giovedì 29 ottobre 2020

Indennizzi a fondo perduto, bonus, crediti d’imposta, giustizia digitale: al via il Decreto “Ristori”

Dopo il Cura Italia, il Semplificazioni, il Rilancio, nell’ambito della legislazione emergenziale è l’ora del "Decreto Ristori" (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), licenziato il 27 ottobre dall’Esecutivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre.
L'obiettivo del decreto-legge, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", è “ristorare”, appunto, le attività economiche interessate dalle misure restrittive del DPCM 24 ottobre, ma anche cercare di arginare ulteriormente il picco di contagi.
Decreto Ristori
32 articoli per elargire 150 milioni a fondo perduto. Nella conferenza stampa trasmessa nella serata del 27 ottobre, tenuta dal premier Conte, insieme a Patuanelli e Gualtieri, quest’ultimo ha descritto la misura come “(…) un decreto che mobilita una massa consistente di risorse, si tratta per la precisione 5,4 miliardi di indebitamento netto, 6,2 miliardi in termini di saldo netto da finanziare”. La pioggia di milioni di euro è destinata ai tamponi antigenici rapidi, alle misure per la didattica a distanza, ai rimborsi per gli spettacoli dal vivo, ai fondi per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. 
Tra le novità ci sono anche alcune proroghe (con adattamenti) di misure prese in provvedimenti precedenti, come il blocco dei pignoramenti immobiliari (slittato al 31 dicembre), il credito d’imposta sugli affitti (3 mesi), ulteriori sei settimane di cassa integrazione Covid, lo stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio, le norme per la semplificazione degli adempimenti giudiziari e, più in generale, per la digitalizzazione della giustizia.
Tra le new entry: indennizzi per atipici, stagionali e addetti del settore sport (800 euro), lavoratori dello spettacolo (1000 euro), istituzione del servizio nazionale per il “contact tracing”.
Confermata la cancellazione della seconda rata dell’Imu (scadenza 16 dicembre) per le attività chiuse o limitate nell’orario dall’ultimo DPCM.
Contributi a fondo perduto
Previsti per le attività chiuse o con orario ridotto a causa dei DPCM di ottobre: i bar riceveranno il 150% di quanto ricevuto col decreto Rilancio, mentre i ristoranti il 200%, le discoteche arriveranno al 400%. Limite massimo dell’indennizzo fissato a 150 mila euro. Più in dettaglio, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM emanati nel mese di ottobre 2020. Tali settori economici vengono individuati da codici ATECO riportati in una tabella allegata al decreto. Per rendere più rapida la corresponsione del contributo, si stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del d.l. “Rilancio”, parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Lavoratori
Indennizzi per alcune categorie di lavoratori: 800 euro per quelli dello sport, 1000 per gli stagionali del turismo e gli addetti del settore spettacolo. Prorogata la cassa integrazione di ulteriori sei settimane, da utilizzare entro il 31 gennaio 2021. Prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021. Per i datori di lavoro privati, non agricoli, che “non” richiedono i trattamenti di integrazione salariale, si riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per massimo quattro mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La misura dell’esonero è determinata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019.
Seconda rata IMU
Cancellata la rata del 16 dicembre per le attività chiuse o limitate nell’orario dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
Locazioni uso non abitativo e affitto d’azienda
Credito d’imposta pari a tre mensilità di canone (ottobre, novembre, dicembre), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, in favore di conduttori operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al decreto in esame.
Più organico di Polizia Locale per implementare i controlli
Per assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell’emergenza e le attività correlate alla fase post-emergenziale, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale, disposte a decorrere dall’entrata del decreto Ristori e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale. La maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie.
Processo amministrativo
Si consente lo svolgimento dei processi amministrativi tramite strumenti processuali che consentano l’esercizio della giurisdizione senza rischi per gli operatori interessati, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e del difensore. In riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei TAR, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si estende l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 4, c. 1, del d.l. n. 28 del 2020, in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza.
Giustizia: semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze
Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze ex art. 415-bis, c. 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene tramite deposito dal portale del processo penale telematico. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli sopra indicati, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento, dove si indicheranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.
Udienze civili e penali
Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse (art. 128 c.p.c. e art. 472, c. 3, c.p.p.). La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi dell’art. 221, c. 9, d.l. n. 34 del 2020, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento, in tutti i casi in cui la presenza fisica dei soggetti indicati non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
(fonte:www.altalex.com)

martedì 27 ottobre 2020

Covid-19, "zone rosse": avvocati liberi di muoversi, attività equiparate ai servizi essenziali

Attività forense equiparata ad un servizio pubblico essenziale e dunque non comprimibile all'interno di un area specifica neppure in caso di parziali lockdown. L'importante riconoscimento non arriva però da un organo giurisdizionale bensì amministrativo: la Regione Campania ha infatti riconosciuto, in risposta ad un quesito presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, agli oltre 100 avvocati di Arzano – comune dell'hinterland napoletano dichiarato zona rossa - di poter raggiungere i Tribunali della penisola per discutere le cause dei propri clienti.
"Le prestazioni legali – si legge nella risposta a firma del vicecapo di gabinetto della Regione Campania -, in quanto incidono sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali connessi alla somministrazione della giustizia, sono da ritenersi equiparati alle relative prestazioni indispensabili, come chiarito anche dalla giurisprudenza costituzionale. Nei limiti strettamente necessari a tale attività, pertanto, risulta consentito, a termini di ordinanza, l'allontanamento dal territorio comunale da parte degli avvocati".
"Di fatto, quindi – commenta il Coa -, le prestazioni degli avvocati sono equiparate ai servizi essenziali, creando un importante precedente per la Campania e per l'intera nazione".
Il Consiglio dell'ordine di Napoli Nord, infatti, il 22 ottobre scorso, con una atto a firma del Presidente Gianfranco Mallardo, aveva chiesto ufficialmente alla Regione di autorizzare gli spostamenti degli avvocati da e per il Comune di Arzano "per recarsi a patrocinare le cause nei diversi uffici giudiziari, tutti presenti al di fuori di tale Comune", che per effetto dell'ordinanza della Giunta regionale (n. 82 del 20 ottobre 2020) era stato dichiarato zona rossa con conseguente "divieto di allontanamento" e di "accesso".
Nella lettera indirizzata a De Luca si evidenziava infatti come un vuoto normativo rendesse di fatto impossibile per gli avvocati arzanesi raggiungere i Tribunali in quanto le attività di assistenza legale e difesa innanzi all'Autorità Giudiziaria non sono state espressamente "considerata tra le attività escluse dal divieto di allontanamento". Sì è così evitato, conclude la nota del Coa, che i cittadini venissero "privati dell'assistenza dei loro difensori, con pregiudizio irreparabile per le decadenze che si sarebbero verificate", oltre al rischio per gli avvocati di essere "esposti a responsabilità civile e penale (per abbandono di difesa) perché impossibilitati al rispetto degli obblighi assunti con i loro clienti".
(fonte:www.ilsole24ore.com)

lunedì 26 ottobre 2020

Ecco i rimborsi del governo: ai bar minimo 2.000 euro, 1.000 euro per gli stagionali

Il Governo assicura indennizzi a chi sarà colpito dal nuovo Dpcm, con versamenti direttamente sui conti correnti. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, ieri in conferenza stampa, dopo la firma del nuovo Dpcm. "Non mi piace fare promesse - ha detto il premier -, ma voglio prendere un impegno: sono già pronti gli indenizzi a beneficio di chi sarà penalizzato dal nuovo Dpcm". "I ristori - ha aggiunto - arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati". "Il Consiglio dei ministri per l'approvazione dei provvedimenti sui ristori alle categorie colpite dalle misure del nuovo Dpcm ci sarà domani o dopodomani", ha poi aggiunto il premier Giuseppe Conte confermendo comunque l'impegno di far uscire tali provvedimenti in Gazzetta ufficiale martedì prossimo. "Vediamo se il Consiglio dei ministri ci sarà lunedì o martedì - ha detto Conte -. Dobbiamo un attimo mettere a posto i conti per questa misura". "Stiamo lavorando per erogare entro la metà di novembre gli indennizzi" previsti dal Dpcm. Forse entro l'11 novembre per chi in passato ha già fatto domanda. Per loro sarà senz'altro più facile", ha poi detto ieri sera al Tg1 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Daremo un indennizzo superiore questa volta di quello ricevuto la volta scorsa. Perché sappiamo che anche i mesi scorsi sono stati mesi difficili e quindi sarà una quota un pò superiore a quella dell'altra volta", ha aggiunto il ministro dell'Economia. "Per quelli che non hanno fatto domanda o con fatturato superiore ai 5 milioni di euro - ha spiegato il ministro - ci sarà una domanda da fare e quindi ci sarà qualche settimana in più per avere l'erogazione, che comunque sarà entro l'anno". Per chi invece ha aveva già fatto doamnda per gli indennizzi previsti in precedenza questi "verranno erogati automaticamente". Sono "300-350mila le aziende" interessate, "tutte le aziende ed esercizi pubblici che sono oggetto delle restrizioni introdotte dal Dpcm", ha spiegato Gualtieri,
aggiungendo che "sappiamo di chiedere un sacrificio importante e necessario a contenere il virus e quindi per tutti costoro ci saranno questi indennizzi che sono solo una parte delle misure. Avremo poi per tre mesi - ha continuato - il credito di imposta sugli affitti, l'eliminazione della rata Imu e poi naturalmente la cig per i lavoratori e l'indennità di 1.000 euro per i collaboratori".
Le nuove misure pensate a ristoro delle categorie produttive colpite dalle misure del nuovo Dpcm non produrranno un nuovo scostamento di bilancio. "Al momento direi di no - ha detto Conte -. Mi ha riferito il ministro Gualtieri che sono stati bravissimi con il Ragioniere generale dello Stato, c'era anche il ministro Patuanelli a dare una mano, a far di conto con le risorse attuali. Non c'è necessità di alterare il quadro di finanza pubblica già preannunciato al paese e al Parlamento".
Il Consiglio dei ministri, scrive il Corriere della Sera, varerà un decreto legge che conterrá anche la proroga della cassa integrazione e altre misure per un totale di 4-4,5 miliardi. Le misure riguarderanno sia le attivitá che verranno temporaneamente (fino al 24 novembre) chiuse, sia quelle che subiranno tagli nell'orario e nei giorni di apertura. E senza limiti di fatturato, a differenza dei precedenti ristori a fondo perduto (come il decreto legge Rilancio dello scorso maggio) che erano riservati alle aziende con ricavi annuali non superiori a cinque milioni di euro. Il nuovo decreto riguarderá dunque ristoranti, bar, pub gelaterie, pasticcerie, cinema, teatri, sale giochi, discoteche, palestre, piscine, centri benessere, impianti sciistici. Con il decreto legge verrà cancellata la seconda rata dell'Imu (quella che si paga entro il 16 dicembre) per le aziende colpite dal Dpcm. Aziende che beneficeranno anche di un ulteriore credito d'imposta sugli affitti, per due o tre mesi. Il credito potrá essere ceduto al proprietario o scontato dal canone. Ci sará anche una indennitá di mille euro per gli stagionali del turismo, dello spettacolo e i lavoratori dei centri sportivi, per i lavoratori occasionali e intermittenti e i venditori a domicilio. Il reddito di emergenza, destinato ai bisognosi che non hanno i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, verrá prorogato per il mese di novembre. Infine, verranno stanziate risorse per la filiera agroalimentare e per gli straordinari delle forze dell'ordine. L'operazione ristori a fondo perduto (previsti 1,2 miliardi) sarà gestita di nuovo dall'Agenzia delle entrate che già conosce i dati di gran parte delle aziende interessate, avendo gestito la precedente erogazione del contributo (decreto Rilancio). Anche questa volta il contributo sará accreditato sull'iban dei beneficiari (300-350 mila
aziende, si stima). Quelli con fatturato fino a 5 milioni riceveranno l'indennizzo entro metá novembre perchè l'Agenzia ha già i loro dati. Gli altri (grandi imprese) entro la fine dell'anno. L'importo, commisurato al fatturato, sará superiore a quello previsto dal dl Rilancio. Per un bar il minimo dovrebbe essere di 2 mila euro. Di piú per le attivitá costrette alla chiusura.
Nel decreto legge entrerà anche una prima tranche dell'ulteriore proroga della cassa integrazione che, per le aziende che vi hanno fatto ricorso in maniera continuativa, scadrá a metá novembre. La proroga potrebbe essere di 6 settimane, per arrivare al 31 dicembre o di 10 per arrivare al 31 gennaio. Altre settimane di proroga arriveranno con un successivo decreto. In totale, considerando la legge di Bilancio, si dovrebbe arrivare a un totale di 18, utilizzabili entro la fine di giugno 2021. Fino al 31 gennaio dovrebbe essere prorogato anche il blocco dei licenziamenti per chi usa (effettivamente) la cig.
(fonte:www.italiaoggi.it)

venerdì 16 ottobre 2020

Covid-19: mascherine, feste, sport e ristorazione. Tutte le novità dell'ultimo DPCM

Approvato il nuovo DPCM che introduce una serie di limitazioni per far fronte all'emergenza Covid-19: in Italia i contagi tornano a salire e così il Governo, dopo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, introduce nuove regole. Resta l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi rientra da viaggi all'estero in alcuni Paesi e arrivano nuove indicazioni sull'utilizzo delle mascherine. Prorogati al 31 ottobre i termini delle domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all’emergenza epidemiologica. Confermati anche i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Restano chiuse le discoteche e le sale da ballo, mentre ristoranti, bar e pub potranno restare aperti fino alle 24 con servizio al tavolo o fino alle 21 negli altri casi. Introdotte limitazioni anche per le feste private e per i ricevimenti. 

Mascherina obbligatoria anche all'aperto
Viene esteso l'obbligo di indossare la mascherina: è previsto che al di fuori della propria abitazione e in qualsiasi momento della giornata tutti debbano avere sempre a disposizione la mascherina (può essere anche di comunità) da indossare anche all'aperto (dunque anche per una passeggiata) quando si è vicino a persone con cui non si convive. L'obbligo non riguarda chi fa attività sportiva, inclusi il jogging e  le passeggiate in bicicletta, i bambini al di sotto dei sei anni e chi soffre di patologie incompatibili con l'uso della mascherina. L'uso delle mascherine viene inoltre fortemente raccomandato anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi e viene confermata la raccomandazione di mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Sui luoghi di lavoro e per le attività professionali la mascherina va indossata solo se non c'è una distanza interpersonale di 1 metro tra le persone, resta comunque l'indicazione di incentivare, dove possibile, il lavoro agile. Continua così la politica di adottare interventi mirati per prevenire la diffusione del virus in determinate situazioni, con la possibilità di creare anche zone rosse in presenza di focolai o di introdurre regole più stringenti sul distanziamento e l'obbligo di mascherina.

Tracciamento dei contagi e sanzioni: cosa cambia
Alle Regioni e ai singoli Comuni è inoltre lasciata la libertà di attuare misure più restrittive rispetto alle disposizioni del Governo, a differenza di quanto è avvenuto in precedenza non ci sarà quindi la possibilità di allargare le maglie dei divieti. Si amplia inoltre il raggio dell'app Immuni che dialogherà con le altre piattaforme dell'Unione europea per un monitoraggio più capillare. Restano infine confermate anche le sanzioni: chi non rispetta obblighi e divieti rischia dai 400 ai 1.000 euro.   

Il dettaglio con tutte le disposizioni in vigore
Nella tabella cerchiamo di fare un po' di chiarezza mettendo ordine tra i vari provvedimenti, i prossimi passi e le principali limitazioni dell'ultimo DPCM valido dal 14 ottobre al 13 novembre 2020. Fermo restando che sull’intero territorio nazionale resta in vigore l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con questi. Inoltre resta in vigore l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Vengono introdotte nuove limitazioni per gli orari di ristoranti, pub e bar, per le feste e per alcuni sport. 
Data


DataCosa succedeRegole da seguire
Almeno fino al 13 novembre 2020Cinema, teatri, eventi culturali e spettacoliPossibili con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le fiere e i congressi sono consentiti a decorrere dal 1° settembre 2020 seguendo i protocolli del Comitato Tecnico Scientifico e organizzati in modo da garantire la distanza interpersonale di un metro. Obbligo di mascherina in tutte le situazioni
Comprensori sciisticiAperti nelle Regioni che abbiano accertato col Ministero della Salute una buona situazione epidemiologica
Almeno fino al 13 novembre 2020Manifestazioni pubblichePossibili solo in forma statica rispettando le misure di sicurezza (mascherine e distanza minima di 1 metro)
Sale giochi, sale scommesse, sale bingoConsentite secondo i protocolli delle Regioni tenuto conto anche della situazione epidemiologica 
Ristoranti, bar e pub
Aperti fino alle 24 per chi effettua servizio al tavolo, fino alle 21 in tutti gli altri casi. L'asporto è possibile fino alle 21, evitando assembramenti, con mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.
Centri benessere e centri termaliConsentite secondo i protocolli delle Regioni tenuto conto anche della situazione epidemiologica
Centri sociali e culturaliConsentite secondo i protocolli delle Regioni tenuto conto anche della situazione epidemiologica
Sport di contatto
Consentiti secondo i protocolli definiti dalle regioni, tenuto conto anche della situazione epidemiologica, solo per società professionistiche e dilettantistiche, non per quelle amatoriali. Si aspetta un decreto del Ministro dello sport che chiarisca ulteriormente alcuni punti. 
Spostamenti verso paesi diversi dall'area Schengen e verso alcuni paesi SchengenLa situazione è in continua evoluzione
Da settembre 2020Scuole e università Riapertura delle scuole a partire dal 14  settembre con adeguate misure di sicurezza e possibile alternanza tra didattica a distanza e lezioni in presenza. Le Università riaprono decidendo autonomamente lezioni a distanza o in presenza. Sono vietate le gite scolastiche. 
Almeno fino al13 novembre 2020Discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico
Le attività del ballo sono sospese, all'aperto o al chiuso. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi. Vietate le feste, sia in pubblico che in privato. Sono ammesse le feste per cerimonie religiose e civili con un massimo di 30 partecipanti. Si raccomanda inoltre di evitare feste nelle abitazioni private o comunque di non ricevere più di 6 persone non conviventi (si raccomanda l'uso della mascherina anche in casa in presenza di persone non conviventi). 
Dal 15 agostoNavi da crociera italianeI servizi di crociera da parte delle navi passeggeri possono essere svolti nel rispetto delle specifiche linee guida
Dal 14 ottobre al 13 novembre 2020Eventi sportivi singoli
Possibile la presenzadel pubblico per massimo il 15% della capienza totale e comunque fino a un massimo di 1.000 spettatori all'aperto e di massimo 200 spettatori al chiuso.

Omissione di soccorso stradale: applicabile la particolare tenuità se il fatto è lieve

Per la configurazione del reato previsto dall'art. 189 comma 7 codice della strada è sufficiente che l'agente si rappresenti la possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza ma, accettandone il rischio, ometta di fermarsi.
L'accertamento e la valutazione delle circostanze concrete (natura delle lesioni e non evidente visibilità delle stesse, soccorso di altre persone, mancata costituzione di parte civile, avvenuto risarcimento da parte dell'assicurazione, comportamento dell'imputato) può ben determinare, tuttavia, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Questo, in pillole, il contenuto della sentenza n. 27241/2020 depositata il 1° ottobre 2020 dalla Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione in relazione ad una fattispecie di omessa assistenza ex art. 189 commi 1 e 7 del codice della strada.

Il fatto
Nella vicenda processuale da cui scaturisce la pronuncia che si annota il ricorrente era stato riconosciuto colpevole, nei due gradi di giudizio, per non aver presto assistenza a un ciclista rovinato a terra a seguito dell'impatto con il veicolo dal primo condotto, e per essersi allontanato subito dopo aver constatato l'assenza di lesioni evidenti in capo al conducente del velocipede il quale risultava aver riportato contusioni giudicate guaribili in giorni cinque.
Con ricorso per Cassazione l'automobilista, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduceva l'errata applicazione dell'art. 189 C.d.S., comma 7 e vizio motivazionale assumendo, sulla scorta di un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che sia da escludere il bisogno di assistenza in caso di assenza di lesioni ovvero qualora altri abbiano già provveduto al soccorso: osservava in proposito che la persona offesa, riportante una lesione di lievissima entità, che non veniva sottoposta a trattamento specifico da parte degli operatori sanitari, era stata immediatamente circondata da più persone accorse in aiuto.
Ancora, deduceva il ricorrente che la fattispecie di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7 non appariva integrata nemmeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, difettando il dolo, e, in particolare, la rappresentazione del bisogno di assistenza della persona offesa: ciò, non solo in quanto l'incidente non presentava caratteristiche di gravità ma anche in ragione del fatto che il ricorrente si era fermato per verificare le condizioni dell'investito e, apputa l'assenza di lesioni evidenti, si era allontanato per il sopraggiungere di connazionali di questi in atteggiamento peraltro aggressivo.
Con altro motivo il ricorrente deduceva la mancanza di motivazione sulla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto a fronte della lieve entità del danno subito dalla persona offesa, del comportamento post delictum dell'agente - il quale si era allontanato dal luogo dell'incidente solamente dopo aver appurato che l'investito non aveva riportato ferite - della mancata costituzione di parte civile della persona offesa.
Con un terzo motivo contestava la dosimetria della pena in quanto non veniva riconosciuto il minimo edittale, in contraddizione con l'esiguità del danno patito dalla persona offesa, con l'intervenuto risarcimento da parte della compagnia assicuratrice, con la ridotta intensità del dolo, con il comportamento processuale collaborativo dell'imputato.
La sentenza
La Corte ha respinto il primo motivo, assumendo che la fattispecie in questione possa essere integrata, sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, anche dal dolo eventuale, che si configura quando l'agente ometta consapevolmente di fermarsi e prestare assistenza pur rappresentandosi che dal suo comportamento, come utente della strada, possa essere derivato un danno a terzi e questi possano versare in uno stato di difficoltà.
Ha, a riguardo, precisato che il reato di omissione di assistenza presuppone, quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di lesioni in senso tecnico, poiché è sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona e non anche necessario un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata.
La condotta commissiva, peraltro, va tenuta a prescindere dall'intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell'incidente medesimo.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ne ha invece riconosciuto la fondatezza ricordando come l'art. 131 bis c.p. abbia riguardo “alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena (Sez. Un. 13681 del 25/02/2016, Tushaj)”: sotto questo profilo la Corte ha stigmatizzato la mancata considerazione di concreti elementi riferibili alla realtà processuale ed alle emergenze istruttorie, in particolare, la natura delle minime lesioni riportate dalla persona offesa, la non evidente visibilità delle stesse, il soccorso di altre persone, la mancata costituzione di parte civile della persona offesa, l'avvenuto risarcimento dela danno da parte dell'assicurazione, il fatto che l'imputato si fosse comunque fermato prima di allontanarsi e che, una volta rintracciato, non avesse mai negato il suo coinvolgimento nell'incidente.
Ha concluso pertanto accogliendo l'istanza di applicazione dell'art. 131 bis c.p. e, dichiarato assorbito l'ulteriore motivo, ha disposto l'annullamento senza rivio della sentenza impugnata.
(fonte: www.altalex.com)

Se il padre violenta la figlia la madre succube non ha diritto ad attenuanti

A fronte della sudditanza della moglie verso il marito violento, va comunque data preminenza alla mancata difesa attiva della figlia, per condannare - senza attenuanti - la madre che non la protegge dalle violenze sessuali del padre-padrone. Secondo la sentenza n. 28675 depositata il 15 ottobre dalla Cassazione, preminente è infatti proprio il bene dell'integrità psico-fisica di una bambina di sei anni messa a repentaglio dalle regolari violenze subite nella sua casa per mano di suo padre. E senza essere protetta dalla propria mamma. Ciò rappresenta quel dato negativo che giustifica il diniego del giudice di riconoscere alla madre sottomessa le attenuanti generiche per il reato cui ha di fatto concorso con la sua omissione.

Attenuanti generiche e sottomissione come giustificazione - La donna ricorrente, oltre al marito, era stata condannata pesantemente per maltrattamenti in famiglia e concorso nelle violenze sessuali aggravate contro la figlia. Ma in Cassazione chiedeva le fossero riconosciute le attenuanti generiche per la valutazione positiva, che derivava dalla sua evidente sottomissione al marito in un quadro familiare di disagio e violenza. La Cassazione ha invece confermato il ragionamento del giudice di merito che non ha compiutamente argomentato sulla condizione della donna, ma ha dato rilievo alla mancanza di una positiva condotta della dona al fine di proteggere la figlia. La decisione di legittimità precisa, infatti, che le attenuanti invocate vengono concesse non sulla base di rilevati comportamenti positivi dell'imputato, ma sull'assenza di comportamenti negativi. E tale negatività è stata rilevata nell'omessa protezione della propria bambina.
(fonte: www.ilsole24ore.com)

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...