giovedì 2 novembre 2017

Nulla la notifica dell'ordinanza effettuata presso il difensore non domiciliatario

Si considera affetta da nullità la notifica dell'ordinanza quando sia effettuata presso il difensore non domiciliatario. Questo in estrema sintesi il contenuti della sentenza n. 2698/17 del giudice di pace di Firenze. Si legge nella decisione che sulla base dell'articolo 204 comma 2 del Cds l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201 che, a sua volta, al comma 3, richiama le modalità previste dal codice di procedura civile.
L'articolo 141 cpc, che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va a sua volta coordinato con l'articolo 47 del Cc, per il quale l'elezione di domicilio, da farsi espressamente per iscritto, rappresenta una deroga, con rinuncia, al domicilio legale. L'atto di elezione di domicilio deve, quindi, connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto, come destinazione non fungibile dello specifico atto che la riguarda.
Solo in tal caso, la notificazione dell'atto può essere fatta mediante consegna di copia al domiciliatario.
Nel caso di specie, il ricorso amministrativo al Prefetto, si limitava a indicare la mera nomina a difensore dell'avvocato, senza uso delle forme previste dall'articolo 83 del cpc e senza alcun riferimento all'eventuale elezione di domicilio presso di lui. In tal modo, non si è configurata l'elezione di domicilio speciale. Ne deriva che nel caso de quo la notifica dell'ordinanza-ingiunzione avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'articolo 145 cpc, presso la sede della persona giuridica. Come risulta dagli atti, invece, l'ordinanza de qua è stata notificata presso il difensore. Ne deriva che l'abnorme notificazione dell'atto, ne determina la sua nullità.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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