa leva sul dato letterale rappresentato dalla congiunzione distintiva “ovvero”, i parametri possono essere considerati alternativamente, nel senso che così come un solo elemento può portare all’affermazione della lieve entità del fatto, allo stesso modo anche un solo elemento può escluderla. Tale secondo indirizzo è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudizio di lieve entità del fatto deve scaturire dal positivo apprezzamento di ciascuno degli elementi indicati dalla norma[16].

Come vada attuata questa valutazione globale è tuttora oggetto di controversie. Peraltro, pur volendo seguire l’orientamento più garantista, va osservato come in giurisprudenza si attribuisca prevalentemente grande importanza al dato quantitativo o ponderale, il quale si ritiene resti l’elemento più significativo per stabilire la sussistenza dell’offesa all’interesse protetto e, dunque, la gravità del fatto[17].

Si deve altresì osservare che la valutazione del dato ponderale, se non può certamente essere ancorata ad alcuni multipli della dose media giornaliera, essendo quest’ultima scomparsa dall’ordinamento[18], risentirà tuttavia dei dati quantitativi di cui alla tabella ministeriale del d.m. 11 aprile 2006, che indica i limiti massimi per ciascuna sostanza stupefacente e rilevanti per la configurabilità stessa del delitto.

Si rileva che altre disposizioni fanno rinvio al comma 5 dell’art. 73, DPR 309/90. In tali casi si dovrà fare riferimento alla nuova fattispecie, così come modificata dal d.l. 146/2013: si pensi, ad esempio, all’art. 74, comma 6, DPR 309/90 (che prevede l’applicazione di una pena meno grave per il caso in cui l’associazione sia dedita alla commissione di fatti di “lieve entità” di cui al comma 5 dell’art. 73), oppure all’art. 12 sexies d.l. n. 306/92, conv. l. n. 356/92, riguardante ipotesi particolari di confisca (c.d. allargata), laddove, con riferimento ai delitti in materia di stupefacenti, viene esclusa l’applicabilità per la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73.

Ancora altre disposizioni fanno rinvio al comma 5 in esame. Già prima del d.l. 146/2013, peraltro, il legislatore era intervenuto, sul versante della legislazione concernente i reati in materia di stupefacenti, sostanzialmente per ridurre gli ingressi nel circuito carcerario ai condannati tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti. In proposito si segnala il d.l. 272/2005 conv. con mod. nella l. 49/2006, che ha introdotto il comma 5-bis, prevedendo uno specifico regime sanzionatorio applicabile “nell’ipotesi di cui al comma 5”, limitatamente ai reati di cui all’art. 73, «commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope», qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena[19]. In tali casi il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (giudice di pace), secondo le modalità ivi previste[20].

Più recentemente, il d.l. 78/2013 conv. con mod. nella l. 94/2013 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione del comma 5-ter all’art. 73. Si è trattato di un intervento finalizzato a consentire una più ampia fruizione del lavoro di pubblica utilità per il condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla scorta della considerazione che, per questi soggetti, la richiesta prestazione lavorativa favorisca il processo risocializzativo senza vanificare le esigenze retributive. La novella tende dunque a dilatare l’ambito di operatività dell’art. 73, comma 5-bis, D.P.R. 309/90. Il d.l. aveva esteso l’applicazione dell’istituto a tutti i reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con esclusione, in ragione della loro più intensa gravità, di quelli elencati nell’art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. In sede di conversione in legge, la disposizione è stata limitata nella sua operatività: il lavoro di pubblica utilità potrà essere disposto «anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta». In secondo luogo, il diverso reato deve essere stato commesso dalla persona tossicodipendente o dall’assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale. Infine, il giudice deve avere inflitto una pena non superiore ad un anno di detenzione per reati diversi da quelli previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., ai quali il Senato ha aggiunto quelli contro la persona.

Oltre alla determinazione in concreto della pena irrogabile ed alla forte riduzione dei termini di prescrizione, come già visto sopra, la modifica introdotta dal d.l. 146/2013 al quinto comma dell’art. 73 DPR 309/90 ha comportato anche la riduzione (da un anno a tre mesi) dei termini di durata massima della custodia cautelare, rientrando la nuova fattispecie nella disciplina dell’art. 303, comma 1, lett. a), n. 1.

Non sembrano individuabili ulteriori effetti particolarmente significativi.

Tenendo conto, infatti, che il d.l. 146/2013 ha come finalità dichiarata la riduzione del sovraffollamento carcerario, si osserva come il riformulato comma 5 dell’art. 73 consenta, ancora oggi, di adottare la misura della custodia cautelare in carcere alla luce della pena detentiva massima prevista (cinque anni di reclusione), anche ai sensi della recente modifica (mediante il d.l. 78/2013 conv. con mod. nella l. 94/2013) dell’art. 280 c.p.p., secondo cui “la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni”. Sotto tale profilo, dunque, la modifica non produrrà alcun effetto concreto.

Analogamente, la modifica non produrrà conseguenze concrete nemmeno con riguardo alla disciplina dell’arresto ad opera della polizia giudiziaria, tuttora facoltativo.

Quanto alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, rimane tutto immutato, nel senso che sarà ancora possibile procedervi, atteso che l’art. 266, comma 1, lett. c), c.p.p. lo consente per i “delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope”, senza distinzione alcuna.

La nuova fattispecie continua ad essere attribuita alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, previa celebrazione dell’udienza preliminare.

Quadro di confronto:

Testo previgente;

Testo attuale (come modif. dal d.l. 146/2013)

Art. 73, comma 5, DPR 309/90

“5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000”.

“5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000”;

fonte: Altalex.com/articolo di Placido Panarello/ Droghe, uso e spaccio di lieve entità: prime riflessioni sulle nuove norme

giovedì 23 gennaio 2014

Sinistri stradali, lesioni di lieve entità: conforme all'Ue la limitazione dei risarcimenti

Sì ad un regime differenziato per i risarcimenti dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità. In particolare, se il danno deriva da un sinistro stradale, le normative nazionali possono prevedere una limitazione degli indennizzi rispetto a quelli derivanti, per analoghe lesioni, da incidenti di altro genere. Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza C-372/12, promuovendo le limitazioni imposte dalle legge italiana in caso infortuni da incidenti automobilistici. Secondo i giudici la nostra normativa è conforme al diritto Ue in quanto nel determinare la portata del risarcimento della vittima non limita la copertura assicurativa della responsabilità civile.

Il quadro normativo

In Italia il Dlgs 209/2005 (che istituisce il codice delle assicurazioni private) prevede che i parametri per il risarcimento dei danni non patrimoniali da sinistri stradali e nautici siano inferiori rispetto a quelli utilizzati per altri tipi di incidenti e inoltre limita a un quinto la possibilità per il giudice di aumentare il risarcimento in funzione del caso di specie. Infine, il diritto italiano prevede che la responsabilità civile dell'assicurato non possa eccedere gli importi coperti dall'assicurazione obbligatoria.

Il tema del ricorso

Alla luce di questa situazione e partendo da un richiesta di danni patrimoniale e non a seguito di lesioni lievi da sinistro, il Tribunale di Tivoli ha chiesto alla Corte se le direttive relative all’armonizzazione dell’assicurazione obbligatoria ammettano o meno la possibilità da parte di uno stato membro di limitare, con riguardo ad un particolare ambito, com’è la circolazione stradale, il risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità, rispetto al risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse.

La motivazione della Corte

Nella sua sentenza odierna, la Corte in primis constata che, secondo la normativa italiana, il diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali trova il proprio fondamento nel codice civile, mentre per quanto riguarda le lesioni di lieve entità il risarcimento è stabilito dal Codice delle assicurazioni. Con importi giudicati conformi rispetto al minimo stabilito dalla normativa dell’Unione.

I giudici di Lussemburgo chiariscono poi che le direttive Ue non impongono agli Stati membri un particolare regime sull’entità dei risarcimenti. E, dunque, se la norma nazionale non esclude d’ufficio, o limita in maniera sproporzionata i diritti della vittima, allora, le direttive Ue non ostano ad una legislazione che impone criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali. E neppure sono contrarie a sistemi specifici, come per i sinistri stradali, e ciò ancorché tali sistemi comportino, per alcuni danni morali, un metodo di determinazione del risarcimento meno favorevole rispetto agli altri incidenti.

In definitiva, per la Cgue, in questo modo non viene pregiudicata la garanzia per cui la responsabilità civile da circolazione di autoveicoli sia coperta da un’assicurazione conforme al diritto dell’Unione.

Di conseguenza, il diritto dell’Unione ammette una legislazione nazionale che, nell’ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause.

LA MASSIMA

<<Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri>>.

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fonte: ilsole24ore.com/Sinistri stradali, lesioni di lieve entità: conforme all'Ue la limitazione dei risarcimenti

Va impugnata entro 30 giorni la delibera “provvisoria” emanata in assenza delle tabelle millesimali

In mancanza di tabelle millesimali, la delibera assembleare adottata in via provvisoria per la ripartizione delle spese condominiali va considerata annullabile e dunque impugnata entro 30 giorni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1439/2014, rigettando il ricorso di un condomino di un edificio che si era opposto senza successo, in primo e secondo grado, ad un decreto ingiuntivo, relativo alle spese dello stabile, sostenendo la nullità delle delibere

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Sì all’utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento se i reati sono connessi

Il procedimento è da considerarsi identico e dunque va escluso il divieto di utilizzazione delle intercettazioni quando tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, alla base dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio, o finalistico. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 3253/2014, rigettando il ricorso di un uomo agli arresti domiciliari, per associazione a delinquere e ricettazione di auto straniere, che contestava l’utilizzabilità delle intercettazioni perché disposte in un diverso procedimento pendente presso altra procura, quella di Palermo

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Rinviati a maggio i termini per il pagamento dei premi Inail

Slitta al 16 maggio 2014 la prima scadenza annuale per il versamento dei contributi INAIL. Il differimento riguarda tutte le imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un’unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio) ed è valevole per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data. Il rinvio è stato concordato tra ministro dell’Economia e Ministro del Lavoro, e consentirà alle imprese di poter fruire già dalla prima scadenza delle riduzioni dei premi previste dalla legge di Stabilità già a partire dal 2014. Il taglio dei premi INAIL - che sarà del 14% circa per il 2014, poco sopra il 15% l'anno prossimo e quasi del 17% nel 2016 - è stato inserito nella Legge n. 147/2013 in un’ottica di allentamento della pressione fiscale su imprese e lavoratori: si calcola, infatti, che sarà pari a un miliardo di euro il risparmio complessivo delle imprese. Tuttavia, essendo previste riduzioni differenziate in funzione degli andamenti infortunistici, l’INAIL sta procedendo alle relative elaborazioni statistiche al fine di determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, operazioni a causa delle quali si è ritenuto preferibile prendere tempo, rinviando la scadenza ormai vicina del 16 febbraio. Nella nota diffusa il MEF sottolinea il duplice effetto positivo del rinvio in esame sui conti delle imprese: non solo consente di beneficiare a pieno della riduzione del costo del lavoro (si stima un calo del 0,15%) già nel corso del 2014, senza dover procedere a conguagli successivi, ma il mancato pagamento dei premi nel mese di febbraio migliorerà nell’immediato la liquidità delle aziende, favorendo le condizioni per poter approfittare dei timidi segnali di ripresa di alcuni settori come quello industriale.



Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Rinviati a maggio i termini per il pagamento dei premi Inail

Il costruttore deve rilasciare il certificato di agibilità

Il costruttore, oltre a trasferire all’acquirente un fabbricato conforme all’atto amministrativo d’assenso della costruzione, deve consegnarli il relativo certificato. Lo ha sottolineato la Cassazione con la sentenza 23157/13. Alcuni acquirenti di unità abitative di un complesso immobiliare convenivano in giudizio la società venditrice, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da mancato rilascio del certificato di agibilità degli immobili. Dopo il riconoscimento del risarcimento da parte del Tribunale, i giudici di secondo grado ribaltano il verdetto e condannava gli acquirenti appellati alla restituzione di quanto loro corrisposto dalla società venditrice. Proposto ricorso per cassazione, gli acquirenti osservano che i giudici di secondo grado hanno disatteso il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui nel caso di vendita di immobile destinato ad abitazione, la mancanza del certificato di agibilità «configura un’ipotesi di vendita aliud pro alio, che incide sull’attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economico-sociale e sulla relativa commerciabilità», di conseguenza anche nel caso in cui il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune, il venditore è tenuto al risarcimento del danno. Sul punto, la Cassazione concorda con i ricorrenti, affermando il seguente principio di diritto di cui dovrà tener conto il giudice del rinvio: «il venditore-costruttore di un bene immobile ha l’obbligo non solo di trasferire all’acquirente un fabbricato conforme all’atto amministrativo d’assenso della costruzione e, dunque, idoneo ad ottenere l’agibilità prevista, ma anche di consegnarli il relativo certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio. L’inadempimento di quest’ultima obbligazione è ex se foriero di danno emergente, perché costringe l’acquirente a provvedere in proprio ovvero a ritenere l’immobile tal quale, cioè con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente o comunque destinato all’alienazione a terzi».



Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il costruttore deve rilasciare il certificato di agibilità

Neppure lo scoop giustifica la violazione della privacy

Uno scoop giornalistico non può giustificare in alcun modo la violazione della privacy. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna del direttore del Tg5 Clemente Mimun e di una giornalista della stessa testata all'ammenda di 3.450 euro e al risarcimento del danno. L'accusa era quella di aver mandato in onda, il 18 luglio 2007, alcune immagini riprese nel corso dell'incidente probatorio svolto nell'ambito delle indagini sulle presunte violenze avvenute nella scuola di Rignano Flaminio: dal filmato trasmesso, risultavano riconoscibili dei bambini, senza il consenso dei genitori.

«È logico affermare - si legge nella sentenza della terza sezione penale depositata oggi - che un filmato come quello oggetto del presente giudizio, che mostra riprese fatte con telecamere installate in un locale di pochi metri quadrati, in cui gli individui si muovono in uno spazio ristretto, sono ripresi non solo di schiena, ma seppure per pochi attimi (peraltro perfettamente fissabili anche dalle più comuni apparecchiature) anche di profilo, ha consentito di giungere alla identificazione dei piccoli che su tale scena si muovono». Anche il Garante per la privacy aveva fatto tale rilievo con un «provvedimento di divieto dell'ulteriore diffusione del filmato stesso».

La Suprema Corte, condividendo le conclusioni dei giudici d'appello, sottolinea come «sia emerso che il sacrificio della privacy delle vittime sia stato operato non sull'altare dell'interesse generale bensì su quello della tempestività del servizio giornalistico, al fine di dare la notizia per primi, quindi esclusivamente per il successo della testata». Infatti, nel caso in esame, «l'interesse giornalistico non era quello di riferire un fatto, laddove che ci fosse un procedimento penale in corso per dei supposti atti di violenza sessuale avvenuti nella scuola di Rignano Flaminio era circostanza ormai nota, ma proprio quello di mostrare le immagini di un atto giudiziario e, al suo interno, quelle del perito e delle piccole vittime. Non preoccupandosi gli imputati di commettere, pur di pubblicare la notizia esclusiva, anche l'ulteriore reato di cui all'articolo 684 cp, diffondendo atti di un procedimento penale non pubblicabile, reato che è stato estinto per oblazione».

No, dunque, anche alla concessione delle attenuanti generiche: «La Corte territoriale - conclude la sentenza - ha ritenuto infatti che vi ostasse il riscontrato dolo, palesatosi con la piena subordinazione dell'interesse alla riservatezza delle giovanissime vittime di gravi (seppur presunti) abusi alle ragioni non tanto della cronaca quanto della competizione giornalistica».

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Coppie di fatto, è un dovere l’aiuto economico alla compagna

Il sostegno economico all'interno di una coppia di fatto è un «dovere morale e sociale», soprattutto se uno dei due conviventi vive una condizione di «precarietà». Lo sottolinea la Cassazione, con la sentenza 1277/2014, accogliendo il ricorso di una donna che, per seguire in Cina l'allora convivente, aveva rinunciato al lavoro e alla propria carriera. L'uomo, durante gli anni di convivenza 'more uxorio’ durante i quali i due avevano anche avuto un figlio, le aveva corrisposto una somma mensile di un milione e 650mila vecchie lire, pretendendo, al termine della relazione, che gli fosse restituito tutto. I giudici del merito avevano dato ragione a lui, ma la Suprema Corte ha disposto un nuovo processo, sottolineando che «eventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale».

La motivazione

La prima sezione civile della Cassazione torna così su uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni, quello delle 'coppie di fatto’, ribadendo «l'assenza di una completa e specifica regolamentazione giuridica, cui solo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ovvero una legislazione frammentaria talora sopperiscono». Nella giurisprudenza della stessa Corte, si ricorda nella sentenza, vi sono «significative pronunce in cui la convivenza more uxorio assume il rilievo di formazione sociale dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e morale di ciascun convivente nei confronti dell'altro». L'assistenza materiale tra conviventi, osservano i giudici di piazza Cavour, «nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, può affermarsi indipendentemente dalle ragioni che abbiano indotto l'uno o l'altro in una situazione di precarietà sul piano economico». Infatti, conclude la Cassazione, «il discrimine fra l'adempimento dei doveri sociali e morali quale può individuarsi in qualsiasi contributo tra conviventi, destinato al menage quotidiano, ovvero espressione, come nella specie, della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo e l'atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare».

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Figlia ultratrentenne non ha diritto di essere mantenuta agli studi fuori sede

La figlia ultratrentenne, studentessa universitaria fuori sede, che per sua ingiustificata inerzia non provvede a terminare il corso di studi o a trovare una pur possibile attività remunerativa, perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori. La mancanza di stabile convivenza dei figli maggiorenni nella casa familiare, comporta la perdita del relativo diritto di assegnazione per il coniuge beneficiario.

Il Tribunale di Foggia, in via provvisoria e urgente, aveva disposto assegno di mantenimento per la moglie e per i due figli maggiorenni, addebitando la separazione al marito, reo di aver intrattenuto una relazione extra coniugale con una donna ucraina, in piccolo paese della provincia di Foggia.

Nella sentenza definitiva era stato revocato l’assegno di mantenimento per i figli. La figlia maggiore di oltre trenta anni di età era ancora iscritta all’Università e viveva lontano dalla residenza familiare.

La Corte d’Appello, adita dal marito, conferma l’assegno di mantenimento alla moglie negandole però il diritto all’assegnazione della casa familiare, sul presupposto che i figli maggiorenni non erano ormai stabilmente conviventi con la madre.

Si arriva in Cassazione, dove la donna, insiste per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento anche in favore dei figli, e sul riconoscimento del diritto di abitare la casa coniugale.

In particolare, secondo la difesa della ricorrente, il genitore che voglia ottenere la cessazione dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, deve provare la colpa di quest'ultimo nel procurarsi un reddito o dimostrare l'autosufficienza economica.

Al contrario il Giudice di Appello avrebbe escluso il diritto della figlia al mantenimento paterno per non avere, la stessa, ottenuto il titolo di studio né essersi procurata un qualunque reddito, senza aver tenuto conto dello stato di avanzamento degli studi della figlia e della riconducibilità del ritardo nel completamento degli studi, ai disagi sofferti a causa della crisi familiare.

La sentenza della Cassazione ribadisce i principi ormai consolidati, in tema di assegno di mantenimento ai figli maggiorenni e assegnazione della casa in relazione alla stabile convivenza con i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Secondo la Corte, la sentenza di secondo grado è ineccepibile e perfettamente allineata con i principi normativi e giurisprudenziali in tema di mantenimento dei figli maggiorenni (Cass. Civ. ord. n. 7970/2013, Cass. Civ. n. 4555/2012).

Deve essere confermata quindi la cessazione dell’obbligo paterno di mantenimento nei confronti dei figli e in particolare, in ragione del fatto che la figlia trentenne non abbia ancora conseguito alcun titolo di studio né trovato, al pari del fratello, una pur possibile attività remunerativa.

In conclusione, è vero che i genitori devono continuare a contribuire al mantenimento dei figli finché non raggiungano l’autosufficienza, ma occorre valutare se il ritardo nel conseguimento di un titolo di studio o lo svolgimento di un’attività economica dipenda da un atteggiamento d’inerzia o di rifiuto ingiustificato di avvalersi di opportunità lavorative.

fonte: Altalex.com/Figlia ultratrentenne non ha diritto di essere mantenuta agli studi fuori sede

mercoledì 22 gennaio 2014

Truffa alle assicurazioni, concorso di reati per chi crea il danno e poi lo aggrava

Sì al concorso del primo e secondo comma dell’articolo 642 del codice penale che prevede il reato di danneggiamento fraudolento di beni assicurati nelle due versioni di chi <<distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza>> al fine di trarne vantaggio e di chi invece <<aggrava le conseguenze o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro>>. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 1856/2014, giudicando sul caso di un incendio doloso di un magazzino commerciale. I giudici hanno chiarito che le due condotte tipizzate non sono alternative, trattandosi di reati differenti e dotati di autonoma rilevanza penale che quindi ove siano integrati gli estremi fattuali concorrono tra loro

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fonte: ilsole24ore.com/Truffa alle assicurazioni, concorso di reati per chi crea il danno e poi lo aggrava

Non volete pagare il canone RAI? Ecco come fare (senza diventare evasori)

Il 31 gennaio scade il termine per il pagamento del canone Rai (113,50 euro)  senza sanzioni. E negli ultimi giorni, come sempre, si scatenano gli allegri inventori di bufale: l’ultima ve l’ho segnalata nei giorni scorsi in questo blog a pagamento (“Canone Rai, l’ennesima bufala sull’illegittimità”). Senza farla tanto lunga, il punto è questo: siccome non di abbonamento si tratta, bensì di vera e propria tassa sul possesso  decisa da una legge (Regio decreto 246 del 1938) tuttora vigente, se decidiamo di non pagare più ma non provvediamo a una formale disdetta, siamo passibili di sanzioni come se fossimo evasori fiscali. Non credete a chi vi dice il contrario: ora fa bella figura con voi, poi però non verrà a darvi i soldi per pagare tassa, sovrattassa e multa. Però c’è anche un “trucco” lecito. E’ uno solo e ve lo indico in fondo a questo post.

C’è sempre un però. E infatti, come vi accennavo, ci sono anche dei mezzi perfettamente legali per non pagare più una tassa che viene considerata odiosa. E ve li spiego, ricordando che potete trovarli in gran parte sullo stesso sito della Rai (usate il link che vi ho messo in evidenza, anziché andare direttamente sul sito, che è un piccolo labirinto). Li prendo pari pari dal libro 1001 consigli per risparmiare (Hoepli): l’autore non mi citerà in giudizio di sicuro perché tanto sono sempre io (insieme a Pino Staffa), e poi è roba che avevo trasferito lì proprio dalle pagine del  Tirreno…

Ecco i motivi più diffusi che permettono di disdire il canone:

1. Non possedete un televisore o un “apparecchio atto o adattabile alla ricezione di segnali televisivi”;

2. Avete regalato, venduto o portato in discarica il televisore, ed avete una ricevuta che lo comprova. O vi è stato rubato (e avete sporto regolare denuncia).

Tutti gli altri motivi, più o meno condivisibili, non sono contemplati dalla legge e quindi non sono ammessi.

Ecco le strade per non pagare più il canone, se vi rassegnate all’eventualità di qualche visita sgradita di chi controlla (o dovrebbe controllare) la veridicità delle vostre affermazioni: risparmierete così 113,50 euro l’anno senza diventare evasori fiscali. Infatti si può smettere di pagare questa imposta, ma per farlo il contribuente dovrà chiedere il suggellamento del proprio televisore, oppure denunciarne la cessione a terzi (regalo, vendita, rottamazione, furto e così via). Se poi volete un approfondimento, date un’occhiata al sito controcampus

Suggellamento del televisore. Quando non si intende più utilizzare un televisore, senza però disfarsene definitivamente, si può disdire il canone Rai chiedendo il suggellamento dell’apparecchio. Oggi il suggellamento è spesso… teorico e non fisico, cioè l’utente si impegna non utilizzare l’apparecchio televisivo (in passato le autorità lo sigillavano fisicamente in un sacco di iuta, oggi accade raramente). Per prima cosa, è necessario effettuare un pagamento unico di 5,16 euro con vaglia postale intestato a “Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sat Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Sulla causale di versamento, scrivete: “Intendo far suggellare il mio televisore ed indico il numero del mio abbonamento…”.

La richiesta di suggellamento deve essere inviata tramite lettera raccomandata A/R allo stesso indirizzo.

Disdetta per cessione, rottamazione, furto, vendita… Se non si è in più in possesso di alcun apparecchio televisivo (regalato, venduto, rottamato, rubato…), si può disdire il canone Rai. Anche nel caso di decesso dell’abbonato, gli eredi possono fare disdetta, chiedendo il suggellamento dell’apparecchio, oppure disfacendosene. Diversamente dalla richiesta di suggellamento, in questi casi non è dovuto alcun versamento.

La disdetta deve essere inviata tramite lettera raccomandata A/R a: “Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – SAT Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”.

Esentati gli anziani con meno di 517 euro al mese La legge 248/2007 ha deciso l’abolizione del canone per gli ultrasettantacinquenni, ma non per tutti. Per avere diritto all’esenzione occorre: aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone; non convivere con altri soggetti (diversi dal coniuge) titolari di reddito proprio; possedere un reddito che unitamente a quello del coniuge convivente, non superi 516,46 euro mensili per 13 mensilità . La domanda di esenzione va presentata inviando per raccomandata A/R il modulo di dichiarazione sostitutiva (che può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate ) al solito indirizzo di Torino, oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Per essere sicuri della buona riuscita dell’operazione, vi consigliamo di non ricopiare il modulo dell’Agenzia delle Entrate ma di scaricare o farvi scaricare (è gratis) quello che vi abbiamo indicato: la burocrazia non è elastica.

Guida ai dubbi più frequenti

Cosa fare in caso di decesso dell’intestatario? Gli eredi possono richiedere: o la variazione di intestazione a nome di un erede, qualora lo stesso non sia abbonato e prelevi il televisore (fornendo le generalità complete di codice fiscale del nuovo intestatario, la richiesta va sottoscritta da quest’ultimo); o la chiusura dell’abbonamento indicando il luogo e la data del decesso del vecchio abbonato. Il tutto per raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio territoriale di Torino 1, Sportello S.A.T. Casella Postale 22 – 10121 Torino (To). Attenzione: tutto questo vale anche se gli eredi non sono conviventi ma abitano altrove!

Che fare se cambio residenza? Comunicare la variazione all’indirizzo che abbiamo appena riportato.

Abito in affitto e il televisore appartiene al padrone di casa: devo pagare il canone?

Sì: il versamento dell’imposta spetta all’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio.

Posso vendere o regalare il televisore a qualcuno? Sì. In questo caso bisogna dare disdetta entro il 31 dicembre, inviando l’apposita cartolina che sta nel libretto di abbonamento, insieme a una dichiarazione di ricevuta del nuovo possessore e a una fotocopia della sua carta di identità. Il libretto va sempre restituito insieme alla disdetta.

Posso avere due o più televisori in casa e pagare un solo canone? Sì, anche se l’abbonato ha l’apparecchio (o gli apparecchi) nella seconda o terza casa: basta pagare un abbonamento nella prima casa.

Il trucco lecito. Se non possediamo (o non possediamo più) una tv, ma guardiamo i programmi televisivi solo su pc, tablet o smartphone, non siamo tenuti a pagare il canone. Dopo una dura polemica, lo ha spiegato la stessa Rai in questo documento del 21 febbraio 2012 dove spiega: “La Rai, a seguito di un confronto avvenuto questa mattina con il Ministero dello Sviluppo Economico, precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone”.

fonte: Risparmiare facile - Blog - Repubblica.it

Non paghi l'IVA? Se è per necessità non c'è reato

Iva non versata, la Corte ‘apre’.

La Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 2614/2014 depositata ieri, conferma che la crisi di liquidità del contribuente e la dimostrazione che il mancato pagamento sia dipeso da cause a lui non imputabili, possono escludere il reato di omesso versamento Iva. Il contribuente, tuttavia, deve dimostrare che l’insolvenza era inevitabile e che non è venuto meno, in tutto o in parte, al dovere di accantonamento dell’imposta precedentemente incassata. Andrebbe provato, per primo, che l’incasso dell’Iva non è automatico rispetto all’emissione della fattura e quindi che l’omesso versamento sia conseguenza di tali mancati incassi. Solo in questo modo il contribuente non avrebbe risposto dell’illecito penale. Nel caso analizzato dagli ermellini l’amministratore di una società è stato condannato, ma la pronuncia costituisce un’apertura importante.


fonte: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo

Aggravante del furto di rame: applicabilità, aumento di pena e legittimità

 L’art. 8, co. I, lett. a) del d.l. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge n. 119 del 15 ottobre 2013, prevede, in seno all’art. 625 c.p., un’apposita aggravante speciale (numerata 7 bis) per il delitto di furto al fine «di contrastare il crescente fenomeno dei furti di materiale pregiato che danneggiano infrastrutture energetiche e di comunicazione»[1].

Con questa norma giuridica, difatti, è stato previsto un innalzamento di pena per questo illecito penale se «il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica».

«Quando dunque il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo non si applica più la pena base dell'articolo 624 codice penale – reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata»[2].

Orbene, se l’introduzione di tale elemento accidentale risponde alla necessità, evidenziata nella parte introduttiva del decreto convertito, di tutelare “attivita' di particolare rilievo strategico”, si dubita però della sua reale incidenza sulla determinazione del quantum sanzionatorio.

Infatti, già dall’esame di questa norma giuridica, si evince che tale aggravante sussiste solo nella misura in cui l’azione di impossessamento venga compiuta “su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità” che combacia perfettamente con l’aggravante prevista dall’art. 625, co. I, n. 7 c.p..

Inoltre, è noto che, per sottrarre  le componenti  metalliche o altro materiale sottratto alle infrastrutture, è essenziale danneggiare tali strutture (si pensi al caso del furto di rame) e quindi, è applicabile anche l’aggravante della “violenza sulle cose” contemplata dall’art. 625, co. I, n. 2, c.p..

Ebbene, la presenza di una terza aggravante, quale quella varata dal Governo, sotto il profilo empirico,non determina un ulteriore aumento di pena giacchè, come è risaputo, l’art. 625, co. II, c.p. statuisce che, se  «concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549».

E’ evidente, di conseguenza, che «le cose ivi elencate sono già ricomprese nella previsione n. 7 di tale norma ed il loro furto è quindi già aggravata»[3].

Oltre ciò, l’aggravante rileva solo quando il furto venga commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Al di là dei servizi pubblici ivi menzionati, un «determinato servizio può essere qualificato come pubblico solo se l'attività in cui si realizza è diretta a soddisfare in via immediata esigenze della collettività, esulando dal relativo ambito le prestazioni, di carattere strumentale, rese al soggetto preposto al suo esercizio»[4].

Pertanto, affinchè quei beni possano valere ai fini dell’aggravante de qua, devono riguardare attrezzature gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Per  “regime di concessione pubblica dei servizi”, la definizione va ricavata in linea di massima  dall’art. 3, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in cui, al comma XII, è stabilito che la  «concessione di servizi» «è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30» fermo restando che, come per l’appalto pubblico di servizi, giusto quanto previsto dal comma X, essi si distinguono  «dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II[5]»;

Per di più, è palese, come evidenziato in precedenza, che tale norma giuridica è stata così concepita «nella pressante esigenza di arginare il fenomeno dei furti di “rame”o di altri materiali conduttori dell’energia elettrica diffusosi in materia impressionante negli ultimi anni in ragione dell’esistenza di un fiorente mercato “nero” di tali materiali, facilmente riciclabili»[6] stante il fatto che l’obiettivo «privilegiato (ma non unico) di tali furti sono le linee elettriche che alimentano il traffico ferroviario, con evidenti ricadute sulla sicurezza dei trasporti e, pervero, anche degli stessi autori dei furti, che non di rado, per la loro imperizia nell’intervenire sulle linee elettriche, sono protagonisti di incidenti anche mortali»[7].

Sul profilo applicativo, si pone invece il problema di comprendere come possa essere acclarata siffatta aggravante.

Si pensi al caso in cui una persona venga colta in possesso di componenti metalliche per così dire “sospette” ma non nel luogo ove si trovano le infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

In queste ipotesi, ad avviso di chi scrive, si può accertare tale elemento accidentale allorquando:

- vengano rinvenute componenti metalliche (esempio: rame)  nella disponibilità di una persona (esempio: all’interno di un’autovettura di sua proprietà o da lui comunque utilizzata) in prossimità di tale infrastrutture;

- ricorrano delle situazioni che lascino inferire la commissione del delitto di furto così circostanziato [esempio: Tizio viene colto, in tarda notte, al’interno di un’autovettura dove vengono rinvenuti tali beni senza dare una plausibile spiegazione in ordine al loro uso(qual è potrebbe essere l’esibizione di fatture d’acquisto che accerti la loro legittima acquisizione)].

In ambedue i casi, si può ricorrere alla prova indiziaria visto che queste circostanze di tempo e/o di luogo possono deporre per la sussistenza di tale aggravante.

A questo proposito, oltre quanto statuito dall’art. 192, co. II, c.p.p.[8], milita, a sostegno di tale argomentazione, l’art. 392, co. I, c.p.p. nella parte in cui stabilisce che è da considerarsi in stato di flagranza anche colui che viene  «sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» (c.d. quasi flagranza) sicchè  «il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato»[9].

Va da sé dunque che, una volta rilevata tale “stretta contiguità”, essa può dispiegare un rilievo dimostrativo non solo per appurare la quasi flagranza di reato, ma pure sotto il profilo indiziario.

Quindi, dalla circostanza nota (taluno è sorpreso con cose o tracce dal quale appare probabile che abbia commesso un reato) si può per l'appunto risalire a quella ignota (quell’individuo ha compiuto poco prima quel reato per cui è stato arrestato).

In caso contrario, si può procedere ad accertare la natura dei materiali rinvenuti e sequestrati a titolo probatorio ancor prima che preventivo tramite accertamenti tecnici visto che, come suesposto, ai fini della sussistenza di quest’aggravante, non è sufficiente che taluno sia colto in possesso di componenti metalliche dovendo queste essere sottratte ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Proseguendo ad esaminare la normativa in commento, corre l’obbligo di rilevare altresì che l’art. 8, co. I, lett. b), del testo di legge in analisi, stabilisce che, all'articolo 648, primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: la «pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)» ossia:

«se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis» c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso);

«se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’art. 624 bis” c.p. ossia “un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora»;

«se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto»;

«se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro»;

«se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica».

Ciò posto,  per il tema trattato in questa sede ossia per il caso in cui taluno ricetti componenti metalliche o altro materiale sottratto nelle infrastrutture menzionate nell’art. 625, co. I, n. 7 bis, c.p., tale statuizione legislativa, così strutturata, ad avviso di chi scrive, potrebbe presentare alcuni profili di criticità costituzionale.

Infatti, il richiamo alla sola aggravante di cui all’art. 625, co. I, n. 7 bis, c.p. potrebbe rendere tale disciplina irragionevole posto che tale novella legislativa non è applicabile  nel caso di furti muniti di maggiore disvalore sociale quali, ad esempio, possono essere quelli pluriaggravati.

Per giunta, come giustamente evidenziato dall’Unione delle Camere Penali italiane, alla pagina 13 delle  «proposte emendative” del 10 settembre 2013, «si porrà sempre un problema di prova della conoscenza (o conoscibilità) di tale aggravante del delitto – presupposto».

Difatti, la «l. 7 febbraio 1990, n. 19, che ha modificato l'art. 59 c.p., ha sostituito al criterio della valutazione oggettiva delle aggravanti quello dell'attribuzione all'agente sulla base dell'effettiva conoscenza di esse o della ignoranza addebitabile quanto meno a colpa»[10] posto che affinchè queste  «possano essere accollate occorre un coefficiente soggettivo rispettivamente costituito o dalla loro effettiva conoscenza ovvero dalla loro colpevole ignoranza»[11].

Deve parimenti escludersi la configurabilità del delitto di ricettazione «quando si sia estinto per prescrizione il delitto presupposto, non permanendo istanza punitiva da parte dello Stato in relazione ad un reato quando per quello presupposto»[12] sempreché “il reato presupposto sia estinto prima della commissione della ricettazione»[13].

D’altronde, sarebbe stato a questo punto utile, per esigenze di coerenza normativa, prevede un’analoga aggravante:

 - per il delitto di riciclaggio considerato che in questi casi colui, che si impossessa di quei beni, può compiere operazioni volte ad  «ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa»;

- per il delitto di impiego di  denaro, beni o utilità di provenienza illecita dato che, provvedendo a una statuizione normativa di questo tenore, si sarebbe venuto a reprimere chi utilizza in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ove non abbia concorso nel reato presupposto e nei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p..

Al di là di tali lacune normative, per dovere di completezza argomentativa, va rilevato che, ove si accerti questo delitto ai sensi dell’art. 648 quater c.p., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato» e, ove  «non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato».

Invece, non può il pubblico ministero «compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti» così come previsto dall’art. 648 quater, ultimo capoverso, c.p., sicchè tale disposto normativo può essere adottato solo in «relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter»c.p..

In ultima analisi, sarebbe applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p.[14] anche se tale esimente difficilmente potrebbe emergere nel caso di specie.

Di conseguenza, il delitto di ricettazione così rimodulato, pur connotato dai profili di criticità suesposti, si pone come un logico completamento della riforma apportata all’art. 625 c.p. giacchè da un lato, si vuole sanzionare chi deruba beni mobili di indubbia rilevanza pubblica, dall’altro lato, si vuole altresì colpire chi li detiene  «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto».

Si rammenta anche come il comma 2 dell’articolo 8 statuisca, all'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, quanto segue:

«- dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono inserite le seguenti: ", nonche' 7-bis)";

- dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale».

Per la previsione del delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, co. I, n. 7 bis, c.p.p., nulla quaestio visto che l’art. 380, co. II, lett. e), c.p.p., come è risaputo, prevedeva (e prevede tutt’ora) già l’arresto obbligatorio per alcune delle aggravanti speciali previste dall’art. 625 c.p. e, segnatamente, «quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale” ossia  «se il colpevole usa violenza sulle cose».

Più complessa è la questione relativa l'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale ossia se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis),c.p..

Difatti, attenendoci sempre al tema tracciato in questo scritto, come suesposto, si pone per gli agenti operanti il compito di verificare:

- se l’arrestato sia a conoscenza del reato presupposto;

- se la rapina o l’estorsione sia stata aggravata dal fatto che il bene ricettato sia stato oggetto di un furto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratte ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Infatti, per la ricettazione c.d. semplice non è previsto l’arresto nemmeno facoltativo; è quindi necessario, per forza di cose, appurare questa ipotesi delittuosa nella forma aggravata.

Del resto, il fatto che il margine applicativo, per i reati rispetto ai quali non siano previste le pene edittali richiamate dal primo comma dell’art. 380 c.p.p., sia ristretto, emerge solo ove si consideri che la  «legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, al punto 32 dell'art.2, ha fissato i principi direttivi in tema di arresto obbligatorio nella flagranza di reato, indicando al legislatore delegato i criteri per determinare i reati, consumati o tentati, in flagranza dei quali l'arresto é obbligatorio»[15] e tra questi:

- un  «primo criterio assume come parametro la pena prevista in astratto per il reato commesso (reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni) e indica quindi come obbligatorio l'arresto di chi é colto in flagranza di reati che - per l'entità della pena prevista - sono di rilevante (o rilevantissima) gravità»[16];

-  «un secondo criterio viene affidato al legislatore delegato il compito di prevedere l'arresto obbligatorio anche in flagranza di altri reati - puniti in misura meno severa - ma tali per cui la indicata misura sia imposta da "speciali esigenze di tutela della collettività»[17].

Ad ulteriore conferma di ciò, si osserva che, per il delitto di furto, è previsto l’arresto obbligatorio solo quando:

- ricorre l’aggravante di cui all’art. 4 della legge, 8 agosto 1977, n. 533 [18];

- talune delle circostanze di cui all’art. 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi (violenza sulle cose), 3) (possesso di armi o narcotici, senza farne uso), 5) (fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio), nonché il numero 7-bis) del codice penale (appena citato), salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (speciale tenuità).

Negli altri casi, ai sensi dell’art. 381, co. II, lett. g), c.p.p., l’arresto, all’opposto, è solo facoltativo.

Quanto appena scritto testimonia che un reato, in materia di arresto, può essere considerato diversamente dal legislatore a seconda se si tratta di un reato semplice o circostanziato o ancora, può valere, a dati effetti processuali, solo se aggravato.

Posto ciò, dal momento che una stessa aggravante, ossia quella prevista dall’art. 625, co. I, n. 7 bis, c.p., ricorre, in entrambi casi, si osserva che la sua valutazione, da parte del legislatore, non è stata omogenea atteso che, se per il delitto di furto, tale elemento accidentale rileva solo nella misura in cui non venga riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, co. I, n. 4, c.p. ciò, al contrario, non accade per la ricettazione.

Tale discrasia suscita considerevoli dubbi da punto di vista costituzionale sicchè la Consulta, con la sentenza, 16 febbraio 1993, n. 54, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 380, co. I, lett. e), c.p.p. proprio «nella parte in cui prevedeva «l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, del codice penale, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice».

Pertanto, a parere di chi scrive, l’art. 8, co. II, della normativa in commento, nell’avere previsto l’obbligatorietà della flagranza di reato per il delitto di ricettazione aggravato ai sensi dell’art. 625, co. I, n. 7, c.p. anche quando venga riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, co. I, n. 4, c.p., si presta a possibili censure di legittimità costituzionale.

Infatti, secondo la Consulta, «l'intento del legislatore delegante in materia di arresto obbligatorio in flagranza fosse particolarmente restrittivo e volto a contenere tale misura precautelare in un alveo di eccezionalità risulta quindi chiaramente dalla stessa Relazione al codice; ed é al riguardo significativo che, mentre rispetto alla custodia in carcere si é abbandonato, nella direttiva n. 59, il requisito della "inderogabilità" delle esigenze di tutela della collettività (v. il testo della corrispondente direttiva n. 58 approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati il 18 luglio 1984), per l'arresto obbligatorio in flagranza si é invece mantenuto il carattere di "specialità" di tali esigenze»[19].

Ebbene, queste considerazioni potrebbero valere anche nel caso in oggetto visto che, se taluno si impossessa di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica, che hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, pone una condotta deviante munita di un disvalore sociale che non differisce di molto rispetto a chi detiene gli stessi beni.

Invece, in questo caso, come suesposto, può essere arrestato obbligatoriamente chi detiene illegittimamente un bene di speciale tenuità mentre, per l’autore del furto, l’arresto è eseguibile «soltanto se la misura è giustificata dalla gravità de fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto»[20] da valutarsi «in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto»[21].

La norma giuridica così formulata, di conseguenza, si palesa, ad avviso dello scrivente, irragionevole e quindi, come già rilevato in precedenza, potrebbe essere censurata in sede di legittimità costituzionale.

Da ultimo ed in conclusione, per dovere di completezza argomentativa, si segnala «che le Commissioni riunite, nel corso dell’esame in sede referente, avevano aggiunto i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, sulle modalità di indennizzo per le imprese danneggiate a seguito di delitti non colposi subiti nella realizzazione di grandi opere»[22] ma tali commi  «aggiuntivi sono stati successivamente espunti durante l'esame in Aula»[23].



fonte: Altalex.com/Articolo di Antonio di Tullio D'Elisiis/Aggravante del furto di rame: applicabilità, aumento di pena e legittimità

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