Segnaliamo l'interessante sentenza del Giudice di pace civile di Pontremoli 28 marzo 2018, n. 168, secondo cui non può essere contestata la violazione dell'art. 180, commi 1 lett. d) e 7, c.d.s. ove il conducente esibisca il certificato assicurativo con mezzi informatici (smartphone).
In particolare il giudice adito ha accolto il ricorso del conducente a cui era stata elevata la contravvenzione prevista dall'art. 180, comma 7, c.s, in quanto gli agenti accertatori non avevano applicato il disposto della Circolare (Min. Int.) 1° settembre 2016, Prot. n. 300/A/5931/16/106/15, la quale stabilisce che in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, c.d.s. o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, c.d.s., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
fonte: LaTribunaPlus
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venerdì 24 agosto 2018
Legittima l'esibizione del certificato assicurativo con mezzi informatici

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