Il professionista che paga una società di servizi per la gestione del suo studio è soggetto a IRAP, rendendo irrilevante la presenza o meno di collaboratori o di dipendenti. È quanto la stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 giugno 2015, n. 12287.
In precedenza, la Commissione Regionale (e prima ancora, anche quella provinciale) aveva dato ragione al contribuente, accogliendo le sue ragioni perché non sono assoggettabili ad IRAP le attività di lavoro autonomo svolte in assenza di autonoma organizzazione, senza personale dipendente e con modesti beni strumentali, documentate dal contribuente mediante la dichiarazione dei redditi ed il registro dei beni ammortizzabili.
Il ricorso dell’Ufficio verteva invece proprio su questo punto, perché i Giudici di appello non avevano tenuto conto degli elevati compensi rilasciati a terzi per prestazioni attinenti all’attività professionale del contribuente. Per i Supremi Giudici, che hanno accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, il ricorso non occasionale al lavoro altrui sussiste se il professionista eroga elevati servizi a terzi per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attività; in tal senso è indifferente il mezzo giuridico utilizzato, ossia se con il ricorso a lavoratori dipendenti o a società di servizi o ad associazioni professionali (già per altro espresso dalle sentenze n. 23761/2010 e n. 22674/2014). Proprio in virtù di questi fatti, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata.
Fonte: www.fiscopiu.it/Il professionista ricorre ad una società di servizi? Allora paga l’imposta - La Stampa
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martedì 16 giugno 2015
Il professionista ricorre ad una società di servizi? Allora paga l’imposta

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