L’erede di un uomo deceduto sul letto operatorio per improvvisa e mortale ipertensione, porta in Tribunale il chirurgo e la casa di cura chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale derivanti dal decesso del paziente, chiedendo di dichiarare la responsabilità del chirurgo e della struttura sia in relazione alla produzione del fatto dannoso determinante la morte, sia in relazione all'omessa o incompleta prestazione del consenso informato.
Il Tribunale rigetta le domande, mentre la Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello, condanna il medico e la casa di cura al risarcimento del danno per la malattia chirurgica. A giudizio della Cassazione (sentenza 19731/14), merita accoglimento il motivo di ricorso inerente al primo intervento chirurgico ed alla mancanza, al riguardo, di idoneo consenso.
L'informazione esatta sulle condizioni e sui rischi prevedibili di un intervento chirurgico o di un trattamento sanitario, costituisce di per sé un obbligo o un dovere che attiene alla buona fede nella formazione del contratto ed è elemento indispensabile per la validità del consenso che deve essere consapevole al trattamento terapeutico e chirurgico, essendo, inoltre, un elemento costitutivo della protezione del paziente con rilievo costituzionale. Nel caso, c'è la prova evidente dell’inadempimento in relazione alla mancata e completa informazione sul rischio inerente al primo intervento. Per questi motivi la Corte cancella con rinvio la sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Se non c'è il consenso informato il medico rischia
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
lunedì 24 novembre 2014
Se non c'è il consenso informato il medico rischia

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
-
Si considera affetta da nullità la notifica dell'ordinanza quando sia effettuata presso il difensore non domiciliatario. Questo in estre...
-
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
Nessun commento:
Posta un commento