martedì 14 agosto 2018

Anche se la foto su internet è “libera” non può essere copiata su altro sito senza l'autorizzazione dell'autore

La messa in rete su un sito Internet di una fotografia, liberamente accessibile su un altro sito Internet con l'autorizzazione dell'autore, necessita di una nuova autorizzazione da parte di tale autore. Infatti, con siffatta messa in rete, la fotografia viene messa a disposizione di un pubblico nuovo. Lo ha precisato la Corte di giustizia dell'unione europea con la sentenza 7 agosto 2018 nella causa c-161/17.
Il caso – Un fotografo tedesco ha autorizzato i gestori di un sito Internet dedicato ai viaggi a pubblicare sul loro sito una delle sue foto. Una alunna di un istituto di istruzione secondaria situato nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia ha scaricato la foto in oggetto a partire da tale sito (dove essa era liberamente accessibile) per illustrare un progetto scolastico. Quest'ultimo è stato in seguito pubblicato sul sito Internet della scuola. Il fotografo ha intrapreso un'azione contro il Land della Renania settentrionale-Vestfalia dinanzi ai giudici tedeschi per vietare a detto Land di riprodurre la sua foto. Altresì, ha reclamato il pagamento di una somma di 400 euro a titolo di risarcimento danni.
La sentenza - La Corte ricorda che una fotografia può essere protetta dal diritto d'autore alla condizione (che spetta al giudice nazionale verificare) che essa costituisca una creazione intellettuale dell'autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest'ultimo nella realizzazione di tale fotografia.
Inoltre, la Corte constata che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini tassativi, dalla direttiva, qualsivoglia utilizzazione di un'opera effettuata da un terzo in assenza del previo consenso dell'autore deve essere considerata lesiva dei diritti dell'autore di detta opera. Nella fattispecie, la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet (la fotografia era stata copiata, tra i due caricamenti in rete, su un server privato), deve essere qualificata come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione». Inoltre, la messa in rete di un'opera protetta dal diritto d'autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, nelle circostanze come quelle di cui trattasi, dev'essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo.
A tale riguardo, la Corte rileva che siffatta messa in rete dev'essere distinta dalla messa a disposizione di opere protette tramite un collegamento cliccabile che rimanda ad un altro sito Internet sul quale la comunicazione iniziale è stata effettuata . Infatti, a differenza dei collegamenti ipertestuali che contribuiscono al buon funzionamento di Internet, la messa in rete su un sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore di un'opera precedentemente comunicata su un altro sito Internet con l'accordo di detto titolare non contribuisce, nella stessa misura, a siffatto obiettivo. Infine, la Corte sottolinea che è ininfluente il fatto che il titolare del diritto d'autore non abbia posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti, come nella fattispecie.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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