mercoledì 27 febbraio 2019

Riparazione del danno: non si applica ai reati di fuga e omissione di soccorso

Non è applicabile la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno nei reati di fuga ed omissione di soccorso, in quanto reati di pericolo.
E' quanto ha affermato la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 1° febbraio 2019, n. 5050.
A favore del riconoscimento dell'attenuante, la Suprema Corte ha affermato che in tema di circolazione stradale, il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente, di cui all'art. 189, comma 7, cod. strad., implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma sesto del medesimo art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica (Cass. pen., Sez. IV, 15 marzo 2016, n. 23177).
In altre parole, potrebbe ritenersi ipoteticamente configurabile l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6 c.p., nel caso in cui si sia in presenza, in concreto, di feriti ai quali, proprio per effetto del mancato o intempestivo soccorso, sia derivato un danno, sempre che tale danno risulti dimostrato.
Tale impostazione non è accolta dagli ermellini nella sentenza in commento: secondo un recente intervento giurisprudenziale, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non sarebbe applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento delle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della c.d. regolarità causale (Cass. pen., Sez. IV, 27 aprile 2018, n. 31634).
Secondo i giudici, dovendo dare continuità all'interpretazione secondo cui i reati di omissione di soccorso e di fuga sono reati istantanei e di pericolo e che il bene giuridico tutelato è da rinvenire nella c.d. solidarietà sociale, ne deriva la logica esclusione della compatibilità con una impostazione del tutto incentrata sul danno, che è presupposto logico imprescindibile per il riconoscimento dell'attenuante in oggetto.
Come evidenziato da altra giurisprudenza di legittimità, nei reati di pericolo, le condotte riparatorie appaiono oggettivamente incompatibili, in quanto non in grado di realizzare una qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa (Cass. pen., Sez. IV, 4 ottobre 2008, n. 10486).
L'attenuante, come specificato dagli ermellini, sarebbe invece perfettamente compatibile con l'eventuale reato di lesioni colpose connesso con quelli di fuga e di omissione di soccorso stradale.

fonte: www.altalex.com

Niente logo bio per le carni macellate senza stordimento degli animali

Il logo di produzione biologica europeo non può essere apposto a carni provenienti da macellazione rituale senza previo stordimento. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza 26 febbraio 2019 causa C 497/17 rilevando che questa pratica di macellazione «non rispetta le norme più elevate in materia di benessere degli animali».
Il caso - Il caso risale al 2012, quando l'associazione francese Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (Oaba, Ente di assistenza agli animali da abbattere, Oaba') ha presentato al ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione francese una domanda per far vietare la dicitura «agricoltura biologica» (AB) sulle pubblicità e gli imballaggi di hamburger di carne bovina certificati «halal» provenienti da animali macellati senza previo stordimento. L'organismo certificatore Ecocert ha implicitamente respinto la domanda dell'Oaba e il giudice competente non ha accolto il suo ricorso. La Corte d'appello amministrativa di Versailles, adita della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se le regole di diritto dell'Unione applicabili, che risultano dal regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal suo regolamento di applicazione, nonché dal regolamento relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, vadano interpretate nel senso che autorizzino o vietino il «rilascio dell'etichetta europea AB» a prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento.
La sentenza - La Corte dichiara che il legislatore dell'Unione sottolinea in diverse occasioni la volontà di garantire un livello elevato di benessere degli animali nel contesto di questo modo di produzione, caratterizzato dall'osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi della produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale condizione anche durante la macellazione. E ricorda che diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento della macellazione.
La Corte rileva quindi che «la pratica della macellazione rituale, nel corso della quale l'animale può essere messo a morte senza previo stordimento, che è autorizzata a titolo derogatorio nell'Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, non è tale da attenuare del tutto il dolore, la paura o la sofferenza degli animali in modo tanto efficace quanto la macellazione preceduta da stordimento». Lo stordimento, infatti, è necessario per indurre nell'animale uno stato di incoscienza e di perdita di sensibilità tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza. La Corte sottolinea, al riguardo, che, «se è pur vero che la macellazione senza previo stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato per ridurre il più possibile le sofferenze dell'animale, l'impiego di tale tecnica non consente tuttavia di ridurre al minimo le sofferenze dell'animale». Secondo la Corte di giustizia i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi, che sono eseguiti senza previo stordimento, «non equivalgono, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento previo, in linea di principio imposto dal diritto dell'Unione». E che l'obiettivo delle norme dell'Unione relative all'etichettatura biologica consiste nel «tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici». Inoltre, indica che «è importante vigilare affinché ai consumatori sia garantito che i prodotti con il logo di produzione biologica dell'Unione europea, che è quello preso in considerazione, in realtà, dal giudice del rinvio, siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto delle norme più elevate, segnatamente in materia di benessere degli animali». Conseguentemente, la Corte dichiara che le regole di diritto dell'Unione «non consentono l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati assoggettati a macellazione rituale senza previo stordimento»

fonte: CassaForense-DatAvvocato

Omicidio colposo per chi prescrive farmaci pericolosi senza fare analisi

Omicidio colposo per il medico che prescrive una sostanza altamente tossica a una propria paziente che invece di farla dimagrire ne provoca il decesso. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 8086/18.
La vicenda. I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una vicenda in cui una donna affetta da obesità si era recata da un dietologo che le aveva prescritto il farmaco fendimetrazina insieme ad altri farmaci. La paziente aveva seguito la cura, era dimagrita di 40 chili ma a caro prezzo. Era intervenuta una complicazione arteriosa e un peggioramento delle condizioni cardiache che l'avevano portata alla morte. Contro la decisione di colpa dei giudici di merito il medico ha esposto un unico e articolato motivo di ricorso secondo cui avrebbe adoperato la dovuta diligenza prescrivendo alla donna una dieta ed esercizio fisico al fine di far perdere peso. Aveva altresì fatto presente alla donna come l'obesità potesse causare malattie molto gravi quali cardiopatie ischemiche, tumori e ipertensioni. La difesa precisa, inoltre, che era la stessa perizia ad affermare che la donna non fosse affatto un soggetto in buona salute e che la prospettiva della morte non era per nulla estranea al suo orizzonte temporale nel medio periodo. Veniva evidenziato, inoltre, come per la fendimetrazina non ci fosse un divieto assoluto di somministrazione. Come se non bastasse la difesa aveva eccepito come nel paziente non era stato possibile accertare la presenza di altre patologie occulte che avessero decretato la morte. Di ben altro avviso i Supremi giudici. Hanno rilevato innanzitutto come per il farmaco in questione fosse vietata la somministrazione per più di tre mesi (condizione non rispettata nel caso de quo).
Il precedente grado di giudizio. Già la Corte d'Appello aveva concluso nel senso che la condotta dell'imputato consentiva di affermare che il decesso fosse imputabile al dietologo, essendo l'evento non solo evitabile ma addirittura prevedibile. Prevedibile perché il professionista aveva omesso di eseguire le analisi più comuni come l'esame del sangue e la misurazione della pressione. Misure queste che rappresentano l'abc per chi esercita la professione medica. La Cassazione non si è soffermata nemmeno sulla censura che il principio attivo non fosse vietato in altri Paesi. Nel caso – conclude la decisione - si è trattato di una serie di comportamenti omissivi così gravi da dover decretare la piena responsabilità penale del medico.

fonte: CassaForense-DatAvvocati

Professionisti, compenso escluso se manca l'iscrizione all'albo

La mancata iscrizione all'albo professionale determina la nullità assoluta del rapporto tra il professionista e il cliente, sicché il professionista non iscritto all'albo non può esperire alcuna azione al fine di ottenere il pagamento del compenso per l'attività svolta. Ad affermarlo è il Tribunale di Roma con la sentenza 16108/2018 con la quale il giudice ha revocato un decreto ingiuntivo emesso in favore di un finto commercialista. 
Il caso - Protagonista della vicenda è un uomo che da anni svolgeva attività di consulenza tributaria per imprese e liberi professionisti, senza però essere iscritto né all'albo dei commercialisti, né ad alcun altro albo professionale. Tale mancata iscrizione diveniva nota per via del coinvolgimento del consulente in una vicenda penale di appropriazione indebita, a seguito della quale un imprenditore suo cliente decideva di sospendere il pagamento dei compensi maturati dal professionista per la consulenza contabile e fiscale da lui fornita. 
Dopo l'ingiunzione di un decreto ingiuntivo per il recupero di tale somma la questione finiva dinanzi al Tribunale per via del rifiuto del cliente di corrispondere al professionista il compenso, ritenuto non dovuto proprio a causa dell'assenza dell'iscrizione all'albo dei commercialisti. Dal canto suo, il consulente faceva notare che le attività oggetto di causa, ovvero tenuta dei registri contabili, denuncia dei redditi e consulenza fiscale, ben possono essere svolte dai soggetti non iscritti all'albo, non essendo esclusive della professione del commercialista. 
La decisione - Il Tribunale non si mostra però dello stesso avviso e accoglie l'opposizione del cliente ponendo nel nulla il decreto ingiuntivo. Ebbene, il giudice ricorda che l'articolo 2231 del codice civile impedisce al professionista non iscritto all'albo di esperire qualunque azione per il pagamento della retribuzione, anche quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata «rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione». In altri termini, in presenza di attività riservate ad una specifica categoria professionale, la mancata iscrizione al relativo albo determina la nullità assoluta del rapporto tra il professionista e il cliente, «privando il contratto di qualsiasi effetto». 
Nel caso di specie, prosegue il Tribunale, il Dlgs 139/2005 elenca dettagliatamente le attività riservate ai commercialisti, tra cui rientrano anche la consulenza fiscale, la denuncia dei redditi e la tenuta dei registri contabili, ragion per cui manca del tutto il diritto alla percezione del compenso da parte del consulente.

fonte: CassaForense-DatAvvocati

sabato 23 febbraio 2019

Permessi umanitari, Dl Salvini irretroattivo

Il decreto sicurezza Salvini, che ha imposto una stretta ai permessi di soggiorno per i migranti, è irretroattivo: le domande già presentate dovranno essere esaminate con la vecchia normativa sui permessi per motivi umanitari. Se vi sono i presupposti, il permesso rilasciato avrà la dicitura 'casi speciali', come previsto dal dl, e durata di due anni, e alla scadenza opererà il nuovo regime. Lo ha stabilito la Cassazione.
In base a quanto precisato dalla Suprema Corte, quindi, le nuove e più restrittive regole volute dal ministro dell'Interno Salvini sui permessi di soggiorno non si applicano a quei migranti che prima del 5 ottobre del 2018 (giorno di entrata in vigore della nuova normativa) abbiano fatto domanda di protezione. In questo senso, la portata del provvedimento, che ha circoscritto i permessi al rischio individuale di persecuzione o tortura, alla necessità di cure mediche e ad eccezionali calamità, viene in qualche modo ridimensionata, anche se alla scadenza dei permessi già in vigore si applicheranno le nuove regole.
La Corte (sentenza n. 4890) per la prima volta ha affrontato la questione. Lo ha fatto esaminando il ricorso di un cittadino della Guinea cui il tribunale di Napoli aveva detto no alla
domanda di protezione internazionale o umanitaria. Si è posto per la Cassazione il problema di quale normativa applicare, visto che la nuova legge, al momento dell'udienza era già entrata in vigore.
Per arrivare alla decisione, la Cassazione ha preso atto che il decreto sicurezza (n.113 del 2018) ha previsto espressamente due commi che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario (in questo caso, visto che tale permesso non è più previsto, al termine dell'iter sarà rilasciato il permesso per 'casi speciali'). Rimangono dunque fuori i casi ancora da decidere o per i quali c'è stata una prima decisione negativa per il migrante.
La prima sezione civile della Cassazione ha quindi applicato il principio giuridico che "la legge non dispone che per l'avvenire" anche a questo caso, per non creare "disparità ingiustificate e irragionevoli di trattamento dovute esclusivamente ad un fattore del tutto estrinseco e accidentale quale la durata del procedimento di accertamento". Il cittadino straniero, sulla base delle norme modificate dal decreto del 2018 - scrive la Corte - "ha diritto a un titolo di soggiorno fondato su 'seri motivi umanitari' desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato, che sorge contestualmente al verificarsi delle condizioni di vulnerabilità, delle quali ha chiesto l'accertamento con la domanda. La domanda, di conseguenza, cristallizza il paradigma legale sulla base del quale deve essere scrutinato".
Precisa inoltre, che "il potere-dovere delle commissioni territoriali di accertare le ragioni che possano residuare dal diniego delle cosiddetti protezioni maggiori", come lo status di rifugiato, resta, "ancorché rimodulato alla luce della significativa compressione delle ragioni umanitarie realizzata dal decreto legge 113 del 2018". La Corte ha anche rigettato il ricorso del migrante, che dunque, anche con le vecchie regole non riceverà la protezione umanitaria.

fonte: www.ilsole24ore.com

Pace fiscale, pubblicato sul sito delle Entrate il modulo per la domanda

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal d.l. n. 119/2018. Si ricorda che la domanda deve essere inviata entro il 31 maggio.
Liti definibili. Con la procedura in parola possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Due le condizioni per accedere alla definizione agevolata:
– il ricorso in primo grado deve essere stato notificato entro il 24 ottobre 2018;
– alla data di presentazione della domanda, il processo non deve essersi concluso con una pronuncia definitiva.
Se le somme interessate dalle controversie da definire sono oggetto della “rottamazione-bis”, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all’Agente della riscossione per la “rottamazione-bis”.
Somme dovute. Chi aderisce alla procedura agevolata può definire le liti pendenti con il pagamento:
– del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP;
– del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
– del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
– del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado;
– del 5% del valore della controversia per le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 119/2018), per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Domanda. Per accedere alla definizione è necessario presentare, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Rateizzazione. È possibile accedere al pagamento rateale (max 20 rate trimestrali di pari importo) se l’importo netto dovuto sia superiore a 1.000 euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a 1.000 euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. Non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione.

Fonte: www.fiscopiu.it

Cassazione: è reato di diffamazione l’offesa su chat di gruppo di Whatsapp

Rischia una condanna penale, per il reato di diffamazione, chi offende una persona con messaggi trasmessi su una chat di gruppo su Whatsapp. Lo ha spiegato la Cassazione, con una sentenza della quinta sezione penale, inerente il caso di un adolescente - prosciolto dal gup di Bari perché «non imputabile» in quanto di età inferiore ai 14 anni al momento del fatto - e alcuni messaggi inviati nella chat della scuola. La difesa del ragazzo, invece, sosteneva che non vi fosse alcun rilievo penale, affermando che in casi simili si potesse semmai parlare di ingiuria (reato oggi depenalizzato e trasformato in illecito civile), poiché la destinataria dei messaggi offensivi partecipava alla stessa chat.
I giudici del “Palazzaccio” hanno rigettato il ricorso, richiamando anche precedenti pronunce su posta elettronica e mailing list: «L’eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive non può indurre a ritenere che, in realtà venga, in tale maniera, integrato l’illecito di ingiuria, piuttosto che il delitto di diffamazione», evidenzia la Corte, perché «sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato consenta in astratto anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa - si spiega nella sentenza - il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori, i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi, fa sì che l’addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore e offeso. Di qui - conclude la Cassazione - l’offesa alla reputazione della persona ricompresa nella cerchia dei destinatari del messaggio».

fonte: www.lastampa.it

Il paziente infettato da Hiv va risarcito anche se la trasfusione è prima del 1988

Ospedale condannato per aver inoculato a un paziente il virus dell'Hiv nel 1983. La Cassazione con l'ordinanza n. 4995/19 ha dato ragione alla ricorrente. La Corte d'appello di Brescia, invece, aveva ritenuto come non fosse possibile risarcire il cittadino in quanto il virus dell'Hiv è stato scoperto solo nel 1988.
La sentenza di merito - I giudici di merito hanno rilevato che, alla luce delle conoscenze mediche disponibili in quel periodo, non sussisteva responsabilità da parte dell'amministrazione per il danno conseguente alla trasfusione con sangue infetto in assenza di test idonei ad accertare la possibile presenza nel sangue di donatori di virus Hiv/Hbc. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso affermando che il ministero della Salute è tenuto a esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica di trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati e risponde in base all'articolo 2043 del codice civile per omessa vigilanza dei danni conseguenti a epatite e a infezione da Hiv da soggetti emotrasfusi. Per rafforzare le conclusioni la Cassazione ha richiamato un precedente delle Sezioni unite secondo il quale già a partire dalla conoscenza dell'epatite B sussisteva la responsabilità dell'amministrazione anche per il contagio di altri virus veicolati da sangue infetto (Hbv e Hcv).
Conclusioni - Pertanto non sussistono tre eventi lesivi, autonomi e indipendenti, ma un solo evento lesivo, vale a dire la lesione dell'integrità fisica per cui è unico anche il nesso causale: sangue infetto, contagio infettivo e lesione dell'integrità.

fonte: CassaForense-DatAvvocato

Compagnie aeree, forfait smarrimento bagagli omnicomprensivo

Il tetto di «mille diritti speciali di prelievo» (circa mille euro) a passeggero per il risarcimento del danno dovuto allo smarrimento del bagaglio da parte delle compagnie aeree deve considerarsi comprensivo sia del danno patrimoniale che non patrimoniale. Il particolare valore morale, affettivo, o anche artistico, del contenuto non può quindi essere liquidato separatamente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 4996/2019, respingendo il ricorso di un regista italiano contro la compagnia olandese Klm responsabile della perdita della valigia contenente i rulli dell'opera che avrebbe dovuto presentare al festival internazionale di Montreal. Prima il Tribunale capitolino e poi la Corte di appello di Roma avevano liquidato all'artista la somma totale di 1.067 euro, come previsto, proprio dalla Convenzione di Montreal del 1999, ratificata in Italia nel 2004 (legge n. 12). Contro questa decisione però il regista ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il limite risarcitorio fosse stato fissato solo per il danno patrimoniale e non valesse dunque per quello non patrimoniale. Una ricostruzione bocciata dalla Suprema corte secondo cui la limitazione fissata dalla Convenzione di Montreal «opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale».
La Corte di merito - prosegue la decisione – ha dunque correttamente applicato la nozione di danno cui si riferisce l'art. 22, secondo comma, della Convenzione di Montreal, con la conseguenza che per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore sarebbe stata necessaria «la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero», con il pagamento dunque di una tassa supplementare, «rimanendo del tutto del tutto indifferente la natura del danno subito». Una simile limitazione, spiega poi la Corte, «rappresenta un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri che non vulnera i parametri costituzionali evocati dal ricorrente: da un lato, vi è la predisposizione di un meccanismo che consente di tutelare le compagnie aeree dai rischi che conseguirebbero alla possibilità per i passeggeri di richiedere illimitati risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli; dall'altro, questi ultimi hanno la possibilità di tutelarsi da eventuali dai danni derivanti dallo smarrimento dei propri bagagli rilasciando l'apposita dichiarazione di interesse alla consegna, prevista all'art. 22 della Convenzione di Montreal, ovvero dimostrando la sussistenza delle condizioni di inapplicabilità della citata limitazione di responsabilità».

fonte: CassaForense-DatAvvocato

giovedì 21 febbraio 2019

Esenti da imposte gli atti derivanti da accordi tra coniugi in sede di separazione

Gli atti dispositivi del patrimonio, derivanti dagli accordi che i coniugi compiono in sede di separazione e divorzio, sono qualificabili come contratti tipici, la cui causa è quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi di coppia. Per questo motivo, questi “contratti della crisi coniugale” sono esenti da imposte e tasse.
Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 249/18.
Il caso. Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un verbale di conciliazione giudiziale davanti al Tribunale di Udine con il quale, successivamente all’intervenuta sentenza di separazione, veniva sciolta la comunione legale tra il ricorrente e l’ex moglie.
Inoltre, il ricorrente chiedeva l’esenzione prevista dalla legge per gli atti relativi al procedimento di divorzio, estesa dalla Corte Costituzionale anche a quelli di separazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Udine accoglieva il ricorso e l’Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia.
I “contratti della crisi coniugali” sono esenti da imposte e tasse. La Commissione Tributaria Regionale, dando seguito al più nuovo e permissivo orientamento della Corte di Cassazione, afferma che «sono esenti da imposte e tasse tutti gli atti, anche dispositivi del patrimonio in genere, che scaturiscono da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio».
In virtù della novità normativa, infatti, gli accordi intervenuti in tale fase, compresi quelli che prevedono trasferimenti mobiliari o immobiliari, hanno carattere di negoziazione globale e assumono la qualifica di contratti tipici, la cui causa è quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi coniugale. Per tale motivo, i “contratti della crisi coniugale” devono ritenersi esenti da imposte e tasse.
Nel caso di specie la Commissione rigetta il ricorso e annulla l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva richiesto le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

La Polstrada: “Via la patente a chi guida usando lo smartphone”

La principale causa degli incidenti stradali «è la distrazione e l’uso improprio di smartphone e altri dispositivi è la prima causa di distrazione. Una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione va incontro all’esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo». A sostenerlo è Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale, in audizione alla commissione Trasporti della Camera. Oggi la sospensione della patente c’è solo in caso di recidiva e «ciò si è mostrato poco efficace in termini di deterrenza».
Cosa prevede oggi la legge
Il Codice della strada in vigore prevede multe fino a 647 euro per chi usa un cellulare («apparecchio radiotelefonico» durante la marcia e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi solo per chi compia la stessa violazione durante i due anni successivi alla prima multa.
Le nuove regole
La commissione Trasporti della Camera, in queste settimane, sta facendo le audizioni sulle proposte di modifica del Codice della strada, che sono state riunite in un testo unificato. Le nuove norme potrebbero rivoluzionare il codice del 1992 con misure come l’innalzamento dei limiti di velocità a 150 chilometri orari in autostrada, l’aumento delle sanzioni per l’uso del telefono al volante e la possibilità per i ciclisti di circolare contromano in alcune strade urbane.

fonte: www.lastampa.it

Daspo a chi affigge manifesti contro la polizia anche non durante le partite e fuori dagli stadi

Il Daspo amministrativo contro un tifoso può essere emesso anche per uno striscione affisso in prossimità dello stadio e non in concomitanza di una partita di calcio. La Corte di cassazione con la sentenza n. 7648 ha confermato ieri la convalida del Gip di un provvedimento del questore di Roma.
Il caso - Il Daspo era stato emesso a seguito del fermo e dell'identificazione di una persona che aveva affisso in prossimità dello Stadio olimpico, la sera successiva alla disputa di una partita Lazio-Milan, uno striscione di un metro per dieci con su scritto "01.03 Stefano Furlan! Acab Lazio". Acab è notoriamente - dice la Cassazione - l'acronimo dell'espressione inglese All cops are bastard . Dunque per la Cassazione l'accostamento del nome e della data di morte, per mano della polizia, di un tifoso della Triestina con un'espressione fortemente offensiva verso i poliziotti sono sufficienti a integrare un incitamento alla violenza in un dato ambiente sociale.
La difesa - La difesa del tifoso colpito dal Daspo sosteneva, invece, che - al massimo - si poteva intravedere nell'affissione del manifesto un atto denigratorio verso le forze dell'ordine e ciò non è presupposto che legittima l'adozione del provvedimento del questore. Un comportamento che, al di là dell'eventuale rilevanza penale, non integrerebbe la condotta di chi inneggia, incita o induce alla violenza.
Il rischio potenziale - La sentenza smentisce la lamentata assenza dei presupposti per l'adozione del Daspo sotto diversi profili. Ma soprattutto mettendo al centro i comportamenti che costituiscono un volano di violenza e spiegando che sono rilevanti tutti quelli che per la percezione in un dato ambiente ne sono potenzialmente generatori. La potenzialità è la chiave di volta che fa cadere anche tutti gli altri rilievi come quello di trovarsi al di fuori dello stadio e non esserci concomitanza con lo svolgimento dell'evento sportivo. Infatti, spiega la Cassazione che - anche a causa della prassi di solidazi tra tifoserie di diverse squadre - l'atto di evocare un episodio in cui era stato ucciso un tifoso dalle forze dell'ordine mentre cercavano di sedare gli scontri verificatisi in occasione di una partita tra Triestina e Udinese nel 1984 rinnovava quel sodalizio e lo faceva attraverso un attacco diretto contro la Polizia. Ciò che è potenzialmente idoneo a provocare nuovi scontri o azioni dirette di esponenti delle curve contro i poliziotti.

fonte: CassaForense-DatAvvocato

mercoledì 20 febbraio 2019

Omicidio stradale, la Consulta: la revoca automatica della patente solo per alcol o droga

Legittimo l’inasprimento delle sanzioni per l’omicidio stradale e le lesioni gravi, ma no alla revoca automatica della patente. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che spiega che la legge n. 41 del 2016 che ha introdotto il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato l’esame di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Vale a dire, divieto di bilanciare attenuanti con aggravanti.
La Corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la sanzione meno grave della sospensione della patente. Invoca invece il pugno duro la polizia stradale, che in commissione Trasporti alla Camera ha chiesto di consentire il ritiro della patente già alla prima violazione per chi usa il cellulare alla guida, una delle principali cause di incidenti, e non solo in caso di recidiva come previsto ora.
Una proposta fatta sua dalla vicepresidente della commissione in quota Forza Italia, Deborah Bergamini, e accolta con favore anche dal M5S, che ha presentato pdl di modifica del Codice della strada. La richiesta è di sanzioni amministrative “molto pesanti per chi utilizza dispositivi mobili durante la guida, con decurtazione dei punti e sospensione della patente di guida fino a tre mesi già alla prima violazione e sei se recidivi”, rimarcano Diego De Lorenzis ed Emanuele Scagliusi, vicepresidente e capogruppo pentastellati in commissione Trasporti a Montecitorio e firmatari delle proposte di legge.

fonte: www.lastampa.it

martedì 19 febbraio 2019

In Lombardia arriva il via libera alla sepoltura degli animali d’affezione con i loro proprietari

Con 41 voti favorevoli, 29 voti contrari e un astensione, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il progetto di legge in materia di servizi necroscopici e funerari. Il testo regola numerosi aspetti del periodo post mortem di persone e animali. Tra le materie incluse, la gestione dei feti derivanti dalle interruzioni volontarie di gravidanza, l’introduzione di nuove norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre e la possibilità di seppellire gli animali domestici insieme ai propri cari. Il Pdl ha suscitato alcune perplessità da parte dei consiglieri del Movimento Cinquestelle, che hanno espresso voto contrario per la presunta incostituzionalità della legge: «E’ una brutta pagina politica regionale -spiega il consigliere pentastellato Marco Fumagalli- che rappresenta l’epilogo della riforma della sanità di Maroni».
Questa legge «finirà con lo svendere ai privati i nostri servizi di welfare», come ad esempio per «la normativa funeraria, con aperture ai privati in un settore per nulla trasparente». Tuttavia, “in questo panorama desolante un’unica nota positiva è stato il via libera alla tumulazione per gli animali d’affezione con i propri padroni, frutto di un nostro emendamento assorbito dal progetto di legge in commissione”. Si tratta, avverte Fumagalli, di “un provvedimento positivo e di assoluto buonsenso, molto atteso dagli amanti degli animali che potranno condividere con il proprio animale domestico il sonno eterno”.

fonte: www.lastampa.it


Utero in affitto: reato anche se la madre non riceve un corrispettivo

Secondo la Cassazione la ricezione di un corrispettivo non è elemento necessario per l’integrazione del delitto previsto per colui che ceda il minore o si ingerisca nella sua consegna in violazione dell’art. 71 l. n. 184/1983. Lo ha affermato la Suprema Corte con sentenza n. 2173/2018.
Il caso. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva condannato il padre biologico di un minore per aver, insieme alla propria compagna, partecipato all’accordo con cui un medico ginecologo aveva loro promesso, dietro corrispettivo, l’affidamento di un nascituro. L’accordo prevedeva, inoltre, l’alterazione dello stato di nascita del neonato da parte del medico in modo che risultasse figlio naturale della coppia affidataria, fattispecie che non si era poi realizzata per un imprevisto sopravvenuto al momento della trasmissione dell’atto all’Ufficio di Stato civile del Comune. La madre biologica, nello specifico, era stata riconosciuta responsabile sia del delitto ex art. 71 l. n. 183/1984 per essersi prestata consapevolmente alla consegna del proprio figlio pur senza partecipare all’accordo economico, sia del delitto di simulazione del reato per aver denunciato, circa tra mesi dopo il parto, l’avvenuta illecita operazione di consegna del proprio bambino attribuendo però la gravidanza a una violenza sessuale mai avvenuta. Avverso tale sentenza la coppia ha proposto ricorso per cassazione.
Quando la presenza di un corrispettivo è condizione di punibilità. Secondo la Suprema Corte i motivi dedotti dai ricorrenti sono in parte inammissibili e in parte infondati. In particolare, si ritiene infondata la questione di diritto dedotta in relazione alla fattispecie di reato prevista dall’art. 71 l. n. 184/1983. Infatti, tale norma non richiede che l’affidamento illegale del minore sia avvenuto nell’ambito di una procedura formale di adozione ed esige ai fini dell’integrazione del reato che vi sia stato il pagamento di un corrispettivo economico o di altra utilità solo per chi riceve il minore in illecito affidamento con il carattere della definitività e quindi della tendenziale stabilità, non essendo tale elemento necessario per l’integrazione del delitto nei confronti di colui che ceda il minore o si ingerisca nella sua consegna, essendo previsto anche un aggravamento di pena nel caso in cui il fatto sia commesso da un genitore.
Differenze con il reato di alterazione di stato. Non si può ravvisare poi nessun contrasto tra le sentenze citate nei motivi di ricorso (Cass. 20 gennaio 1987, n. 3659 Cass. 16 ottobre 2012, n. 40610 e Cass. 18 gennaio 2016, n. 1797) che si riferiscono a problematiche differenti che non rilevano nel caso di specie. Sulla base dell’orientamento delineato da tali sentenze, infatti, si è solo affermato che in caso di alterazione della filiazione naturale ci si trova al di fuori dell’operatività del reato previsto dall’art. 71 l. n. 184/1983 poiché l’inserimento in una nuova famiglia si realizza per effetto della falsa certificazione di stato senza ricorso all’istituto dell’adozione mentre nel caso in cui non vi sia alterazione dello stato civile del neonato si configura il reato ex art. 71 l. cit. in quanto l’inserimento della famiglia affidataria avviene in violazione dell’istituto dell’adozione.
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a vedersi riconoscere l’integrazione del più grave reato di alterazione di stato (sia pure nella forma del tentativo) che costituisce la fattispecie alternativa a quella accertata in fatto e ritenuta nella sentenza impugnata. Non assume, pertanto, rilievo nel caso concreto stabilire se possa configurarsi il concorso formale tra i reati di alterazione di stato ex art. 567 c.p. e di affidamento illegittimo di minori ex art. 71 l. cit. o se le relative fattispecie si pongano in rapporto di reciproca alternatività l’una con l’altra. La Cassazione pertanto rigetta i ricorsi.

Fonte: www.ilfamiliarista.it

sabato 16 febbraio 2019

Messaggi offensivi: niente reato se sono reciproci

Davanti alla Corte di Cassazione cadono definitivamente le accuse nei confronti di una donna, che invece era stata ritenuta colpevole dal Tribunale. Decisiva è la sottolineatura della reciprocità delle offese.
Messaggi offensivi a raffica. Sotto accusa una donna, che ha tempestato di messaggi il cellulare di un uomo. A salvarla, però, è il ‘botta e risposta’, cioè il fatto che il destinatario le abbia replicato a tono (Cassazione, sentenza n. 7067/19, sez. I penale).
Messaggi. In Tribunale la donna sotto processo viene ritenuta colpevole del reato di «molestia telefonica» per aver «recato disagio a un uomo attraverso reiterati messaggi telefonici di contenuto ingiurioso e minaccioso». Di conseguenza ella viene condannata alla «pena di 200 euro di ammenda» e a versare «200 euro» a titolo di «risarcimento» alla persona offesa.
Scambio. Tuttavia, i Giudici della Cassazione evidenziano un dettaglio non secondario della vicenda: «l’esistenza di uno scambio reciproco di offese» fra la donna e l’uomo.
Questo elemento cambia completamente le carte in tavola. Per i Giudici, difatti, bisogna tenere bene a mente che «non è configurabile il reato di molestia o di disturbo alle persone» – previsto dall’art. 660 del codice penale – «allorché vi sia reciprocità delle molestie», proprio come in questa vicenda.
Impossibile, di conseguenza, ritenere punibile il comportamento tenuto dalla donna, concludono i Magistrati.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Per riottenere la somma versata in più al Fisco si può chiedere il rimborso entro 48 mesi

Il contribuente che si rende conto di aver versato di più rispetto al dovuto può scegliere o di attendere l'anno successivo ed effettuare la compensazione con quanto dovuto oppure chiedere il rimborso entro 48 mesi. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 4172/2019.
La Corte nel motivare la propria decisione ha richiamato il condono tombale previsto dalla legge 289/2002 che se è vero che elide i debiti non produce altrettanto con i crediti che restano comunque dovuti al contribuente. Si legge nella sentenza che il cittadino ha la possibilità di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, e incidenti sull'obbligazione tributaria, che è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso in base all'articolo 38 del Dpr 602/1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria. Pertanto è sempre consentito al contribuente in sede contenziosa fare valere l'esistenza dell'errore dichiarativo, poiché in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini ex articolo 43 del Dpr 600/1973 se diretta a evitare un danno per la Pa (articolo 2, comma 8 del Dpr 322/1998).
Se intesa ai sensi del successivo comma 8 bis, a emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento e in ogni caso, opporsi, in sede contenzioso alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria.

fonte: CassaForense-DatAvvocato

giovedì 14 febbraio 2019

Fuga dal matrimonio: solo tre italiani ogni mille abitanti si sposano

«Vuoi sposarmi?» Tra richieste mancate e rifiuti inattesi, a pronunciare il fatidico «sì» in Italia sono in pochi, pochissimi, appena tre italiani ogni mille abitanti. Un dato che in termini di concentrazione fa dell’Italia uno dei Paesi dell’Ue col più basso indice matrimoniale. È il penultimo dato di tutta l’Unione europea, migliore solo di quello sloveno.
Per avere un’idea, l’indice tricolore è inferiore di oltre il doppio a quello di Lituania e Romania (sette matrimoni per mille abitanti). Il matrimonio appare dunque in crisi prima ancora di arrivare all’altare, secondo i dati Eurostat diffusi oggi in occasione di San Valentino, festa degli innamorati. Che se nella Penisola si promettono amore, evitano però di farlo in maniera ufficiale.
Tra cerimonie in chiesa o in Comune, nel 2017 sono stati celebrati 191.287 matrimoni, peraltro in calo rispetto alle funzioni dell’anno precedente (203.258), a riprova della poca fiducia risposta nell’unione nel sacro vincolo. E dire che i numeri assoluti sono tra i i più alti dell’Ue, con la sola Polonia ad aver registrato un maggior numero di unioni dell’Italia (192.157). Se uomini e donne colpiti da Cupido non mancano, in Italia però c’è una minore propensione a coronare la relazione sentimentale convolando a nozze.

fonte: www.lastampa.it

Nuovo codice della strada, le bici potranno andare contromano. Niente fumo in auto

È una vera rivoluzione quella che riguarda le biciclette prevista dal nuovo codice della strada, in discussione in Commissione Trasporti alla Camera. Nei centri abitati dove il limite di velocità è di 30 km orari potranno andare contromano, «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico». I ciclisti inoltre avranno la possibilità di circolare nelle corsie ora riservate solo ai taxi e agli autobus e di parcheggiare in aree adibite dal comune altrimenti sui marciapiedi e all’interno delle zone pedonali. Avranno anche la precedenza ai semafori, così come succede in diversi Paesi al mondo, in primis in Olanda con uno spazio ad hoc, «una striscia di arresto avanzata», una doppia linea (una per le bici e una per le auto) davanti ai semafori e agli stop.
Contromano in centro
La misura più rivoluzionaria è certo quella che permetterebbe di andare in senso opposto alle auto nelle vie a lento scorrimento del centro, già stata sperimentata in diversi Paesi (Belgio, Regno Unito, Olanda, solo per citarne qualcuno). Secondo gli studi dei ricercatori non comporta un aumento dei rischi per incidenti stradali, anzi consente un maggiore controllo di spazi e distanze. In ogni modo Lega e M5s prevedono che sia il sindaco a dover emanare un’ordinanza e che la possibilità di «circolare anche in senso opposto a quello di marcia rispetto agli altri veicoli» sia segnalata da un pannello.
Diversi emendamenti presentati in Commissione prevedono inoltre l’obbligatorietà dell’utilizzo del casco e incentivi per l’acquisto di nuove due ruote. Mentre per quanto riguarda i motociclisti la maggioranza si sta confrontando sull’eventualità di inserire l’obbligo di dotarsi di un abbigliamento `tecnico´ di sicurezza. Le moto elettriche potranno circolare anche in autostrada. Con il disegno di legge M5s-Lega gli skate, i monopattini e gli hoverboard entrano a far parte per la prima volta del codice della strada (il dibattito in corso è se potranno circolare solo nelle piste ciclabili).
Niente fumo e aumento dei limiti di velocità in autostrada
Al momento in Commissione sono in corso le audizioni, il testo di legge della maggioranza (lo stanno portando avanti in particolar modo Scagliusi per M5s e Capitanio e Morelli per la Lega) non è blindato. Prevede anche parcheggi “rosa” per le donne in gravidanza, lo stop al fumo e all’utilizzo dei telefonini alla guida, l’aumento delle sanzioni per i trasgressori e dei limiti di velocità sulle autostrade a tre corsie (elevato a 150 km/h).

fonte:www.lastampa.it

Passeggero senza cintura di sicurezza? La colpa è anche del conducente

Una donna, danneggiata come passeggera in un sinistro stradale, conviene dinnanzi al Tribunale sia il proprietario che il conducente della vettura per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La compagnia assicuratrice, contestando la domanda, attribuisce la responsabilità esclusiva alla passeggera per non aver indossato la cintura di sicurezza. Accolta in primo grado, la domanda della donna è stata poi rigettata in secondo grado, la quale decide di rivolgersi ai Giudici della Cassazione.
Esclusa la causalità. In particolare, la ricorrente censura il capo della sentenza che ha escluso il nesso causale tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale occorso alla danneggiata, ossia le lesioni riportate e la necessità di sottoporsi ad una terapia ortodontica e protesica. Pur in presenza di una riduzione del risarcimento dovuto al concorso di colpa del danneggiato, il nesso causale tra condotta del conducente ed il danno, secondo la ricorrente, resta fermo, unitamente all’elemento soggettivo della colpa.
Il nesso eziologico non è interrotto. La Suprema Corte dichiara fondato il motivo e chiarisce che il comportamento colpevole del danneggiato non può comunque interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno. Può riscontrarsi piuttosto una riduzione percentuale del risarcimento del danno dovuta al concorso di colpa tra le parti, ma non esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio. Secondo la Cassazione, dunque, la corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a ridurre il quantum risarcitorio in modo proporzionale, senza escludere il nesso di causalità.
Il conducente è responsabile. La Corte ricorda che il conducente è responsabile dell’uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero e che la provocazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero, e riporta il principio di diritto precedentemente espresso: «In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima».
Cooperazione colposa. E quanto espresso è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte che prevede che, nel caso in cui la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, sul quale grava l’obbligo di accertarsi prima che questa avvenga secondo le normali norme di prudenza o perizia, anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, «si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso». In caso di danni al trasportato, anche se la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, «né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato».

Fonte: www.ridare.it


Non è reato «minacciare» lo sfratto se l’inquilino non paga l’affitto

Il locatore che “minaccia” al conduttore, non in regola con i pagamenti del canone di locazione, di: “buttare dalla finestra tutti i suoi effetti personali e di distaccare le utenze (elettriche ed idriche)”, non commette alcun reato. Tanto è quanto hanno appena stabilito i giudici della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con la Sentenza nr 563/2019, pubblicata l’8 gennaio 2019.
Il dato fattuale con il quale si sono confrontati i giudici – per come si apprende dalla scarna motivazione del provvedimento in commento – si sussume nell’ipotesi in cui, più in generale, il proprietario di un immobile locato intimi al proprio conduttore di lasciare l’appartamento, se persevera nella morosità, anticipando l’esercizio dell’azione giudiziale.
Nella specie, il conduttore ha ritenuto che tale condotta integrasse gli estremi della minaccia di cui all’articolo 612 codice penale, a mente del quale: «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto dannoè punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339». Ma per i giudici di legittimità l’assunto è infondato.
Infatti è argomentato nella sentenza che l’elemento essenziale del reato di “minaccia” è dato dalla limitazione della libertà psichica, laddove compromessa mediante la prospettazione del pericolo che un male possa essere cagionato, purché la stessa si configuri come ingiusta e, in quanto tale, possa essere dedotta dalla situazione contingente (Cassazione Penale, Sezione V, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678).
Nella specie il danno minacciato non è stato ritenuto come tale (cioè “ingiusto”), poiché – secondo il decidente – la frase pronunciata dal locatore (imputato) in sè evocherebbe l’esercizio di una facoltà giuridica, di cui egli è legittimamente titolare.
In altri termini, se il conduttore è moroso e quindi non rispetta l’impegno contrattuale assunto, il proprietario dell’appartamento che ha concesso in godimento il proprio immobile è perfettamente legittimato ad intimare, già verbalmente e secondo le forme del caso, lo sfratto dall’abitazione.
La prospettazione di adire le vie legali, in quanto esercizio di una prerogativa giuridica riconosciuta dal nostro ordinamento, dunque, non implica la sussistenza di un cosiddetto “danno ingiusto”, e, come tale, rimane estranea alla fattispecie incriminatrice di cui al citato articolo 612 codice penale (in punto, sono state richiamate nel provvedimento i seguenti arresti giurisprudenziali: Corte di Cassazione Penale, Sezione 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina, Rv 263398; conforme Sezione 5, n. 44381, 26/09/2017; Sezione 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv. 261357).

fonte: CassaForense - DatAvvocati

sabato 9 febbraio 2019

Marito accede al profilo Facebook della moglie senza autorizzazione? E' reato

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha precisato che la conoscenza delle credenziali di accesso a un sistema informatico non esclude il reato di accesso abusivo (art. 615 ter c.p.) allorquando questo avvenga in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbiti da qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'articolo 615 ter c.p., commesso accedendo al profilo Facebook della moglie con il nome utente e la password utilizzati da quest'ultima, a lui noti da prima della fine della loro relazione; l'imputato, secondo i giudici di merito, avrebbe così potuto fotografare una chat intrattenuta dalla moglie con un altro uomo, successivamente prodotta nel giudizio di separazione, e avrebbe poi cambiato la password, si' da impedire alla persona offesa di accedere al social network.
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tendente ad una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, ha in particolare respinto la valenza a discarico dell'avvenuta comunicazione delle credenziali all'imputato da parte della moglie prima del lacerarsi della loro relazione, valorizzata nell'impugnazione di legittimità: a riguardo, ha precisato che tale circostanza  non escluderebbe comunque il carattere abusivo degli accessi in contestazione poiché, mediante questi ultimi, sarebbe stato ottenuto “un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate e finanche l'estromissione dall'account Facebook della titolare del profilo e l'impossibilità di accedervi”.
Tale interpretazione, come sottolineato dalla stessa Sezione, si pone in linea con la sentenza delle Sez. Un., n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, che, sia pure rispetto ad una situazione diversa (accesso al registro informatizzato delle notizie di reato da parte del funzionario di cancelleria per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni) ha ritenuto che la fattispecie criminosa di cui all'art. 615 ter c.p. sia integrata dalla condotta di chi, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni “ontologicamente” estranee o diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita.

fonte: www.altalex.com

Alcoltest: verbale nullo se privo dell'attestazione sulla omologazione e taratura

Grava sulla Pubblica Amministrazione l'onere di provare il corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare omologazione e calibratura dell'apparecchiatura utilizzata per l'effettuazione dell'alcoltest.
E' quanto emerge dall'ordinanza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione del 24 gennaio 2019, n. 1921.
Al fine di inquadrare le preventive caratteristiche di cui deve essere dotato l'apparecchio dell'etilometro utilizzato dagli agenti accertatori in funzione della configurazione della piena attendibilità della attività di accertamento, occorre fare riferimento alla disciplina risultante dal d.p.r. n. 495 del 1992, art. 379.
In particolare, agli artt. 5, 6, 7 e 8 di tale disposizione normativa, si desume che gli etilometri debbono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro della Sanità ed essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo in modo da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti. Gli stessi apparecchi, prima della loro utilizzazione, debbono essere sottoposti a verifiche e prove secondo le procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti, ovvero alla c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell'etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche, lo strumento deve essere ritirato dall'uso.
Da tale dettato normativo si evince che la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso.
E' indubbio che l'onere della prova circa il complesso assolvimento dell'espletamento della preventiva attività di cui sopra non può che spettare alla Pubblica Amministrazione, come confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
L'affidabilità dell'omologazione e della taratura di tali apparecchi fa sì che le risultanze degli stessi costituiscano fonte di prova della violazione, senza che l'inerente onere probatorio diretto a dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura possa gravare sull'automobilista, dando luogo ad una presunzione in danno dello stesso.
Da ciò ne deriva che alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata ispirata ai principi del codice della strada, la Pubblica Amministrazione è tenuta all'assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione dell'apparecchio da adoperare per l'esecuzione dell'alcoltest, nonché della attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione.

fonte: www.altalex.com

mercoledì 6 febbraio 2019

Pignorabilità delle pensioni: interviene la Consulta

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 12, depositata il 31 gennaio 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina transitoria, introdotta nel corso del 2015 dal Governo Renzi (che aveva inciso sul testo dell’articolo 545 del codice di rito civile), che circoscriveva la pignorabilità dei trattamenti previdenziali.
Più in dettaglio, la disciplina in questione, aveva arginato il proprio campo di applicazione alle procedure esecutive principiate a seguito dell’entrata in vigore, coincidente col 27 giugno di quattro anni fa.
Nella previsione, posta sotto la lente della Consulta, e quindi censurata, è stato ravvisato che nel bilanciamento dei relativi interessi tutelati, deve essere data prevalenza alla protezione del percettore della pensione, sul cui conto corrente, nella vicenda analizzata dalla Corte costituzionale, veniva accreditato solamente l’assegno sociale mensile.
I giudici delle leggi hanno spiegato che, nel contesto in cui il legislatore, rispettando il monito fornito dalla stessa Consulta, ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità per garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell’accredito sul conto corrente, risulta irragionevole che tale tutela non venga estesa alle situazioni già pendenti al momento in cui, la stessa riforma, è entrata in vigore.
La Consulta ha aggiunto che, nonostante il giudice remittente non abbia chiamato in causa l’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che riconosce il diritto del lavoratore a poter contare su mezzi adeguati, la questione, ragguagliata alla sentenza n. 85 del 2015 dello stesso organo, deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, che risulta collegato al principio dell’impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici.
Quest’ultima, in particolare, viene posta a tutela dell’interesse pubblicistico coincidente nell’assicurare, al pensionato, gli strumenti adeguati alle proprie esigenze di vita.

fonte: www.altalex.com

La Cassazione: “Mettere un limite alla statura minima discrimina le lavoratrici”

Può andar bene stabilire un limite minimo di altezza per diventare capo treno. Ma non può essere identico per uomini e donne. Si tratta di una «discriminazione indiretta», perché privilegia il genere «naturalmente più alto» a discapito di quello «naturalmente più basso». Così la Corte di Cassazione ha motivato la condanna in via definitiva - inflitta a Trenitalia dalla Corte d’appello di Roma - all’assunzione di una donna che, nel 2006, era stata esclusa da una procedura di assunzione di personale con qualifica di capo servizio treno per «inidoneità fisica». Tradotto, perché di altezza inferiore a 160 centimetri. Per riparare a un’ingiustizia decisa per cinque centimetri in meno, sono serviti dodici anni di giudizio.
Le motivazioni della sentenza
La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto il limite imposto dal concorso di Trenitalia una «discriminazione indiretta», proprio come quelle «fondate sul sesso». «In tema di requisiti per l’assunzione - scrive la Corte nella sentenza con la quale ha rigettato il ricorso di Trenitalia - qualora sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, c’è contrasto con il principio di uguaglianza». Che poi è il diritto alla differenza, per riconoscere a tutti pari dignità. L’azienda, continuano i giudici di piazza Cavour, non ha provato «come avrebbe dovuto» la «rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità e alla sicurezza del servizio da svolgere». Che l’altezza delle donne sia, di norma, inferiore a quella degli uomini si sa anche senza ricorrere alle statistiche ufficiali. In Italia la media è di 177 per lui e 164 per lei. Ed ecco perché un unico limite non può andar bene per tutti. In passato la Cassazione si era occupata di un caso molto simile. Nel 2017 aveva accolto il ricorso di un’altra donna, anche lei esclusa dalle assunzioni per capotreno. Una decisione contraria alla lavoratrice, e per questo discriminatoria.
Nel 1993 la Corte Costituzionale si era trovata ad affrontare lo stesso problema. Nell’analizzare i requisiti per l’accesso alle «carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico di una pubblica amministrazione» aveva censurato l’indicazione, come criterio di selezione, del «possesso da parte dei candidati di una determinata statura minima».Tanto di sesso maschile, quanto di sesso femminile. Criterio imprescindibile, spesso trascurato. Qualche centimetro in meno non può valere una carriera.

fonte: www.lastampa.it

La cannabis sativa è commerciabile. La conferma dalla Cassazione

Obblighi del coltivatore. La legge n. 242/2016 attesta che la coltivazione delle varietà di canapa, nella stessa considerate, non è reato e viene consentita senza necessità di autorizzazione: il coltivatore non ha l’obbligo di comunicarne l’inizio alla polizia giudiziaria ma solo di conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto, e se all’esito dei controlli […] il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 % e entro il limite dello 0,6 % nessuna responsabilità è prevista per l’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni.
Sequestro e distruzione, quando è possibile? Pertanto, il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge possono essere disposti solo se – a seguito di un accertamento – risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 %.
Date queste premesse, la Cassazione penale ha ritenuto dover prendere le distanze dall’interpretazione sinora data dalla giurisprudenza e affermare la liceità della commercializzazione dei prodotti della predetta coltivazione e, in particolare, delle infiorescenze: dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6 %, nel senso che non potrebbero più considerarsi sostanza stupefacente al pari delle altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R. n. 309/1990».

Fonte: www.ilpenalista.it

venerdì 1 febbraio 2019

Quota 100: modalità di presentazione delle domande

Fornite le indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata dopo la pubblicazione del decreto Quota 100.
L’INPS, a seguito della pubblicazione del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede l’accesso alla pensione anticipata con almeno 62 anni d’età e 38 anni di contributi, ha fornito indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande con il messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019.
Domanda telematica. Il lavoratore in possesso delle credenziali di accesso (codice PIN, SPID o CNS) può compilare e inviare telematicamente la domanda di accesso alla pensione presso il sito dell’INPS, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA”, occorre selezionare:
– per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
– per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
– per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.
Infine, vanno selezionati, in tutti i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.
Le predette modalità possono essere utilizzate, per il cumulo dei periodi assicurativi da:
– lavoratori iscritti alle Gestioni private;
– lavoratori iscritti alla Gestione pubblica;
– lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport.
Le domande possono essere presentate anche tramite i Patronati e gli altri soggetti abilitati, ovvero attraverso i servizi del Contact center.

Fonte: www.lavoropiu.info

Licenziabile il dipendente che sta sempre su Facebook durante l'orario di lavoro

L'abuso di Facebook sul posto di lavoro può portare al licenziamento. Lo afferma la Cassazione, respingendo il ricorso di una donna cacciata dal suo titolare proprio per questo motivo. Il caso riguarda un'impegata part time in uno studio medico del bresciano. La donna, nell'arco di 18 mesi, aveva effettuato dal pc in ufficio circa 6 mila accessi in Internet durante l'orario di servizio, di cui 4.500 su Facebook "per durate talora significative". Il tribunale e la Corte d'appello di Brescia avevano già dichiarato legittimo il licenziamento per motivi disciplinari, sottolineando da un lato la "gravità della condotta" della donna "in contrasto con l'etica comune", e in secondo luogo "l'idoneità certa" di tale comportamento "a incrinare la fiducia datoriale". La sezione lavoro della Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice che si appellava alla "violazione delle regole sulla tutela della privacy". Invece per i giudici del "Palazzaccio" non è stato illegittimo il riconoscimento della consultazione di siti "estranei all'ambito lavorativo" che è stato effettuato risalendo all'account Facebook della donna. Nel merito, anzi, "gli accessi alla pagina personale Facebook richiedono una password", cosa che di per sé esclude "dubbi sul fatto che fosse la titolare dell'account ad averlo eseguito".

fonte: www.italiaoggi.it

Aumentano le pene per i violenti allo stadio

Commettere un reato in occasione o a causa di una manifestazione sportiva sarà una circostanza aggravante. Cresce anche il numero di anni da appioppare ai recidivi. Il tutto andando verso la definizione di un testo unico delle disposizioni sul contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive. È quanto previsto dallo schema di ddl recante disposizioni in materia di ordinamento sportivo, approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Protagonista il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti (Lega).
Il ddl modifica due articoli del codice penale: il primo (articolo 61) riguarda le ipotesi aggravanti di reato; la bozza prevede come aggravante aggiuntiva «l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive». Questo anche se il fatto avviene durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolge la manifestazione. La seconda modifica fa riferimento all'art. 131 bis (Esclusione della punibilità per la tenuità del fatto), escludendo tra le possibili ipotesi di tenuità i reati legati a manifestazioni sportive.
Daspo. Vengono ampliate le fattispecie che possono causare la predisposizione di un D.a.spo. (Divieto di Accedere a manifestazioni Sportive); si inserisce un riferimento a coloro che appartengono ad associazioni di tipo mafioso, anche straniere. Per questi soggetti sarà prevista la possibilità in capo al questore di disporre il divieto di accesso alle manifestazioni anche se la loro condotta non è stata posta in essere a causa o in occasione di eventi sportivi. Aumentano le pene minime e massime per i recidivi: il vecchio Daspo prevedeva un minimo di cinque anni e un massimo di otto; in futuro si avrà un limite minimo di sei e uno massimo di dieci. Il ddl, però, introduce anche un elemento di ravvedimento operoso: la vecchia normativa prevedeva la possibilità di chiedere uno sconto di pena o l'eliminazione della stessa trascorsi tre anni dalla sua assegnazione: la riparazione del danno procurato mediante risarcimento o «la concreta collaborazione con l'autorità di polizia per individuare gli altri autori» faciliteranno la possibilità di ottenere uno sconto di pena.
Professioni sportive. Il ddl delega al governo l'adozione di uno o più decreti che riformino il mondo delle professioni sportive. Tra i criteri direttivi viene previsto l'ampliamento ai dilettanti della definizione di lavoratore sportivo. La modifica riguarda la maggior parte degli sportivi italiani, visto che sono considerati professionisti solo gli atleti del calcio, del basket, del golf e del ciclismo (solo nelle discipline maschili). Previsti interventi anche in tema di formazione, con la possibilità di offrire agevolazioni alle imprese sportive che, predisponendo attività di formazione, «favoriscano l'accesso al mondo del lavoro anche alla fine della loro carriera sportiva». In generale, si dovrà andare verso un «riordino coordinato formale e sostanziale delle disposizioni di legge».

fonte: www.italiaoggi.it

Non è valida la multa elevata dal vigile fuori servizio

Il vigile che non è in servizio non può fare la multa e il verbale elevato in queste circostanze è illegittimo. La Cassazione, con la sentenza n. 2748 depositata ieri, ha così riconosciuto le ragioni di un cittadino che aveva impugnato un verbale della polizia municipale redatto dal comandante dei vigili che al momento dell'accertamento era fuori servizio e vestiva abiti civili.
La Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza sula base di un proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. In particolare viene richiamata la sentenza della Cassazione penale n. 35099/2015 con la quale è stato dichiarato nullo l'arresto eseguito dalla polizia municipale al di fuori della propria giurisdizione territoriale.
Citando proprio la decisione del 2015, la Cassazione ha specificato che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo (ossia «quando sono in servizio») e nello spazio («nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza»), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza eccetera) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.
I vigili possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e alla condizione che siano effettivamente in servizio.

fonte: CassaForense-DatAvvocati

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...