giovedì 30 aprile 2015

Gestore di un bar non responsabile per gli schiamazzi esterni al suo locale

Cassazione penale , sez. III, sentenza 10.03.2015 n° 9633

Sentenza della Corte di Cassazione in controtendenza rispetto al pregresso orientamento giurisprudenziale in materia di schiamazzi e rumori notturni provocati dagli avventori di un bar: se il titolare del locale si è attivato con cartelli rivolti ai clienti al fine di dissuaderli dal tenere comportamenti rumorosi non può essere considerato responsabile dei rumori molesti provocati all'esterno del proprio locale.

Lo ha statuito la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza qui commentata, ha affermato che il gestore di un bar è responsabile per gli schiamazzi e rumori provocati dagli avventori del suo locale, con disturbo delle persone, sempre però che si dimostri che non ha esercitato il doveroso controllo sulla condotta della clientela e parimenti si provi l'esistenza di un nesso di causalità fra tale omissione ed i disturbi e gli schiamazzi.

Appare necessario, al fine di comprendere al meglio le ragioni poste a fondamento di tale decisione, ripercorrere i punti salienti, di fatto e di diritto, che hanno interessato la vicenda in esame.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma con ordinanza rigettava la richiesta di riesame formulata dal ricorrente avverso il provvedimento di sequestro preventivo del bar disposto con decreto del G.I.P. di Ivrea nei confronti dell'esercizio pubblico dallo stesso gestito.

La difesa del ricorrente proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, deducendo la "assenza degli elementi giustificativi per la adozione del provvedimento cautelare" ed evidenziando di "avere fatto quanto era in suo potere per limitare la invadenza acustica derivante dalla presenza degli avventori del suo locale nell'ambiente ad esso circostante". Evidenziava, inoltre, la "omessa motivazione in ordine alla derivazione delle immissioni sonore in ipotesi moleste dal locale da lui gestito e non dagli altri locali pur presenti in zona".

Investita della questione, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, ha ritenuto fondato il ricorso.

In particolare, nella motivazione della sentenza, la Suprema Corte, dopo aver preliminarmente ricordato che il "ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito nei soli limiti derivanti dalla deduzione della violazione di legge, secondo quanto previsto dall'art. 325 c.p.p., comma 1", ha richiamato il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 37196/2014) emerso sul punto, secondo cui "il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone", atteso che la qualità di titolare della gestione di un esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che le condotte degli avventori del locale non siano in contrasto con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Pertanto, prosegue la Corte, affinché "l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione".

Più precisamente, al riguardo, la Corte distingue a seconda che gli schiamazzi avvengano all'interno ovvero all'esterno dell'esercizio. Nel primo caso, non c'è dubbio che il gestore ha un potere di azione maggiore, potendo intervenire più incisivamente per impedire comportamenti rumorosi, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius excludendi (chiamare le Autorità, accompagnare fuori dal locale le persone più moleste, ecc.) in danno di coloro che, con il loro comportamento, realizzino le molestie.

Nell'ipotesi, invece, come quella in esame, in cui il disturbo da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga all'esterno del locale, la responsabilità del gestore è configurabile "solo se vengono forniti elementi atti ad evidenziare l'omesso potere di controllo dello stesso e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento"(come del resto aveva statuito la stessa sezione III con la sentenza 37196/2014).

Orbene, nel caso di specie, la Corte osserva come il titolare si sia concretamente attivato per evitare che si verificassero i lamentati disturbi alla quiete pubblica al di fuori del locale da lui gestito, attraverso l’esposizione di cartelli per dissuadere i clienti dal tenere comportamenti rumorosi al di fuori dell’esercizio e persino adibendo suoi collaboratori ad attività analoghe di avviso e controllo per evitare situazioni di disturbo; di conseguenza, il ricorrente non può essere considerato responsabile dei rumori molesti provocati all’esterno del proprio locale, per aver fatto quanto nella sua disponibilità per impedire tale situazione.

La sentenza in commento, lo si ribadisce, è in netta controtendenza rispetto all'orientamento indicato dalla stessa Corte di Cassazione nel 2004 (Cass. pen. n. 45484/2004), in base al quale in materia di schiamazzi notturni causati dagli avventori di un bar era dovere del titolare "impedire condotte contrastanti con le norme relative alla polizia di sicurezza, mediante il ricorso all’autorità".

La Cassazione ora, invece, dà seguito ad una giurisprudenza che sta rivalutando la posizione dei gestori di pubblici esercizi nei confronti degli schiamazzi esterni al locale provocati dagli avventori, in base all’art. 659, comma 1 del codice penale, in quanto si circoscrive la responsabilità dell’esercente ai soli casi in cui lo stesso non si sia assolutamente attivato per impedire i comportamenti molesti dei propri avventori. Questo perché effettivamente il potere coercitivo dell’esercente nei confronti dei clienti al di fuori del locale è pressoché nullo in caso di rifiuto degli stessi a mantenere un comportamento silenzioso e, pertanto, il titolare non può essere punito al posto di coloro che concretamente tengono la condotta molesta.

Per cui, con la sentenza de qua, un’indicazione precisa c’è per evitare di finire sotto accusa: basta che il gestore ponga i cartelli in maniera ben visibile.

Non solo: per la III Sezione Penale della Cassazione non è neanche lecito il sequestro dell’intero locale per il rumore dell’impianto di amplificazione, in quanto il sequestro deve essere limitato esclusivamente all'impianto stesso.

fonte: www.altalex.com//Gestore di un bar non responsabile per gli schiamazzi esterni al suo locale

La relazione extraconiugale dell’uomo è recente: resta in ballo l’addebito della separazione

Per i giudici di merito sono troppo lontani nel tempo i comportamenti attribuiti dalla donna al marito. Ma questa visione viene messa in discussione dai documenti messi sul tavolo dalla moglie, la quale ha anche evidenziato il fatto che era recente la relazione extraconiugale intrattenuta dall’oramai ex consorte.

Il caso

Generico e superficiale l’esame portato avanti dai giudici, i quali hanno trascurato alcuni dati di rilievo posti sul tavolo dalla donna, e finalizzati, calendario alla mano, a dimostrare il nesso tra le condotte del marito e la rottura della coppia. Ciò porta, inevitabilmente, a riprendere in esame la vicenda, e a valutare con maggiore attenzione l’ipotesi dell’addebito della separazione a carico dell’uomo (Cassazione, ordinanza 7814/15). Punto di svolta – negativo per la donna –, nella vicenda giudiziaria relativa alla «separazione personale» della coppia di coniugi, è la decisione d’Appello, in cui, in sostanza, viene rideterminato «il contributo per il mantenimento delle figlie in 850 euro», e, soprattutto, viene confermata «l’esclusione dell’addebito» a carico dell’uomo e «dell’assegno per la moglie».

Ma, ammettono ora i giudici della Cassazione, in secondo grado il pronunciamento sul fronte dell’«addebito» è stato davvero generico. Ci si è limitati, difatti, in Appello, ad affermare che «i comportamenti del marito erano assai risalenti», e che, di conseguenza, «non vi era prova del nesso di causalità con l’intollerabilità della convivenza» lamentata dalla donna. A rendere ancora più evidenti le lacune nella decisione d’Appello anche il materiale probatorio messo sul tavolo dalla donna, la quale ha posto in evidenza «episodi gravi» – ossia «violenze» subite tra le mura domestiche e «relazione extramatrimoniale» del marito – e «assai recenti», episodi che «vengono indicati come causa della crisi coniugale». Di fronte a tale quadro, serve un esame più approfondito, affidato nuovamente ai giudici di secondo grado, i quali dovranno effettuare una «opportuna istruttoria» per valutare, alla luce di quanto evidenziato dalla donna, l’ipotesi dell’«addebito della separazione» all’uomo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La relazione extraconiugale dell’uomo è recente: resta in ballo l’addebito della separazione - La Stampa

Se non notificate, le cartelle di Equitalia non sono valide

Non gli erano state notificate ben quattordici cartelle di Equitalia. E, se non notificate, le cartelle non possono essere considerate valide. È quanto è stato ribadito dalla corte di Cassazione che, nella recente ordinanza del 27 aprile 2015, n. 8452, ha bocciato il ricorso presentato da Equitalia contro un contribuente al quale erano state notificate un certo numero di cartelle (quattro, nella fattispecie), ma non altre quattordici, che risultavano in difetto della prova di notifica.

La vicenda del contribuente era quindi finita in appello, e in tale sede il Giudice aveva già dato ragione al privato, bocciando il ricorso dell’Ente riscossore. In seguito, Equitalia si era detta contrariata dalla sentenza di appello, sostenendo di aver già indicato la Commissione Provinciale come competente nel giudizio. La Cassazione ha dato ragione al contribuente. Per i Giudici non c’è infatti spazio per accogliere i motivi di impugnazione proposti in questa vicenda da Equitalia che erano relativi alla statuizione concernente le cartelle che il giudice di primo grado aveva già ritenuto non essere state notificate. La Cassazione ha tuttavia evidenziato come non sia possibile per il giudice tributario adottare alcuna pronuncia in merito ad atti che non siano ancora stati notificati, secondo quando rinvenibile agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, dai quali, con peculiare riferimento alla cartella di pagamento, si prevede che la notifica della cartella equivalga anche a notificazione del ruolo.

Fonte:  www.fiscopiu.it/Se non notificate, le cartelle di Equitalia non sono valide - La Stampa

domenica 26 aprile 2015

Solo la metà paga la bolletta, ma “tagliano” l’acqua a tutti

Reggio Emilia: un quartiere senza servizio per colpa dei morosi

Dal primo aprile sono state tagliate le forniture di acqua calda a un intero quartiere, e quattrocento famiglie si stanno arrangiando come possono, fra chi va a fare la doccia da amici e quanti si attrezzano con impianti autonomi, più o meno di fortuna. Siamo in via Turri, a ridosso della stazione di Reggio, una zona ghetto ad alta densità di immigrati dove convivono comunità di cinesi, rumeni, maghrebini e albanesi. Gli italiani rimasti, fra il 20 e il 30% del totale, secondo uno studio della Cisl in otto casi su dieci sono pensionati ultra 65enni.

 La grana delle bollette  

E’ in questo quadro problematico che la grana delle bollette è prima degenerata, con l’accumularsi nel corso degli anni di insolvenze che hanno raggiunto la cifra complessiva di due milioni di euro, per poi scoppiare malamente a partire dallo scorso ottobre: Iren, la società fornitrice, ha limitato l’erogazione del riscaldamento a certe fasce orarie per tutto l’inverno, fino ad azzerare l’acqua calda in otto condomini tre settimane fa. Come e perché si sia arrivati a questo enorme pasticcio che, secondo stime approssimative del sindacato, inguaia anche quel 50% di famiglie che hanno sempre pagato regolarmente, lo spiega Loris Cavalletti, segretario regionale Cisl pensionati: «C’è stata una parte consistente di inquilini e proprietari, stranieri e italiani, che non ha mai versato la propria quota. Alcuni di loro se ne sono proprio andati, con il risultato che chi è rimasto dovrà pagare cifre altissime. In caso di insolvenza, infatti, sono questi ultimi a risponderne in solido, per poi eventualmente rivalersi sui morosi». Cose che capitano, quando il contratto di teleriscaldamento è stipulato fra il fornitore e il condominio e non con il singolo utente, e qualcuno, anzi molti, fanno i furbi.

 Quasi tutti stranieri

Samir Manai, operaio marocchino che le sue bollette le ha sempre pagate, l’altro giorno ha dovuto spiegare a suo figlio 14enne perché non c’era più acqua calda: «Gli ho fatto vedere il conto per dimostrargli che eravamo in regola, ma mi ha fatto male, perché io ho sempre saldato i miei conti. Adesso sto facendo montare un impianto di riscaldamento autonomo che mi costa più di tremila euro, ma voglio anche chiedere un contratto individuale per l’acqua fredda, così starò tranquillo. Questa è una storia che non finisce mai, perché forse dovrò pagare anche per chi non paga. È una assurdità».

 In 10 e versano per due

Liridona Rexha, albanese, studentessa di Biologia, vive con la famiglia al numero 31 di via Turri: «Noi abbiamo preso un boiler da 1300 euro ma da ottobre, quando ricomincerà il freddo, la situazione sarà grave. Il problema sono anche quei proprietari che affittano a dieci persone ma poi pagano per due, perché sono registrati in due».

 Il fai-da-te

E poi c’è un’altra insidia, il fai-da-te del riscaldamento per cui diverse famiglie, senza alcun controllo, si stanno sistemando in casa bombole di gas o altri marchingegni non sicuri. Ci sono pensionati soli che non sanno come affrontare le spese per un impianto nuovo, e c’è chi forse specula su appartamenti deprezzati da accaparrarsi alle aste.

 L’ospitalità  

Fra tante miserie, spicca la solidarietà di Khadija Lamami, impiegata di origini marocchine che abita in tutt’altra zona: «Mi sono resa disponibile a ospitare un paio di famiglie perché vengano a fare la doccia a casa mia. Sono persone che hanno subito un’ingiustizia, dato che hanno sempre pagato le bollette».

 Attico all’asta

Primo Bertani due anni fa ha comprato all’asta, a un ottimo prezzo, l’attico da 300 metri quadri al numero 47 di via Turri, e l’ha concesso al progetto Mare Nostrum: «Ora ci vivono una decina di immigrati nel quadro di un intervento di accoglienza, qui non c’è solo gente che specula». Iren da parte sua dice di aver avuto grandissima pazienza con gli amministratori di condominio, ma ora andrà fino in fondo.

fonte: www.lastampa.it//Solo la metà paga la bolletta, ma “tagliano” l’acqua a tutti - La Stampa

Il lavoro di pizzaiolo ha (inevitabilmente) natura subordinata

Il Tribunale di Roma condanna una società al pagamento a favore del lavoratore (che ha mansioni di pizzaiolo) di una somma a titolo di differenze retributive ed indennità risarcitoria, perchè sono state accertate la natura subordinata del rapporto di lavoro e l'illegittimità del licenziamento disciplinare, assunto in violazione della procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori. La Corte d’appello, invece, nega che il rapporto di lavoro del pizzaiolo potesse avere natura subordinata. Il lavoratore propone ricorso in Cassazione.

Dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, il rapporto è formalmente una collaborazione. Dal punto di vista sostanziale però l’impegno contrattuale obbliga il lavoratore alla prestazione lavorativa quale pizzaiolo «per 6 ore al giorno, per 6 giorni settimanali, in modo assiduo e continuativo, con retribuzione fissa di euro 1400 al mese». Dalla previsione di tali elementi è inevitabile desumere la natura subordinata del rapporto.

La Cassazione (sentenza 7024/15) ribadisce che l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, sono importanti ma non decisivi, perchè costituiscono indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevelare sulla contraria volontà manifestata dalle parti che risulti incompatibile con il concreto assetto del rapporto.

Inoltre, la Corte aggiunge la considerazione che «alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendosi affermata con riferimento alle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, la rilevanza quali indici di subordinazione dell’assenza del rischio economico per il lavoratore, dell’osservanza di un orario e dell’inserimento nell’altrui organizzazione produttiva». Nel caso, in relazione all’ordinaria attività di pizzaiolo, è difficile configurare un contratto di collaborazione, proprio per la natura e le caratteristiche dell’attività lavorativa concreta. Per questi motivi, la Cassazione cancella la sentenza impugnata e la rinvia alla Corte d’appello.

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venerdì 24 aprile 2015

No al diritto di visita se nonni e genitori vivono un conflitto dal quale il minore deve restare fuori

Il Tribunale per i minorenni, confermando l’affidamento del minore ai servizi sociali, revoca le disposizioni del precedente decreto che prevedevano un graduale avvicinamento tra il minore e i nonni paterni. La Corte d’appello, inoltre, considera decisivo il rifiuto espresso dal minore di frequentare i nonni paterni, del quale è necessario tener conto perché esprime la volontà dell’adolescente di non esporsi a una situazione di conflitto che non è in grado di sostenere. I nonni ricorrono in Cassazione, sostenendo che il loro diritto a frequentare i nipoti è garantito dalla tutela dei vincoli familiari prevista dall’art. 29 della Costituzione.

La Cassazione (sentenza 8100/15) ricorda che la giurisprudenza si è già espressa in materia, chiarendo che la legge (n. 54/2006) «nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti con gli ascendenti, non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore».

Si affida al giudice il potere di emettere provvedimenti nell’interesse prevalente del minore, che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile al fine di attuare la migliore tutela del minore. Nel caso, i Giudici di merito hanno deciso di evitare al minore di trovarsi in mezzo ad un conflitto interfamiliare la cui risoluzione non spetta di sicuro a lui. Il provvedimento impugnato, dunque, non nega il diritto del minore ad intrattenere rapporti significativi con i nonni, ma vuole tutelarlo, lasciandolo fuori da una situazione di conflitto che gli crea uno stato di ansia e che non è in linea con le sue esigenze di serenità e crescita. In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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La merce è chiaramente falsa, ma la contraffazione grossolana non esclude il reato

Il tribunale di Livorno assolve un imputato dai reati previsti dagli artt. 648 (ricettazione) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale perché il fatto non sussiste. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver ritenuto che, di fronte ad una merce visibilmente falsa, la fiducia che il consumatore ripone nel bene non avrebbe subito alcun pericolo, per cui il fatto illecito non poteva sussistere. Tuttavia, il ricorrente rileva che la norma non tutela come bene giuridico principale la buona fede del consumatore, bensì la pubblica fede, perciò non sarebbe configurabile il caso di reato impossibile.

La Cassazione (sentenza 14090/15) ricorda che è reato la detenzione per la vendita recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana: la norma tutela la fede pubblica, cioè la fiducia dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta di un reato di pericolo e per la sua configurazione non serve la realizzazione dell’inganno; di conseguenza non ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

In più, ricordano gli Ermellini, nel codice penale sussiste una specifica fattispecie posta dal legislatore direttamente a tutela dei consumatori regolata dall’art. 515 c.p. (frode nell’esercizio di commercio), che fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, «siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva». Invece, l’art. 474 c.p. fa riferimento al marchio come elemento idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri. Di conseguenza, i giudici di legittimità ritengono che la condotta dell’imputato abbia integrato gli elementi essenziali del reato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Firenze per il giudizio di secondo grado.

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Al banco del pesce la moglie del proprietario beffa un compratore, dandogli meno merce di quella pagata. Condannato il commerciante

Bilancia ‘taroccata’ per il negozio del pescivendolo. Così il compratore si ritrova, nella busta della spesa, prodotti ittici in quantità nettamente inferiore a quella dichiarata dal venditore. Protagonista della vicenda, così come ricostruita, è, però, non solo il proprietario dell’esercizio commerciale, bensì la moglie, la quale ha consegnato materialmente la merce. Ciò nonostante, è proprio il titolare della pescheria a essere ritenuto responsabile. Consequenziale, per lui, la condanna per frode commerciale (Cassazione, sentenza 14257/15).

Punto di svolta, nella battaglia giudiziaria, è la decisione in appello: il commerciante viene condannato «alla pena di 15 giorni di reclusione» però «condizionalmente sospesa». Viene ribaltata completamente l’ottica adottata in primo grado, laddove l’uomo, titolare di una pescheria, era stato liberato dall’accusa di aver truffato un compratore, vendendogli « prodotti ittici in quantità inferiore a quella dichiarata». Per il commerciante, però, è stato trascurato un particolare non secondario: a consegnare la merce «all’acquirente» era stata la moglie, la quale, spiega l’uomo, «all’interno dell’esercizio commerciale svolgeva soltanto le pulizie». Di conseguenza, «la presenza» della donna «al ‘bancone’ doveva ritenersi», sempre secondo l’uomo, «del tutto occasionale e frutto di autonoma iniziativa». Ma tale visione, ribattono i giudici, non è assolutamente accettabile. Per una ragione semplicissima: la donna – la cui «condotta» è acclarata – ha «comunque agito nell’ambito di un rapporto di collaborazione» col marito, «a prescindere dal titolo giuridico ravvisabile o delle mansioni svolte abitualmente (pulizie o vendita)».

E' impensabile sostenere che «la donna si sarebbe discostata dalle disposizioni ricevute» dal marito, «agendo in modo del tutto autonomo». Quindi, c'è la «responsabilità penale» dell’uomo. Anche tenendo presente, concludono i giudici, che «in un piccolo esercizio commerciale, gestito», come in questo caso, «direttamente dal titolare e da un familiare, la responsabilità» del proprietario deve «essere ritenuta anche se l’acquirente non ha identificato compiutamente l’autore materiale della vendita», soprattutto perché «sul proprietario grava l’obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull’osservanza» di quelle regole.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Al banco del pesce la moglie del proprietario beffa un compratore, dandogli meno merce di quella pagata. Condannato il commerciante - La Stampa

giovedì 23 aprile 2015

Per ottenere il divorzio basteranno 6 mesi (consensuale) e 12 mesi (giudiziale)

Al massimo un anno, al minimo 6 mesi. A suo modo una piccola rivoluzione. La Camera ha approvato ieri definitivamente, a larghissima maggioranza (398 sì, 28 no), il taglio dei tempi della separazione necessari per ottenere il divorzio: basteranno 6 mesi in caso di consensuale e 12 mesi per la giudiziale, indipendentemente dalla presenza dei figli. Anticipati anche i tempi della scioglimento del regime di comunione de beni che potrà scattare dalla firma della separazione consensuale oppure dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati. Lo scarno testo del disegno di legge si occupa anche della fase transitoria, prevedendo espressamente che il pacchetto di novità potrà applicare anche ai procedimenti in corso.

«Un altro impegno mantenuto», twetta il premier Matteo Renzi. Soddisfazione per i due relatori, Luca D’Alessandro (Fi) e Alessia Morani (Pd) («politica dei fatti, non delle parole»). Le perplessità non sono mancate. C'è chi, come qualche esponente della Lega, ha chiamato in causa l’assenza di tutela dei figli, chi, come qualche deputato di Ap, Fi e Fdi, il pericolo che i tempi brevi possano intaccare la stabilità della famiglia. Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia della Camera sottolinea come si tratti di un testo equilibrato e in linea con quanto previsto dagli altri principali ordinamenti europei. In sintonia Tancredi Turco di Alternativa Libera «Il divorzio breve rientra nel cammino di avvicinamento che il nostro Paese deve compiere, sul piano dei diritti, verso il resto dell’Europa».

Per l’Ami, Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, si tratta, con una certa enfasi, di «una nuova era», anche se non mancano alcuni punti critici. «Quando le separazioni sono consensuali e non ci sono particolari difficoltà, in teoria si potrebbe sciogliere il matrimonio in 8/9 mesi. Restano invece le criticità di sempre per le separazioni giudiziali: il termine di 12 mesi per proporre il divorzio dall’inizio della separazione è assolutamente ottimistico, conoscendo i tempi della giustizia italiana. Pertanto nelle procedure contenziose l'attesa resterà lunga, considerato che per chiedere il divorzio bisogna definire con sentenza la separazione».

Nel dettaglio, nelle separazioni giudiziali:

• è ridotta da 3 anni a 12 mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;

• il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali:

• taglio a 6 mesi del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;

• estensione del termine breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;

• decorso del termine anche in questo caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Qualche dato, infine. Nel 2012, per l’Istat,le separazioni sono state 88.288 e i divorzi 51.319, entrambi in calo rispetto all’anno precedente (rispettivamente -0,6% e -4,6%). Anche i tassi di separazione e di divorzio, in continua crescita dal 1995, registrano una battuta d'arresto nel 2012. Per ogni 1.000 matrimoni si contano 311 separazioni e 174 divorzi. Nel nostro Paese, per i divorzi concessi nel 2012 l’intervallo di tempo intercorso tra la separazione legale e la successiva domanda di divorzio è stato pari o inferiore a 5 anni nel 62,3% dei casi.

La durata media del matrimonio al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento risulta pari a 16 anni per le separazioni e a 19 anni per i divorzi. I matrimoni più recenti durano di meno. Confrontando i matrimoni celebrati nel 1985 con quelli del 2005, le unioni interrotte dopo sette anni da una separazione sono raddoppiate, passando dal 4,5% al 9,3 per cento%.

fonte: www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com//Per ottenere il divorzio basteranno 6 mesi

mercoledì 22 aprile 2015

50 grammi di hashish in mano, ma per la condanna serve qualcosa in più

Per la condanna al reato di detenzione di droga a fini di spaccio, è necessaria una motivazione chiara e diretta sulla finalità di spaccio e non di consumo personale, o di gruppo, della droga trovata in possesso dell’imputato. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 14059/15.

Il caso

La Corte d’appello di Brescia condanna un imputato per il reato di detenzione a fini di spaccio di circa 50 grammi di hashish. L’uomo, sottoposto a controllo mentre era in sosta in macchina con un’altra persona, risultava avere, oltre all’hashish, una dose di cocaina e quasi 500 euro in contanti. I giudici di merito basano la condanna sulla presenza in macchina di una persona che si era dichiarata sua acquirente di hashish, sulla disponibilità di un rilevante quantitativo di stupefacente, sul rinvenimento di altra droga (cocaina) e di una somma di denaro non esigua, insieme al ritrovamento in casa di un arnese atto al trituramento di foglie di marijuana. Infine, è considerata inverosimile la tesi secondo cui otto ore dopo aver comprato la droga per proprio uso, l’imputato l’aveva ancora con sé.

L’uomo ricorre in Cassazione. La suprema Corte rileva che l’unico elemento a carico dell'uomo era rappresentato dalla disponibilità di circa 50 grammi di hashish. La presenza di una dose di cocaina, non facendo parte della contestazione, «evidentemente era stata ritenuta destinata all’uso personale». Mancava, però, qualsiasi motivazione esaustiva e diretta sulla finalità di spaccio e non di consumo personale, o di gruppo, di tale droga. Era stato accertato, inoltre, che era stata acquistata da uno specifico spacciatore, individuato e condannato, per cui non faceva parte di una maggiore partita di stupefacente a disposizione dell’imputato. I giudici di merito non avevano quindi considerato se il valore di quella che risultava l’unica provvista di merce per il teorico spaccio fosse tale da consentire un'attività di vendita.

Per quanto riguarda l’argomento del possesso per diverse ore dell’hashish, non veniva spiegato perché questo aspetto dovesse essere dimostrativo della finalità di spaccio: «se l'anomalia del trattenere la droga era la dimostrazione che, invece, era in atto lo spaccio al minuto, non risulta alcuno strumento per la parcellizzazione dello stupefacente e la sua vendita al dettaglio». Manca, quindi, nella sentenza una qualsiasi motivazione che dimostri la destinazione allo spaccio della droga. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito, invitandoli a valutare se ci sia una prova positiva, anche se solo logica, della destinazione allo spaccio della droga.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /50 grammi di hashish in mano, ma per la condanna serve qualcosa in più - La Stampa

La guida è normale, ma lo stato di agitazione tradisce il guidatore che ha assunto cocaina

Il reato (articolo 187 del codice della strada) di guida in stato di alterazione psicofisica dipende dall’assunzione di sostanze e non dalla condotta di guida tenuta dopo averle assunte. Perciò, si deve provare non solo che l'automobilista si sia drogato, ma anche che abbia guidato in uno stato di alterazione dovuto agli stupefacenti. Tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento l’art. 187 c.d.s. richiede l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 16387/15, depositata il 20 aprile.

Il caso

La Corte d’appello di Milano condanna un imputato per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti. Mentre era alla guida della sua macchina, era stato fermato per un controllo e, trovato in possesso di 11 involucri di cocaina, era stato constatato il suo stato di evidente alterazione. Dopo che l'uomo si era sottoposto volontariamente agli accertamenti, veniva rilevata nelle urine la presenza di cocaina. L’automobilista ricorre in Cassazione, rilevando che, nonostante non ci siano dubbi sull’accertata presenza di sostanze stupefacenti, non è stata provata la guida in condizioni psicofisiche alterate.

La Cassazione sottolinea che il reato è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Perciò, si deve provare non solo la precedente assunzione di sostanze, ma anche che l’agente abbia guidato in uno stato di alterazione dovuto agli stupefacenti. Per verificare se c'è il reato servono un accertamento tecnico-biologico ed alte circostanze che dimostrino la situazione di alterazione. Tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento il codice della strada richiede l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel caso, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che non era richiesto che lo stato di alterazione si palesasse con atti di guida particolari, ritenendo sufficienti, come indici della conduzione del veicolo fuori dalle condizioni normali, il nervosismo e lo stato di agitazione manifestati dall’imputato agli agenti durante il controllo. Il quadro sintomatico era poi conforme all’esito positivo degli accertamenti sulle urine, eseguite 6 ore dopo, che avevano dimostrato la presenza di una percentuale rilevante di cocaina. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La guida è normale, ma lo stato di agitazione tradisce il guidatore che ha assunto cocaina - La Stampa

martedì 21 aprile 2015

I rimedi all’assalto dei call center

Finire negli elenchi di chi fa le promozioni è diventato troppo facile. Ora interviene il Garante della Privacy. Con un manuale di autodifesa

Chiamano tutti, società telefoniche ed elettriche, pay tv e carte di credito, finanziarie, assicurazioni, produttori di cosmetici. Tutti i giorni, a tutte le ore. Quante chiamate arrivano ogni giorno dai call center? Tante, troppe. Tutte regolari? Secondo il Garante della privacy il rischio è quello di un Far West dello spam. Di qui l’idea di mettere a punto un vademecum («Viva i consigli, abbasso lo spam. Dal telefono al supermercato: il markenting a prova di privacy») che per i cittadini rappresenta un vero e proprio manuale di autodifesa. Pubblichiamo alcune «pilolle».

Come ci si può difendere da chiamate promozionali indesiderate?

Se l’utenza è pubblicata negli elenchi telefonici, l’intestatario può chiedere al suo gestore telefonico che essa venga rimossa dagli elenchi, così da renderla «riservata» e dunque non più visibile. In alternativa, può iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it / numero verde: 800.265.265) lasciando così la sua utenza presente negli elenchi telefonici, ma non più utilizzabile per fini promozionali.  

Cos’è il Registro pubblico delle opposizioni?

È un registro istituito a tutela degli abbonati telefonici che non vogliono ricevere chiamate pubblicitarie, ma che al tempo stesso desiderano rimanere sugli elenchi telefonici ed essere reperibili per le comunicazioni interpersonali. Iscrivendosi al Registro un abbonato esercita il diritto «ad opporsi al trattamento» dei suoi dati personali a fini promozionali previsto dal Codice della privacy.

Cosa può fare un utente che viene contattato anche se i suoi dati non sono sull’elenco telefonico?

Se l’utenza non compare negli elenchi ed è quindi «riservata» (come accade per la maggior parte delle utenze di telefonia mobile), l’intestatario non può iscriverla al Registro. Per interrompere ulteriori telefonate, l’utente dovrà quindi esercitare i normali diritti previsti dal Codice della privacy, chiedendo direttamente al promotore che lo ha contattato chi è il titolare del trattamento, come ha avuto i suoi riferimenti eventualmente chiederne la cancellazione.

È possibile cercare nuovi clienti utilizzando gli elenchi telefonici?

È possibile contattare mediante operatore i numeri presenti in elenchi telefonici e non iscritti nel Registro delle opposizioni per chiedere a chi ha sottoscritto il contratto telefonico il consenso a ricevere comunicazioni promozionali anche via e-mail o con altri mezzi automatizzati.

Una volta prestato il consenso al trattamento dati per una certa finalità, si può cambiare idea?

Sì, l’interessato può opporsi in qualunque momento all’ulteriore utilizzo dei suoi dati anche per una sola finalità (dal marketing alla profilazione) o per una specifica modalità di trattamento (ad esempio l’invio di offerte commerciali tramite posta cartacea o con modalità automatizzate come l’e-mail e il fax).

Se una società ha ottenuto il consenso al trattamento dei dati per scopo di marketing, può rivendere queste informazioni ad altri soggetti?

Non si possono «mescolare le carte in tavola». Se si è chiesto a una persona il consenso per il trattamento dei suoi dati per attività di marketing, non si può far finta che questo consenso valga anche per scopi differenti come la profilazione o la comunicazione dei dati a terzi. È quindi necessario acquisire un autonomo consenso per ogni finalità.

Si possono utilizzare recapiti telefonici contenuti nell’albo degli avvocati o di altri professionisti per proporre offerte commerciali ai suoi iscritti?

I dati personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque - possono essere utilizzati dal promotore solo se ha già acquisito lo specifico consenso dell’interessato iscritto all’albo o se presenta offerte strettamente attinenti all’attività svolta dal professionista contattato.

È lecito consegnare un modulo per l’ordine di un prodotto con la casella per il consenso al trattamento dei dati già contrassegnata?

No, il consenso al trattamento dei dati deve essere sempre libero.

Il sito web che non consente di utilizzare un servizio se non si rilascia il consenso al trattamento dati per finalità promozionali si comporta correttamente?

No, la fornitura di un prodotto o di un servizio non può essere vincolata al consenso per l’invio di pubblicità.

Il supermercato può rifiutarsi di concedere la tessera fedeltà se non si rilascia il consenso al trattamento dati per scopi di marketing?

No, la tessera fedeltà è un’opportunità per l’azienda di fidelizzazione del cliente, ma non può trasformarsi in una forma occulta di raccolta dati per il marketing e profilazione. Il consenso per tali attività non può essere imposto, ma va raccolto in modo specifico.

fonte: www.altalex.it//I rimedi all’assalto dei call center - La Stampa

Cassazione: marito cambia sesso, ma le nozze rimangono valide

Rimane valido a tutti gli effetti il matrimonio di una coppia eterosessuale anche nel caso in cui uno dei due coniugi cambi la sua identità sessuale. Lo ha stabilito la Cassazione in attesa che il Parlamento affronti questi casi. Il verdetto però non determina «l’estensione del modello di unione matrimoniale alle unioni omoaffettive».

La vicenda è quella di una coppia emiliana - Alessandro B. e Alessandra T. -, sposata con nozze concordatarie, nei confronti della quale su reclamo del Viminale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla «domanda di rettificazione e attribuzione di sesso femminile» avanzata dal marito al quale il «prenome» era stato modificato in Alessandra. La coppia si è battuta contro il «divorzio imposto», andando anche alla Consulta, la Cassazione le ha dato la massima tutela.

Ad avviso degli ermellini - sentenza 8097 depositata oggi - la pronuncia n.170 del 2014 della Consulta che ha dichiarato l’illegittimità del divorzio “forzato” in casi come questo, non è stata solo un «monito» ma una decisione «autoapplicativa e non meramente dichiarativa» pertanto l’adeguamento alle indicazioni della Consulta - scrive la Cassazione - «non può che comportare la rimozione degli effetti della caducazione automatica del vincolo matrimoniale sul regime giuridico di protezione dell’unione, fino a che il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all’interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso».

La Cassazione prosegue affermando che «tale opzione ermeneutica è costituzionalmente obbligata e non determina l’estensione del modello di unione matrimoniale alle unioni omoaffettive, svolgendo esclusivamente la funzione temporalmente definita, e non eludibile, di non creare quella condizione di massima indeterminatezza stigmatizzata dalla Corte Costituzionale in relazione ad un nucleo affettivo e familiare che, avendo goduto legittimamente dello statuto matrimoniale, si trova invece in una condizione di assenza radicale di tutela».

Così la Suprema corte ha ritenuto «necessario» accogliere il ricorso delle due “Alessandre” e «conservare» loro «il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino a quando il legislatore non consenta ad esse di mantenere invita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi».

Fonte: Ansa - www.lastampa.it/Cassazione: marito cambia sesso, ma le nozze rimangono valide - La Stampa

lunedì 20 aprile 2015

Droga ceduta, spacciatore arrestato. Condannato il consumatore che nega l’acquisto

"Passaggio" di droga portato a termine. Solo a quel punto arrivano gli uomini delle forze dell’ordine, che fermano lo spacciatore e, allo stesso tempo, bloccano anche il consumatore che aveva appena acquistato lo stupefacente. Ma per il consumatore è fatale non l’acquisto appena concluso, bensì la decisione di negare di avere ricevuto la droga dalla persona arrestata. Il risultato è la condanna per il reato di favoreggiamento personale (Cassazione, sentenza 16257/15).

Già per i giudici di merito la posizione dell’uomo, beccato a comprare droga da uno spacciatore, è indifendibile: illogica, e incomprensibile, la scelta di negare l’acquisto appena effettuato. E ciò consente, senza alcun dubbio, di considerare quella condotta come «favoreggiamento personale» nei confronti dello spacciatore. Non convince la tesi difensiva secondo cui l’uomo ha agito così «per salvaguardare il proprio onore e, comunque, evitare le sanzioni amministrative». Questione chiusa? Assolutamente no. Difatti, il difensore sceglie di proporre ricorso in Cassazione, evidenziando il fatto che l’uomo «aveva negato in radice l’acquisto», mentre in un’altra situazione «l’esimente» era stata esclusa dai giudici perché, in un’altra vicenda, il consumatore di droga «non aveva negato di avere acquistato droga» ma aveva protetto lo spacciatore. Ma la visione proposta dal difensore dell’uomo viene demolita dai giudici del ‘Palazzaccio’. Questi ultimi, difatti, evidenziano che l’uomo «ebbe a negare di aver comprato» dallo spacciatore – ‘proteggendolo’, quindi – «la droga, da lui buttata via al momento dell’intervento» delle forze dell’ordine, ma non invece «negato qualsiasi detenzione della droga». Va aggiunto, poi, che la tesi della «difesa dell’onore», da parte dell’uomo, appare risibile, poiché egli era «persona pregiudicata e ben nota alla polizia come tossicodipendente». Ciò rende inevitabile la conferma della condanna per il reato di «favoreggiamento personale».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Droga ceduta, spacciatore arrestato. Condannato il consumatore che nega l’acquisto - La Stampa

domenica 19 aprile 2015

Il padre assente risarcisce il figlio

È risarcibile il danno derivante da colpevole mancanza della figura paterna, nello sviluppo della personalità del figlio. Il relativo risarcimento si calcola sulla base delle tabelle da danno da morte, con una riduzione da disporsi in via equitativa. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma (giudice Velletti), nella sentenza n. 17401/14, che affronta un tema di rilevantissima attualità e dà canoni interpretativi utili sul danno endo-familiare.

Questo danno è una nozione elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Ha la peculiarità di non trovare sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma viene alla luce quando la violazione dei doveri genitoriali/coniugali cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, coperta dall’azione di risarcimento per i danni non patrimoniali, previsti dall’articolo 2059 del Codice civile.

La lite su cui ha deciso il giudice trae origine dal ricorso di una madre e di un figlio, contro il padre di quest’ultimo, per omesso o irregolare pagamento del mantenimento del figlio e per inadempimento ai propri obblighi genitoriali. Per legge tali obblighi sono connessi al solo fatto del riconoscimento, che in questo caso è avvenuto. La difesa dell’uomo eccepiva l’esistenza di una transazione, in forza della quale il padre aveva ceduto a titolo gratuito un immobile a madre e figlio e si era impegnato a corrispondere al figlio, da dopo la cessione, un contributo periodico predeterminato.

Il giudice ha in prima battuta provveduto a regolare gli aspetti relativi agli oneri paterni del mantenimento, osservando acutamente come l’intervenuta transazione, che era stata contestata dai ricorrenti per violazione di diritti indisponibili, non poteva considerarsi raggiunta in contrasto con i diritti del figlio a ricevere un contributo dai genitori: con la transazione venivano volontariamente modulati impegni economici a carico del padre e questi risultavano del tutto adempiuti.

In buona sostanza con la cessione a titolo gratuito di nuda proprietà e usufrutto di un immobile e con la contestuale, ulteriore, assunzione di un onere periodico mensile, quale contributo al mantenimento filiale, non risulta sostenibile alcuna violazione di un obbligo di tal fatta né poteva discutersi di una compressione di diritti indisponibili.

Il padre è stato invece riconosciuto responsabile verso il figlio sulla richiesta di risarcimento del danno psichico subito dal minore. Il danno deriva dalla violazione degli obblighi di cura e istruzione, mai soddisfatti da parte del padre. Il mero mantenimento economico di fatto non esaurisce l’onere della responsabilità genitoriale, che si sostanzia nel soddisfacimento di obblighi genitoriali «ancora più primari in quanto connessi alla cura, all’educazione e all’istruzione, che sono da ritenersi ancor più fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche in formazione, quale quella di un minore».

Le reiterate assenze e il totale disinteresse del padre, rispetto ai momenti di difficoltà vissuti dal figlio, erano stati accertati dall’istruttoria. La sentenza statuisce come principio ermeneutico che «applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l’assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l’affetto, l’amore genitoriale, deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale».

Così l’esistenza accertata di disturbi neuropsichiatrici, così come il dolore e il turbamento patiti per l’assenza (dimostrata) della figura paterna, nell’arco della crescita del figlio, sono prova del vulnus subìto, liquidato in 37.620,00, euro. cioè un quinto del danno globale previsto dalla tabelle di liquidazione per morte del genitore.

fonte: www.ilsole24ore.com//Il padre assente risarcisce il figlio - Il Sole 24 ORE

venerdì 17 aprile 2015

Lei sputa verso il padre, lui la colpisce duramente al volto: condannato

Scontro in famiglia tra anziano padre e giovane figlia. Ma l’episodio degenera. Lei rivolge addirittura uno sputo verso il genitore, e quest’ultimo risponde con un colpo al volto della figlia, la quale, però, riporta diverse lesioni. La vicenda non è risolta tra le mura domestiche: l’uomo, a chiusura del giudizio penale, viene condannato per il reato di “lesioni personali volontarie” (Cassazione, sentenza 13886/15).

Pesante l’accusa nei confronti del padre: è sul banco degli imputati per avere «colpito al volto» la figlia, provocandole «trauma cranico, non commotivo, contusioni multiple, trauma discorsivo rachide cervicale», con «prognosi di dieci giorni». Per i giudici di merito, una volta ricostruito l’episodio dello scontro in casa, è evidente la responsabilità del genitore: nessun dubbio, quindi, sulla condanna per il «reato di lesioni personali volontarie in danno della figlia».

Nonostante tutto, però, l’uomo sceglie di difendersi, ricorrendo in Cassazione e ricordando «l’atto ingiurioso» compiuto dalla figlia nei suoi confronti, ossia «uno sputo». Questo elemento è stato negato dalla ragazza, e invece confermato da alcuni «testimoni». Evidente, secondo l’uomo, la non attendibilità della figlia. Ciò, però, ribattono i giudici del ‘Palazzaccio’ non è sufficiente per rimettere in discussione la condanna per «lesioni personali volontarie». Innanzitutto perché, viene ricordato, «è legittima la cosiddetta ‘valutazione frazionata’ delle dichiarazioni della parte offesa». Eppoi, viene aggiunto, perché a dare forza alle parole della ragazza, sul fronte delle «lesioni» subite, c’è anche la «certificazione medica» che ha spazzato via ogni «dubbio circa l’obiettiva esistenza delle lesioni.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Lei sputa verso il padre, lui la colpisce duramente al volto: condannato - La Stampa

giovedì 16 aprile 2015

Una sola macchia di umidità non rende urgenti i lavori di ristrutturazione

Un giudice di pace respinge la domanda di una condomina al pagamento della quota facente capo all’altro condomino e riguardante lavori urgenti e necessari, dei quali la donna si era fatta carico, per il rifacimento, l’impermeabilizzazione e la pavimentazione di un terrazzo di copertura di sua proprietà, che però costituiva anche copertura di tutte le porzioni immobiliari dell’appartamento, sito al primo piano, di proprietà dell’altro condomino convenuto.

Il Tribunale, in sede d’appello, accoglie la richiesta e condanna il convenuto al pagamento della quota di sua spettanza, con interessi. Quest’ultimo impugna la sentenza con ricorso in Cassazione, affermando che la controparte non ha dimostrato in giudizio l’urgenza dei lavori di ristrutturazione a cui la stessa ha dato corso. Il giudice dell’appello considerava sufficiente rifarsi alle dichiarazioni del ricorrente al giudice di pace, nelle quali faceva riferimento ad una macchia di umidità che egli aveva notato nel soffitto più di un anno prima dell’inizio dei lavori.

La Cassazione (sentenza 7457/15) sottolinea infatti che il caso in esame riguarda l’ipotesi del cosiddetto condominio minimo, cioè costituito da due soli condomini, nella quale non trovano applicazione le norme sull’assemblea condominiale, ma quelle relative all’amministrazione di beni oggetto di comunione. Ad ogni modo, il rimborso delle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni, anticipate da uno dei condomini, resta disciplinato dall’art. 1134 c.c., che riconosce al condomino che abbia sostenuto tali spese il diritto al rimborso solo se si tratta di lavori urgenti, o dall’art. 1110 c.c. che si riferisce alle spese necessarie alla conservazione dei beni comuni.

Nel caso, la richiesta della condomina di restituzione della quota di spese riferibile alla controparte avrebbe potuto trovare fondamento solo nell’urgenza dei lavori eseguiti, circostanza non dimostrata in giudizio, non essendo sufficiente la sola ammissione del convenuto di aver notato, tempo addietro, una macchia di umidità nel soffitto. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso, cancella la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Una sola macchia di umidità non rende urgenti i lavori di ristrutturazione - La Stampa

Bollo virtuale, il vademecum dell'Agenzia delle Entrate

Modalità di presentazione delle domande, procedimento di autorizzazione e di liquidazione del tributo, modalità di applicazione delle sanzioni nei casi di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele. Sono alcuni degli aspetti relativi all'imposta di bollo assolta in maniera virtuale (di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642/1972) illustrati dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 16/E pubblicata ieri.

Il documento ricorda che il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all'assolvimento dell'imposta in modalità virtuale. La richiesta va presentata all’Ufficio competente (Direzioni provinciali del domicilio fiscale del contribuente, tranne per enti statali e Camere di Commercio, per i quali sono competenti le Direzioni regionali), mediante domanda corredata da una dichiarazione sottoscritta dall'istante, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. L’autorizzazione viene concessa a tempo indeterminato, è revocabile con atto che va notificato all’interessato e può essere oggetto di rinuncia da parte del contribuente.

La liquidazione dell’imposta viene effettuata in via provvisoria dall'Ufficio, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione, per il periodo che va dalla data di decorrenza dell’autorizzazione al 31 dicembre dello stesso anno, e viene ripartita in rate bimestrali, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Dal 2016, il soggetto autorizzato deve presentare all’Ufficio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente, degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta e degli assegni bancari estinti nel periodo: alla luce di questi dati, previa verifica, l’Ufficio liquida a consuntivo l’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva. Detta liquidazione viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso. I versamenti vanno effettuati con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015.

La Circolare precisa che la procedura non si applica all'assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (di cui al D.M. 17 giugno 2014). Per quanto riguarda le sanzioni, il documento chiarisce che mentre, in linea generale, le violazioni relative all’omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sono sanzionate nella misura dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta, nelle ipotesi di omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale alle prescritte scadenze, si applica la sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.

Fonte:www.fiscopiu.it/Bollo virtuale, il vademecum dell'Agenzia delle Entrate - La Stampa

martedì 14 aprile 2015

Niente più alimenti a chi ha una nuova famiglia di fatto

La Cassazione: di fronte a unioni stabili decade il diritto al mantenimento. Anche gli enti pensionistici stanno studiando come adeguarsi alla novità.

Cattive notizie per chi conta sull’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione è tornata sul tema del diritto agli alimenti, e ha precisato meglio un concetto già avanzato nel 2011: nei casi in cui uno dei due ex coniugi - e le statistiche dicono che è quasi sempre l’ex marito a versare e la ex moglie a incassare - si sia rifatto una famiglia, anche se è una convivenza di fatto e non è un secondo matrimonio in piena regola, ebbene, il diritto all’assegno di mantenimento decade.

Con la sentenza 17195 del 2011, la Cassazione aveva già stabilito il principio che il subentrare di una famiglia di fatto faceva cadere la necessità economica del mantenimento da parte dell’ex coniuge. In quel caso si stabiliva però che siccome una famiglia di fatto è temporanea per definizione, allora anche la sospensione dell’assegno di mantenimento sarebbe stata temporanea e non definitiva, tantomeno automatica. Con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione va oltre e riconosce molta più forza di un tempo alla famiglia di fatto, che - scrivono - non consiste «soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia” portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli».

Quando la famiglia di fatto è qualcosa di serio, dunque, la Cassazione riconosce che «il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto». Ma quando la famiglia di fatto diventa stabile? Quando i conviventi elaborano «un progetto e un modello di vita in comune». Magari con figli. «E non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici in abito matrimoniale e fuori dal matrimonio». Ecco, secondo la Cassazione quella convivenza non è più una meteora.

Chi paga, quanto paga

È questo il nuovo caposaldo giuridico: se l’ex coniuge si ricostruisce una vita, anche se questa non passa nuovamente per un matrimonio, è da considerarsi come una nuova stabilità. E da questo punto di vista, la decadenza dell’assegno di mantenimento, pur clamorosa, può essere considerato un mero effetto collaterale. Già, perché la sentenza 6855 è soprattutto un altro mattone alla giurisprudenza che fortifica la famiglia di fatto in Italia. La sentenza è divenuta oggetto di studio addirittura negli enti pensionistici, perché le ricadute potrebbero essere enormi, mettendo in forse le regole sulle pensioni di reversibilità: qualora il coniuge sopravvissuto torni a ricostruirsi una famiglia, sia pure di fatto e non di diritto, e quindi non fosse più da considerarsi un vedovo/vedova, ha diritto ancora ad incassare l’assegno di reversibilità? E di contro: il convivente sopravvissuto all’altro convivente, se la famiglia di fatto è equiparata a quella di diritto, non avrà forse diritto al vitalizio di reversibilità? Quesiti. A cui la politica tarda a dare risposte e una volta di più spetta alla magistratura supplire.

fonte: www.lastampa.it//Niente più alimenti a chi ha una nuova famiglia di fatto - La Stampa

Video su Youtube contro il cliente che non ha pagato: condannato

Web fatale. Più precisamente, a costare caro è stato, in questo caso, un video caricato su Youtube, e pubblicato sul canale ‘Facce da schiaffi’. Obiettivo dell’autore, segnalare un cliente che aveva ‘dimenticato’ di pagare una fattura. Ad aggravare la situazione anche un commento non proprio oxfordiano, con cui il cliente - identificato con nome e cognome - viene indicato con epiteti irriferibili. Inevitabile la condanna, della persona che ha pubblicato il video, per il reato di diffamazione (Cassazione, sentenza 12695/15).

I giudici di merito non hanno dubbi: Tribunale e Corte d’Appello hanno concordato sulla valutazione della condotta in discussione come «diffamazione». E' evidente la gravità dell’azione compiuta dall’uomo finito sotto accusa, ossia avere esposto al pubblico ludibrio, sul web, un cliente, reo di non avere «pagato una fattura». Il punto di vista viene ritenuto corretto e condiviso anche dai giudici della Cassazione. Ovvia, quindi, la condanna per il «reato di diffamazione». Non è discutibile, in sostanza, la responsabilità dell’uomo, perchè è sua «la pubblicazione su internet del video», come testimoniato dalla «piena corrispondenza tra la descrizione data di sé nell’account da chi si registrava» sul sito web e la persona a cui viene addebitata la ‘messa in onda’ del video.

E' irrilevante, infine, il richiamo difensivo a una presunta «tardività della querela», ufficializzata solo «otto mesi» dopo la «pubblicazione on line». Ciò perché è acclarato, proprio alla luce di quanto ha dichiarato la persona offesa, che quest’ultima è «venuta a conoscenza» del video «solo per averlo appreso dal fratello e da alcuni amici» solo «due mesi prima» della presentazione della querela.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Video su Youtube contro il cliente che non ha pagato: condannato - La Stampa

Case intestate alla moglie e auto di grossa cilindrata, ma i redditi ci sono e "battono" l'accertamento

Se l'accertamento sintetico è fondato su spese sostenute per “incrementi patrimoniali”, la prova contraria che spetta al contribuente riguarda soltanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte “e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati”. La disponibilità è sufficiente per superare la presunzione dell’Amministrazione circa l’insufficienza del reddito dichiarato. Lo afferma la Cassazione, nella sentenza del 10 aprile scorso, n. 7339.

Il caso

A cadere nel redditometro dell’Amministrazione, i tre appartamenti comprati dal contribuente e intestati alla moglie, oltre all’acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata. Presentato ricorso contro gli avvisi ricevuti, il contribuente ha avuto la meglio dopo aver dimostrato di disporre dei redditi necessari per far fronte alle spese. I giudici d’Appello ritenevano che la documentazione presentata fosse idonea a giustificare gli investimenti immobiliari (si trattava di rimborsi di finanziamenti effettuati a favore di società oltre ai redditi dichiarati in somme cospicue), in ragione delle movimentazioni bancarie desunte dagli estratti-conto allegati in copia all’appello.

Respingendo il ricorso dell’Amministrazione, la Cassazione ribadisce che al contribuente è richiesto semplicemente di vincere la presunzione “semplice o legale che sia” che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti o gli incrementi, “con la qual cosa il fatto presuntivo esposto dall’Ufficio cessa di produrre i propri effetti”. Tenuto presente che, i destinatari dell’accertamento sintetico, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, “sicché ad essi non si può estendere la logica che preside agli accertamenti fondati sui riscontri con i conti correnti bancari” e nemmeno li si può “gravare” della puntuale dimostrazione della correlazione causale tra il tenore di vita e la disponibilità di risorse prive di rilevanza fiscale.

Fonte: www.fiscopiu.it/Case intestate alla moglie e auto di grossa cilindrata, ma i redditi ci sono e "battono" l'accertamento - La Stampa

domenica 12 aprile 2015

Ferrara, lite sul cane “venduto” ma il reato è di lieve entità

Applicata per la prima volta una nuova norma, il giudice assolve l’imputata.

Il legale: soddisfatto per la sentenza ma effetti da valutare caso per caso.

Il decreto sui reati di particolare tenuità è entrato in vigore solo pochi giorni fa: il 2 aprile scorso. Ma a Ferrara è già stato applicato e ha prodotto la prima sentenza di assoluzione. «Anche se - dichiara l’avvocato Emiliano Mancino - poi qualcosa sul casellario giudiziale resta e per l’imputato, nonostante la sentenza favorevole, si potrebbe aprire il capitolo del risarcimento in sede civile». Una norma da valutare con attenzione, secondo il parere del legale, che ieri difendeva una ragazza ungherese dall’accusa di frode in commercio, reato per il quale è prevista una pena massima di due anni. Azzerata proprio grazie alle disposizioni del nuovo decreto, che ieri il giudice Luca Marini ha applicato al caso in discussione. Al centro della contesa un piccolo cagnolino, un chiuaua, che l’imputata aveva ceduto alla parte lesa, autrice della denuncia che ha innescato il processo. Quest’ultima ha sostenuto di aver pagato 400 euro per l’animale, circostanza negata dall’imputata. Poco tempo dopo, il cagnolino è morto. E l’ultima proprietaria del chiuaua ha iniziato a sospettare che non fosse in buona salute fin dal momento in cui era passato di mano. Il processo si è celebrato incamerando le consulenze di un veterinaio, citato dalla difesa, e di una guardia forestale. Poi, la sentenza. Il giudice ha deciso che al caso poteva essere applicata la nuova norma: l’imputata è stata assolta perché il fatto è stato considerato di «tenue entità». Una sentenza che in genere soddisfa imputato e avvocato ma che ieri ha lasciato un po’ di amaro in bocca ad entrambi.
«Sono contento del proscioglimento della cliente e favorevole a questo nuovo istituto ma si dovrà valutare caso per caso - commenta l’avvocato Emiliano Mancino, che ha difeso l’imputata assieme al collega Alberto Cosimo - La sentenza viene infatti annotata in una sezione particolare del casellario giudiziale per evitare che il perdono giudiziario possa essere riconosciuto una seconda volta. E lì resta per dieci anni. La parte offesa, inoltre, può rivolgersi al giudice civile e chiedere i danni. Per questi motivi abbiamo deciso di esprimere la nostra perplessità».
fonte: www.lanuovaferrara.gelocal.it//Lite sul cane “venduto” ma il reato è di lieve entità - Cronaca - La Nuova Ferrara

Soldi falsi: l’intesa con il falsificatore determina il reato da perseguire

La Corte d’appello di Napoli condanna un imputato per il reato di falsificazione di monete (nonchè spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: articolo 453 codice penale) per delle banconote contraffatte da 20 e 50 euro.

L’uomo ricorre in Cassazione, affermando che il fatto non riguarda il caso previsto dall’art. 453 c.p., ma quello dell’art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate). Infatti, il solo numero delle banconote detenute (165) non era sufficiente a dimostrare la prima ipotesi, in assenza di riscontri oggettivi dell'accordo con il falsificatore.

La Cassazione (sentenza 12192/15) rileva che i giudici di merito avevano ritenuto provata l'intesa col falsificatore solo grazie al numero rilevante di banconote falsificate. Però questo elemento, da solo, non è sufficiente per configurare il reato previsto dall’art. 453 c.p.; infatti, per integrare il primo reato sono necessari più indizi: oltre al numero di banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture. Invece, gli elementi considerati dai giudici di merito, cioè l’identità del numero di serie di molte banconote e le modalità della loro detenzione (erano state conservate senza spenderle), non erano decisivi perché compatibili anche con l’assenza di concerto con il falsificatore. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Napoli.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Soldi falsi: l’intesa con il falsificatore determina il reato da perseguire - La Stampa

giovedì 9 aprile 2015

#Penale #Processo #ParticolareTenuitàDelFatto #Archiviazione


La particolare tenuità del fatto esclude la punibilità

Con il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", in vigore dal 2 aprile 2015, è stato introdotto l'art. 131 bis c.p., pertanto, da oggi, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in vigore dal 2 aprile 2015 ha introdotto l'art. 131 bis c.p. che prevede il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ora, pertanto, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo - valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p. - l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Ai fini della determinazione della pena detentiva non si dovrà tener conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (in tale ultimo caso, non si tiene neanche conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p.). Per quanto riguarda l'offesa, invece, essa non può essere considerata di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa o quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è ritenuto abituale, invece, quando l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Non può essere concessa automaticamente, dunque, ma spetta sempre al giudice valutare se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l'archiviazione o il proscioglimento: si profila, pertanto, un ampio potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, nella propria valutazione dovrà tener conto dei criteri dettati dall'art. 131 bis c.p. sulla tenuità dell'offesa e sulla non abitualità del comportamento, nonché dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Nell'intento del Legislatore, ciò dovrebbe determinare la rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti penali instauratisi nei confronti di coloro che hanno commesso fatti di scarsa gravità.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto può portare all'archiviazione del procedimento prima ancora che si arrivi al processo vero e proprio o ad un proscioglimento in fase di giudizio.
Ed invero, in fase di chiusura delle indagini preliminari, il pubblico ministero può decidere di richiedere l'archiviazione del procedimento anche per particolare tenuità del fatto, dandone avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa. Entrambi, nel termine di dieci giorni, possono presentare opposizione enunciando le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, c.p.p. e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo con l'indicazione di ulteriori indagini da svolgere o disponendo la formulazione dell'imputazione coatta.
In fase di giudizio, invece, la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere pronunciata dal giudice o prima che inizi il dibattimento con sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 469, comma 1 bis, c.p.p., o alla fine del processo se le prove acquisite dimostrano che il fatto è di particolare tenuità e non è abituale con sentenza di proscioglimento perché l'imputato non è punibile ex art. 131 bis c.p.
Sia in caso di archiviazione che di proscioglimento, non equivalendosi ad una assoluzione, si avranno comunque delle conseguenze negative per l'indagato/imputato. In entrambi i casi, infatti, si avrà l'inserimento nel casellario giudiziario dei relativi provvedimenti per il periodo di dieci anni. Tale iscrizione permetterà al giudice di sapere se la persona ha già goduto in altre occasioni della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Trascorsi dieci anni l'iscrizione verrà cancellata. Tale iscrizione, però, non risulterà nel casellario giudiziale richiesto dall'interessato.
Inoltre, la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Tale circostanza non è di poco conto se si considera che la non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere oggetto di rinuncia da parte dell'indagato/imputato e che una eventuale volontà contraria alla definizione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto dell'indagato/imputato, non è ostativa ad una pronuncia in tal senso da parte del giudice.
Solo l'archiviazione nella fase delle indagini e il proscioglimento all'inizio del processo non hanno nessun effetto nei procedimenti civili o amministrativi per il risarcimento o per le restituzioni, ragione per la quale se si ha interesse ad ottenere tale tipo di pronuncia, occorrerò definire un'attenta strategia difensiva già dalle prime fasi del procedimento penale.
fonte: www.ilsole24ore.com//La particolare tenuità del fatto esclude la punibilità

Maltrattamenti in famiglia: sono punibili se abituali

La Corte d’appello di Napoli condanna un imputato per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie. L’uomo ricorre in Cassazione, affermando che il suo comportamento non era abituale: la minaccia rivolta alla moglie era unica, le offese non erano state percepite come tali dalla donna e, infine, la decisione della moglie di abbandonare la casa coniugale era stata determinata dal bisogno di prendere un periodo di pausa, in modo tale da chiarire le incomprensioni con il coniuge.

La Cassazione (sentenza 12065/15) ricorda che i maltrattamenti in famiglia integrano un’ipotesi di reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di comportamenti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro ripetizione nel tempo. Questi comportamenti possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, o in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. Comunque, devono essere idonei ad imporre alla persona offesa un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.

Nel caso, invece, la convivenza non era stata caratterizzata da un sistema abituale di vessazioni e di umiliazioni instaurato dal ricorrente nei confronti della moglie. C'erano frequenti litigi e un clima di tensione, con l'unico episodio di violenza, che aveva spinto la vittima a presentare denuncia. La convivenza era quindi difficile e mancavano i doveri di solidarietà tra i coniugi, ma non c’erano fatti in grado di realizzare una pregnante offesa dell’integrità psicofisica della vittima. Anche fatti lesivi dell’integrità solo morale del soggetto passivo possono rientrare nella nozione di maltrattamenti, ma devono essere caratterizzata dalla sopraffazione sistematica e programmata, tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa, con conseguente intollerabile degenerazione del rapporto familiare.

Le singole condotte possono costituire un comportamento abituale solo se rendono evidente l’esistenza di un programma criminoso animato da una volontà unitaria di vessare la vittima. Invece, nel caso, a mancare era proprio l’accertamento sull’abitualità delle condotte. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito di Napoli.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Maltrattamenti in famiglia: sono punibili se abituali - La Stampa

mercoledì 8 aprile 2015

Acquisti sopra i 3.600 euro da comunicare al Fisco: parte lo #spesometro 2015

Gli acquisti dei contribuenti sopra i 3.600 euro effettuati nel 2014 con bancomat o carte di credito devono essere comunicati dai negozi e dalle imprese al Fisco, entro il 10 e il 20 aprile 2015. Si tratta dello spesometro, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA che ha come finalità quella di combattere l’evasione fiscale, controllando le spese dei contribuenti che superano un certo importo. Con lo spesometro infatti saranno comunicati al Fisco dagli operatori commerciali (negozi, imprese eccetera) gli acquisti sopra i 3.600 euro e verranno così raccolti in un archivio, detto Anagrafe tributaria. Da qui sarà più facile per l’Agenzia delle entrate monitorare le spese e i consumi di particolare rilevanza degli italiani, individuando i soggetti più a rischio evasione e davanti ad eventuali incongruenze tra i redditi dichiarati e le spese effettuate, scatteranno gli accertamenti. Che cosa verrà dichiarato al Fisco con lo spesometro? Tra gli acquisti sopra i 3600 euro, pagati con bancomat e carte di credito, troviamo mobili ed elettrodomestici, ma anche automobili e moto, viaggi o pacchetti vacanze. In merito a questi ultimi però l’Agenzia delle entrate ha specificato che per il 2014, così come per gli altri anni, commercianti e tour operator non dovranno includere nella comunicazione le fatture emesse aventi un ammontare (al netto dell’Iva) inferiore a 3mila euro. Tutti questi acquisti effettuati nel 2014 dovranno essere comunicati entro il 10 aprile per gli operatori che liquidano l’Iva mensilmente o entro il 20 aprile per chi la liquida ogni trimestre.

fonte: fapi.info// - Acquisti sopra i 3.600 euro da comunicare al Fisco: parte lo spesometro 2015

E' deducibile il mantenimento dell’ex, anche se convertito nell’accollo del mutuo

La scelta dei coniugi separati di pagare le rate del mutuo anzchè versare gli assegni alimentari disposti dal giudice è legittima e, in quanto tale, non fa perdere il diritto alla deducibilità delle spese sostenute. È quanto emerge dall’ordinanza di Cassazione 6794/15, con cui la Corte conferma il diritto del marito alla deduzione delle rate di mutuo pagate in vece e per conto della moglie, già riconosciuto dai giudici di secondo grado.

A far dare l’ok alla deducibilità, l’equivalente importo delle rate di mutuo accollato rispetto all’ammontare stabilito dal Giudice per gli assegni di mantenimento: non essendo le prime di entità superiore alle seconde, non v’è motivo di impedirne la deducibilità. Nel caso, è pacifico che la coniuge debitrice (del mutuo) è rimasta “di certo” sollevata dall’onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi “alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell’assegno periodico fosse avvenuta direttamente a suo favore con le modalità consuete”.

Fonte: www.fiscopiu.it/E' deducibile il mantenimento dell’ex, anche se convertito nell’accollo del mutuo - La Stampa

L’assicurazione dell’auto sparisce dal parabrezza

Le telecamere leggeranno la targa per scoprire se è stata pagata. Dal 18 ottobre tutti gli “occhi elettronici” dovranno essere omologati.

Il Grande Fratello è tra noi che tutti i giorni ci mettiamo al volante per ogni spostamento. Se fino a ieri le telecamere che vigilano sulle strade italiane controllavano la presenza delle autorizzazioni per entrare in una zona a traffico limitato o di non superare i limiti di velocità, da domani potranno fare molto di più: scopriranno, per esempio, se abbiamo pagato l’assicurazione oppure rispettato gli obblighi della revisione. Come? Semplicemente attraverso la targa. Rendendo così inutile, per esempio, l’esibizione del tagliando dell’assicurazione che nei prossimi mesi gradualmente sparirà dai parabrezza delle auto. Lo scopo è chiaro: limitare le frodi, garantendo così la sicurezza collettiva.

Chi non è in regola

L’assicurazione per automobili e ciclomotori dovrebbe essere obbligatoria, è vero. Ma, negli ultimi anni, i numeri di chi evita di stipulare una polizza per le ragioni più diverse è schizzato in alto. Secondo Ania, l’associazione nazionale delle imprese assicuratrici, in Italia si contano almeno 3 milioni e mezzo di veicoli non assicurati. In media l’8 per cento, il 13 nelle regioni del Sud, mentre in Europa la quota non supera il 4. L’ex ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi aveva parlato addirittura di 4 milioni di mezzi “fuorilegge”. In ogni caso, troppi. Per questo si è reso necessario un giro di vite.

Entro il 18 ottobre, tutti gli occhi elettronici disseminati in città e lungo le autostrade dovranno essere omologati per poter comunicare se un veicolo è assicurato o no. Fino a oggi, il compito più impegnativo è toccato alle compagnie di assicurazioni. Avranno tempo fino al 18 aprile per intervenire sui loro database affinché l’aggiornamento delle informazioni in essi contenute avvenga in tempo reale. Insomma, la firma di una nuova polizza dovrà risultare immediatamente negli archivi digitali per evitare di farci incorrere in sanzioni.

Percorso a tappe

E’ un lungo percorso a tappe, fissato dal ministero dei Trasporti e dello Sviluppo economico, che prende le mosse da una norma contenuta nel decreto Liberalizzazioni del 2012. L’articolo 31 prevede la progressiva dematerializzazione dei documenti amministrativi. Tra questi c’è il tagliando per la responsabilità civile dei mezzi, che da sempre siamo abituati a esibire sul parabrezza dei veicoli. Dal 18 ottobre diventerà completamente virtuale. A verificare se abbiamo pagato o no ci penseranno i nuovi sistemi di controllo della targa, a regime dallo stesso giorno, che potranno svelare anche se il nostro mezzo è in regola con la revisione e il pagamento del bollo. «Sarà una specie di Big Bang», lo definisce Rossella Sebastiani, del servizio normativa auto di Ania, ente che dal 2010 spinge per il passaggio dal contrassegno cartaceo, facile da falsificare, a uno “elettronico”, il cui pagamento è praticamente impossibile da evadere.

Per il momento, in molte città, i corpi di polizia municipale sono già dotati di apparecchiature come il Targa system che associa la targa del mezzo con possibili violazioni, tra cui quelle relative all’assicurazione. Ma tra sei mesi non sarà più necessaria la presenza di un agente o di una pattuglia per effettuare questo tipo di verifiche. Basterà affidarsi al velox, alle telecamere delle Ztl, ai tutor.

Il giro di vite

Il risultato: gli accertamenti saranno molto più massicci e puntuali. Per chi non è assicurato, sfuggire ai nuovi controlli sarà davvero una questione di fortuna. Le sanzioni? Da da 841 a 3.366 euro, oltre al sequestro del veicolo.

Manca, però, ancora una modifica al Codice della strada, come spiega Sebastiani: «In base alla normativa attuale, i sistemi di controllo del traffico dove non c’è presenza umana, come appunto gli autovelox, non possono essere impiegati per sanzionare chi non è assicurato, se contemporaneamente non viene commessa un’altra infrazione, per esempio l’eccesso di velocità. E’ necessario mettere mano al testo, se vogliamo che, a ottobre, i nuovi sistemi possano portare ai risultati che ci aspettiamo».

fonte: www.lastampa.it//L’assicurazione dell’auto sparisce dal parabrezza - La Stampa

Archiviazione per tenuità del fatto, primo caso a Ferrara

Applicato in un processo che vedeva una ragazza imputata per frode nell'esercizio del commercio
È stato applicato anche a Ferrara, per la prima volta, il nuovo istituto dell’archiviazione per la particolare tenuità del fatto, introdotto lo scorso 2 aprile per smaltire il carico processuale.
Durante l’udienza tenutasi nella mattina di martedì davanti al giudice Luca Marini, proprio il presidente del tribunale ne ha proposto l’applicazione nel processo che vedeva una ragazza di origini ucraine imputata per frode nell’esercizio del commercio.
Il nuovo istituto si applica nei casi (ma ci sono importanti eccezioni) in cui la pena prevista sia pari o inferiore a cinque anni di detenzione, oppure sia prevista una pena pecuniaria, a patto che non ci sia abitualità.
Nel caso preso in esame dal tribunale estense si trattava di una vendita di un cucciolo di chiwawa: la ragazza era accusata di aver nascosto i problemi fisici dell’animale che, dopo la presunta vendita, sarebbe caduto da un mobile per poi morire. Una delle infermiere che si sono occupate di soccorrerlo avrebbe ipotizzato che il cane fosse affetto da idrocefalia, nascosta dalla venditrice.
Il processo – iniziato un anno fa – è arrivato fino al dibattimento dopo che sono stati sentiti alcuni testimoni, tra i quali anche la veterinaria che ha confermato la regolarità delle vaccinazioni effettuate al cucciolo e il suo buon stato di salute. L’imputata si è difesa affermando che, tra l’altro, non ci fu neppure il passaggio di denaro (circa 450 euro) che la querelante sosteneva di aver consegnato.
Il pm aveva chiesto comunque la condanna, bassa e a quel punto il giudice Marini ha proposto l’applicazione dell’archiviazione per la particolare tenuità del fatto, accettata dall’avvocato Alberto Cosimo, difensore dell’imputata insieme a Emiliano Mancino.
Proprio quest’ultimo evidenzia alcune particolarità della nuova norma: “Soddisfatto per il proscioglimento ma l’istituto andrà valutato caso per caso, comporta comunque a un’ammissione di colpevolezza che genera qualche perplessità”. Applicata a questa fase del processo, infatti, l’archiviazione viene comunque segnata nel casellario giudiziario dell’imputato – in modo che non possa essere più applicata in futuro – e non corrisponde a una sentenza di assoluzione: può  quindi essere utilizzata dalla parte civile o, comunque, dal danneggiato per richiedere al colpevole e al responsabile civile il risarcimento del danno in un distinto procedimento civile (o amministrativo), senza dover produrre altre prove in merito alla colpevolezza.
fonte: www.estense.com//Archiviazione per tenuità del fatto, primo caso a Ferrara | estense.com Ferrara

martedì 7 aprile 2015

G8 Genova: Italia condannata per torture

I giudici della Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo hanno stabilito all'unanimità che l'Italia violò l'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo, che vieta la tortura, durante l'irruzione alla scuola Diaz di Genova nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 in occasione del G8 in corso nella città ligure.

All'origine del procedimento c'è un ricorso presentato da Arnaldo Cestaro, rappresentati dagli avvocati Nicolò e Natalia Paoletti, Joachim Lau e Dario Rossi. I giudici hanno deciso all'unanimità che lo Stato italiano ha violato l'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo, che recita: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

L'Italia dovrà versare a Cestaro un risarcimento di 45mila euro.

Fu di 82 attivisti feriti, 4 dei quali finiti in ospedale in prognosi riservata, il bilancio della violenta irruzione della polizia nella scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001.

La notte del 21 luglio, dopo due giorni di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nella strade del capoluogo ligure, centinaia di poliziotti entrarono con la forza nell'edificio scolastico dove era stato allestito il dormitorio del Genoa Social Forum e aggredirono gli attivisti trovati al suo interno, molti dei quali stavano già dormendo.

Durante il blitz, definito dal vicequestore Michelangelo Fournier un pestaggio da "macelleria messicana", furono fermati 93 manifestanti provenienti da varie città italiane e dall'estero.

Tra gli attivisti arrestati, 63 furono trasferiti in ospedale e una ventina furono portati nella caserma della polizia di Bolzaneto, dove vennero sottoposti ad altre violenze e torture. Tra i feriti più gravi, il giornalista inglese Mark Covell, che finì in coma dopo essere stato assalito e picchiato dagli agenti.

Per giustificare la mattanza, alcuni dei responsabili delle forze dell'ordine decisero di portare all'interno della scuola Diaz delle bottiglie molotov trovate in città durante gli scontri e degli attrezzi da lavoro recuperati in una cantiere vicino, per utilizzarli come prove della presenza di numerosi black block nell'edificio.

Un poliziotto, Massimo Nucera, affermò anche di essere stato aggredito con un coltello da uno degli ospiti della struttura, mostrando un taglio sul proprio giubbotto antiproiettile ma la sua versione si rivelò falsa e fu successivamente accusato di calunnia. Complessivamente furono 125 i poliziotti finiti sotto accusa per il violento blitz.

fonte: www.altalex.com//G8 Genova: Italia condannata per torture

Datore di lavoro in crisi, preferire gli stipendi alle ritenute non lo salva dalla pena

La legge affida al datore di lavoro (debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti) il compito di detrarre l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto dei soggetto obbligato. Perciò, è vincolato al pagamento delle ritenute così come al pagamento delle retribuzioni. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 11353/15.

Il caso

Il tribunale assolve un imputato, accusato di non aver versato le ritenute previdenziali ed assistenziali all’INPS. Le omissioni erano riferite ad un periodo in cui c’era stato il tracollo finanziario della società di cui l’imputato era amministratore unico. La crisi non aveva consentito neanche di pagare con regolarità gli stipendi ai dipendenti, portando poi alla cessazione dell’attività ed alla messa in liquidazione della società. Mancava, quindi, secondo i giudici di merito, l’elemento soggettivo del reato, avendo l’imputato fatto ogni sforzo per pagare prioritariamente i dipendenti e sanare le omissioni nei confronti dell’INPS.

Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, affermando che il reato contestato non richiede il dolo specifico, perchè bastano la coscienza e volontà di non versare. Irrilevanti sarebbero poi la crisi aziendale ed il fatto che le risorse erano state utilizzate per debiti ritenuti di maggior urgenza. La Corte di Cassazione concorda con il ricorrente: il reato contestato non richiede il dolo specifico.

E' irrilevante la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti. La legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto dei soggetto obbligato. Perciò, è vincolato al pagamento delle ritenute così come al pagamento delle retribuzioni.

La conseguenza è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte. La punibilità della condotta è proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), per cui non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Datore di lavoro in crisi, preferire gli stipendi alle ritenute non lo salva dalla pena - La Stampa

Rispettare il limite di velocità non esclude la responsabilità per la morte del pedone

Pronunciandosi su una vicenda in cui l'imputato era stato assolto per aver provocato la morte di un pedone, da lui investito mentre si trovava alla guida della propria autovettura, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12260/2015, ha affermato che non può essere ritenuto esente da responsabilità il conducente dell'autovettura solo perché ha osservato il limite di velocità (peraltro prossima al massimo consentito), non essendo corretto ritenere che nessuna altra condotta di guida possa esigersi a fronte di un comportamento altamente imprudente del pedone (nella specie, sbucato all'improvviso dal davanti di un pullman fermo sulla destra della carreggiata), atteso che l'attraversamento imprudente di un pedone rientra nel "ragionevolmente prevedibile".

Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 24/03/2015 09/01/2015, n. 12260

fonte: www.ilquotidianogiuridico.it//Rispettare il limite di velocità non esclude la responsabilità per la morte del pedone - Il Quotidiano Giuridico

“Tenuità del fatto”: ruba tavolette di cioccolata, il giudice archivia subito

Debutta nei tribunali l’archiviazione sprint per i reati che producono danni di lieve entità e il primo caso finisce davanti a un giudice della Spezia. L’imputato: un giovane dell’Est, 20 anni, che ha rubato tre tavolette di cioccolata Lindt all’Ipercoop Le Terrazze. Anzi: più che rubarle, ha tentato. Se l’è infilate in tasca e ha cercato di dribblare la barriera delle casse. Ma è stato bloccato da un guardiano all’uscita del supermercato.

Poi è arrivata la polizia: gli agenti hanno identificato il ladruncolo e hanno raccolto la querela del responsabile del grande magazzino. Le tavolette di cioccolata sono tornate al loro posto, intonse, sullo scaffale. Il caso è approdato ieri mattina sul tavolo del giudice. Il pm Federica Mariucci, lette le carte, ha subito chiesto l’archiviazione per la “tenuità del fatto”, il nuovo istituto in vigore da ieri. Il gip ha firmato il non luogo a procedere. Fino al giorno precedente, la trafila sarebbe stata obbligata: rinvio a giudizio, poi un processo con l’accusa di furto e il rischio di una condanna da sei mesi ai tre anni.

Non è andata così, perché il caso rispettava tutte le condizioni, i paletti per poter applicare questa forma di “perdono” previsto dal decreto del governo: il giovane straniero era incensurato, era la prima volta che commetteva quel reato e il danno è stato di lieve entità. Anzi, in realtà non c’è stato nessun danno, perché la merce sottratta è tornata al suo posto, nemmeno danneggiata. E il furto, se non è seguito da violenza per garantirsi la fuga, è un reato che sta sotto la soglia prevista: una pena massima di cinque anni.

«Sono molto favorevole a questo nuovo istituto - ha spiegato il pm - ed è chiaro che si dovrà valutare caso per caso. M a credo che questa sia una disciplina necessaria: i tribunali sono sovraccarichi di procedimenti per delitti bagatellari». Questo tipo di “perdono” può essere concesso per una sola volta. Dell’archiviazione resterà comunque traccia nel casellario giudiziario, proprio perché i magistrati siano in grado, nel futuro, di poter sapere che la norma è già stata applicata e non concedere più questo beneficio.

E la parte offesa? Avrà comunque diritto al risarcimento del danno. L’archiviazione per “tenuità del fatto”, anzi, stabilisce che il reato è stato comunque compiuto e può essere fatta valere in sede civile. L’ultima contestazione sull’archiviazione sprint arriva però dagli avvocati, che potrebbero sollevare la questione davanti ai giudici costituzionali: considerato che l’imputato non può rifiutare questo beneficio, gli viene però negato il diritto di farsi processare, se lo volesse, per essere giudicato innocente.

fonte: www.ilsecoloxix.it//Archiviazione sprint - “Tenuità del fatto”: ruba tavolette di cioccolata, il giudice archivia subito | Liguria | La Spezia | Il Secolo XIX

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

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