Una società, attiva nel commercio di auto, è portata in giudizio per il risarcimento del danno subito da un cliente a causa dell’incendio della sua autovettura, acquistata presso la società. L’auto era stata riconsegnata per un intervento di garanzia e si era incendiata su strada mentre era alla guida il titolare di un’officina meccanica, al quale era stato affidato l’intervento di manutenzione.
La società convenuta resisteva in giudizio affermando che l’incendio non poteva essere posto in relazione con l’intervento di manutenzione e chiamava in giudizio il meccanico. Quest’ultimo sosteneva di aver provveduto personalmente, a titolo di cortesia, alla riconsegna della macchina che si era incendiata lungo il tragitto per causa fortuita, riconducibile alle pessime condizioni della marmitta di cui si era reso conto durante l’esecuzione dell’intervento commissionato.
Il Tribunale accoglieva la domanda, pronuncia confermata anche dalla Corte d’appello adita. Il meccanico impugna la sentenza col ricorso in Cassazione, dolendosi per l’affermazione della sua responsabilità in ordine ai danni subiti dal proprietario dell’auto. In particolare, il ricorrente afferma che la Corte di merito avrebbe erroneamente riconosciuto a suo carico una responsabilità per inadempimento dell’obbligazione di consegna dell’auto riparata, la quale (articolo 1177 del codice civile) include l’obbligazione di custodia fino alla consegna.
Ciò che i Giudici di merito gli rimproverano è dunque il non essersi astenuto dal porre il mezzo in circolazione nella consapevolezza dello stato della marmitta e del pericolo conseguente, di cui la sua competenza professionale lo rendeva edotto, a nulla rilevando l’ordine della società committente di riconsegnare l’auto senza procedere alla sostituzione della marmitta in quanto trattasi di soggetto non altrettanto esperto, operando solo nel settore commerciale.
La Cassazione (sentenza 11796/15) coglie l’occasione per ribadire come la costante giurisprudenza di legittimità affermi che il prestatore d’opera, prendendo in consegna il bene del committente per eseguire la prestazione principale, assume anche l’obbligo di custodia dello stesso fino alla consegna. Il custode risponde dell’inadempimento della propria obbligazione laddove non offra la prova liberatoria di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dalle circostanze, secondo un criterio di ordinaria diligenza. C'è dunque una presunzione di colpa, superabile solo con la conformazione dell’onere della diligenza in base all’attività espletata e alle competenze professionali possedute dall’obbligato.
Non è dunque sufficiente la dimostrazione di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1768 c.c., ma il custode ha l’onere di provare che l’inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili (art. 1218 c.c.), per caso fortuito o forza maggiore, oppure che esso si sia verificato nonostante abbia usato la diligenza professionale a lui richiedibile (Cass. n. 26353/13).
Nel caso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il meccanico avrebbe dovuto rifiutarsi di mettere in circolazione l’auto in quelle condizione e ciò in base alla sua competenza professionale, fondandosi la prevedibilità dell’evento non su un giudizio astratto bensì su una valutazione concreta, parametrata alle competenze professionali dell’obbligato. La seconda doglianza, relativa alla violazione di norme processuali, risulta invece fondata nel lamentare la ritenuta inammissibilità dei motivi d’appello in ordine al rapporto assicurativo richiamato dal ricorrente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il primo motivo e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Per i danni subiti dall’auto che si è incendiata, è responsabile il meccanico che la guidava - La Stampa
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martedì 23 giugno 2015
Per i danni subiti dall’auto che si è incendiata, è responsabile il meccanico che la guidava
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