martedì 21 agosto 2018

Eccesso di velocità: non sempre rileva la distanza tra autovelox e segnalazione

Il Giudice di Pace accoglie l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice stradale per superamento di limiti di velocità proposta da un automobilista, sul presupposto che il Comune abbia posizionato i cartelli di segnalazione degli autovelox a distanze inferiori rispetto a quelle minime regolamentari. Tuttavia la Cassazione, con l’ordinanza n. 20327/18 depositata il 31 luglio, ritiene scorretto tale ragionamento poiché l’istallazione dei dispositivi di controllo presuppone preventiva informazione agli automobilisti ma non stabilisce «una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali».
Il caso. Il Giudice di Pace, adito da un automobilista, accoglieva l’opposizione al verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale di un Comune per violazione dei limiti di velocità.
Il Tribunale, chiamato ad esprimersi su appello proposto dal Comune, confermava la sentenza di primo grado, sostenendo che i cartelli di segnalazione all’utenza degli autovelox nel caso in esame erano stati disposti a distanze inferiori a quelle minime regolamentari inderogabilmente imposte.
Quest’ultima decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte del Comune, il quale lamenta che i Giudici di merito abbiano errato nel ritenere non corretto il posizionamento dell’apparecchiatura autovelox posto che il Prefetto aveva autorizzato l’istallazione di due postazioni uno per ogni senso di marcia e che, inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio e rilasciata agli uffici pubblici si ricava che i cartelli di segnalazione erano stati disposti a norma di legge.
Distanza tra autovelox e segnali stradali. Il ricorso è fondato e, osserva la Cassazione, le doglianze attengono alla questione relativa alla distanza minima per la posizione dei segnali stradali e dei disposizioni luminosi rispetto al punto di rilevamento della velocità.
Pertanto la Cassazione per risolvere la controversia ha ritenuto doversi ribadire il principio di diritto secondo cui l’accertamento di violazioni dei limiti di velocità con l’uso di autovelox è disciplinato dall’art. 2 d.m. 15 agosto 2007, il quale prevede che l’istallazione dei dispositivi di controllo presuppone preventiva informazione agli automobilisti ma non stabilisce «una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo dello loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantire il tempestivo avvistamento».
Di conseguenza, prosegue la Cassazione, la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e il punto di rilevamento della velocità «deve essere valutata in relazione allo stato dei luogo, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada».
Adeguato anticipo. Nel caso in esame era necessario verificare che i mezzi tecnici di segnalazione fossero stati istallati con adeguato anticipo rispetto all’istallazione dell’autovelox, adempimento non accertato da parte dal Tribunale che si è limitato a valutare la distanza tra segnalazione e rilevamento.
Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso da parte dei Giudici che cassano la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione alla luce dei richiama principi.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Eccesso di velocità: rileva la distanza tra autovelox e segnalazione? - La Stampa

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