venerdì 3 luglio 2026

#Ferrara "Zingari di m... vi uccido": a processo per stalking viene prosciolto da ogni accusa

 


giovedì 11 giugno 2026

Accusato di violenza sulla cuginetta ma non si trova, sentenza di non luogo a procedere e ricercato fino al 2046

La decisione del Tribunale di Ferrara alla luce della riforma Cartabia: tutto sospeso perché l’imputato non sa del procedimento a suo carico.

Non c’è la prova che l’imputato sia a conoscenza del procedimento aperto a suo carico, per questo ieri il Tribunale di Ferrara ha deciso che venga chiuso, almeno per ora, con una sentenza di non doversi a procedere. E ricerche che dureranno per vent’anni, fino al 2046. Si chiude così il processo per una bruttissima violenza sessuale su minore, che vedeva imputato un uomo sudamericano, accusato di aver a più riprese violentato la cuginetta nell’estate del 2022, quando lei era ancora 14enne.

La vicenda

Secondo l’accusa, lui, oggi 26enne, avrebbe costretto la cugina a dei rapporti sessuali, usando la forza fisica per trattenerla e le minacce per evitare che andasse a raccontarlo a qualcuno. Il tutto sarebbe avvenuto nella casa della ragazzina, nel corso di una serata conviviale in famiglia. L’imputato avrebbe approfittato di un momento in cui era rimasto solo con la cuginetta per compiere l’abuso. La ragazzina, però, nonostante la minaccia di subire ritorsioni violente, ha raccontato tutto ai genitori che poi, assistiti dall’avvocato Nicola Marani, hanno fatto denuncia alla Polizia.

In tribunale

Sulla richiesta di rinvio a giudizio era pendente la decisione del giudice dell’udienza preliminare. Nel frattempo però è stato rilevato che l’imputato non aveva mai ricevuto alcun avviso dell’indagine e del procedimento avviato nei suoi confronti, non essendoci stata alcuna notifica, alcun contatto con gli inquirenti, nemmeno con il legale che lo assiste d’ufficio, l’avvocato Emiliano Mancino. Una situazione che, con la cosiddetta riforma Cartabia, è diventata ostativa al proseguimento del procedimento penale: in caso di mancata conoscenza dello stesso, infatti, non si può più procedere. E così ieri mattina il giudice ha deciso per il non doversi procedere per mancata conoscenza del procedimento. Non è una parola fine definitiva sulla vicenda: la sentenza comporta che il procedimento entri in uno stato di sospensione e potrà riprendere nel caso in cui l’imputato venga rintracciato e venga informato. C’è tempo fino al 2046 per farlo.

fonte: lanuovaferrara.it

venerdì 30 gennaio 2026

FERRARA: VIOLENZA TRA LE MURA DOMESTICHE, ASSOLTO


 

mercoledì 26 novembre 2025

Il medico imputato può chiamare in giudizio (per il risarcimento) l’assicurazione dell’Asl

È illegittimo l’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall’articolo 10 della legge numero 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco). Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 170, depositata oggi.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Verona, sezione penale, in un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico, che aveva chiesto di poter citare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio.

Il giudice rimettente aveva ritenuto che la norma censurata violasse l’articolo 3 della Costituzione, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale, al quale è precluso ottenere la citazione dell’assicuratore della struttura come responsabile civile, ed il convenuto che al contrario con la stessa azione in sede civile può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i propri precedenti (sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022), con i quali era già stata riconosciuta la possibilità per l’imputato di chiedere la citazione nel processo penale dell’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall’attività venatoria.

Anche nel settore sanitario – ha osservato la Corte – l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge numero 24 del 2017 svolge una funzione “plurima” di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Si tratta, del resto, di una misura che mira anche a contrastare la dannosa dinamica della medicina difensiva.

Impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice – ha concluso la pronuncia – determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’articolo 3 della Costituzione) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

La decisione, per ragioni di coerenza sistematica, dichiara inoltre l’illegittimità conseguenziale dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge numero 24 del 2017, relativa ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale. Anche in questo caso, infatti, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un’analoga funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato.

(fonte: DirittoPlus)