mercoledì 29 agosto 2018

Confezioni d’acqua stoccate sotto il sole: commerciante condannato

Definitiva l’ammenda di 1.500 euro nei confronti del titolare di una rivendita nella zona di Messina. Secondo i Giudici, l’uomo ha detenuto in cattivo stato di conservazione alcune confezioni d’acqua destinate alla vendita, sistemandole temporaneamente su un piazzale e lasciandole d’estate, in pieno giorno, esposte ai raggi solari e al caldo.
Commerciante avvisato, mezzo salvato: basta con la pessima abitudine di lasciare – anche per pochissimo tempo – le confezioni d’acqua – destinate alla vendita – esposte in pieno giorno alla luce del sole e al caldo. Quel comportamento è assolutamente deprecabile e, secondo i Giudici del Palazzaccio, va punito con una sanzione pecuniaria, poiché esso significa proporre consapevolmente ai consumatori “prodotti in cattivo stato di conservazione” (Corte di Cassazione, sentenza n. 39037, depositata il 28 agosto).
Piazzale. Riflettori puntati in questa vicenda su una rivendita di “vini pregiati, liquori, birre artigianali, alcolici, bibite e acque minerali”, collocata nella zona di Messina. A finire sotto processo è il titolare per «avere detenuto per la vendita, in cattivo stato di conservazione, più confezioni di acqua, collocandole nel piazzale antistante l’immobile, esponendole alla luce del sole». A rendere ancor più grave l’episodio, poi, il fatto che si sia verificato in piena estate – a fine giugno, per la precisione –  e, osservano i magistrati, «in una zona notoriamente calda come la Sicilia».
Tutti gli elementi a disposizione convincono i giudici del Tribunale a condannare il titolare del negozio, punendolo con «un’ammenda di 1.500 euro» per avere violato la “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
Conservazione. Secondo l’avvocato dell’imprenditore, però, la valutazione compiuta in Tribunale non è completamente corretta. A suo avviso, difatti, l’episodio addebitato al proprio cliente va ridimensionato, anche perché «le confezioni di acqua son rimaste nel piazzale antistante il deposito solo per il tempo necessario a riporle nello stesso deposito che si trova in luogo differente rispetto al punto vendita» e di conseguenza «l’acqua non è stata conservata in cattivo stato di conservazione ma è solo avvenuto lo scarico dell’acqua, il cambio di posizione dell’acqua già collocata nel deposito e subito dopo l’acqua sarebbe stata ricollocata nel deposito».
Inoltre, sempre secondo la linea difensiva, «occorre dimostrare che l’acqua sia rimasta in contatto con la luce solare per un periodo di tempo utile ad ingenerare la cattiva conservazione», anche perché «il termine “cattivo stato di conservazione” fa ritenere che la merce debba subire un deterioramento temporale, laddove proprio il decorso del tempo conduce al cattivo stato, altrimenti qualunque esposizione al sole sarebbe nociva», e «se così non fosse, la norma sarebbe generica, dando rilevanza penale anche ad una esposizione anche breve al sole».
Le obiezioni proposte dal legale non convincono però i Giudici della Cassazione, i quali ribattono innanzitutto che «il reato si concretizza anche senza l’effettivo accertamento del danno al bene protetto», ciò perché «la detenzione in cattivo stato di conservazione» di sostanze alimentari destinate alla vendita «è configurabile quando si accerti che le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato a tutela del cosiddetto ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura».
Poi, analizzando la vicenda nei dettagli, è indiscutibile che «il divieto di esporre le bottiglie di acqua alla luce o al calore del sole con riferimento a contenitori, come quelli in vetro, non suscettibili di subire modificazioni a seguito del contatto con luce o calore, è una cautela generale che aveva sconsigliato di esporre per un tempo significativo le bottiglie (e i contenitori) di acqua alla luce e al calore del sole. Ciò in quanto l’acqua è un prodotto alimentare vivo e come tale è soggetta a subire modificazioni allorché è isolata dal suo ambiente naturale e forzata all’interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l’acqua, l’aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l’acqua conosce allorché viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole». E, sempre in questa ottica, «si è affermato che la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET all’aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione dalla legge numero 283 del 30 aprile 1962, atteso che l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto».
Nessun dubbio, quindi, sulla colpevolezza del titolare della rivendita, poiché è stato appurato, osservano i giudici, che «le confezioni di acqua minerale erano accatastate alla rinfusa all’esterno del deposito ed esposte alla luce nel sole, in periodo estivo, in pieno giorno, in una zona notoriamente calda come la Sicilia».
Secondo i magistrati della Cassazione, comunque, «anche seguendo la ricostruzione del fatto operata dalla difesa, il reato è ugualmente sussistente». Ciò perché «la difesa sostiene che l’acqua sia stata portata fuori dal deposito per far posto ai prodotti da poco giunti», ma ciò implica che «le confezioni contenenti l’acqua sono state esposte, quindi conservate, volontariamente ai raggi solari, per altro neanche seguendo le istruzioni presenti sull’etichetta, e non all’interno dello stesso deposito», e, concludono i Giudici, «l’esposizione, di per sé già in violazione di una regola cautelare, è dunque durata un periodo di tempo significativo, quanto meno quello necessario alle operazioni liberazione del deposito e fino all’avvenuto sequestro, senza il rispetto delle garanzie igieniche imposte dalla natura del prodotto e per un lasso di tempo idoneo a generale il pericolo di alterazione del prodotto».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Confezioni d’acqua stoccate sotto il sole: commerciante condannato - La Stampa

Mancate ritenute, l'acconto non salva dalla condanna penale

L'imprenditore che non versa le ritenute rischia la condanna penale anche quando ha dato solo un acconto sullo stipendio senza pagare l'intero. La Procura deve limitarsi a produrre in giudizio i modelli DM10.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 39043 del 28 agosto 2018, ha confermato la responsabilità di un manager di Cagliari.
Gli Ermellini hanno motivato la decisione spiegando che in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme. Allo stesso tempo, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM10, attestanti l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti in mancanza di elementi contrari, può essere dimostrata in giudizio, anche in base alla testimonianza del funzionario dell'ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale, se l'imputato non ne contesti l'invio.
Ma non è ancora tutto. La terza sezione penale ha inoltre motivato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura non soltanto nel caso dell'integrale pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti ma anche nel caso della corresponsione di acconti, anche se modesti, sulle retribuzioni medesime, in quanto ciò comporta il mancato versamento, quantomeno in percentuale, dei contributi sui predetti acconti.
Per la Cassazione, dunque, alla luce di questi principi giustamente applicati dalla Corte d'appello, l'onere probatorio gravante sull'imputato non risulta affatto assolto, tanto più che in effetti la dedotta crisi finanziaria, che avrebbe impedito il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti nel 2008, avrebbe provocato il fallimento della società ben sei anni dopo, mentre altresì solamente nel 2012 furono emesse le ingiunzioni di pagamento in favore dei dipendenti.

Fonte: Mancate ritenute, l'acconto non salva dalla condanna penale - ItaliaOggi.it

Richiedenti asilo nelle liste disoccupati anche senza residenza

Richiedenti asilo da iscrivere nelle liste dei disoccupati anche se privi di residenza. La circolare congiunta Anpal-Ministero del lavoro, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione n. 10569 del 27 agosto 2018 cerca di risolvere il problema derivante dalla circostanza che molti richiedenti asilo non chiedono o anche non riescono ad ottenere dai comuni la residenza, il che produce difficoltà per il loro inserimento nelle banche dati dei disoccupati.
Infatti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere iscritti nelle «liste» dei disoccupati coloro che dispongano della residenza anagrafica.
Già l'Anpal con la nota n. 6202 del 23 maggio 2018 aveva fornito indicazioni per superare l'impasse, ritenendo che ai fini dell'iscrizione dei richiedenti asilo «il requisito della residenza anagrafica... è soddisfatto dal luogo di dimora abituale», in considerazione dell'assunta specialità dell'articolo 5, comma 3, del dlgs 142/2015, ai sensi del quale, ricorda la circolare congiunta, «per i richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri o nelle strutture di accoglienza, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresentano luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica».
L'iniziativa di Anpal e Ministero del lavoro fa compiere un leggero passo avanti verso il chiarimento della vicenda, perché almeno si passa da una nota informale (quella dell'Anpal del maggio scorso) ad una circolare.
Tuttavia, sul piano del merito la questione non appare pienamente risolta. Al di là della circostanza che la competenza in merito alla residenza e alla richiesta di asilo spetti al Viminale e non all'Anpal né al Ministero del lavoro, la circolare appare debole perché non fa altro che riconfermare quanto già affermato dall'Agenzia lo scorso maggio e cioè che per i richiedenti asilo il requisito della residenza è soddisfatto dalla dimora abituale.
Sia la nota dell'Anpal dello scorso maggio, sia la nuova circolare congiunta, però, omettono di considerare che ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del codice civile «la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale». Dunque, la «dimora abituale» è necessariamente la «residenza».
L'indicazione della circolare congiunta è rivolta a tutti i centri per l'impiego «al fine di garantire la parità di trattamento delle persone su tutto il territorio nazionale e l'accesso da parte dei cittadini stranieri, con particolare riferimento ai richiedenti/titolari di protezione internazionale, alle misure di politica attiva del lavoro, le quali costituiscono presupposto indefettibile di una efficace strategia di integrazione socio-lavorativa».
Se l'intento è certamente da condividere, lo strumento appare comunque erroneo. La circolare, infatti, si pone in evidente contrasto con una norma di legge (l'articolo 11 del dlgs 150/2015, citato prima), mentre l'articolo 5, comma 3, del dlgs 142/2015 non ha alcun carattere di «legge speciale», perché non introduce nessuna deroga espressa o anche solo implicita né all'obbligo incombente su qualsiasi persona stia nel suolo italiano di acquisire la residenza, né alla procedura per l'acquisizione della residenza anagrafica. Infatti, l'articolo 5, comma 3, dispone esattamente l'opposto di quanto evidenzia la circolare congiunta, stabilendo che per il richiedente asilo ospitato nelle strutture di accoglienza queste rappresentano il luogo di dimora abituale «ai fini della iscrizione anagrafica». Dunque, la dimora abituale, ai sensi della norma, è per legge quella del centro di accoglienza, ma non per sostituire la residenza anagrafica, bensì come fondamento del diritto del richiedente asilo di ottenere l'iscrizione anagrafica, che appunto resta obbligatoria.
Un chiarimento definitivo sembra necessario ed appare altrettanto inevitabile che ad esprimersi sia o il Ministero dell'interno, il quale dovrebbe intervenire piuttosto che verso i centri per l'impiego all'indirizzo dei comuni, per scongiurare mancate iscrizioni demografiche prive, a ben vedere, di fondamento giuridico; oppure, occorre una norma realmente speciale, che deroghi esplicitamente al requisito della residenza per i richiedenti asilo.
La circolare congiunta espone i centri per l'impiego al compito paradossale di supplire e sostituirsi agli uffici demografici comunali, riconoscendo impropriamente ed implicitamente la residenza anagrafica, per altro indirettamente agevolando i casi di residenze o domicili fittizi, come nel caso recente dei maltrattamenti ai migranti nel centro di Latina.

Fonte: Richiedenti asilo nelle liste disoccupati anche senza residenza - ItaliaOggi.it

lunedì 27 agosto 2018

I cani abbaiano di notte: padroni condannati

Definitiva la sanzione nei confronti di un uomo e di una donna: 300 euro di ammenda a testa. Essi hanno lasciato che i quadrupedi presenti nella loro villetta abbaiassero senza sosta in orario notturno, arrecando fastidio alle famiglie del vicinato.
I cani abbaiano ripetutamente di notte? Il loro comportamento è comprensibile, mentre va censurato l’atteggiamento dei proprietari, che non fanno nulla per impedire che vengano disturbate le famiglie del vicinato.
Consequenziale e legittima la condanna dei padroni per “disturbo della quiete pubblica”, con pena fissata in 300 euro di ammenda a testa (Cassazione, sentenza n. 38901, sezione terza penale, depositata oggi).
Fastidio. I fatti oggetto di processo coprono un periodo lungo quasi due anni, dal giugno 2013 all’aprile 2015. Sotto accusa un uomo e una donna, che «hanno detenuto presso la loro villetta alcuni cani che abbaiavano continuamente nella notte, impedendo il riposo e le occupazioni delle persone residenti nelle adiacenze».
A dare sostanza alle lamentele dei vicini di casa della coppia ci sono anche i riscontri effettuati da un vigile urbano e da un poliziotto, senza dimenticare, poi, un esposto firmato da ben trentuno persone.
Il quadro è chiaro, secondo i giudici del Tribunale, e sufficiente per pronunciare la condanna della coppia, puniti con «300 euro di ammenda a testa».
Questa visione è condivisa ora dalla Cassazione. Anche per i magistrati del Palazzaccio, difatti, gli elementi probatori a disposizione sono di facile lettura: «la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità» dell’abbaiare dei quadrupedi «è desunta dalle deposizioni testimoniali di tre vicini di casa, di un vigile urbano e di un poliziotto», e quest’ultimo, in particolare, «accertò non solo che gli animali abbaiavano e che in casa non vi era nessuno, ma anche che sul cancello dell’abitazione vi era un cartello con la scritta “Sono una mamma, i cani abbaiano a molto tempo”».
Una volta accertato che «l’abitazione dove erano i cani» è «nell’esclusiva disponibilità» dell’uomo e della donna, se ne può dedurre la loro colpevolezza per il fastidio arrecato al vicinato dai quadrupedi. A questo proposito, i giudici tengono a sottolineare che «il dovere d’impedimento di strepiti di animai deriva dal mero possesso degli animali medesimi, a prescindere dal formale titolo di proprietà, essendo l’obbligo di impedimento collegato all’effettiva signoria sugli animali»
Indiscutibile, infine, «la diffusività del rumore, ben percepibile al di fuori dell’edificio da cui proveniva, in pieno orario notturno», e tale da "arrecare così disturbo al riposo di un numero indeterminato di persone, ossia i numerosi vicini che abitavano nelle adiacenze della villetta della coppia".

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/I cani abbaiano di notte: padroni condannati - La Stampa

domenica 26 agosto 2018

Parcheggio disabili, Sindaco deve rendere effettivo il diritto

Una donna, invalida al 100%, si è vista respingere dal Comune la richiesta di delimitare l'area di parcheggio avuta in concessione dinanzi alla propria abitazione mediante dissuasori mobili.
Nonostante il Tar le abbia dato ragione, il Comune ha sempre respinto l'istanza per la ragione che i dissuasori ostacolerebbero la manovra dei veicoli sulla strada.
La donna si rivolge in seconda istanza al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il quale si pronuncia sul punto con la sentenza 18 giugno 2018, n. 356.
Il caso
Ricevuto un primo diniego da parte del Comune nel 2014, la donna ricorreva al Tar, il quale con sentenza n. 1785/2015 accoglieva il ricorso.
In particolare, l’Amministrazione Comunale avrebbe preliminarmente effettuato un sopralluogo sul posto, verificando la compatibilità della collocazione dei dissuasori con le esigenze di sicurezza e incolumità pubblica. Il Comune, a sua volta, effettuato il predetto sopralluogo, ribadiva l’impossibilità di procedere all’installazione dei pali o paletti richiesti, trattandosi di opere che avrebbero intaccato il regolare svolgimento del traffico urbano dei veicoli e prospettando, talaltro, una possibile occupazione di suolo pubblico.
La donna, tuttavia, riproponeva ricorso in sede di ottemperanza, lamentando una non corretta esecuzione del dettato giudiziale del Tar. Questa volta, però, il Tar dava risposta negativa alla signora e con sentenza n. 154/2017 sosteneva l’esatto adempimento da parte del Comune degli oneri posti dalla pronuncia di cognizione del 2015.
Convinta delle proprie ragioni, la donna palermitana propone appello al Consiglio di Giustizia amministrativa siciliana, ottenendo finalmente pieno conforto.
La decisione
La sentenza n. 356/2018 si focalizza precipuamente sul bene giuridico da proteggere. La donna, ricordiamo invalida al 100%, reclamava per sé la possibilità del parcheggio dinanzi casa, così come concesso dal Comune.
La prassi, infatti, dimostrava come la semplice segnaletica apposta non risultava di per sé sufficiente a garantirne un pieno utilizzo.
In altri termini, la segnaletica recante l’indicazione della targa della vettura in uso dalla ricorrente, non impediva in alcun modo ad altri automobilisti di occupare illecitamente quel medesimo parcheggio. Premessa l’importanza dell’interesse da proteggere, per la Corte, è compito dell’Amministrazione Comunale mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per consentire un’efficace fruizione del posteggio.
Orbene, per il Consiglio di Giustizia, in capo all’Amministrazione grava una specifica obbligazione di risultato, incombendo sul Sindaco il raggiungimento dello specifico risultato promesso. A tal proposito, invero, il fine può essere raggiunto non univocamente mediante l’apposizione dei dissuasori, ma anche attraverso altre modalità e strumenti che consentano, in ogni caso, di raggiungere il medesimo obiettivo (posizionamento di telecamere, presenza fisica di un vigile urbano, pronta disponibilità di un servizio di rimozione del veicoli abusivamente parcheggiato).
L’interesse legittimo avanzato dalla donna va, quindi, tutelato e protetto da parte dell’Autorità competente, individuando le modalità operative più congeniali alla fruizione del parcheggio da parte della ricorrente.

fonte: Parcheggio disabili, Sindaco deve rendere effettivo il diritto | Altalex

Imprecazioni in TV: responsabile l'emittente televisiva

Un’imprecazione, ripetuta per ben due volte durante un noto programma mattutino, finiva sotto la lente dell’AGCom. L’autorità, ravvisando una violazione del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché del Codice di autoregolamentazione tv e minori, irrogava una sanzione pecuniaria di 25.000 euro, confermata ora dal TAR.
Imprecazioni. Con la sentenza n. 9009/18, depositata il 21 agosto, il TAR Lazio ha confermato la sanzione di 25.000 euro inflitta dall’AGCom all’emittente televisiva per le imprecazioni ripetute durante la trasmissione.
L’Autorità rimproverava all’emittente la violazione dell’art. 34 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici nonché del Codice di autoregolamentazione tv e minori. L’emittente sosteneva invece che l’evento fosse stato accidentale ed imprevedibile, in quanto le imprecazioni sanzionate erano contenute in un pezzo preregistrato, circostanza che escludeva la responsabilità per l’emittente e dunque l’elemento della colpevolezza.
Motivazioni. Il tentativo di sottrarsi alla sanzione non ha però avuto esito positivo.
Il TAR ha sottolineato in primo luogo che il provvedimento, emesso all’esito di un procedimento sanzionatorio preceduto da contraddittorio procedimentale congruo ed adeguato tra le parti, si sottrae alle censure di annullamento.
In relazione al merito della vicenda, i giudici amministrativi rilevano che «si è senza alcun dubbio trattato, quale bestemmia/imprecazione, di contenuto lesivo dello sviluppo dei minori, mandato in onda per ben due volte e per giunta quale pezzo preregistrato, con condotta connotata da negligenza e imperizia».
Mentre, in relazione all’elemento della colpevolezza dell’emittente, deve riconoscersi quanto meno la negligenza della stessa «trattandosi appunto di contenuto preregistrato, sul quale pertanto poteva essere effettuato un preventivo controllo prima della sua messa in onda, e di imperizia, essendo stato trasmesso per ben due volte».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Imprecazioni in TV: confermata la sanzione - La Stampa

Il consenso dei dipendenti alle videoriprese non basta

Scatta la condanna penale per il datore se installa una telecamera che riprende i dipendenti all'opera anche quando la realizzazione dei video è giustificata da esigenze di sicurezza. E ciò anche se gli interessati sono d'accordo e hanno fornito il loro assenso scritto: l'apparecchio che potenzialmente può controllare a distanza i dipendenti, infatti, può essere autorizzato solo dall'accordo con i sindacati o dalla direzione territoriale del lavoro, mentre il consenso degli interessati non può scriminare l'imprenditore perché i lavoratori sono «soggetti deboli» del rapporto subordinato. Il tutto anche dopo l'entrata in vigore del Jobs act. Ma attenzione: il reato è estinto se il datore obbedisce alle prescrizioni degli ispettori smontando l'impianto e pagando la sanzione amministrativa. È quanto emerge dalle sentenze nn. 38882/18 e 38884/18, del 24 agosto della terza sezione penale della Cassazione.
Precedente contrario. Cominciamo dalla 38882/18. Confermata l'ammenda al titolare del bar che dallo schermo lcd monitora tutti i luoghi dove i lavoratori svolgono mansioni. E ciò anche se il sistema di videocamere risulta installato per l'incolumità delle persone e la tutela del patrimonio aziendale: una dipendente è stata aggredita da ragazzi ubriachi e si sono verificati furti nel locale. Il punto è che l'impianto anche solo potenzialmente controlla a distanza i dipendenti: il reato si configura pure quando le telecamere restano spente. Per autorizzarle la legge ha scelto una procedura codeterminativa, vale a dire l'accordo coi sindacati, che è collettivo, o il placet dell'organo pubblico: è indiscutibile la maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, basterebbe farsi firmare dai lavoratori il consenso all'atto dell'assunzione per introdurre qualsiasi tecnologia di controllo. Insomma: l'iter non può essere derogato dal consenso dei lavoratori, nonostante una sentenza di segno opposto, la 22611/12.
Estinzione estesa. Chiudiamo con la 38884/18. Il ricorso del pubblico ministero è bocciato perché il datore si salva con l'estinzione in via amministrativa che il dlgs 124/04 ha esteso a tutte le ipotesi di reato previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione in cui è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda oppure soltanto quest'ultima.

fonte: Il consenso dei dipendenti alle videoriprese non basta - ItaliaOggi.it

venerdì 24 agosto 2018

Legittima l'esibizione del certificato assicurativo con mezzi informatici

Segnaliamo l'interessante sentenza del Giudice di pace civile di Pontremoli 28 marzo 2018, n. 168, secondo cui non può essere contestata la violazione dell'art. 180, commi 1 lett. d) e 7, c.d.s. ove il conducente esibisca il certificato assicurativo con mezzi informatici (smartphone).
In particolare il giudice adito ha accolto il ricorso del conducente a cui era stata elevata la contravvenzione prevista dall'art. 180, comma 7, c.s, in quanto gli agenti accertatori non avevano applicato il disposto della Circolare (Min. Int.) 1° settembre 2016, Prot. n. 300/A/5931/16/106/15, la quale stabilisce che in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, c.d.s. o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, c.d.s., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

fonte: LaTribunaPlus

Affidamento in prova: l’esito positivo cancella la pena detentiva ma non l’interdizione dal voto

L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, in virtù del quale il giudice dichiara estinta la pena detentiva e ogni altro effetto penale, non riguarda le pene interdittive accessorie. Il condannato per concussione resta dunque cancellato dalle liste elettorali. La Corte di cassazione, con la sentenza 20952 respinge la tesi del ricorrente, condannato per concussione e dunque interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, con conseguente cancellazione dagli liste degli elettori. L'uomo aveva chiesto alla commissione elettorale del Comune di essere reinserito nelle liste in seguito all'esito positivo della prova. Una circostanza che aveva indotto il giudice di sorveglianza ad ordinare l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale.
Non essendosi la commissione ritenuta competente a decidere, era scattato il ricorso alla Corte d'Appello che aveva respinto la domanda. La Corte territoriale aveva precisato che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici non ha un effetto tale da ledere il diritto del cittadino di partecipare alla vita pubblica, senza una giustificazione legittima e proporzionata. La misura è, infatti, collegata alla valutazione della gravità del fatto, oltre che al tipo di illecito commesso, alle circostanze e alla personalità del condannato. In più non si tratta di un provvedimento non definitivo, visto che può essere rimosso attraverso la riabilitazione. Per finire, e l'argomento è dirimente, la Corte d'Appello ha precisato che l'estinzione della pena detentiva in conseguenza del superamento dell'affidamento in prova, non fa venire meno l'interdizione dai pubblici uffici.
E la cassazione è d'accordo. La Suprema corte ricorda che la perdita del diritto di voto, decisa nei confronti del condannato interdetto è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché la legislazione italiana lega il provvedimento alla gravità dei reati: la misura non ha dunque un carattere generale né è applicata in modo indiscriminato. La Cassazione è consapevole di un precedente di legittimità (sentenza 52551/2014) con il quale i giudici, muovendosi sulla scia di una sentenza delle Sezioni unite, hanno affermato che l'esito positivo dell'affidamento in prova determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, definite dall'articolo 20 del Codice penale “effetti penali” della condanna. Una posizione che la Cassazione non condivide. E smonta la conclusione raggiunta ricordando che lo stesso legislatore ha fatto chiarezza sul punto riformulando la norma del testo ora in vigore, affermando che “L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale” .
L'aggiunta della locuzione “detentiva” assente nel testo precedente dell'ordinamento penitenziario (articolo 47, comma 12) rende chiara la ratio dell'intervento. E' dunque ora espressamente stabilito che l'effetto è limitato alla pena detentiva e lascia fuori sia la pecuniaria, a meno che non ci sia disagio economico, sia le pene accessorie, riguardo alle quali manca anche una “via” di salvezza.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

martedì 21 agosto 2018

Colpa medica: sanitario deve conoscere il rischio e fare di tutto per evitarlo

E' contraddittorio affermare che il medico non ha colpa a titolo di imperizia e al tempo stesso che la lesione provocata rientra tra le complicazioni fatali più frequenti, in quanto trattasi di evento noto che deve essere previsto ed evitato.
E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 18 luglio 2018, n. 33405.
Il caso vedeva un anestesista essere assolta dal reato ex art. 589 c.p. in quanto, in cooperazione colposa con altri medici, nell'intervento chirurgico su un bambino, nel cercare ripetutamente di incannulare le vene del collo del paziente, perforava la cupola pleurica, provocando un sanguinamento che determinava il decesso del minore.
In tema di colpa medica si sono susseguiti diversi interventi normativi, che si sono seguiti ai principi generali in materia di colpa secondo i quali io medico era penalmente responsabile a prescindere dal grado della colpa. Solo nel 2012 la c.d. legge Balduzzi (n. 189/2012) stabilì che il sanitario che si fosse attenuto alle linee guida non rispondesse penalmente per colpa lieve sino ad arrivare alla legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) che ha abrogato l'art. 3 della legge del 2012 introducendo l'art. 590-sexies c.p.
I giudici di legittimità sono stati chiamati, a seguito del ricorso da parte del Procuratore generale, a verificare se la condotta del medico fosse stata rispettosa delle linee guida o meno; secondo la Suprema Corte è del tutto contraddittorio affermare da un lato che non è certo possano ravvisarsi profili di colpa, a titolo di imperizia a carico del medico e, dall'altro, che la lesione delle cupole pleuriche che ha cagionato l'emotorace rientrasse statisticamente fra le complicanze fatali più frequenti.
Per tale ragione, infatti, la possibilità di verificazione della lesione avrebbe dovuto essere ben nota al medico, il quale avrebbe dovuto prevederla e utilizzare qualsiasi cautela per evitarla. L'esclusione della colpa a titolo di imperizia, secondo i giudici, non equivale ad escludere la colpa a titolo di imprudenza, con particolare riferimento alla reiterazione dei tentativi di effettuazione della manovra chirurgica, nonostante la nota pericolosità di essa.

fonte: Colpa medica: sanitario deve conoscere il rischio e fare di tutto per evitarlo | Altalex

Eccesso di velocità: non sempre rileva la distanza tra autovelox e segnalazione

Il Giudice di Pace accoglie l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice stradale per superamento di limiti di velocità proposta da un automobilista, sul presupposto che il Comune abbia posizionato i cartelli di segnalazione degli autovelox a distanze inferiori rispetto a quelle minime regolamentari. Tuttavia la Cassazione, con l’ordinanza n. 20327/18 depositata il 31 luglio, ritiene scorretto tale ragionamento poiché l’istallazione dei dispositivi di controllo presuppone preventiva informazione agli automobilisti ma non stabilisce «una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali».
Il caso. Il Giudice di Pace, adito da un automobilista, accoglieva l’opposizione al verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale di un Comune per violazione dei limiti di velocità.
Il Tribunale, chiamato ad esprimersi su appello proposto dal Comune, confermava la sentenza di primo grado, sostenendo che i cartelli di segnalazione all’utenza degli autovelox nel caso in esame erano stati disposti a distanze inferiori a quelle minime regolamentari inderogabilmente imposte.
Quest’ultima decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte del Comune, il quale lamenta che i Giudici di merito abbiano errato nel ritenere non corretto il posizionamento dell’apparecchiatura autovelox posto che il Prefetto aveva autorizzato l’istallazione di due postazioni uno per ogni senso di marcia e che, inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio e rilasciata agli uffici pubblici si ricava che i cartelli di segnalazione erano stati disposti a norma di legge.
Distanza tra autovelox e segnali stradali. Il ricorso è fondato e, osserva la Cassazione, le doglianze attengono alla questione relativa alla distanza minima per la posizione dei segnali stradali e dei disposizioni luminosi rispetto al punto di rilevamento della velocità.
Pertanto la Cassazione per risolvere la controversia ha ritenuto doversi ribadire il principio di diritto secondo cui l’accertamento di violazioni dei limiti di velocità con l’uso di autovelox è disciplinato dall’art. 2 d.m. 15 agosto 2007, il quale prevede che l’istallazione dei dispositivi di controllo presuppone preventiva informazione agli automobilisti ma non stabilisce «una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo dello loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantire il tempestivo avvistamento».
Di conseguenza, prosegue la Cassazione, la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e il punto di rilevamento della velocità «deve essere valutata in relazione allo stato dei luogo, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada».
Adeguato anticipo. Nel caso in esame era necessario verificare che i mezzi tecnici di segnalazione fossero stati istallati con adeguato anticipo rispetto all’istallazione dell’autovelox, adempimento non accertato da parte dal Tribunale che si è limitato a valutare la distanza tra segnalazione e rilevamento.
Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso da parte dei Giudici che cassano la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione alla luce dei richiama principi.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Eccesso di velocità: rileva la distanza tra autovelox e segnalazione? - La Stampa

Niente truffa per il debitore che rassicura il creditore e poi non paga

Le rassicurazioni fornite al creditore sulla regolarità dei pagamenti da parte di un debitore, già mostratosi insolvente, non integrano la condotta ingannatoria del delitto di truffa. Difatti, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti dei tempi e delle modalità di pagamento, rispetto a quanto inizialmente concordato con l'altra parte, può configurare il reato di truffa soltanto se sussistano condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto. In mancanza di una condotta decettiva si configura, invece, solamente un inadempimento civilistico. Questo è quanto emerge dalla sentenza 93/2018 della Corte d'appello di Lecce.
Il caso - La vicenda penale sorge a seguito della querela presentata da un imprenditore nei confronti di un suo cliente, il quale aveva commissionato dei lavori di impiantistica presso un capannone industriale in corso di costruzione, senza però procedere al pagamento secondo le modalità concordate. In particolare, dopo il versamento di alcuni acconti, il committente non era più in grado di rispettare gli impegni presi, al punto da indurre l'impresa ad interrompere i lavori. Tuttavia, a seguito di ampie rassicurazioni sulla propria solvibilità e sulla possibilità di effettuare il regolare pagamento dei lavori, il committente convinceva l'imprenditore a completare le opere, senza però riuscire a mantenere le promesse di pagamento. Di qui la denuncia e il processo penale per truffa, che si concludeva però con assoluzione dell'imputato per l'insussistenza nella condotta del dolo iniziale, necessario per integrare l'ipotesi della truffa contrattuale.
La decisione - Tale verdetto viene poi confermato anche in appello, nonostante il tentativo dell'imprenditore, costituitosi parte civile, volto a mostrare l'intenzione iniziale del suo committente di non provvedere correttamente al pagamento concordato. La Corte d'appello non ha dubbi: si tratta di un semplice inadempimento civilistico, posto che il comportamento dell'imputato non è qualificabile come artificio o raggiro e, perciò, non rileva ai fini del reato previsto dall'articolo 640 c.p.. Nello specifico, precisano i giudici, il committente si è limitato a fornire rassicurazioni circa il corretto pagamento dei lavori e ciò non è sufficiente a integrare quella condotta decettiva volta a trarre in inganno l'imprenditore e idonea a generare un danno con correlativo ingiusto profitto. Ciò vale se si considera, a maggior ragione, che lo stesso committente già si era mostrato poco affidabile nel pagamento degli acconti previsti per la realizzazione delle stesse opere impiantistiche. In altri termini, chiarisce il Collegio, l'imprenditore aveva già sospeso i lavori in attesa di ricevere le somme pattuite per le opere già realizzate e, ciononostante, si era determinato a «riprendere e completare i lavori medesimi, a seguito delle richieste insistenti della parte committente, che assicurò di riuscire ad adempiere il proprio debito». E dunque, nel momento della ripresa dei lavori, l'imprenditore era già in credito con il committente e le rassicurazioni fornite da quest'ultimo non potevano di certo avere alcuna efficacia ingannatoria, posto che lo stesso imprenditore «era consapevole di operare con una controparte mostratasi già insolvente».

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

mercoledì 15 agosto 2018

Abbandono di minori per il genitore che lascia il figlio in macchina, anche per poco tempo

Il genitore che lascia in macchina i propri figli minori incustoditi, anche solo per poco tempo, privandoli della possibilità di uscire in caso di pericolo o di volontario allontanamento, commette il reato di abbandono di persone minori o incapaci, previsto dall'articolo 591 c.p.. Tale norma, infatti, tutela la sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo, anche in caso di abbandono temporaneo. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Trento con la sentenza 150/2018.
I fatti - Protagonista della vicenda è una signora che si trovava in vacanza in una località sciistica trentina con la propria famiglia, composta dal marito e da tre figli minori. Una mattina, dopo aver parcheggiato la propria autovettura in un parcheggio pubblico, l'uomo si recava a prendere l'attrezzatura da sci, mentre la donna si allontanava per salire sugli impianti a monte per seguire una lezione di sci con la propria figlia, lasciando incustoditi all'interno della macchina chiusa gli altri due bambini di 9 e 3 anni. Poco dopo, un passante notava i due bambini nell'auto nel parcheggio, il più piccolo dei quali cercava di attirare l'attenzione piangendo e sbattendo i piedi contro i vetri dell'auto, e chiamava prontamente i Carabinieri, i quali giungevano in contemporanea con il padre, che sbloccava le serrature consentendo ai bambini di uscire dal veicolo. A seguito delle indagini, emergeva che i piccoli erano rimasti bloccati e incustoditi per circa 30 minuti, tempo sufficiente per rispondere dell'incriminazione per il reato di abbandono di minori, di cui all'articolo 591 c.p.
La decisione - Tratta in giudizio dinanzi al Tribunale, la madre dei bambini si difendeva sostenendo che si era trattato di un fatto del tutto eccezionale e che il figlio più grande avesse con sé un Ipad per comunicare con i propri genitori. Il giudice però considera tali circostanze non sufficienti a scongiurare la messa in pericolo del bene giuridico tutelato, essendo i minori rimasti da soli in auto per circa 30 minuti, ovvero un lasso temporale apprezzabile ai fini del riconoscimento della violazione della norma incriminatrice. Difatti, spiega il Tribunale, ciò «che il legislatore ha inteso punire non è la durata dell'abbandono quanto la messa in pericolo dell'incolumità di un minore, sicché il reato risulta integrato anche nelle ipotesi di abbandono temporaneo», tutelando la norma «il valore etico - sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo». Pertanto, conclude il giudice, la condotta della donna, consistente nel chiudere i propri figli in macchina con privazione della possibilità di poterne uscire in caso di pericolo o necessità e volontario allontanamento, non può che integrare il reato di cui all'articolo 591 c.p., aggravato per essere il fatto posto in essere dal genitore.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro il dipendente pubblico assolto

Il dipendente regionale che si è dimesso per la depressione insorta dopo essere stato ingiustamente accusato ha diritto a riavere il suo posto. E' quanto ha confermato la sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 20735. Il caso esaminato riguardava un dirigente della regione Sicilia che aveva presentato domando per la pensione anticipata dopo essere caduto in una grave depressione per essere stato sottoposto a procedimento penale per motivi legati al suo incarico di capo gabinetto dell'assessore al Turismo. Nel 2003 era stato assolto con sentenza divenuta definitiva nel 2006. E l'ex dirigente nel gennaio 2007 presentato domanda per essere ricollocato in servizio per periodo pari a quello non fatto per il pensionamento anticipato. Il tribunale non ha accolto la richiesta, mentre la corte di appello sì. Ed ora i giudici di legittimità hanno confermato il diritto al reintegro ai sensi della legge 309/2003. I magistrati hanno ricordato che è «indispensabile ai fini del ripristino del rapporto, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni del dipendente, il nesso di conseguenzialità, tra quest'ultime e l'apertura del procedimento penale, conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento».

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

martedì 14 agosto 2018

Anche se la foto su internet è “libera” non può essere copiata su altro sito senza l'autorizzazione dell'autore

La messa in rete su un sito Internet di una fotografia, liberamente accessibile su un altro sito Internet con l'autorizzazione dell'autore, necessita di una nuova autorizzazione da parte di tale autore. Infatti, con siffatta messa in rete, la fotografia viene messa a disposizione di un pubblico nuovo. Lo ha precisato la Corte di giustizia dell'unione europea con la sentenza 7 agosto 2018 nella causa c-161/17.
Il caso – Un fotografo tedesco ha autorizzato i gestori di un sito Internet dedicato ai viaggi a pubblicare sul loro sito una delle sue foto. Una alunna di un istituto di istruzione secondaria situato nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia ha scaricato la foto in oggetto a partire da tale sito (dove essa era liberamente accessibile) per illustrare un progetto scolastico. Quest'ultimo è stato in seguito pubblicato sul sito Internet della scuola. Il fotografo ha intrapreso un'azione contro il Land della Renania settentrionale-Vestfalia dinanzi ai giudici tedeschi per vietare a detto Land di riprodurre la sua foto. Altresì, ha reclamato il pagamento di una somma di 400 euro a titolo di risarcimento danni.
La sentenza - La Corte ricorda che una fotografia può essere protetta dal diritto d'autore alla condizione (che spetta al giudice nazionale verificare) che essa costituisca una creazione intellettuale dell'autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest'ultimo nella realizzazione di tale fotografia.
Inoltre, la Corte constata che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini tassativi, dalla direttiva, qualsivoglia utilizzazione di un'opera effettuata da un terzo in assenza del previo consenso dell'autore deve essere considerata lesiva dei diritti dell'autore di detta opera. Nella fattispecie, la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet (la fotografia era stata copiata, tra i due caricamenti in rete, su un server privato), deve essere qualificata come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione». Inoltre, la messa in rete di un'opera protetta dal diritto d'autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, nelle circostanze come quelle di cui trattasi, dev'essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo.
A tale riguardo, la Corte rileva che siffatta messa in rete dev'essere distinta dalla messa a disposizione di opere protette tramite un collegamento cliccabile che rimanda ad un altro sito Internet sul quale la comunicazione iniziale è stata effettuata . Infatti, a differenza dei collegamenti ipertestuali che contribuiscono al buon funzionamento di Internet, la messa in rete su un sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore di un'opera precedentemente comunicata su un altro sito Internet con l'accordo di detto titolare non contribuisce, nella stessa misura, a siffatto obiettivo. Infine, la Corte sottolinea che è ininfluente il fatto che il titolare del diritto d'autore non abbia posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti, come nella fattispecie.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

No al sequestro del centro sociale se il comune ha tollerato l'occupazione per anni

No allo sgombero del centro sociale se il comune tollera l'occupazione per venti anni, di fatto legittimandola. La Cassazione, con la sentenza 38483 respinge il ricorso del Pm e dà partita vinta ai centri sociali. Nello specifico a beneficiare del principio tolleranza uguale legittimazione, è il centro sociale il “Tempo Rosso” di Pignataro Maggiore nel casertano. Un ex macello comunale nel quale si riuniscono attivisti impegnati da anni in un'azione di contrasto contro l'inquinamento dell' immensa discarica abusiva della “terra dei fuochi”.
La pubblica accusa aveva fatto ricorso contro l'ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo del Pm. Per l'immobile “invaso” erano finiti sotto accusa dieci attivisti, con l'imputazione di occupazione abusiva, imbrattamento, e mancati interventi su edifici pericolanti. Ma nessuna contestazione resta in piedi. Gli indagati erano bambini quando l'ex macello è stato occupato e “il comune aveva prestato ventennale acquiescenza all'occupazione sostanzialmente legittimandola, e impedendo la configurazione del reato”.
Quanto all'imbrattamento è un concetto nel quale non possono rientrare i murales in questione, né si conosce l'identità degli autori. Non passa neppure la censura sulla mancata manutenzione. Non esiste una prova della precarietà dell'immobile e, in ogni caso, lavori di consolidamento e manutenzione spetterebbero al comune proprietario della struttura e non agli indagati. Per la Cassazione la tolleranza dell'amministrazione locale aveva indotto le persone a considerare lecita l'occupazione. Una convinzione indotta anche attraverso atti positivi come il pagamento dell'utenza relativa al consumo di energia elettrica.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Vaccini: no al risarcimento del danno se viene rispettata la procedura

Nessuna responsabilità medica per i danni neurologici provocati dal vaccino per la pertosse perché al momento della vaccinazione il bambino non presentava alcuna controindicazione. Lo ha stabilito la corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20727 depositata il 13 agosto. I giudici di legittimità hanno infatti confermato il giudizio della corte territoriale. I magistrati, pur avendo accertato il nesso causale tra la vaccinazione e l'insorgenza dell'encefalopatia, hanno escluso la responsabilità a carico del sanitario che aveva provveduto alla vaccinazione perchè non erano «clinicamente evidenti delle controindicazioni alla stessa» . Infatti non c'erano elementi di sospetto che il piccolo potesse avere una delle problematiche di salute che avrebbero sconsigliato la somministrazione del vaccino. Insomma secondo i giudici «l'insorta complicanza neurologica non era ragionevolmente prevedibile in quanto evento documentato, ma estremamente raro».

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Come investire i propri risparmi in periodi di crisi

Investire ora i propri risparmi in prodotti finanziari?
La guerra Euro - Dollaro + sterlina + franco svizzero ha colpito – grazie alle azioni di commando poste in essere dalle società di rating – gli anelli più deboli di Eurolandia: Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia.
In tali frangenti, caratterizzati da bruschi picchi nei tassi di interesse che gli stati considerati a rischio devono offrire per rendere appetibili agli investitori i loro titoli del debito pubblico, gli analisti finanziari più accorti fanno coincidere i loro consigli col vecchio adagio: “Meglio tenerli nel materasso!”.
Suggeriscono, in altri termini, di “tenersi liquidi”, cioè di tenere i propri risparmi sul conto, a disposizione immediata per un utilizzo senza problemi, in attesa che l’orizzonte torni ad essere meno plumbeo e l’andamento finanziario più stabile e definito.

lunedì 13 agosto 2018

Ciclista viaggia ubriaco cinque volte il consentito: bici sequestrata

Accusava il conducente di un’auto di averlo colpito mentre era in bici. Peccato che lui stesso, 48 enne di Orbassano, fosse ubriaco marcio: ben cinque volte oltre il limite consentito. Una volta arrivati gli agenti della polizia municipale, si è visto sequestrare la due ruote e beccarsi una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il fatto è successo in pieno centro. Gli agenti sono dovuti intervenire, dopo che un banale incidente non riusciva a risolversi tra le due persone coinvolte. L’automobilista spiegava di non essersi accorto di nulla: in effetti i presunti danni erano assai impercettibili. Il ciclista invece era inviperito, ma il suo atteggiamento generale ha fatto insospettire la municipale. Messo alla prova dell’etilometro, il display ha segnalato 2,5 grammi/litro. Così a lui sono state applicate le medesime sanzioni di chi guida ubriaco un’auto o qualsiasi altro mezzo: «Alcune volte i ciclisti dimenticano che la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti – spiegano dal comando dei vigili – tenuto al rispetto delle identiche regole delle auto».

fonte: Ciclista viaggiava ubriaco cinque volte il consentito: bici sequestrata - La Stampa

Agenzia delle Entrate: Mail truffa, attenzione alle richieste di rimborso

Nuovo allarme lanciato dall’Agenzia delle Entrate: le false mail, apparentemente inviate dagli Uffici, consentono agli hacker di entrare in possesso di informazioni riservate.
Non aprire le mail. Attenzione alle e-mail che promettono rimborsi fiscali in nome dell’Agenzia delle Entrate. Dietro si nascondono hacker professionisti intenzionati solo ad entrare in possesso di informazioni riservate dei contribuenti.
L’allarme ad astenersi dall’aprire le mail in questione è stato lanciato dall’Agenzia delle Entrate, evidentemente subissata di richieste di chiarimenti e segnalazioni da parte dei cittadini.
Come riconoscere le mail-truffa. Ecco come riconoscere le mail-truffa: il messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell’Agenzia, informa di un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al proprio portale per elaborare manualmente la procedura. A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio account accedendo a un link contenuto nel testo della e-mail. L’indirizzo da cui proviene sembra appartenere all’Agenzia (ad esempio: noreplys221@agenziaentrate.gov.it o noreplys22@agenziaentrate.gov.it), ma è in realtà inviato da un mittente diverso, non riconducibile all’Agenzia delle Entrate.
Cancellarle. “I messaggi di posta elettronica segnalati – spiega l’Agenzia in una nota pubblicata ieri – nascondono un evidente tentativo di entrare in possesso di informazioni riservate. Per evitare danni al proprio pc, l’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste comunicazioni, invita a non dare seguito al contenuto delle stesse e a cancellare immediatamente le false e-mail. L’Agenzia delle Entrate non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi; sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Come sono pagati i rimborsi, si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale”.

Fonte: fiscopiù.it/Mail truffa, attenzione alle richieste di rimborso - La Stampa

L’assegno di mantenimento va dato anche se i figli vivono per un periodo dal genitore non affidatario

In tema di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportata all'anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento. Questo il principio espresso dalla Sezione I della Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 giugno 2018 n. 16351.
I precedenti giurisprudenziali - Nello stesso senso, in tema di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (Cassazione, sentenze 17 gennaio 2001, n. 566 e 25 maggio 2007, n. 12308).
In un'ottica parzialmente diversa – e in termini più corretti, Cassazione, sentenza 13 dicembre 1996 n. 17138, in Vita notarile, 2017, p. 278 secondo cui:
- da un lato, in tema di divorzio, l'obbligo del genitore affidatario di provvedere, pur con il concorso dell'altro ex coniuge, la mantenimento dei figli minori è tendenzialmente illimitato, in quanto l'affidatario medesimo deve permanentemente sopportare le spese generali e di organizzazione domestica anche nei periodi in cui i figli dovrebbero vivere presso il genitore non affidatario, ove questi, per qualsivoglia motivo, non eserciti tale diritto -dovere, tenuto conto, altresì, che sarebbe impossibile e estremamente difficile eliminare dette spese in relazione agli indicati periodi. Ne deriva che il pagamento dell'assegno per i figli non può essere sospeso nei periodi in cui i figli stessi vivano presso il genitore non affidatario;
- dall'altro, bene è ammissibile una riduzione proporzionale della misura dello stesso, avuto riguardo ai maggiori oneri sopportati dal non affidatario nei menzionati periodi e dalle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute durante gli stessi dal genitore affidatario.
In termini opposti, rispetto alla pronunzia in rassegna e ai precedenti richiamati sopra, nel senso che il dovere di contribuire al mantenimento dei figli, posto a carico di uno dei genitori/coniugi, ritualmente separati in via consensuale o giudiziale, con l'obbligo di versare al coniuge affidatario un assegno mensile, deve ritenersi assolto quando l'obbligato provveda in modo diretto ed esclusivo al mantenimento della prole nei periodi nei quali egli è autorizzato a tenerli presso di sé. Per tali periodi il coniuge obbligato non è quindi tenuto al versamento dell'assegno, a meno che dal provvedimento che fissa l'assegno di contributo al mantenimento non risulti in modo espresso ed inequivoco che la misura mensile del contributo sia stabilita mediante frazionamento di una somma unitaria determinata per l'arco inscindibile di un intero anno, Cassazione, sentenza, 13 dicembre 1988, n. 6786, in Giustizia Civile, 1989, I, p. 2131.
Per i giudici di merito, nello stesso caso della pronunzia in rassegna, e, in particolare, per l'affermazione che in caso di separazione o di divorzio, il giudice, regolando la contribuzione del genitore non convivente con la prole, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in denaro: ogni anno, in via anticipata, il genitore non collocatario della prole è tenuto a versare all'altro genitore l'importo stabilito. Trattandosi, assai spesso di un onere rilevante, il giudice, al solo fine di agevolare il debitore, può stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, con una previsione che di regola è frequente nelle obbligazioni pecuniarie, specie qualora sia il debitore a richiederlo. Ne deriva la prassi di fissare l'assegno di mantenimento della prole secondo rate mensili, di regola in dodici rate mensili. Ne consegue che nessuna sospensione o riduzione è ammissibile per i mesi estivi, e di frequente nel mese di agosto, mese in cui assai spesso il genitore non collocatario ospita la prole: l'importo della rata mensile di agosto altro non è che la “rata” della somma globale (annuale) che va erogata per quella periodicità (Tribunale di Milano 1° luglio 2015, in Diritto di famiglia, 2016, p. 176).

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

venerdì 10 agosto 2018

Non raccolgono gli escrementi dei cani, multe ai padroni incastrati dal Dna

I proprietari dei cani che li portano a spasso senza preoccuparsi di raccogliere gli escrementi lasciati nei parchi e sui marciapiedi, adesso non hanno più scampo. Gli amministratori di Malnate, nel Varesotto, hanno predisposto un sistema che li incastra: l’analisi del Dna delle feci canine confrontate col corredo genetico degli animali registrati in Comune. Secondo quanto riporta l’edizione milanese del Corriere della Sera, si tratta di un progetto pilota appena partito e che sta dando i suoi frutti: le prime multe stanno arrivando ai residenti amanti sì degli animali, ma indisciplinati. Il sistema è a costo zero per la collettività poiché le analisi vengono pagate dalla ditta che si occupa della pulizia delle strade.
Lo scorso autunno è partita la mappatura del DNA dei cani attraverso campioni di saliva che venivano prelevati da due veterinari del paese. Praticamente tutti i cani erano stati schedati già a fine anno e solo 28 animali su un totale di 2156 sono sfuggiti alla schedatura. La sanzione prevista per la mancata registrazione è di 50 euro. Poi ci sono i proprietari dei cani schedati che nonostante questo hanno continuato a non raccogliere le feci dal marciapiede: per loro la multa è più salata, 75 euro.

fonte: Non raccolgono gli escrementi dei cani, multe nel Varesotto ai padroni incastrati dal Dna - La Stampa

giovedì 9 agosto 2018

Traffico di stupefacenti: è organizzatore dell’associazione solo chi coordina

Per far scattare il ruolo di organizzatore, nell'ambito di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non basta che il soggetto si occupi e gestisca il traffico della droga, prendendo contatti con venditori e acquirenti, ma serve un compito di coordinamento dell'attività degli associati. La Corte di cassazione , con la sentenza 380240 di ieri, accoglie il ricorso dei due imputati, condannati per il traffico di stupefacenti messo in atto da un'associazione criminale, per la parte in cui negavano di avere all'interno del “sodalizio” il ruolo di organizzatori. Una posizione, data per certa dalla corte d'appello, in virtù della quale i due avevano avuto un aumento considerevole di pena. La Corte territoriale aveva desunto il ruolo di organizzatori da un preminente ruolo direttivo. I giudici avevano però trascurato che la direzione organizzativa dell'associazione si trovava in Nigeria e che gli associati che operavano in Italia, eseguivano le direttive che arrivavano dal paese africano. La Suprema corte chiarisce che il ruolo di organizzatore non può essere contestato solo perché il soggetto gestisce il traffico della droga prendendo contatti con i venditori e con gli acquirenti. Se così fosse – sottolinea la Cassazione - tutti i soggetti dediti allo spaccio in forma organizzata dovrebbero essere considerati “organizzatori”. In realtà ciò che caratterizza il ruolo, e giustifica il ben più grave trattamento sanzionatorio rispetto al semplice partecipante, “è l'assunzione di un compito di coordinamento dell'attività degli associati, tale da assicurare la piena funzionalità dell'organismo criminale, attraverso una continua assistenza per l'intera durata dell'associazione”. Sebbene – conclude la Suprema corte – non sia richiesto “che il ruolo organizzativo risalga da un momento cronologico che coincida con la formazione della stessa associazione e debba ammettersi la possibilità di interscambiabilità tra gli associati, tuttavia l'organizzatore deve essere un soggetto molto vicino al vertice dell'associazione, quindi a chi la dirige”.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

mercoledì 8 agosto 2018

Giudici di pace in sciopero per un mese dal 17 settembre

Partirà il 17 settembre il nuovo sciopero di un mese dei Giudici di Pace per contestare l'operato del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che per il momento avrebbe disatteso quanto previsto nel contratto di Governo.
E’ quanto si apprende da un Comunicato pubblicato dall'Unione Nazionale Giudici di Pace.
Come si legge nel comunicato, mentre nel contratto di Governo è stabilito che dovrà essere riconosciuto "il ruolo dei magistrati onorari, tramite una completa modifica della recente riforma Orlando, affrontando anche le questioni attinenti al trattamento ad essi spettante ed alle coperture previdenziali ed assistenziali", il Ministro Bonafede non sta rispettando quanto previsto.
Infatti, in sede di conversione del Decreto Dignità e del Milleproroghe, lo stesso Ministro ha fatto bocciare sia un ordine del giorno che impegnava il Governo ad adottare misure che consentissero la continuità del servizio dei magistrati onorari e dei giudici di pace, con un adeguato trattamento economico e previdenziale, sia gli emendamenti che sospendevano, almeno in parte, l'esecuzione della riforma Orlando sulla magistratura onoraria.
Intanto, l'attuazione della riforma Orlando prosegue il suo iter con l'istituzione dell'ufficio del processo ed i concorsi in atto.
I magistrati di pace e onorari - ricorda l'Unagipa con il comunicato diramato oggi - pur trattando attualmente oltre il 60% dei processi civili e penali di primo grado - sono precari senza diritti e tutele.

fonte: Giudici di pace in sciopero per un mese dal 17 settembre | Altalex

Dal Garante il vademecum “e-state in privacy”

Pubblicata l’edizione 2018 di “e-state in privacy”, le informazioni utili del Garante per la protezione dei dati personali anche in vacanza. Selfie, foto, smartphone e tablet, acquisti online, uso di app, chat e social, sono i temi centrali per i quali è necessaria una particolare attenzione durante il periodo estivo.
Il 19 luglio 2018 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato l’edizione 2018 di “e-state in privacy”, un vademecum con lo scopo di fornire «informazioni utili su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti online, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza».
Selfie e foto, protezione alta per i minori. Il Garante chiede una maggiore attenzione nel postare foto o video in spiaggia dove compaiono altre persone, è sempre meglio accertarsi che queste siano d’accordo. In particolare quando si tratta di minori, spiega l’Autorità, «è bene essere sempre consapevoli che le immagini dei minori pubblicate online possono finire anche nelle mani di malintenzionati: meglio quindi evitare di “postarle”, oppure almeno utilizzare alcune accortezze, come rendere irriconoscibile il viso del minore».
Prima di partire: geolocalizzazione e “social-ladri”. Ricorda il Garante che per non essere localizzati durante le proprie vacanze nel rispetto della propria riservatezza è suggeribile disattivare le opzioni di geolocalizzazione di smartphone e tablet e quelle dei social network.
Postando foto delle proprie vacanze si potrebbe far sapere ad eventuali malintenzionati che la propria abitazione è vuota, inoltre «se sono presenti in casa prodotti e sistemi domotici, è importante ricordare che questi utili dispositivi – al pari di tutte le tecnologie connesse online – possono essere esposti ad attacchi informatici, virus e malware. Laddove possibile, è quindi bene assicurarsi che siano protetti, ad esempio impostando password sicure e aggiornando costantemente il software per garantire una maggiore protezione».
La “privacy in valigia” e attenzione ai “pacchi”. All’interno della guida, poi, viene posta l’attenzione sulle misure di sicurezza attivabili sui proprio dispositivi elettronici per evitare intrusioni abusive durante i viaggi. Il Garante si è occupato anche della necessità di una particolare cura della scelta delle offerte di viaggio «straordinarie» cliccando su link che richiedono dati personali o bancari e che possono contenere virus informatici, software spia, ransomware e phishing c in agguato.
Altri consigli per le vacanze nel rispetto della privacy. Il Garante nel vademecum si è poi interessato dell’uso delle app più comuni per gli utenti in vacanza e di alcuni suggerimenti per proteggere i dati contenuti nei dispositivi elettronici in caso di furti o smarrimenti.
Un altro tema affrontato dall’Autorità è rivolto “a chi porta il drone in vacanza”, «se si fa volare a fini ricreativi un drone munito di fotocamera su una spiaggia o in un altro abituale luogo di vacanza, è meglio evitare di invadere gli spazi personali e l’intimità delle persone. La diffusione di riprese realizzate con il drone (sul web, sui social media, in chat) può avvenire solo con il consenso dei soggetti ripresi, fatti salvi particolari usi connessi alla libera manifestazione del pensiero, come quelli a fini giornalistici».0
Infine il Garante, conclude la sua guida, ricordando per questa estate di «non lasciare a casa il buon senso», ricordando semplici regole per usare con consapevolezza e attenzione le nuove tecnologie e gestire con correttezza i dati personali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Dal Garante il vademecum “e-state in privacy” - La Stampa

Assicurazioni, niente indennizzo per il furto d'auto se le chiavi sono conservate nel box

La copertura assicurativa “furto e incendio” è esclusa qualora il furto venga agevolato dalla presenza delle chiavi dell'auto all'interno o in prossimità del veicolo. Tale ipotesi rientra, infatti, nella fattispecie di colpa grave dell'assicurato ex articolo 1900 c.c., per il quale l'assicuratore risulta esonerato dall'indennizzo ogniqualvolta vi sia la responsabilità del contraente nella determinazione dell'evento. Questo è quanto si afferma nella sentenza 2459/2018 del Tribunale di Napoli.
I fatti - La vicenda trae origine dal furto di un'autovettura, munita di antifurto, avvenuto all'interno del box auto dove la macchina era solitamente parcheggiata dal proprietario. Dopo aver scoperto il furto, quest'ultimo denunciava l'episodio presso il Commissariato di Polizia e chiedeva alla compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato una polizza “furto e incendio” di indennizzarlo di quanto di spettanza per il furto subito. La società assicuratrice, tuttavia, riteneva di non dover pagare alcunché, in quanto dalle indagini era emerso che l'autovettura veniva rubata da ignoti previa effrazione della serratura di chiusura del box, all'interno del quale erano, tuttavia, custodite le chiavi dell'automobile, nello specifico al di fuori dell'abitacolo, all'interno di una cassetta esterna anche essa dotata di serratura. La questione finiva così in Tribunale dove la compagnia di assicurazioni invocava l'inoperatività della garanzia furto, in conseguenza della violazione di una clausola del contratto che escludeva l'indennizzo per il furto «se al momento dell'evento le chiavi d'accensione si trovavano all'interno o in prossimità del veicolo assicurato».
La decisione - Il Tribunale respinge la domanda attorea ritenendo legittima la clausola del contratto e, quindi, giustificato il mancato pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione. Il giudice spiega, infatti, che la condizione prevista dal contratto, che impedisce il pagamento se le chiavi dell'auto sono «all'interno o in prossimità del veicolo», rientra pienamente «nella ipotesi di colpa grave dell'assicurato ai sensi dell'art. 1900 c.c., a tenore del quale l'assicuratore risulta esonerato dall'indennizzo ogniqualvolta vi sia la responsabilità del contraente nella determinazione dell'evento». E nel caso di specie, l'aver conservato le chiavi del veicolo nello stesso locale dove era custodita la macchina, sebbene in una apposita scatola, «ha concorso in maniera determinante nella causazione dell'evento – furto». E ciò integra, oltre la condizione contrattuale, anche la colpa grave di cui all'articolo 1900 c.c., norma che trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

lunedì 6 agosto 2018

Lavoratore rifiuta di trasferirsi e viene licenziato

Il lavoratore che rifiuta il trasferimento e viene in seguito licenziato per assenza ingiustificata, nel giudizio di impugnazione del licenziamento non può più mettere in discussione la legittimità del cambiamento di sede al fine di provare le ragioni della sua assenza, se non ha impugnato il provvedimento di trasferimento nei termini di legge.
La vicenda di causa riguarda il caso, non infrequente, in cui il datore di lavoro modifica il luogo della prestazione lavorativa ed il dipendente arbitrariamente non ottempera all'ordine di trasferirsi, venendo così licenziato per assenza ingiustificata.
Nella fattispecie giudicata, il lavoratore aveva impugnato stragiudizialmente il trasferimento nel termine di 60 giorni, ma non aveva presentato ricorso giudiziale nei successivi 180 giorni, così come stabilito dall'art. 6, comma 2, della L. n. 604/1966, in combinato disposto con l'art. 32, comma 3, lett. c) della L. n. 183/2010. Nel giudizio instaurato contro il licenziamento pretendeva, tuttavia, di giustificare la sua assenza, sostenendo che il disposto trasferimento era illegittimo perché immotivato e ritorsivo e, conseguentemente, fondato il suo rifiuto a recarsi nella nuova sede di lavoro.
La società datrice aveva, innanzitutto, eccepito la mancata proposizione dell'azione giudiziale avverso il trasferimento e l'intervenuta decadenza.
Il Tribunale di Bari ha accolto l'eccezione, con la seguente motivazione: il trasferimento è atto autonomo rispetto al licenziamento, anche se il primo costituisce il presupposto del secondo; il trasferimento è soggetto ad un'autonoma impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa sopra menzionata, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; l'impugnazione del successivo licenziamento non rimette in termini il lavoratore che non abbia impugnato il trasferimento nei termini di legge; e ciò per esigenze di celerità del processo e di certezza dei diritti, sottese alle regole decadenziali.
Dall'accertata decadenza e dalla conseguente preclusione del vaglio di legittimità del trasferimento, discende che, nel giudizio di opposizione al licenziamento, il lavoratore non può censurare il trasferimento e muovere eccezioni per giustificare il suo rifiuto a trasferirsi. Pertanto, poiché nel caso deciso erano pacifici e non contestati sia il fatto che il lavoratore si era assentato dal lavoro sia la circostanza che l'assenza ingiustificata costituisce giusta causa, il Tribunale ha respinto il ricorso avverso il licenziamento.

fonte: www.ilsole24ore.com/Lavoratore rifiuta di trasferirsi e viene licenziato

Minacce e stalking alla moglie separata riqualificati come maltrattamenti

Dapprima condannato per minacce e stalking ai danni della moglie separata, qualche anno dopo i suoi comportamenti di persistente violenza vengono riqualificati come maltrattamenti in famiglia.
Maltrattamenti in famiglia. L’ultimo passaggio giudiziario è in Corte d’Appello, dove, a dicembre del 2017, l’uomo viene condannato per «maltrattamenti in famiglia», alla luce delle condotte nei confronti della moglie separata e ritenendo logica «la continuazione con i delitti» certificati da una precedente sentenza irrevocabile di condanna – datata novembre 2015 – per i «maltrattamenti» realizzati sulla donna. Consequenziale è la rideterminazione della punizione, con annessa revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Atti lesivi continuati nel tempo. Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che l’uomo, spesso sotto l’effetto della droga, abbia «proseguito» da dicembre 2015 «nell’assumere abitualmente comportamenti di denigrazione, aggressione, ingiuria, persecuzione, molestia e minacce nei confronti della moglie separata, anche alla presenza dei figli minori, esponendola abitualmente ad una serie di atti lesivi della sua integrità fisica e morale, tanto da provocare in lei un grave stato di ansia e di paura, anche per l’incolumità dei figli».
Maltrattamenti in famiglia.
Ebbene, per i Giudici d’appello e ora per i magistrati di Cassazione, è legittimo parlare di «unicità del disegno criminoso» e di continui nel tempo «maltrattamenti in famiglia», essendo irrilevante il fatto che «la convivenza tra i coniugi sia venuta meno dopo la sentenza del novembre del 2015», poiché «l’uomo ha mantenuto con la donna una stabile relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione».
Legittima, quindi, la «diversa qualificazione giuridica dei fatti», originariamente inquadrati come «minacce e stalking». Ciò perché, secondo i giudici, è evidente «il dolo» nei comportamenti dell’uomo, certificato dalla «consapevolezza di persistere in un’attività delittuosa già posta in essere in precedenza».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Minacce e stalking alla moglie separata riqualificati come maltrattamenti - La Stampa

sabato 4 agosto 2018

Agenzia delle Entrate, vanno in ferie un milione di atti fiscali

Tregua d'agosto per le cartelle e comunicazioni fiscali. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-riscossione, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze (Mef) sospendono un milione di atti, tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance, per la pausa estiva. Si tratta di una decisione presa «nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l'obiettivo di evitare inutili disagi», come spiega il comunicato di via XX Settembre, particolarmente atteso da contribuenti e intermediari, pubblicato ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il Fisco, pertanto, continua a seguire il nuovo indirizzo compliant, con l'emanazione di una nota ufficiale, sulla falsariga di quella dello scorso anno (comunicato del 2/08/2017).
Lo stop fa riferimento a circa 650 mila comunicazioni dell'Agenzia delle entrate e di circa 450 mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese corrente. La loro notifica riprenderà al termine del periodo di sospensione feriale dei termini, durante il quale proseguiranno, senza interruzioni, le attività ordinarie di entrambe le agenzie. Il blocco agostano non sarà totale, perché dovranno essere comunque inviati gli atti inderogabili.
Le «ferie d'estate» riguarderanno, per quel che concerne l'attività dell'Agenzia delle entrate, circa 120 mila lettere di compliance e 430 comunicazioni in cui si evidenzia l'eventuale presenza di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e Iva (36-bis del dpr n. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72) che sarebbero dovute partire ad agosto. Rientrano tra gli atti «congelati» anche le richieste agli intermediari e ai contribuenti di esibizione di documenti relativi al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi sui dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione (36-ter del dpr n. 600/73) che potranno essere prodotti entro il prossimo 1° ottobre con riferimento alle dichiarazioni del 2016 relative all'anno di imposta 2015. Completano il quadro, infine, le lettere di compliance di varie tipologie di reddito, per l'anno d'imposta 2014, attraverso le quali l'Agenzia permette ai contribuenti di ravvedersi prima dell'arrivo di un vero e proprio accertamento.
Nel dettaglio, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate sospese sono 104 mila per la Lombardia, 71 mila per il Lazio, 65 mila per la Campania. Sicila, Toscana e Veneto contano circa 52 mila atti «congelati», mentre Emilia-Romagna e Piemonte 45 mila. Seguono Puglia (circa 39 mila), Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche e Sardegna (circa 19 mila), Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria (6 mila). Fanalino di coda il Molise, la Valle d'Aosta e le Dp di Trento e Bolzano con poco più di 1,6 mila di invii sospesi.

fonte: Vanno in ferie un milione di atti fiscali - ItaliaOggi.it

venerdì 3 agosto 2018

Obbligo di mantenimento dei figli, il genitore può chiedere il rimborso della quota all'altro genitore

Il genitore che si sia fatto carico integralmente delle spese necessarie per il mantenimento dei figli, anche quindi per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire in giudizio per ottenere da quest'ultimo il rimborso pro quota delle spese, rapportato alle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e alla capacità di lavoro professionale di ciascuno dei genitori. Per la quantificazione di tale rimborso, che ha natura indennitaria, si può procedere attraverso una liquidazione in via equitativa, tenendo conto delle differenti esigenze dei figli in relazione ai diversi periodi della vita sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 177/2018.
La vicenda - La controversia prende le mosse dalla richiesta di accertamento giudiziale della paternità presentata da una donna di 32 anni nei confronti del suo padre naturale, il quale aveva interrotto la relazione con la madre di lei subito dopo la nascita, non avendo poi mai instaurato alcun rapporto con la figlia, né tantomeno contribuito alla sua crescita attraverso contributi economici. Successivamente, interveniva in giudizio anche la madre della ragazza, la quale chiedeva la condanna del suo ex partner al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della figlia. L'uomo convenuto in giudizio non contestava la sua qualità di padre, sicché il giudizio si concentrava esclusivamente sulle questioni risarcitorie della vicenda.
Il risarcimento del danno nei confronti della figlia - Quanto alla posizione nei confronti della figlia, la quale chiedeva un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per via della totale assenza del padre dalla sua vita, il Tribunale afferma la responsabilità dell'uomo, il quale pur sapendo di essere genitore, e dunque pienamente consapevole di avere dei precisi doveri nei confronti della figlia, aveva deciso di sottrarsi ai suoi obblighi. Ciò posto, il Collegio esclude il danno patrimoniale, prospettato dalla donna nella somma consistente nella perdita del maggior reddito di cui essa avrebbe potuto giovarsi, ma riconosce pienamente il danno non patrimoniale. Per il Tribunale, infatti, il caso di specie è pienamente riconducibile nella figura del c.d. illecito endofamiliare, che «si verifica quando dalla violazione di obblighi di natura familiare derivino danni alla personalità di un componente della famiglia». I giudici ricordano come il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, integrando tale condotta gli estremi dell'illecito civile e legittimando l'esercizio, ai sensi dell'articolo 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole, «ricollegabili agli effetti dell'assenza paterna anche sul quadro affettivo e sociale».
Il rimborso delle spese sostenute dalla madre - Quanto alla posizione dell'uomo nei confronti della madre, la quale chiedeva la restituzione di parte della spesa sostenuta per la crescita della figlia, il Tribunale, conformemente all'orientamento consolidato in giurisprudenza, accoglie la domanda spiegando che il coniuge che «abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota», essendo ravvisabile un caso di gestione di affari. In sostanza, il genitore che ha assunto per intero l'onere del mantenimento ha diritto di regresso per la corrispondente quota, ovvero ha il diritto ad ottenere dall'altro genitore un rimborso che ha natura in senso lato indennitaria, diretta cioè «ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole».
L'aspetto più rilevante della decisione riguarda però la quantificazione del rimborso, liquidato dai giudici all'esito di una minuziosa operazione di ricostruzione e diversificazione per fasce di età dei bisogni della figlia nell'arco temporale di riferimento, che va dalla nascita sino al momento dell'autosufficienza economica: 250 euro mensili per il periodo della prima infanzia; 350 euro mensili per il periodo dall'adolescenza all'epoca successiva alla fine del percorso di istruzione superiore; 500 euro mensili per il periodo del percorso di studi universitari. La somma così determinata poi, concludono i giudici, non dovrebbe essere divisa a metà, ma «si dovrebbe tenere conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno dei genitori».

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

giovedì 2 agosto 2018

Assegno di mantenimento al minore: non pagarlo rimane reato

Il nuovo art. 570 bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 21/2018, sanziona con le pene previste dall'art. 570 la “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”; fra queste rientra la violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli.
Contestualmente sono state abrogate le previgenti disposizioni penali contenute nella legge sul divorzio (art. 12 sexies, L. n. 898/1970) e nella legge n. 54/2006 (art. 3).
In caso di omesso mantenimento del minore, il reato sussiste anche se il minore non versa in stato di bisogno?
Alla domanda risponde la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, con la sentenza 13 giugno 2018, n. 27175.
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte, sez. VI penale, chiosa il rapporto tra l’art. 12 sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 e l’art. 570 bis c.p., nonché tra quest’ultimo e l’art. 570 c.p., in riferimento all’ipotesi di inadempimento dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria in sede di scioglimento del matrimonio e concernenti gli obblighi di assistenza patrimoniale dei genitori, nei confronti dei figli minori.
In particolare, nella vicenda in questione, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza con cu il Tribunale aveva condannato N.A. alla pena di tre mesi di reclusione ed €. 400 di multa per il reato di cui all’art. 12 sexies l. n. 898/1970, in quanto lo stesso si era sottratto al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento di €. 450 e della somma corrispondente al 50% delle spese mediche straordinarie documentate, così come disposto dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, emessa il 7/01/2004 dal Tribunale di Milano.
N.A. impugnava la sentenza emessa dalla Corte territoriale, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 570 c.p. e vizio di motivazione, in quanto la Corte non avrebbe adeguatamente motivato sullo stato di bisogno della minore, ma lo avrebbe dedotto unicamente dalla circostanza che il nonno materno le avesse assicurato, nel corso del tempo, un contributo economico;
2) violazione di legge in riferimento agli artt. 187 e 192 c.p.p., non essendo stata raggiunta la prova della concreta capacità economica dell’obbligato;
3)violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, atteso che la Corte di merito aveva applicato congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria, in contrasto col dettato normativo degli artt. 12 sexies l. n. 898/1970 e 570 c.p. e con l’evoluzione ermeneutica ad essi relativa.
Con la pronuncia de qua, la Suprema Corte accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo, dichiarando infondati i primi due, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Preliminarmente, occorre rammentare che il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, in attuazione della c.d. “riserva di codice”, sancita dall’art.1, comma 85, lett. q), L. 23 giugno 2017, n. 103 (Legge Orlando), ha introdotto nell’ordinamento penale l’art. 570 bis c.p.
Giova precisare al riguardo che il D.Lgs. n. 21/2018, come emerge chiaramente anche dalla sua relazione illustrativa, si propone di riorganizzare la disciplina penale in modo organico e sistematico,  conferendo in tal guisa effettività alla menzionata “riserva di codice”, attraverso la traslazione diretta nel Codice Penale di talune norme incriminatrici, già presenti nell’ordinamento, ma disseminate nella normativa complementare, senza introdurne di nuove.
In tale prospettiva si colloca l’inserimento nel corpus codicistico dell’art. 570 bis c.p., che, lungi dal tratteggiare una nuova fattispecie criminosa, ripropone quanto già disposto precedentemente dall’art. 12 sexies l. n. 898/1970, e dall’art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54 (in materia di affidamento condiviso dei figli di genitori separati) dei quali infatti è sancita l’abrogazione, a opera dell’art. 7 D. Lgs. n. 21/2018, nel quadro del menzionato riassetto  legislativo.
Proprio in virtù della sostanziale sovrapponibilità degli elementi costitutivi degli artt. 12 sexies l. n. 898/1970 e 3 l. n. 54/2006 con quelli dell’art. 570 bis c.p., la Suprema Corte rileva la piena continuità tra le  fattispecie, ai fini della successione delle leggi penali nel tempo, disciplinata dall’art. 2 c.p.
D’altra parte, invece, appare del tutto evidente la profonda diversità strutturale tra il paradigma normativo di cui all’art. 570 c.p. e  quello ex art. 570 bis c.p., che si riverbera conseguentemente sull’individuazione e delimitazione dei rispettivi ambiti operativi.
Infatti, mentre la giurisprudenza più risalente aderiva a un approccio ermeneutico unitario all’art. 570 c.p., considerando le ipotesi di cui al comma 2 come aggravanti del reato base previsto dal comma 1, di contro gli arresti ormai consolidati del Giudice di legittimità individuano nella norma de qua due distinte fattispecie criminose: la prima nell’art. 570, comma 1 c.p., che sanziona alternativamente con la reclusione fino a un anno o con la multa da €. 103 a €. 1.032, chi si sottragga agli obblighi di assistenza che la legge fa discendere dallo status di coniuge o di genitore; e la seconda nel successivo comma 2, che prevede l’applicazione congiunta delle suddette pene per chi, alternativamente, malversi o dilapidi i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge, ovvero faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, che non sia legalmente separato per sua colpa.
Ne deriva, con tutta evidenza, che l’alveo in cui si collocano le ipotesi fattuali riconducibili al comma 1 dell’art. 570 c.p. sia diverso e più ampio, rispetto a quello di cui al comma 2, in primis in quanto il comma 1 si riferisce alla violazione di obblighi assistenziali di qualsivoglia natura, e non solo di carattere patrimoniale, et ante omnia perché prescinde dall’accertamento della <<mancanza dei mezzi di sussistenza>>in capo al coniuge, al figlio minore o inabile al lavoro, ovvero agli ascendenti, quale conseguenza della condotta omissiva del reo, con riguardo alla previsione ex art. 570, comma 2, n. 2 c.p.
Ulteriormente diverso è l’ambito operativo del delitto omissivo proprio ex art. 570 bis c.p., sia perché concerne un inadempimento successivo allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili o alla nullità del matrimonio, e non posto in essere in costanza di coniugio (come invece prevede l’art. 570, comma 1 c.p.), sia perché la novella legislativa fa discendere l’integrazione del delitto dalla mera violazione degli obblighi specificamente patrimoniali, derivanti da una delle situazioni testé indicate, o comunque previsti in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Proprio per la diversità strutturale tra l’art. 570 e l’art. 570 bis c.p. la Suprema Corte esclude l’applicabilità della prima norma alla vicenda in questione, con conseguente declaratoria di infondatezza della doglianza concernente la sua violazione da parte della Corte territoriale nella sentenza impugnata.
Infatti, come evidenziato,  è l’art. 570 bis c.p. che prende il posto degli abrogati artt. 12 sexies l. 898/1970 e  3 l. 8 febbraio 2006, n. 54, in piena continuità strutturale con gli stessi per espressa volontà del legislatore, e non l’art. 570 c.p.
Ne consegue l’irrilevanza di ogni accertamento in ordine alla carenza dei mezzi di sussistenza in capo alla figlia minore, a seguito degli omessi versamenti patrimoniali da parte del padre.
Gli Ermellini rilevano, altresì, l’infondatezza del secondo motivo, dedotto nel ricorso avverso la sentenza resa in appello, non solo perché, secondo l’insegnamento ormai granitico della Suprema Corte,  devono considerarsi idonee a spiegare piena efficacia probatoria le dichiarazioni rese dalla persona offesa, quante volte esse siano connotate da attendibilità soggettiva e oggettiva (nel caso di specie, la figlia di N.A. aveva dichiarato di aver verificato personalmente sia che il di lei padre nel periodo in questione aveva prestato lavoro presso l’impresa di cui era titolare la sua nuova compagna, sia l’elevato tenore di vita del genitore, in virtù delle retribuzioni conseguite, e la Corte di merito ne aveva dedotto, tramite logiche inferenze, la capacità contributiva dell’obbligato), ma soprattutto in considerazione del fatto che <<compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.>>.
Meritevole di accoglimento, perché fondato, risulta invece il terzo motivo di doglianza, con cui viene contestata l’irrogazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria, a seguito dell’accertamento della penale responsabilità di N.A. per il reato omissivo proprio, previsto dapprima ex art. 12 sexies l. 898/1970 e successivamente dall’art. 570 bis c.p.
Come accennato, il Supremo Collegio riconosce piena continuità tra l’abrogato art. 12 sexies l. n. 898/1970 e l’art. 570 bis c.p., per l’evidente sovrapponibilità strutturale delle due fattispecie.
Com’è noto, alla stregua dell’art. 2, comma 4 c.p., qualora vi sia continuità tra due norme penali succedutesi nel tempo, occorre applicare al fatto commesso prima della novella normativa la lex mitior, id est quella che, con riguardo al profilo sanzionatorio, meglio persegua il principio del favor rei.
Nel caso di specie, tuttavia, l’interprete è esonerato da tale indagine, atteso che entrambe le norme rinviano alla pena prevista dall’art. 570 c.p.
Invero, tale considerazione solo apparentemente risolve la questione dell’esatta individuazione della pena applicabile, dal momento che l’art. 570 c.p., come innanzi illustrato, prevede due distinti trattamenti sanzionatori, ossia l’applicabilità della reclusione fino a un anno o, alternativamente, della multa da €. 103 a €. 1.032 per le ipotesi di cui al primo comma, e, invece, l’applicazione congiunta delle due specie di sanzione menzionate, detentiva e pecuniaria, ai fatti riconducibili al paradigma del secondo comma.
Sulla corretta interpretazione di tale rinvio quoad poenam, con riferimento all’art. 12 sexies l. 898/1970, si erano già espresse in passato le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 30 gennaio 2013, n. 23866, Rv. 255269), che tenendo in debita considerazione l’evoluzione giurisprudenziale diacronica, che aveva riguardato l’art. 570 c.p., avevano infine aderito all’opzione ermeneutica secondo cui detto rinvio fosse riferito solo alle pene previste alternativamente dal comma 1 dell’art. 570 c.p., escludendone, dunque, l’applicabilità congiunta.
Valorizzando la sovrapponibilità strutturale e la continuità temporale tra l’art. 12 sexies l. 898/1970 e l’art. 570 bis c.p., la Suprema Corte, nella pronuncia in commento, richiama le considerazioni  già articolate dalle Sezioni Unite nel mentovato arresto, ed estende la portata di tale approccio ermeneutico anche al rinvio quoad poenam che la novella normativa ex art. 570 bis c.p. opera nei confronti dell’art. 570 c.p., concludendo anche in questo caso per l’applicabilità solo alternativa, e giammai congiunta, della pena della reclusione fino a un anno o della multa da €. 103 a €. 1.032.
In forza di tali motivazioni, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena della multa, che elimina, e rigetta il ricorso nel resto.

fonte: www.altalex.com/Assegno di mantenimento al minore: non pagarlo rimane reato anche senza stato di bisogno | Altalex

Agenzia delle Entrate, l’assistenza telefonica diventa gratuita

Da oggi saranno attivi due numeri verdi dell’Agenzia delle Entrate totalmente gratuiti. La novità è imposta da una disposizione dell’ultima legge per il mercato e la concorrenza.
Numeri verdi gratuiti. A partire da oggi, 1° agosto, le chiamate ai call center dell’Agenzia delle Entrate saranno gratuite. I numeri verdi da chiamare, istituiti appositamente al fine di escludere ogni costo per i contribuenti, sono:
800.90.96.96 per informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi, sulle cartelle e sulle comunicazioni di irregolarità e per prenotare un appuntamento;
800.89.41.41 per ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (art. 41-bis D.P.R. 600/1973) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati, e per informazioni sulle restanti lavorazioni gestite dal Centro Operativo di Pescara.
La novità, cui dà pubblicità una nota pubblicata negli scorsi giorni dalle Entrate, è una conseguenza delle disposizioni della Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017.
I vecchi recapiti. I vecchi recapiti telefonici, a pagamento, resteranno comunque attivi sino a fine anno.
“Per favorire il passaggio alla nuova numerazione – si legge nella nota delle Entrate – fino al 31 dicembre 2018 saranno operativi sia i “numeri con addebito” che i nuovi “numeri verdi”. Qualora l’utente digiti i recapiti telefonici precedentemente in uso (848.800.444 e 848.448.833), un messaggio vocale indicherà al chiamante la nuova numerazione, specificando che potrà scegliere di richiamare usando il numero verde, senza sostenere quindi alcun costo telefonico, oppure di rimanere in linea. In quest’ultimo caso usufruirà del servizio di assistenza con addebito del costo della telefonata a tariffa urbana a tempo.”

Fonte: fiscopiu.it/Agenzia delle Entrate, l’assistenza telefonica diventa gratuita - La Stampa

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