Richiedenti asilo da iscrivere nelle liste dei disoccupati anche se privi di residenza. La circolare congiunta Anpal-Ministero del lavoro, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione n. 10569 del 27 agosto 2018 cerca di risolvere il problema derivante dalla circostanza che molti richiedenti asilo non chiedono o anche non riescono ad ottenere dai comuni la residenza, il che produce difficoltà per il loro inserimento nelle banche dati dei disoccupati.
Infatti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere iscritti nelle «liste» dei disoccupati coloro che dispongano della residenza anagrafica.
Già l'Anpal con la nota n. 6202 del 23 maggio 2018 aveva fornito indicazioni per superare l'impasse, ritenendo che ai fini dell'iscrizione dei richiedenti asilo «il requisito della residenza anagrafica... è soddisfatto dal luogo di dimora abituale», in considerazione dell'assunta specialità dell'articolo 5, comma 3, del dlgs 142/2015, ai sensi del quale, ricorda la circolare congiunta, «per i richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri o nelle strutture di accoglienza, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresentano luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica».
L'iniziativa di Anpal e Ministero del lavoro fa compiere un leggero passo avanti verso il chiarimento della vicenda, perché almeno si passa da una nota informale (quella dell'Anpal del maggio scorso) ad una circolare.
Tuttavia, sul piano del merito la questione non appare pienamente risolta. Al di là della circostanza che la competenza in merito alla residenza e alla richiesta di asilo spetti al Viminale e non all'Anpal né al Ministero del lavoro, la circolare appare debole perché non fa altro che riconfermare quanto già affermato dall'Agenzia lo scorso maggio e cioè che per i richiedenti asilo il requisito della residenza è soddisfatto dalla dimora abituale.
Sia la nota dell'Anpal dello scorso maggio, sia la nuova circolare congiunta, però, omettono di considerare che ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del codice civile «la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale». Dunque, la «dimora abituale» è necessariamente la «residenza».
L'indicazione della circolare congiunta è rivolta a tutti i centri per l'impiego «al fine di garantire la parità di trattamento delle persone su tutto il territorio nazionale e l'accesso da parte dei cittadini stranieri, con particolare riferimento ai richiedenti/titolari di protezione internazionale, alle misure di politica attiva del lavoro, le quali costituiscono presupposto indefettibile di una efficace strategia di integrazione socio-lavorativa».
Se l'intento è certamente da condividere, lo strumento appare comunque erroneo. La circolare, infatti, si pone in evidente contrasto con una norma di legge (l'articolo 11 del dlgs 150/2015, citato prima), mentre l'articolo 5, comma 3, del dlgs 142/2015 non ha alcun carattere di «legge speciale», perché non introduce nessuna deroga espressa o anche solo implicita né all'obbligo incombente su qualsiasi persona stia nel suolo italiano di acquisire la residenza, né alla procedura per l'acquisizione della residenza anagrafica. Infatti, l'articolo 5, comma 3, dispone esattamente l'opposto di quanto evidenzia la circolare congiunta, stabilendo che per il richiedente asilo ospitato nelle strutture di accoglienza queste rappresentano il luogo di dimora abituale «ai fini della iscrizione anagrafica». Dunque, la dimora abituale, ai sensi della norma, è per legge quella del centro di accoglienza, ma non per sostituire la residenza anagrafica, bensì come fondamento del diritto del richiedente asilo di ottenere l'iscrizione anagrafica, che appunto resta obbligatoria.
Un chiarimento definitivo sembra necessario ed appare altrettanto inevitabile che ad esprimersi sia o il Ministero dell'interno, il quale dovrebbe intervenire piuttosto che verso i centri per l'impiego all'indirizzo dei comuni, per scongiurare mancate iscrizioni demografiche prive, a ben vedere, di fondamento giuridico; oppure, occorre una norma realmente speciale, che deroghi esplicitamente al requisito della residenza per i richiedenti asilo.
La circolare congiunta espone i centri per l'impiego al compito paradossale di supplire e sostituirsi agli uffici demografici comunali, riconoscendo impropriamente ed implicitamente la residenza anagrafica, per altro indirettamente agevolando i casi di residenze o domicili fittizi, come nel caso recente dei maltrattamenti ai migranti nel centro di Latina.
Fonte: Richiedenti asilo nelle liste disoccupati anche senza residenza - ItaliaOggi.it
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mercoledì 29 agosto 2018
Richiedenti asilo nelle liste disoccupati anche senza residenza
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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