Confermata la pena complessiva nei confronti di un uomo: diciotto mesi di detenzione. Inutile il richiamo al quantitativo minimo di cocaina: ciò non permette di ritenere che quel tipo di droga fosse ad esclusivo uso personale (Cassazione, sentenza 23248/15).
Il caso
Detenzione «a fine di spaccio» di «sostanze stupefacenti», ossia «hashish e cocaina»: questa l’accusa nei confronti di un uomo di appena 30 anni. E, una volta ricostruita la vicenda – facendo riferimento, tra l’altro, anche alla «deposizione» di un ispettore di polizia –, i giudici di merito optano per la condanna. Rilevanti entrambe le condotte attribuite all’uomo, relativamente ai due diversi tipi di droga. Non significativo, invece, il fatto che l’uomo sia stato ritrovato in possesso di un solo grammo di cocaina. Consequenziale è la condanna a «diciotto mesi di reclusione» e «4mila euro di multa».
Secondo l’uomo, però, i giudici hanno compiuto un errore di valutazione, non riflettendo sul quantitativo minimo di cocaina in suo possesso. Quella cocaina era destinata, sostiene ancora l’uomo, «ad esclusivo suo uso personale». Tale obiezione, però, viene valutata come risibile dai giudici della Cassazione, i quali ritengono corretta la prospettiva tracciata tra primo e secondo grado, alla luce della «piattaforma probatoria» a disposizione, comprensiva di «perquisizione ed arresto; verbali di arresto; deposizione dell’ispettore».
Proprio alla luce di quei riferimenti, in sostanza, è da considerare acclarata «l’attività di spaccio» esercitata dall’uomo, il quale, non a caso, «si è assunto la piena ed esclusiva responsabilità della detenzione delle droghe, che egli cedeva a più tossicodipendenti, dei quali annotava i nomi e le somme ricevute» in un quaderno. Anche tale elemento conduce a ritenere «una professionalità» da parte dell’uomo «nello svolgimento dell’attività di spaccio». All’interno di questo quadro, è logico ritenere, concludono i giudici, che «l’attività illecita aveva ad oggetto la cessione a terzi» di entrambi i tipi di droga, e irrilevante è il richiamo, fatto dall’uomo, al «quantitativo» di cocaina, che non è possibile considerare non destinata «ad uso personale».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /‘Blocco’ di hashish destinato allo spaccio. Condanna poggiata anche sull’unico grammo di cocaina - La Stampa
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martedì 16 giugno 2015
‘Blocco’ di #hashish destinato allo spaccio. Condanna poggiata anche sull’unico grammo di #cocaina
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