Il genitore che lascia in macchina i propri figli minori incustoditi, anche solo per poco tempo, privandoli della possibilità di uscire in caso di pericolo o di volontario allontanamento, commette il reato di abbandono di persone minori o incapaci, previsto dall'articolo 591 c.p.. Tale norma, infatti, tutela la sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo, anche in caso di abbandono temporaneo. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Trento con la sentenza 150/2018.
I fatti - Protagonista della vicenda è una signora che si trovava in vacanza in una località sciistica trentina con la propria famiglia, composta dal marito e da tre figli minori. Una mattina, dopo aver parcheggiato la propria autovettura in un parcheggio pubblico, l'uomo si recava a prendere l'attrezzatura da sci, mentre la donna si allontanava per salire sugli impianti a monte per seguire una lezione di sci con la propria figlia, lasciando incustoditi all'interno della macchina chiusa gli altri due bambini di 9 e 3 anni. Poco dopo, un passante notava i due bambini nell'auto nel parcheggio, il più piccolo dei quali cercava di attirare l'attenzione piangendo e sbattendo i piedi contro i vetri dell'auto, e chiamava prontamente i Carabinieri, i quali giungevano in contemporanea con il padre, che sbloccava le serrature consentendo ai bambini di uscire dal veicolo. A seguito delle indagini, emergeva che i piccoli erano rimasti bloccati e incustoditi per circa 30 minuti, tempo sufficiente per rispondere dell'incriminazione per il reato di abbandono di minori, di cui all'articolo 591 c.p.
La decisione - Tratta in giudizio dinanzi al Tribunale, la madre dei bambini si difendeva sostenendo che si era trattato di un fatto del tutto eccezionale e che il figlio più grande avesse con sé un Ipad per comunicare con i propri genitori. Il giudice però considera tali circostanze non sufficienti a scongiurare la messa in pericolo del bene giuridico tutelato, essendo i minori rimasti da soli in auto per circa 30 minuti, ovvero un lasso temporale apprezzabile ai fini del riconoscimento della violazione della norma incriminatrice. Difatti, spiega il Tribunale, ciò «che il legislatore ha inteso punire non è la durata dell'abbandono quanto la messa in pericolo dell'incolumità di un minore, sicché il reato risulta integrato anche nelle ipotesi di abbandono temporaneo», tutelando la norma «il valore etico - sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo». Pertanto, conclude il giudice, la condotta della donna, consistente nel chiudere i propri figli in macchina con privazione della possibilità di poterne uscire in caso di pericolo o necessità e volontario allontanamento, non può che integrare il reato di cui all'articolo 591 c.p., aggravato per essere il fatto posto in essere dal genitore.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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mercoledì 15 agosto 2018
Abbandono di minori per il genitore che lascia il figlio in macchina, anche per poco tempo
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