mercoledì 8 agosto 2018

Assicurazioni, niente indennizzo per il furto d'auto se le chiavi sono conservate nel box

La copertura assicurativa “furto e incendio” è esclusa qualora il furto venga agevolato dalla presenza delle chiavi dell'auto all'interno o in prossimità del veicolo. Tale ipotesi rientra, infatti, nella fattispecie di colpa grave dell'assicurato ex articolo 1900 c.c., per il quale l'assicuratore risulta esonerato dall'indennizzo ogniqualvolta vi sia la responsabilità del contraente nella determinazione dell'evento. Questo è quanto si afferma nella sentenza 2459/2018 del Tribunale di Napoli.
I fatti - La vicenda trae origine dal furto di un'autovettura, munita di antifurto, avvenuto all'interno del box auto dove la macchina era solitamente parcheggiata dal proprietario. Dopo aver scoperto il furto, quest'ultimo denunciava l'episodio presso il Commissariato di Polizia e chiedeva alla compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato una polizza “furto e incendio” di indennizzarlo di quanto di spettanza per il furto subito. La società assicuratrice, tuttavia, riteneva di non dover pagare alcunché, in quanto dalle indagini era emerso che l'autovettura veniva rubata da ignoti previa effrazione della serratura di chiusura del box, all'interno del quale erano, tuttavia, custodite le chiavi dell'automobile, nello specifico al di fuori dell'abitacolo, all'interno di una cassetta esterna anche essa dotata di serratura. La questione finiva così in Tribunale dove la compagnia di assicurazioni invocava l'inoperatività della garanzia furto, in conseguenza della violazione di una clausola del contratto che escludeva l'indennizzo per il furto «se al momento dell'evento le chiavi d'accensione si trovavano all'interno o in prossimità del veicolo assicurato».
La decisione - Il Tribunale respinge la domanda attorea ritenendo legittima la clausola del contratto e, quindi, giustificato il mancato pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione. Il giudice spiega, infatti, che la condizione prevista dal contratto, che impedisce il pagamento se le chiavi dell'auto sono «all'interno o in prossimità del veicolo», rientra pienamente «nella ipotesi di colpa grave dell'assicurato ai sensi dell'art. 1900 c.c., a tenore del quale l'assicuratore risulta esonerato dall'indennizzo ogniqualvolta vi sia la responsabilità del contraente nella determinazione dell'evento». E nel caso di specie, l'aver conservato le chiavi del veicolo nello stesso locale dove era custodita la macchina, sebbene in una apposita scatola, «ha concorso in maniera determinante nella causazione dell'evento – furto». E ciò integra, oltre la condizione contrattuale, anche la colpa grave di cui all'articolo 1900 c.c., norma che trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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