sabato 27 giugno 2015

Il comune risarcisce il disabile

Se il bus o la metropolitana sono off limits per il disabile, il comune e la società dei trasporti devono risarcire i danni. Sia predisponendo strutture di accesso sia pagando una somma in denaro a titolo di ristoro per il pregiudizio subito. È quanto ha deciso il tribunale di Milano (ordinanza 20 novembre 2014, giudice Orietta Miccichè, solo ora resa nota), che ha riscontrato nella condotta dell’amministrazione comunale e della società del trasporto pubblico una ipotesi di condotta discriminatoria (articolo 2 della legge 67/2006). Nel caso specifico una persona, portatrice di handicap motorio, ha fatto causa al comune e alla società dei trasporti, esponendo di avere incontrato ostacoli nell’utilizzo dei mezzi pubblici urbani.
In particolare, il giudice ha accertato che alcuni di questi ostacoli avessero carattere discriminatorio. Ciò è valso per le situazioni che costituiscono un ostacolo strutturale alla salita o alla discesa dai mezzi pubblici. Non è stato così, invece, per l’ipotesi di ostacoli riconducibili a situazioni contingenti. La prima ipotesi è stata riscontrata in un caso in cui, per l’eccessivo dislivello con la sede del marciapiede, non si era potuto utilizzare la pedana, di cui sono dotati i mezzi di trasporto. Lo stesso per la distanza eccessiva dei convogli della metropolitana e la banchina. Ugualmente per il caso in cui il conducente del mezzo di linea non era munito della chiave di attivazione del meccanismo di sollevamento della pedana di sollevamento per le carrozzine dei disabili. Il guasto tecnico del servoscala o l’inerzia di altri passeggeri a sgomberare l’area destinata alla carrozzina del disabile integrano, invece, ipotesi di comportamenti eccezionali che non denotano la discriminatorietà.
Fonte: www.italiaoggi.it//Il comune risarcisce il disabile - News - Italiaoggi

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