I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni ai fini IMU, TARI e TASI per cittadini pensionati residenti all’estero? Risponde il MEF, con la risoluzione 6/DF, pubblicata giovedì 26 giugno. Il Ministero si addentra nel problema delle agevolazioni, poiché molti connazionali residenti all’estero hanno lamentato una diversa informazione proveniente dai vari comuni, ove essi risultano iscritti in merito a tali obblighi tributari.
Sugli immobili assimilati alle abitazioni principali (si implica per tale definizione il possesso a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso, l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero – AIRE ed essere già pensionati nei paesi di residenza) da quest’anno non si applica più l’IMU, con l’esclusione delle unità classificate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per quanto concerne la TASI e la TARI, i contribuenti godranno di uno sconto dei due terzi: essi sono chiamati a versare le due imposte nella misura di un terzo, ovviamente sulla base dell’aliquota applicata dal Comune per l’abitazione principale.
Il problema è per i soggetti già pensionati nel paese di residenza, per i quali sono validi i requisiti di cui sopra. Ma quali contribuenti possono rientrare in tale categoria? Spiega il Ministero che essi sono coloro che percepiscono pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure pensioni autonome italiane ed estere. Non possono quindi accedere a tale categoria coloro i quali percepiscono semplicemente una pensione italiana.
Fonte: www.fiscopiu.it/Imposte sulla casa, le agevolazioni per i residenti all’estero - La Stampa
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