giovedì 28 luglio 2022

Registro delle opposizioni: ora anche per i cellulari. Ecco come ci si registra

Il Registro pubblico delle opposizioni è un sistema istituito nel febbraio del 2011 per impedire alle compagnie di pescare il nostro numero negli elenchi telefonici e di disturbarci in continuazione con chiamate pubblicitarie e attività di telemarketing. Ma fino a oggi, dal sistema erano esclusi tutti i numeri non compresi negli elenchi telefonici e soprattutto tutti i numeri di cellulare. 
Una mancanza che il legislatore ha colmato soltanto il 29 marzo scorso, quando ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 26/2022 che istituisce il “nuovo” Registro pubblico delle opposizioni. Tuttavia, solo a partire dal 27 luglio 2022 è stata implementata la procedura vera e propria che ha esteso di fatto la possibilità di sottrarsi al telemarketing selvaggio a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, anche quelle non presenti nei pubblici elenchi, e agli indirizzi postali.
Come iscriversi gratis al Registro
L’iscrizione al Registro è gratuita a tempo indeterminato fino a revoca dell’opposizione. Può essere chiesta da tutti i cittadini, presenti o meno negli elenchi pubblici. Per iscriversi sono disponibili diversi canali elencati sul sito del Registro. Ecco le diverse opzioni per registrarsi:
- via web, compilando il modulo elettronico che si trova sul sito registrodelleopposizioni.it con i dati personali, il numero di telefono e/o l’indirizzo postale che si vuole iscrivere;
- via telefono, chiamando il numero verde 800.265.265 dal numero di telefono che vuoi iscrivere nel Registro. Il sistema funziona mediante risponditore automatico, ma in caso di difficoltà o problemi è possibile parlare con un operatore;
- via email, inviando il modulo (scaricabile dal sito) all'indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it, completo di dati personali, recapito e del numero di telefono e/o dell’indirizzo che si vuole iscrivere;
- via fax o raccomandata, utilizzando lo stesso modulo che si manda via mail (scaricabile dal sito), che andrà stampato, compilato e spedito, insieme a una fotocopia del proprio documento d’identità all’indirizzo “gestore del registro pubblico delle opposizioni – abbonati”, Ufficio Roma Nomentano - casella postale 7211 - 00162 Roma, oppure inviato via fax al numero 06.54224822. 
L’intestatario di più numerazioni può richiedere la contemporanea iscrizione nel registro ma solo attraverso il web o la mail. Gli iscritti possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. Se poi si cambia nuovamente idea, l’iscrizione si può rinnovare in qualunque momento così revocando i consensi nel frattempo prestati.

lunedì 4 luglio 2022

Minaccia, l'attitudine intimidatoria dell'atto va dedotta dalla situazione contingente

Per la sussistenza del reato di minaccia è necessaria la verifica circa l'effettiva portata intimidatoria della frase profferita. Questo è quanto emerge dalla sentenza 9 giugno 2022, n. 22581 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un uomo, ritenuto responsabile del reato di minaccia, proporre ricorso per cassazione lamentando l'omessa verifica da parte dei giudici del merito se l'effettivo contesto in cui la frase minatoria era stata profferita, consentisse di affermare l'effettiva portata intimidatoria derivante dalla concreta realizzabilità del male minacciato.
È vero che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel delitto di minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato si richiede solo che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta stessa ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente, senza che sia necessario il verificarsi di un reale stato di intimidazione della vittima (Cass. pen., Sez. V, 23 gennaio 2012, n. 11621).
Nella fattispecie, i giudici del merito non avevano proceduto alla dimostrazione, in relazione alle concrete circostanze del fatto, di un effettivo turbamento psichico patito dalla persona, in conseguenza delle frasi rivolte al suo indirizzo dall'imputato, affermando un consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale ai fini dell'integrazione del reato in oggetto non sarebbe necessario che il soggetto passivo del reato si sia sentito effettivamente intimidito.
Al tempo stesso, però, secondo gli ermellini, per la sussistenza del reato è necessario dedurre l'attitudine ad intimorire della condotta posta in essere dal soggetto attivo, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla situazione contingente, ovvero dal contesto in cui si inserisce la condotta in questione e, in particolare, quando essa consista in espressioni verbali, dal momento in cui le frasi sono state profferite, avuto riguardo ai toni ed alla cornice di riferimento (Cass. pen., Sez. V, 15 ottobre 2019, n. 11708).
Per detti motivi la Suprema Corte ritiene integrata la violazione di legge, in punto di erronea ricostruzione del significato della fattispecie normativa di cui all'art. 612 c.p., che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente in grado di appello per il nuovo esame sul punto.
fonte:altalex.com

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