mercoledì 29 agosto 2018

Confezioni d’acqua stoccate sotto il sole: commerciante condannato

Definitiva l’ammenda di 1.500 euro nei confronti del titolare di una rivendita nella zona di Messina. Secondo i Giudici, l’uomo ha detenuto in cattivo stato di conservazione alcune confezioni d’acqua destinate alla vendita, sistemandole temporaneamente su un piazzale e lasciandole d’estate, in pieno giorno, esposte ai raggi solari e al caldo.
Commerciante avvisato, mezzo salvato: basta con la pessima abitudine di lasciare – anche per pochissimo tempo – le confezioni d’acqua – destinate alla vendita – esposte in pieno giorno alla luce del sole e al caldo. Quel comportamento è assolutamente deprecabile e, secondo i Giudici del Palazzaccio, va punito con una sanzione pecuniaria, poiché esso significa proporre consapevolmente ai consumatori “prodotti in cattivo stato di conservazione” (Corte di Cassazione, sentenza n. 39037, depositata il 28 agosto).
Piazzale. Riflettori puntati in questa vicenda su una rivendita di “vini pregiati, liquori, birre artigianali, alcolici, bibite e acque minerali”, collocata nella zona di Messina. A finire sotto processo è il titolare per «avere detenuto per la vendita, in cattivo stato di conservazione, più confezioni di acqua, collocandole nel piazzale antistante l’immobile, esponendole alla luce del sole». A rendere ancor più grave l’episodio, poi, il fatto che si sia verificato in piena estate – a fine giugno, per la precisione –  e, osservano i magistrati, «in una zona notoriamente calda come la Sicilia».
Tutti gli elementi a disposizione convincono i giudici del Tribunale a condannare il titolare del negozio, punendolo con «un’ammenda di 1.500 euro» per avere violato la “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
Conservazione. Secondo l’avvocato dell’imprenditore, però, la valutazione compiuta in Tribunale non è completamente corretta. A suo avviso, difatti, l’episodio addebitato al proprio cliente va ridimensionato, anche perché «le confezioni di acqua son rimaste nel piazzale antistante il deposito solo per il tempo necessario a riporle nello stesso deposito che si trova in luogo differente rispetto al punto vendita» e di conseguenza «l’acqua non è stata conservata in cattivo stato di conservazione ma è solo avvenuto lo scarico dell’acqua, il cambio di posizione dell’acqua già collocata nel deposito e subito dopo l’acqua sarebbe stata ricollocata nel deposito».
Inoltre, sempre secondo la linea difensiva, «occorre dimostrare che l’acqua sia rimasta in contatto con la luce solare per un periodo di tempo utile ad ingenerare la cattiva conservazione», anche perché «il termine “cattivo stato di conservazione” fa ritenere che la merce debba subire un deterioramento temporale, laddove proprio il decorso del tempo conduce al cattivo stato, altrimenti qualunque esposizione al sole sarebbe nociva», e «se così non fosse, la norma sarebbe generica, dando rilevanza penale anche ad una esposizione anche breve al sole».
Le obiezioni proposte dal legale non convincono però i Giudici della Cassazione, i quali ribattono innanzitutto che «il reato si concretizza anche senza l’effettivo accertamento del danno al bene protetto», ciò perché «la detenzione in cattivo stato di conservazione» di sostanze alimentari destinate alla vendita «è configurabile quando si accerti che le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato a tutela del cosiddetto ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura».
Poi, analizzando la vicenda nei dettagli, è indiscutibile che «il divieto di esporre le bottiglie di acqua alla luce o al calore del sole con riferimento a contenitori, come quelli in vetro, non suscettibili di subire modificazioni a seguito del contatto con luce o calore, è una cautela generale che aveva sconsigliato di esporre per un tempo significativo le bottiglie (e i contenitori) di acqua alla luce e al calore del sole. Ciò in quanto l’acqua è un prodotto alimentare vivo e come tale è soggetta a subire modificazioni allorché è isolata dal suo ambiente naturale e forzata all’interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l’acqua, l’aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l’acqua conosce allorché viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole». E, sempre in questa ottica, «si è affermato che la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET all’aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione dalla legge numero 283 del 30 aprile 1962, atteso che l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto».
Nessun dubbio, quindi, sulla colpevolezza del titolare della rivendita, poiché è stato appurato, osservano i giudici, che «le confezioni di acqua minerale erano accatastate alla rinfusa all’esterno del deposito ed esposte alla luce nel sole, in periodo estivo, in pieno giorno, in una zona notoriamente calda come la Sicilia».
Secondo i magistrati della Cassazione, comunque, «anche seguendo la ricostruzione del fatto operata dalla difesa, il reato è ugualmente sussistente». Ciò perché «la difesa sostiene che l’acqua sia stata portata fuori dal deposito per far posto ai prodotti da poco giunti», ma ciò implica che «le confezioni contenenti l’acqua sono state esposte, quindi conservate, volontariamente ai raggi solari, per altro neanche seguendo le istruzioni presenti sull’etichetta, e non all’interno dello stesso deposito», e, concludono i Giudici, «l’esposizione, di per sé già in violazione di una regola cautelare, è dunque durata un periodo di tempo significativo, quanto meno quello necessario alle operazioni liberazione del deposito e fino all’avvenuto sequestro, senza il rispetto delle garanzie igieniche imposte dalla natura del prodotto e per un lasso di tempo idoneo a generale il pericolo di alterazione del prodotto».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Confezioni d’acqua stoccate sotto il sole: commerciante condannato - La Stampa

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...