Pavimentazione sistemata definitivamente, utilizzando delle piastrelle di ceramica, non esattamente economiche. Ma appena quindici mesi dopo il completamento dei lavori, ecco la spiacevole sorpresa per il proprietario dell’immobile: il materiale utilizzato manifesta gravissimi difetti, tanto da dover mettere mano al rifacimento totale della pavimentazione. Evidente il danno subito dal compratore, che, però, può legittimamente ottenere soddisfazione solo dalla rivenditrice delle piastrelle, e non dall’azienda produttrice (Cassazione, sentenza 11669/15).
Il caso
Ben 2milioni e 800mila lire versati per l’acquisto di «cento metri quadrati di piastrelle di ceramica», destinati alla realizzazione della nuova «pavimentazione» di un immobile. A questa cifra, però, l’acquirente del materiale ha dovuto aggiungere, appena quindici mesi dopo, qualche altro milione di lire per rifare ex novo la pavimentazione, alla luce dei «gravi difetti» delle «piastrelle».
Inevitabili gli strali del proprietario dell’immobile nei confronti dell’azienda «rivenditrice» e nei confronti della società «produttrice», strali che si concretizzano, nelle aule di giustizia, in una corposa richiesta di «risarcimento». Domanda assolutamente legittima, sanciscono i giudici del Tribunale, condannando entrambe le aziende «al pagamento della somma di 6mila e 197 euro». Ma di opinione diversa sono i giudici della Corte d’appello, i quali ritengono legittime le contestazioni da parte della società «produttrice», spiegando che ci si trovava di fronte ad una «cosiddetta ‘vendita a catena’, che consentiva l’esperimento dell’azione contrattuale nei soli confronti della venditrice».
Ora, nel contesto della Cassazione, nonostante le obiezioni mosse dal compratore, la prospettiva delineata in Appello viene ritenuta assolutamente corretta. Decisivo è il quadro complessivo dell’operazione commerciale sul tavolo dei giudici, operazione che va catalogata come «‘vendita a catena’»: ciò significa che «ciascuna vendita», ribadiscono i giudici del ‘Palazzaccio’, «conserva la propria autonomia strutturale», e quindi «non può esistere un rapporto con una pluralità di venditori». Facile dedurre la conclusione di questo ragionamento: illegittime le pretese avanzate dal compratore nei confronti dell’azienda «produttrice» delle «piastrelle di ceramica», azienda che, difatti, è ora libera da ogni onere risarcitorio.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Difetti clamorosi nelle piastrelle, pavimentazione da rifare: niente risarcimento dalla società produttrice - La Stampa
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sabato 20 giugno 2015
Difetti clamorosi nelle piastrelle, pavimentazione da rifare: niente risarcimento dalla società produttrice
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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