domenica 30 settembre 2018

Rimborso per voli cancellati deve comprendere anche le commissioni pagate online 

Hai comprato un biglietto aereo su una piattaforma online? In caso di volo cancellato hai diritto al rimborso della commissione versata al sito. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea.
La corte del Lussemburgo ha preso in esame il caso di un viaggiatore tedesco, Dirk Harms, che aveva prenotato sul comparatore di tariffe online Opodo un volo da Amburgo a Faro. Il volo, operato dalla compagnia aerea Vueling, è però stato cancellato e il signor Harms ha chiesto il rimborso di quanto pagato su Opodo, cioè 1108 euro.
Vueling ha pagato il rimborso ma non interamente: si è rifiutata infatti di pagare i 77 euro che il viaggiatore aveva versato a Opodo come commissione per il servizio di intermediazione.
A questo punto Harms si è rivolto al tribunale circoscrizionale di Amburgo che ha chiesto alla Corte Ue  di interpretare il regolamento europeo 261. Un testo che è la stella polare dei diritti dei passeggeri in Europa ma che, in caso di cancellazione, si limita a parlare di “rimborso del prezzo pieno del biglietto” senza specificare se in questa definizione rientrino anche le commissioni per i siti di comparazione tariffe e prenotazione voli.
Ebbene, la Corte ha stabilito che sì, il prezzo del biglietto da rimborsare al viaggiatore deve includere anche la commissione pagata all’intermediario. L’unica eccezione ammessa è che la commissione sia stata pagata all’insaputa del vettore aereo. Una circostanza che deve però essere verificata dal giudice.

fonte:Corte Ue: rimborso per voli cancellati comprenda anche le commissioni pagate online - Repubblica.it

sabato 29 settembre 2018

Infortunio in itinere in bici è coperto dall'Inail

Una interessante sentenza dalle Cassazione (sentenza 31 agosto 2018, n. 21516) affronta il tema della indennizzabilità del danno occorso al dipendente mentre si reca al lavoro utilizzando la propria bicicletta quale mezzo di trasporto privato.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’utilizzo della bicicletta da parte del dipendente non potesse costituire una scelta necessaria e come tale, in caso di infortunio, il lavoratore non avrebbe potuto beneficiare della tutela assicurativa dell’INAIL.
La materia è disciplinata dal Testo Unico n. 1124/1965 che, all’art. 210 ultimo comma, nel testo integrato dall'art. 12 del d. lgs. 38/2000, stabilisce: «l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato».
Nel caso di specie secondo i Giudici, pur in assenza di mezzi pubblici che consentissero al lavoratore di recarsi al lavoro, era da escludersi la necessità dell’uso del mezzo privato in questione ai sensi della normativa sopra indicata, non rivestendo peraltro tale attività uno “spessore sociale utile tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività”. In sostanza l’utilità sociale legata all’utilizzo di un mezzo di trasporto ecologico non poteva ritenersi di rilevanza tale da dover garantire la tutela assicurativa in caso di infortunio.
I Giudici di legittimità, con un ragionamento diametralmente opposto, hanno invece ribaltato la pronuncia.
La Cassazione ha infatti riconosciuto come l’utilizzo della bicicletta nel caso in questione dovesse sicuramente essere considerato un “utilizzo necessitato” stante l’assenza di mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro e l’impossibilità di percorrere a piedi il tratto in questione, anche a tutela della salute e della integrità psicofisica del lavoratore.
Richiamando alcuni precedenti, la Suprema Corte ha rilevato come l’uso della bicicletta “può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività ivi svolta, restando invece escluso il cd. rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente”.
Ciò che risulta di particolare rilievo è che la Corte pone al centro della propria ordinanza la modifica legislativa intervenuta ad opera della Legge n. 221/2015 che ha introdotto disposizioni volte a promuovere misure dirette ad una maggiore sostenibilità ambientale.
La legge citata ha apportato modifiche anche alla disciplina dell’assicurazione sociale. L’art. 5 comma  5 della L. 221/2015, intervenendo sull’art. 210 del T.U. n. 1124/1965, ha infatti espressamente previsto che debba considerassi sempre necessitato l’utilizzo della bicicletta come mezzo privato per il raggiungimento del posto di lavoro, in considerazione dei positivi riflessi ambientali connessi all’uso di una mobilità sostenibile.
E’  pertanto la stessa legge a sancire oggi il diritto del lavoratore ad essere tutelato sotto il profilo assicurativo anche per l’infortunio eventualmente occorso durante il tragitto casa-lavoro effettuato utilizzando la propria bicicletta.
Da questa pronuncia emerge come la tutela dell’ambiente stia sempre di più assumendo un ruolo fondamentale in ogni aspetto delle relazioni economico - sociali, ivi comprese quelle inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro.

fonte:Infortunio in itinere in bici è coperto dall'Inail | Altalex

Affido esclusivo se i figli disprezzano il padre senza colpa della madre

Secondo il Tribunale di Verbania, se dall’audizione dei figli emerge chiaramente un forte sentimento di disprezzo e paura nei confronti del padre dovuto al comportamento di quest’ultimo e non all’atteggiamento alienante dell’altro genitore, deve disporsi l’affidamento esclusivo in favore della madre.
Il caso. Un uomo ha chiesto al Tribunale di Verbania, pronunciata la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, di decidere sull’affidamento dei figli minori e sulle modalità di visita da parte sua, così da poter esercitare i propri diritti e doveri di padre nelle forme ritenute più opportune.
L’ex moglie ha chiesto, invece, l’affido in via condivisa dei figli con collocazione presso di sé e con facoltà per il padre di vederli previo preavviso e l’assegno per il mantenimento dei figli.
I figli disprezzano il padre ma non per colpa della madre. Sentiti i figli, il Tribunale di Verbania ritiene doversi escludere categoricamente l’affido condiviso richiesto dal padre.
Entrambi i minori, infatti, hanno manifestato un forte disprezzo nei confronti del padre, motivato da quanto subito nel corso degli anni e dal modo arrogante e violento con cui lo stesso si è sempre posto nei loro confronti.
Tale pessima considerazione del genitore non è dovuta a una pretesa opera di screditamento della madre ma dal fatto che il medesimo non abbia mai fatto nulla per rapportarsi ai figli in modo differente: non trova infatti alcun riscontro nell’audizione dei minori quanto affermato dall’uomo in sede di comparsa conclusionale ovvero che non gli sarebbe stato consentito di riavvicinarsi ai figli.
Poiché al contrario la prognosi formulata nei confronti della resistente deve considerarsi positiva per il fatto di essersi sempre occupata dei bambini senza mai abdicare ai suoi doveri di madre, il Tribunale dispone l’affido dei minori in via esclusiva alla resistente con la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre.

Fonte: ilfamiliarista.it/Affido esclusivo se i figli disprezzano il padre senza colpa della madre - La Stampa

Depenalizzato il falso su assegno non trasferibile

Il falso su un assegno bancario con clausola di non trasferibilità è da considerare depenalizzato e soggetto solo a sanzione amministrativa. Rimane invece reato il falso su assegni che possono essere trasmessi attraverso girata. Lo chiariscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza numero 40256 depositata il 10/09/2018. La pronuncia scioglie il nodo del trattamento punitivo da attribuire alle diverse fattispecie. Per le Sezioni unite, con l’entrata in vigore all’inizio del 2016 dell’ultimo intervento di depenalizzazione (decreto legislativo numero 7 del 2016) la politica giudiziaria ha iniziato una nuova strada all’insegna dell’arretramento del diritto penale che ha come conseguenza la tasformazione di alcuni reati (a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio) in illeciti civili ai quali applicare un regime sanzionatorio che vede aggiungersi misure pecuniarie punitive inflitte dal giudice civile alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno. La sentenza nel delineare l’area del penalmente rilevate osserva che l’articolo 491 del Codice penale che punisce, tra l’altro, la trasmissione dei titoli di credito, vede come bene tutelato quello della fede pubblica, con la messa in pericolo della fiducia di un numero indeterminato di persone sull’autenticità del documento; nello stesso tempo la ratio della copertura penale è strettamente collegata con il maggiore pericolo di falsificazione che accompagna il regime di circolazione dei titoli che possono essere trasmessi attraverso girata. «La libera trasferibilità - avvertono le Sezioni unite - in proprietà del titolo mediante semplice trasmissione del possesso dello stesso o apposizione di girata sull’assegno si configura, pertanto, come elemento essenziale del reato ex articolo 491 del Codice penale e, per converso, la clausola che limiti la circolazione del titolo esclude la rilevanza penale del fatto». E non si tratta, nella valutazione della Cassazione, di una distinzione che può essere minata da elementi di irragionevolezza anche alla luce della nuova disciplina antiriciclaggio: gli effetti della clausole di non trasferibilità restano infatti gli stessi e cioè il divieto di circolazione dell’assegno, con la previsione eccezionale della girata per l’incasso a favore di un banchiere, che può essere compresa se solo si tiene conto della volontà di vietare al portatore l’onere di una riscossione diretta. Le Sezioni unite hanno così annullato la condanna inflitta per falsificazione di un assegno non trasferibile di 10mila euro; non trasferibilità peraltro prevista dalla disciplina di cont rasto al riciclaggio per tutti gli assegni da 10mila euro in poi.

fonte:Depenalizzato il falso su assegno non trasferibile | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

giovedì 27 settembre 2018

Apostrofare l'avvocato come “sua falsità” è diffamazione

Risponde di diffamazione  di cui all'articolo 595 c.p. chi invia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un esposto contenente espressioni offensive della reputazione dell'avvocato, non potendosi applicare l'esimente di cui all'art. 598 c.p.
E' quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 3 settembre 2018, n. 39486.
Il caso vedeva un uomo essere condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di diffamazione per aver offeso la reputazione ed avere incolpato un avvocato all'interno di un esposto diretto al Consiglio dell'ordine forense, apostrofandolo come “sua falsità”, dichiarando che questi aveva più volte mentito ed aveva istruito centinaia di cause basate sulla menzogna ed accusandolo di frode processuale e falso ideologico.
In merito all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 598 c.p. in sede disciplinare, un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che essa non sia applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte del successivo giudizio disciplinare e l'esimente in oggetto attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, sebbene redatti da soggetti interessati (Cass. pen., Sez. V, 29 aprile 2010, n. 24003).
Altra impostazione, al contrario, ritiene che l'esimente sia applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, sulla base di alcune argomentazioni: la ratio dell'art. 598 c.p., è ispirata alla massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa; il Consiglio dell'Ordine forense, dando corso alla procedura, esercita una attività oggettivamente riconducibile all'esercizio di funzioni pubblicistiche, dal momento che il controllo del corretto esercizio della professione forense corrisponde all'interesse pubblico all'uso corretto, da parte del professionista, del potere riconosciutogli dallo Stato.
La procedura instaurata va definita, quindi, in termini di procedimento e il Consiglio dell'Ordine forense esercita i poteri propri di una autorità amministrativa, quale quello disciplinare, suscettibile di essere sottoposto ad un successivo controllo giurisdizionale (Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 28081).
Gli ermellini ritengono più corretto il primo dei due orientamenti: se è vero che l'art. 598 c.p. trova applicazione anche nel contraddittorio che si sviluppa dinanzi ad una autorità amministrativa, è pur sempre necessario che contraddittorio vi sia. L'autore della comunicazione deve essere quindi parte del procedimento nel quale è chiamato a tutelare un proprio specifico interesse, assumendo una posizione procedimentalmente qualificata, proprio perché la norma mira a proteggere, con l'esonero della responsabilità penale, il contraddittore che arrechi una offesa alla controparte con espressioni ingiuriose.
Chi presenta un esposto disciplinare ad un Ordine professionale sollecita l'esercizio di una potestà pubblicistica di verifica del rispetto delle regole deontologiche da parte di un professionista e non è legittimato dalla tutela di una sua specifica posizione soggettiva, non è contraddittore in seno al procedimento, non riceve notizia dei provvedimenti emessi dagli organi disciplinari, né può impugnarne le decisioni e non ha neppure diritto ad essere informato dei suoi sviluppi.

fonte:Apostrofare l'avvocato come “sua falsità” è diffamazione | Altalex

Bimbi in auto da soli per 30 minuti: madre condannata

La donna è stata punita con quattro mesi di reclusione. Irrilevante, secondo il giudice del Tribunale di Trento, il fatto che i due bambini siano rimasti senza il padre e la madre solo per trenta minuti. Evidente, comunque, la gravità della condotta da lei tenuta.
Trenta minuti da soli per i due figli piccoli, uno di 3 anni e uno di 9 anni, bloccati dentro la vettura del papà. Basta questo dato per ritenere colpevole il genitore – la madre, in questo caso – di abbandono di minori. Consequenziale la condanna a quattro mesi di reclusione (Tribunale di Trento, sentenza n. 150/2018, depositata il 26 marzo).
In auto. Ricostruita facilmente la vicenda, che ha visto protagonista una famiglia in vacanza per un week-end in una località turistica del Trentino.
Una mattina il capofamiglia parcheggia la vettura, lasciando lì la moglie, la figlia più grande e i due figli piccoli, per prendere l’attrezzatura da sciatore. Quando però l’uomo ritorna, ad attenderlo trova i carabinieri, che gli chiedono spiegazioni sulla presenza nell’automobile dei due bambini da soli, senza la sorella e senza la madre. Queste ultime, si scopre poi, sono già salite sulla cabinovia e hanno raggiunto il luogo dove è in programma la lezione di sci, e hanno lasciato nella macchina – chiusa – i due bambini, che son rimasti lì ad aspettare il ritorno del padre.
Tra l’allontanamento della madre e l’arrivo del padre sono passati trenta minuti in tutto. In quell’arco di tempo, però, i due bambini hanno manifestato segni di disagio e di malumore, tanto che «uno piangeva e faceva rumore, sbattendo contro i vetri dell’auto», richiamando così l’attenzione di una donna che era lì, nei pressi del parcheggio dove era collocata la vettura, a passeggio col proprio cane, e che prima provava inutilmente a far uscire i due bambini dalla vettura e poi chiedeva l’intervento dei carabinieri.
Allontanamento. A fronte di tale quadro, la donna finisce sotto processo per «abbandono di minori». E gli elementi probatori raccolti sono ritenuti sufficienti dal giudice del Tribunale di Trento per arrivare a una condanna della madre dei due bambini.
Nessun dubbio è possibile, in sostanza, sul fatto che quando «i bambini sono stati ritrovati in auto, nessuno dei genitori era nei paraggi». Difatti, il padre «aveva fatto ritorno al veicolo, senza alcun accordo con la moglie» che «era salita sulla cabinovia con la figlia più grande».
Irrilevante è il richiamo difensivo all’elemento di un «allontanamento solo temporaneo» della donna: su questo fronte, il giudice spiega che «un lasso temporale di circa trenta minuti» è idoneo a concretizzare «l’abbandono di minori».
Altrettanto privo di valore è il fatto che, secondo quanto sostenuto dalla donna, che il figlio di 9 anni «aveva un Ipad, che già in altre occasioni avrebbe utilizzato per comunicare». Questo dato non è sufficiente, secondo il giudice, per «scongiurare la messa in pericolo» dei due bambini, che «erano in un piazzale (il parcheggio della funivia), con entrambi i genitori distanti e non in grado, rapidamente, di far ritorno al veicolo».
Evidente, quindi, la gravità della condotta tenuta dalla donna, ossia «chiusura dei figli minori all’interno dell’autovettura, con privazione della possibilità di uscirne in caso di pericolo o necessità» e «volontario allontanamento». E in questa ottica è ritenuto privo di senso il riferimento fatto dal legale della donna alle «scelte di vita» da lei compiute, ossia «dedicarsi in via esclusiva ai tre figli».
Respinta, infine, anche l’ipotesi di una «ridotta offensività» dell’azione compiuta dalla donna: ciò perché «il legislatore ha inteso punire non la durata dell’abbandono» bensì «la messa in pericolo del minore», e quindi il reato si concretizza anche in caso di «abbandono temporaneo, relativo o parziale».

Fonte: www.dirittoegisutizia.it/Bimbi in auto da soli per 30 minuti: madre condannata - La Stampa

Elettricità e gas, da ottobre bollette ancora più care

Nuovo forte aumento delle tariffe per l'elettricità e il gas. Dal primo ottobre, secondo quanto ha stabilito l'Arera (Autorità per l'energia), la luce costerà il 7,6% in più (pari a 32 euro in più nell'anno 'scorrevole' 2018), mentre il metano salirà del 6,1% (+61 euro). Incrementi consistenti, che si sommano ai rincari dei tre mesi precedenti. A pesare sono in particolare l'aumento delle materie prime energetiche, la crescita del prezzo dei permessi di emissione di Co2 e lo stop dei reattori nucleari in Francia. A luglio erano scattati gli aumenti del 6,5% per la luce e dell'8,2% per il gas. "Per far fronte ai forti aumenti dei prezzi delle materie prime energetiche e delle quotazioni all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas che hanno raggiunto in Italia e in Europa livelli record", per la luce Arera ha deciso di rinnovare il blocco degli oneri generali di sistema: con questa manovra l'Arera "utilizza nella misura massima possibile la sua azione di 'scudo'" ottenendo "il contenimento della spesa" per circa 1 miliardo.

fonte:Elettricità e gas, da ottobre bollette ancora più care - ItaliaOggi.it

domenica 23 settembre 2018

Spese sanitarie detraibili: la guida dell’Agenzia delle Entrate

Nella sezione del sito delle Entrate “l’Agenzia informa” è disponibile la versione aggiornata della guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”. In evidenza, tra le novità, la detraibilità degli acquisti di alimenti a fini medici speciali effettuati negli anni 2017 e 2018.
Le spese riportabili nella dichiarazione. Partendo dai documenti di prassi emanati negli ultimi tempi, la versione aggiornata della guida focalizza l’attenzione sulla categoria “spese sanitarie”, evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche).
Detrazioni per acquisti di alimenti medici. A partire dal 1° gennaio 2017 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2001. Sono esclusi gli alimenti destinati ai lattanti.
La detrazione è attualmente prevista solo per gli anni 2017 e 2018. La spesa va certificata con fattura o scontrino fiscale “parlante”, che deve specificare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario di questi alimenti.
Dato che la norma è stata introdotta nel corso del 2017 ed è applicabile alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio dello stesso anno, se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi richiesti, il contribuente può integrarli indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore un’attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, come da indicazione ministeriale.
Le altre prestazioni detraibili. Inoltre, la Guida ricorda la detraibilità per le prestazioni rese:
dai massofisioterapisti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista; dai terapisti della riabilitazione, ma solo se hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999. Questi titoli, infatti, sono considerati equipollenti a quelli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale; dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, purché vi sia una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Fonte: fiscopiu.it/Spese sanitarie detraibili: la guida dell’Agenzia delle Entrate - La Stampa

sabato 22 settembre 2018

Licenziabile dipendente che si prende “tempo tuta” non previsto

È licenziabile per «insubordinazione» il dipendente che per otto volte nel giro di poco più di un mese interrompe il lavoro 10 minuti prima della fine del turno, attribuendosi un “tempo tuta” non previsto dal contratto, e ciò nonostante i ripetuti ammonimenti da parte dell'azienda. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22382 del 20 settembre 2018, respingendo il ricorso di un addetto al magazzino di una industria grafica campana. Il dipendente, che era anche rappresentate sindacale, aveva sfidato l'azienda affermando che fino a quando il tempo della vestizione non fosse stato retribuito come «straordinario» avrebbe perseverato nel suo atteggiamento.
Nell'affermare la legittimità del licenziamento la Corte d'appello di Salerno rilevava come «le condotte si fossero ripetute nel tempo anche nel periodo successivo ai primi richiami verbali e anche dopo la ricezione da parte del lavoratore delle lettere di contestazione». Mentre «il reiterato ed intenzionale abbandono anticipato del posto di lavoro, oltre ad essere ingiustificato» era anche accompagnato da un «atteggiamento» tale da integrare la perdita del vincolo di fiducia. Motivazione confermata dalla Suprema corte secondo cui il dipendente può chiedere l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del comportamento datoriale ma non rifiutarsi di eseguire la prestazione. I giudici di legittimità chiariscono poi che l'insubordinazione «non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale». Quello che conta dunque è «l'aggancio al sinallagma contrattuale». Inoltre, prosegue la decisione, l'insubordinazione può «risultare dalla somma di diversi comportamenti e non necessariamente da un singolo episodio». Così si supera anche la contestazione per cui il Ccnl prevedeva soltanto la sanzione della sospensione per chi si allontana dal posto di lavoro. «Oggetto del licenziamento – spiega la Corte – non è stato il semplice abbandono del posto ma la grave insubordinazione dimostrata attraverso il comportamento tenace ed ostinato di contrapposizione rispetto ai richiami datoriali».
Con riguardo poi al supposto movente sindacale, la Cassazione si rifà alla decisione di merito secondo cui la questione del “tempo tuta” non era mai stata formalmente sollevata. Non solo, il lavoratore sarebbe comunque stato obbligato a completare il turno potendo semmai avere diritto allo retribuzione per il tempo impiegato nella vestizione ma solo, ricorda la Corte, se l'operazione fosse stata diretta dal datore di lavoro. Negli altri casi rientrando negli atti di diligenza preparatoria del dipendente. E ancora, riguardo ad una supposta «prassi aziendale», la Cassazione ricorda che non basta la reiterazione dei comportamenti, ma serve «uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo». E non poteva certo deporre in questo senso il comportamento autonomamente assunto da soli 4 addetti al magazzino inizialmente tollerato ma a cui poi l'azienda stessa aveva posto fine diramando un comunicato scritto. Infine, la qualifica sindacale rivestita dal dipendente attribuiva alla sua condotta un «particolare disvalore ambientale» dal momento che «poteva assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi». Mentre la Corte territoriale aveva escluso un comportamento discriminatorio rispetto agli altri dipendenti i quali però si erano adeguati ai dettami del datore, scusandosi per il comportamento pregresso.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

lunedì 17 settembre 2018

Veicolo in fila nel traffico: il conducente deve comunque indossare le cinture

I giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione hanno affermato, con l'ordinanza n. 20230 del 31 luglio 2018 che quando il veicolo è in fila nel traffico, anche se momentaneamente in arresto, il conducente deve comunque aver indossato le cinture, mentre ne è esentato durante la fermata e la sosta.
Il caso - Un automobilista proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di La Spezia, avverso il verbale di infrazione con il quale gli era stata contestata la violazione dell'articolo 172 per mancato uso delle cinture di sicurezza durante la guida. Il Giudice di Pace respingeva il ricorso. Avverso tale decisione l'automobilista proponeva appello davanti al Tribunale di La Spezia che veniva respinto in quanto, oltre ad aver evidenziato la genericità dell'atto impugnato riteneva che l'esonero dall'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza dovesse essere accertato dalla competente Asl, mentre il ricorrente aveva prodotto soltanto un certificato medico. Considerava poi che la breve sosta del veicolo in fila dietro altri sulla direttrice di marcia non esprimesse una condizione di staticità e quindi non esonerasse il conducente dall'obbligo di usare la cintura di sicurezza. L'automobilista propone ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro la violazione e falsa applicazione degli articoli 157 e 172 del codice della strada, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel non ravvisare la situazione di staticità del veicolo e il conseguente esonero del conducente dall'uso della cintura di sicurezza.
La decisione - Gli Ermellini respingono il ricorso ritenendolo infondato perché la condizione di stasi, o di moto, del veicolo, in quanto necessariamente presupposta dalla contestazione relativa al mancato uso della cintura di sicurezza, costituisce oggetto diretto dell'accertamento eseguito dai verbalizzanti, e quindi non può essere posta in discussione se non attraverso la querela di falso.
In argomento, occorre ribadire il principio per cui nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
La Corte rileva che il precedente richiamato dal ricorrente (Cassazione, sezione II, sentenza n. 9674 del 23 aprile 2007) si riferiva a una fattispecie completamente diversa da quella oggetto del presente giudizio: in quel caso, infatti, il veicolo era fermo in fila con altri veicoli, in attesa di accedere a un parcheggio quando si fossero liberati i necessari posti. La differenza tra le due fattispecie va colta nel fatto che quando il veicolo è in coda lungo la direttrice di marcia, a causa del traffico o per altro motivo, si realizza una situazione analoga a quella che si verifica in presenza di un semaforo indicante luce rossa: la “sosta”, in queste ipotesi, non esprime una condizione di stasi, ma semplicemente un momentaneo arresto dovuto a contingenze o a esigenze di sicurezza della circolazione.
Questa condizione, in altri termini, proprio in virtù della sua natura temporanea non solo non esclude la circolazione del veicolo, ma anzi la conferma.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

domenica 16 settembre 2018

Omesso versamento di ritenute, applicabile la particolare tenuità

Deve essere assolto per particolare tenuità del fatto l'imprenditore che ometta di versare le ritenute per un importo di poco superiore a 10 mila euro.
E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 3 settembre 2018, n. 39413.
Il caso vedeva un imprenditore essere condannato per il delitto di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso di versare all'INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti di varie mensilità dell'anno 2010.
L'art. 131-bis c.p., stabilisce che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore al massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o ancora abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa o quando la condotta abbia cagionato o da essa siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento deve ritenersi abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.
Nel caso di specie è ben possibile che le diverse mensilità consentano di integrare un unico reato, che si consuma solo nel momento in cui si raggiunga la soglia di punibilità di 10.000 euro annui. Si tratta, infatti, di una fattispecie criminosa connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Cass. pen., Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 649).
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è certamente applicabile ai reati di omissione di versamenti contributivi, per i quali il legislatore abbia fissato una soglia di punibilità, solo se gli importi omessi superino di poco l'ammontare di tale soglia, considerato che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Cass. pen., Sez. III, 3 ottobre 2017, n. 3292).
Ciò premesso deve essere censurata la motivazione dei giudici di merito che ha ancorato il diniego della causa di non punibilità in oggetto alla mera pluralità delle mensilità interessate, senza alcuna verifica del momento in cui si sia verificato il superamento della soglia di punibilità e, soprattutto, dell'effettiva entità dello stesso.

Fonte: Omesso versamento di ritenute, applicabile la particolare tenuità | Altalex

Obbligo di Rc-auto per il veicolo inutilizzato fermo su un terreno privato

Un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione e che sia idoneo a circolare deve essere coperto da un'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli anche se il suo proprietario, non avendo più intenzione di guidarlo, ha scelto di lasciarlo stazionato su un terreno privato. Lo ha deciso la Cgue con la sentenza 4 settembre 2018 nella causa C-80/17. I giudici hanno precisato inoltre che gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l'organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona, quand'anche essa non sia civilmente responsabile dell'incidente.
Il caso – Una signora proprietaria di un autoveicolo immatricolato in Portogallo per ragioni di salute, aveva cessato di guidarlo e lo aveva lasciato stazionato nel cortile di casa, senza peraltro avviare il procedimento per il ritiro ufficiale dalla circolazione. Nel novembre 2006, il figlio della signora ha preso il veicolo senza l'autorizzazione e all'insaputa della madre. Il veicolo è uscito di strada, causando il decesso del figlio della proprietarie dell'auto e quello di altre due persone che si trovavano a bordo come passeggeri. La proprietaria non aveva stipulato, alla data dell'incidente, un'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di tale veicolo (assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli). Il Fundo de Garantia Automóvel (Fondo di garanzia automobilistica, Portogallo) ha indennizzato gli aventi diritto dei passeggeri per i danni derivanti dall'incidente. Ritenendo che la signora fosse soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile per il suo veicolo e che non avesse adempiuto tale obbligo, il Fondo ha poi, in conformità alla possibilità prevista dal diritto portoghese, convenuto in giudizio, in particolare, la signora chiedendole il rimborso della somma di 437.345,85, euro da esso versato agli aventi diritto dei passeggeri. La signora ha sostenuto di non essere responsabile del sinistro e che, avendo lasciato il veicolo stazionato nel cortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era obbligata a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli.
La decisione - Con la sua sentenza la Corte precisa che, secondo la prima direttiva, la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi stazionato su un terreno privato per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.
La Corte considera anzitutto che un veicolo che non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione e che sia idoneo a circolare risponde alla nozione di “veicolo”, ai sensi della prima direttiva, e non smette quindi di essere soggetto all'obbligo di assicurazione enunciato da tale direttiva, per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo ha immobilizzato su un terreno privato.
In secondo luogo, la Corte dichiara che la seconda direttiva non osta a una normativa che, come la legge portoghese, prevede che l'organismo di indennizzo (nella specie, il Fundo de Garantia Automóvel) abbia diritto a proporre ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro la persona che, pur essendo soggetta all'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per il veicolo che ha causato il sinistro, non ha stipulato alcun contratto a tal fine, e ciò quand'anche tale persona non sia civilmente responsabile del sinistro.
Infatti, anche se il legislatore dell'Unione ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di disciplinare i ricorsi presentati dall'organismo di indennizzo (nella fattispecie il Fundo de Garantia Automóvel) segnatamente contro “il o i responsabili del sinistro”, esso non ha armonizzato i diversi aspetti relativi ai ricorsi di tale organismo (in particolare, la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali ricorsi possono essere presentati), cosicché tali aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Ne consegue che una normativa nazionale può prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente non abbia adempiuto l'obbligo ad esso incombente di assicurare tale veicolo, l'organismo di indennizzo possa esercitare un ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro il proprietario, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest'ultimo nel verificarsi dell'incidente.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 15 settembre 2018

Ripercussioni fisiche post vaccino antipolio: sì all’indennizzo

Condanna definitiva per il Ministero. Accolta la domanda presentata da una donna, in qualità di tutore del figlio colpito da tetraparesi spastica, insufficienza mentale ed epilessia. In Cassazione viene ritenuta corretta la valutazione compiuta in Appello, laddove si è affermato che la patologia poteva essere ragionevolmente collegata alla vaccinazione.
Serissime ripercussioni fisiche manifestatesi subito dopo la vaccinazione antipolio. A pagare per i gravi problemi di salute subiti dal bambino – oramai diventato adulto – è il Ministero della Salute, condannato a risarcire la madre che ha presentato domanda ad hoc in qualità di tutrice del figlio (Cassazione, ordinanza n. 22078/2018, Sezione Lavoro).
Nesso. La drammatica vicenda ha origine nel lontano ottobre del 1961. All’epoca il bambino – lo chiameremo Paolo, utilizzando un nome di fantasia – viene sottoposto alla «vaccinazione antipolio (tipo Salk)». Pochi giorni dopo, però, egli è vittima di un malore e la situazione va purtroppo peggiorando nel tempo: i genitori debbono prendere atto delle patologie che hanno colpito Paolo, ossia «tetraparesi spastica, insufficienza mentale ed epilessia».
Ora, a distanza di quasi sessant’anni, vengono riconosciute le responsabilità del Ministero della Salute, condannato a versare alla madre di Paolo «l’indennizzo» previsto dalle leggi 210/1992 e 362/1999.
Respinta anche in Cassazione l’obiezione relativa a una presunta «decadenza» dal diritto a presentare «richiesta di indennizzo» nei confronti dello Stato. Ma, soprattutto, i Giudici mostrano di considerare corretta la valutazione compiuta in Appello, laddove si è ritenuto «sussistente il nesso di causalità tra la vaccinazione – intesa come operazione di inoculamento del vaccino – e il successivo manifestarsi della patologia».
In sostanza, alla luce della relazione messa nero su bianco dal consulente tecnico d’ufficio, è emersa «l’assenza di elementi che giustificavano la sintomatologia, tranne la somministrazione del vaccino». A completare il quadro, poi, «il fatto che la letteratura scientifica accettasse un rapporto di causa ed effetto, secondo un meccanismo di reazione allergica autoimmune, il verificarsi del primo malore a pochi giorni dalla prima inoculazione del vaccino».
Logico concludere, spiegano i Giudici, che «il complesso morboso in questione poteva essere ragionevolmente collegato alla somministrazione del vaccino».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Ripercussioni fisiche post vaccino antipolio: sì all’indennizzo - La Stampa

Utenze, il contatore non fa piena prova dei consumi

Nei rapporti di utenza, nel caso in cui l'utente contesti i consumi addebitati in bolletta, il gestore non può fondare il suo diritto di credito sulle indicazioni del contatore, ma deve dimostrare il corretto funzionamento dello stesso e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta. In difetto di una valida prova sul punto, la richiesta di pagamento deve essere rigettata perché contenuta in documenti formati unilateralmente dal gestore. Questo è quanto emerge dalla sentenza 763/2018 del Tribunale di Latina.
I fatti - La controversia ha ad oggetto il mancato pagamento delle bollette per l'erogazione del servizio idrico con tipologia d'uso domestico, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012, da parte di una signora, la quale abitava in un appartamento di circa 60 metri quadri con le sue due figlie. Dopo diversi solleciti, diffide, riduzioni del flusso idrico per morosità e interventi di chiusura del servizio, la società somministratrice citava in giudizio la signora chiedendo il pagamento della somma complessiva tra consumi, spese e interessi pari a circa 8 mila euro. La signora, dal canto suo, contestava l'importo di quanto da lei dovuto, in considerazione delle modeste dimensioni della casa, oltre al fatto che «i punti di erogazione dell'acqua erano rappresentati da due unici rubinetti, di cui uno in bagno e uno in cucina, anche considerate le sua condizioni economiche disagiate che le impedivano di sprecare l'acqua».
La decisione - Il Tribunale alla luce delle risultanze probatorie rigetta la domanda della società somministratrice, ritenendo non raggiunta la prova del quantum effettivamente dovuto dalla signora. Il giudice sottolinea che, fermo restando l'effettività dell'erogazione del servizio, la società non ha fornito alcuna prova circa l'entità dei consumi. L'attrice, infatti, si è limitata a fornire la fattura, elaborata sulla base delle indicazioni del contatore. Tale documento però non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo può costituire un mero indizio. Le indicazioni del contatore, cioè, non possono risolversi «in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta».
Ciò significa, spiega il Tribunale, che «a fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati, la somministrante avrebbe dovuto dimostrare la effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati». Ciò, tuttavia, non è avvenuto, dovendosi quindi applicare al caso di specie l'articolo 2712 del codice civile, secondo cui la riproduzione o la rappresentazione di fatti o cose mediante l'utilizzazione di particolari procedimenti tecnici, tra cui rientrano anche i contatori dell'energia elettrica, del servizio telefonico, del gas, dell'acqua, ecc., forma piena prova solo se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. D'altra parte, conclude il giudice, l'importo contestato appare inverosimile «sulla base delle dimensioni dell'immobile e degli occupanti, nonché sulla base del tipo di consumo domestico».

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Violenza privata impedire l’uscita di un auto da un parcheggio privato

È reato parcheggiare la propria auto impedendo la chiusura di un cancello impedendo a una persona di transitare, sedendosi in prossimità dei battenti. Un signore dopo il tribunale di Trapani e la Corte d’appello di Palermo ha presentato ricorso in Cassazione proclamandosi innocente. Ma la suprema Corte, con sentenza 40482 del 12 settembre 2018, ha confermato il delitto di violenza privata che per unanime giurisprudenza «si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione a di azione, potendo consistere anche in violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione».
Quindi, la palese forza intimidatrice dell’imputato, insieme all’azione ostruzionistica, seppur priva della violenza o della minaccia strictu sensu, è stata equiparata al parcheggio improprio nel posto riservato ai disabili (Cassazione 17794/2017) o all’impedimento agli operai di utilizzare gli strumenti di lavoro in un’opera pubblica (Cassazione 48369/2017).
Per cui il ricorso è stato respinto.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

giovedì 6 settembre 2018

Banche, contro illegittimo anatocismo sempre possibile agire in giudizio

L'assenza di rimesse solutorie non esclude l'interesse del correntista a ricorrere contro clausole illegittime su interessi anatocistici. Per la Cassazione nel rapporto con la banca è sempre sussistente l'interesse del correntista alla corretta regolamentazione del conto e del rapporto di credito bancario connesso. Quindi, come chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 21646 depiositata ieri, se sul fido bancario è prevista un'illegittima applicazione di interessi anatocistici il cliente della banca ha un interesse concreto a far dichiarare l'espunzione delle relative clausole contrattuali anche se non ha effettuato rimesse solutorie ma solo ripristinatorie del fido. La mancanza di versamenti solutori, rispetto alla domanda di ripetizione di indebito non può esimere il giudice dall'accertare le nullità contrattuali e la rideterminazione del saldo.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

martedì 4 settembre 2018

Giudici di pace revocano lo sciopero

L’Unione nazionale Giudici di pace ha revocato lo sciopero già preannunciato per il periodo dal 17 settembre al 14 ottobre 2018, rappresentando, in un proprio comunicato, diffuso sui principali social media, che tale opzione è l’effetto dell’avvio dei lavori del Tavolo tecnico per la revisione della discussa “riforma Orlando”, ed istituito presso il Ministero della Giustizia.
Motivi della proclamazione dello sciopero. L’Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), con una circolare del 7 agosto scorso, a firma della Presidente Mariaflora Di Giovanni, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, al Ministro della Giustizia Bonafede, al Consiglio Superiore della Magistratura, nonché a tutti i Presidenti delle Corti d’Appello, aveva proclamato lo sciopero nazionale dei Giudici di Pace dal 17 settembre 2018 al 14 ottobre 2018, indetto per la mancata risposta del Governo alle istanze della categoria, “mentre procede spedita l’attuazione della contestata riforma Orlando, mediante bandi di concorso per la nomina di nuovi giudici di pace e vice procuratori onorari, l’obbligatorietà dell’ufficio del processo, l’avvio delle procedure di trasferimenti, l’approvazione delle nuove dotazioni organiche ecc.”
Motivi della revoca dello sciopero. Con un comunicato del 2 settembre la stessa Unione ha rappresentato che, in seguito all’avvio di un Tavolo tecnico col sottosegretario alla Giustizia, ha preso atto che, nei confronti della magistratura ordinaria, si sta avviando un percorso “serio e credibile”, di conseguenza revocando la protesta. Più in dettaglio, in una nota pubblicata da Agenzia Nova, il sottosegretario alla Giustizia della Lega, Jacopo Morrone, ha spiegato che la decisione di insediare il Tavolo tecnico è stata assunta nel corso di una riunione, presieduta dal sottosegretario in questione, lo scorso 30 agosto, e avvenuta presso il ministero della Giustizia, a cui hanno preso parte esponenti delle Associazioni rappresentative della Magistratura onoraria, oltre al Capogabinetto del Ministero, Fulvio Baldi.
Entro l’imminente data del 6 settembre, su richiesta dello stesso sottosegretario, dovranno essere comunicati i nominativi dei partecipanti al Tavolo, a cui parteciperanno, tra gli altri, i rappresentanti dei Giudici di pace, dei Giudici onorari di Tribunale, dei Giudici dei viceprocuratori onorari, del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale forense, dei Giudici ausiliari e dell’Associazione nazionale Magistrati, per in seguito iniziare, ed in tempi strettissimi, i lavori.

fonte: Giudici di pace revocano lo sciopero | Altalex

Agenzia delle Entrate, le ferie sono finite. Anche per gli avvisi bonari

Dal 5 settembre ripartono i termini concessi per il pagamento delle somme dovute da avvisi bonari e per la trasmissione di atti e documenti all'Amministrazione finanziaria. Se fosse pervenuto, infatti, un avviso bonario nel corso del periodo tra l'1/08 e il 4/09, il termine scadrebbe il prossimo 4/10, dovendosi considerare lo stesso decorrente dal 5 settembre, mentre se fosse pervenuto il 30/7, il termine scadrebbe il 3/10.
Questi i corretti termini, in applicazione delle disposizioni contenute nel comma 17, dell'art. 7-quater, dl 193/2016 (avvisi bonari) e nel comma 11-bis, dell'art. 37, dl 223/2006 (deposito atti e documenti).
È pur vero però che l'Agenzia delle entrate, di concerto con quella per la riscossione e il ministero dell'economia e delle finanze, con il comunicato del 3 agosto scorso ha avvisato di aver sospeso la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di «compliance».
Nello stesso comunicato, però, veniva anche confermata la notifica di tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno, quindi, essere comunque inviati.
La notifica di tutti i documenti «congelati», riprendeva il comunicato, riapre al termine delle settimane di sospensione, durante le quali, comunque, le attività ordinarie delle strutture di entrambe le agenzie sono proseguite senza interruzioni.
Quindi, facendo il punto sui diversi termini, abbiamo una sospensione dei termini processuali che va dall'1/08 al 31/08 di ogni anno, una sospensione degli adempimenti fiscali e dei pagamenti in scadenza dall'1/08 al 20/08 che potevano essere eseguiti entro quest'ultimo giorno, senza alcuna maggiorazione, tenendo conto dell'ulteriore provvedimento (dpcm 10/08/2018) per la rimodulazione delle rate dei titolari di partita Iva e, ai sensi del comma 17, dell'art. 7-quater, dl 193/2016, una sospensione per il pagamento delle somme dovute in base all'emissione di avvisi bonari, di cui agli articoli 2 e 3, dlgs 462/1997 e comma 412, art. 1, legge 311/2004 (liquidazione automatica, controlli formali e tassazione separata) e una sospensione, ai sensi del comma 11-bis, dell'art. 37, dl 223/2006, dei termini di trasmissione di atti e documenti dall'1/08 al 4/09 di ogni anno, con l'unica eccezione di quelli relativi ai rimborsi Iva e agli accessi.
Quindi, per i pagamenti da modello «F24» per tasse e altro si tratta di un mero spostamento del termine, nella considerazione, come detto, che per i soggetti con partita Iva sono state rimodulate le rate, per una sovrapposizione della prima e della seconda al 20/08, con la possibilità di eseguire i versamenti rateizzati al 20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre e 16 novembre, al posto delle cinque rate previste dal precedente regime, scadenti il 20 agosto (prima e seconda rata), il 17 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre.
Trattandosi, per il resto, di una vera e propria sospensione, si rendono applicabili i criteri previsti anche per la sospensione processuale, con la conseguenza che se il termine di pagamento, per esempio dell'avviso bonario con la possibile riduzione delle sanzioni, dovesse iniziare a decorrere nel periodo dall'1/08 al 4/09, l'inizio della decorrenza deve essere differita a partire dalla fine di detto periodo.
Quindi, per esempio, se fosse pervenuto un avviso bonario (ma l'arrivo, come detto, è stato scongiurato dalla stessa Agenzia delle entrate con il comunicato del 3/08/2018) il 10/08 scorso, il pagamento con applicazione delle sanzioni ridotte, stante il termine prescritto di trenta giorni, sarebbe automaticamente postergato al 4 ottobre prossimo, per la decorrenza dal 5/09 (stop fino al 4/09), poiché è da tale data che i contribuenti debbono contare la decorrenza dei citati trenta giorni.

fonte: Le ferie sono finite. Anche per gli avvisi bonari - ItaliaOggi.it

Licenziamenti, valutare anzianità e carichi famiglia anche in piccole imprese

In caso di posizioni fungibili, i criteri previsti per i licenziamenti collettivi si applicano anche alle piccole imprese che vogliano ridurre il personale a causa di una contrazione delle attività. Si avrà, dunque, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo soltanto se l'azienda, nella scelta delle persone da mandare a casa, avrà tenuto conto dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sentenza n. 21438 del 30 agosto 2018, respingendo il ricorso di una Srl condannata dalla Corte di appello di Firenze a pagare un'indennità risarcitoria di sei mensilità (mancando il requisito dimensionale per la reintegra) a un dipendente licenziato senza chiarire perché la scelta fosse ricaduta proprio su di lui «e non piuttosto su altri lavoratori che svolgevano le medesime mansioni e che avevano una minore anzianità di servizio». Contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda, infatti, la corte territoriale aveva «escluso che in esito alla riorganizzazione dell'attività vi fosse stata la soppressione del reparto falegnameria avendo accertato che vi era stata una mera riduzione dell'attività che la società aveva ritenuto di ridimensionare privilegiando alcuni settori di attività (verniciatura) ma senza del tutto abolirne altri (falegnameria)».
La Suprema corte comincia col ricordare che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dalla Costituzione. In questo senso, i paletti da rispettare, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, fissati dall'articolo 3 della legge n. 604 del 1966, sono: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti a incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse. Un elemento quest'ultimo, precisa la Corte, «inespresso a livello normativo» ma che «trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale». Quando però vi è una «generica necessità di riduzione del personale omogeneo e fungibile», allora la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare non è «totalmente libera». Sicché nella giurisprudenza si è posto il problema di individuare «in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona fede e si è ritenuto che possa farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la legge n. 223 del 1991, all'art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale non abbia indicato criteri di scelta diversi». Conseguentemente, prosegue, si è ritenuto che «possano essere presi in considerazione, in via analogica, i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità atteso che non assumono rilievo le esigenze tecnico-produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra dipendenti»
Per cui, prosegue la sentenza, la Corte di merito si è mossa in questo solco laddove, dopo aver accertato che lo specifico settore era stato soppresso ma che «era comunque residuata in altri settori la necessità dello svolgimento di mansioni di falegnameria», ha ritenuto il comportamento della società illegittimo per non aver operato alcun raffronto con i profili di altri lavoratori con le medesime mansioni. In definitiva, per la Cassazione: «in presenza di più posizioni fungibili perché occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, ove non sia utilizzabile il criterio dell'impossibilità di “repechage”, il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede e, in questo contesto l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 offre uno “standard” idoneo ad assicurare una scelta conforme a tale canone». Anche se, conclude, «non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati».

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Attenuante della provocazione se il padre ferisce il figlio che ruba più volte soldi per la droga

La circostanza attenuante della provocazione, prevista dall'articolo 62 n. 2 del codice penale, è configurabile anche nel caso in cui l'aggressione nei confronti di una persona sia la conseguenza di plurimi comportamenti di quest'ultima ripetuti nel tempo, frutto della inosservanza della civile convivenza familiare. La reazione iraconda, infatti, ben può scaturire da un accumulo di rancore, per esplodere, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante. Questo è quanto si afferma nella sentenza della Corte d'appello di Napoli 266/2018.
La vicenda - Oggetto della decisione è la determinazione del trattamento sanzionatorio da riservare nei confronti di un uomo, il quale si era reso autore di un accoltellamento ai danni del figlio a seguito di un litigio. Nello specifico, l'imputato aveva aggredito il figlio tossicodipendente, colpendolo ripetutamente con un paio di forbici in più parti del corpo, dopo aver scoperto che quest'ultimo era il responsabile della sparizione di alcuni oggetti d'oro custoditi nella cassaforte di casa, per un valore di circa 20 mila euro, utilizzati probabilmente per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Tratto a giudizio per tentato omicidio, il padre del ragazzo veniva condannato in primo grado per lesioni aggravate e, in seguito, appellava la sentenza chiedendo il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, prevista dall'articolo 62 n. 2 cp. L'imputato sosteneva, infatti, che la sua azione era la conseguenza di un accumulo di rabbia e frustrazione nei confronti del figlio che, data la sua particolare situazione, in passato più volte aveva tenuto comportamenti scorretti e ingiusti nei confronti della sua famiglia.
La decisione - Fermo restando la responsabilità penale per il grave gesto compiuto, la Corte d'appello accoglie la richiesta dell'imputato, evidenziando come nella fattispecie è ben possibile riconoscere l'attenuante della provocazione. Difatti, afferma il giudice, la circostanza consistente nell' aver «agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui» si configura quando il comportamento della persona offesa che determina la commissione del reato sia non solo contrario a norme giuridiche, ma anche frutto della «inosservanza di norme sociali e di costume regolanti l'ordinata e civile convivenza». Inoltre, per l'integrazione dell'attenuante «non è richiesto che la reazione iraconda segua immediatamente il fatto ingiusto, ben potendo detta reazione conseguire a un “accumulo” di rancore, sotto lo stimolo di reiterati comportamenti ingiusti, per esplodere - anche a distanza di tempo - in occasione di un episodio scatenante». Ciò posto, per la Corte non c'è dubbio che le continue minacce e le condotte predatorie poste in essere dal figlio, a causa dei suoi problemi di droga, nei confronti del genitore integrino il fatto ingiusto altrui, richiesto dalla norma. Si tratta, cioè, di comportamenti sicuramente «idonei a potenziare, per accumulo, la carica di dolore e sofferenza sedimentata nel tempo» del genitore il quale, «una volta accortosi dell'ennesima spoliazione realizzata dal figlio ai danni della cassaforte di famiglia», ha perso il controllo scagliandosi violentemente verso di lui cagionandogli gravi lesioni.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

sabato 1 settembre 2018

Ottiene foto erotiche dall’ex fidanzatina: colpevole di pornografia minorile

Definitiva la condanna per un ragazzo, punito con tre anni di reclusione e 18mila euro di multa. Decisivo il fatto che abbia anche minacciato la ragazza per vedersi inviato sul telefono cellulare immagine che la ritraevano nuda.
Ha ‘convinto’ – con le buone e con le cattive – la sua fidanzatina a inviargli tramite telefonino foto erotiche. Quelle immagini non sono però rimaste private, ma il ragazzo ha pensato bene di inviarle tramite Facebook a un amico.
La storia tra la coppietta – entrambi minorenni all’epoca dei fatti, risalenti all’estate del 2012 – si è chiusa con un clamoroso strascico giudiziario, ora definito dalla sentenza con cui i Giudici della Cassazione hanno reso definitiva la condanna del ragazzo, ritenuto colpevole di “pornografia minorile” e punito con tre anni di reclusione e 18mila euro di multa (Cassazione, sentenza n. 39039/18, sez. III Penale, depositata il 28 agosto).
Foto. Ricostruita nei dettagli la delicata vicenda, i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, hanno ritenuto logica la condanna del ragazzo, che «con minaccia di percosse si è procurato, facendosele inviare sul telefono cellulare intestato alla propria madre, svariate fotografie che ritraevano la sua ex fidanzata, minorenne, nuda nella regione pubica».
Questa visione viene però contestata dall’avvocato del ragazzo. In sostanza, il legale sottolinea che ci si trova di fronte a «materiale autoprodotto dalla minore», e osserva che «per la configurazione del reato di pornografia minorile è necessario che il soggetto che produce il materiale sia diverso dal minore oggetto della raffigurazione».
Soggezione. La linea difensiva non è sufficiente, secondo la Cassazione, a mettere in discussione la condanna pronunciata in Appello, condanna che viene confermata in modo definitivo.
Per i Giudici, difatti, è accertato che «la minore ha inviato all’ex fidanzato ventiquattro fotografie da lei stessa prodotte che ritraevano le sue parti intime o la ritraevano mentre compiva atti di autoerotismo» ma lo ha fatto «su iniziativa e richiesta» del ragazzo. Legittimo, di conseguenza, parlare di «produzione di materiale pornografico mediante utilizzo di minori», anche tenendo presente che «l’espressione del termine ‘utilizzo’ deve essere intesa come vera a propria degradazione del minore oggetto di manipolazione non assumendo valore esimente il relativo consenso». In questa vicenda, difatti, «è configurabile la condotta di utilizzazione», secondo i Giudici, poiché è emersa «la sussistenza, tra il ragazzo e la fidanzata, di una relazione caratterizzata da una prevaricazione violenta di lui verso la minorenne, accompagnata da una soggezione psicologica di quest’ultima verso i comportamenti violenti del fidanzato».
Impossibile, di conseguenza, parlare di «selfie prodotti dal minore autonomamente e volontariamente scattati», e ciò perché «la realizzazione delle immagini pornografiche da parte della minore era stata indotta dal ragazzo anche con la violenza».
Capitolo a parte, poi, è quello relativo al «pericolo di diffusione» delle immagini che ritraevano la ragazzina. Su questo fronte i Giudici della Cassazione considerano sufficiente la circostanza relativa all’invio delle immagini, da parte del ragazzo, «al profilo Facebook di un amico», anche perché, viene aggiunto «l’inserimento di immagini nel citato social network è già elemento per la potenziale diffusività del materiale pornografico».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Ottiene foto erotiche dall’ex fidanzatina: colpevole di pornografia minorile - La Stampa

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...