lunedì 13 agosto 2018

L’assegno di mantenimento va dato anche se i figli vivono per un periodo dal genitore non affidatario

In tema di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportata all'anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento. Questo il principio espresso dalla Sezione I della Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 giugno 2018 n. 16351.
I precedenti giurisprudenziali - Nello stesso senso, in tema di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (Cassazione, sentenze 17 gennaio 2001, n. 566 e 25 maggio 2007, n. 12308).
In un'ottica parzialmente diversa – e in termini più corretti, Cassazione, sentenza 13 dicembre 1996 n. 17138, in Vita notarile, 2017, p. 278 secondo cui:
- da un lato, in tema di divorzio, l'obbligo del genitore affidatario di provvedere, pur con il concorso dell'altro ex coniuge, la mantenimento dei figli minori è tendenzialmente illimitato, in quanto l'affidatario medesimo deve permanentemente sopportare le spese generali e di organizzazione domestica anche nei periodi in cui i figli dovrebbero vivere presso il genitore non affidatario, ove questi, per qualsivoglia motivo, non eserciti tale diritto -dovere, tenuto conto, altresì, che sarebbe impossibile e estremamente difficile eliminare dette spese in relazione agli indicati periodi. Ne deriva che il pagamento dell'assegno per i figli non può essere sospeso nei periodi in cui i figli stessi vivano presso il genitore non affidatario;
- dall'altro, bene è ammissibile una riduzione proporzionale della misura dello stesso, avuto riguardo ai maggiori oneri sopportati dal non affidatario nei menzionati periodi e dalle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute durante gli stessi dal genitore affidatario.
In termini opposti, rispetto alla pronunzia in rassegna e ai precedenti richiamati sopra, nel senso che il dovere di contribuire al mantenimento dei figli, posto a carico di uno dei genitori/coniugi, ritualmente separati in via consensuale o giudiziale, con l'obbligo di versare al coniuge affidatario un assegno mensile, deve ritenersi assolto quando l'obbligato provveda in modo diretto ed esclusivo al mantenimento della prole nei periodi nei quali egli è autorizzato a tenerli presso di sé. Per tali periodi il coniuge obbligato non è quindi tenuto al versamento dell'assegno, a meno che dal provvedimento che fissa l'assegno di contributo al mantenimento non risulti in modo espresso ed inequivoco che la misura mensile del contributo sia stabilita mediante frazionamento di una somma unitaria determinata per l'arco inscindibile di un intero anno, Cassazione, sentenza, 13 dicembre 1988, n. 6786, in Giustizia Civile, 1989, I, p. 2131.
Per i giudici di merito, nello stesso caso della pronunzia in rassegna, e, in particolare, per l'affermazione che in caso di separazione o di divorzio, il giudice, regolando la contribuzione del genitore non convivente con la prole, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in denaro: ogni anno, in via anticipata, il genitore non collocatario della prole è tenuto a versare all'altro genitore l'importo stabilito. Trattandosi, assai spesso di un onere rilevante, il giudice, al solo fine di agevolare il debitore, può stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, con una previsione che di regola è frequente nelle obbligazioni pecuniarie, specie qualora sia il debitore a richiederlo. Ne deriva la prassi di fissare l'assegno di mantenimento della prole secondo rate mensili, di regola in dodici rate mensili. Ne consegue che nessuna sospensione o riduzione è ammissibile per i mesi estivi, e di frequente nel mese di agosto, mese in cui assai spesso il genitore non collocatario ospita la prole: l'importo della rata mensile di agosto altro non è che la “rata” della somma globale (annuale) che va erogata per quella periodicità (Tribunale di Milano 1° luglio 2015, in Diritto di famiglia, 2016, p. 176).

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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