martedì 30 giugno 2015

Non è illegittimo il licenziamento basato sulla riorganizzazione dell’azienda

Una lavoratrice, a seguito di un contratto di apprendistato della durata di 48 mesi viene licenziata prima del termine, a causa dell’arrivo di nuovi soci-lavoratori: ricorre al Giudice del Lavoro chiedendo che sia dichiarato illegittimo il licenziamento e che la società sia condannata a corrisponderle tutte le retribuzioni fino alla scadenza del contratto. 
In primo grado la domanda della lavoratrice è accolta, mentre la Corte d’appello, da un lato, respinge il gravame posto dalla società, e dall’altro premette che il recesso dal rapporto di apprendistato poteva avvenire anche per giustificato motivo oggettivo, situazione però non presente nel caso di specie. La società decide di ricorrere in Cassazione. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe sbagliato a ritenere che le mansioni svolte dai nuovi soci, in precedenza poste in essere dalla dipendente licenziata, non costituisca una ragione inerente all’«attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa», sufficiente a legittimare il licenziamento con preavviso ai sensi dell’art. 3, l. n. 604/1996. 
La Cassazione (sentenza 12242/15) ricorda come il motivo oggettivo di licenziamento, nel quale rientra il riassetto organizzativo dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il Giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa. Tale scelta rappresenta l’espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., con la conseguenza che al Giudice spetta solo «il controllo della reale sussistenza del motivo adotto dall’imprenditore». Ne consegue quindi che, una volta accertata l’effettività della scelta imprenditoriale, non è sindacabile la scelta del datore di lavoro che abbia comportato la soppressione del settore o reparto lavorativo in cui era addetta la lavoratrice successivamente licenziata. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso. 
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Non è illegittimo il licenziamento basato sulla riorganizzazione dell’azienda - La Stampa

lunedì 29 giugno 2015

Violenza per ottenere un credito non riconosciuto dall'ordinamento: è rapina

Se la condotta violenta è diretta nei confronti di una persona diversa da quella ritenuta come debitrice, per far valere un diritto non riconosciuto dall'ordinamento giuridico, non sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma quello di rapina. E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 3 giugno 2015, n. 23678.
Il caso vedeva un uomo, entrare nell'abitazione di due coniugi, stretti congiunti di colui che era debitore del soggetto agente per una cessione di stupefacenti, spingendo con forza la porta di ingresso dell'abitazione della coppia, spintonare contro il muro uno dei due ed impossessarsi di una catenina d'oro che quest'ultimo portava al collo, dopo avergliela strappata di dosso.
La fattispecie di “ragion fattasi”, di cui all'art. 393 c.p., si può configurare solo nel caso, non sussistente nella fattispecie, in cui la condotta, fondata su un credito riconosciuto dall'ordinamento giuridico, fosse indirizzata nei confronti della persona ritenuta in buona fede come debitrice.
L'elemento di differenziazione tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario con violenza alle persone è da rinvenire nell'elemento soggettivo, che per il secondo delitto consiste nella ragionevole opinione dell'agente di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, mentre per la rapina si concretizza nel fine di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non è giuridicamente azionabile (Cass. pen., Sez. II, 22 novembre 2007, n. 43325).
Come confermato dalla costante opinione giurisprudenziale di legittimità, si afferma che anche in presenza di una ragionevole opinione di esercitare un proprio diritto, allorché la violenza o la minaccia si estrinsechino in forme di tale forza intimidatoria che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la condotta risulta finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la ulteriore conseguenza che le modalità violente di tale condotta vengono ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 628 c.p. (tra le tante Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2015, n. 15245; Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2008, n. 38517)
Pertanto, in determinate circostanze e situazioni, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale, se si estrinseca con ,modalità violente che denotano soltanto la volontà di impossessarsi comunque della cosa, e che fanno sfociare nel reato di rapina, integrando tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie delittuosa.
Fonte: www.altalex.com//Violenza per ottenere un credito non riconosciuto dall'ordinamento: è rapina | Altalex

Imposte sulla casa, le agevolazioni per i residenti all’estero

I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni ai fini IMU, TARI e TASI per cittadini pensionati residenti all’estero? Risponde il MEF, con la risoluzione 6/DF, pubblicata giovedì 26 giugno. Il Ministero si addentra nel problema delle agevolazioni, poiché molti connazionali residenti all’estero hanno lamentato una diversa informazione proveniente dai vari comuni, ove essi risultano iscritti in merito a tali obblighi tributari. 
Sugli immobili assimilati alle abitazioni principali (si implica per tale definizione il possesso a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso, l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero – AIRE ed essere già pensionati nei paesi di residenza) da quest’anno non si applica più l’IMU, con l’esclusione delle unità classificate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per quanto concerne la TASI e la TARI, i contribuenti godranno di uno sconto dei due terzi: essi sono chiamati a versare le due imposte nella misura di un terzo, ovviamente sulla base dell’aliquota applicata dal Comune per l’abitazione principale. 
Il problema è per i soggetti già pensionati nel paese di residenza, per i quali sono validi i requisiti di cui sopra. Ma quali contribuenti possono rientrare in tale categoria? Spiega il Ministero che essi sono coloro che percepiscono pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure pensioni autonome italiane ed estere. Non possono quindi accedere a tale categoria coloro i quali percepiscono semplicemente una pensione italiana. 
Fonte: www.fiscopiu.it/Imposte sulla casa, le agevolazioni per i residenti all’estero - La Stampa

Biglietti comprati online e venduti giorni dopo ai viaggiatori in stazione: licenziato

Operazioni ‘strane’, quelle realizzate da un componente della biglietteria di una importante stazione di ‘Trenitalia’. Alcuni viaggiatori – soprattutto stranieri – hanno richiesto l’emissione dei biglietti, e sono stati accontentati, ma hanno poi scoperto che quei biglietti sono stati acquistati giorni prima online. In sostanza, il lavoratore non ha utilizzato l’apparecchiatura a sua disposizione, bensì si è sempre servito del web. E anche le ‘casse’ ne hanno risentito. Ricostruite nei dettagli le condotte del dipendente, l’azienda lo sanziona duramente, optando – legittimamente, secondo i giudici italiani – per il licenziamento (Cassazione, sentenza 12343/15). 
Il caso 
Gli episodi denunciati da alcuni viaggiatori risalgono a novembre 2007 e addebitati a un dipendente di Trenitalia, componente della «biglietteria» di una grande stazione, e un mese dopo gli viene comunicato il «provvedimento di sospensione cautelare» A febbraio 2008 arrivano prima la «contestazione» da parte dell’azienda, e poi l’ufficializzazione del «licenziamento». Tale ultimo provvedimento è corretto, secondo i giudici d’appello – in assoluta controtendenza con quanto deciso in Tribunale –, alla luce delle ricostruzioni rese possibili dai racconti di alcuni «viaggiatori stranieri». 
Facilmente delineata la condotta del lavoratore: egli, di fronte alle richieste dei viaggiatori, non utilizzava la «macchina» a sua disposizione per «stampare i biglietti», bensì consegnava tickets acquistati qualche giorno prima online e appositamente stampati. Nessuna contestazione, da parte dell’uomo, sugli episodi a lui addebitati. Ciò che viene messa in discussione, invece, col ricorso in Cassazione, è la «proporzionalità» del provvedimento aziendale. 
Davvero è legittimo il «licenziamento», domanda l’uomo, pur di fronte alla «durata complessiva del rapporto di lavoro, durato circa trentotto anni», alla «modesta rilevanza degli importi» in ballo, e, infine, alla «assenza di precedenti sanzioni»? Di fronte a queste obiezioni, però, i giudici del ‘Palazzaccio’ non modificano affatto la visione delineata in appello. In sostanza, è condivisa la sottolineatura, fatta in secondo grado, della «estrema gravità della condotta» del lavoratore, «non solo relativa alla violazione di regolamenti interni alla società e alla inosservanza di obblighi di servizio», bensì concernente «anche il mancato riscontro dell’eccedenza di cassa». Quest’ultimo elemento, in particolare, evidenziano i giudici, conduce a ritenere che «le somme corrisposte per l’acquisto dei biglietti non sono state acquisite dalla società». In questo quadro, però, l’ipotesi, tracciata dal lavoratore, della «modesta entità del fatto» non va riferita, spiegano i giudici, «alla tenuità del danno patrimoniale subito» dall’azienda. 
Piuttosto, è necessario «valutare la condotta del dipendente sotto il profilo del valore che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti», nonché rispetto «all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento» lavorativo. Ciò conduce, in questa vicenda, a ritenere posto fortemente in discussione l’«elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro», a prescindere dal ‘peso economico’ delle condotte del lavoratore. Di conseguenza, concludono i giudici, è assolutamente non discutibile il «licenziamento» deciso dall’azienda. 
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Biglietti comprati online e venduti giorni dopo ai viaggiatori in stazione: licenziato - La Stampa

domenica 28 giugno 2015

L’avviso di ricevimento non prova la spedizione del ricorso

Se c’è contestazione sulla data di spedizione del ricorso in appello, l’avviso di ricevimento depositato dall’ufficio contestualmente al ricorso, ovvero in una fase successiva, avendo solo valore presuntivo, non costituisce prova a fede privilegiata. Sono le interessanti conclusioni raggiunte dalla cassazione nell’ordinanza n. 12932/15 di martedì scorso. L’art. 22 del dlgs n. 546/92 dice che, il ricorrente, qualora utilizzi il mezzo postale, nei successivi trenta giorni dalla proposizione del ricorso deve depositare, a pena d’inammissibilità, copia della spedizione della raccomandata. La prassi adottata dalle agenzie erariali prevede per ogni appello, il deposito contestuale del ricorso con l’elenco cumulativo di quelli consegnati quello stesso giorno all’ufficio postale; successivamente, per ogni appello presentato, l’ufficio deposita la cartolina di ricevimento; con questo successivo deposito si ritiene di dimostrare sia l’avvenuta spedizione del ricorso in caso di mancata costituzione dell’appellato, sia il momento dell’effettiva spedizione dell’atto. Nella vertenza trattata dal collegio supremo, i giudici regionali, sulla base di una certificazione rilasciata dalle Poste italiane, avevano dichiarato tardivo l’appello proposto contro la sentenza della commissione provinciale; l’ufficio tuttavia, replicava come dall’avviso di ricevimento depositato, lo stesso appello risultasse regolarmente spedito nel termine semestrale previsto dalla norma.
fonte: www.italiaoggi.itL’avviso di ricevimento non prova la spedizione del ricorso - News - Italiaoggi

sabato 27 giugno 2015

Il comune risarcisce il disabile

Se il bus o la metropolitana sono off limits per il disabile, il comune e la società dei trasporti devono risarcire i danni. Sia predisponendo strutture di accesso sia pagando una somma in denaro a titolo di ristoro per il pregiudizio subito. È quanto ha deciso il tribunale di Milano (ordinanza 20 novembre 2014, giudice Orietta Miccichè, solo ora resa nota), che ha riscontrato nella condotta dell’amministrazione comunale e della società del trasporto pubblico una ipotesi di condotta discriminatoria (articolo 2 della legge 67/2006). Nel caso specifico una persona, portatrice di handicap motorio, ha fatto causa al comune e alla società dei trasporti, esponendo di avere incontrato ostacoli nell’utilizzo dei mezzi pubblici urbani.
In particolare, il giudice ha accertato che alcuni di questi ostacoli avessero carattere discriminatorio. Ciò è valso per le situazioni che costituiscono un ostacolo strutturale alla salita o alla discesa dai mezzi pubblici. Non è stato così, invece, per l’ipotesi di ostacoli riconducibili a situazioni contingenti. La prima ipotesi è stata riscontrata in un caso in cui, per l’eccessivo dislivello con la sede del marciapiede, non si era potuto utilizzare la pedana, di cui sono dotati i mezzi di trasporto. Lo stesso per la distanza eccessiva dei convogli della metropolitana e la banchina. Ugualmente per il caso in cui il conducente del mezzo di linea non era munito della chiave di attivazione del meccanismo di sollevamento della pedana di sollevamento per le carrozzine dei disabili. Il guasto tecnico del servoscala o l’inerzia di altri passeggeri a sgomberare l’area destinata alla carrozzina del disabile integrano, invece, ipotesi di comportamenti eccezionali che non denotano la discriminatorietà.
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Lunedì 29 giugno riprendono gli sfratti degli inquilini «disagiati»

Dalla prossima settimana, terminata la breve proroga concessa a febbraio scorso, riprendono le esecuzioni degli sfratti per finita locazione anche per gli inquilini a basso reddito che hanno nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e figli fiscalmente a carico. Lo segnala il Sunia (sindacato inquilini) , che denuncia i mancati adempimenti del Governo: per il segretaio generale Daniele Barbieri «L'insufficienza della proroga è nei fatti: da febbraio del “passaggio da casa a casa” non si ha traccia! Queste famiglie, in assenza di un nuovo e realmente efficace provvedimento, dovranno subire lo stillicidio dell'Ufficiale giudiziario e della forza pubblica. La misura del recupero degli alloggi popolari sfitti per gravi carenze manutentive, ha visto materializzarsi la ripartizione alle Regioni dei fondi solo il 21 maggio. Risorse che dovranno poi seguire un ulteriore interminabile iter prima di essere utilizzabili, con il risultato, a voler essere ottimisti, di vedere i primi alloggi disponibili non prima della fine del 2016. Inoltre, la riserva fino a 25 milioni a valere sul fondo di sostegno all'affitto, non ha visto ad oggi alcun bando o avviso emesso dai Comuni per il loro utilizzo». 
Secondo Massimo Pasquini, Segretario nazionale dell’Unione inquilini «a tre anni dalla legge 124 in materia di morosità incolpevole e a oltre un anno dalla legge 80 che prevedeva piani di recupero di case popolari oggi inutilizzate da destinare a sfrattati non si vede l'ombra, e dei fondi sempre per la morosità incolpevole e quelli per gli sfrattati per finita locazione non si è visto in pratica nulla. Abbiamo assistito ad una vera e propria opera, da parte di Comuni, Regioni e Prefetti, di ostruzionismo nei confronti anche delle timide e insufficienti normative varate negli ultimi tre anni. Oggi a fronte dei dati ulteriormente in crescita degli sfratti ( vedi dati relativi al 2014 su www.unioneinquilini.it ), a fronte della assoluta mancanza di una idea concreta su come affrontare la questione sfratti e della precarietà abitativa, assistiamo nell'impertubabilità di Governo, Regioni, Comuni e Prefetti, alla garanzia da parte delle istituzioni, per gli sfrattati del “ passaggio da casa a strada”».
fonte: www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com//Lunedì 29 giugno riprendono gli sfratti degli inquilini «disagiati» | Quotidiano del Condominio - Il Sole 24ORE

venerdì 26 giugno 2015

E' perseguibile penalmente il datore di lavoro che non paga i contributi previdenziali ai dipendenti

I contributi necessari per i dipendenti vanno versati entro tre mesi dalla segnalazione dell’INPS; altrimenti, il datore di lavoro può incorrere nei guai, sfociando questa omissione nel penale. Con la sentenza del 24 giugno 2015 n. 26523, la Corte di Cassazione ha infatti delineato molto bene la colpevolezza del datore di lavoro che non versa il dovuto per la previdenza, avvalorando quanto già affermato dalla Corte di Appello e rigettando dunque il ricorso di una contribuente.

Il caso

Una donna lamentava di non aver mai ricevuto la diffida ad adempiere da parte dell’INPS; e tuttavia i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che la diffida è stata recapitata a mezzo posta presso la residenza dell’imputata; visto che lei non era presente in casa, un’altra persona – a detta della ricorrente non abilitata – ritirò la diffida per suo conto. Anche se, venuta a sapere in ritardo della presenza di tale diffida, ella effettivamente versò la somma richiesta, per la Corte di Cassazione il suo ricorso è da considerarsi invalido. Infatti, per considerarsi non punibile, va ritenuto tempestivo il versamento effettuato anche nel corso del giudizio, qualora l’imputato non abbia ricevuto dall’Ente previdenziale alcuna contestazione o la notifica che contenga gli essenziali elementi dell’avviso di accertamento. La possibilità per il datore di lavoro di evitare l’applicazione della sanzione penale, attraverso il procedimento definitorio, “resta connessa all’adempimento dell’obbligo imposto dall’ente previdenziale […] di rendergli noto, nelle forme previste dalla norma, l’accertamento delle violazioni e le modalità ed i termini per eliminare il contenzioso in sede penale, con la conseguenza che l’esercizio di tale facoltà può essere precluso solo dalla scadenza del termine di tre mesi […] a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento”.

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Piantine di cannabis sul balcone: il cattivo stato vegetativo può salvare il ‘pollice verde’...

Piante ‘sospette’ sul balcone dell’appartamento di un uomo, tossicodipendente. E una rapida verifica permette di constatare le caratteristiche di quel ‘pollice verde’... ci si trova di fronte alla coltivazione di cannabis. Inevitabile la contestazione dell’ipotesi di reato di detenzione di droga a fini di spaccio, ma le condizioni – assai precarie – delle ‘piantine’ paiono rendere meno grave la condotta tenuta dall’uomo (Cassazione, sentenza 24732/15).

Il caso

Linea di pensiero comune per i giudici di merito: l’uomo va condannato per la «coltivazione di cannabis indica», testimoniata dalla scoperta di «quattro piantine in vaso». Secondo l’uomo, però, è stato trascurato un particolare non secondario: «l’entità del principio attivo complessivo non supera la dose media giornaliera», quindi «manca la prova della destinazione della sostanza stupefacente alla cessione». Tirando le somme, l’uomo sostiene la tesi della non «offensività della condotta». In effetti, per i giudici della Cassazione vanno riesaminate con attenzione le azioni dell’uomo. Però, viene chiarito, «con riferimento alla condotta di coltivazione, non assume alcun rilievo la destinazione ad uso personale della sostanza», e quindi «la circostanza, sottolineata dalla difesa, che le dosi potenzialmente ricavabili» dalle ‘piantine’ «fossero al di sotto della dose media giornaliera» non ha rilievo decisivo. Nodo gordiano, invece, chiariscono i giudici, è il «cattivo stato vegetativo» delle ‘piantine’: tale «condizione», difatti, poteva «incidere sulle prospettive di accrescimento» e quindi sulla «effettiva offensività della condotta di coltivazione». Su questo punto i giudici d’Appello dovranno soffermarsi, esaminando una seconda volta la vicenda, prima di decidere sulla «gravità della condotta» dell’uomo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Piantine di cannabis sul balcone: il cattivo stato vegetativo può salvare il ‘pollice verde’... - La Stampa

Telecamera privata rivolta anche verso il vicino di casa: privacy violata

Telecamere puntate anche sulla proprietà del vicino di casa, le cui proteste vengono ritenute, ora, pienamente legittime. Evidente, difatti, la potenziale lesione della privacy. Consequenziale la decisione di imporre al proprietario delle videocamere di riposizionarle – o, in alternativa, di rimuoverle – in maniera tale da ‘salvare’ la riservatezza del vicino di casa (Cassazione, ordinanza 12139/15). Posizione netta, quella assunta dai giudici del Tribunale: hanno ordinato ai proprietari delle «telecamere» di collocarle «in modo da non riprendere la proprietà» di due loro vicini di casa. Unica opzione alternativa, hanno aggiunto i giudici, «l’oscuramento» o, addirittura, «l’asportazione» delle apparecchiature. E a dare ancora maggiore legittimità alle proteste dei due uomini, in merito alla violazione della loro «privacy», hanno provveduto anche i giudici d’appello, i quali, alla luce della consulenza tecnica d’ufficio, ritengono acclarato che «stante la posizione delle due telecamere, esse sono potenzialmente idonee a riprendere la proprietà» dei due «vicini di casa», o, quantomeno, «l’area in cui essi esercitavano il loro diritto di servitù di passaggio». Evidente, quindi, anche per i giudici di secondo grado, la «potenziale lesività della privacy».

Altrettanto evidente la necessità di tutelare il «diritto alla riservatezza» dei «vicini di casa» a portata di ‘occhio elettronico’... Ora la visione tracciata tra Tribunale e Corte d’appello viene ritenuta pienamente condivisibile anche dai giudici della Cassazione, i quali, difatti, ritengono prive di senso le contestazioni mosse dal proprietario delle telecamere. Nodo gordiano, ovviamente, rimane quello del potenziale utilizzo delle apparecchiature installate nella proprietà dell’uomo. E su questo fronte, come già sancito in appello, è «irrilevante che una delle due telecamere» non sia «funzionante» e che «l’immagine resa dall’altra» sia «di pessima qualità», così come è privo di ‘peso’ il fatto che essa non sia «collegata al monitor o ad uno strumento di registrazione». E, va aggiunto, è insignificante che essa riprenda «solo parte del selciato della strada, e quindi solo gli altri inferiori degli eventuali passanti». Tali obiezioni vengono spazzate via da una semplice considerazione: «collegare una telecamera ad un monitor, ovvero modificare la visuale di ripresa, o, ancora, sostituire le ottiche, sono operazioni semplici e che possono effettuarsi senza possibilità alcuna di controllo da parte» delle persone potenzialmente oggetto delle videoriprese. Tutto ciò conduce a ritenere acclarata la potenziale «lesione della privacy» dei due «vicini di casa». Di conseguenza, è necessario che il proprietario delle telecamere ponga rimedio alla situazione che egli ha creato coll’installazione dell’‘occhio elettronico’.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Telecamera privata rivolta anche verso il vicino di casa: privacy violata - La Stampa

giovedì 25 giugno 2015

Particolare tenuità del fatto: le linee guida della Procura di Trento

1. Dopo aver pubblicato - in prossimità dell'entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto l'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) - le linee guida della Procura di Lanciano, pubblichiamo la circolare n. 4/2015 della Procura di Trento, contenente le "prime riflessioni" (d'ora in poi 'linee guida') sulla nuova disciplina.
2. Il documento, in prima battuta, da un lato, enfatizza la funzione di deflazione processuale assegnata al nuovo istituto e, dall'altro, sottolinea la necessità che in nome di tale esigenza non si giunga ad una sorta di "abdicazione" della risposta sanzionatoria dello Stato.
Si precisa, poi, coerentemente con la Relazione allo schema di decreto, che l'applicazione dell'art. 131-bis presuppone un fatto di reato, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. Si deve trattare, in altri termini, di un fatto tipico e offensivo dell'interesse tutelato, ma da ritenere non punibile sulla base dei principi di proporzione e economia processuale, che costituiscono il fondamento della nuova disciplina. In questo senso depongono, si legge nelle linee guida, il tenore letterale della norma e il fatto che anche l'archiviazione produce conseguenze giuridiche sfavorevoli, derivanti dalla iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale.
3. In relazione all'ambito di applicazione, nelle linee guida si sottolinea che, ai sensi di quando disposto dall'ultimo comma dell'art. 131-bis, la nuova causa di non punibilità è applicabile anche in casi in cui è prevista una circostanza attenuante che dia rilievo alla tenuità del fatto, sempre che sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla nuova norma. Si sottolinea, inoltre, che la sussistenza degli estremi di circostanze di questo tipo costituisce, di fatto, elemento "di notevole rilievo" per articolare il giudizio sull'esiguità del danno che potrebbe condurre all'applicazione dell'art. 131-bis, unitamente alla valutazione degli altri presupposti.
3.1. Le linee guida affrontano, poi, alcuni dei principali nodi interpretativi che la prassi sta portando ad emersione. In particolare, con riferimento alla "esiguità del danno o del pericolo":
- si sottolinea, in primo luogo, che l'apprezzamento dell'esiguità del danno o del pericolo - che pur devono sussistere - è caratterizzato, di fatto, da ampi margini di discrezionalità, molto essendo rimesso alla valutazione del giudice;
- la nuova causa di esclusione della punibilità si applica anche ai reati di pericolo astratto sulla scorta di una duplice considerazione: si rileva, in primo luogo, che anche in relazione a questa categoria di reati il principio di offensività consente di individuare in relazione al caso concreto un'offesa al bene giuridico tutelato, di minima entità e, in secondo luogo, che la particolare tenuità si apprezza mediante un giudizio sintetico che tenga conto di tutti gli elementi indicati dalla norma;
3.2. Rispetto alle ipotesi di esclusione della particolare tenuità dell'offesa, si precisa che si tratta di cause ostative volte ad escludere che fatti di reato commessi per motivi abietti o futili, con crudeltà, con sevizie o approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, ovvero condotte che hanno cagionato o dalle quali siano derivate, come conseguenze non volute la morte o le lesioni gravissime di una persona, che sulla base della cornice edittale rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 131-bis, portino ad una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La formulazione letterale della disposizione di cui al co. 2, si osserva nelle linee guida, lascia aperta la possibilità che il giudice valuti la sussistenza di tali ipotesi anche qualora non siano oggetto di una formale contestazione, ad esempio come circostanza aggravante.
3.3. In relazione ai parametri - individuati dal legislatore nei criteri di cui all'art. 133 co. 1 c.p. - cui il giudice deve fare riferimento per la valutazione della particolare tenuità dell'offesa - desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, ai sensi dell'art. 131-bis co. 1 -, nelle linee guida si sottolinea che un notevole rilievo hanno considerazioni inerenti all'elemento soggettivo ed in particolare all'intensità del dolo e al grado della colpa[1].
3.4. Quanto alla non abitualità del comportamento, le linee guida si soffermano sull'analisi dell'art. 131-bis co. 3 ed in particolare, propongono un'interpretazione delle due ipotesi più problematiche e più rilevanti nella prassi:
a) commissione di più reati della stessa indole, nella quale rientrano:
- la condizione di recidivo reiterato e specifico, accertata giudizialmente (la recidiva di per sé, si sottolinea, non è - o meglio potrebbe non essere - ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis);
- la situazione di colui al quale, pur non essendo stata applicata la recidiva reiterata e specifica, risulti aver commesso più reati della stessa indole, circostanza che può verificarsi in due situazioni: in primo luogo, in relazione a fatti pregressi giudizialmente accertati e, in secondo luogo, rispetto a più condotte integranti una pluralità di reati giudicati nello stesso procedimento in cui venga in rilievo la possibilità di applicazione dell'art. 131-bis.
b) condotte plurime, abituali e reiterate: si tratta di una categoria di casi individuata con un'espressione ridondante, il cui significato non è di immediata individuazione. In particolare, non appare chiara la distinzione - se esiste - tra condotte plurime e reiterate. Ciò nonostante, si cerca di fornirne un'interpretazione, che ricomprende nelle ipotesi in esame:
- i reati abituali (rientranti nell'ipotesi di "condotte abituali"): sono ricompresi sicuramente i reati "necessariamente abituali", come ad esempio quello di atti persecutori, previsto dall'art. 612-bis c.p. ed i reati "eventualmente abituali", solamente nel caso siano commessi più "atti tipici" (in caso contrario non è esclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis);
-  reati non abituali, ma commessi in concreto mediante condotte plurime e/o reiterate[2], anche se inquadrabili nel paradigma del reato continuato (si tratta di ipotesi, diverse - si precisa nelle linee guida - dalla commissione di più reati, situazione che astrattamente non escluderebbe l'applicazione della nuova causa di non punibilità).
Si esclude che l'ipotesi di concorso formale di reati rientri nella disposizione in esame, dal momento che l'ipotesi di cui all'art. 81 co. 1 c.p. si caratterizza per la commissione di una sola azione od omissione - mentre l'art. 131-bis co. 3 si riferisce a più condotte - e perché sarebbe irragionevole ammettere l'applicabilità dell'art. 131-bis nella più grave ipotesi della recidiva, ancorché non reiterata né specifica - che presuppone una pluralità di reati - ed escluderla nell'ipotesi in esame, che si caratterizza per l'unicità della condotta incriminata.
Si pone poi la questione della disciplina applicabile quanto ad un soggetto siano contestati, nello stesso procedimento due reati, uno dei quali escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 131-bis ed in particolare ci si chiede se l'imputato possa essere dichiarato non punibile solo in relazione ad uno dei due reati.
4. In relazione ai profili processuali, nel documento si rileva come alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto si possa giungere sia prima dell'esercizio dell'azione penale - mediante un decreto di archiviazione - sia in fasi successive del procedimento e precisamente nel 'predibattimento' e all'esito del dibattimento, oltre che, anche se non espressamente previsto dalla legge, all'esito dell'udienza preliminare[3].
Nelle linee guida si affrontano alcuni dei profili più innovativi e potenzialmente problematici della nuova disciplina.
4.1. Rispetto alla disciplina della declaratoria ex art. 131-bis nella fase delle indagini preliminari viene posto l'accento sui seguenti aspetti:
a) in relazione alla eventuale interlocuzione con la persona offesa e l'imputato, nella fase delle indagini preliminari, si evidenzia che l'avviso alla persona offesa - affinché possa prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione - debba sempre effettuarsi e non solo nel caso in cui la persona offesa abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'art. 408 co. 2 c.p.p. La disposizione presenta due profili problematici:
- potrebbe avere un impatto negativo sull'efficienza degli uffici giudiziari, già caratterizzati da carenze organizzative;
- è difettosamente coordinata con l'art. 408 co. 3-bis c.p.p. che prevede un termine di venti giorni per la visione degli atti e la presentazione dell'opposizione da parte della persona offesa, nei casi di delitti commessi con violenza alla persona, mentre ai sensi del nuovo art. 411 co. 1-bis il termine è in ogni caso di dieci giorni;
b) in relazione ai provvedimenti che il giudice, nella fase delle indagini preliminari, può adottare, viene posto l'accento su due profili problematici:
- ci si chiede se, nel caso in cui il giudice non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca gli atti al pubblico ministero, eventualmente disponendo ai sensi dell'art. 409 co. 4 e 5 c.p.p., possa provvedere de plano e, in proposito, si ritiene che, qualora il mancato accoglimento segua ad una richiesta di opposizione non inammissibile, il provvedimento deve essere adottato all'esito di un'udienza camerale, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 409 co. 2 c.p.p.;
- nulla è specificato in relazione all'ipotesi in cui, pur in assenza di un'opposizione, il giudice ritenga comunque di non accogliere la richiesta di archiviazione: il mancato richiamo all'art. 409 co. 2, da parte dell'ultimo periodo dell'art. 411 co. 1-bis potrebbe accreditare la tesi che il provvedimento di rigetto della richiesta possa essere adottato senza previa fissazione dell'udienza camerale, tuttavia, si sottolinea, dal momento che il giudice, in questa sede, può sollecitare lo svolgimento di nuove indagini o disporre l'imputazione coatta, esigenze di garanzia sottese all'art. 409 co. 2 c.p.p., che impongono l'instaurazione del contraddittorio, devono portare a concludere che il provvedimento ex art. 411 ci. 1­-bis debba necessariamente essere adottato all'esito di un'udienza camerale, come previsto dalla disciplina generale sull'archiviazione;
c) l'opposizione può essere dichiarata inammissibile solo ove manchi l'indicazione delle "ragioni del dissenso" o, anche se non espressamente previsto, qualora esse siano manifestamente infondate, ma non per la sola tardività dell'opposizione, dal momento che l'osservanza del termine di dieci giorni non è prevista a pena di inammissibilità.
4.2. Dopo l'esercizio dell'azione penale la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto può avvenire, nel predibattimento, ai sensi dell'art. 469 co. 1-bis. In merito si osserva che:
- la norma dispone che la persona offesa deve essere sentita, se compare, senza che sia previsto uno specifico avviso finalizzato a metterla a conoscenza di una possibile definizione predibattimentale per l'applicazione dell'art. 131-bis. L'opposizione della persona offesa non ostacola la pronuncia;
- la pronuncia è condizionata alla assenza di opposizione dell'imputato e del pubblico ministero, che pertanto vanno avvisati della data dell'udienza, per garantire la loro audizione effettiva, a meno che non risulti dagli atti che essi abbiano manifestato la loro opposizione o sollecitato la definizione del procedimento ex art. 469 c.p.p.
4.3. Nelle linee guida, rispetto alle impugnazioni dei provvedimenti che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto, si osserva che:
- il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per sole ragioni procedurali - ad esempio nel caso in cui non sia stato dato l'avviso previsto dall'art. 411 co. 1-bis -, mentre è esclusa una impugnazione "nel merito";
- anche se potrebbe sussistere un interesse dell'indagato a non vedersi applicato il nuovo istituto e ad ottenere una pronuncia più favorevole nel merito, il fatto che il giudice non sia vincolato ad una simile richiesta - presentata con opposizione alla richiesta di archiviazione - è soluzione ragionevole, funzionale ad esigenze deflattive.
5. In ordine ai profili di diritto intertemporale si sottolinea infine che l'istituto è da ritenersi senz'altro applicabile retroattivamente ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p., in quanto contenente "disposizioni più favorevoli al reo" e non sussistendo giustificazioni ragionevoli che ostacolino l'applicazione dell'art. 131-bis a fatti pregressi oggetto di giudizi pendenti.
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[1] Nello stesso senso Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 4195, giud. Tremolada, in questa Rivista, 21 maggio 2015.
[2] Di diverso avviso Trib. Milano, 9 aprile 2015, n. 3937, giud. Tremolada, in questa Rivista, 21 maggio 2015.
[3] Nello stesso senso Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 4195, giud. Tremolada, in questa Rivista, 21 maggio 2015.
fonte: www.penalecontemporaneo.it/GiuliaAlberti/DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

Pensioni, i rimborsi saranno pagati dal 1° agosto e spetteranno anche agli eredi

I rimborsi delle pensioni superiori tre volte il minimo, previsti da un provvedimento del governo (che ha però stabilito un rimborso parziale) dopo la sentenza della Corte Costituzionale, spettano "anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate".

E' quanto scrive l'Inps in una circolare (numero 125) pubblicata sul sito dell'istituto.

"Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo - si legge - sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione". In sostanza, i rimborsi spetteranno anche agli eredi degli aventi titolo. Basterà presentare una domanda all'Inps prima che scatti la prescrizione.

Nella circolare viene descritta in dettaglio la misura della rivalutazione automatica per gli anni 2012, 2013 e 2014, riconosciuta in base all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici degli aventi diritto. Come disposto dal decreto legge del Governo 65/2015, gli importi dovuti a titolo di arretrati saranno corrisposti agli interessati a decorrere dal 1° agosto 2015.

I pensionati con redditi da pensione pari a 1.500 euro al mese al momento della sentenza della Consulta avranno il 1° agosto un rimborso "una tantum" per il periodo gennaio 2012-agosto 2015 pari 796,27 euro. La base della pensione sarà poi pari a 1.525,49 euro da agosto 2015 e a 1.541,75 euro da gennaio 2016

Fonte: www.italiaoggi.it/Pensioni, i rimborsi saranno pagati dal 1° agosto e spetteranno anche agli eredi - News - Italiaoggi

Spese straordinarie incluse nell’assegno mensile, il rischio per i figli è troppo alto

Per spese straordinarie si intendono quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Perciò, la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può essere in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio ai figli. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 11894/15.

Il caso

In una causa di separazione personale, la Corte d’appello de L’Aquila disponeva l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore e provvedeva sul contributo di mantenimento, a carico del padre, del figlio, determinato in 750 euro mensili onnicomprensivi. La madre ricorreva in Cassazione, lamentando l’indebita inclusione delle spese straordinarie nell’importo dell’assegno posto a carico del padre e determinato in misura fissa. La Cassazione ricorda che per spese straordinarie si devono intendere quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Perciò, la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può essere in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio ai figli, che potrebbero essere privati di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. Di conseguenza, «pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico», si deve ritenere che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile ed imprevedibile appare in contrasto con il principio logico secondo cui solo ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato. In più, una soluzione del genere introdurrebbe, nell’individuazione del contributo in favore dei figli, «una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia». Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Spese straordinarie incluse nell’assegno mensile, il rischio per i figli è troppo alto - La Stampa

Via libera della Camera all'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini biologiche

Il testo unificato delle proposte di legge C. 784 e abbinate, approvato dalla Camera il 18 giugno 2015, interviene sulla legge sull’adozione (l. n. 184/1983), con una serie di disposizioni finalizzate all’ampliamento delle possibilità del figlio adottato o non riconosciuto alla nascita di accedere alle informazioni relative alle proprie origini biologiche. L’intervento si è reso necessario anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 278/2013, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’irrevocabilità della scelta di anonimato della madre biologica.

L’art. 1 estende anche al figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima la possibilità, una volta raggiunta la maggiore età, di chiedere al Tribunale per i minorenni l’accesso alle informazioni relative alla sua origine e all’identità dei propri genitori biologici e disciplina la possibilità di accedere alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre, che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. L’accesso non legittima azioni di stato, né dà diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria ed è consentito nei confronti:

1) della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato;

2) della madre deceduta.

Il procedimento di interpello della madre ha lo scopo di verificare la permanenza della sua volontà di non essere nominata e può essere avviato su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni biologiche, ossia:

1) l’adottato che abbia raggiunto la maggiore età;

2) il figlio non riconosciuto alla nascita che abbia raggiunto la maggiore età in assenza di revoca dell’anonimato da parte della madre biologica;

3) i genitori adottivi, legittimati per gravi e comprovati motivi;

4) i responsabili di una struttura sanitaria, in caso di necessità e urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore.

L’istanza può essere presentata, una sola volta, al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio il quale accerta il permanere della volontà della madre di rimanere anonima, con modalità che assicurino la massima riservatezza e con il vincolo del segreto per quanti prendano parte al procedimento. Qualora la madre confermi la propria volontà di non essere nominata, il Tribunale per i minorenni autorizza l’accesso alle sole informazioni sanitarie relative ad anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con riferimento, alla presenza eventuale di patologie ereditarie trasmissibili. Inoltre, decorsi 18 anni dalla nascita del figlio, la madre che ha partorito in anonimato può comunque confermare la propria volontà. Anche in questo caso, se richiesto, il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’accesso solo alle informazioni sanitarie.

L’art. 2 modifica il codice della privacy con riguardo al certificato di assistenza al parto le cui disposizioni sono coordinate con quelle introdotte dalla riforma, in particolare la disposizione che prevede il necessario decorso di 100 anni per l’accesso alla documentazione contenente i dati identificativi della madre. Tale vincolo viene meno in caso di:

1) revoca dell’anonimato;

2) decesso della madre;

3) autorizzazione del tribunale all’accesso alle sole informazioni sanitarie.

L’art. 3 interviene, per coordinamento, sul regolamento sullo stato civile per quanto riguarda le informazioni da fornire alla madre che dichiara di voler restare anonima. La madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:

1) degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata;

2) della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, tale dichiarazione;

3) della possibilità di confermare, trascorsi 18 anni dalla nascita, la volontà di anonimato;

4) della facoltà di interpello del figlio.

Si prevede, infine, una disciplina per i parti in anonimato precedenti all’entrata in vigore della legge. La madre può entro 12 mesi, confermare la propria volontà al Tribunale per i minorenni, con modalità che garantiscano la massima riservatezza. In questo caso, il Tribunale, se richiesto, autorizza l’accesso alle sole informazioni sanitarie e, a tal fine, verranno stabilite le modalità di svolgimento di una campagna informativa.

Fonte: http://ilfamiliarista.it/Via libera della Camera all'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini biologiche - La Stampa

Si rifornisce di profumi ‘falsi d’autore’ per metterli in vendita: condannata

Straordinaria operazione commerciale? No, clamoroso flop, con conseguenze penali rilevanti. Condanna dura, difatti, per una donna – “operatrice nel settore della vendita di articoli di profumeria” –, colpevole di avere acquistato per la commercializzazione, da una ditta, numerose confezioni di profumo, caratterizzate dalla dicitura ‘falsi d’autore’. Evidente la gravità della condotta tenuta dalla donna, resa ancora più significativa dalla sua esperienza professionale (Cassazione, sentenza 24516/15).

Il caso

Passaggio decisivo, da un punto di vista giudiziario, la decisione emessa in Appello, laddove una donna è stata condannata «alla pena di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa», perché colpevole di «avere acquistato e posto in vendita confezioni di profumi recanti i marchi di note case produttrici contraffatti e recanti la dicitura ‘falso d’autore’». Numerose le contestazioni da parte della donna per le valutazioni espresse dai giudici di secondo grado. A suo dire, difatti, è da «escludere il carattere ingannevole dei marchi», anche perché «i marchi altrui erano utilizzati per fini descrittivi e non distintivi, in quanto la indicazione era volta a consentire la individuazione della fragranza». E, allo stesso tempo, la donna, anche richiamando l’annullamento del «sequestro preventivo dei prodotti», sostiene la tesi della «inidoneità della condotta, in quanto non ingannevole, essendo visibile la dicitura ‘falso d’autore’».

Tutte le obiezioni mosse dalla donna in Cassazione, però, si rivelano assolutamente inutili. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, «la dicitura ‘falso d’autore’ non svuota di valenza penale la contraffazione», per la semplice ragione che la «tutela» accordata al «marchio registrato» non può essere «aggirata attraverso diciture artatamente attestative circa l’indebito uso del marchio». Peraltro, viene aggiunto, non è possibile trascurare un dato di fatto «le numerosissime confezioni» recano «l’indicazione di note case produttrici, ciascuna delle quali ha linee diversificate e plurime di prodotti, con la conseguenza che il semplice riferimento alla ‘marca’ non sempre può reputarsi indicativo anche di uno specifico prodotto, avente determinate e peculiari caratteristiche olfattive».

E non regge, poi, sempre secondo i giudici, l’ipotesi della «buonafede» della donna, la quale, è bene ricordarlo, vanta «specifiche conoscenze maturate nel settore», essendo ella «una operatrice professionale nel settore della vendita di articoli di profumeria». E in questa ottica è da ritenere rilevante anche la scelta di rivolgersi ad una «più o meno sconosciuta ditta campana, certo non autorizzata dai titolari dei marchi contraffatti a vendere prodotti che riproducevano quei marchi».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Si rifornisce di profumi ‘falsi d’autore’ per metterli in vendita: condannata - La Stampa

martedì 23 giugno 2015

Sentenza sugli autovelox, ecco come fare ricorso

Hai appena preso una multa con l’autovelox? Non pagarla, potresti non dover scucire un euro. L’hai già saldata? Fai causa, c’è la seria possibilità che ti ridiano i soldi. Ieri le associazioni dei consumatori erano scatenate. E a ragione. Sono bastate poche parole su un pezzo di carta e dieci anni di multe, santi scomodati, litigi familiari sono finiti in soffitta. Uno dei peggiori incubi dell’automobilista, l’autovelox, è uscito distrutto dalla sentenza del giudice Aldo Carosi che dalla Corte Costituzionale ha lanciato un siluro. E ora i Comuni, che dalle implacabili macchinette ricavano una bella fetta del bilancio (qualcosa come 800 milioni di euro nel 2013), tremano.

LA MANCATA TARATURA DEGLI AUTOVELOX  

Il problema con gli autovelox, ha spiegato il giudice Carosi, è che non sono tarati. L’ultima legge che li riguarda glissa sull’argomento, dice che non è necessario controllarli. Ma la Corte Costituzionale ha stabilito che non si può: ogni strumento elettronico si deteriora con il tempo, quindi bisogna regolarlo. Peccato che in Italia ci siano pochissimi strumenti per la taratura contro migliaia di autovelox che, tra fissi e mobili, scattano più di un paparazzo. Nel 2014, secondo il ministero dell’Interno, sono state emesse 312.265 contravvenzioni per eccesso di velocità. E per MyCoyote, una delle app più diffuse per la rilevazione degli autovelox, l’Italia è letteralmente assediata: c’è un sistema di controllo ogni 28,3 km. In Francia è ogni 252,8 e nel Regno Unito ogni 77,9.

CHI PUO’ FARE RICORSO  

Il problema è che le sentenze della Corte Costituzionale non valgono da oggi in avanti, ma sono - come si dice - retroattive. Vuole dire che, teoricamente, ogni multa è annullabile. Il che non significa che lo sarà, ma già questo crea un certo fermento. Chi può agire? «Innanzitutto chi non ha ancora pagato - spiega l’avvocato Antonio Tanzi, vicepresidente dell’Adusbef, che proprio sulla taratura aveva lanciato la sua battaglia nell’ormai lontano 2005 - Sul nostro sito sarà disponibile un modulo scaricabile che dovrà essere inviato all’autorità che ha emesso la multa chiedendo, sulla base della recente sentenza, che la multa sia annullata in autotutela». E per gli altri? Problema complesso. In teoria ogni multa degli ultimi 10 anni è annullabile, ma se è già stata pagata bisogna fare una causa civile davanti al giudice di pace per indebito arricchimento. Tempi di solito non rapidissimi, marche da bollo da pagare, la parcella dell’avvocato... insomma, fatevi i vostri conti, non è detto che convenga. Discorso diverso per i punti decurtati. C’è chi potrebbe aver ricevuto un danno. In quel caso è possibile una causa davanti al giudice ordinario.

A RISCHIO LE CASSE DEI COMUNI

La sentenza getta nel panico le amministrazioni comunali, che spesso sopravvivono grazie agli autovelox. Nel 2013, secondo una bella elaborazione del Sole24Ore, il Comune di Milano - tanto per fare un esempio - aveva ricavato dagli autovelox 132 milioni di euro. Guida la classifica Roma con 154 milioni, mentre Torino è terza con 56 milioni. Ora c’è rischio che qualcuno li rivoglia indietro. Altri santi potrebbero essere scomodati.

 fonte: www.lastampa.it//Sentenza sugli autovelox, ecco come fare ricorso - La Stampa

Per i danni subiti dall’auto che si è incendiata, è responsabile il meccanico che la guidava

Una società, attiva nel commercio di auto, è portata in giudizio per il risarcimento del danno subito da un cliente a causa dell’incendio della sua autovettura, acquistata presso la società. L’auto era stata riconsegnata per un intervento di garanzia e si era incendiata su strada mentre era alla guida il titolare di un’officina meccanica, al quale era stato affidato l’intervento di manutenzione.

La società convenuta resisteva in giudizio affermando che l’incendio non poteva essere posto in relazione con l’intervento di manutenzione e chiamava in giudizio il meccanico. Quest’ultimo sosteneva di aver provveduto personalmente, a titolo di cortesia, alla riconsegna della macchina che si era incendiata lungo il tragitto per causa fortuita, riconducibile alle pessime condizioni della marmitta di cui si era reso conto durante l’esecuzione dell’intervento commissionato.

Il Tribunale accoglieva la domanda, pronuncia confermata anche dalla Corte d’appello adita. Il meccanico impugna la sentenza col ricorso in Cassazione, dolendosi per l’affermazione della sua responsabilità in ordine ai danni subiti dal proprietario dell’auto. In particolare, il ricorrente afferma che la Corte di merito avrebbe erroneamente riconosciuto a suo carico una responsabilità per inadempimento dell’obbligazione di consegna dell’auto riparata, la quale (articolo 1177 del codice civile) include l’obbligazione di custodia fino alla consegna.

Ciò che i Giudici di merito gli rimproverano è dunque il non essersi astenuto dal porre il mezzo in circolazione nella consapevolezza dello stato della marmitta e del pericolo conseguente, di cui la sua competenza professionale lo rendeva edotto, a nulla rilevando l’ordine della società committente di riconsegnare l’auto senza procedere alla sostituzione della marmitta in quanto trattasi di soggetto non altrettanto esperto, operando solo nel settore commerciale.

La Cassazione (sentenza 11796/15) coglie l’occasione per ribadire come la costante giurisprudenza di legittimità affermi che il prestatore d’opera, prendendo in consegna il bene del committente per eseguire la prestazione principale, assume anche l’obbligo di custodia dello stesso fino alla consegna. Il custode risponde dell’inadempimento della propria obbligazione laddove non offra la prova liberatoria di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dalle circostanze, secondo un criterio di ordinaria diligenza. C'è dunque una presunzione di colpa, superabile solo con la conformazione dell’onere della diligenza in base all’attività espletata e alle competenze professionali possedute dall’obbligato.

Non è dunque sufficiente la dimostrazione di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1768 c.c., ma il custode ha l’onere di provare che l’inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili (art. 1218 c.c.), per caso fortuito o forza maggiore, oppure che esso si sia verificato nonostante abbia usato la diligenza professionale a lui richiedibile (Cass. n. 26353/13).

Nel caso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il meccanico avrebbe dovuto rifiutarsi di mettere in circolazione l’auto in quelle condizione e ciò in base alla sua competenza professionale, fondandosi la prevedibilità dell’evento non su un giudizio astratto bensì su una valutazione concreta, parametrata alle competenze professionali dell’obbligato. La seconda doglianza, relativa alla violazione di norme processuali, risulta invece fondata nel lamentare la ritenuta inammissibilità dei motivi d’appello in ordine al rapporto assicurativo richiamato dal ricorrente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il primo motivo e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Per i danni subiti dall’auto che si è incendiata, è responsabile il meccanico che la guidava - La Stampa

sabato 20 giugno 2015

Difetti clamorosi nelle piastrelle, pavimentazione da rifare: niente risarcimento dalla società produttrice

Pavimentazione sistemata definitivamente, utilizzando delle piastrelle di ceramica, non esattamente economiche. Ma appena quindici mesi dopo il completamento dei lavori, ecco la spiacevole sorpresa per il proprietario dell’immobile: il materiale utilizzato manifesta gravissimi difetti, tanto da dover mettere mano al rifacimento totale della pavimentazione. Evidente il danno subito dal compratore, che, però, può legittimamente ottenere soddisfazione solo dalla rivenditrice delle piastrelle, e non dall’azienda produttrice (Cassazione, sentenza 11669/15).

Il caso

Ben 2milioni e 800mila lire versati per l’acquisto di «cento metri quadrati di piastrelle di ceramica», destinati alla realizzazione della nuova «pavimentazione» di un immobile. A questa cifra, però, l’acquirente del materiale ha dovuto aggiungere, appena quindici mesi dopo, qualche altro milione di lire per rifare ex novo la pavimentazione, alla luce dei «gravi difetti» delle «piastrelle».

Inevitabili gli strali del proprietario dell’immobile nei confronti dell’azienda «rivenditrice» e nei confronti della società «produttrice», strali che si concretizzano, nelle aule di giustizia, in una corposa richiesta di «risarcimento». Domanda assolutamente legittima, sanciscono i giudici del Tribunale, condannando entrambe le aziende «al pagamento della somma di 6mila e 197 euro». Ma di opinione diversa sono i giudici della Corte d’appello, i quali ritengono legittime le contestazioni da parte della società «produttrice», spiegando che ci si trovava di fronte ad una «cosiddetta ‘vendita a catena’, che consentiva l’esperimento dell’azione contrattuale nei soli confronti della venditrice».

Ora, nel contesto della Cassazione, nonostante le obiezioni mosse dal compratore, la prospettiva delineata in Appello viene ritenuta assolutamente corretta. Decisivo è il quadro complessivo dell’operazione commerciale sul tavolo dei giudici, operazione che va catalogata come «‘vendita a catena’»: ciò significa che «ciascuna vendita», ribadiscono i giudici del ‘Palazzaccio’, «conserva la propria autonomia strutturale», e quindi «non può esistere un rapporto con una pluralità di venditori». Facile dedurre la conclusione di questo ragionamento: illegittime le pretese avanzate dal compratore nei confronti dell’azienda «produttrice» delle «piastrelle di ceramica», azienda che, difatti, è ora libera da ogni onere risarcitorio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Difetti clamorosi nelle piastrelle, pavimentazione da rifare: niente risarcimento dalla società produttrice - La Stampa

Cane scatenato, proteste dei vicini di casa: condanna per i padroni dell’animale

‘Quattro zampe’ scatenato, padroni disattenti e vicini di casa sul piede di guerra. Eccessivo e molesto il trambusto provocato dal cane di proprietà di una coppia di coniugi. Per questi ultimi, colpevoli di non aver trovato una soluzione, è inevitabile la condanna per il reato di «disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone» (Cassazione, sentenza 23944/15).

Il caso

A dare il ‘la’ alla battaglia giudiziaria le lamentele dei vicini di casa di una coppia, lamentele provocate dagli «strepiti» e dagli «abbai» del loro cane. Una volta ricostruita la vicenda, i giudici del Tribunale ritengono i due coniugi colpevoli «per avere disturbato le occupazioni e il riposo di coloro che abitano nelle vicinanze della loro abitazione», non avendo tenuto sotto controllo il «cane» di loro proprietà.

La visione tracciata in Tribunale viene ritenuta legittima ora in Cassazione, laddove, difatti, la «condanna» per la coppia è confermata in via definitiva. Irrilevante il richiamo difensivo al fatto che «i rumori riguardavano solo la mattina e il primo pomeriggio, orari nei quali la maggior parte dei condomini del complesso residenziale erano fuori di casa». E privo di valore è anche la citazione della relazione del «medico veterinario» incaricato dall’Azienda sanitaria, il quale «aveva accertato che il cane era ben tenuto e che i proprietari erano consapevoli circa le corrette modalità della sua gestione ed educazione».

Decisivo il quadro testimoniale, da cui è emerso che «i rumori erano continui nell’arco di tutta la giornata, e non erano limitati alla sola mattinata» e «disturbavano l’occupazione, lo studio, la vita quotidiana dei vicini di casa», senza che «i proprietari del cane provvedessero in alcun modo, pur essendo stati più volte sollecitati». E tale quadro, chiariscono i giudici, non è scalfito dalle «dichiarazioni rese dal medico veterinario», riferite, sia chiaro, «non ai rumori prodotti, ma solo alle generali condizioni del cane».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Cane scatenato, proteste dei vicini di casa: condanna per i padroni dell’animale - La Stampa

giovedì 18 giugno 2015

Ferrara: Vergani ‘occupato’, assolti i ragazzi

Sono finiti sotto processo per l’occupazione lampo dell’Istituto Vergani, in città, avvenuto a fine novembre del 2012.

Sette minori e tre maggiorenni, studenti dell’istituto, secondo l’accusa chiusero la porta dell'istituto alberghiero Vergani con catena e lucchetto nel bel mezzo di una manifestazione studentesca. Per gli studenti quello fu un gesto dimostrativo, per la polizia e poi gli inquirenti, codice alla mano, «occupazione arbitraria di pubblico edificio».

Ieri, invece, per i giudici del Tribunale dei minorenni, l’atto di quel novembre di 3 anni fa non fu occupazione e almeno i sette minorenni (i maggiorenni sono stati processati dal tribunale normale e non si ha notizia dell’esito) sono stati prosciolti, dal non luogo a proceder che aveva chiesto lo stesso procuratore dei minori. «Siamo soddisfatti dell’esito di questo procedimento - spiegava ieri Emiliano Mancino, uno dei difensori dei giovani assieme ai colleghi Prosperi, Gilli, Breveglieri, Martina e Morabito), soprattutto per i ragazzi coinvolti e le loro famiglie e visto che aveva accesso preoccupazione e in questo modo si sono lasciati alle spalle questa brutta disavventura». L’azione, si ricorda, fu pacifica e aveva preso il via da un corteo studentesco sfilato per le vie della città con l'obiettivo di «difendere la scuola pubblica».

Poi davanti al ‘Vergani' una decina di ragazzi entrò a scuola e chiuse quel portone. Il giudice hanno spiegato i difensori ha valutato la tenuità del fatto-reato, (occupazione), e soprattutto il fatto che fu limitato a poco tempo e i ragazzi aderirono subito a sbloccare porta e situazione e sgomberare. Alla fine tutto cancellato.

fonte: www.lanuovaferrara.it/(d.p.)/Vergani ‘occupato’, assolti i ragazzi - Cronaca - La Nuova Ferrara

#Ferrara #Occupazione #Vergani #NonLuogoAProcedere #IrrilevanzaDelFatto


mercoledì 17 giugno 2015

#Ferrara: ‘Invasero’ la scuola, tutti prosciolti

Vennero indagati per invasione di edificio pubblico per l’occupazione del ‘Vergani’ avvenuta sabato 24 novembre 2012. Erano i giorni della protesta contro il ddl Aprea. Quel giorno un gruppo di circa 40 ragazzi si staccò dal corteo ufficiale organizzato dai rappresentanti degli istituti superiori ferraresi per puntare verso via De Romei, verso la sede dell’istituto alberghiero.

Il manipolo di ragazzi aspettò la fine delle lezioni, per poi entrare nella scuola chiedendo ai professori di uscire. Di fronte al rifiuto dei docenti compirono un’azione dimostrativa, chiudendo con un catenaccio l’ingresso principale dell’istituto, lasciando però aperti gli altri.

A quel punto intervenne la Digos procedendo all’identificazione di una decina di ragazzi, sette minori e tre maggiorenni. Le successive indagini vennero delegate alla polizia giudiziaria presso la procura per i minorenni di Bologna. La posizione dei tre maggiorenni venne stralciata, mentre per gli altri dopo due anni di indagini è arrivata la richiesta del pm di non luogo a procedere, accolta ieri dal gip per irrilevanza del fatto.

“Sono soddisfatto – commenta uno dei difensori, l’avvocato Emiliano Mancino -, soprattutto per i ragazzi e per le loro famiglie, che ora si possono lasciare alle spalle questa spiacevole avventura”. Non si trattò infatti di invasione (in un primo momento si ipotizzò anche il sequestro di persone), bensì di “una azione dimostrativa senza alcuna condotta violenta né danneggiamento”.

fonte: www.estense.com//‘Invasero’ la scuola, tutti prosciolti | estense.com Ferrara

martedì 16 giugno 2015

La denominazione di una società con l'acronimo di un’altra è sleale

Ogni qualvolta in cui vi sia il pericolo di confusione sulla denominazione di una società per l’uso fatto da un altro imprenditore, e quindi in presenza di una situazione pregiudizievole che comporterebbe la possibilità di confusione tra due o più società, si ha concorrenza sleale. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 11224/15.

Il caso

Due coniugi erano stati condannati al pagamento di una somma di denaro nei confronti di una società, successivamente dichiarata fallita, a titolo di concorrenza sleale. Risultava come i due avessero dato vita ad una società con la stessa denominazione, subentrando così in rapporto con un importante cliente precedentemente legato con la società originaria. I due convenuti agirono in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di concorrenza sleale e risarcimento del danno. Infatti, sostenevano che la denominazione “Infondis”, attribuita ad entrambe le società, traeva origine da un acronimo, «informatica distribuita», diffusamente impiegato sia in Italia che in Europa, e che quindi i Giudici avrebbero dovuto argomentare più approfonditamente la comparazione tra le due denominazioni sociali.

In riferimento all’accertamento dello stato soggettivo dei due coniugi si osservava come i due avessero specificamente voluto dar vita ad un diverso soggetto, che però di fatto svolgeva le stesse attività della società attrice, così da sostituirsi a questa nell’espletamento degli incarichi affidati dal loro importante cliente, per trarre un vantaggio diretto dalle operazioni. Infatti, era chiaro come la confusione tra le due società si traeva non solo dalla stessa denominazione, ma anche per la concreta attività svolta dai rincorrenti, benché in uno statuto si parlava di “formazione” e nell’altro di “addestramento” all’informatica, con lo scopo di «ingenerare nella clientela, l’idea di una sostanziale continuità delle prestazioni offerte dall’attrice». Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La denominazione di una società con l'acronimo di un’altra è sleale - La Stampa

‘Blocco’ di #hashish destinato allo spaccio. Condanna poggiata anche sull’unico grammo di #cocaina

Confermata la pena complessiva nei confronti di un uomo: diciotto mesi di detenzione. Inutile il richiamo al quantitativo minimo di cocaina: ciò non permette di ritenere che quel tipo di droga fosse ad esclusivo uso personale (Cassazione, sentenza 23248/15).

Il caso

Detenzione «a fine di spaccio» di «sostanze stupefacenti», ossia «hashish e cocaina»: questa l’accusa nei confronti di un uomo di appena 30 anni. E, una volta ricostruita la vicenda – facendo riferimento, tra l’altro, anche alla «deposizione» di un ispettore di polizia –, i giudici di merito optano per la condanna. Rilevanti entrambe le condotte attribuite all’uomo, relativamente ai due diversi tipi di droga. Non significativo, invece, il fatto che l’uomo sia stato ritrovato in possesso di un solo grammo di cocaina. Consequenziale è la condanna a «diciotto mesi di reclusione» e «4mila euro di multa».

Secondo l’uomo, però, i giudici hanno compiuto un errore di valutazione, non riflettendo sul quantitativo minimo di cocaina in suo possesso. Quella cocaina era destinata, sostiene ancora l’uomo, «ad esclusivo suo uso personale». Tale obiezione, però, viene valutata come risibile dai giudici della Cassazione, i quali ritengono corretta la prospettiva tracciata tra primo e secondo grado, alla luce della «piattaforma probatoria» a disposizione, comprensiva di «perquisizione ed arresto; verbali di arresto; deposizione dell’ispettore».

Proprio alla luce di quei riferimenti, in sostanza, è da considerare acclarata «l’attività di spaccio» esercitata dall’uomo, il quale, non a caso, «si è assunto la piena ed esclusiva responsabilità della detenzione delle droghe, che egli cedeva a più tossicodipendenti, dei quali annotava i nomi e le somme ricevute» in un quaderno. Anche tale elemento conduce a ritenere «una professionalità» da parte dell’uomo «nello svolgimento dell’attività di spaccio». All’interno di questo quadro, è logico ritenere, concludono i giudici, che «l’attività illecita aveva ad oggetto la cessione a terzi» di entrambi i tipi di droga, e irrilevante è il richiamo, fatto dall’uomo, al «quantitativo» di cocaina, che non è possibile considerare non destinata «ad uso personale».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /‘Blocco’ di hashish destinato allo spaccio. Condanna poggiata anche sull’unico grammo di cocaina - La Stampa

Il professionista ricorre ad una società di servizi? Allora paga l’imposta

Il professionista che paga una società di servizi per la gestione del suo studio è soggetto a IRAP, rendendo irrilevante la presenza o meno di collaboratori o di dipendenti. È quanto la stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 giugno 2015, n. 12287.

In precedenza, la Commissione Regionale (e prima ancora, anche quella provinciale) aveva dato ragione al contribuente, accogliendo le sue ragioni perché non sono assoggettabili ad IRAP le attività di lavoro autonomo svolte in assenza di autonoma organizzazione, senza personale dipendente e con modesti beni strumentali, documentate dal contribuente mediante la dichiarazione dei redditi ed il registro dei beni ammortizzabili.

Il ricorso dell’Ufficio verteva invece proprio su questo punto, perché i Giudici di appello non avevano tenuto conto degli elevati compensi rilasciati a terzi per prestazioni attinenti all’attività professionale del contribuente. Per i Supremi Giudici, che hanno accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, il ricorso non occasionale al lavoro altrui sussiste se il professionista eroga elevati servizi a terzi per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attività; in tal senso è indifferente il mezzo giuridico utilizzato, ossia se con il ricorso a lavoratori dipendenti o a società di servizi o ad associazioni professionali (già per altro espresso dalle sentenze n. 23761/2010 e n. 22674/2014). Proprio in virtù di questi fatti, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata.

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venerdì 12 giugno 2015

Risarcimento danni dell’autovettura usata per ragioni di servizio

Posto che (art. 9, D.P.R. n. 43/1990) l’INAIL ha ritenuto di adottare la soluzione dell’autoassicurazione, la Circolare 54/2015 è intervenuta a fornire alcune precisazioni – a valere dalle missioni compiute dal 15 giugno prossimo – sulle ipotesi di risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di autotrasporto.

L’Istituto è tenuto a rimborsare i danni occorsi all’autovettura di proprietà il cui uso è autorizzato al dipendente per ragioni di servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio stesso, in presenza di accertato "nesso di causalità" tra la missione espletata dal dipendente e l’evento dannoso occorsogli.

L’autovettura utilizzata deve essere di proprietà:

1) del dipendente medesimo;

2) del coniuge con cui vige il regime di comunione dei beni o, in caso di vigenza del regime di separazione dei beni, del coniuge con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso dell’autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;

3) di altro soggetto avente grado di parentela non superiore al primo con il dipendente, con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso esclusivo avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso della autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;

ovvero in comproprietà:

1) con il coniuge in regime di separazione dei beni;

2) con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.

Il risarcimento dei danni è disposto quando ricorrono i presupposti individuati dalla normativa di riferimento quali:

1) accertamento da parte dell’amministrazione che l’incidente è avvenuto per motivi ed in occasione di lavoro (riscontro del foglio di viaggio, ecc.);

2) autorizzazione a far uso dell’autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro;

3) eventuali rapporti redatti dal personale di Polizia;

4) fatture in originale o in copia autentica delle spese sostenute per la riparazione dell’autovettura;

5) dichiarazione da parte del dipendente di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione;

6) eventuale indagine ispettiva.

Infine, si sottolinea che non vi sarà risarcimento dei danni dovuti a:

1) comportamenti dolosi;

2) comportamenti gravemente colposi;

3) atti di vandalismo;

4) imperizia nella guida dell’autovettura, quale ad esempio gli urti durante le manovre di parcheggio.

Fonte:http://lavoropiu.info/Risarcimento danni dell’autovettura usata per ragioni di servizio - La Stampa

C’è rapina consumata e resistenza a pubblico ufficiale se l’agente, durante la fuga rocambolesca, si libera della refurtiva

La Corte d’appello di Brescia condanna l’imputata per i delitti di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale dichiarando invece estinto per prescrizione il delitto di danneggiamento aggravato.

Contro la pronuncia ricorrono in Cassazione sia il Procuratore generale che il difensore dell’imputata, deducendo, da un lato, l’erroneità del computo del termine prescrizionale e, dall’altro, l’insussistenza di una condotta violenta quale elemento costitutivo del delitto di resistenza, nonché la configurabilità del solo tentativo di rapina. Entrambi i ricorsi sono privi di fondamento.

Quanto al ricorso del Procuratore, la Cassazione (sentenza 22098/15) sottolinea che il limite di 6 anni previsto come termine ordinario minimo per stabilire la prescrizione del reato, fa riferimento alle ipotesi in cui la pena edittale prevista per il reato, in tutte le sue forme, compresa la recidiva, non raggiunga quel limite edittale e questo debba dunque essere ragguagliato ai 6 anni legislativamente previsti proprio come termine minimo. Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputata è ugualmente infondato.

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l’elemento materiale della violenza è integrato anche dalla condotta di chi si dia alla fuga alla guida di un’auto, non limitandosi a cercare di sfuggire all’inseguimento, ma creando deliberatamente un pericolo, con una guida obiettivamente rischiosa, per l’incolumità personale degli agenti inseguitori e gli altri utenti della strada.

In quanto alla rapina impropria consumata, la Cassazione afferma che il possesso del bene da parte dell’imputata è stato sicuramente conseguito, pur se per un breve periodo, in quanto l’abbandono della refurtiva durante la fuga non fa degradare la fattispecie a livello di tentativo. Il reato di furto è infatti consumato nell’ipotesi in cui la cosa sottratta al possessore e di cui si sia impossessato l’agente sfuggendo alla vigilanza del primo, restando irrilevante il fatto che l’agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva immediatamente dopo la sottrazione per l’intervento di un terzo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Un soffio leggero nell’etilometro non salva l’ubriaco alla guida

E’ guida in stato di ebbrezza anche se lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contiene la dicitura «volume insufficiente», che, in assenza di patologie respiratorie, attesta solamente la mancata adeguata espirazione da parte dell’imputato. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 22363/15.

Il caso

La Corte d’appello di Milano condanna un imputato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo ricorre in Cassazione, lamentando l’inattendibilità dei risultati dell’alcoltest, essendo stato l’accertamento eseguito a distanza di circa mezz’ora dal momento dell’intervento degli agenti e di un altrettanto periodo di tempo tra i due test a cui era stato sottoposto. Tuttavia, la Cassazione ricorda al ricorrente che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico. Inoltre, una maggior distanza tra le due prove costituiva un elemento favorevole all’imputato, in quanto più aumentava il periodo, più si riduceva il tasso alcolemico.

Un’ulteriore recriminazione da parte dell’imputato riguardava il fatto che sugli scontrini che riportavano i risultati dei test c’era la scritta «volume insufficiente»: anche da ciò, a suo giudizio, doveva dedursi l’inattendibilità delle prove. Pure questa richiesta dell'imputato non ha fortuna. Infatti, è configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura «volume insufficiente», che, in assenza di patologie respiratorie, attesta solamente la mancata adeguata espirazione da parte dell’imputato. Nel caso, il ricorrente non aveva denunciato alcuna patologia respiratoria. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato dalla Corte di Cassazione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Un soffio leggero nell’etilometro non salva l’ubriaco alla guida - La Stampa

Se le finiture sono di pregio, l’immobile è da considerarsi di lusso

Se le finiture rendono “di lusso” un immobile, non lo si può considerare una semplice abitazione civile. La Cassazione, con la sentenza 12024/15, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una coppia di contribuenti che avevano un immobile in zona di pregio, e che lo avevano classificato – correttamente, secondo la CTR – in zona A/2, anche in considerazione del fatto che in zona non erano presenti altre unità di categoria A/1.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso, sostenendo che l’immobile in oggetto era di livello superiore rispetto a quelli dei fabbricati di tipo residenziale. In particolare, presentava “finiture interne ed esterne superiori alla media”. “La legge – hanno evidenziato gli Ermellini – non pone una specifica definizione della categorie e delle classi catastali, sicché la qualificazione di un’abitazione in signorile, civile e popolare […] costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nelle opinioni generali alle quali corrispondono specifiche caratteristiche che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo per il deperimento dell’immobile, o per il degrado dell’area ove lo stesso si trovi”.

La classificazione dell’immobile dei coniugi, tuttavia, era stata comprovata da un’affermazione (“considerate le caratteristiche tipologiche e costruttive dell’intero immobile”) che non soddisfaceva alcuna tesi sulla classificazione dell’immobile. Dunque, a fronte dell’insufficienza motivazionale, ben più evidenti si sono dimostrate le considerazioni dell’Agenzia; i Giudici non hanno potuto far altro che accogliere il ricorso.

Fonte: www.fiscopiu.it/Se le finiture sono di pregio, l’immobile è da considerarsi di lusso - La Stampa

giovedì 11 giugno 2015

Precompilata, correzione “fai-da-te” entro il 29 giugno

Solo perché è il primo anno e solo per una volta i contribuenti potranno correggere “self-made” gli errori commessi nel 730 precompilato già inviato, senza doversi rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. La chance offerta, però, non dura troppo: a partire da ieri ed entro il 29 giugno occorrerà procedere alla rettifica degli errori commessi. Con Provvedimento n. 78849/2015, diffuso ieri, le Entrate hanno chiarito la procedura da seguire per effettuare la correzione. Ve la riepiloghiamo brevemente.

Come fare per procedere alla correzione 

Come accennato, la rettifica consiste in un nuovo invio della dichiarazione. A tal fine il contribuente deve: accedere con le proprie credenziali all’area del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dedicata al 730 precompilato; riaprire la dichiarazione già trasmessa; apportare le modifiche necessarie; procedere all’invio della dichiarazione sostitutiva.

Quali sono gli errori che possono essere corretti

Il contribuente mediante il “rinvio” potrà rimediare ai dati errati o incompleti. A titolo esemplificativo, le Entrate, segnalano tra le correzioni l’aggiunta degli oneri precedentemente dimenticati, la modifica della dichiarazione a seguito delle rettifiche della Certificazione Unica comunicate dal sostituto d’imposta dopo il primo invio del 730 precompilato e anche l’inserimento delle detrazioni non considerate precedentemente.

Tempi e condizioni per la correzione

La sostituzione della dichiarazione è ammessa una sola volta e la nuova dichiarazione annulla e sostituisce quella già inviata. I termini per le rettifiche si chiudono al 29 giugno salvo che per i contribuenti che abbiano presentato il 730 in assenza del sostituto d’imposta che effettua i conguagli utilizzando la procedura web resa disponibile dall’Agenzia e che abbiano trasmesso, entro il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento delle somme dovute. Per loro c’è meno tempo: potranno presentare il 730 sostitutivo fino al 21 giugno 2015.

Fonte:  www.fiscopiu.it/news/Precompilata, correzione “fai-da-te” entro il 29 giugno - La Stampa

mercoledì 10 giugno 2015

Versamenti fiscali posticipati al 6 luglio

Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. È quanto prevede un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il meccanismo . Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere dunque eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

fonte: www.italiaoggi.it//Versamenti fiscali posticipati al 6 luglio - News - Italiaoggi

Affetto da disturbi psichici, ottiene il porto d’armi e uccide una persona: il medico è penalmente responsabile

Il medico curante che ha emesso il certificato necessario per il rilascio del porto d’armi attestando, falsamente, l’assenza di disturbi psichici nel paziente che poi ha commesso un omicidio (proprio per la sua alterazione psichica) risponde del reato di falsità ideologica ma anche di omicidio colposo, a titolo di concorso omissivo, perchè c'è un nesso tra la violazione della regola cautelare a lui imposta nell’assolvimento delle sue funzioni di medico nell’iter amministrativo del rilascio del porto d’armi e il successivo evento. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 22042/15.

Il caso

La pronuncia in esame origina da una triste vicenda che vede un soggetto, in stato di alterazione psichica, esplodere due colpi di pistola, regolarmente detenuta, colpendo mortalmente la vittima. L’omicida ha poi utilizzato l’arma verso di se, suicidandosi. Il medico curante dell’omicida–suicida è portato in giudizio per rispondere dei reati di falsità ideologica e omicidio colposo perché, nel certificato anamnestico emesso in funzione dell’accertamento delle condizioni psico–fisiche e necessario per il rilascio del porto d’armi, aveva attestato, contrariamente al vero, che il paziente non era affetto da turbe psicofisiche.

In realtà, il neurologo e psichiatra specialista che aveva in cura il paziente aveva inviato all’imputato la scheda di segnalazione e diagnosi, nonché il piano terapeutico da cui era riscontrabile un «disturbo psichico dispercettivo» del paziente, che, ciononostante, aveva potuto ottenere il posto d’armi che lo aveva messo in condizione di disporre di un revolver con il quale aveva commesso l’omicidio–suicidio. Il Tribunale dichiarava l’imputato colpevole dei reati ascrittigli ma la Corte d’appello rovesciava la pronuncia. Le parti civili propongono ricorso per la cassazione della sentenza di seconde cure. Il ricorso che deduce sostanzialmente la sussistenza di un nesso causale tra la condotta ascritta all’imputato e l’evento, risulta fondato.

In termini di causalità materiale, erroneamente la Corte territoriale escludeva la sussistenza del nesso causale poiché l’autorizzazione ottenuta all’esito della procedura amministrativa di verifica dell’idoneità del richiedente era relativa al porto d’armi per uso sportivo e non per difesa personale. Tale circostanza ha difatti ed indubbiamente avuto incidenza causale sull’acquisto dell’arma poi utilizzata dal paziente che difficilmente avrebbe potuto procurarsi l’arma con la medesima facilità in assenza del porto d’armi. Sul piano della «causalità della colpa, ossia dell’efficacia eziologica rispetto all’evento della violazione della regola cautelare» in tema di rilascio del certificato anamnestico, deve riconoscersi rilevanza causale all’omessa segnalazione da parte dell’imputato - in qualità di medico curante - del disturbo sofferto dal paziente e ciò in relazione anche alla successiva catena di eventi «avuto riguardo alla funzione che, nella previsione normativa, riveste tale passaggio dell’iter amministrativo» ovvero quella di fornire una base informativa primaria per le successive determinazioni dell’Asl, si tratta infatti «non di un certificato rilasciato per giustificare un’assenza di un giorno dalla scuola o dal lavoro ma di un documento propedeutico al rilascio del porto d’armi».

Il comportamento dell’imputato che ha colposamente omesso la segnalazione di disturbi mentali, a lui certamente noti, è risultato idoneo a creare una falsa apparenza di normalità psicologica del paziente. La consapevolezza del fine al quale era richiesto il certificato anamnestico richiedeva dunque «una ben maggiore attenzione a non trascurare elementi di intuibile rilevanza». Alla luce di tali indicazioni sulla ratio e sul contenuto della norma cautelare violata, devono ravvisarsi nella condotta dell’imputato i «caratteri dell’abnormità ed atipicità tali da potersi la stessa ascrivere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento».

Come afferma l’interpretazione prevalente della disposizione, il nesso causale potrebbe essere interrotto solo in caso di sopravvenienza del tutto anomala o atipica rispetto alla serie causale degli eventi ordinariamente rientranti nel rischio considerato, atipicità non riscontrabile nel caso di specie. Per questi motivi, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice competente per un nuovo esame del caso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Affetto da disturbi psichici, ottiene il porto d’armi e uccide una persona: il medico è penalmente responsabile - La Stampa

martedì 9 giugno 2015

Bolletta scaduta? Si può pagare a rate

L’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha riconosciuto la possibilità per gli utenti di chiedere la rateizzazione del pagamento addebitato in bolletta anche dopo la scadenza prevista, allungando in tal modo i termini a disposizione per procedere al pagamento. Con la delibera n. 258/2015/R/COM del 29 maggio l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha rafforzato le garanzie per i clienti che non provvedono regolarmente al pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica e gas.

Con il comunicato stampa pubblicato sul sito internet dall’Autorità, viene chiarito che «il provvedimento si inquadra in un processo di modifiche del mercato retail che prevede anche interventi ritenuti prioritari sulle modalità per incentivare la fatturazione su consumi effettivi o autoletture». Viene dunque riconosciuta la possibilità di chiedere la rateizzazione dell’importo addebitato anche dopo la scadenza prevista per il pagamento.

Nel dettaglio, i clienti serviti in regime di tutela potranno chiedere il pagamento a rate fino a 10 giorni dopo la scadenza del termine fissato dalla fattura (facoltà precedentemente riconosciuta solo fino alla scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione.

La rateizzazione deve essere obbligatoriamente offerta al cliente in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per anomalie non imputabili al cliente. Inoltre, la comunicazione di messa in mora diviene obbligatoria per tutte le fatture, anche per quelle scadute durante una precedente procedura di messa in mora.

Tale adempimento diviene, per il fornitore, condizione necessaria per la richiesta di sospensione della fornitura, così come egli dovrà necessariamente rispondere ad eventuali reclami scritti del cliente. Ove tali prescrizioni procedurali non vengano rispettate, scattano indennizzi automatici a favore del cliente nella misura di 30 euro se la fornitura è sospesa per morosità senza invio della comunicazione di costituzione in mora da parte del fornitore oppure se egli, pur avendo osservato le formalità richieste, non ha rispettato le tempistiche indicate dall’Autorità.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Bolletta scaduta? Si può pagare a rate - La Stampa

Di mamma ce n’è una sola e le figlie restano con lei anche se decide di cambiare città

Nell'affidamento e collocamento dei figli di coniugi separati, la presenza quotidiana della figura materna è insostituibile, nonostante le figlie siano ormai «affrancate da una stretta dipendenza fisica e materiale dalla madre quanto alle esigenze primarie e più elementari di vita». Il diritto della madre affidataria di autodeterminazione nella scelta della residenza, propria e della prole, e la sua indispensabile presenza per un corretto sviluppo psico-fisico dei figli, prevalgono dunque sul rapporto quotidiano con la figura paterna. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 9633/15.

Il caso

Il Tribunale di Castrovillari accoglie la domanda di modifica delle condizioni della separazione consensuale di due coniugi, disponendo il collocamento delle figlie presso il padre che ha agito in giudizio a seguito della scelta della madre, presso la quale erano state inizialmente affidate le bambine, di trasferirsi dal luogo di residenza di entrambe le parti alla città di Lecce. La Corte d’appello, decidendo sul reclamo proposto dalla madre, rovesciava la sentenza di prime cure, confermando il preesistente collocamento delle bambine presso di lei. Contro la pronuncia di secondo grado, il padre ricorre in Cassazione. I Giudici di legittimità, respingendo le ipotesi difensive del ricorrente, condividono quanto affermato dalla Corte territoriale.

Posto che ciascun genitore, anche dopo la separazione coniugale, ha il diritto di scegliere liberamente ove stabilire la sede della propria residenza, la scelta della madre, magistrato trasferito d’ufficio, di trasferirsi a Lecce per evitare le difficoltà e i disagi degli spostamenti quotidiani non può dirsi animata da intenti emulativi né tantomeno contraria al principio della bigenitorialità. Nell’ambito del giudizio circa l’affido e il collocamento dei figli di coniugi separati, posto che non c'è una norma che imponga di privare il coniuge separato del collocamento dei figli per il solo fatto della sua scelta di cambiare città, il giudice non ha il potere di imporre all’uno o all’altro di rinunciare ad un trasferimento di residenza, corrispondente ad un fondamentale diritto costituzionale. Tale fatto costituisce semplicemente una delle condizioni rilevanti nella valutazione giudiziaria circa le determinazioni in termini di valutazione, nel preminente interesse dei figli, se sia più funzionale il mantenimento del collocamento presso l’uno o l’altro genitore, per l’incidenza sul rapporto quotidiano con il genitore non collocatario.

Nel caso, la Cassazione condivide la motivazione del provvedimento impugnato circa l’interesse delle bambine – di 5 e 9 anni - a restare con la madre, poiché nonostante esse siano ormai «affrancate da una stretta dipendenza fisica e materiale dalla madre quanto alle esigenze primarie e più elementari di vita», sono da considerare come ancora bisognose della figura materna «pur sempre apportatrice di quella carica affettiva tutta speciale, capace di trasmettere sostegno, senso di protezione e sicurezza, che al momento si atteggiano quali elementi insostituibili per garantire loro un corretto ed armonioso sviluppo psico-fisico». L’insostituibilità della madre giustifica quindi la prevalenza sulla pur riconosciuta necessità della presenza paterna.

In merito ai rilievi circa il grave pregiudizio che le bambine subirebbero a seguito del trasferimento in un’altra città e del conseguente «sradicamento dai vincoli affettivi, ambientali e scolastici da tempo acquisiti», la Corte di legittimità fa leva sulla «particolare duttilità e capacità di adattamento alla novità dei bambini tali da rendere più agevole il percorso di superamento delle eventuali difficoltà iniziali insite nel cambiamento, laddove, invece, un brusco e prolungato distacco dalla figura materna senza dubbio non potrebbe allo stato che avere ripercussioni negative irrimediabili». Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Di mamma ce n’è una sola e le figlie restano con lei anche se decide di cambiare città - La Stampa

Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale

Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...