venerdì 28 dicembre 2018

Assegno di mantenimento non pagato? E' ancora reato

Continua ad essere reato la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex convivente.
E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2018, n. 55744.

Il caso vedeva un ex convivente essere condannato dai giudici di merito ex art. e della Legge n. 54/2006 e non per il fatto contestato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore; fatto commesso nel mese di novembre 2010.
Secondo la difesa dell'imputato, l'art. 3 della Legge 54/2006 non sarebbe applicabile alla concreta fattispecie in quanto l'uomo non era mai stato coniugato con la madre della minore, beneficiaria dell'assegno di mantenimento, come avvalorato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 dicembre 2006, n. 2666 che aveva ritenuto non applicabile la tutela della disciplina penalistica di cui all'art. 3 alle assegnazioni patrimoniali concernenti figli di genitori non coniugati, garantite attraverso il ricorso alle azioni civili o alla disciplina di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., nel caso ritenuta insussistente.
Secondo i giudici della Suprema Corte, sebbene il giudice di prime cure avesse qualificato la condotta come delitto di cui all'art. 3 della Legge n. 54/2006, tale pronuncia non implicherebbe affatto l'assoluzione dal reato di cui all'art. 570 c.p., assoluzione che può ravvisarsi solo in presenza di una espressa pronuncia del giudice che ravvisi l'insussistenza di condotte penalmente illecite.
Il problema è dato dal fatto che la recente novella legislativa attuata con il D.Lgs. n. 21 del 2008, nell'introdurre la c.d. “Riserva di codice” nell'ordinamento penale, ha riscritto la materia, introducendo l'art. 570-bis c.p., che sanziona il solo coniuge che si sottragga all'obbligo di corresponsione di qualsiasi tipologia di assegno dovuto nel caso di cessazione del matrimonio.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, quindi, è stato inserito all'interno del codice penale un nuovo articolo, ovvero il 570-bis, rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che sanziona con le pene previste dall'art. 570 c.p., la condotta del “coniuge” che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Il tenore letterale della norma, che fa espresso riferimento al solo “coniuge”, aveva già indotto la giurisprudenza di merito, qualora non ricorressero le condizioni per applicare la previsione di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza al figlio minore ovvero inabile di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, a fare ricorso, per la violazione consistente nell'omessa corresponsione di assegno in favore dei figli recate dalle decisioni giudiziarie in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, ad una interpretazione estensiva dell'art. 570 c.p., nel quale il soggetto attivo è il “genitore”, senza ulteriori specificazioni, posto che tale norma è posta a tutela della famiglia in senso ampio e non solo di quella fondata sul matrimonio.
Gli stessi ermellini puntualizzano che l'unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell'applicazione dell'art. 570-bis c.p., che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all'interno del codice penale, anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio.

fonte: www.altalex.com

Fattura elettronica, la marca da bollo non scompare ma si paga su c/c

La fattura elettroncia non elimina le marche da bollo. Le dematerializza solamente. A spiegarlo è una nota del Ministero dell'economia che chiarisce che «con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. Il decreto firmato oggi dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa. Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019».

fonte: www.italiaoggi.it

Niente responsabilità del condomino se cede il solaio

Il proprietario dell’appartamento che elimina un tramezzo non è tenuto al risarcimento se il solaio del piano sottostante cede perché vecchio, anche se traeva dal divisorio un precario sostegno.
Tizio e Caia (condomini) avevano chiesto al giudice la condanna di Sempronio alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno sofferto in conseguenza del cedimento del solaio del proprio appartamento.
Secondo gli attori, il cedimento era stato causato dalla rimozione di un tramezzo da parte del convenuto.
In primo grado era stata accolta la domanda. In secondo grado, la Corte d’appello riformava la pronuncia sostenendo che le opere di ristrutturazione effettuate dal convenuto non avevano interessato le parti comuni dell’edificio aventi funzione portante, ma unicamente le pareti divisorie.
Di conseguenza, il cedimento era stato imputato allo stato di avanzato degrado del solaio. Avverso tale pronuncia, i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione.
A parere della Suprema Corte, la domanda di condanna di contribuzione alle spese di rifacimento del solaio, non era mai stata proposta dagli odierni ricorrenti, ne essa poteva ritenersi implicita nella domanda di risarcimento, in forma specifica o per equivalente, dei danni arrecati al solaio dalla rimozione del tramezzo; giacché, quest’ultima si fondava su una distinta e diversa richiesta.
Del resto, secondo la Cassazione, la Corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di ultra petizione se, dopo aver rigettato la domanda risarcitoria degli odierni ricorrenti, avesse, in difetto di specifica domanda, condannato Sempronio al pagamento del contributo pro quota alle spese di rifacimento del solaio.

Fonte: www.condominioelocazione.it

domenica 23 dicembre 2018

Nulla la delibera assembleare che genera un danno al condomino

La sentenza della Corte di cassazione civile, sez. II, 26 settembre 2018, n. 23076, stabilisce che la delibera dell'assemblea di condominio, che privi un singolo partecipante dei propri diritti individuali su una parte comune dell'edificio, rendendola inservibile all'uso e al godimento dello stesso, integra un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condomino medesimo.
Quest'ultimo, lamentando la nullità della suddetta delibera, ha perciò la facoltà di chiedere una pronuncia di condanna del condominio al risarcimento del danno, dovendosi imputare alla collettività condominiale gli atti compiuti e l'attività svolta in suo nome, nonché le relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli, e rimanendo il singolo condomino danneggiato distinto dal gruppo ed equiparato a tali effetti ad un terzo.
Essendo la nullità della delibera dell'assemblea fatto ostativo all'insorgere del potere-dovere dell'amministratore di eseguire la stessa, l'azione risarcitoria del singolo partecipante nei confronti del condominio è ravvisabile non soltanto come scelta subordinata alla tutela demolitoria ex art. 1137 c.c., ma anche come opzione del tutto autonoma.


JustHemp, la start up che ti porta a casa la cannabis legale

Prendete un sistema di distribuzione come quello di Amazon e unitelo al meccanismo di consegna a domicilio su cui si basano i vari Glovo, Deliveroo e JustEat. Ora, immaginatelo basato su un unico prodotto: la cannabis legale, «quella che non sballa», che arriva a casa in modo totalmente anonimo e dopo rapida prenotazione online. Un servizio, nato pochi mesi fa dall’idea di due 25enni romani, che più che agli studenti piace ai professionisti di mezza età: «Il 40% degli ordini arriva da una fascia d’età intorno ai 40 anni, e in tanti si fanno portare l’erba direttamente in ufficio», racconta Giorgio De Angelis, uno dei fondatori di JustHemp. La startup, a differenza dei cugini che si occupano del cibo, paga i propri fattorini a turni. E deve pagare le difficoltà legate alla cattiva fama del prodotto.
Giorgio è uno sviluppatore software con una piccola esperienza nel mondo delle start up. Insieme a Francesco, coetaneo che si occupa di distribuzione, arriva l’idea: «Abbiamo visto un boom di negozi ed aziende produttrici, ma allo stesso tempo un vuoto enorme sulle consegne e l’online». E soprattutto capiscono l’esigenza di ricevere la cannabis a domicilio. «La riposta è anonimato. La marijuana, anche quella che la legge considera legale, è ancora un prodotto osteggiato nel nostro Paese: chi la consuma spesso preferisce non esporsi direttamente comprando l’erba light nei negozi specializzati». Da qui l’idea di mettere in collegamento produttori e consumatori, con un occhio alla privacy (i fattorini della cannabis non hanno divise) e la sorpresa dell’età media dei clienti: «Uno su tre è over 50. Sono persone che si avvicinano a questi prodotti su consiglio del loro medico. Studenti e giovani lavoratori sono solo una minima parte».
JustHemp, attivo per ora a Roma e Milano, sul proprio sito offre un centinaio di prodotti, che consegna dalle 12 a mezzanotte rispettivamente in 90 e 40 minuti. Il modello è un ibrido tra Amazon e le piattaforme di consegna a domicilio: «Abbiamo un magazzino in ogni città che funziona da deposito dei prodotti, distribuiti attraverso un’infrastruttura di rider e sistemi informatici gestita da noi». I fattorini hanno turni di 4 ore, nelle quali devono essere sempre reperibili. Ma a differenza dei servizio del cibo a domicilio, vengono pagati a fascia oraria, non a consegne: «È un rischio di impresa che ci siamo presi: ci siamo passati anche noi a portare in giro pizze, sappiamo che è un lavoro duro. Paghiamo il tempo di una persona, deve essere così».
I prodotti disponibili sono quelli approvati e certificati a livello europeo. Prima di essere imbustate, le infiorescenze vengono analizzate in laboratorio per controllare il livello di thc, il tetraidrocannabinolo, principio che da effetti psicotropi e che per legge deve essere inferiore all’ 0,2%. «Quando ci chiedono il contenuto di thc, noi rispondiamo che non ha senso. Molti pensano che anche se è poco un po’ ti sballa, ma non è così, perchè è vicino allo 0». Ecco perché dei prodotti in vendita sul sito è messo in evidenza il livello di cannabidiolo, sostanza che ha solo effetti sul fisico, senza influire sulla psiche.
JustHemp è nata solo da pochi mesi, ma l’intenzione è quella di espandersi in altre città d’Italia e, presto, anche in una capitale europea. Il mercato c’è, così come un certo sospetto legato al prodotto: «Abbiamo notato che alcuni social network e provider di pagamento ci rifiutano come clienti e ci impediscono di operare, nonostante il totale rispetto delle norme. Perché discriminarci e non permetterci di lavorare, se stiamo operando nella legalità?».

fonte: www.lastampa.it

Manovra, saldo e stralcio delle cartelle tra 2000 e 2017

Dopo una notte di passione, il Senato ha votato il maxiemendamento alla legge di bilancio 2019, con la sorpresa del saldo e stralcio delle cartelle tra 2000 e 2017 per chi è "difficoltà economica" con Isee entro 20 mila euro. La norma prevede l'estinzione dei debiti per omessi versamenti di tasse e contributi pagando il 16% con Isee non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee fino a 12.500 euro e 35% con Isee fino a 20mila euro. Il debito può essere pagato senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre del 2019 oppure in 5 rate.
Il testo finale recepisce le modifiche concordate in sede europea e conferma le principali misure annunciate da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dal reddito di cittadinanza al superamento della Fornero, ma spuntano anche elementi nuovi, inediti. A partire dal taglio del fondo per gli investimenti, che passa da 9 miliardi in tre anni a 3,6 miliardi. Viene invece confermato il blocco delle assunzioni per il 2019 nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per i ricercatori a contratto, che potranno essere assunti e stabilizzati, mentre per alcune ulteriori categorie le graduatorie verranno prorogate, seppur con alcuni paletti.
Dal 27 dicembre il testo torna alla Camera per la votazione definitiva.


sabato 22 dicembre 2018

Reato non indicare cibi surgelati nel menu

Il ristoratore che usa cibi surgelati deve segnalarlo adeguatamente nel menu, altrimenti rischia una condanna penale. È quanto si ricava dalla sentenza n. 56105/2018 della Cassazione, che ha confermato la condanna a carico del titolare di un ristorante per il reato di frode in commercio.

La vicenda
L'uomo era stato condannato in primo grado a pagare 600 euro di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 515 del codice penale, data la detenzione per la vendita di prodotti ittici congelati senza renderne edotti i consumatori nel menu. In secondo grado, la corte d'appello concedeva al ristoratore i doppi benefici di legge. L'imputato però adiva il Palazzaccio ritenendo che non poteva dirsi concretizzata la fattispecie del tentativo di frode in commercio, atteso che il problema si era posto solo per due piatti (nella specie sfogliata di polpo e gambero rosso e la crudità di scampi di Sicilia e gamberi) e che, in ogni caso, gli alimenti in questione dovevano essere posti in vendita esclusivamente come congelati per espressa disposizione di legge, senza necessità quindi di alcuna comunicazione.
Cibi surgelati nel menu, vanno indicati
Per la terza sezione penale, però, il ricorso è inammissibile. Basta la "mera disponibilità, nella cucina di un ristorante, di alimenti surgelati, seppure non indicati come tali nel menu, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore" per integrare il reato tentato di frode in commercio. Infatti, proseguono, "la detenzione di alimenti congelati o surgelati all'interno di un ristorante, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale caratteristica – è idonea ad integrare il reato de quo - trattandosi di condotta univocamente idonea a consegnare ai clienti un prodotto diverso, per qualità, da quello dichiarato".
Al riguardo, osservano gli Ermellini, secondo il costante e condiviso insegnamento della giurisprudenza, "può infatti concretizzare la fattispecie di reato anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono congelati, in quanto l'esercizio di ristorazione ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori, di tal che la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato) integra il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, perché la stessa proposta di vendita non veritiera, insita nella lista vivande, costituisce un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'art. 515 cod. pen. (cfr. Cass. . 5474/2013, Cass. n. 899/2015, e più di recente Cass. n. 38793/2018).
Da qui, data la manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. E per il ristoratore ci saranno altri 2mila euro da pagare in favore della cassa delle ammende.

fonte: www.ilsole24ore.com

Circolazione stradale: sorpasso solo con distanza laterale adeguata

In tema di circolazione stradale, il sorpasso deve tenere conto anche della distanza laterale tra i due veicoli; lo spazio sufficiente non riguarda soltanto la distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche la distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata.
E’ quanto precisato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza 30 novembre 2018, n. 31009.

Nel caso di specie, una conducente di velocipede veniva investita da un autocarro, rimasto non identificato, riportando gravi lesioni. Il Tribunale riconosceva l'esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro rimasto ignoto. Il Fondo di garanzia impugnava la sentenza e la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente l'appello promosso dal Fondo, riconoscendo un concorso di colpa. La conducente del velocipede ricorreva in cassazione.
La sentenza della Cassazione richiama l’art. 148, comma 3, del codice della strada, che recita: "il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente  della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto  l'apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata  distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza  creare pericolo o intralcio".
Sennonché, la Suprema Corte si era già pronunciata, anche in sede penale, (cfr., ex pluris, Cass. Pen. Sez. IV, 12.4.1966, 17.12.1982; 2.3.1984; 1.10.1987) affermando che il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di  per sé un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una  distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano  rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato.
Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il velocipide o il motociclo che precede nella marcia manifesti  anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che  la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della  circolazione e motivo di pericolo per gli utenti della strada, così che  in tali evenienze il conducente é tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali  consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la  incolumità di alcuno.
Alle medesime conclusioni è dato pervenire, secondo la Corte, interpretando l'art. 106 comma 1 c.d.s., che, in tema di sorpasso, richiede "spazio libero sufficiente" [invero, si tratta dell’art. 148 comma 2 lett. d) c.d.s., che così recita: “il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonchè della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare”].
Detta espressione, invero, deve essere intesa e  riferita non soltanto alla distanza che separa il conducente da  eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche alla distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata. Pertanto, ogniqualvolta detto spazio manchi o sia insufficiente per qualsiasi  motivo, il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve  desistere dalla manovra finché non sia possibile effettuare la stessa senza pericolo, perché il sorpasso postula condizioni di  assoluta sicurezza: infatti, il conducente non può esimersi  dall'obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che la relativa manovra sia malagevole e pericolosa.

fonte: www.altalex.com

giovedì 20 dicembre 2018

Interessi legali allo 0,8% a partire dal 1° gennaio 2019

Il saggio di interesse legale sale allo 0,8% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2019.
E' quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2018, n. 291, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2018
Modifica del saggio di interesse legale. (GU n.291 del 15-12-2018)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2018
Il Ministro: Tria

fonte: www.altalex.com

Fisco, stop cartelle a Natale: 255 mila notifiche resteranno in stand-by fino al 6 gennaio

Niente cartelle durante le festività natalizie. L’attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio, con l’obiettivo - spiega l’Agenzia in una nota - di «evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell’anno». Nelle due settimane di sospensione era previsto l’invio di quasi 268 mila atti che resteranno invece «congelati» ad eccezione di quelli inderogabili (meno di 13 mila) che dovranno essere comunque notificati, in buona parte tramite posta elettronica certificata. Nel dettaglio, l’iniziativa decisa dai vertici di Agenzia delle entrate-Riscossione, d’intesa con gli operatori postali, prevede la sospensione della notifica di 207.968 atti che sarebbero altrimenti arrivati per posta, a cui aggiungere 46.851 documenti da notificare attraverso la posta elettronica certificata (pec), per un totale di 254.819 cartelle e avvisi che saranno «congelati». La notifica riprenderà, ovviamente, dopo il periodo di sospensione.
La classifica per Regioni, Lazio in testa
Ecco nel dettaglio la classifica delle regioni per numero di atti sospesi nelle due settimane tra Natale e l’Epifania. In testa c’è il Lazio in cui saranno «congelati» 35.739 atti, seguito dalla Campania (34.971) e dalla Lombardia (29.902). A seguire ci sono Veneto con 28.481 atti in stand-by, Toscana (18.516), Puglia (17.561), Emilia Romagna (17.486), Calabria (13.787), Piemonte (12.449), Umbria (9.058), Sardegna (8.988), Liguria (7.554), Abruzzo (5.836), Marche (4.933), Basilicata (3.739), Friuli Venezia Giulia (3.478), Trentino Alto Adige (1.186), Molise (689) e infine la Valle d’Aosta con 464 atti «congelati» durante le festività natalizie. Tra le grandi città, al primo posto troviamo Roma con 27.012 atti in stand by, seguita da Napoli (22.384) e Milano dove è sospesa la notifica di 9.802 cartelle e avvisi.
Cartelle sotto controllo con i servizi online
Lo stop delle cartelle durante le festività si inserisce nel percorso di miglioramento del rapporto tra Agenzia delle entrate-Riscossione, cittadini, professionisti e imprese. L’iniziativa si aggiunge infatti a quelle già realizzate dall’ente di riscossione per facilitare gli adempimenti fiscali e garantire una maggiore fruibilità dei servizi ai contribuenti. Senza necessariamente andare allo sportello, infatti, i contribuenti possono utilizzare dal proprio pc, smartphone e tablet i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick. È possibile verificare la propria situazione debitoria, chiedere la rateizzazione o la sospensione delle cartelle, controllare l’esistenza di eventuali richieste di pagamento, ricevere un sms o una email che segnala la scadenza di una rata o l’arrivo di una nuova cartella, oppure presentare comodamente da casa la domanda di adesione alla cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle. I servizi web di Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili tutti i giorni, 24 ore su 24, dando così la possibilità ai contribuenti di svolgere le operazioni durante il periodo e gli orari più consoni alle proprie necessità.

fonte: www.lastampa.it

La cannabis legale non sdogana detenzione marijuana e hashish

La legge 2 dicembre 2016, n. 242, che stabilisce la liceità della coltivazione della cannabis sativa L per finalità espresse e tassative, non si riferisce anche alla commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione - costituiti dalle inflorescenze (Marijuana) e dalla resina ( Hashish) - e, pertanto, le condotte di detenzione illecita e cessione di tali derivati continuano ad essere sottoposte alla disciplina del Dpr 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 56737/2018, confermando il sequestro probatorio di circa 200gr di marjuana e 160 gr di hashish rinvenuti presso i locali di una srl di Forlì attiva nella commercializzazione del cannabis sativa. Per il tribunale il vincolo era giustificato «sulla base della necessità di verificare la precisa corrispondenza della marijuana sequestrata alla specie di canapa legalmente commerciabile ai sensi della legge 242/2016 nonché, se anche così fosse, il rispetto del limite di principio attivo posto dall'art. 4 della medesima legge, dal momento che il superamento ai sensi dei commi 5 e 7 della citata disposizione consente alla A.G. di disporne la distruzione». Una motivazione condivisa dalla Suprema corte secondo cui «la cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l'attuale disciplina (costituita dall'art. 14 Dpr 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1, comma terzo, Dl 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), in cui l'allegata Tabella prevede solo l'indicazione della Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti e forme di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la contengano, rendendo così superfluo l'inserimento del principio attivo Delta-9-THC». Dunque, prosegue la Corte affermando un principio di diritto, «l'introduzione della legge 2 dicembre 2016 n. 242, stabilendo la liceità della coltivazione della “Cannabis Sativa L” per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish) e - pertanto - non si estende alle condotte di detenzione e cessione di tali derivati che continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal Dpr n. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile». Ragione per cui, la Cassazione ha respinto il ricorso che prospettava un «error in judicando in ordine alla astratta conformità al tipo legale di cui all'art. 73 Dpr n. 309/90 della fattispecie materiale sottoposta a giudizio in relazione alla marijuana ed all'hashish sequestrati al ricorrente, delle quali – conclude la decisione - non è neanche allegata la provenienza da coltivazioni lecite nel territorio italiano, ma loro importazione da produzioni estere, cosi esulando anche dalla stessa prospettazione difensiva volta ad estendere la liceità della coltivazione della canapa alla commercializzazione dei suoi derivati marjuana ed hashish».

fonte: CassaForense-DatAvvocato

martedì 18 dicembre 2018

L’Anticorruzione è legge: ecco che cosa prevede

Il ddl anticorruzione incassa anche il terzo ed ultimo via libera da parte della Camera, e diventa legge. La maggioranza supera indenne due votazioni a scrutinio segreto su due emendamenti, di cui uno - sempre a prima firma dell’ex M5s Catello Vitiello - molto simile a quello su cui il governo fu battuto in prima lettura e relativo al reato di peculato. Diverse le novità introdotte dal provvedimento: dalla riforma della prescrizione, che prevede lo stop dopo il primo grado di giudizio senza distinzione tra sentenza di condanna o di assoluzione, e il cosiddetto `Daspo a vita´ per i corrotti. Ma il disegno di legge, fortemente voluto dal Movimento 5 stelle e che ha creato, durante il suo iter, non poche frizioni con gli alleati della Lega, prevede anche una stretta in termini di trasparenza e controllo sui partiti, movimenti politici e fondazioni. Il testo, infatti, si suddivide in due parti: una relativa alle norme che hanno l’obiettivo di potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione. L’altra relativa ai partiti.
- DASPO A VITA PER CORROTTI E CORRUTTORI: incapacità a vita di contrattare con la pubblica amministrazione (norma che vale per i soggetti privati, in particolare gli imprenditori) e interdizione perpetua dai pubblici uffici per i pubblici ufficiali. Sono due delle misure più stringenti introdotte dal ddl.
- AGENTE SOTTO COPERTURA: viene introdotta la figura dell’agente `sotto copertura´ per i reati di corruzione. Norma criticata dalle opposizioni, che l’hanno ribattezzato «agente provocatore». In sostanza, le già previste operazioni di polizia sotto copertura vengono estese al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. L’agente sotto copertura non è punibile se, al solo fine di acquisire elementi di prova, mette in atto condotte che costituirebbero reato. Durante l’esame in prima lettura alla Camera, però, è stato raggiunto un accordo per escludere dalle cause di impunibilità l’agente che ha agito in difformità dell’autorizzazione o in violazione di norme di legge.
- INASPRIMENTO PENE: Vengono inasprite le pene per il reato di corruzione impropria, che passano nei limiti minimi da uno a tre anni di carcere e nei massimi da sei a otto anni. Viene inoltre previsto un giro di vite sulla appropriazione indebita, prevedendo la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro.
- SALTA OBBLIGO ARRESTO IN FLAGRANZA: previsto dal testo originario del ddl, dopo una mediazione all’interno della maggioranza ma anche con le forze di opposizione, la norma è stata soppressa.
- STOP PRESCRIZIONE DOPO PRIMO GRADO MA IN VIGORE NEL 2020: è una delle norme più contestate e prevede che la prescrizione viene sospesa dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna. In sostanza, la prescrizione non decorre a partire dal primo grado di giudizio, senza fare alcuna distinzione, però, tra sentenza di condanna e sentenza di assoluzione. Dopo l’accordo raggiunto tra M5s e Lega, viene stabilito che la riforma entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019.
- NESSUNA DELEGA A GOVERNO PER RIFORMA PROCESSO PENALE: nel ddl non viene inserito e messo nero su bianco uno dei punti dell’accordo raggiunto tra alleati di governo che ha sbloccato la riforma della prescrizione, ovvero la più ampia riforma del processo penale, che dovrebbe essere contenuta in una legge delega.
- ELIMINATO PECULATO ATTENUATO: era la cosiddetta norma `Salva-Lega´, così ribattezzata dalle opposizioni. Con l’approvazione a scrutinio segreto di un emendamento presentato dall’ex M5s Catello Vitiello, su cui la maggioranza e il governo sono stati battuti in prima lettura, all’articolo 323 del codice penale sull’abuso d’ufficio viene inserito un comma che restringe e `ammorbidisce´ il reato di peculato, ossia l’appropriazione o l’utilizzo di beni della Pubblica amministrazione. Al Senato è stato ripristinato il testo originario e, quindi, la norma è stata eliminata dal ddl.
- RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE E NON DI QUELLE PROMESSE: la sospensione condizionale della pena è subordinata alla restituzione dei soldi ricevuti per farsi corrompere o dei soldi dati per corrompere, ovvero la somma equivalente al prezzo o al profitto del reato. Il giudice, nella sentenza di condanna per specifici reati contro la Pubblica amministrazione, può decidere di concedere la sospensione condizionale della pena ma disporre che non estenda gli effetti anche all’interdizione dai pubblici uffici e alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In sostanza, resta in essere il `Daspo´. Durante l’esame in commissione alla Camera in prima lettura è stata eliminata la norma che prevedeva la restituzione delle somme promesse e non di quelle effettivamente ricevute o date.
- NO PENE ALTERNATIVE PER CORROTTI: Non saranno possibili l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione come il peculato, la concussione, la corruzione.
- `PENTITI´ E RAVVEDIMENTO OPEROSO: non è punibile chi si ravvede, si autodenuncia e collabora con la giustizia. Ma il ravvedimento deve avvenire entro 4 mesi dalla commissione del reato. Da questa norma è stato escluso il reato di traffico di influenze illecite, dopo un accordo raggiunto con le opposizioni che temevano ripercussioni sui sindaci e gli amministratori locali, che sarebbero potuti essere oggetto di `delazioni´.
- `SALVA-SINDACI´: è stato escluso l’abuso d’ufficio aggravato dall’elenco dei reati per i quali si prevede l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L’emendamento era di Forza Italia ed è stato approvato da tutti i gruppi in commissione in prima lettura.
- RIABILITAZIONE PIÙ BREVE: Si accorciano i tempi per i corrotti per poter ottenere la riabilitazione. Si passa da 12 a 7 anni. Tuttavia, la riabilitazione non ha effetto sulle pene accessorie perpetue. La dichiarazione di estinzione della pena accessoria perpetua avviene quando sia decorso un termine di almeno sette anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
- UTILIZZO DI TROJAN PER LE INTERCETTAZIONI: si potranno intercettare le comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora attraverso i cosiddetti trojan. Viene abrogata infatti la norma che ne limitava l’uso solo quando vi era motivo di ritenere in corso l’attività criminosa. I trojan potranno essere utilizzati sui dispositivi elettronici portatili anche nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
- TRASPARENZA SU SOLDI MA `SALVE´ FESTE DI PARTITO: stretta sulle donazioni ai partiti e movimenti politici. Ogni donazione che supera i 500 euro annui deve essere trasparente e, quindi, il nome del soggetto che effettua la donazione deve essere pubblicato on line. Ma sono escluse tutte quelle attività «a contenuto non commerciale, professionale, o di lavoro autonomo di sostegno volontario all’organizzazione e alle iniziative del partito o del movimento politico». Dunque, dovranno essere pubblicati e resi noti i nomi dei donatori che versano più di 500 euro complessivi all’anno. Inoltre, l’obbligo viene esteso alle liste o ai candidati a sindaco dei comuni superiori ai 15 mila abitanti. È vietato ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero.
- STRETTA SU DICHIARAZIONE REDDITI PARLAMENTARI E GOVERNO: Norme più stringenti sulle dichiarazioni dei redditi di parlamentari, esponenti del governo e tesorieri di partito, che dovranno rendere pubbliche tutte le donazioni ricevute di importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000, come previsto dalla legge finora vigente), direttamente o attraverso comitati di sostegno; ne deve essere al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano. Viene inoltre abbassato a 3.000 euro (rispetto a 5.000 euro, come previsto dalla normativa vigente) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario.
- GIRO DI VITE SU FONDAZIONI: Norme più stringenti per le fondazioni, che vengono equiparate ai partiti politici e, quindi, sottoposte agli stessi obblighi sulla trasparenza validi per i partiti e i movimenti politici. Norma duramente contestata dalle opposizioni, e ribattezzata «salva-Casaleggio».
- STOP SOLDI COOP A PARTITI: Le cooperative non potranno più finanziarie i partiti politici.

Fonte: www.lastampa.it

Inutile la rinuncia della figlia maggiorenne al mantenimento: resta l’obbligo del padre

Per i Giudici ciò che conta è la constatazione della condizione di non autosufficienza economica della ragazza. Confermato perciò l’onere a carico del genitore, così come fissato in sede di divorzio.
Irrilevante la rinuncia della figlia maggiorenne al mantenimento da parte del padre. Ciò che conta, sanciscono i Giudici, è la constatazione della mancata autosufficienza della ragazza (Corte di Cassazione, ordinanza n. 32529/18, sez. I Civile).
Obbligo. Ufficializzato il divorzio e fissati i connessi obblighi economici. Tempo dopo, però, il marito punta a ottenere una «modifica delle condizioni» fissate dai Giudici, e, in particolare, auspica la revoca del «mantenimento» in favore della figlia maggiorenne, soprattutto alla luce del fatto che ella ha vissuto per un periodo all’estero e ha «svolto alcune attività lavorative part-time».
Come ulteriore elemento a sostegno della propria tesi, poi, il padre evidenzia anche che «la figlia, per il tramite del difensore in primo grado, ha depositato una dichiarazione di rinuncia al mantenimento».Tale linea di pensiero non convince però né i Giudici di merito né quelli di Cassazione. E così il padre si ritrova a vedere confermato il proprio «obbligo di mantenimento» verso la figlia.
In particolare, i Giudici della Cassazione, condividendo il ragionamento fatto in Appello, ritengono che correttamente si è «valutato il contenuto della dichiarazione», escludendone «il valore di rinuncia», ma, allo stesso tempo, si è soprattutto «escluso che emergessero circostanze di fatto significative» su una ipotetica «raggiunta autosufficienza della figlia».Tirando le somme, è indiscutibile, sanciscono i Giudici della Cassazione, che «la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento non può in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell’assegno».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Dalla Cassazione massima tutela per le unioni civili

Dalla Cassazione massima tutela per le unioni civili. Scatta il reato di maltrattamenti in caso di vessazioni e abusi da parte del partner che ha reso la dichiarazione di fronte all'ufficiale del Comune. Con una decisione garantista per le coppie omo ed eterosessuali la Corte di cassazione – sentenza n. 56673 di oggi – ha confermato la condanna a carico di un uomo reo di abusi sessuali e vessazioni sulla compagna.
Lui ha chiesto l'assoluzione usando come grimaldello il limitato lasso di tempo di convivenza, solo un mese. Nulla da fare per la terza sezione penale che ha reso definitivo il verdetto spiegando che agli approdi elaborati dalla giurisprudenza penale ai fini della stessa configurabilità del delitto di cui all'art. 572 del codice penale, deve aggiungersi, quale elemento ancor più pregnante, la valenza probatoria che inequivocabilmente riveste nell'attuale ordinamento la dichiarazione resa dalla coppia innanzi all'ufficiale del Comune di Bollate ai sensi della legge 20/5/2016 n. 76 (contenente la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze) che, sebbene costituisca una semplice variazione anagrafica, priva di qualunque formalità, costituisce il presupposto per l'accertamento della stabile convivenza come espressamente disposto dal comma 37 dell'unico articolo di cui si compone la citata novella. Infatti, la legge 76/2016, invero, nel recepire la da tempo auspicata esigenza di tutela delle relazioni di coppia al di fuori dal matrimonio, ha regolamentato da un canto le unioni civili, configurabili solo fra soggetti dello stesso sesso, e dall'altro le «convivenze di fatto» fondate su uno stabile legame affettivo.

fonte: www.italiaoggi.it

sabato 15 dicembre 2018

Stop alle censure immotivate da parte di Facebook

Stop alle censure immotivate da parte di Facebook. Il social network non potrà più disattivare profili sulla base di violazioni solo presunte ed evidenziate senza contraddittorio. Prevista una penale in capo all'azienda americana per ogni giorno di ritardo nella riattivazione dell'account immotivatamente disattivato. È quanto stabilito dal tribunale di Pordenone nella causa civile n. 2139/2018 pubblicata lo scorso 10 dicembre. La vicenda riguarda un procedimento cautelare, patrocinato dall'avvocato Guido Gallovich, in cui il ricorrente chiedeva a Facebook l'immediato ripristino del suo profilo personale e l'immediata riattivazione del relativo accesso ad una pagina gestita dal profilo stesso o, in subordine, la riattivazione della pagina per il tramite di un nuovo account personale. Il tribunale di Pordenone, sezione civile, ha accolto il ricorso presentato sulla base delle seguenti motivazioni: in primo luogo, «la società resistente, pur in assenza di una chiara, seria e reiterata violazione da parte dell'utente delle condizioni contrattuali, ha deciso dapprima di inibire l'accesso, e poi rimuovere la pagina, con ciò violando non solo le regole contrattuali, ma anche il diritto di libera espressione del pensiero come tutelato dalla Costituzione». La seconda motivazione riguarda l'oggetto del contendere, ovvero la pubblicazione di un video di highlights tennistici in presunta violazione della normativa in materia di proprietà intellettuale. Secondo il tribunale, visto che il video era stato caricato da una pagina pubblica e il ricorrente, appena avvertito del presunto illecito, ha provveduto a levarlo dalla pagina, la condotta «non può certo qualificarsi quale chiara, seria e reiterata violazione delle condizioni per l'utilizzo del social network». In terzo luogo, «la società, a fronte di un possibile abuso, peraltro commesso in buona fede, ha deciso di sanzionare il ricorrente con il blocco e poi la chiusura della pagina senza consentire allo stesso di giustificarsi, adottando un rimedio del tutto sproporzionato rispetto agli addebiti mossi, finendo così non solo per violare le norme contrattuali, ma anche violando i diritti costituzionalmente garantiti al ricorrente. Su queste basi li tribunale ha deciso di accogliere il ricorso ordinando a Facebook l'immediato ripristino del profilo personale del ricorrente. Il riferimento all'immediato intervento viene giustificato dal tribunale nella sentenza; in fatti, con riferimento al c.d. periculum in mora si osserva che la necessità di un'immediata tutela in via anticipatoria rispetto a quella che conseguirebbe all'esito di un giudizio di merito, si giustifica in ragione della circostanza che il prolungarsi del congelamento di una pagina Facebook determina l'assoluta perdita di interesse degli utenti nei confronti della stessa e, di conseguenza, la vanificazione di tutto il tempo speso, con l'irrimediabile perdita dei followers finora acquisiti».

fonte: www.italiaoggi.it

Ubriaco in bici, salva la patente di guida

Condanna confermata per l’imputato sorpreso in condizioni psico-fisiche precarie in sella a una bicicletta. La violazione compiuta, ossia aver guidato in stato di ebbrezza, non è però sufficiente a comportare la sospensione della patente: decisivo il fatto che l’uomo sia stato fermato mentre utilizzava in strada un velocipede, mezzo che non richiede alcun titolo abilitativo per la guida.
Pedalata in stato di ebbrezza. Condanna inevitabile per un uomo – di oltre 80 anni di età – beccato a guidare la propria bici in condizioni psico-fisiche inadeguate, cioè ancora sotto gli effetti di sostanze alcoliche da lui ingerite poco tempo prima.
Illegittima, invece, la sospensione della sua patente di guida. Tale sanzione non è applicabile, spiegano i Giudici, perché la violazione al codice della strada è stata realizzata in sella a una bicicletta (Cassazione, sentenza n. 54032/2018).
Abilitazione. Facilmente ricostruito l’episodio, l’uomo fermato perché guidava in maniera discutibile la propria bici finisce sotto processo con l’accusa di «guida in stato di ebbrezza». E dinanzi ai Giudici del Tribunale sceglie la strada del patteggiamento, con condanna penale e sanzione accessoria, ossia «sospensione della patente di guida per dodici mesi».
Quest’ultimo provvedimento viene mal digerito dall’uomo, che, nonostante l’età avanzata – oltre 80 anni –, vuole poter continuare a guidare la propria automobile.
Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, ricorso con cui viene evidenziato che il Codice della strada è stato sì violato ma «alla guida di una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto il rilascio di alcuna abilitazione».
Questo dettaglio è ritenuto decisivo dai Giudici della Cassazione, i quali, infatti, ritenendo fondata l’osservazione proposta dai legali dell’uomo, cancellano il provvedimento con cui è stata stabilita «la sospensione della patente di guida».
E ora l’anziano ciclista potrà tranquillamente mettersi al volante della propria vettura.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Retribuzione normale durante ferie nonostante periodi disoccupazione parziale

Durante le ferie annuali minime garantite dal diritto dell'Unione il lavoratore ha diritto alla sua retribuzione normale nonostante precedenti periodi di disoccupazione parziale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza 13 dicembre 2018 nella causa C-385/17. I giudici però hanno precisatoche «la durata di tali ferie annuali minime dipende dal lavoro effettivo prestato durante il periodo di riferimento, di modo che periodi di disoccupazione parziale possono avere l'effetto che tali ferie minime siano inferiori a quattro settimane».

Il caso esaminato - Il caso su cui si è pronunciata la Corte di giustizia Ue riguarda il dipendente di una società tedesca, la Holzkam, che nel 2015 si è trovato in disoccupazione parziale e non ha prestato lavoro effettivo per 26 settimane, ossia la metà dell'anno. Durante i periodi di disoccupazione parziale il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore continua, ma il lavoratore non presta lavoro effettivo per il suo datore di lavoro. Tuttavia, secondo il contratto collettivo dell'edilizia, i lavoratori hanno diritto a ferie annuali di riposo di 30 giorni, indipendentemente dai periodi di disoccupazione parziale nel corso dei quali non hanno prestato lavoro effettivo. Pertanto, durante il 2015 e il 2016, il dipendente della Holzkam ha preso i 30 giorni di ferie maturati nel corso del 2015. Ciononostante, secondo il contratto collettivo, i periodi di disoccupazione parziale sono presi in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo delle ferie annuali, detta «indennità per ferie retribuite». La Holzkamm ha quindi calcolato l'importo da pagare al dipendente sulla base di una retribuzione oraria lorda inferiore alla retribuzione oraria normale, il che ha avuto come effetto una riduzione significativa dell'importo della sua retribuzione.
Ritenendo che i periodi di disoccupazione parziale durante il periodo di riferimento non possano avere l'effetto di ridurre l'importo dell'indennità per ferie retribuite cui ha diritto, il dipendente si è rivolto al Tribunale del lavoro di Verden, che a sua volta ha interpellato la Corte di giustizia.
La posizione della Cgue - La Corte ha statuito che «il fatto che si percepisca, per i giorni di ferie annuali garantiti dal diritto dell'Unione, una retribuzione che non corrisponde alla retribuzione ordinaria che percepisce durante i periodi di lavoro effettivo è in contrasto con il diritto dell'Unione». Sottolinea però che il diritto dell'Unione non richiede che la retribuzione ordinaria sia concessa per tutta la durata delle ferie annuali di cui il dipendente beneficia in forza del diritto nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a concedere tale retribuzione soltanto per la durata delle ferie annuali minime previste dal diritto dell'Unione, «ove tali ferie sono maturate dal dipendente soltanto per i periodi di lavoro effettivo». In sostanza, l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dal diritto dell'Unione, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.

fonte:CassaForense-DatAvvocato

Licenziamento disciplinare per il dipendente pubblico che esercita la professione forense

Il funzionario comunale che svolge contemporaneamente l'attività di avvocato versa in una situazione di incompatibilità, prevista dall'articolo 53 del Testo unico sul pubblico impiego, che giustifica il licenziamento disciplinare. Tale sanzione è legittima anche soltanto in presenza della mera iscrizione all'albo degli avvocati, da cui è lecito presumere lo svolgimento in concreto della professione forense.
Questo è quanto si afferma nella sentenza 32156 della Sezione lavoro della Cassazione, depositata ieri.
Il caso - Protagonista della vicenda è un avvocato che nel settembre 2012 veniva assunto alle dipendenze del Comune di Pompei senza dichiarare la propria situazione di incompatibilità a svolgere l'incarico pubblico. Il legale, infatti, era rimasto iscritto all'albo degli avvocati e aveva in qualche occasione continuato a svolgere la professione forense difendendo in giudizio alcuni suoi clienti. L'ente locale si accorgeva però dell'anomalia e chiedeva chiarimenti al suo funzionario, il quale adduceva a sua difesa la cancellazione della partita Iva e la sua dichiarazione dei redditi, da cui si desumeva il mancato svolgimento dell'attività di avvocato. Dopo qualche mese, tuttavia, il Comune chiedeva al dipendente ulteriori chiarimenti e dalla risposta alla contestazione disciplinare fornita da quest'ultimo emergeva che lo stesso era di fatto ancora iscritto all'albo. Tanto bastava per l'ente datore di lavoro a presumere in concreto l'esercizio dell'attività professionale, sicché, sulla base degli articoli 53 del Testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001) e 21 della Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (Legge 267/2012), il Comune nel settembre 2015 disponeva il licenziamento disciplinare del dipendente.
A questo punto il funzionario impugnava il provvedimento dinanzi all'autorità giudiziaria chiedendo l'annullamento della massima sanzione disciplinare per la tardività dell'irrogazione del provvedimento rispetto alla contestazione iniziale, nonché per la mancata dimostrazione della effettiva attività forense da lui svolta. I giudici però, sia in primo che in secondo grado, confermavano la bontà del licenziamento per l'incompatibilità della funzione di pubblico dipendente con l'esercizio della professione forense.
La tempestività del provvedimento - La questione così arriva in Cassazione dove l'ex dipendente pubblico cerca di contestare il licenziamento sul piano formale e sostanziale. Il verdetto però non cambia. La Corte replica alla presunta tardività del provvedimento spiegando che il Comune, nel caso di specie, ha potuto procedere al licenziamento solo in un secondo momento, ovvero dopo la precisa ricostruzione della situazione di fatto avvenuta a seguito dei chiarimenti chiesti al lavoratore, non essendo possibile «un arretramento cronologico del momento dell'acquisizione della notizia dell'infrazione». D'altra parte, continua il Collegio, ben può la pubblica amministrazione «svolgere indagini pre-procedimentali per chiarire i termini della vicenda e valutare la consistenza disciplinare dei fatti emersi a carico del dipendente.
La valenza dell'incompatibilità - I giudici di legittimità chiariscono anche che la mera iscrizione all'albo è sufficiente a fornire la prova della incompatibilità, non essendo necessarie ulteriori indagini in merito all'effettivo svolgimento della libera professione. Difatti, l'articolo 53 del Testo unico sul pubblico impiego «ha sancito una vera e propria estensione a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non» della disciplina delle incompatibilità, escludendo solo il personale docente, direttivo e ispettivo della scuola, il personale del servizio sanitario nazionale e i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, per i quali sono previste speciali disposizioni. Pertanto, chiosa la Corte, ad eccezione di tali categorie, il generale principio della incompatibilità sancito per i dipendenti statali e degli enti pubblici economici si estende a tutti i pubblici dipendenti.

fonte: CassaForense-DatAvvocato

Censis: Italiani spaventati e incattiviti dalla mancata crescita economica

La delusione per la mancata ripresa economica alimenta paura e tensione per il futuro, è quanto emerge dal 52°rapporto Censis, che analizzando le caratteristiche sociali del paese Italia fa un’analisi del sentimento che pervade il cittadino nostrano.
La preoccupazione maggiore nasce dalla mancata percezione da parte dei cittadini dell’ascensore sociale, molti italiani dicono di avere un reddito e una capacità di spesa minore di quelle dei propri genitori.
Tale percezione negativa è maggiore nelle classi sociali con reddito basso che si vedono poco tutelati dallo stato che pensano tuteli più gli stranieri di loro, circa il 52% del campione.
I più bersagliati risultano gli extracomunitari, osteggiati dal 71% di chi ha più di 55 anni di età e dal 78% dei disoccupati.

fonte:CassaNazionalediPrevidenzaForense

mercoledì 12 dicembre 2018

Moglie morta in un incidente: non risarcito il marito traditore

Accolta la richiesta di ristoro economico presentata dal padre, dai fratelli e dai figli della donna. Respinta, invece, quella presentata dal marito. Decisiva la constatazione che egli aveva avuto una relazione extraconiugale, da cui era anche nato un figlio.
Esito drammatico per l’impatto in piena campagna tra un’automobile e un mezzo agricolo: la donna alla guida della vettura perde la vita. Quasi tutti i suoi familiari più stretti possono legittimamente pretendere un adeguato ristoro economico per il grave danno morale subito, eccetto il marito, a cui viene negato il diritto al risarcimento. Decisivo, secondo i Giudici, il fatto che egli aveva avuto una relazione extraconiugale, coronata dalla nascita – tre mesi prima della morte della moglie – di un figlio (Corte di Cassazione, sentenza n. 31950/18).
Colpa. La delicata vicenda giudiziaria ha origine nel lontano luglio del 1998, quando, in provincia di Matera, un’automobile si contra con un mezzo agricolo, non assicurato, per giunta. Le conseguenze peggiori sono per la donna alla guida della vettura, che a causa dell’incidente e delle lesioni riportate perde la vita.
Una volta ricostruita la dinamica dell’incidente, i Giudici definiscono le responsabilità dei due conducenti. Colpevole non è solo l’autista del mezzo agricolo – e che «ebbe a circolare su strada pubblica, in condizioni di scarsa visibilità, con rimorchio non munito di dispositivi di illuminazione» – , ma anche la donna che, secondo i Giudici, «ebbe a percorrere, pur se a velocità inferiore a quella massima consentita, una strada rettilinea senza prestare adeguata attenzione alla presenza di un ostacolo ancora visibile per le sue significative dimensioni» e «senza indossare le cinture di sicurezza».Accertato, quindi, «il concorso di colpa», in Appello viene ritenuta legittima la pretesa risarcitoria avanzata dai familiari della donna, ossia «il padre, i fratelli e i figli».Respinta, invece, la richiesta presentata dal marito. Questo ‘no’ si spiega, secondo i Giudici, con la mancanza tra i coniugi – non separati – di «un progetto di vita in comune di un vincolo affettivo». E a questo proposito viene evidenziato che «l’uomo aveva avuto una relazione extraconiugale, da cui era nato un figlio tre mesi prima della morte della moglie».Decisiva, quindi, secondo i Giudici, la presenza di «una circostanza che costituisce, secondo comune esperienza, sintomo del deterioramento e della cessazione di un rapporto coniugale» e della conseguente mancanza di «un vincolo affettivo».
Legame. La visione tracciata in Appello è condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione, che, di conseguenza, respinge definitivamente la domanda di risarcimento presentata dal marito.
In premessa, i Giudici della Cassazione ribadiscono che «il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale con conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare».
Tale prospettiva non è applicabile, secondo i Giudici, alla vicenda in esame. Ciò alla luce di «elementi di segno contrario», come «l’esistenza di una relazione extraconiugale» da parte del marito della donna deceduta con «conseguente nascita di un figlio».
A fronte di questo quadro, e tenendo presente che «la relazione extraconiugale costituisce un evidente inadempimento all’obbligo di fedeltà tra coniugi», il marito non ha affatto dato prova della concreta «persistenza di un vincolo affettivo» in ambito coniugale e quindi di «avere effettivamente subito un danno morale» per la morte della moglie.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

giovedì 6 dicembre 2018

Pubblicato in Gazzetta il Decreto sicurezza 2018: ecco cosa contiene

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 il cd. decreto Sicurezza con entrata in vigore dal 4 dicembre. Infatti, il 28 novembre 2018, la Camera ha approvato il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale dello straniero e immigrazione, sicurezza pubblica, funzionalità del Ministero dell'interno e organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Ecco i principali argomenti trattati
Protezione umanitaria e immigrazione irregolare Il decreto sostituisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, con permessi di soggiorno "speciali" che possono essere rilasciati in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile, oltre ai casi già previsti dal testo unico sull'immigrazione. A giudicare le controversie relative al rilascio di questi permessi sono le sezioni specializzate in materia di immigrazione che decidono con rito sommario di cognizione. Il provvedimento, inoltre, reca diverse misure finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina.
Protezione internazionale Alcune disposizioni del DL 113/2018 riguardano aspetti della disciplina della protezione internazionale dello straniero. Un primo gruppo di misure concerne i richiedenti asilo e incidono sulle procedure per la concessione o il diniego della protezione internazionale (ossia lo status  di rifugiato o quello di beneficiario di protezione sussidiaria) e sono finalizzate, prevalentemente, alla semplificazione e alla riduzione dei tempi di esame della domande di asilo. Un secondo gruppo di misure riguardano coloro ai quali è già stato riconosciuto lo status di rifugiato. Un terzo gruppo di disposizioni coinvolge l'accoglienza dei migranti, il cui sistema di accoglienza viene complessivamente ristrutturato prevedendo, tra l'altro, che il sistema SPRAR sia riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati e non anche, come in precedenza, ai richiedenti asilo.
Cittadinanza: il decreto prevede la revoca della cittadinanza (acquisita per matrimonio o naturalizzazione o concessa allo straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età) in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione.
Polizia locale Il DL reca alcune disposizioni volte a potenziare l'attività della polizia locale. A tal fine, si autorizzano i comuni, che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio, di procedere nell'anno 2019 ad assunzioni di personale della polizia municipale. Inoltre, sono previste misure che consentano al personale della polizia municipale di:
- accedere alla banca dati interforze CED del Ministero dell'interno anche per verificare l'esistenza di provvedimenti di ricerca nei confronti delle persone controllate nel corso del servizio di polizia stradale;
- utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici, i c.d. taser;
- portare le armi senza licenza fuori del territorio di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza
Sicurezza urbana Il provvedimento interviene sul tema della sicurezza urbana introducendo anzitutto disposizioni di natura penale. Si segnala:
- l'inserimento nel codice penale dell'articolo 669-bis, relativo all'esercizio molesto dell'accattonaggio, che viene punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000;
- la modifica della fattispecie di impiego di minori nell'accattonaggio sanzionando anche la condotta dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio;
- la punibilità a titolo di illecito penale sia del blocco stradale che dell'ostruzione o ingombro di strade ferrate, fattispecie attualmente punite come illeciti amministrativil
- l'aumento delle risorse per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni:
Sicurezza pubblica Il decreto-legge reca, poi, una serie di disposizioni di diversa natura finalizzate al miglioramento della sicurezza pubblica. Il decreto consente, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare con finalità di sicurezza e di prevenzione del terrorismo, pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti. La comunicazione avviene contestualmente della stipula del contratto e comunque con "congruo anticipo" rispetto al momento della consegna del veicolo; tali comunicazioni sono riscontrate con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli
per le stesse finalità, si prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Prevenzione e contrasto alla mafia Il decreto detta alcune disposizioni di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, in particolare intervenendo sul Codice antimafia (D.Lgs 159 del 2011).Viene inasprito il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, a meccanismi di subappalto illeciti (art. 25). Il decreto legge interviene sul Codice antimafia anche con una disciplina volta alla razionalizzazione nella gestione dei beni confiscati nonchè sul personale dell'Agenzia nazionale.
Occupazioni abusive La disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 c.p. è modificata nei seguenti termini:
- viene elevata la pena detentiva prevista per l''invasione arbitraria di terreni o edifici (dagli attuali "fino a due anni" a "da uno a tre anni");
- sono ridelineate le circostanze aggravanti: è prevista la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone ovvero da persona palesemente armata (viene meno la circostanza aggravante che ricorre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche non armate). Nelle ipotesi aggravate è confermata la procedibilità d'ufficio;
Viene inserita tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici (art. 31) e viene escluso che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.

Fonte: www.fiscoetasse.com

Dimissioni annullate se il lavoratore era sotto stress

L’incapacità di intendere e di volere, quale causa di annullamento del negozio, può assumere rilevanza anche nella valutazione della validità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore.
Sul tema la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 30126/18.
La vicenda. Un geometra, ex dipendente di un Comune emiliano, chiedeva l’accertamento dell’efficacia della revoca delle proprie dimissioni e/o la declaratoria di invalidità delle stesse per essere state rassegnate in difetto della capacità naturale derivante da un grave stato di turbamento psichico. Il contesto lavorativo in cui era inserito era infatti fonte di stress e insoddisfazione per l’interessato, come deducibile delle patologie accertate dai medici curanti. La domanda veniva rigettata sia dal Tribunale che in Appello posto che non era stato denunciato un vero e proprio mobbing della controparte e le dimissioni non potevano considerarsi frutto di impulso improvviso ed inconsapevole.
Il soccombente ricorre dunque in Cassazione.
Incapacità di intendere e di volere. Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere quale causa di annullamento del negozio, «non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venir meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’importanza del gesto». Sussiste dunque incapacità naturale in presenza di uno stato psichico abnorme anche improvviso, transitorio e non patologico la cui prova può essere fornita con ogni mezzo.
Si tratta di principi che ben possono trovare applicazione anche alla domanda di annullamento dell’atto di dimissione del lavoratore dal rapporto di lavoro, con alcune precisazioni.
Dimissioni nel pubblico impiego. In particolare, essendo in discussione la modalità con cui il lavoratore si è dimesso, l’accertamento dell’univoca volontà dello stesso deve essere condotto rigidamente. Se il giudice accerta dunque l’incapacità naturale del lavoratore, il diritto a riprendere il lavoro retroagisce al momento della domanda, così come il diritto alla retribuzione.
Precisa inoltre la pronuncia in commento che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio e non devono quindi essere accettate dal datore di lavoro. In tale contesto, trova inoltre applicazione l’istituto della riammissione in servizio che non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro ma ne costituisce uno nuovo. Ciò posto, e nonostante le differenze rispetto al lavoro privato, anche nel pubblico impiego deve essere applicato il principio della genuinità e autenticità delle dimissioni.
In conclusione, applicando tali principi al caso di specie, la Corte annulla la sentenza impugnata per aver la Corte d’Appello ritenuto sussistente la capacità di intendere e volere del lavoratore al momento delle dimissioni, nonostante la CTU avesse accertato la sussistenza di patologie dovute allo stress e all’insoddisfazione nel lavoro. Il complessivo quadro clinico emerso non è infatti stato ritenuto rilevante per la qualificazione della situazione del lavoratore al momento delle dimissioni. La sentenza impugnata viene dunque annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Solo illecito amministrativo per il parcheggiatore abusivo

L'attività di parcheggiatore abusivo è sanzionata in via amministrativa. E il giudice non può dunque far scattare una misura di custodia.
La Corte di cassazione, con la sentenza 54155, accoglie il ricorso contro la decisione di contestare la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, prevista dal Codice antimafia (Dlgs 159/2011), esprimendo un giudizio di pericolosità, basato sulla sola attività di parcheggiatore abusivo svolta dal ricorrente. La Cassazione ricorda che il giudice penale può disapplicare il provvedimento amministrativo motivato solo da illazioni, congetture o meri sospetti e sulla astratta possibilità che vengano commessi delitti.
L'ordine, la cui violazione ha come conseguenza un illecito penale, deve, infatti, essere fondato su indizi da cui desumere che il destinatario rientri tra le categorie di persone ritenute abitualmente pericolose (articolo 1 legge 1423/1956) secondo argomentazioni fondate su elementi di fatto.
Tra questi non può rientrare il “lavoro” di parcheggiatore abusivo che non è un reato ma un illecito amministrativo, previsto dal Codice della strada (articolo 7, comma 15-bis). Né, come nel caso esaminato, il provvedimento del questore, può essere supportato da considerazioni circa l'eventuale reato di estorsione, conseguenza del “pretendere” denaro dagli automobilisti. Espressione che, in assenza di chiarimenti utili ad accreditare la tesi di una condotta marcatamente intimidatoria, non può essere interpretata come rientrante nel reato previsto dall'articolo 629 del Codice penale, quando potrebbe essere compresa nei confini della richiesta semplicemente insistente o petulante.
L'asse portante del provvedimento del questore, per giustificare la pericolosità sociale, dunque non regge. E il provvedimento avrebbe dovuto essere disapplicato dai giudici di merito. La Cassazione annulla senza rinvio perché il fatto, privo del presupposto, non sussiste. Sull'attività di parcheggiatore abusivo, proprio il 4 dicembre, è entrata in vigore una modifica introdotta dal decreto sicurezza: ora le sanzioni penali scattano solo in caso di recidiva.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

Circolazione stradale: presenza autovelox va segnalata in modo preventivo e adeguato

In tema di violazioni del codice della strada, se è pur vero che il Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza a individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità; precisando che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento a un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all'esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo (Corte di cassazione, sezione VI civile, sentenza 22 novembre 2018 n. 30323).

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 1 dicembre 2018

Farmaci generici ”equivalenti” agli originatori solo con sconto del 20%

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 6716 del 27 novembre 2018, accogliendo il ricorso dell'Aifa contro la società farmaceutica Eg ha confermato il regime dei prezzi previsto nel 2012 dal decreto Balduzzi per i farmaci “generici”. L'articolo 12, comma 5, del Dl n. 158 del 2012, spiega la decisione, ha escluso la contrattazione per i prezzi dei farmaci generici solo per l'ipotesi in cui l'Azienda produttrice indichi un prezzo “conveniente”. Si fa invece ricorso alla contrattazione se il prezzo proposto per il generico è superiore alle percentuali introdotte dal cd. decreto scaglioni (applicando i criteri dettati dalla delibera Cipe n. 3 del 2001) salvo il limite di un prezzo che sia almeno del 20% inferiore a quello del farmaco originatore (previsto dalla norma speciale sui generici, introdotta dal comma 130 dell'art. 3, l. n. 549 del 1995). Niente da fare dunque per la società Eg che aveva censurato la commercializzazione in fascia C/RR del Clonazepam quale conseguenza del mancato accordo tra le parti sul prezzo al pubblico necessario ai fini del collocamento in classe A. La Eg, infatti, aveva offerto un prezzo al pubblico più basso del 10% rispetto a quello della confezione Branded già presente sul mercato in classe A, e successivamente lo aveva ridotto di un ulteriore 5%, ritenendo che fosse sufficiente ai fini della classificazione in “A”.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...