giovedì 29 novembre 2018

Libretti al portatore, estinzione obbligatoria entro il 31 dicembre 2018

Scadenze rilevanti sul fronte antiriciclaggio: entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, nonché i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. Lo ricorda, con un comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Antiriciclaggio. Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. Tale obbligato è previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio.
Cosa fare se si è in possesso di un libretto al portatore? Entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:
– chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
– trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
– chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Dopo questo termine temporale i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale applicherà al portatore una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

Fonte: www.fiscopiu.it

Minori, si può aggiungere il cognome materno solo se il padre acconsente

Per il Tar Lazio è legittimo che il prefetto neghi l'aggiunta del cognome materno, richiesto dalla madre nell'interesse del figlio minorenne, se non vi è l'accordo di entrambi i genitori e a maggior ragione nel caso, come quello in esame, in cui il padre abbia manifestato il proprio dissenso. E anche senza aver portato a conoscenza della madre richiedente le ragioni dell'opposizione paterna. Così il Tar Lazio con la sentenza n. 11410 depositata ieri ha bocciato il ricorso contro il decreto di diniego del prefetto. Respinte in toto le ragioni della madre, che lamentava la mancata applicazione dei principi affermati di recente dalla giurisprudenza costituzionale, il Tar indica come mezzo legittimo di composizione del contrasto in casi simili l'azione in sede civile davanti al giudice ordinario. Per il Tar non vi sono rilievi contro la decisione del Prefetto neanche in ordine alla mancata informazione della madre sui motivi di opposizione del padre alla sua istanza.
I giudici amministrativi chiariscono che la stessa pronuncia costituzionale indicata dalla ricorrente, la n. 286 del 2016, aveva semplicemente rimosso l'ostacolo alla richiesta di assegnazione del cognome materno quando questa fosse frutto della comune volontà dei genitori e che, quindi, erano illegittime le norme civilistiche e quelle dello stato civile dove prevedevano l'automatica attribuzione del solo cognome paterno. Perciò si tratta di una decisione che non è di alcun sostegno all'istanza rivolta al prefetto dalla madre. Quest'ultima di fronte al diniego del padre può solo rivolgersi alla giustizia civile per comporre il disaccordo. In modo del tutto chiaro il Tar conclude affermando che la situazione di contrasto tra i genitori non può comunque essere il fondamento per l'accoglimento dell'istanza di aggiunta del cognome della madre. Il no del prefetto è quindi legittimo e automatico basta che il padre si opponga. E, come nel caso specifico, il Tar non stigmatizza neanche che in tale fase 'amministrativa' le opposte posizioni genitoriali non vengano messe a contraddittorio.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 24 novembre 2018

È appropriazione indebita non restituire beni al coniuge separato

In caso sia stata già pronunciata la separazione scatta il reato di appropriazione indebita per il coniuge che si rifiuta di restituire i beni di proprietà dell'altro coniuge. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 52598 depositata ieri ha respinto il ricorso della moglie separata che, essendo in possesso dei beni del marito, si era rifiutata di restituirglieli. Contro la condanna, confermata in appello, per il reato previsto dall'articolo 646 del Codice penale, la ricorrente, oltre a richiedere un'inammissibile rivalutazione dei fatti di causa da parte della Cassazione, sosteneva che la querela del marito - a 2 anni dalla separazione - fosse tardiva. Rendendo - secondo la ricorrente - la propria condotta ormai non più rilevante ai fini penali.
Ma i giudici di legittimità respingono l'argomento difensivo spiegando che il giorno dell' interversione del possesso”da cui decorre il termine della querela non è quello della dichiarazione di separazione che autorizza a riappropriarsi dei propri beni, ma quello in cui viene negato il diritto al legittimo proprietario. Cioè, nel caso concreto, rilevava il momento in cui il marito comunicando alla moglie di volersi recare a ritirare i propri beni nel locale che era nella disponibilità di lei si è visto rispondere che nulla vi avrebbe trovato in quanto - proprio al fine di impedirgli l'esercizio del diritto di proprietà - aveva provveduto a svuotare il luogo dove erano stati posti. Circostanza confermata dai giudici nella fase di merito.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

giovedì 22 novembre 2018

Non punibili i genitori se il figlio si ferma alle elementari

Cadono le accuse nei confronti di due genitori, originari della provincia di Padova. Normativa alla mano, oggi l’obbligo dell’istruzione non riguarda anche la scuola media.
Niente sanzione per i genitori. Nessuna sanzione per mamma e papà se il figlio conclude il proprio percorso di studi con i cinque anni della scuola elementare. A dirlo a chiare lettere, nuovamente, sono i giudici della Cassazione, facendo cadere le accuse nei confronti di due genitori padovani, finiti sotto processo per non avere rispettato “l’obbligo dell’istruzione” per i minori (Cassazione penale, sentenza n. 52140/2018).
Scuola. La vicenda giudiziaria ha origine nell’estate del 2016, quando è accertata la mancata presentazione di un ragazzino alla scuola media. Sotto accusa, ovviamente, i suoi genitori, ai quali viene contestato di «avere omesso di far impartire al figlio l’istruzione di scuola media di primo grado».
Mamma e papà provano a difendersi, ma il giudice li ritiene colpevoli.
Identica soluzione pare dover avere anche il processo in Cassazione, dove il padre del ragazzo spiega «di essere stato ristretto in carcere», in quel periodo, e quindi di non avere potuto «assolvere all’obbligo di legge».
Per la Cassazione, però, le accuse ai due genitori sono prive di fondamento. Ciò alla luce del d. lgs. n. 212/2010 con cui è stato abrogato «l’articolo 8 della legge numero 1859 del 1962 che estendeva l’applicazione delle sanzioni previste per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione elementare (articolo 731 del Codice Penale) anche alla violazione dell’obbligo scolastico» relativo alla «scuola media».
Tirando le somme, «l’inosservanza, da parte del genitore, dell’obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

domenica 18 novembre 2018

Reato di produzione di materiale pedopornografico scatta anche senza il pericolo di diffusione

Il reato di produzione di materiale pedopornografico scatta a prescindere dal pericolo che i video o le immagini siano diffuse. Le Sezioni unite, con la sentenza 51815, superano il vecchio orientamento, sempre affermato dal Supremo consesso (13/2000) che prevedeva, ai fini della sussistenza della condotta, il pericolo concreto di diffusione del materiale prodotto. Un cambio di rotta, sollecitato anche dalla sezione remittente, che le Sezioni unite eseguono prendendo atto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sul tema. Il principio “tradizionale” abbandonato forniva, spiegano i giudici, una soluzione del tutto parziale del problema escludendo il fatto che la pornografia “domestica” potesse rientrare nel concetto di produzione previsto dall'articolo 600-ter del Codice penale, per la mancanza del pericolo di diffusione. Una condotta che, anche nel “vecchio” corso, era considerata penalmente rilevante ma collocata all'interno del “residuale” reato della pedopornografia virtuale (articolo 600-quater). Il nuovo inquadramento cambia prospettiva, chiarendo che la valutazione della rilevanza penale deve ruotare attorno al concetto cardine dell'”utilizzazione del minore”, per capire quando questa sfocia nella “strumentalizzazione” del minore, trasformato da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in uno strumento di soddisfacimento del desiderio. Va esclusa l'”utilizzazione” quando le immagini o i video, destinati ad uso strettamente privato, sono il risultato di una relazione paritaria tra minorenni over 14, priva di un condizionamento che deriva da una posizione di “supremazia” dell'autore. Il discrimine non è dunque il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione che può essere esclusa solo dopo un attento apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 17 novembre 2018

Bollette gas prescritte dopo 2 anni

Nei casi di ritardi nella fatturazione delle bollette del gas, per responsabilità del venditore o del distributore, dal 1° gennaio 2019, il cliente potrà eccepire la prescrizione andando a pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. Questo è quanto si evince dal comunicato stampa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
La prescrizione. Per le bollette del gas, nelle ipotesi di ritardi nella fatturazione (per cause imputabili al venditore o distributore), a partire dal 1° gennaio 2019 il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare così solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
Inoltre, sottolinea l’Autorità che «i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni». L’obiettivo è quello di informare il cliente della possibilità di non pagare l’ammontare di tali importi «mediante una pagina iniziale aggiuntiva contenente un format (disponibile anche sul proprio sito e presso eventuali sportelli fisici) di pronto utilizzo per eccepire la prescrizione, nonché indicare un recapito postale o fax e una mail a cui inviare tale comunicazione».
Gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito.
Nel caso in cui, invece, il venditore non sia direttamente responsabile del ritardo di fatturazione degli importi risalenti a più di 2 anni, dovrà assolvere obblighi informativi specifici volti a consentire comunque al cliente di comunicare la volontà di eccepire la prescrizione.
Infine è doveroso ricordare che dallo scorso 1° marzo, la riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era già prevista per le forniture elettriche, in attuazione della legge di bilancio 2018.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Isis, carcere preventivo anche per chi ospita un terrorista islamico

Legittima la misura cautelare del carcere, per presunta partecipazione all'associazione terroristica di matrice islamica Isis, per chi abbia offerto ospitalità ad un membro dell'organizzazione, nel caso un terrorista ceceno poi arrestato. Mettendogli a disposizione anche la propria associazione culturale (“Al Dawa”) in cui si svolgeva attività di «propaganda e proselitismo», e ponendo in essere, attraverso Twitter, «attività di apologia dell'organizzazione». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 51654 del 15 novembre 2018, respingendo il ricorso di un uomo nato al Cairo nel 1958 contro la decisione del Tribunale di Bari che aveva confermato la custodia cautelare disposta dal Gip. Per la Suprema corte l'effettiva partecipazione ad una associazione criminale non deve desumersi da regole «rigide» ed uguali per i diversi consessi ma deve considerare la «particolare natura del gruppo criminale». E, prosegue la decisione, «la spiccata pericolosità dell'Isis trova causa nella fluidità della sua struttura» che «non richiede forme particolari per l'assunzione del ruolo partecipativo» e «non si qualifica per articolazioni organizzative statiche ma, facendo leva sull'intensità della cifra ideologica, può reclutare adepti anche soltanto incitando alla jihad». Che, del resto, non si realizza «attraverso una pianificazione centralizzata di atti violenti ma per mezzo di scelte autonome del singolo quanto all'individuazione del luogo e degli strumenti».
In questo senso, continua la Corte, il Tribunale ha dato una adeguata motivazione «indicando la condivisione ideologica delle finalità dell'Isis nell'aver fornito assistenza ad uno degli associati, nell'aver svolto attività di apologia del terrorismo tramite profilo Twitter, aperto e seguito da 13 followers, nell'aver fatto attività di propaganda e proselitismo tramite Whatsapp e lezioni tenute nel centro culturale “Al Dawa”». A ciò deve aggiungersi l'essere in possesso di materiale reperibile soltanto nel dark web, fatto che di per sé – necessitando di chiavi di accesso criptate - fornisce la prova di un legame col gruppo associativo. Non è invece necessario verificare «se all'adesione abbia corrisposto un'accettazione ad opera dei vertici associativi», in quanto il presunto terrorista «ha aderito a una sorta di offerta pubblica lanciata dall'Isis attraverso canali mediatici di propaganda». Quanto poi all'attività di proselitismo e indottrinamento tramite l'associazione culturale, «non è meritevole di considerazione la tesi difensiva secondo cui la condivisione di idee integraliste, in assenza di propositi di violenza, è libera manifestazione del pensiero». Infatti, «l'invio di link e video relativi a Daesh sono atti che inequivocamente attestano la volontà di fare adepti in favore di un gruppo che ha tra suoi obiettivi quello di praticare atti di inaudita ed efferata violenza». Infine, non gioca a favore del ricorrente neppure il basso numero di followers atteso che il profilo era «aperto» e dunque «accessibile da chiunque». E che, comunque, «l'attività di esaltazione della violenza» ha per lo meno raggiunto tredici persone, in tal modo «concretizzando il profilo offensivo».

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

giovedì 15 novembre 2018

Al volante dopo due birre medie: automobilista condannato

Definitiva la condanna. A inchiodare l’automobilista è anche la consapevolezza di avere assunto una quantità di alcool superiore a quella consentita. Esclusa perciò la “non punibilità” per “particolare tenuità del fatto”.
Bere due birre medie e poi mettersi alla guida – di un suv, peraltro – in orario notturno inchioda l’automobilista alle proprie responsabilità: legittima la condanna, e risibile, secondo i Giudici, l’ipotesi che la sua condotta venga catalogata come “lieve” e quindi “non punibile” (Corte di Cassazione, sentenza n. 51304/18, depositata 12 novembre).
Sintomi. Posizione netta, quella assunta prima dal GIP in Tribunale e poi dai Giudici in Corte d’Appello: l’imputato è ritenuto colpevole di avere palesemente violato il codice della strada, avendo «circolato in ora notturna, alla guida di un’auto tipo ‘Suv’, lungo un’arteria stradale ad alto scorrimento, in stato di ebbrezza alcolica». Inequivocabile «il tasso alcolemico accertato», pari a 1,03 grammi per litro.
Il legale dell’automobilista sostiene anche in Cassazione che sia comunque plausibile l’applicazione dell’articolo 131-bis c.p.. In sostanza, l’avvocato punta a vedere riconosciuta “la particolare tenuità” della condotta tenuta dal suo cliente. A questo proposito egli evidenzia innanzitutto che «gli agenti della Polizia stradale hanno annotato solo la presenza di sintomi quali alito vinoso ed occhi lucidi», e non invece «difficoltà di espressione verbale o equilibrio precario», e osserva che, di conseguenza, si può parlare di «alterazione lieve, compatibile quindi con la particolare tenuità del fatto».
Come elemento ulteriore, poi, il legale ritiene irrilevante il richiamo dei Giudici alla «tipologia del veicolo» poiché, a suo dire, «il suv non è un’auto veloce e ha un ingombro pari ad un’automobile familiare e, pertanto, la sua dimensione non può essere considerata un fattore di moltiplicazione del rischio».
Per completare la linea difensiva, infine, l’avvocato segnala ai Giudici un’ulteriore circostanza, cioè che in occasione del controllo effettuato dalla Polizia stradale «all’automobilista – persona dedita ad uno stabile lavoro – non fu contestata alcuna altra violazione, avendo egli pacificamente guidato alla velocità consentita, con i dispositivi di sicurezza allacciati e senza utilizzare il telefono durante la marcia».
Alcool. Ogni obiezione proposta in Cassazione si rivela però inutile. Per i Giudici del Palazzaccio, difatti, è decisivo, e corretto, il richiamo alle «modalità dell’azione» compiuta dall’automobilista per escludere l’ipotesi della “particolare tenuità”.
In particolare, i Magistrati riconoscono che «l’ora notturna non è astrattamente incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto» ma poi aggiungono che in questa vicenda vanno valutate con attenzione «le condizioni di tempo e quelle di luogo (una zona di traffico particolarmente intenso e veloce, prossima a snodi stradali importanti)», valutando tali elementi quali «moltiplicatori del rischio».
Per quanto concerne poi «l’elemento soggettivo», secondo i Giudici va tenuto presente che «al momento in cui l’automobilista si pose alla guida, egli era consapevole di avere assunto una quantità di alcool ben superiore a quella consentita», avendo bevuto «due birre medie e non una sola».
Infine, a chiusura del proprio ragionamento, i Magistrati ritengono significativi anche gli altri elementi probatori, ossia «la sintomatologia» manifestata dall’automobilista e «accompagnata dal superamento della soglia» massima consentita di alcool nel sangue e «l’incidenza del tipo di vettura condotta».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it


Pace fiscale: Gdp Afragola stralcia cartelle sotto i mille euro

Primi effetti dello “stralcio” delle cartelle fino a mille euro previsto dalla “pace fiscale” del governo “giallo-verde”. Con una pronuncia di due giorni fa infatti il giudice di pace di Afragola, Margherita Morelli, ha dichiarato la «cessata materia del contendere» in relazione a due cartelle esattoriali, emesse a seguito di contravvenzioni stradali, per 163 e 150 euro. Il contribuente aveva chiamato in causa l'Agenzia delle entrate e il comune di Savona chiedendo l'accertamento negativo del credito per prescrizione, sostenendo di non aver mai ricevuto le relative notifiche e di aver proposto una istanza di sgravio rimasta inevasa. Il giudice di pace, rilevata la «immediata applicabilità» del Dl fiscale n° 119/18, in vigore dal 24 ottobre scorso (l'udienza è del 25/10), ha invece optato per la cessazione della causa. Secondo il Gdp «l'annullamento previsto per legge del debito, opera con efficacia immediata e determina fin da subito, la inesigibilità del credito mentre la sua cancellazione, è differita per motivi tecnico contabili, alla data del 31.12.2018».
La norma (articolo 4, n.° 1) infatti stabilisce che i «debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ancorchè riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3 (definizione agevolata, ndr), sono automaticamente annullati». E che «l'annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.18 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili». «La ratio della disposizione - prosegue la decisione - è sicuramente quella di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione». E «la disposizione, adottata con Dl che benchè provvisorio, in attesa che intervenga la legge di conversione, ha forza di legge, deve ritenersi pienamente efficace e va applicata». Il credito diventa dunque immediatamente «inesigibile» mentre la «cancellazione» vera e propria scatterà solo a fine anno. Infatti, prosegue la sentenza, «solo le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite (n° 2 lett. a) mentre per quelle versate dalla data di entrata in vigore del decreto è previsto un regime di imputazione per i debiti inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, un altro per quelli scaduti o in scadenza e uno ulteriore di rimborso (n° 2 lett. b)». Infine, conclude il Gdp, anche se «manca una specifica disposizione intervenuta a regolare le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un processo al momento della entrata in vigore del decreto», rimane comunque fermo «il principio generale che il processo quando ne siano venute meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere». Le spese di giudizio, liquidate in 343 euro, sono state poste, in solido, a carico del Fisco e del comune.

Fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 10 novembre 2018

L’impianto autonomo di riscaldamento non sottrae il condomino dalle spese comuni

Nel regolamento condominiale è nulla la disposizione che vieti incondizionatamente al condomino di distaccarsi dall’impianto comune di riscaldamento. La singola unità abitativa può predisporre un impianto autonomo e autosufficiente, essendo ogni singolo condomino libero di regolare i propri diritti e obblighi mediante convenzione.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28051/2018.
Un condomino e un impianto di riscaldamento autonomo. Un condomino si distacca dall’impianto centralizzato di riscaldamento del condominio in cui abita, realizzando un imputano autonomo e autosufficiente per l’erogazione del relativo servizio. Decisione vista di mal occhio dai restati condomini che durante l’assemblea condominiale, tramite voto unanime, riconoscendo come illecita l’installazione dell’impianto autonomo, hanno deliberato per imputare i costi relativi della gestione dell’impianto comune di riscaldamento anche al condomino che si era preventivamente distaccato. Infatti, a dire dell’assemblea, il regolamento condominiale impediva il distaccamento di una singola unità abitativa dagli impianti comuni, installazioni quindi volte a garantire servizi funzionali alla conservazione dell’intero complesso edilizio.
Questioni giunte sino al giudizio di primo e di secondo grado, i quali rigettavano la domanda del singolo condomino relativa alla declaratoria di nullità della delibera condominiale che precludeva la possibilità di installare un impianto di riscaldamento autonomo e che escludeva quindi l’esonero del pagamento delle spese comuni.
Altro non rimane al singolo proprietario che ricorrere in Cassazione.
Consentita l’installazione di impianto autonomo. La Suprema Corte sottolinea quale sia l’aspetto preminente nella situazione prospettata: la funzionalità e la conservazione dell’intero complesso abitativo. Orbene, non è ravvisabile una previsione che vieti al condomino di distaccarsi dagli impianti condominiali comuni, i singoli condomini infatti «sono liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi mediante una disposizione regolamentare di natura contrattuale che diversamente suddivida le spese relative all’impianto».
La predisposizione di impianti autonomi è quindi ammessa salvo che la relativa installazioni non cagioni squilibri funzionali al condominio e non aggravi le spese per gli altri. Pertanto, costituisce un’obbligazione la corresponsione delle spese inerenti la conservazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e non il divieto di distacco dal relativo impianto. Tuttavia, l’installazione di un impianto autonomo comporta un’adeguata regolamentazione contrattuale, da adottare in sede assembleare, che suddivida diversamente le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento, spese imputabili quindi anche alle «unità immobiliari che non usufruiscano del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati)». I giudici dunque accolgono il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/L’impianto autonomo di riscaldamento non sottrae il condomino dalle spese comuni - La Stampa

Truffe online: giudice competente è dove la carta postepay viene ricaricata

Nelle truffe on line il luogo di consumazione del reato va individuato laddove la carta postepay viene ricaricata. Questo il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 49988/18.
La vicenda - Alla base della pronuncia una vicenda in cui il Tribunale di Vasto aveva disposto la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cosenza, dichiarandosi incompetente in ordine al reato di truffa. Quest'ultima era stata realizzata sul noto sito subito.it in cui era stato messo in vendita un hard top di una vettura. A tal proposito veniva garantita l'immediata disponibilità, ma la consegna non era mai avvenuta nonostante il soggetto avesse effettuato la ricarica dell'inserzionista poco onesto. Sul punto, tuttavia, si era creato un conflitto di giurisprudenza. Chi era quindi a doversi occupare del reato? Il Tribunale di Vasto o quello di Cosenza. La Cassazione si è espressa per il primo alla stregua del principio secondo cui nel delitto di truffa quando il profitto è conseguito mediante postepay, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Conclusioni- Ne discende pertanto che in assenza di incertezze sul luogo di consumazione del reato, la competenza a decidere sulla vicenda in esame deve essere individuata ex articolo 8, comma 1 , del Cpp, secondo cui “la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 3 novembre 2018

Immobile occupato abusivamente? Stato inerte deve risarcire

Un principio in diritto decisamente importante è stato posto nella sentenza 4 ottobre 2018, n. 24198 (Cassazione Civile), e che riguarda il rapporto fra discrezionalità amministrativa ed esecuzione di un provvedimento esecutivo.
La vicenda che ha dato origine alla controversia è ben sintetizzata nella pronuncia stessa: “Non fu mai in contestazione nel presente giudizio che plurimi appartamenti di proprietà delle società oggi ricorrenti furono arbitrariamente occupati da una massa di persone organizzate, con atti di frode o di violenza; che la competente Procura della Repubblica ordinò il sequestro penale degli immobili, ordinandone lo sgombero; che nessuna delle articolazioni periferiche del Ministero dell'interno vi provvide, per il periodo di sei anni”.
In altri termini, i proprietari di un immobile occupato abusivamente da terzi, e rispetto alla cui occupazione era stato emesso un provvedimento esecutivo, hanno dovuto attendere oltre sei anni prima che lo sgombero fosse effettivamente eseguito da parte delle forze dell'ordine.
Le ragioni dell'attesa sono palesi nella altrettanto sintetica ricostruzione del contenuto della decisione del giudice d'appello: “Pacifici questi fatti, la Corte d'appello di Firenze ha tuttavia escluso la sussistenza d'una responsabilità aquiliana dell'amministrazione dell'interno, reputando che fu scelta discrezionale e non incolpevole tale strategia "attendista", giustificata dalla esigenza di evitare turbative dell'ordine pubblico”.
In definitiva, per il giudice di secondo grado, il Ministero non avrebbe posto in essere alcuna condotta illecita lesiva dei diritti degli attori nella misura in cui, dando corso ad una tattica “attendista”, aveva esercitato discrezionalmente il proprio potere amministrativo.
Ma la Corte di cassazione, così posti i fatti, si è interrogata in ordine a due quesiti:
“(a) se sia consentito agli organi della pubblica amministrazione, deputati a dare attuazione ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, astenervisi o sindacarne il contenuto;
(b) in caso di risposta negativa al quesito che precede, se i fatti così come accertati dalla Corte d'appello rendevano incolpevole, e quindi non risarcibile, il danno causato dalla p.a. alle odierne ricorrenti.”
Quesiti a cui la Corte, come subito si vedrà, ha dato risposta negativa.
Sul primo punto, le conclusioni della pronuncia risultano particolarmente taglienti.
Infatti, dopo aver contestato la logicità stessa del ragionamento del Ministero, secondo cui uno sgombero forzoso avrebbe innescato problematiche di ordine pubblico, evidenziando il paradosso del ragionamento stesso in quanto proprio l'occupazione abusiva di una massa di persone costituisce un problema di ordine pubblico, giunge alla chiara affermazione che segue: “Che in uno Stato di diritto la pubblica amministrazione abbia l'obbligo ineludibile di dare attuazione ai provvedimenti giurisdizionali è questione talmente ovvia ed elementare che pare a questa Corte sinanche ultroneo dovervisi soffermare vieppiù”.
In altri termini, posta l'ovvia separazione fra poteri dello Stato, una volta che vi sia un provvedimento giurisdizionale esecutivo non vi è alcuno spazio per esercitare alcun potere discrezionale in ordine al se e quando eseguirlo.
Ma anche sul secondo fronte la Corte non lascia spazio a interpretazioni: “La Corte d'appello ha ritenuto infatti che la p.a., chiamata a dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario, avesse la facoltà di scegliere se e quando darvi attuazione. S'è già detto, tuttavia, che tale pretesa discrezionalità è impensabile in uno stato di diritto. L'unica discrezionalità di cui la p.a. gode, quando sia chiamata a dare attuazione ad un provvedimento giudiziario, è verificare se quel provvedimento esista davvero.”
E da tali considerazioni emerge la chiara illiceità della condotta tenuta dall'amministrazione, oggetto della reprimenda della Corte, la quale ha poi impreziosito la propria prosa con un suggestivo richiamo alle pragmatiche considerazioni del filosofo francese Pascal: “non rendendo forte la Giustizia, si finirebbe per rendere giusta la Forza”.
Conclude dunque la pronuncia per la cassazione della sentenza di appello, con rinvio al giudice di secondo grado, non prima di aver affermato il seguente principio di diritto:
“La discrezionalità della p.a. non può mai spingersi; se non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto, a stabilire se dare o non dare esecuzione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a maggior ragione quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà, tutelato dall'art. 41 Cost. e dall'art. 6 CEDU ed art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. E' pertanto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica”.

fonte: Altalex

Le spese di recesso per il cambio di operatore telefonico non dovranno superare il canone mensile

Le spese di recesso per il cambio di operatore telefonico non dovranno superare il canone mensile.
Lo ha stabilito l'Agcom, che, al termine di una consultazione pubblica, ha approvato nuove "Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione", per garantire agli utenti tutele precise nel momento in cui decidono di recedere da un contratto o di cambiare operatore.
L'Agcom ha voluto dunque chiarire le modalità attraverso le quali vigilerà sulla corretta applicazione, da parte degli operatori di telecomunicazioni e di reti televisive, delle norme che regolano il passaggio ad altro gestore o il recesso per volontà degli utenti. In tali situazioni - distinte da quelle di variazioni unilaterali dei termini contrattuali da parte degli operatori, per le quali gli utenti hanno diritto a recedere senza costi o penali - gli operatori possono infatti richiedere la corresponsione di una serie di costi di recesso agli utenti.
L'Autorità, dando attuazione alle novità normative introdotte dalla Legge Concorrenza, ha innanzitutto chiarito che la disciplina delle spese di recesso deve applicarsi a tutti i costi che gli operatori addebitano agli utenti quando questi ultimi recedono dal contratto. Non solo, dunque, ai costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l'utente - che, in base alla legge devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi sostenuti dall'azienda - ma anche a quelli relativi la restituzione degli sconti erogati in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente al servizio principale.
L'Autorità ha stabilito che le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall'utente: il riferimento al canone mensile consente di evitare che gli operatori addebitino agli utenti spese non proporzionate al valore del contratto. Inoltre, la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione. Viene quindi posto fine alla prassi per la quale agli utenti è richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti: gli operatori potranno richiederne la restituzione, ma in una misura certamente inferiore a quella attuale. Infine, gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto potranno scegliere se continuare a pagare le rate residue (relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale) o pagarle in un'unica soluzione. Solo in questo modo, secondo l'Autorità, sarà garantita all'utente la piena libertà di recedere dal contratto.
Le linee guida hanno anche previsto che la durata della rateizzazione dei servizi (quali i servizi di attivazione, i servizi accessori ecc.) non potrà eccedere i ventiquattro mesi.
In linea con quanto stabilito dalla legge concorrenza, sono stati poi rafforzati gli obblighi informativi e di comunicazione, stabilendo, in particolare, l'obbligo per gli operatori di rendere note tutte le spese che l'utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

Fonte: ItaliaOggi.it

Fisco, la rottamazione si allarga: potrebbe comprendere tutti i debiti con le Entrate

Una rottamazione che diventerebbe “extralarge” e comprenderebbe - alla fine della discussione - tutte le tipologie di debito con il fisco. Governo e maggioranza sono al lavoro per ampliare ancora le maglie della rottamazione-ter, contenuta nel decreto fiscale collegato alla manovra all'esame della commissione Finanze del Senato. L’ipotesi è quella di consentire la sanatoria, oltre ai processi verbali e agli accertamenti anche gli avvisi bonari che l'Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti quando riscontra anomalie, che oggi si possono regolarizzare attraverso il ravvedimento operoso, pagando delle sanzioni.
Altra voce che dovrebbe rientrare in una delle modalità di definizione agevolata è quella delle irregolarità formali, già annunciata dal sottosegretario Massimo Bitonci per andare incontro ai «contribuenti onesti che che magari per una mancata firma sono costretti a pagare multe salate». Si sta valutando, e ha buone possibilità, anche la richiesta dei commercialisti di includere anche gli omessi versamenti delle imposte dichiarate, contestate o meno dagli avvisi bonari.

fonte: La Stampa

Cerca il riavvicinamento con l’ex fidanzata: condannato per stalking

L’imputato non ha accettato la rottura della relazione e ha ossessionato l’ex compagna, facendole anche visite a sorpresa sul luogo di lavoro. Per i Giudici ci si trova di fronte a un chiaro caso di stalking.
Lei ribadisce il suo ‘no’ alla possibilità di ritornare con lui, che però non accetta la rottura della relazione e la pedina letteralmente, oltre a tempestarla di telefonate e di messaggi, per provare un riavvicinamento.
Inevitabile la condanna – a dodici mesi di reclusione – per l’ex compagno, resosi protagonista, secondo i Giudici, di una condotta perfettamente catalogabile come stalking (Corte di Cassazione, sentenza n. 48874/18).
Visite. Univoca per i Giudici la lettura della vicenda e l’analisi dei singoli episodi che hanno visto protagonista l’accusato. Nessun dubbio, in sostanza, anche in Cassazione, sul fatto che egli abbia compiuto «atti persecutori» ai danni dell’ex compagna, costretta a subire pedinamenti, minacce e molestie telefoniche.
Evidente il fatto che l’accusato, pur a distanza di tempo dalla rottura della relazione, abbia continuato a cercare un riavvicinamento con l’ex compagna. E in questa ottica si collocano «le ripetute visite, anche a sorpresa, di lui sul luogo di lavoro di lei; l’invio di messaggi dal contenuto minaccioso e offensivo – senza risposta da parte di lei –; le continue chiamate telefoniche, nonostante lei avesse spiegato che non era sua intenzione riprendere il rapporto». Tutti comportamenti che, concludono i giudici, sono catalogabili come «stalking».
Definitiva quindi la condanna, punito l’ex compagno con un anno di reclusione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Impugnabile la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto

La sentenza che afferma la non punibilità per particolare tenuità del fatto si può impugnare in Cassazione. L'indicazione arriva dalla Suprema corte che, con la sentenza 49789, chiarisce di non voler entrare nel contrasto che divide la giurisprudenza sulla possibilità o meno di impugnare i provvedimenti con i quali, una volta rigettata la richiesta di decreto penale formulata dal Pm, il Gip dispone l'archiviazione del procedimento pendente riscontrata la particolare tenuità del fatto. Secondo un orientamento – che la Cassazione definisce “apparentemente” maggioritario l'impugnazione andrebbe esclusa sulla base per due ragioni: la non definitività del provvedimento di archiviazione e il fatto che questo non venga iscritto nel casellario giudiziale. Diverso il punto di vista affermato dalla Cassazione in un paio di casi, nei quali si è invece valorizzata, per dare il via libera all'impugnabilità del provvedimento, la “ritenuta” annotazione nel certificato giudiziale dell'interessato, che sarebbe pregiudizievole per il diretto interessato. Proprio prendendo le mosse da queste motivazioni la Suprema afferma la possibilità di impugnare una sentenza dibattimentale che abbia riconosciuto la particolare tenuità del fatto, in virtù della sicura annotazione della pronuncia nel certificato giudiziale. Una certezza che deriva dalle modifiche apportate all'articolo 3 del Dpr 313/2002 dall'articolo 4 del Dlgs 28/2015. Norma in base alla quale “è prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale - in aggiunta ai provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura cautelare – anche di quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del Codice penale”. I giudici sottolineano gli effetti preclusivi e definitivi, ipoteticamente pregiudizievoli, della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sia nei giudizi civili sia amministrativi (articolo 651-bisc del Codice di rito penale) relativi alla risarcibilità del danno per un fatto ritenuto non punibile. Da qui il sicuro interesse ad impugnare la pronuncia

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

giovedì 1 novembre 2018

In manovra arriva l’aumento delle sigarette: + 10 centesimi a pacchetto

In arrivo un nuovo aumento dei pacchetti di sigarette, per tutte le fasce di prezzo. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la manovra «l’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo». 

Nella legge di Bilancio sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco trinciato, circa 1,8 milioni per i sigari, per un totale di 132,6 milioni. 

fonte:In manovra arriva l’aumento delle sigarette: + 10 centesimi a pacchetto - La Stampa

Agenza delle Entrate-Riscossione, servizio “Prenota-ticket” in tutti i capoluoghi di Regione

Permette di fissare un appuntamento tramite pc, smartphone o tablet, saltando, così, la coda agli sportelli. Più di 13 mila i contribuenti che l’hanno già utilizzato.
Il servizio on-line “Prenota ticket” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che azzera i tempi di attesa allo sportello è ora esteso a tutti gli sportelli presenti nei capoluoghi di Regione (Roma, Milano, Napoli, Torino, Ancona, Aosta, Bari (Marin), Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Cosenza, Firenze, Genova, L’Aquila, Perugia, Potenza, Trento, Venezia) oltre che a Catanzaro, Lecce, Pescara, Trieste, Udine e Verona (sportelli pilota).
Dai dati diffusi emerge che sono più di 13 mila i contribuenti che hanno già sperimentato il servizio nei primi quattro mesi di attivazione, con una media di oltre 3 mila al mese. Gli sportelli di Roma Aurelio e Colombo, con il rilascio di 8.500 ticket, hanno registrato il numero maggiore di appuntamenti prenotati, per gli uffici di Napoli in corso Meridionale, sono stati fissati 1.700 appuntamenti online, mentre allo sportello di Torino (Alfieri) e alla sede di Milano (Lario) sono stati fissati circa 800 appuntamenti.
Per quanto riguarda i servizi scelti, quasi 5.500 ticket sono riferiti alla richiesta di informazioni e assistenza su avvisi, cartelle e procedure, 4.450 sono stati i ticket rilasciati per le rateizzazioni e oltre 3 mila per operazioni di pagamento.
Al nuovo servizio si accede dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e dall’app Equiclick: qui si trova la sezione “Prenota ticket”, basta selezionare la città e lo sportello desiderato tra quelli proposti, indicare il tipo di operazione che si intende effettuare (rateizzazioni, pagamenti, informazioni/altri servizi), selezionare giorno e ora preferiti tra quelli disponibili, inserire il codice fiscale della persona che si presenterà allo sportello e indicare un indirizzo email, utile per ricevere il riepilogo della prenotazione. Dopo la conferma, infatti, il contribuente riceverà nella casella di posta segnalata una email con i dettagli dell’appuntamento prenotato e il numero di ticket assegnato.
La prenotazione contiene anche un QR Code, il codice da utilizzare al momento dell’arrivo allo sportello: va appoggiato sull’apposito lettore che trova nell’ufficio scelto per l’appuntamento.

Fonte: fiscopiu.it/Riscossione, servizio “Prenota-ticket” in tutti i capoluoghi di Regione - La Stampa

La casa coniugale spetta alla ex anche se la figlia maggiorenne studia fuori sede

L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli. La scelta cui il giudice è chiamato non puo' prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione :suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico; l'assegnazione della casa familiare in conclusione è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità. (Nel caso di specie secondo la Suprema Corte la casa familiare doveva essere assegnata alla madre convivente con la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, in quanto studentessa universitaria presso l'Università di Lecce e che, comunque, aveva mantenuto un collegamento stabile con l'abitazione).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 ottobre 2018 n. 25604

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...