Scatta la condanna penale per il datore se installa una telecamera che riprende i dipendenti all'opera anche quando la realizzazione dei video è giustificata da esigenze di sicurezza. E ciò anche se gli interessati sono d'accordo e hanno fornito il loro assenso scritto: l'apparecchio che potenzialmente può controllare a distanza i dipendenti, infatti, può essere autorizzato solo dall'accordo con i sindacati o dalla direzione territoriale del lavoro, mentre il consenso degli interessati non può scriminare l'imprenditore perché i lavoratori sono «soggetti deboli» del rapporto subordinato. Il tutto anche dopo l'entrata in vigore del Jobs act. Ma attenzione: il reato è estinto se il datore obbedisce alle prescrizioni degli ispettori smontando l'impianto e pagando la sanzione amministrativa. È quanto emerge dalle sentenze nn. 38882/18 e 38884/18, del 24 agosto della terza sezione penale della Cassazione.
Precedente contrario. Cominciamo dalla 38882/18. Confermata l'ammenda al titolare del bar che dallo schermo lcd monitora tutti i luoghi dove i lavoratori svolgono mansioni. E ciò anche se il sistema di videocamere risulta installato per l'incolumità delle persone e la tutela del patrimonio aziendale: una dipendente è stata aggredita da ragazzi ubriachi e si sono verificati furti nel locale. Il punto è che l'impianto anche solo potenzialmente controlla a distanza i dipendenti: il reato si configura pure quando le telecamere restano spente. Per autorizzarle la legge ha scelto una procedura codeterminativa, vale a dire l'accordo coi sindacati, che è collettivo, o il placet dell'organo pubblico: è indiscutibile la maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, basterebbe farsi firmare dai lavoratori il consenso all'atto dell'assunzione per introdurre qualsiasi tecnologia di controllo. Insomma: l'iter non può essere derogato dal consenso dei lavoratori, nonostante una sentenza di segno opposto, la 22611/12.
Estinzione estesa. Chiudiamo con la 38884/18. Il ricorso del pubblico ministero è bocciato perché il datore si salva con l'estinzione in via amministrativa che il dlgs 124/04 ha esteso a tutte le ipotesi di reato previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione in cui è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda oppure soltanto quest'ultima.
fonte: Il consenso dei dipendenti alle videoriprese non basta - ItaliaOggi.it
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domenica 26 agosto 2018
Il consenso dei dipendenti alle videoriprese non basta
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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