venerdì 9 agosto 2019

Rifiuta di lavorare il 1° maggio: illegittimo il licenziamento

Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale. Si rivela dunque illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro a fronte del rifiuto del lavoratore di esplicare la propria attività nella giornata del 1° maggio.
Così la sentenza della sezione Lavoro della Cassazione n. 18887/2019.

La vicenda. Il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta da un lavoratore per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento comminato dalla società, con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento. Il licenziamento era stato intimato dopo il rifiuto del lavoratore di prestare servizio il giorno 1° maggio 2010.
La Corte d’Appello di Catania, in riforma della prima pronuncia, ha condannato la società a corrispondere al lavoratore l’indennità di preavviso prevista dal contratto collettivo, previa conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Per la cassazione della pronuncia ha proposto ricorso il lavoratore.
Illegittimità del licenziamento. Relativamente alla legittimità del rifiuto di prestare l’attività infrasettimanale che avrebbe dovuto essere esplicata nella festività del 1° maggio, giorno di riposo previsto dal legislatore non derogabile dalle clausole contrattuali, la Cassazione ricorda che la l. n. 260/1949 (come modificata dalla l. n. 90/1954) riconosce al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, in forma completa ed autosufficiente con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline. Inoltre, la l. n. 260/1949 «non ha poi esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni, alla inderogabilità previste da una legge anteriore (la l. n. 370/1934) per il riposi infrasettimanale». L’obbligo di prestazione lavorativa durante le festività in presenza di esigenze di servizio è infatti previsto solo per il personale, di qualsiasi categoria, alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private.
In altre parole, «il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale». Il datore di lavoro non può quindi intervenire ad ostacolo di tale diritto unilateralmente, potendo al più ammettersi la possibilità di rinuncia da parte del lavoratore in forza di un accordo tra le parti individuali o ad accordi stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. I contratti collettivi non possono infatti derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore, salvo esplicito mandato in tal senso, non potendo dunque prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

fonte:www.lastampa.it

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